Convenzione collettiva di lavoro

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1 Convenzione collettiva di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza stipulata tra l Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (VSSU), Berna e il Sindacato UNiA, Berna in data 4 settembre 2003, in vigore dal 1 o gennaio 2004 Edizione 2013

2 1 Articolo 1 Obiettivo La presente convenzione ha l obiettivo di mantenere la qualità dei servizi forniti da tutte le aziende ad esso aderenti e operanti nel settore della sicurezza e della sorveglianza. Questo obiettivo viene raggiunto, tra l altro, tramite: la formazione del personale operativo; la fiducia reciproca; la definizione delle condizioni d impiego minime nell ambito del diritto del lavoro, per mezzo della stipulazione e dell osservanza della presente convenzione. Articolo 2 Campo d applicazione 1. La presente convenzione collettiva di lavoro si applica a tutte le aziende o reparti aziendali nazionali ed esteri che svolgono servizi di sicurezza in Svizzera. 2. La presente convenzione collettiva di lavoro si applica a tutti i collaboratori operativi. Non sono soggetti alla presente convenzione collettiva di lavoro i direttori e le direttrici, i collaboratori di direzione e il personale non operativo. 3. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare la presente CCL a tutti i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della stessa. Firmando il proprio contratto individuale di lavoro, ogni collaboratore aderisce alla CCL ai sensi dell art. 356 b CO. 4. Nel campo di applicazione si distinguono le seguenti due categorie di servizi di sicurezza: Categoria A: Per i collaboratori che operano principalmente nel campo sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizi in centrali d allarme e sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone o bagagli) nonché trasporto di valori (esclusa la gestione dei valori) si applicano le seguenti disposizioni della CCL e le disposizioni salariali riportate nell allegato 1. Categoria B: Per i collaboratori che operano principalmente nel campo servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward service), servizi circolazione (sorveglianza del traffico

3 2 in stazionamento e regolazione del traffico) e gestione dei valori si applicano la presente CCL e le disposizioni salariali riportate nell allegato 2. Articolo 3 Diritto di associazione 1. Ai contraenti viene espressamente riconosciuto il diritto di associazione. I collaboratori sono autorizzati a svolgere funzioni in ambito sindacale. 2. I nuovi collaboratori verranno informati da parte del datore di lavoro e del partner contrattuale sull esistenza della presente convenzione. Articolo 4 Contratti aziendali I membri dell VSSU o le aziende terze non implicate nella presente convenzione possono, se lo ritengono opportuno, pattuire con UNiA un contratto collettivo aziendale. Il contratto collettivo aziendale entra in vigore al posto della presente convenzione, ossia diventa vincolante per le parti contrattuali dal momento in cui venga riconosciuto conforme alla presente convenzione collettiva dalla Commissione paritetica di controllo. Articolo 5 Rispetto della convenzione 1. Le parti contrattuali, conformemente all art. 357b CO (diritto d azione collettiva), hanno il diritto di esigere in comune il rispetto delle disposizioni della presente convenzione da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori. Le parti contrattuali sono d accordo sul fatto che i diritti menzionati nell art. 357b CO spettano loro in comune e che questi diritti devono essere esercitati dalla Commissione paritetica di controllo. 2. Esiste una Commissione paritetica di controllo (denominata in seguito PaKo). L applicazione (il controllo) comune delle disposizioni della convenzione è per principio compito della PaKo. La PaKo dispone di un regolamento che è parte integrante della presente convenzione. 3. Alla PaKo spettano i seguenti compiti e competenze: a. La PaKo decide sulle controversie d interpretazione della convenzione collettiva di lavoro e dei contratti collettivi aziendali che ha in precedenza giudicato equivalenti.

4 3 b. La PaKo controlla che siano rispettate le disposizioni della presente convenzione e dei contratti collettivi aziendali riconosciuti equivalenti tramite controlli periodici o in seguito a denuncie. I membri della PaKo sono autorizzati ad accedere alle singole aziende, a consultare la documentazione necessaria e ad interrogare i datori di lavoro ed i collaboratori. c. Nel caso in cui si constatino delle trasgressioni alla convenzione, la PaKo decide in merito alle sanzioni e al relativo addebitamento dei costi e ne controlla l applicazione. d. La PaKo è competente per l incasso dei contributi per l applicazione. 4. Sanzioni a. Tutte le infrazioni della presente convenzione o dei contratti collettivi aziendali riconosciuti equivalenti saranno punite con una multa convenzionale compresa tra CHF e CHF b. La multa convenzionale deve essere calcolata in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro o i collaboratori che hanno commesso l infrazione e in modo tale da evitare ulteriori infrazioni della convenzione. Per il calcolo della multa convenzionale devono essere tenuti in considerazione in particolare i seguenti criteri: l ammontare delle prestazioni non accordate ai collaboratori; la gravità dell infrazione delle singole disposizioni della convenzione; le altre circostanze, p.es. se si tratti di un infrazione unica oppure ripetuta della convenzione, effettuata con negligenza, in modo intenzionale o senza colpa grave. 5. Costi di controllo e di procedura I costi di controllo e di procedura possono essere addebitati ai datori di lavoro e/o ai collaboratori che hanno commesso l infrazione delle disposizioni della presente convenzione. Ciò vale anche nel caso in cui non vi siano state alcune infrazioni, ma delle azioni in mala fede che abbiano provocato un simile controllo e/o una procedura. Articolo 6 Costi di applicazione e di formazione continua 1. I datori di lavoro e i collaboratori, come stabilito dai punti 2 e 3 riportati di seguito, versano ciascuno un contributo per l applicazione e la formazione

5 4 continua a copertura delle spese risultanti dall applicazione e attuazione del CCL. L importo si calcola sulla base di posizioni lavorative a tempo pieno (senza considerare se con salario mensile o orario). Le spese per i collaboratori a tempo parziale devono essere calcolate in modo proporzionale a quelli per i collaboratori a tempo pieno. Il contributo annuale deve essere versato alla Commissione paritetica di controllo al più tardi entro il 30 giugno dell anno in corso. 2. Tutti i collaboratori a tempo pieno versano un contributo per l applicazione e la formazione continua pari a CHF 60. l anno. I collaboratori con salario orario versano un contributo per l applicazione e la formazione continua di CHF 0.03 per ogni ora di lavoro prestata. Tale importo viene detratto direttamente dal salario del collaboratore e deve essere indicato nel calcolo del salario. Tuttavia i singoli datori di lavoro hanno la facoltà di detrarre il contributo del collaboratore dal salario dello stesso o di pagarlo loro stessi, come fatto fino ad ora. 3. Tutti i datori di lavoro versano un contributo per l applicazione e la formazione continua in relazione alle dimensioni dell azienda. Per ogni datore di lavoro questo importo ammonta a: a. CHF 250. se l azienda conta 100 dipendenti a tempo pieno o un numero inferiore, oppure b. CHF 500. se l azienda conta più di 100 ma meno di dipendenti a tempo pieno, oppure c. CHF se l azienda conta più di dipendenti a tempo pieno. 4. Per la copertura dei costi di applicazione della presente convenzione e per la formazione di base continua dei membri delle commissioni aziendali viene gestito un fondo paritetico. I contributi dei datori di lavoro e dei collaboratori per l applicazione e per la formazione vengono versati in questo fondo. Articolo 7 Assunzione, periodo di prova e disdetta 1. Ogni assunzione deve essere effettuata tramite contratto di lavoro scritto. 2. Il periodo di prova è di 3 mesi. Nel caso di un passaggio dal rapporto di lavoro con salario orario a quello con salario mensile, la durata del rapporto di lavoro con salario orario precedente al passaggio verrà computata nel periodo di prova. Durante il periodo di prova il datore di lavoro è tenuto a impartire una formazione di base al collaboratore.

6 5 3. Il contratto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti entro i seguenti termini: Durata dell impiego Termine di disdetta Durante il periodo di prova (primi 14 giorni) 1 giorno Durante il restante periodo di prova 7 giorni Nel 1 anno di servizio 1 mese, per la fine del mese Dal 2 o al 9 o anno di servizio compreso 2 mesi, per la fine del mese Dopo il 9 o anno di servizio 3 mesi, per la fine del mese Per i collaboratori con salario orario, nel contratto di lavoro individuale possono essere concordati dei termini di disdetta più brevi (non inferiori a un mese dopo la scadenza del periodo di prova). 4. La disdetta deve essere portata a conoscenza dell interessato al più tardi all ultimo giorno prima dell inizio del periodo di disdetta. 5. Nel caso in cui si verifichi un licenziamento con effetto immediato, la Commissione aziendale o la Commissione paritetica di controllo ne verrà informata il più presto possibile. Articolo 8 Uniforme ed equipaggiamento Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori in uniforme a sue proprie spese gli abiti di servizio (l uniforme) e l equipaggiamento necessario per l esecuzione dell attività. La cura dell abbigliamento di servizio, comprese le piccole riparazioni, spetta al collaboratore. Nel caso di una cessazione del rapporto di lavoro l equipaggiamento e l uniforme devono essere restituiti puliti, in modo completo ed in buono stato. Articolo 9 Durata del lavoro 1. Il tempo di lavoro annuale è composto dal tempo di lavoro effettivamente prestato, dalle pause pagate e dalle vacanze, esclusi i giorni di congedo elencati all art. 13 cpv. 1 CCL. Il tempo di lavoro indicato in questo articolo è in diretta relazione con i salari previsti nell allegato 1.

7 6 2. Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale entro una fascia compresa tra un minimo di e un massimo di ore. Di conseguenza i salari previsti nell allegato 1 dovranno essere proporzionalmente aumentati o diminuiti. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante durante l intera durata del rapporto di lavoro e non può dunque essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro. 3. Per tenere conto del lavoro notturno ( ), domenicale e dei giorni festivi infrasettimanali legali ( ), viene attribuito un abbuono tempo di 6 minuti (10%) per ogni ora di lavoro effettuata in questo lasso di tempo (pausa compresa). Questo abbuono di tempo viene inserito nel calcolo complessivo del tempo di lavoro. Articolo 10 Pause 1. Il lavoro deve essere interrotto da pause della durata minima di: a. un quarto d ora, se la durata del lavoro giornaliero supera le cinque ore e mezzo senza interruzione; b. mezz ora, se la durata del lavoro giornaliero supera le sette ore senza interruzione; c. un ora, se la durata del lavoro giornaliero supera le nove ore senza interruzione; le pause superiori alla mezz ora possono essere frazionate. 2. Nel caso in cui il collaboratore non può lasciare il suo luogo di lavoro per effettuare la sua pausa, le pause vengono conteggiate e retribuite come ore di lavoro. Articolo 11 Ore in più e ore in meno 1. Se il tempo di lavoro effettivo dei collaboratori retribuiti con salario mensile attribuito dalla ditta diverge da quello previsto su base annuale, esso viene compensato con tempo libero o tempo di lavoro supplementare. Nel caso in cui non fosse possibile compensare le ore di lavoro in più, esse verranno retribuite secondo gli importi orari previsti nell allegato 1 cfr. 5. Le ore di lavoro in meno non devono superare le 30 ore. Le ore di lavoro in più che superano le 150 ore devono essere compensate entro 2 mesi, oppure possono essere retribuite, con il consenso del collaboratore, secondo gli importi orari previsti nell allegato 1 cfr. 5.

8 7 2. Impieghi temporanei, svolti su richiesta del collaboratore e con il consenso del datore di lavoro, possono essere effettuati in aggiunta al normale tempo di lavoro pattuito e devono essere retribuiti al minimo secondo i salari orari previsti dall allegato 1 (sottogruppo A3) della presente convenzione. 3. Come ore di lavoro straordinarie sono considerate le ore di lavoro effettuate fra il tempo di presenza massimo di ore all anno ed il tempo di presenza della soglia limite di ore all anno. Queste ore di lavoro straordinarie sono retribuite al 125% dell importo orario previsto per le ore supplementari. Articolo 12 Formazione di base La formazione di base per i collaboratori della categoria A con salario mensile comprende almeno 20 ore. Nel caso in cui, al momento del passaggio al salario mensile, il collaboratore non dovesse ancora avere assolto la formazione di base, i rispettivi corsi dovranno essere frequentati entro i 3 mesi successivi al passaggio. La formazione di base vale come tempo di lavoro ordinario secondo l art. 9 cpv. 1 e non comporta alcuni costi per il collaboratore. Articolo 13 Giorni di congedo 1. Ai collaboratori spettano 112 giorni di congedo all anno. Il relativo calcolo si effettua sulla base di 52 domeniche, 52 sabati e 8 giorni festivi infrasettimanali legali (9 giorni festivi legali, dedotto 1 giorno che in media si sovrappone nel corso dell anno ad una domenica o ad un sabato). 2. Qualora il tempo di lavoro annuale concordato contrattualmente non potesse essere raggiunto a causa di motivi organizzativi locali o a causa della disponibilità personale del collaboratore, quale ultima possibilità possono essere temporaneamente diminuiti i giorni di congedo annuali da 112 fino ad un minimo di 90 giorni. 3. I giorni di congedo supplementari derivano dall abbuono tempo, secondo l art. 9 cpv. 3 della presente convenzione. 4. La ripartizione dei giorni di congedo è di competenza della ditta e si svolge nel rispetto delle disposizioni legali vigenti. Al collaboratore devono essere attribuite in particolare almeno 12 domeniche di libero nell arco dell anno. 5. Nella pianificazione dei servizi si deve tenere conto che ogni collaboratore deve di regola conoscere i suoi giorni liberi con 2 settimane d anticipo. Qua-

9 8 lora vengano attribuiti dei giorni di congedo singoli, essi devono avere una durata di almeno 24 ore. Qualora si dovesse eccezionalmente derogare da questi principi o si dovesse rinviare un giorno di congedo, il collaboratore dovrà essere informato del motivo. 6. In caso d inizio o di fine del rapporto di lavoro durante l anno, i giorni di congedo devono essere calcolati in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. 7. Durante le assenze per malattia, infortunio e servizio militare, i giorni di congedo annuali vengono ridotti secondo la seguente formula: diritto annuale diviso per 365 e moltiplicato per il numero dei giorni d assenza. Articolo 14 Salari Negli allegati 1 e 2 vengono stabiliti i salari minimi per categoria. Articolo 15 Versamento del salario 1. Per l incapacità lavorativa senza colpa in seguito a malattia, i collaboratori devono essere assicurati contro la perdita di guadagno a cura del datore di lavoro. 2. La durata del diritto all indennità di malattia per le singole categorie di collaboratori è stabilita negli allegati 1 e Le quote assicurative per l indennità di malattia e di maternità sono a carico per una metà del datore di lavoro e per l altra metà del collaboratore. 4. Per l indennità di maternità si applicano le disposizioni di legge sull indennità per perdita di guadagno. 5. Ogni assenza per incapacità lavorativa dovuta a malattia, maternità o infortunio deve essere immediatamente comunicata al datore di lavoro. 6. Le disposizioni qui previste per l indennità nei casi di incapacità lavorativa sostituiscono l obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro secondo l art. 324a CO.

10 9 Articolo 16 Supplementi / rimborso spese / formazione 1. Per tutto il personale della propria azienda ogni datore di lavoro è tenuto ad applicare una regolamentazione scritta che preveda anche i supplementi per il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi, il rimborso spese e una disposizione sulla formazione garantita dall azienda. 2. Il rimborso spese comprende in particolare l indennità per il tempo di viaggio supplementare, i costi di viaggio effettivamente sostenuti ed altri eventuali spese sorte in caso di lavoro all esterno. 3. Nel caso in cui i collaboratori utilizzino l'auto privata su espressa disposizione del datore di lavoro o con il suo consenso, essi hanno diritto ad un rimborso nella misura minima di 60 centesimi per ogni kilometro percorso. Con tale indennizzo per spese di viaggio si intendono saldati tutti gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per l utilizzo del veicolo ai sensi dell Art. 327b del CO. 4. Tale regolamentazione forma parte integrante del contratto di lavoro scritto e per i collaboratori deve essere almeno equivalente alle disposizioni legislative del Codice delle obbligazioni. Articolo 17 Vacanze 1. I collaboratori con salario mensile hanno diritto alle seguenti vacanze: 4 settimane (20 giorni lavorativi) a partire dal 1 anno di servizio; 5 settimane (25 giorni lavorativi) a partire dal 5 anno di servizio e dal 45 anno di età; a partire dal 10 anno di servizio e dal 40 anno di età; a partire dal 15 anno di servizio; fino al compimento del 20 anno di età; 6 settimane (30 giorni lavorativi) a partire dal 10 anno di servizio e dal 60 anno di età. 2. Per il computo delle vacanze vale l anno civile. Se l entrata in servizio è avvenuta prima del 1 luglio, l anno viene calcolato come primo anno di servizio; se il compleanno cade prima del 1 luglio l anno viene calcolato come intero anno d età.

11 10 3. Le vacanze residue di un anno devono essere riscosse entro il 30 aprile dell anno successivo. Trascorso questo periodo, il datore di lavoro decide unilateralmente quando concedere le vacanze al collaboratore. 4. In caso di un impedimento al lavoro senza colpa (malattia, maternità, infortunio, servizio civile e militare) per 2 mesi completi oppure in caso di un impedimento al lavoro per maternità e parto di 3 mesi completi, il diritto annuale di vacanza viene ridotto di un dodicesimo; per ogni ulteriore mese completo supplementare di assenza il diritto viene ulteriormente ridotto di un dodicesimo. 5. Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante l anno civile, per ogni mese di lavoro effettuato il collaboratore in questione ha diritto ad 1/12 delle vacanze previste per l intero anno. 6. I collaboratori con salario orario hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino al compimento del 20 anno di età o a 4 settimane a partire dall anno civile in cui compiono il 21 anno di età. In aggiunta al salario di base viene versato di conseguenza un supplemento dell 8,33% (in caso di diritto a 4 settimane di vacanza) rispettivamente del 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di vacanza). Articolo 18 Assenze Nel caso in cui gli eventi sotto elencati si verifichino durante un giorno di lavoro regolare, il collaboratore ha diritto ai seguenti giorni di congedo pagati: per il proprio matrimonio 3 giorni di lavoro per il matrimonio dei figli 1 giorno di lavoro per la nascita di figli propri 1 giorno di lavoro per la morte del coniuge, di figli o dei genitori del collaboratore 3 giorni di lavoro per la morte di fratelli, nonni o suoceri del collaboratore 1 giorno di lavoro per il trasloco, purché non si cambi datore di lavoro (massimo 1 volta per anno civile) 1 giorno di lavoro

12 11 Articolo 19 Servizio militare e protezione civile 1. Durante il servizio militare obbligatorio (corsi di ripetizione o servizi conteggiati come tali) e durante il servizio obbligatorio di protezione civile, ai collaboratori con salario mensile viene versato il salario completo, previa deduzione delle prestazioni della Cassa di compensazione; questo come pagamento del salario ai sensi dell art. 324a CO. 2. I collaboratori con salario orario ricevono esclusivamente le prestazioni previste sotto forma di indennità per perdita di guadagno. 3. Durante tutta la durata della scuola reclute e dei servizi di avanzamento, l indennità legale della Cassa di compensazione è completata per: a. i celibi fino al 50%, b. le persone sposate fino al 90% del salario totale. Questo pagamento volontario del salario è fatto a condizione che il rapporto d impiego continui per almeno 1 anno dopo la fine del servizio militare. Nel caso in cui questa condizione non dovesse essere adempita, il pagamento del salario avviene secondo le disposizioni legali vigenti. 4. Il salario versato secondo queste norme contrattuali, ad eccezione dell indennità per la perdita di guadagno (IPG), deve essere rimborsato se il rapporto di lavoro non ha una durata di almeno 3 mesi. Articolo 20 Salario in caso di decesso In caso di decesso di un collaboratore attivo, al coniuge, ai figli non ancora ventenni o alle persone per le quali il defunto aveva un obbligo d assistenza viene versato un salario postumo calcolato in base agli anni di servizio. Il salario postumo è regolato come segue: fino a 5 anni di servizio 1 salario mensile più di 5 e compresi i 20 anni di servizio 2 salari mensili dopo più di 20 anni di servizio per collaboratori con salario mensile 3 salari mensili

13 12 Articolo 21 Assegni per figli Gli assegni per figli sono versati in base alle disposizioni di legge. Articolo 22 Previdenza professionale 1. Il datore di lavoro assicura i collaboratori secondo le disposizioni di legge riguardanti la previdenza professionale di vecchiaia, dei superstiti e d invalidità. 2. Viene assicurato il salario medio soggetto ad AVS, compresa la tredicesima mensilità, tenendo in considerazione la deduzione di coordinamento prevista dalla legge. 3. A partire dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno d età, verrà versato un contributo minimo del 9% del salario coordinato. Il datore di lavoro può trattenere dal salario del collaboratore al massimo la metà del contributo. 4. Al momento dell assunzione, verrà consegnato al collaboratore il regolamento assicurativo e annualmente un certificato d assicurazione. Articolo 23 Buona condotta ed obbligo di informazione 1. Il lavoro nel servizio di sicurezza presuppone una condotta irreprensibile e una situazione finanziaria ordinata. È dunque importante che non sussistano dei precedenti penali che mettano in dubbio la fiducia e che non se ne creino durante il rapporto di lavoro. Eventuali eventi in questo ambito devono essere immediatamente e spontaneamente segnalati al datore di lavoro. 2. Su richiesta del datore di lavoro, il collaboratore è tenuto a fornire il suo estratto dell ufficio esecuzione e fallimenti e del casellario giudiziale centrale. I relativi costi sono a carico dal datore di lavoro. 3. Un infrazione grave al codice penale o la mancata comunicazione di problemi finanziari possono dunque anche essere motivo di licenziamento con effetto immediato. Un mancato rinnovo del permesso per lo svolgimento dell attività è pure un motivo per un licenziamento con effetto immediato.

14 13 Articolo 24 Obbligo di segretezza I collaboratori vengono resi particolarmente attenti al fatto che essi, sia per le disposizioni legali in materia che per il contenuto della presente convenzione, sono vincolati all obbligo di riservatezza assoluta nei confronti di terzi, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questo vale in particolare per i metodi di lavoro, i concetti di sicurezza e gli affari commerciali del datore di lavoro e dei suoi clienti. Articolo 25 Commissione aziendale Per trattare le questioni interne aziendali, il personale soggetto alla convenzione collettiva di lavoro elegge, dalle proprie file, una o più Commissioni aziendali, il cui ambito di competenza è descritto in un apposito regolamento. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti, al posto della Commissione aziendale può essere eletto un delegato dei collaboratori. Articolo 26 Pace del lavoro 1. Per tutta la durata della convenzione, le parti si impegnano a mantenere la pace assoluta del lavoro. 2. Le eventuali divergenze che possono risultare dall interpretazione e dall applicazione delle presenti disposizioni contrattuali saranno oggetto di trattative dirette tra le parti contraenti. 3. Se tramite trattative dirette non si raggiunge un intesa, le vertenze saranno sottoposte all Ufficio federale di conciliazione che assumerà la funzione di tribunale arbitrale. 4. Per le vertenze d impiego di tipo individuale, sono di competenza i tribunali ordinari. Articolo 27 Durata della convenzione La presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato ed entra in vigore il 1 gennaio Può essere disdetta tramite lettera raccomandata con un preavviso di 3 mesi e con effetto al 31 dicembre di ogni anno.

15 14 Le parti concordano di svolgere ogni anno in autunno delle trattative, in particolare riguardo ai salari. Articolo 28 Dichiarazione di obbligatorietà generale Le associazioni aderenti alla convenzione si impegnano a richiedere la dichiarazione di obbligatorietà generale della presente convenzione. Articolo 29 Allegati e regolamenti 1. Fanno parte integrante della presente convenzione: Allegato 1: categoria A: salari minimi per sorveglianza, sicurezza e trasporto valori Allegato 2: categoria B: salari minimi per manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione dei valori Regolamento per il contributo contrattuale e di formazione del CCL Regolamento per l applicazione e l impiego della presente convenzione e per l ambito delle competenze della Commissione paritetica di controllo 2. A livello aziendale sono previsti i seguenti regolamenti: Regolamento dei salari Regolamento per l indennità dei mezzi di trasporto e le spese Regolamento per la Commissione aziendale per il personale di Sicurezza VSSU Associazione imprese svizzere UNiA Il Sindacato servizi di sicurezza H. Winzenried R. Casutt V. Alleva R. Ambrosetti Presidente Segretario generale Co-Presidentessa Co-Presidente

16 15 Allegato 1 Sorveglianza, sicurezza e trasporto valori Categoria A: salari minimi per sorveglianza, sicurezza e trasporto valori Si distinguono tre sottogruppi in base al grado di occupazione: A1 Collaboratori con salario mensile con orario di lavoro superiore a 150 ore al mese. A2 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro superiore a 75 ore e fino a 150 ore al mese. A3 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 75 ore al mese. A1 I collaboratori che per nove mesi consecutivi hanno lavorato in media più di 150 ore al mese nella categoria A vengono assunti con salario mensile almeno per il numero di ore svolto in precedenza. Nel calcolo non viene tenuto conto di eventuali prestazioni di lavoro nella categoria B. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il passaggio al salario mensile al collaboratore entro il termine di 14 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il passaggio al salario mensile avviene per l inizio del secondo mese successivo. Se il datore di lavoro non provvede alla dovuta comunicazione, il passaggio al salario mensile si considera avvenuto nel secondo mese successivo al verificarsi delle condizioni di cui sopra. Il passaggio nel sottogruppo A1 avviene, concernente il salario minimo, in via di principio nel 1 anno di servizio, indipendentemente dalla durata delle prestazioni precedentemente fornite in altre categorie o sottogruppi. Quei collaboratori che nei tre anni precedenti al passaggio hanno avuto un rapporto di lavoro continuato, nel quale hanno prestato più di ore di lavoro, accederanno, concernente il salario minimo, direttamente al secondo anno di servizio.

17 16 Sono previsti i seguenti salari minimi: Anni di Salario minimo Salario minimo servizio sorveglianza e sicurezza trasporto valori (grado di occupazione superiore (grado di occupazione superiore a 150 ore/mese) a 150 ore/mese) orario di lav. annuo di 2000 ore orario di lav. annuo di 2000 ore 1 CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Dal 12 CHF CHF Anni di servizio: in caso di assunzione prima del 1o luglio, l anno di entrata viene calcolato come primo anno di servizio. 2. I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto all orario di lavoro che può essere compreso tra 1'800 e 2'300 ore. 3. Il tempo di lavoro supplementare e straordinario, secondo la definizione dell art. 11 della presente convenzione, deve essere retribuito in base al salario minimo, senza tredicesima mensilità. 4. I salari per collaboratori d età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di CHF 150. al salario minimo. 5. Collaboratori che hanno ottenuto l attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni ricevono un supplemento minimo di CHF 200. al mese oltre al salario minimo previsto al punto 2.

18 17 6. Qualora un collaboratore deve effettuare missioni con un cane, gli viene corrisposta un indennità forfetaria di almeno CHF 150. oppure un indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un eventuale autorizzazione cantonale nonché la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell animale. 7. L indennità di malattia ammonta ad almeno l 80% e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all AVS compresa la 13 mensilità. L indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2 giorno per una durata di 720 giorni nell arco di un periodo di 900 giorni. A2 I collaboratori che per nove mesi hanno lavorato in media per più di 75 ore e fino a 150 ore al mese nella categoria A rientrano dal secondo mese successivo nella categoria salariale A2. Nel calcolo viene tenuto conto di eventuali prestazioni di lavoro nella categoria B fino ad un massimo di 25 ore al mese. Vale un salario orario minimo di CHF 25.20, senza indennità di vacanza. 1. Per i collaboratori che devono effettuare missioni con un cane (conducenti di cane) viene corrisposta o un indennità forfetaria mensile di almeno CHF o un indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata come conducente di cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un eventuale autorizzazione cantonale per conducenti di cane nonché la necessaria assicurazione di responsabilità civile del cane durante il servizio. Al di fuori dell orario di servizio l'assicurazione di responsabilità civile spetta al proprietario del cane. 2. L indennità di malattia ammonta ad almeno l 80% e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all AVS degli ultimi nove mesi. L indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2 giorno per una durata di 720 giorni nell arco di un periodo di 900 giorni.

19 18 A3 I collaboratori che non rientrano nel sottogruppo A1 e A2 ricevono i seguenti salari orari minimi: Salari orari senza Salari orari senza indennità di vacanza indennità di vacanza 1 anno di servizio dal 2 anno di servizio Cantoni CHF CHF FR, JU, NE, VD, VS AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG BS, BL, GE ZH Per i collaboratori che devono effettuare missioni con un cane (conducenti di cane) viene corrisposta o un indennità forfettaria mensile di almeno CHF o un indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata come conducente di cane. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assumersi i costi di un eventuale autorizzazione cantonale per conducenti di cane nonché la necessaria assicurazione di responsabilità civile del cane durante il servizio. Fuori dell orario di servizio l'assicurazione di responsabilità civile spetta al proprietario del cane. 2. L indennità di malattia ammonta ad almeno l 80% e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all AVS degli ultimi nove mesi civili. L indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2 giorno e dopo un mese dall inizio del contratto di lavoro con le modalità seguenti: 30 giorni nel 2 e 3 mese di assunzione; 90 giorni tra il 4 e il 6 mese di assunzione; 180 giorni tra il 7 e il 12 mese di assunzione; 360 giorni dopo il 12 mese di assunzione o 900 ore di lavoro prestate.

20 19 Allegato 2 Manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione di valori Categoria B: salari minimi per manifestazioni, circolazione, servizi di assistenza di sicurezza e gestione di valori Si distinguono due sottogruppi in base al grado di occupazione che hanno tuttavia lo stesso salario minimo: B1 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro superiore a 150 ore al mese. B2 Collaboratori con salario orario con orario di lavoro fino a 150 ore al mese. Salari orari minimi: Salari orari senza Salari orari senza indennità di vacanza indennità di vacanza 1 anno di servizio dal 2 anno di servizio Cantoni CHF CHF FR, JU, NE, VD, VS AG, AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG BS, BL, GE ZH B1 I collaboratori che per oltre nove mesi hanno lavorato in media più di 150 ore al mese ricevono a partire dal secondo mese successivo una garanzia di occupazione corrispondente al numero di ore prestate in precedenza nonché la seguente regolamentazione sull indennità di malattia: L indennità di malattia ammonta ad almeno l 80% e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all AVS degli ultimi nove mesi. L indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2 giorno per una durata di 720 giorni nell arco di un periodo di 900 giorni.

21 20 B2 I collaboratori (orario di lavoro in media inferiore a 150 ore al mese) non posseggono una garanzia di occupazione e hanno la seguente regolamentazione sull'indennità di malattia: L indennità di malattia ammonta ad almeno l 80% e viene calcolata sulla base del salario medio soggetto all AVS degli ultimi nove mesi civili. L indennità di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2 giorno e dopo un mese dall inizio del contratto di lavoro con le modalità seguenti: 30 giorni nel 2 e 3 mese di assunzione; 90 giorni tra il 4 e il 6 mese di assunzione; 180 giorni tra il 7 e il 12 mese di assunzione; 360 giorni dopo il 12 mese di assunzione o 900 ore di lavoro prestate.

22 21 Ricevuta Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di avere ricevuto, al momento della propria assunzione, una copia della convenzione convenuta tra VSSU e UNiA. Egli/Ella dichiara di avere preso visione del contenuto di tale convenzione e si impegna ad una stretta osservanza degli accordi contrattuali. Cognome: Nome: Indirizzo: Data di assunzione: Data: Firma:

23 22

24 23 Ricevuta Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di avere ricevuto, al momento della propria assunzione, una copia della convenzione convenuta tra VSSU e UNiA. Egli/Ella dichiara di avere preso visione del contenuto di tale convenzione e si impegna ad una stretta osservanza degli accordi contrattuali. Cognome: Nome: Indirizzo: Data di assunzione: Data: Firma:

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