Contratto di assicurazione. Diaria da ricovero, da infortunio, indennità da ingessatura

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1 Contratto di assicurazione Diaria da ricovero, da infortunio, indennità da ingessatura SFERA DIARIA Il presente Fascicolo informativo contenente a) la Nota informativa, b) il Glossario; c) le Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Pagina 1 di 7

2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA 1. Persone assicurabili Possono beneficiare delle garanzie della presente Polizza le persone che alla Data di Decorrenza abbiamo raggiunto un'età compresa tra i diciotto ed i sessanta anni (età massima di sottoscrizione). Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia dell esistenza o della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il medesimo rischio. L omissione dolosa di tale comunicazione può comportare la perdita del diritto al rimborso. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne comunicazione, ai sensi dell articolo 1910 del Codice Civile, agli altri assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 2.1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 3. Durata e decorrenza dell Assicurazione 3.1 La Compagnia si riserva il diritto di accettare o meno in copertura l Assicurato a suo insindacabile giudizio. In caso di accettazione, l Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel certificato di assicurazione per gli Infortuni e dopo 60 giorni dalla data indicata nel certificato di assicurazione per le Malattie ( Periodo di Carenza ). 3.2 L Assicurazione è un contratto individuale della durata pari a quella prevista sul Certificato di Assicurazione e comunque non superiore alla durata di 5 (cinque) anni. La stessa non è tacitamente rinnovabile 3.3 L Assicurazione cessa in ogni caso: alla sua naturale scadenza ; o alla prima data di scadenza contrattuale successiva al compimento del 65 (sessantacinquesimo) anno di età da parte dell Assicurato con età più elevata ;o alla data in cui la Compagnia ha corrisposto la diaria massima applicabile. Pagina 2 di 7

3 4. Pagamento del Premio 4.1 Il Premio previsto in polizza varia in funzione dell'età raggiunta dall Assicurato con età più elevata. 4.2 L Assicurazione ha effetto dalla Data di Decorrenza se il Premio è stato pagato. 4.3 Se il Contraente non paga il Premio,l Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. 5. Oggetto dell Assicurazione 5.1 La Compagnia si obbliga, entro i limiti pattuiti, a corrispondere al Beneficiario le seguenti prestazioni DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNI La Compagnia si obbliga a corrispondere, in caso di Infortunio che comporti un Ricovero in un Ospedale una indennità giornaliera ( diaria ) dell'ammontare specificato nella Proposta di Assicurazione, per ogni giorno di Ricovero dell'assicurato, a condizione che: (1) l'assicurato sia affidato alle cure di un Medico; e (2) il Ricovero abbia avuto inizio entro 90 (novanta) giorni dalla data del verificarsi dell'infortunio. La diaria sarà corrisposta a partire dal primo giorno di Ricovero e per un periodo massimo di degenza pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni per Sinistro DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA La Compagnia si obbliga a corrispondere, in caso di Malattia che comporti un Ricovero in Ospedale una indennità giornaliera ( diaria ) dell'ammontare specificato nella Proposta di Assicurazione per ogni giorno di Ricovero dell Assicurato e per un periodo massimo di degenza pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni per Sinistro DIARIA DA CONVALESCENZA PER INFORTUNIO A seguito di Ricovero indennizzabile a termine di Polizza, la Compagnia si impegna a corrispondere una Diaria giornaliera integrativa di convalescenza pari all'ammontare specificato nella Proposta di Assicurazione per ogni giorno di Ricovero e per un massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni DIARIA DA CONVALESCENZA PER MALATTIA A seguito di Malattia indennizzabile a termine di Polizza, la Compagnia si impegna a corrispondere una Diaria giornaliera integrativa di convalescenza pari all'ammontare specificato nella Proposta di Assicurazione per ogni giorno di Ricovero e per un massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni INDENNITA DA INGESSATURA Nel caso di Infortunio con presenza di frattura ossea, che comporti l applicazione di apparecchio terapeutico fissatore esterno prescritto per almeno 10 (dieci) giorni e effettuato presso un Ospedale entro 90 (novanta) giorni dall'infortunio, la Compagnia si impegna a corrispondere al Beneficiario l indennità forfetaria da ingessatura pari all ammontare specificato nella Proposta di Assicurazione. Pagina 3 di 7

4 5.2 Nel caso di più Ricoveri in conseguenza dello stesso Infortunio o della stessa Malattia, la copertura assicurativa sarà estesa ai Ricoveri successivi al primo a condizione che tali Ricoveri successivi abbiano avuto inizio entro 90 (novanta) giorni dalla fine del Ricovero precedente. La diaria applicata illustrata nella Tabella Indennizzi in relazione alla combinazione tariffaria prescelta, sarà quella applicabile alla data dell'infortunio originariamente assicurato o alla data della diagnosi originaria della Malattia. 5.3 Le diarie per Infortunio e Malattia non sono cumulabili. Pertanto per lo stesso Infortunio è possibile richiedere solamente l Indennizzo di cui agli articoli (DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO) e (DIARIA DA CONVALESCENZA PER INFORTUNIO). Per la stessa Malattia è possibile richiedere solamente l Indennizzo di cui agli articoli (DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA) e (DIARIA INTEGRATIVA DA CONVALESCENZA PER MALATTIA). 5.4 Nel caso previsto dall articolo 5.1.5, la Compagnia è solo ed esclusivamente tenuta a corrispondere l indennità prevista nello stesso articolo. Di conseguenza, l indennità di cui all articolo non è cumulabile con le diarie di cui agli articoli 5.1.1, 5.1.2, e Estensione territoriale L Assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nel Mondo intero ad eccezione dei paesi che al momento del Sinistro risultino in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata. 7. Persone non assicurabili 7.1 Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da infermità mentali quali sindrome organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. Qualora una o più delle predette affezioni insorgano durante la vigenza del contratto di Assicurazione, si applica quanto disposto dall articolo 1898 del codice civile. 7.2 Non sono altresì assicurabili le persone di età superiore a 60 (sessanta) anni e, una volta assicurati, l Assicurazione cessa alla prima data di scadenza contrattuale successiva al compimento del 65 (sessantacinquesimo) anno di età. 8. Esclusioni L Assicurazione non è operante per i Ricoveri e le Ingessature relativi a: -rottura di osso della parte del corpo che va dal polso all'estremità delle dita della mano e dalla caviglia all'estremità delle dita dei piedi. conseguenze dirette e/o indirette di infortuni e/o malattie preesistenti alla data di effetto della polizza. infortuni e malattie intenzionalmente cagionate dall'assicurato, anche se a causa di uno stato di infermità psichica. Pagina 4 di 7

5 conseguenze di una guerra o ad un atto di guerra, dichiarato o non dichiarato, a un'invasione, ad atti di forze nemiche, a una guerra civile, a una insurrezione o a una sommossa, o che si siano verificate mentre l'assicurato si trovava in servizio attivo presso una forza militare, terrestre navale o aerea, anche se nel corso di una fase di semplice addestramento. infortuni o malattie che si siano verificate mentre l'assicurato si trovava sotto l'effetto (transitorio o meno) di sostanze medicinali o stupefacenti, che non siano state assunte in conformità alla prescrizione di un medico. mancato ricorso intenzionale a cure mediche. conseguenze di incidente stradale per cui venga accertato per l'assicurato, al momento di verificazione del sinistro, un tasso alcolico superiore ai limiti di legge; ad abuso di sostanze alcoliche. incidente in volo. partecipazione ad una gara che non sia podistica o di nuoto. La pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi sport esercitato professionalmente e di quelli seguenti anche a titolo non professionale: pugilato,atletica pesante,lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, speleologia,alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampolino con sci od idroscì, sci estremo, bob, skeleton, rugby,football americano, kite-surfing, canyoning,rafting,arrampicata libera,salto con elastico, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere; Competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo. Partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane,andine,regate oceaniche); a radiazioni o contaminazione, o agli effetti di radiazioni o contaminazione, o agli effetti di agenti chimici ad eccezione di malattie generate da avvelenamento del cibo derivato da e-coli, salmonella o batteri simili. infezione da Virus da Immunodeficienza Acquisita (HIV) o condizioni in relazione con la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). al parto. turbe psichiche o mentali o a qualsiasi altra malattia o lesione che sia una causa primaria di sintomi psichiatrici. interventi di medicina estetica o trattamenti, similari quando non siano rese necessarie da infortunio o malattia documentata. eventi in cui l'assicurato abbia commesso o tentato di commettere atto illecito doloso o di terrorismo. aggressioni a danno dell'assicurato, che non siano state denunciate tempestivamente alla Polizia. detenzione dell'assicurato in prigione. 9. Arbitrato Medico 9.1 Fermo restando il diritto di ricorrere all Autorità Giudiziaria, eventuali controversie tra l Assicuratore e/o il Contraente, su natura e valutazione delle garanzie che sono oggetto della copertura prestata dalla presente assicurazione, potranno essere rimesse alla decisione di un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in assenza di accordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico definisce se e in quale misura è Pagina 5 di 7

6 dovuto l Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza. 9.2 Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell Assicurato. 9.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. 9.4 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. 10. Denuncia e liquidazione dell indennizzo 10 Entro 30 giorni dalla fine del periodo di Ricovero indennizzabile ai termini di Polizza, ovvero entro 30 giorni dalla data di verificazione dell infortunio, l'assicurato o un suo delegato è tenuto a notificarlo alla Compagnia. La notifica deve includere il nome dell'assicurato ed il numero di Polizza indicata sul Certificato di Assicurazione, la data dell'infortunio o la diagnosi di Malattia, la data del Ricovero e le cause note o presunte. Al ricevimento della denuncia di sinistro la Compagnia invierà un modulo all Assicurato che dovrà essere compilato dal Medico curante della Persona Assicurata e timbrato dall Ospedale. Qualora il Medico dovesse richiedere il pagamento di un onorario per la compilazione del modulo, tale costo sarà a carico esclusivo della Persona Assicurata o del Beneficiario. La richiesta scritta per la liquidazione dell'indennizzo dovrà essere corredata della seguente documentazione (ove esistente): copia del Certificato di Assicurazione; certificato medico o cartella clinica attestante il Ricovero e/o certificati e documenti medici rilasciati dal Pronto Soccorso; una dettagliata descrizione indicante le cause note e presunte, con la data e le circostante dell'infortunio o della Malattia che ha causato il Ricovero dell'assicurato nonché le informazioni relative alle condizioni di salute dell'assicurato che possono aver influito in qualche modo sull'infortunio o la Malattia; copia di rapporto dell Autorità Giudiziaria eventualmente in possesso dell'assicurato; documenti di qualsiasi genere riportanti informazioni relative all'infortunio o Malattia, eventualmente in possesso o a conoscenza dell Assicurato o dei suoi eredi legittimi, come ad esempio cartella clinica, referti medici ed altri documenti simili; lo stato di famiglia nel caso si richieda l indennizzo per una persona diversa dal Contraente; qualsiasi altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia, a suo insindacabile giudizio, per liquidare la posizione di sinistro. La Compagnia provvederà a fare una copia dei documenti inviati in originale e a restituirli prontamente per posta all Assicurato. Al sinistro verrà assegnato un numero progressivo di identificazione al quale dovrà esser fatto riferimento nel corso della definizione dello stesso. Pagina 6 di 7

7 10.1 Gli Indennizzi dovuti ai termini di polizza verranno corrisposti dalla Compagnia al Beneficiario. 11. Altre condizioni 11.1 Variazione delle Condizioni contrattuali Tutte le eventuali modifiche del contratto devono essere approvate per iscritto Legge applicabile e lingua Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge. L Assicurazione è regolata dalla legge italiana Foro Competente Il foro competente è quello del luogo indicato dal Contraente nella Proposta di Assicurazione Interessi Nessun interesse sarà applicabile agli Indennizzi pagabili ai sensi della presente Polizza Trasferimento della Copertura Non è possibile trasferire i diritti derivanti dall Assicurazione Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Pagina 7 di 7

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