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- Agata Manzi
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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TANCREDI V. AMICARELLI Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado Sede Centrale: Via Tancredi, Monte Sant Angelo (FG) CM: FGIC83000X - CF: Tel Fax fgic83000x@istruzione.it PEC: fgic83000x@pec.istruzione.it Sito web: Monte S. Angelo, 18/9/2018 Al Personale docente Scuola dell Infanzia, primaria e secondaria Al Personale ATA Alla DSGA Agli Atti Al sito web Circolare n 6 OGGETTO: Permessi per l assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità. In riferimento all oggetto, si riportano le disposizioni per poter usufruire dei permessi. Familiare da assistere Persona in stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 o grande invalido di guerra e equiparato, purché non ricoverata a tempo pieno. Soggetti interessati Genitori anche adottivi o affidatari, coniuge, parente o affine entro il 2 grado di parentela. I permessi possono essere usufruiti da parenti ed affini di 3 grado solo nelle ipotesi in cui uno dei genitori o il coniuge abbia già compiuto 65 anni di età, ovvero sia deceduto o mancante, ovvero sia affetto da patologia invalidante. La stessa persona può essere assistita da un solo dipendente, l unica eccezione riguarda i genitori che possono fruire dei permessi per assistere lo stesso figlio anche alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per disabile in situazione di gravità. Come richiedere Per la richiesta del beneficio bisogna compilare il modulo reperibile sul sito della scuola nella sezione modulistica. La documentazione sanitaria deve essere allegata alla domanda in busta chiusa (anche in copia autenticata). Coloro che hanno già presentato la documentazione nel passato e non devono segnalare novità sono esentati dal ripresentarla facendone riferimento nella richiesta. Si ricorda che il personale che usufruisce dei permessi Legge 104, salvo dimostrate situazioni d urgenza, dovrà comunicare le assenze dal servizio con congruo anticipo, possibilmente con riferimento all intero arco temporale del mese, al fine di contemperare le esigenze della scuola e i diritti degli alunni con il diritto a fruire di detti benefici, evitando disservizi, discontinuità, disorientamento negli alunni (art. 32 CCNL Scuola 2018). 1
2 Chi abusa e usa i permessi 104 non per assistere il disabile, rischia Si porta a conoscenza ancora una volta la linea dura della Cassazione (sentenza 17 dicembre aprile 2015, n. 8784, sentenza n. 9217/2016) contro gli abusi, da parte dei dipendenti, dei permessi concessi dalla legge 104: chi dice di assistere il parente disabile e poi, invece, viene beccato a fare la spesa, la gita fuoriporta o a passeggiare con gli amici, può essere licenziato in tronco, perché un comportamento del genere lede la fiducia del datore di lavoro e, quindi, giustifica il recesso dal rapporto di lavoro. In passato la Suprema Corte aveva addirittura ritenuto legittimo il comportamento dell azienda che mette un investigatore privato alle calcagna del dipendente per scoprire se davvero questi stia a casa oppure se ne vada in giro per altre faccende (leggi Abuso dei permessi legge 104: sì investigatore ). Oggi gli stessi giudici tornano sul tema con una nuova sentenza che, di certo, non piacerà a chi usa i permessi per scopi personali. È indubbio dice la Corte che la condotta di chi sfrutta anche una sola ora dei permessi della 104 non per assistere il parente ha, in sé, un disvalore sociale da condannare. In questo modo, infatti, si scarica il costo del proprio ozio sulla collettività. Anche volendo ritenere che le residue ore del permesso vengono utilizzate per assistere il parente, resta il fatto che una parte del permesso è stata utilizzata per scopi diversi rispetto a quelli per cui è stato riconosciuto. L assistenza al disabile non può essere parziale La Suprema Corte con la sentenza n. 9217/2016, ha riguardato il tempo dedicato all assistenza del disabile grave per il quale il dipendente ha richiesto il permesso. In particolare, un lavoratore, pur avendo richiesto alcuni permessi ex L. n. 104/1992, era stato visto recarsi presso l abitazione dell assistita affetta da grave disabilità per un numero di ore inferiore a quello previsto. E per tale ragione era stato licenziato. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d Appello, che ha dichiarato legittimo il licenziamento. L Agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro di seguire gli spostamenti del lavoratore aveva verificato che lo stesso si era recato presso l abitazione dell assistita un giorno per un totale di 4 ore e 15 minuti, un altro giorno per 3 ore e 25 minuti e un altro giorno mai. Secondo la Corte d appello, ricorreva, pertanto, la figura dell abuso del diritto in relazione a permessi che dovevano essere svolti in coerenza con la loro funzione, per oltre due terzi del tempo previsto; invece, il lavoratore non aveva svolto alcuna attività assistenziale, ma anzi si era occupato di attività estranee all assistenza alla cognata disabile. Per questa ragione erano stati violati i principi di correttezza e buona fede, tanto da far venire venir meno del vincolo fiduciario e giustificare, quindi, il licenziamento. In pratica, l assistenza per la quale il permesso fu richiesto non fu effettuata per l orario dovuto in quanto il ricorrente si occupò di altro, nonostante la richiesta di un permesso per assistenza presupponga che ci si obblighi effettivamente a fornirla, senza che sia lecito occuparsi proprio in quelle ore di altre faccende. 2
3 Anche la Cassazione concorda con la decisione della Corte d appello, evidenziando che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l ipotesi dell abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell affidamento riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell Ente di previdenza erogatore dei trattamento economico, un indebita percezione dell indennità ed uno sviamento dell intervento assistenziale. Licenziamento disciplinare In questi casi, quindi, è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che non adempie alle finalità assistenziali previste dalla legge. Chiedere un giorno di permesso retribuito per dedicarsi a qualcosa che nulla ha a che vedere con l assistenza costituisce un odioso abuso del diritto. Una locuzione molto forte, quella usata dalla Cassazione, che ben fa intendere l orientamento severo ormai assunto dalla giurisprudenza sul tema. Non ci sono scappatoie insomma. Il costo della svogliataggine del singolo ricade sulla collettività Chi abusa dei permessi della 104 fa ricadere i costi della propria pigrizia sulla collettività. I permessi, infatti, sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene rimborsato dall Inps del relativo onere anche ai fini contributivi. Inoltre, tale comportamento costringe il datore di lavoro ad organizzare diversamente, ad ogni permesso, il lavoro in azienda e i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa. PERMESSI AD ORE Solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) può fruire dei permessi in ore. Ciò è previsto dalla stessa legge 104/92 che all art. 33/6 dispone che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ovvero di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale possibilità non è, invece, prevista quando i permessi sono utilizzati per l assistenza a familiari in stato di handicap grave, per cui è possibile utilizzare solo i 3 g di permesso mensile di cui all art. 3 dell art. 33. Il CCNL comparto Scuola non prevede il frazionamento in ore dei 3 g di permessi, né che il dipendente possa fruire alternativamente dei permessi in ore. Infatti, l art.15/6 dispone che i permessi possono essere fruiti in giornate non ricorrenti. Per quanto concerne i coniugi, parenti o affini entro il 2 grado che lavorano come dipendenti della scuola e che vogliano fruire dei permessi per assistere un loro familiare disabile grave, ad essi spettano 3 giorni al mese, anche 3
4 in questo caso non frazionabili in ore. Non compete, invece, la riduzione oraria giornaliera spettante al dipendente disabile. Queste agevolazioni sono estese ai parenti e affini di terzo grado della persone con disabilità da assistere, ma solo in determinati casi, stabiliti dall articolo 24 della Legge 183/2010, cioè quando i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Pertanto, il dipendente può fruire dei permessi solo in giorni. N.B. part-time orizzontale (prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi); part-time verticale (prestazione distribuita solo su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno); part-time misto (combinazione delle due precedenti modalità). Precisazioni L emanazione della presente circolare è dettata, a fini preventivi, dalla necessità e dovere etico-professionale di: Informare il personale scolastico per chiarire e condividere il principio per cui ogni lavoratore può e deve esercitare i propri diritti sanciti dalla normativa vigente (es. permessi L. 104, congedi parentali...), ma con il dovere di evitare gli abusi e senza violare allo stesso tempo i principi di correttezza e buona fede previsti dal contratto, essendo la scuola una Comunità educante (CCNL 2018). La suddetta circolare, ha la finalità di servizio per il personale, onde prevenire possibili conseguenze dovute ad azioni di abuso, ma, senza nascondere l intento di interpretarla come azione persecutoria verso il personale scolastico tutto. In particolare, si precisa che il DS, in rappresentanza dello Stato e del Bene Comune, può attivare azioni di controllo in presenza di informazioni e sospetti di abusi, anche per prevenire pericolose conseguenze, come si evince dalle sentenze citate nella circolare e, da ultima, dalla sentenza 590/2018, comunque, mai andando oltre le sue prerogative dirigenziali, le normative vigenti e del CCNL 2007 e 2018 e, quindi, interessando le autorità competenti preposte. In buona sostanza, nessun lavoratore, se in buona fede, si deve sentire accusato e/o minacciato dalla suddetta circolare riportante il punto di vista di varie sentenze di Cassazione, ma tutti la devono interpretare come un servizio informativo e preventivo per evitare conseguenze e sentirsi parte di una Comunità educante, in cui regnano diritti e doveri, nell ottica di migliorare i comportamenti per il bene comune, informare, educare, con la ferma intenzione di far capire che i diritti vanno tutelati nel rispetto dei doveri, specie a Scuola in quanto Comunità che deve educare al rispetto delle regole e delle persone. Ovviamente, nell ottica del miglioramento continuo, saranno condivise e intraprese azioni efficaci per contrastare il fenomeno dell abuso dei permessi e delle assenze nella scuola, ma senza andare oltre le prerogative dirigenziali previste e indurre al rispetto di una legge che è segno di civiltà e di progresso. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Filippo Quitadamo 4
5 Al Dirigente Scolastico I.C. "Tancredi-Amicarelli" Monte S. Angelo (FG) Oggetto: Domanda di permessi per l assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità. Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov. il residente a Prov. in via in servizio nell'anno scolastico presso codesto istituto scolastico con la qualifica di, con contratto a tempo determinato / indeterminato, in applicazione dell art. 33 della Legge 5/2/1992, n. 104, come modificato dall art. 20 della legge n. 53 dell 8 marzo 2000, dall art. 24 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 e dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119 CHIEDE di usufruire di n. giorni di permesso retribuito mensile (massimo 3) (art. 33, commi 3 e 3 bis legge 104/92) per assistere figli con età superiore a tre anni, coniuge, parenti e affini disabili in situazione di gravità; di usufruire di n. giorni di permesso retribuito mensile (massimo 3) (art. 33, commi 3 e 3 bis legge 104/92) per assistere figli minori di tre anni in situazione di gravità. A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e pertanto il loro riconoscimento comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano per l'effettiva tutela dei disabili DICHIARA che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave; che l'altro genitore (da compilare solo in caso di assistenza richiesta per il figlio disabile): Sig./ra C.F. beneficia dei permessi giornalieri per lo stesso figlio con disabilità grave alternativamente al sottoscritto/a e nel limite massimo mensile di tre giorni complessivi tra i due genitori; che la persona disabile in situazione di gravità non è ricoverata a tempo pieno; che il sig., nato il a Prov., residente in, Prov., via C.F. è in stato di handicap in situazione di gravità accertato dalla Commissione (art. 4, comma 1, legge n. 104/1992) di ; 5
6 di essere nella seguente relazione di parentela con la persona disabile in situazione di gravità: coniuge padre madre fratello sorella figlio parente entro il secondo grado affine entro il secondo grado di essere parente/affine di terzo grado del soggetto in situazione di gravità, ma che lo stesso. non è coniugato; è vedovo/a; è coniugato ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età; è coniugato ma il coniuge è affetto da patologie invalidante; è stato coniugato ma il coniuge è deceduto; è separato legalmente o divorziato; è coniugato ma in situazione di abbandono; ha uno o entrambi i genitori deceduti; ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età; ha uno o entrambi genitori affetti da patologia invalidante; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (decesso, revoca del riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ricovero a tempo pieno). in caso di adozione/affidamento; data del provvedimento rilasciato dal tribunale di provv n. Alla presente allega: copia del verbale della apposita Commissione Medica di cui all'art. 4, comma 1, L. 104/1992 integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 attestante lo stato di "disabilità grave" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 in capo al soggetto che necessita di assistenza; certificato del medico specialista nella patologia di cui è affetto il soggetto da assistere, se, trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave, non è stato ancora rilasciato il suddetto verbale della competente Commissione Medica (verbale da presentare non appena disponibile); dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) - nella quale viene indicato il familiare che debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge; nei casi previsti, documentazione sanitaria attestante patologia invalidante rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico; nei casi previsti, provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di divorzio o di separazione; se la persona da assistere è residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore richiedente, titolo di viaggio o altra documentazione idonea ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito; si fa riferimento alla documentazione già agli atti della scuola. Monte S. Angelo, 6
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