REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PSICOLOGI, DEI DOTTORI IN TECNICHE PSICOLOGICHE E DEI LAUREATI IN PSICOLOGIA DEL LAZIO

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1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PSICOLOGI, DEI DOTTORI IN TECNICHE PSICOLOGICHE E DEI LAUREATI IN PSICOLOGIA DEL LAZIO Art. 1 Denominazione ufficiale e scopo 1. E istituita la Consulta dei Giovani Psicologi, dei Dottori in Tecniche Psicologiche e dei Laureati in Psicologia del Lazio al fine di favorire il coinvolgimento attivo, responsabile e partecipato dei giovani neoiscritti alle Sezioni A e B dell Albo, oltreché dei neolaureati in Psicologia, nella vita e nelle attività dell Ordine. Tale organo ha la finalità di promuovere la partecipazione dei soggetti sopra indicati alla comunità professionale, potendo i medesimi fornire contributi e spunti per la promozione ed il supporto alle politiche del Consiglio dell'ordine, attraverso la costruzione di proposte progettuali da far valere nel rapporto con le istituzioni, la comunità professionale e la collettività. 2. Non è previsto alcun compenso per le attività svolte dai membri della Consulta. Art. 2 Sede della Consulta 1. La Consulta ha sede presso l Ordine degli Psicologi del Lazio. La stessa può riunirsi anche in altri luoghi, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei suoi componenti. Art. 3 Attribuzione della Consulta 1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Regionale degli Psicologi del Lazio; a tale scopo fornisce suggerimenti, proposte e contributi al Consiglio e collabora con le diverse articolazioni dello stesso (Ufficio di Presidenza, Commissioni, Gruppi di Lavoro, etc.). 2. La funzione principale della Consulta consiste nel favorire un ampio confronto fra giovani Psicologi, dottori in Tecniche Psicologiche e laureati in Psicologia, e l Ordine, al fine di cogliere le specifiche problematiche che i medesimi incontrano nell avvio e nella costruzione di una professionalità in ambito psicologico.

2 3. Tale obiettivo viene realizzato tramite la costruzione di progetti che coinvolgano il più ampio numero di giovani nella Regione Lazio. 4. La Consulta si fa portavoce, presso il Consiglio e, tramite questo, presso tutta la comunità professionale, delle problematiche dei giovani iscritti e dei neolaureati, delle loro opinioni e delle loro proposte, al fine di favorire: a) l attuazione, da parte del Consiglio, dei programmi e delle azioni più focalizzate ed efficaci rispetto alle problematiche dei professionisti di più recente iscrizione e dei neolaureati; b) l adozione di politiche e l implementazione di attività volte a favorire un più attivo coinvolgimento dei giovani Psicologi rispetto ai temi della categoria; c) lo sviluppo e l inserimento professionale; d) la promozione di una cultura della professione più coerente con le richieste del mercato del lavoro; e) l interrelazione tra la formazione universitaria e la domanda proveniente dal mercato del lavoro. Art. 4 Composizione della Consulta e requisiti di eleggibilità dei membri Strutturazione interna 1. La Consulta si compone di un numero minimo di membri pari a undici e di un numero massimo pari a ventuno, tutti di età inferiore ai trentacinque anni. 2. I componenti della Consulta possono organizzarsi in distinti gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro si occupa di sviluppare progetti, a partire da specifiche aree tematiche d interesse professionale, in una logica di supporto delle linee programmatiche del Consiglio dell Ordine. Durante i primi tre mesi di attività, la Consulta Giovani elaborerà una proposta relativa alle aree tematiche che intende sviluppare, che sarà presentata al Consiglio dell Ordine per valutarne la pertinenza e le eventuali sovrapposizioni con i gruppi di lavoro già attivi presso il Consiglio. 3. Ciascun Gruppo di Lavoro è composto da un minimo di 3 componenti, tra cui un Coordinatore ed un Segretario. Il Coordinatore assume una funzione di presidio e monitoraggio dell attività svolta all interno del gruppo di cui è rappresentante e funge da raccordo con gli altri gruppi di lavoro e con il Consiglio dell Ordine.

3 4. All interno della Consulta Giovani è costituito un organo di coordinamento interno, chiamato Comitato di Coordinamento, il quale avrà la funzione di rapportarsi con il Consiglio dell Ordine. Il Comitato di coordinamento è composto dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro, se costituiti, o da una rappresentanza di tre componenti della Consulta, eletti dalla medesima tra i suoi membri, e da un Segretario, scelto fra i segretari dei gruppi, se costituiti, o da un componente eletto tra i componenti della Consulta. Il compito del Comitato è coadiuvare trasversalmente le attività dei Gruppi di Lavoro e proporre al Presidente dell Ordine, o al Consigliere dal medesimo delegato, gli ordini del giorno per le riunioni della Consulta. Art. 5 Riunioni e deliberazioni della Consulta 1. Le riunioni della Consulta sono convocate, almeno due volte l anno, dal Presidente dell Ordine o da un Consigliere dal medesimo delegato, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio di indirizzata a tutti i membri della Consulta. 2. Il Presidente dell Ordine o, in sua vece, il Consigliere da lui delegato propone alla Consulta un calendario di massima per le riunioni. La riunione è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui diversamente previsto dal presente regolamento. 3. Le riunioni della Consulta sono presiedute, durante la seduta di insediamento, dall eletto più anziano, il quale apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento dei lavori, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare ai componenti, dirige e modera la discussione. Il ruolo del Segretario, nella seduta di insediamento, è svolto dal componente più giovane fra gli eletti. 4. Nella riunione di insediamento, si procede all'elezione, a maggioranza semplice e con voto segreto, del Presidente e del Segretario della Consulta. 5. Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all ordine del giorno, i Coordinatori delle dei gruppi di lavoro possono dare sintetiche informazioni alla Consulta circa l andamento dei lavori, l esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile. 6. Dopo la sessione informativa, il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all ordine del giorno. Di ogni riunione della Consulta deve essere redatto verbale, ad opera del Segretario della stessa. 7. I Consiglieri dell Ordine hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni

4 ed ai relativi dibattiti sui punti in trattazione all ordine del giorno. 8. Gli iscritti all Albo degli Psicologi del Lazio e i dottori neolaureati possono assistere alle riunioni della Consulta, in qualità di uditori. Art. 6 Durata in carica dei componenti I membri della Consulta durano in carica per un biennio e sono rieleggibili soltanto per un successivo mandato, purché permangano in possesso dei requisiti di cui all art. 4, comma 1 e di cui all art. 8, commi 1 e 2, che devono sussistere alla data di indizione delle elezioni. L appartenenza alla Consulta comporta la partecipazione, la leale e proficua collaborazione alle attività della stessa ed il rispetto delle decisioni prese dalla medesima. Art. 7 Elezioni 1. Non possono far parte della Consulta soggetti appartenenti al Consiglio Regionale o Nazionale degli Psicologi ovvero ad organi dell Ente Nazionale della Previdenza ed Assistenza degli Psicologi. 2. La qualifica di membro della Consulta può cessare per: a) dimissioni da comunicarsi per iscritto alla Consulta ed al Presidente dell Ordine. b) delibera, assunta a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta, a seguito di accertati motivi di incompatibilità di cui al primo capoverso o a fronte della sfiducia votata dai membri della stessa. c) delibera, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, a seguito di accertati motivi di incompatibilità di cui al primo capoverso o a fronte della sfiducia votata dai membri della stessa. Art. 8 Elezioni dei membri della Consulta 1. I componenti della Consulta sono eletti da tutti coloro che, alla data di indizione delle elezioni, siano iscritti o laureati aventi età non superiore ai trentacinque anni. Per i soggetti non iscritti, è richiesta altresì adeguata certificazione di svolgimento o di conclusione del tirocinio post-laurea e, laddove iscritti, che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione annuale e non sospesi dall'esercizio della professione. 2. L elettorato passivo deve essere in possesso degli stessi requisiti prescritti dal comma 1 del presente articolo. I medesimi requisiti devono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.

5 3. La Consulta uscente rimane in carica fino all'insediamento della nuova. 4. L'elezione della Consulta si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza e la data è fissata, sentito il parere del Consiglio, dal Presidente del Consiglio, che procede con proprio atto ad indire le elezioni. 5. L avviso delle votazioni, contenente tutti i dati necessari ad esercitare il diritto di voto, verrà pubblicato sul sito dell ente, il giorno successivo all indizione delle elezioni. 6. Le candidature sono presentate all Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente del provvedimento di indizione delle elezioni. Entro i successivi otto giorni, il Consiglio provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Il Consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio. Nel caso in cui non siano state presentate candidature oppure vengano presentate un numero di candidature inferiori a undici, la Consulta non verrà istituita. 7. La votazione viene effettuata presso la sede dell Ordine. Ogni elettore può votare sino ad un massimo di undici nominativi. Non sono ammesse all'interno dei locali del seggio liste di candidati. 8. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento nonché della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la depone nell'urna. 9. E' ammessa la votazione soltanto di persona. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore. La votazione si svolge pubblicamente almeno per due ore al giorno e per non più di tre giorni. 10. Le operazioni elettorali si svolgono secondo i principi generali della pubblicità e della trasparenza. Art. 9 Seggio elettorale 1. Il seggio è presieduto da un Consigliere individuato dal Presidente del Consiglio dell Ordine e formato da altri due iscritti all Ordine nominati dal medesimo, con atto di indizione delle elezioni, e non eleggibili nella Consulta. Su indicazione del Presidente di seggio il Presidente dell Ordine, anche successivamente all atto di indizione, potrà istituire delle ulteriori sezioni elettorali. 2. Il seggio potrà dotarsi di un proprio Regolamento con il quale ne verrà disciplinato il

6 funzionamento. 3. Le schede sono predisposte in un unico modello, con il timbro del Consiglio dell'ordine regionale degli Psicologi. Esse sono firmate all'esterno da uno dei componenti del seggio. Art. 10 Operazioni di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio inizieranno il giorno successivo alla chiusura del seggio. Art. 11 Proclamazione degli eletti e comunicazione dell'esito delle votazioni 1. Risultano eletti coloro che, in conformità con quanto previsto dall art. 4 del presente Regolamento, abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane. 2. Il Presidente del Seggio comunica al Presidente del Consiglio dell Ordine i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dellʹordine. Art. 12 Insediamento del Consiglio 1.Il Presidente dell Ordine, entro 30 giorni dalla proclamazione, invia comunicazione ai nuovi eletti, convocandoli per l'insediamento Art. 13 Surroga 1. I componenti eletti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, sia prima della proclamazione degli eletti che successivamente, possono essere sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. In tale caso la Consulta dichiara la decadenza del componente della medesima assente e procede alla sua surroga. 2. Ove un componente eletto non si presenti alla seduta di insediamento senza produrre motivazioni o risulti assente ingiustificato alle adunanze della Consulta per tre volte consecutive, la Consulta può dichiararne la decadenza e procedere alla sua surroga. 3. Qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti, si procede a nuove elezioni. Art. 14 Cariche Regionali 1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del medesimo.

7 2. Il Consiglio dell Ordine, anche su proposta della Consulta, può adottare modifiche al presente Regolamento.

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