Contratti a tempo determinato: come orientarsi nel labirinto delle nuove regole Roberto Camera - Funzionario dell'ispettorato Nazionale del Lavoro
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1 NEL DECRETO DIGNITÀ- 25 LUGLIO 2018 ORE 06:00 Contratti a tempo determinato: come orientarsi nel labirinto delle nuove regole Roberto Camera - Funzionario dell'ispettorato Nazionale del Lavoro La durata massima dei contratti a tempo determinato con uno stesso lavoratore, stipulati dal datore di lavoro dal 14 luglio 2018, non può superare i 24 mesi. E quanto prevede il decreto Dignità. Tale regola può essere bypassata dall azienda se il contratto collettivo applicato prevede una durata massima diversa. Il decreto Dignità, infatti, non ha modificato il Jobs Act nella parte in cui stabilisce espressamente che una durata massima è di 24 mesi fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi. A cosa deve prestare attenzione, in particolare, l azienda nel gestire i contratti di lavoro a termine a seguito delle novità? Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/2018) che, tra le altre novità, ha apportato notevoli modifiche alle regole sui contratti a tempo determinato. Vediamo, in maniera schematica, queste modifiche e l impatto sui contratti in essere e sui contratti da stipulare. Cosa cambia: Contratto a tempo determinato Nuove regole per il contratto a termine 1) La durata massima dei contratti a tempo determinato, con uno stesso lavoratore, non può superare i 24 mesi. - La presente regola può essere bypassata dai contratti collettivi applicati dall azienda che possono prevedere una durata massima diversa. Ciò in quanto il decreto Dignità non ha modificato quanto previsto dall articolo 19, comma 2, del Decreto legislativo 81/2015, che stabilisce espressamente che la durata massima è di 24 mesi fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi - I 24 mesi devono essere calcolati sommando anche i periodi di missione nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato - I 24 mesi riguardano lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale - Dai 24 mesi sono escluse le attività stagionali - Nei 24 mesi non sono sommabili i periodi di rapporto di lavoro a termine stipulati tra il lavoratore e le altre aziende che appartengono al medesimo gruppo imprenditoriale. 2) Il contratto a tempo determinato deve prevedere una delle seguenti causali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 3) Il primo contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, qualora sia di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato senza la specifica di una delle causali previste al punto 2.
2 4) Il rinnovo (stipula di un nuovo contratto con l eventuale applicazione anche dello stop & go ) deve prevedere sempre la presenza di una delle causali indicate al punto 2. 5) Le proroghe effettuate durante il periodo indicato al punto 3 (primi 12 mesi) non devono prevedere le causali indicate al punto 2. Esempio: per il primo contratto con il lavoratore, di durata 6 mesi, non è obbligatorio indicare una causale. Così come non è obbligatorio indicare la causale qualora l azienda proroghi, detto contratto, per altri 6 mesi, raggiungendo così la durata di 12 mesi complessivi. 6) Le proroghe effettuate dopo i primi 12 mesi devono prevedere una delle causali indicate al punto 2. Esempio: per il primo contratto con il lavoratore, di durata 6 mesi, non è obbligatorio indicare una causale. Il contratto viene prorogato di 8 mesi (sforando i 12 mesi complessivi); in questo caso la proroga del contratto deve prevedere obbligatoriamente una delle causali previste al punto 2. 7) Le proroghe, previste all interno dei 24 mesi massimi di utilizzo, sono 4 a prescindere dal numero dei contratti 8) È possibile, al raggiungimento del limite di durata massima, stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso l Ispettorato del lavoro territorialmente competente ( contratto assistito ). - Nel format utilizzato deve essere precisato che il contratto a tempo determinato si stipula ai sensi dell articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 81/ Il contratto deve contenere le causali indicate al punto 2 - È possibile la stipula di solo un altro contratto a termine - Il contratto assistito, qualora stipulato per una durata inferiore a 12 mesi, non potrà essere prorogato né rinnovato. 9) Il datore di lavoro dovrà corrispondere una maggiorazione contributiva pari all 1,40% sul primo contratto a termine ed una maggiorazione dell 1,90% per ogni rinnovo del contratto in somministrazione a termine. Ciò sta a significare che la maggiorazione dell 1,90% si dovrà corrispondere esclusivamente dal secondo contratto in somministrazione a termine, mentre la maggiorazione dell 1,40% vige per tutto il primo contratto a termine, proroghe comprese. - La maggiorazione pagata dall azienda potrà essere restituita, dall INPS, nel caso in cui il rapporto venga trasformato a tempo indeterminato o qualora il lavoratore venga riassunto con contratto a tempo indeterminato entro il termine massimo di 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. - Il contributo addizionale non si applica: ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; ai lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, previste dal D.P.R. n. 1525/1963; ai rapporti in apprendistato (ad eccezione dell apprendistato stagionale); ai lavoratori dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Leggi anche: Contratto a tempo determinato, rinnovi e proroghe: problemi aperti e possibili soluzioni Causali
3 Una riflessione particolare meritano le causali previste dal decreto Dignità, qualora il contratto di lavoro a tempo determinato superi i 12 mesi o qualora stipulato con un lavoratore che precedentemente ha già prestato attività lavorativa per l azienda con un rapporto di lavoro a termine. Le causali sono, essenzialmente, 3. La prima riporta la seguente descrizione: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività.. La necessità dell azienda deve essere, quindi, oggettivamente verificabile nella sua temporaneità e nel fatto che debba essere considerata straordinaria rispetto alla normale e abitudinaria attività lavorativa aziendale. La seconda causale attiene ad esigenze sostitutive di altri lavoratori. Ritengo che detta motivazione attenga alla sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, indipendentemente dal fatto che la motivazione sia di natura straordinaria (es. malattia, infortunio, ecc.) ovvero ordinariamente prevedibile (es. ferie). La terza causale riguarda le esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. In questo caso, le esigenze richieste per la stipula di un contratto a tempo determinato devono, oltre ad essere temporanee, non prevedibili e rilevanti tanto da non potervi far fronte con le ordinarie maestranze. A solo titolo esemplificativo, una delle motivazioni che, a mio avviso, non potrà più essere esibita dall azienda, sarà quella delle maggiori vendite dovute al periodo dei saldi, ovvero di maggior affluenza dei clienti nei periodi di ferie (es. estive, invernali, natalizie) per le aziende turistiche. Queste motivazioni sono conosciute e programmabili, a priori, dall azienda sia in termini di durata che di incrementalità dell attività lavorativa. Contratto scritto Il rapporto di lavoro, per essere considerato a tempo determinato, deve avere, nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, la specifica del termine. Qualora non sia presente il termine, il contratto di lavoro viene ricondotto alla forma comune di rapporto di lavoro (articolo 1, decreto legislativo 81/2015) e cioè al contratto a tempo indeterminato. Una copia dell atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La mancata consegna del contratto individuale di lavoro porta ad una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del datore di lavoro, compresa tra 250 e euro (art. 4-bis, comma 2, del D.L.vo n. 181/2000). Fanno eccezione a questa regola i soli rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni. L atto scritto deve, inoltre, contenere sempre, in caso di rinnovo, le causali summenzionate; causali che dovranno essere previste anche in caso di proroga, ma esclusivamente qualora venga contemplato un termine complessivo eccedente i dodici mesi. Attività stagionali I contratti a termine stipulati per le attività stagionali individuate dal DPR n. 1525/1963 (sino all emissione di un Decreto da parte del Ministero del Lavoro) o dai contratti collettivi, devono rispettare le seguenti regole: - Possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle specifiche causali summenzionate. - Non soggiacciono al limite dei 24 mesi, quale periodo massimo dovuto alla sommatoria di tutti i contratti a termine stipulabili con il medesimo lavoratore, compresi i rapporti in somministrazione a termine. - Sono esentati dal massimale dei contratti a termine massimale dei contratti a termine stipulabili dall azienda e previsto nella misura specificata dal contratto collettivo applicato dall azienda stessa, ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, nella misura del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
4 in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. - Non si applica lo stop & go, obbligatorio tra due contratti a tempo determinato. - Si applica il limite delle 4 proroghe, anche se la norma articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 81/2015 non brilla per chiarezza. Ciò perché, per quanto la norma non evidenzia espressamente l esclusione dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali come, invece, fa per quanto riguarda, ad esempio, la durata massima, l assenza delle causali o lo stop & go, evidenzia come le 4 proroghe debbano essere effettuate nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Ma, come sappiamo, i contratti stagionali non soggiacciono al limite della durata massima e quindi possono, sommando tutti i contratti precedentemente stipulati, sforare detto limite dei 24 mesi. Esclusioni Nulla è cambiato per quanto riguarda le esclusioni dalle regole previste dal legislatore nella stipula di contratti a termine per determinate categorie di lavoratori o di attività lavorative (articolo 29, Decreto Legislativo 81/2015). Sono esclusi: - i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato (come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993); - i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. - i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a 5 anni; - i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi; - il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; - il personale accademico delle Università (ai sensi della legge n. 240/2010). - il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale (di cui al decreto legislativo n. 367/1996), per quanto riguarda la stipula di un contratto non superiore a 36 mesi e relativamente alla norma sulle proroghe e rinnovi (articolo 21). Inoltre, le nuove disposizioni, impartite dal Decreto Dignità in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a termine, non si applicano ai contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti. Termine per l impugnazione Qualora il lavoratore ritenga illegittimo il contratto a tempo determinato stipulato con una azienda, deve impugnare, con qualsiasi atto, anche di natura extragiudiziale, il contratto entro 180 giorni dalla cessazione. L allargamento dei termini di impugnazione di un contratto a tempo determinato, che passa quindi da 120 a 180 giorni, si applica esclusivamente ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 14 luglio 2018 (rinnovi compresi), nonché alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. Per i contratti stipulati prima, si applicano in termini di impugnazione previgenti 120 giorni. Ricordo che l impugnazione, secondo quanto prescritto dall articolo 6, comma 2, della legge 604/1966, è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
5 Applicazione delle regole Le nuove regole si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 14 luglio 2018 (rinnovi compresi), nonché alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza Copyright - Riproduzione riservata
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