REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale per le Marche S E N T E N Z A
|
|
- Armando Oreste Mori
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per le Marche in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 5022/PC del registro di segreteria proposto da Z.F., nato a Montelupone (MC) il e residente in Potenza Picena (MC), rappresentato e difeso dagli avv. Filippo de Jorio e Fabrizio Sangermano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza del Fante n. 10, per il riconoscimento dei benefici contrattuali previsti dal c.c.n.l. 1994/1997 e della retribuzione di posizione nella base pensionabile, contro il Ministero della Giustizia. Visto l'atto introduttivo del giudizio; vista la memoria difensiva; Visti gli altri atti e documenti di causa; Uditi la dott.ssa Silvia Chiaravallotti per il Ministero della Giustizia e la dott.ssa Angela Grossi per l'inpdap, all'udienza pubblica del 25 gennaio 2005; con l'assistenza del Segretario Signor Ettore Colella. Ritenuto in FATTO - Con ricorso depositato in data 21 ottobre 1999 il ricorrente, dirigente del Ministero della Giustizia, collocato e riposo in data 8 marzo 1997, in piena vigenza del contratto indicato in epigrafe, insisteva per la concessione di tutti gli incrementi retributivi previsti per il biennio economico 1996/1997 nonché per l'inclusione della retribuzione di posizione nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2 - Deduceva, parte ricorrente, la violazione e la falsa applicazione degli artt.1,2,comma 3 e 33 del c.c.n.l., parte normativa, per il quadriennio 1994/1997, nonché dell'art. 5 relativo alla parte economico. Inoltre, il ricorrente chiedeva l'inclusione nella base pensionabile della retribuzione di posizione, prevista dall'art. 33 del prefato contratto, siccome elemento imprescindibile della retribuzione del dirigente. - Con memoria depositata il 4 gennaio 2005 i Procuratori di parte ricorrente ribadivano le motivazioni già espresse ed insistevano per l'accoglimento del ricorso sottolineando, in particolare, che il ricorrente rientrava pienamente nell'area di vigenza economica contrattuale, essendo stato collocato a riposo l'8 marzo 1997 sicchè, avendo conseguito il diritto stipendiale alla voce retribuzione di posizione essa doveva essere inclusa nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita, a nulla rilevando che il finanziamento della predetta voce fosse stato fissato al 1 luglio 1997 con uno speciale incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. - Il ministero resistente si costituiva in data 5 novembre 1999 senza peraltro indicare i motivi dell'opposizione, mentre con successiva memoria depositata il depositava tra l'altro il provvedimento del con il quale veniva riliquidata la pensione ricomprendendovi anche l'indennità di posizione e i reclamati incrementi contrattuali. Con memoria depositata il 14 gennaio 2005 si costituiva l'inpdap che eccepiva il proprio difetto di legittimazione processuale passiva siccome mero ordinatore secondario di spesa. All'odierna udienza, veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni già precisate dalle parti. DIRITTO Va pregiudizialmente dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice per quanto attiene alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, da ritenersi del Giudice ordinario dopo la riforma dell'impiego pubblico trasfusa, da ultimo, nel d. lgs. n. 165/2001. In via preliminare, poi, ritiene questo Giudice di doversi occupare dell'eccezione di difetto di
3 legittimazione passiva sollevata dall'i.n.p.d.a.p., ente che si qualifica quale ordinatore secondario di spesa e, come tale, soggetto asseritamente non legittimato ad adottare alcun provvedimento in ordine al trattamento di pensione del ricorrente, se non a seguito di disposizioni dell'amministrazione interessata. L' eccezione è infondata. Va rilevato, infatti, che per consolidati orientamenti giurisprudenziali le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una ripartizione di competenze all'interno di un unico apparato, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligato - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti. Orbene, ritiene questo Giudice che tra l'amministrazione resistente e l'i.n.p.d.a.p., ente succeduto ex lege nella legittimazione attiva e passiva già riconosciuta alle Direzioni Provinciali del Tesoro, venga a configurarsi una situazione di litisconsorzio posto che, in relazione al complesso procedimento di liq-uidazione della pensione, entrambi i soggetti conservano, seppure in fasi diverse, una propria competenza: interna ed afferente l'emissione del decreto di pensione quella dell'amministrazione centrale; esterna e relativa alla gestione dei pagamenti dei ratei di pensione quella dell'i.n.p.d.a.p. Va peraltro aggiunto che lo status di coobbligato va riconosciuto all'i.n.p.d.a.p. anche in considerazione delle previsioni di cui all'art. 4 del D.lvo n. 479 e dell'art. 2 della L n. 335 nonchè degli attuali processi di trasferimento di competenze, anche liquidatorie, in favore dell'ente di previdenza: situazione, questa, che a maggior ragione depone nel senso della legittimazione dell'ente ad essere parte del giudizio come soggetto destinatario delle domande attrici ma anche come titolare dell' interesse a contrastare tali pretese. L'interpretazione propugnata deve ritenersi, del resto, pienamente conforme ai principi di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24, 2 co., Cost.), di economia e di ragionevole durata del processo (art. 111, 2 co., Cost.) e di diritto all'assistenza sociale (art. 38, 1 co.,
4 Cost.). Petitum sostanziale del ricorso oggetto del presente giudizio è poi l'inclusione, nella base pensionabile del ricorrente, dei miglioramenti economici sanciti dal contratto di settore sottoscritto in data 9 gennaio 1997 nonché della retribuzione di posizione di cui all'art. 33 del prefato accordo. Va innanzitutto chiarito che il c.c.n.l. citato (recepito con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 1996), all'art. 1, distingueva chiaramente tra parte normativa (applicabile a tutto il quadriennio 1994/1997) e parte economica, relativa al solo biennio 1994/1995. Al riguardo, il citato art. 33, nel definire la struttura della retribuzione, inserisce (oltre allo stipendio tabellare, all'i.i.s., alla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita), anche la retribuzione di posizione, il cui finanziamento è disciplinato dal successivo art. 37 che rinvia al contratto per il biennio 1996/1997. Il successivo contratto collettivo nazionale, comparto ministeri, relativo alla disciplina economica del biennio 1996/1997, sancisce un aumento unico a decorrere dall' dello stipendio tabellare annuo (art. 2) e disciplina la decorrenza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dal 1 luglio Orbene, essendo il ricorrente cessato dal servizio in nel marzo 1997, è evidente che egli aveva maturato sia gli incrementi retributivi previsti dai citati c.c.n.l., sia il diritto all'inclusione nella retribuzione - e quindi nella base pensionabile, ai sensi dell'art. 43 del t.u. pensionistico - anche della predetta retribuzione di posizione, come elemento fisso e continuativo e come tale voce stipendiale. La previsione legislativa circa la decorrenza del fondo per il finanziamento della stessa, infatti, funge non già come elemento per sancire la nascita del diritto, ma soltanto per individuare il momento di possibile pagamento dei relativi emolumenti e della conseguente copertura finanziaria. E', peraltro, da tale data che decorre - per il Ministero resistente - anche
5 l'obbligazione di pagamento della relativa voce, atteso che in precedenza non erano disponibili le relative risorse. Conseguenzialmente, va riconosciuto il diritto del ricorrente sia agli incrementi economici sanciti dal già citato contratto relativo al biennio 1996/1997 (art. 2, incrementi economici), sia alla computabilità della voce retribuzione di posizione nella base pensionabile, con decorrenza , data di costituzione del fondo per il finanziamento della predetta. Il Ministero, nella nota depositata soltanto due giorni prima dell'udienza, ha prodotto il decreto di liquidazione definitiva della pensione da cui si evince che le spettanze sono state liquidate. Peraltro, la materia può dirsi cessata soltanto per la sorte capitale, atteso che non risultano pagati gli emolumenti accessori. Spettano, infatti al ricorrente, interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto; la svalutazione monetaria sarà peraltro corrisposta soltanto ove il tasso di inflazione - calcolato ex art. 150 disp. Att. C.p.c. - ecceda l'ammontare degli interessi legali. - Sussistono giusti motivi, stante la particolarità della controversia in oggetto e la difficoltà interpretativa dei contratti collettivi, per disporre la compensazione delle spese. - P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione monocratica, a) Dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene all'indennità di buonuscita per difetto di giurisdizione; b) dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene alla sorte capitale degli aumenti retributivi relativi al c.c.n.l. comparto ministeri e relativo al 1996/1997, nonché all'inclusione nella base pensionabile della voce relativa alla retribuzione di posizione, c) dispone il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione; b) compensa le spese del presente processo;
6 manda all'amministrazione per i provvedimenti consequenziali alla presente sentenza. Così deciso in Ancona il 25 gennaio IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI f.to (Elena TOMASSINI) Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01/02/2005 Il Direttore di Segreteria f.to Dott.ssa Anna Laura CARLONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale regionale per le Marche S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per le Marche in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliAdesso le sentenze favorevoli sono 21.
Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7560/04 REG.DE N. 357 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliIl ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l
Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 210 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 13/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 ARTICOLO 6 Art. 1 Durata
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio
Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione
Dettaglisul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.
REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO AZIENDE AREA DELLA DIRIGENZA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO AZIENDE AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO 1996-1997 Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale concerne
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliSezione: VENETO Esito: SENTENZA Numero: 179 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 25/10/2018 REPUBBLICA ITALIANA N. 179/2018 IN NOME DEL
Sezione: VENETO Esito: SENTENZA Numero: 179 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 25/10/2018 REPUBBLICA ITALIANA N. 179/2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006)
Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato (Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n. 360) In particolare è stato ritenuto che, in seguito
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliRoma, 02/04/2008. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it Roma, 02/04/2008
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliROMA, 03/06/2008. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato
istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa Tel. 0651017626 Fax. 0651017625 e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it ROMA, 03/06/2008
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA
Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311) Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione
DettagliSENTENZA. elenco) rappresentati e difesi dall Avv. Pasquale Lattari ed elettivamente domiciliati presso CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. Reg.Ric. PER IL LAZIO - SEZIONE I Anno composto dai signori Corrado CALABRO Nicola GAVIANO PRESIDENTE
DettagliCorte dei Conti. Sezione Toscana. Sentenza 25 gennaio 2008, n. 45. Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Corte dei Conti Sezione Toscana Sentenza 25 gennaio 2008, n. 45 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei conti SE.ne giurisdizionale per la Regione TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliRoma, 13/02/2002. Alla Direzione Centrale per la segreteria Del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali SEDE
Roma, 13/02/2002 Alla Direzione Centrale per la segreteria Del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A
. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente
DettagliMinistero della Giustizia
Ministero della Giustizia Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Il Direttore Generale VISTO il Contratto collettivo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliIPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL BIENNIO ECONOMICO
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 1 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 1. Il presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE ha pronunciato la seguente N.116/94 REG. DEC. N.704 Reg. Ric. Anno 1980 SENTENZA sul ricorso n.*** del
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente DECISIONE
CONSIGLIO DI STATO Sezione Quinta - Sentenza n. 30/2005 L'indennità di polizia giudiziaria, prevista dagli arti 55, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e 46, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, spetta esclusivamente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliCOMUNE DI SESTU SETTORE : Farris Filippo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 05/08/2016. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Personale, Sistemi Inform., Prot. e N Farris Filippo DETERMINAZIONE N. in data 1147 05/08/2016 OGGETTO: Segreteria convenzionata tra i comuni di Sestu e Donori:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO DEI MINISTERI - PARTE ECONOMICA, BIENNIO , SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 1996
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - COMPARTO DEI MINISTERI - PARTE ECONOMICA, BIENNIO 1996-1997, SOTTOSCRITTO IL 26 LUGLIO 1996. [DISAPPLICATO DALL'ART.39 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999]
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliPrivilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.
Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428
DettagliNOTA OPERATIVA N. 20
DIREZIONE CENTRALE TFS TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE UFFICIO I - TFS TFR Roma, 12 luglio 2006 AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E COMPARTIMENTALI istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione
DettagliSOMMARIO. Parte I Profili generali
SOMMARIO Presentazione... V Parte I Profili generali di Sergio Aprile e Luca Iero Capitolo 1 - La Corte dei conti giudice delle pensioni: origine ed evoluzione 1. L istituzione della Corte dei conti...
DettagliSENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00188/2016 REG.PROV.COLL. N. 00019/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliDirezione Centrale Previdenza. Roma,05/03/2010. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Roma,05/03/2010 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni Sindacali
DettagliTRIBUNALE DI PISTOIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott.
TRIBUNALE DI PISTOIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliEpigrafe. Scadenze contrattuali. Verbale di stipula. Testo del contratto. Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
C.C.N.L. 04-08-2010 Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dell'agenzia spaziale italiana - ASI - per il biennio economico 2008-2009. Epigrafe Scadenze contrattuali
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI. dott.
SENT. 805/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliPremessa. Roma, 25/07/2003. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: - Alle Amministrazioni dello Stato
Roma, 25/07/2003 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: - Alle Amministrazioni dello Stato istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica
DettagliDETERMINA n. 3/AF del 15 GENNAIO 2014
C O P I A DETERMINA n. 3/AF del 15 GENNAIO 2014 DIVISIONE: AFFARI GENERALI E FINANZE SERVIZIO: RAGIONERIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE Oggetto: CONGUAGLIO DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2013 -. 954,74 ATTESTATO
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento
Dettagli28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Dott.ssa Maria FRATOCCHI Dott. Mauro
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA
Sent. n.2/2018 pronuncia la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
Dettaglied i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2004-2005 A seguito del parere favorevole espresso il
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
DettagliACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I. Forze di polizia ad ordinamento civile
ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I Forze di polizia ad ordinamento civile 1. Ambito di applicazione e durata. 1. Ai sensi dell'articolo
DettagliOGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
! Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: "#$"%!%&#'%("%" - Alle Amministrazioni dello Stato )""*#&"+ - Agli Enti con personale iscritto *"',-&#&%(.)/"%-"& alle Casse
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL AREA V DELLA DIRIGENZA PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL AREA V DELLA DIRIGENZA PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 Il giorno 11.04.2006 alle ore 15.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto
DettagliEnti art. 70 D.Lgs. 165/2001 Personale dei livelli del 29/11/2007
Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001 Personale dei livelli del 29/11/2007 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 133 REG. SENT. ANNO 2008 Anno 2005_ n. 188 Reg. Ric. nelle persone dei Sigg.ri: PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - Dott.
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00569/2011 REG.PROV.COLL. N. 00606/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliDeliberazione n. 22/pareri/2006
Deliberazione n. 22/pareri/2006 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Giorgio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. nella qualità di liquidatore sociale della STUDIO
17 444h.13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.rl Magistrati: Oggetto Fallimento. R. G.. 20558/2013 Cron. 1/ Rep.,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8937 Anno 2018 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 11/04/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8904/12 R.G. proposto da:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24956 Anno 2017 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 23/10/2017 ORDINANZA sul ricorso 10442-2016 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
DettagliRoma, 17/10/2002. Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI. Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI
Roma, 17/10/2002 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Alla Direzione Centrale per la Segreteria
DettagliCOMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino
COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino ************************************************ Strada Ciriè, 3 10070 San Carlo Canavese (TO) Cod. Fisc. 83003210016 Tel. 011/9210193 Fax 011/9211768 email:
DettagliPubblico impiego, buonuscita ed indennità
Pubblico impiego, buonuscita ed indennità Autore: sentenza In: Ai fini del conseguimento del beneficio del computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00894/2013 REG.PROV.COLL. N. 00220/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PER IL BIENNIO ECONOMICO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E
DettagliAssociazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati
Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 4107/06 Reg.Dec. N.5740 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliGazzetta Ufficiale N. 12 del 15 gennaio 2008
Gazzetta Ufficiale N. 12 del 15 gennaio 2008 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 NOVEMBRE 2007 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili
Dettagli