AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA LEGGE DELEGA 183/2014 (JOBS ACT)

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1 Seminario di specializzazione AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA LEGGE DELEGA 183/2014 (JOBS ACT) in collaborazione con: LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA

2 RESPONSABILE Camilla Pedron COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO Erika Ambrosi, Luca Vannoni LOGISTICA CONGRESSUALE Silvia Meneghello SERVIZIO CLIENTI Susanna Saccomani ASSISTENZA E WEB MASTER Francesca Rossi GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. Via E. Fermi, Verona Tel. 045/ Fax 045/ Sito internet: formazione@cslavoro.it Tutti i diritti sono riservati È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo. Editing e impaginazione: Erica Cestaro Stampa a cura di Officina Grafica Editoriale Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all elaborazione dei presenti contenuti. Chiuso per la stampa il 17/03/2015 2

3 INDICE Schemi operativi di sintesi 5 LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO a cura di Luca Caratti 12 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI a cura di Riccardo Girotto e Luca Caratti 28 I NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ a cura di Riccardo Girotto 39 LA GESTIONE OPERATIVA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza 60 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - (CIGS) a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza 76 IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza 105 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA - (CIGD) a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza Contributi di approfondimento 124 AMMORTIZZATORI SOCIALI, NASPI E COMPATIBILITÀ CON VOUCHER E PRESTAZIONI LAVORATIVE a cura di Claudio Boller 128 LA NUOVA ASPI E LE ALTRE FORME DI SOSTEGNO a cura di Luca Caratti Normativa, prassi e giurisprudenza 134 NORMATIVA Decreto Legislativo n.22 del 4 marzo

4 Schemi operativi di sintesi

5 LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO a cura di Luca Caratti Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. 5

6 Decreto legislativo 6 marzo 2015, n. 22 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il decreto legislativo n. 22. La norma entra in vigore dal 7 marzo 2015 NASpI e ASDI Sostituisce ASpI e miniaspi dal 1 maggio 2015 Soggetti destinatari ASPI Tutti i lavoratori subordinati Apprendisti Soci-lavoratori di cooperativa con contratto di lavoro subordinato Lavoratori del pubblico impiego se a TD Esclusi ASPI Lavoratori del pubblico impiego a tempo indeterminato Lavoratori agricoli 6

7 La nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego ASpI/NASpI Sostituisce ASpI e miniaspi dal 1 maggio 2015 Requisiti ASpI Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n Due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. NASpI Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n. 181; Possano far valere nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione; Possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. Importo NASpI Ammontare (*) 75% della retribuzione ( ) se non supera euro 75% di [(retribuzione mensile 1.195)*25%] se la retribuzione > In ogni caso fino al massimale mensili pari a 1300 (*) Riduzione progressiva del 3% dal primo giorno successivo al quarto mese di fruizione Non si detrae la quota di contribuzione ex art.26 legge 41/86 (quota contributi prevista per gli apprendisti) ( ) Retribuzione imponibile ultimi 4 anni / settimane * 4,33. 7

8 Durata ASpI/NASpI Durata ASpI per il 2015 (fino a 30/4/15): età< 50 anni: 10 mesi età fino a 55 anni: 12 mesi età superiore a 55 anni: 16 mesi NASpI Numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi quattro anni. Durata massima 104 settimane (24 mesi). Dal 1/01/2017 durata massima 78 settimane ASDI Requisiti Importo Durata Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n. 181; Abbiano già fruito di tutta la NASpI; Siano in una condizione di bisogno. Adesione a progetto personalizzato contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro e ad iniziative di orientamento e formazione. Pari al 75% dell ultimo trattamento di NASpI percepito. Massimo 6 mesi 8

9 La nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego DIS-COLL Importo Durata L indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali individuato come sopra, se questo è pari o inferiore a Pari al 75% dell importo di 1195 stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e 1195 se il reddito medio mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L indennità non può comunque superare i All indennità mensile si applica una progressiva riduzione del 3% dal quarto mese di fruizione. E corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento DIS-COLL Requisiti Essere in stato di disoccupazione art 1 c.2 lett c) dlgs 21/04/00 n possano far valere, nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno tre mesi di contribuzione. possano far valere nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. 9

10 Il contratto di ricollocazione Destinatari: "disoccupati di lunga durata : coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi; Il contratto di ricollocazione Il lavoratore che, a seguito di licenziamento, accetta di definire il proprio «profilo personale di occupabilità», riceve dal Centro per l Impiego un voucher che rappresenta la dote individuale di ricollocazione 10

11 La nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego Il contratto di ricollocazione Il voucher, presentato a una agenzia per il lavoro (pubblica o privata) dà il diritto a sottoscrivere con essa un contratto che prevede: 1. Assistenza appropriata per la ricerca ad una nuova occupazione 2. Formazione e riqualificazione del lavoratore mirate a sbocchi occupazionali oggettivamente esistenti 3. L effettivo dovere del lavoratore di porsi a disposizione, cooperando con l agenzia. Il contratto di ricollocazione L ammontare del voucher è proporzionato al profilo personale del lavoratore e l agenzia può incassarlo esclusivamente a risultato ottenuto. 11

12 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI a cura di Riccardo Girotto e Luca Caratti a pag. 9 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI LAVORARE MENO PER LAVORARE TUTTI Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi collettivi aziendali, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, finalizzati a: Ridurre l'orario di lavoro; Salvaguardare i livelli occupazionali Nb l avvio prevede la dichiarazione di esubero 12

13 Contratti di solidarietà difensivi a pag. 10 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI TIPO A: destinati alle aziende in area cigs; TIPO B: destinati alle aziende escluse dall area cigs a pag. 10 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A CAMPO D APPLICAZIONE Possono fare ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria; l'area di applicazione dei contratti di solidarietà coincide con quella della C.i.g.s., pertanto si estende in concomitanza dell'estensione del campo di applicazione dell'intervento straordinario della Cassa integrazione straordinaria (Min Lav circolare n. 6/1994); 13

14 a pag. 11 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A ESCLUSIONI le imprese assoggettate ad una delle suddette procedure (anche se tramite presentazione in proprio dell istanza); casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili; rapporti di lavoro a termine, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale. a pag. 11 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A POTENZIALI BENEFICIARI tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio (art. 3, D.M. n /2009). Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro (v. anche ML circ. n. 33/1994). 14

15 Contratti di solidarietà difensivi CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A CONTENUTI DEL CDS (circolare Min Lav 33/1994) 1) data della stipula del contratto; 2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dell'impresa; 3) contratto collettivo di lavoro applicato; 4) orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione; 5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24, L. n. 223/1991) e numero esuberi dichiarati; 6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo; 7) motivi che hanno determinato tale esubero; 8) decorrenza contratto di solidarietà; 9) durata del contratto; 10) forma di riduzione dell'orario di lavoro; 11) articolazione puntuale della riduzione; 12) parametrazione su orario medio settimanale; 13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario; 14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma 10, L. n. 236/1993); 15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione. a pag. 12 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Al contratto di solidarietà deve essere allegato, costituendone parte integrante, l'elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà con la specifica della qualifica e data di assunzione, distinti per unità produttive e per reparti, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e dall'azienda, nonchè i modelli predisposti dal Ministero del lavoro, compilati in ogni loro parte, a cura dell'azienda. L'eventuale variazione dei nominativi interessati al contratto di solidarietà, fermo restando il numero complessivo degli stessi, deve essere prevista nell'accordo o, se successiva alla stipula dello stesso, deve formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti da trasmettere al Ministero del lavoro e all'inps. In ogni caso devono comparire nell'accordo i nominativi dei lavoratori per i quali è applicata la riduzione di orario. 15

16 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A RIDUZIONE DELL ORARIO la percentuale di riduzione di orario non deve superare il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà (art. 4, comma 3, D.M. n /2009). Alcuni lavoratori possono essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell'orario superiore al 60% ed altri con una riduzione inferiore (conta il valore medio). Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. In questa ipotesi il contratto di solidarietà è ancora valido e il datore di lavoro ha l'obbligo di versare la relativa contribuzione e la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate. Altresì deve comunicare all'inps le ore di lavoro non prestate per le quali non scatta il diritto all'integrazione salariale e il lavoratore ha diritto a ricevere l'intera retribuzione (ML interpello n. 27/2012). L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà, con la conseguente presentazione di una nuova istanza. a pag. 13 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A INTEGRAZIONE SALARIALE I lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, contratti di solidarietà interna hanno diritto alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Per l'erogazione del premio di occupazione, si deve fare riferimento alle regole della CIGS compresa la possibilità di ottenere la prestazione a pagamento diretto. 16

17 Contratti di solidarietà difensivi a pag. 14 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO Il contratto di solidarietà non può avere, come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 726/1984, una durata superiore a 24 mesi. In base all'art. 7, D.L. n. 536/1987, il Ministro del lavoro, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento, fino ad un massimo di 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno). Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista dall'art. 7 del D.L. n. 536/1987, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi. a pag. 14 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (36 mesi nell'arco di un quinquennio), può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991 (art. 7, D.M. n /2009). 17

18 a pag. 15 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI Ai lavoratori delle imprese per i quali sia stata stabilita una riduzione dell'orario di lavoro spetta un trattamento di integrazione salariale pari al 60% della retribuzione persa a seguito di detta riduzione (art. 6, D.L. n. 510/1996). Per l'anno 2015, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario TOT 70%. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A Legge n 11, G.U l'art. 2-bis recita quanto segue: "1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati nell'anno Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." 18

19 Contratti di solidarietà difensivi a pag. 15 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI Il trattamento di integrazione viene calcolato in percentuale sulla base del trattamento retributivo perso dal lavoratore. Quest'ultimo si determina escludendo gli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Nb per la determinazione della misura dell'integrazione non trova applicazione il massimale in vigore per gli interventi straordinari e ordinari a pag. 15 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A FINANZIAMENTO Trattandosi di aziende in area Cigs sono assoggettate al versamento del contributoordinario; L'art. 8, comma 8, D.L. n. 86/1988 dispone che sul trattamento di integrazione non è dovuto il contributo addizionale (INPS circ. n. 171/1988). 19

20 a pag. 16 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI con cadenza trimestrale, il datore di lavoro deve fornire all'inps utilizzando l'apposito prospetto predisposto dall'istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori ai quali è stato anticipato il trattamento di integrazione salariale, specificando: le ore previste dal contratto di lavoro; il numero delle ore effettivamente prestate nel trimestre; il numero delle ore perdute in applicazione del contratto di solidarietà; l'ammontare della retribuzione oraria; l'importo lordo del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle relative trattenute, gli estremi del flusso UniEmens individuale con i quali è operato il conguaglio degli importi esposti. a pag. 16 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA L'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 prevede che per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e nei quali è pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, i datori di lavoro beneficiano, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva è del 25%, elevata al 35% nel caso di diminuzione di orario di lavoro superiore al 30 per cento. (30% e al 40% per le aree ad obiettivo 1). Si precisa che la corresponsione di tali benefici è autorizzata dal Ministero del lavoro sulla base delle disponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione. I criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dal D.M. 8 febbraio La norma in esame non trova applicazione nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo. 20

21 Contratti di solidarietà difensivi a pag. 17 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A CDS E TFR ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto, deve essere computato l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell'attività di lavoro; le quote di t.f.r. relative alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni. NB chiarimento recente: Le suddette operazioni di recupero del TFR a carico INPS devono essere effettuate entro l'anno solare di conclusione del contratto di solidarietà (INPS mess. n /2013). a pag. 17 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A COMPATIBILITA CDS ED ALTRI AMMORTIZZATORI Con la circolare n. 9/1986 l'inps ha puntualizzato che l'uso del contratto di solidarietà non è incompatibile con il ricorso alla C.i.g. ordinaria, sia per gli stessi lavoratori interessati al contratto di solidarietà che per le altre unità produttive per le quali tale contratto non abbia efficacia (v. anche ML circ. n. 96/1985). Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei contratti di solidarietà si verifichi il ricorso alla C.i.g. ordinaria in base alle circostanze che legittimano l'intervento in questione, il limite massimo delle ore integrabili ai sensi della C.i.g. ordinaria sarà determinato ovviamente sulla base del nuovo orario concordato nel contratto di solidarietà. In tale ipotesi, per le ore non lavorate a seguito del contratto di solidarietà la misura dell'integrazione spettante al lavoratore è pari al 50% del trattamento retributivo perso, mentre per le riduzioni del nuovo orario di lavoro risultante dal contratto stesso, conseguenti alle circostanze che hanno determinato l'intervento ordinario della C.i.g., tale misura è pari all'80% della relativa retribuzione. 21

22 a pag. 18 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO A COMPATIBILITA CDS E CASSA STRAORDINARIA L'art. 13, comma 2, L. n. 223/1991 stabilisce che nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni in presenza delle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (in proposito, v. D.M. 23 dicembre 1994; INPS circ. n. 103/1995). a pag. 18 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B CAMPO DI APPLICAZIONE Imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazionesalariale che hanno avviato una procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991, o licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, Possono ottenere un contributo, a carico del Fondo per l'occupazione, pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario (proroga annua da verificare). 22

23 Contratti di solidarietà difensivi a pag. 19 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B CONTRIBUTO art. 1, comma 183, legge n. 147/2013). Il contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si tiene conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B CAMPO D APPLICAZIONE società che hanno rapporti di lavoro di diritto privato, che non sono destinatarie della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991 (ML nota n /2010). imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali, individuate con il D.P.C.M. 1 ottobre 1993, senza limiti riferiti al numero di dipendenti occupati; imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di lavoratori dipendenti. Le imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti obbligate ad avviare la procedura di cui all'art. 24, L. n. 223/1991. NB nel caso di imprese artigiane il contributo è erogato a condizione che i lavoratori percepiscano, a carico di fondi bilaterali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. 23

24 a pag. 20 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B LAVORATORI INTERESSATI rapporto di lavoro subordinato, costituito, ovviamente, in data antecedente all'apertura della procedura di mobilità. Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali. Lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e apprendisti (se la riduzione non compromette gli obiettivi formativi). CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B ASPETTI PROCEDURALI Min Lav circ. 20/2004 in caso di crisi congiunturale le parti, nelle sedi bilaterali sindacali, possono sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo dei licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro; la stessa sede sindacale invia copia dell'accordo al fondo regionale previsto dall'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, unitamente alla richiesta volta ad ottenere i benefici in favore dell'impresa e dei lavoratori interessati; il fondo regionale delibera l'erogazione del contributo a proprio carico, che avviene secondo i tempi e le modalità proprie del fondo, e fornisce all'impresa la certificazione attestante la finalità e l'entità del contributo; l'impresa inoltra al Ministero del lavoro la domanda per l'accesso ai benefici previsti dall'art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, secondo le modalità previste per le altre imprese. Alla domanda l'impresa artigiana deve allegare, oltre a quanto richiesto per le altre imprese, anche copia della delibera del fondo regionale oppure l'attestazione - da parte del fondo regionale - dell'adozione della delibera. 24

25 Contratti di solidarietà difensivi CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B L ACCORDODEVE CONTENERE la data della stipula del contratto, che deve essere precedente alla data di inizio del regime di solidarietà; la data dell'apertura della procedura di mobilità; l'esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando, accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali competenti alla stipula e dei rappresentanti dell'impresa; il contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell'impresa; l'orario di lavoro ordinario applicato e la sua articolazione; la quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula del contratto; i motivi che hanno determinato l'esubero, tra i quali rientrano anche forme di esternalizzazione - quali l'appalto - in quanto espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dell'impresa (ML interpello n. 29/2011); il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro; la data di decorrenza dell'applicazione del regime di solidarietà e la relativa durata; la percentuale complessiva e l'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro che può essere attuata sia orizzontalmente che verticalmente; l'eventuale devoluzione ai lavoratori della quota spettante all'impresa; le eventuali deroghe all'orario concordato; le modalità attraverso le quali l'impresa può, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto. a pag. 21 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B VARIAZIONI TEMPORANEE DI ORARIO Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto. Qualora il contratto di solidarietà non preveda le modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto concordato, le stesse dovranno essere concordate in apposito successivo accordo sindacale integrativo. Il ricorso all'esecuzione di prestazioni in eccedenza rispetto all'orario ridotto concordato, in conseguenza di esigenze di maggior lavoro, deve essere tempestivamente comunicato al Servizio ispettivo della DTL. La prestazione eccedente l'orario di lavoro concordato non può comportare l'esecuzione di prestazioni eccedenti il normale orario contrattuale, salvo particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia dell'impresa o del lavoro che viene svolto, che l'impresa deve motivare. In caso di prestazioni eccedenti l'orario ridotto, il contributo di solidarietà è proporzionalmente ridotto. 25

26 a pag. 22 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B LIMITI TEMPORALI L'art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993 prevede un utilizzo dei contratti di solidarietà per un periodo massimo di due anni. Tale limite costituisce il periodo massimo di utilizzo. In merito, con la circolare n. 20/2004, il Ministero del lavoro ha ritenuto che il ricorso ai contratti di solidarietà, in quanto unico strumento in grado di evitare il licenziamento per le imprese che non possono usufruire della C.i.g.s., è utilizzabile più di una volta da parte dell'azienda. Si applica, infatti, per analogia, il limite temporale di cui all'art. 1, comma 9, L. n. 223/1991, pari a 36 mesi in un quinquennio, purché nel caso in cui si sia verificato un primo utilizzo continuativo pari a 24 mesi, vi sia soluzione di continuità con l'eventuale utilizzo di ulteriori 12 mesi. Senza soluzione di continuità, invece, nessuna proroga può essere concessa. a pag. 22 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B RAPPORTI CON LA DTL Il Servizio ispettivo della DTL effettua trimestralmente l'accertamento sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolta dai lavoratori interessati (ML circ. n. 20/2004; ML nota n. 621/2012). A tal fine, i datori di lavoro devono inviare al Servizio ispettivo l'elenco aggiornato dei lavoratori che hanno effettuato l'orario ridotto, con l'indicazione, per ogni lavoratore: dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata; del relativo importo da corrispondere; L'eventuale ripristino dell'orario ordinario deve essere tempestivamente comunicato dalle aziende ai Servizi ispettivi. 26

27 Contratti di solidarietà difensivi a pag. 23 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B RAPPORTI CON LA DTL Il Servizio ispettivo, anche sulla base dei dati forniti trimestralmente dall'impresa, verifica: l'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata ai lavoratori interessati dal regime di solidarietà; la corrispondenza tra i lavoratori indicati nelle schede allegate al contratto di solidarietà e quelli che effettivamente sono stati collocati in regime di solidarietà e che beneficiano del contributo; la corrispondenza tra le retribuzioni medie orarie indicate per ogni lavoratore e quelle desumibili dalle registrazioni sui libri paga. a pag. 23 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ TIPO B RAPPORTI CON LA DTL Sulla base di tali verifiche, la DTL individua l'esatto importo da erogare all'impresa la quale, successivamente alla corresponsione del contributo, provvede a trasferire ai lavoratori la quota del contributo medesimo a ciascuno spettante. 27

28 I NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ a cura di Riccardo Girotto a pag. 24 della dispensa RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI La Legge 92 del 28 giugno 2012 ha inteso riformare il sistema degli ammortizzatori in deroga. L avvio del nuovo sistema assistenziale era stato inizialmente fissato per l anno 2013, ma continue proroghe non hanno ancora permesso la realizzazionedi quanto indicato nella Riforma; La Legge di Stabilità per il 2014 ha innescato il Fondo Residuale, eliminando il riferimento a termini decadenziali per la costituzione dei fondi di solidarietà 28

29 I nuovi fondi di solidarietà a pag. 25 della dispensa COSTITUZIONE NUOVI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI 2 FASI 1. SINDACALE: Le parti sociali devono stipulare accordi anche intersettoriali. Non esiste più un termine decadenziale; 2. ISTITUZIONALE: a) Decreto Ministero del Lavoro e P.S. di concerto con M.E.F. ; b) Costituzione c/o INPS; c) Termine decadenziale di 3 mesi dall accordo sindacale costitutivo. NB La medesima procedura deve essere seguita in caso di variazioni alla disciplina. La Costituzione Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. 29

30 Finalità dei fonti 1 Tutela in costanza di rapporto di lavoro finalità Integrazione cig/cigs 2 Assegni straordinari per esodo pensionanti entro 5 anni Formazione in caso di riconversione Fondi di solidarietà bilaterale Tipologie di fondi Obbligatori art.4 c.3 Facoltativi art. 3 c.12 Destinatari Tutele Prestazioni minime Finanziamento imprese>15 dip prive di cig/cigs Istituzionali (c4) e aggiuntive ass.ordinario di importo pari alla Cig almeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00 >15 dipendenti con cig/cigs Tutela sostitutiva Cig e integrativa AsPI ass.ordinario di importo pari alla Cig almeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00 e dal 2017 anche +0,30% art. 4 L.223/91(mobilità) Alternativi art.3 c.14 e 42 Ove sia operante sistema di bilateralità consolidato (no cig) o preesistenti adeguati Tutela integrativa Cig Tipologie di prestazioni in funzione della disponibilità del fondo Stabilito dal fondo: non <0,20% Contributo fondo interprofessionale 30

31 I nuovi fondi di solidarietà Fondi obbligatori Obbligatori per imprese >15 dipendenti. Facoltativi per imprese con <15 dipendenti o che non rivestono la qualifica di impresa Validi erga omnes dopo emanazione del decreto direttoriale del fondo Al momento nessun comparto lo ha regolamentato Fondi obbligatori trattamento fiscale e contributivo Contributo a carico del datore non soggetto a contribuzione ordinaria né a contribuzione di solidarietà (L.n.166/91) Contribuzione a carico datore non è imponibile fiscale per il lavoratore La quotadel lavoratore e onere deducibile 31

32 Fondi facoltativi Facoltativi per qualsiasi impresa indipendentemente dalla copertura in materia di integrazione salariali Fondi alternativi Interpello n. 3/2013: enti bilaterali costituiti prima del 18/07/2012 e che operavano effettivamente prima di tale data In sostanza anche se erano preesistenti ma non svolgevano alcuna attività non possono essere abilitati 32

33 I nuovi fondi di solidarietà Fondi alternativi Accordo 31 ottobre 2013: Settore artigianale adegua la propria normativa. Fondi preesistenti: Imprese assicuratrici Imprese del credito Trasporto aereo Ferrovie dello Stato Fondo residuale INPS Se non sono costituiti i fondi di solidarietà Art. 3 c. 19 L.n.92/2012: fondo di solidarietà residuale Inps dal 1 gennaio Per imprese non rientranti in cig/cigs (sembrerebbero esclusi i professionisti. Ma inps in circ. n.100/14) 33

34 Fondo residuale Inps: istruzioni Circolare n. 99/2014 Circolare n. 100/2014 Messaggio n. 6897/2014 Cod.aut. 0J consultabile sul cassetto previdenziale Imprese incluse 34

35 I nuovi fondi di solidarietà Requisito occupazionale: istruzioni inps Verifica mensile con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente: Dip. A tempo indeterminato Dip. A tempo determinato Dirigenti Lavoratori a domicilio Lavoratori part-time Lavoratori a chiamata Lavoratori ripartiti Apprendisti esclusi! 35

36 Attenzione!!!! Potrebbe essere che in un mese non vi sia obbligo di versamento. Causali di ricorso CIGO 1 MANCANZA LAVORO 2 SITUAZIONI TEMPORANEE DI MERCATO 3 RAGIONI ESTERNE AL DATORE DI LAVORO ED A LUI NON IMPUTABILI 4 EVENTI INEVITABILI OGGETTIVAMENTE CIGS 1 CRISI AZIENDALE 2 PROCESSI DI RIOGANIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE O RICONVERSIONE Il fondo eroga una quota pari alla CIGO 5,84% 36

37 I nuovi fondi di solidarietà Contribuzione Contributo pari allo 0,50% (1/3 al lavoratore e 2/3 al datore di lavoro) Da versarsi Da gennaio 2014 gestione arretrati cod. M131. Se versati entro 16 dicembre 2014 nessuna sanzione o interesse. Da ottobre 2014 con la contribuzione ordinaria Contributo addizionale del 3% per az.<50dip; 4,50%>50 dip. In caso di prestazioni. CIGD/FONDO RESIDUALE Prima di accedere alla CIGD.accedere al fondo residuale. 37

38 SORPRESA NB Il fondo non erogherà prestazioni in carenza di risorse Obbligo di bilancio in pareggio; Obbligo di presentazione budget ad otto anni. 38

39 LA GESTIONE OPERATIVA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza a pag. 5 della dispensa La legge delega sul Jobs Act In data 3 dicembre 2014, è stata approvata dal Senato, in via definitiva, la Legge delega sul Job Act, così come era stata modificata dalla Camera dei deputati il 25 novembre A breve vi sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nelle deleghe contenute nella legge è previsto: il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi; 39

40 a pag. 6 della dispensa La legge delega sul Jobs Act Art Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. segue a pag. 6 della dispensa La legge delega sul Jobs Act Art Nell esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 1. impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa; 2. semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili; segue 40

41 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 7 della dispensa La legge delega sul Jobs Act Art necessità di regolare l accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; 4. revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; 5. previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 6. riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell utilizzo effettivo; segue a pag. 7 della dispensa La legge delega sul Jobs Act Art revisione dell ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 8. revisione dell ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 41

42 a pag. 8 della dispensa CIG ORDINARIA Per quanto riguarda la Cassa Integrazione guadagni ordinaria la Riforma del Lavoro, Legge n. 92/2012 non ha introdotto mutamenti rilevanti. Ne consegue che le norme rimangono le medesime, già precedentemente in vigore, di cui vengono richiamati gli aspetti principali. a pag. 8 della dispensa CIG ORDINARIA Le integrazioni salariali ordinarie riguardano le imprese industriali, comprese: le industrie boschive, forestali e del tabacco le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, limitatamente agli addetti alle attività di natura industriale, estranee al compito di esercenti il trasporto, eventualmente esercitate le imprese appaltatrici di servizi ausiliari dell'esercizio delle ferrovie, delle tramvie e della navigazione interna le imprese esercenti la frangitura delle olive per conto terzi le imprese esercenti sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche e distribuzione e noleggio di films le imprese agricole cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 42

43 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 9 della dispensa CIG ORDINARIA Possono beneficiare dell'integrazione salariale: gli operai, gli impiegati e i quadri dipendenti da imprese industriali, anche se addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attività industriale; gli operai, gli impiegati e i quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle delle imprese industriali; Non è richiesto, al contrario di quanto avviene per la CIGS, un limite minimo di anzianità per beneficiare dell'indennità a pag. 9 della dispensa CIG ORDINARIA L'integrazione salariale ordinaria viene corrisposta ai lavoratori che vengano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto per effetto di: - situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; - situazioni temporanee di mercato (generalmente indicate nella richiesta come "mancanza di lavoro, di ordini o commesse", "esaurimento della disponibilità del magazzino", "saturazione delle scorte"). 43

44 a pag. 10 della dispensa CIG ORDINARIA Caratteristiche degli eventi Gli eventi che determinano il ricorso alla CIG devono avere, quindi, i seguenti requisiti: 1) attinenza alla sfera aziendale; 2) non imputabilità né al datore di lavoro, né al lavoratore, 3) involontarietà, transitorietà e ripresa certa dell attività produttiva. a pag. 10 della dispensa CIG ORDINARIA Tali situazioni possono, ad esempio, consistere in: avversità atmosferiche, comunque accertate da parte dell INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici, a livello comunale, provinciale o regionale; danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, etc.,); danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, etc.,); interruzione di energia elettrica dell Ente erogatore senza preavviso alla ditta (dichiarazione dell Ente da allegare al modello di domanda I.G.i. 15); crisi temporanea di mercato; mancanza di commesse o di materie prime; sciopero di un reparto o di altra azienda collegata; guasto ai macchinari nonostante la manutenzione ordinaria (da documentare e da allegare al modello I.G.i. 15). 44

45 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 11 della dispensa 1. inventario; CIG ORDINARIA Cause di esclusione dalla CIG possono riferirsi a: 2. manutenzione ordinaria; 3. preparazione del campionario; 4. esubero di personale; 5. ferie collettive; 6. morte o malattia del datore di lavoro; 7. sosta ricorrente dovuta all organizzazione aziendale. a pag. 11 della dispensa CIG ORDINARIA Nei casi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la contrazione o sospensione dell'attività, l'azienda deve comunicare alle Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause e la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. Se la riduzione o sospensione è superiore alle 16 ore settimanali, l'azienda o le Rappresentanze sindacali di cui sopra possono richiedere, entro tre giorni dalla comunicazione aziendale, l'effettuazione di un esame congiunto (da esaurirsi entro i cinque giorni successivi) in ordine alla ripresa della normale attività produttiva ed ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. 45

46 a pag. 12 della dispensa CIG ORDINARIA L'intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta dell'esame (entro 10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti). L'esito della consultazione sindacale non è vincolante per la Commissione ma all'atto della richiesta di ammissione all'intervento della Cassa, l'azienda deve comunicare di aver provveduto agli adempimenti di cui sopra. a pag. 12 della dispensa CIG ORDINARIA La richiesta di autorizzazione deve essere inviata all'inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana (a questi fini si considerano 7 giorni da lunedì a domenica) in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell'attività lavorativa. L'INPS ha precisato che nell'ipotesi in cui nell'ultimo giorno utile gli sportelli degli uffici INPS risultino chiusi al pubblico (ad esempio per festività), il termine finale viene prorogato al primo giorno di apertura successivo. 46

47 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 13 della dispensa CIG ORDINARIA Se la richiesta viene inoltrata in ritardo l'integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data della sua presentazione. In caso di omessa o tardiva presentazione, l'azienda è tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma equivalente all'integrazione non percepita. Competente a ricevere la domanda è la sede INPS nella cui circoscrizione è ubicata l'unità produttiva interessata, anche se l'azienda accentra gli adempimenti contributivi presso altra sede. a pag. 13 della dispensa CIG ORDINARIA In caso di non accoglimento della domanda si ritiene che l azienda debba corrispondere ai lavoratori la normale retribuzione 47

48 a pag. 14 della dispensa CIG ORDINARIA L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore ed il limite dell'orario contrattuale osservato, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nell ambito del massimale a pag. 14 della dispensa MASSIMALE MENSILE C.I.G. INPS Circ. 29 gennaio 2014, n. 12 Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: Massimale mensile trattamento C.I.G Retribuzione Importo Lordo Importo netto Inf. o uguale a 2.098,04 Superiore a 2.098,04 969,77 913, , ,51 Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Massimale mensile trattamento C.I.G Settore edile - maltempo Retribuzione Importo Lordo Importo netto Inf. o uguale 1.163, ,76 a 2.098,04 Superiore a 2.098, , ,02 48

49 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 15 della dispensa CIG ORDINARIA L'integrazione viene corrisposta, dopo l autorizzazione dell Inps, dall'aziendaalla fine di ogni periodo di paga. In caso di particolari situazioni finanziarie è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell INPS. a pag. 15 della dispensa ESEMPIO DI CIGO IN BUSTA PAGA 49

50 a pag. 16 della dispensa CIG ORDINARIA Sulle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale, al netto della riduzione contributiva in misura pari al 5,84%, è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro. Il contributo in parola è dovuto nella misura dell'8% (4% per le imprese fino a 50 dipendenti) sull'importo delle integrazioni erogate. Esso non è dovuto ove la sospensione o riduzione dell'attività sia stata determinata da "eventi oggettivamente non evitabili". a pag. 16 della dispensa CIG ORDINARIA L'integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi (13 settimane) consecutivi, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (52 settimane), anche non consecutivi, in un biennio mobile 50

51 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 17 della dispensa CIG ORDINARIA Ai fini del calcolo, ogni settimana in cui è effettuato un periodo di sospensione, anche parziale, veniva considerata interamente (*). Con circolare n. 58 del 20 aprile 2009 l INPS ha deciso che, invece, le settimane si calcolano per sommatoria delle giornate effettuate in caso di riduzione di orario (*) Fino al 31 dicembre 1996 ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento di integrazione salariale una settimana si considerava trascorsa quando la riduzione di orario era di ammontare almeno pari al 10% dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulavano ai fini del computo dei predetti periodi. a pag. 17 della dispensa 1 CIG Esempio Lun Mar Merc Giov Ven Sab Dom 2 CIG 3 CIG CIG 4 CIG 11 CIG CIG 23 CIG 24 CIG 25 CIG N settimane di CIG = 2 51

52 a pag. 18 della dispensa CIG ORDINARIA Nel ricorso alla CIG ordinaria non esiste un obbligo di rotazione tra i lavoratori a pag. 18 della dispensa 52

53 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 19 della dispensa CIG ORDINARIA Licenziamenti Sicuramente non è integrabile la sospensione di attività che si concluda con il licenziamento di tutta o la maggior parte della maestranza, previsto già all atto della richiesta di integrazione salariale. In tal caso, infatti, la causa della contrazione non può essere considerata transitoria e temporanea. Quando i licenziamenti non vanno a incidere sulla ripresa del complesso aziendale, al lavoratore licenziato spetterà il trattamento di integrazione salariale fino alla data del licenziamento, purché il licenziamento stesso non sia un sintomo di esubero di personale in relazione alle normali esigenze produttive dell impresa. a pag. 19 della dispensa CIG ORDINARIA Dimissioni In questo caso, poiché i requisiti della transitorietà e temporaneità dell evento sussistono a prescindere dalla decisione del singolo di risolvere il rapporto di lavoro, il lavoratore dimissionario ha diritto all integrazione salariale fino al momento in cui si dimette. Tuttavia, qualora le dimissioni dell intera maestranza o della maggior parte della stessa ponessero l azienda nell impossibilità di riprendere l attività, e tale circostanza venisse in rilievo già all atto della formulazione della domanda di ammissione, potrebbero sorgere dubbi in ordine alla legittimità di un intervento Cig, dal momento che verrebbe meno uno dei requisiti essenziali, vale a dire la previsione di ripresa di attività riferita allo stesso complesso aziendale. 53

54 a pag. 20 della dispensa LA QUESTIONE DELLE FERIE Contrariamente a quanto comunemente si suppone, non esistono disposizioni esplicite, né di legge né di tipo amministrativo, che impongano alle aziende la programmazione di periodi di ferie precedentemente alla richiesta di intervento Cig o Cigs. Sussiste però un obbligo «documentale» del datore di lavoro, al momento della formulazione della domanda di integrazione salariale ordinaria all'lnps, di indicare i dati relativi ai periodi di ferie, di riposi compensativi e permessi retribuiti maturati e non fruiti alla data di inizio delle sospensioni, mentre tale obbligo non è previsto in caso di domanda di integrazione salariale straordinaria, né in fase di richiesta di concessione formulata al Ministero, né in fase di comunicazione delle ore integrabili all'lnps. a pag. 20 della dispensa L'integrazione salariale ordinaria viene corrisposta in presenza dei requisiti della non imputabilità della sospensione dell'attività lavorativa al datore di lavoro o ai dipendenti e della transitorietà dell'evento. In conseguenza di tali presupposti l'lnps formula l'argomentazione generale (mai comunque formalizzata in circolari, note o messaggi) che impresa e lavoratori devono fare tutto il possibile per evitare o ridurre il ricorso alla Cig, anche al fine di contenere i costi a carico della Cassa e quindi far fruire le ferie maturate da ciascun singolo lavoratore per le quali non sono ancora trascorsi i termini per il godimento delle stesse, stabiliti per legge o per previsione contrattuale. 54

55 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 21 della dispensa È quindi particolarmente importante che, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al trattamento Cig, per i singoli dipendenti interessati, non risultino carichi di ferie relativi all'anno di maturazione precedente ancora fruibili, né un carico eccessivo di ferie riferite all'anno di maturazione corrente, fermo restando che ragionamento analogo vale anche per i riposi compensativi (indipendentemente dalla loro denominazione: Rol, Par, banca ore, ecc.) nonostante la differenza riscontrabile sia a livello normativo sia a livello funzionale tra questi ultimi e le ferie. a pag. 21 della dispensa CIG IN EDILIZIA Anche per la CIG in edilizia non vi sono novità introdotte dalla riforma Fornero, pertanto rimangono in atto le due tipologie di intervento: 55

56 a pag. 22 della dispensa CIG IN EDILIZIA Cause di intervento In base all'art. 1, L. n. 77/1963, l'integrazione salariale viene corrisposta ai lavoratori che vengono sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto per effetto di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. a pag. 22 della dispensa CIG IN EDILIZIA Trova applicazione il massimale stabilito per l'intervento ordinario nell'industria che - a norma dell'art. 2, comma 174, L. n. 549/ viene peraltro aumentato del 20% nei casi di integrazione salariale concessa per intemperie stagionali (art. 14, L. n. 223/1991; INPS circ. n. 25/2011). 56

57 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 23 della dispensa CIG IN EDILIZIA Sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale è dovuto - ex art. 8, L. n. 427/ un contributo addizionale nella misura del 5%. (INPS circ. n. 219/1985). Il contributo non è dovuto ove la sospensione o riduzione dell'attività sia stata determinata da "eventi oggettivamente non evitabili". Nel settore edile sono da considerare di per sé "eventi oggettivamente non evitabili" quelli di origine meteorologica. a pag. 23 della dispensa CIG IN EDILIZIA La durata dell'integrazione non può comunque eccedere 52 settimane nell'arco di un biennio "mobile" (ossia nelle 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la quale l'integrazione è richiesta); i periodi di chiusura per ferie collettive si considerano neutri a questi fini. 57

58 a pag. 24 della dispensa CIG IN EDILIZIA Disciplina speciale ex L. n. 223/1991 La normativa di cui all'art. 10, L. n. 223/1991 trova applicazione nei confronti dei lavoratori dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento. a pag. 24 della dispensa CIG IN EDILIZIA Le cause sono quelle connesse: - al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni; gli eventi di tale specie possono essere determinati da comportamenti della pubblica autorità, quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative e possono consistere nella interruzionedei finanziamenti;./.. 58

59 La gestione operativa gli ammortizzatori sociali a pag. 25 della dispensa CIG IN EDILIZIA - alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche; - a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. n. 575/1965 (recante disposizioni contro la mafia), per i quali si prescinde dalle dimensioni dell'opera pubblica (INPS circ. n. 204/1991). 59

60 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA - (CIGS) a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza a pag. 26 della dispensa A differenza della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria), prestazione previdenziale, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa con evidente ripercussione sul piano sociale. Qualora l azienda versi in uno stato di difficoltà tale da rendere impossibile il regolare svolgimento dell attività produttiva, l imprenditore potrà richiedere l intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale. 60

61 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) a pag. 27 della dispensa L'evento improvviso e imprevisto è riferibile non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione (la riduzione di commesse, la perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito, ecc.). Tali eventi devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione occupazionale cui far fronte con lo strumento della CIGS (Min. lav., lett. circ. prot. 14/ del ). a pag. 27 della dispensa CIG STRAORDINARIA Per la cassa integrazione guadagni straordinaria l unica modifica introdotta dalla Riforma Fornero riguarda il ricorso in caso di procedura concorsuale che è stato oggetto di intervento anche da parte del cosiddetto decreto sviluppo con la conseguenza della pratica inutilizzabilità di tale causale in attesa della emanazione di apposito decreto del Minlavoro che individui i parametri oggettivi che permettano di capire se «sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione. 61

62 a pag. 28 della dispensa CIG STRAORDINARIA IMPRESE BENEFICIARIE Fonte Normativa L. 164/1975 L.223/91 L.236/1993 D.P.R. n.218 del 10/6/2000 L. 155/1981 L. 451/1994 imprese industriali anche edili, imprese commerciali che occupino più di 200 dipendenti (media del semestre precedente) Imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nel semestre precedente l avvio di Cassa Integrazione Straordinaria. imprese appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione (connessa a situazione di crisi delle aziende industriali presso le quali è svolto il servizio) imprese appaltatrici dei servizi di pulizia a pag. 28 della dispensa CIG STRAORDINARIA IMPRESE BENEFICIARIE Inoltre, ormai a regime a far data dal 1 gennaio 2013 imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti. La disposizione si estende anche al trattamento di mobilità agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), che occupino più di 50 dipendenti imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti 62

63 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) a pag. 29 della dispensa CIG STRAORDINARIA LAVORATORI BENEFICIARI Lavoratori beneficiari Operai, impiegati e quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato, anche part-time o con contratto a termine. L ammissione al beneficio è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento Circolare n. 75/2009 Lavoratori esclusi Dirigenti Apprendisti a pag. 29 della dispensa CIG STRAORDINARIA Il trattamento straordinario di integrazione salariale è attualmente concesso nei seguenti casi: - ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali - crisi aziendale - stipulazione di contratti di solidarietà aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare riduzioni del personale (contratti di solidarietà difensivi); - fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, nel caso in cui sia finalizzata alla salvaguardia della continuità aziendale (art 3, L. n 223/1991 abrogato a decorrere dal 1/1/2016); - sequestro o confisca, previo parere motivato del Prefetto, fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico 63

64 a pag. 30 della dispensa a pag. 30 della dispensa Previsioni DM 4 dicembre 2012 Parametri oggettivi Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 Art. 2 - Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa; c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa. 64

65 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) a pag. 31 della dispensa Previsioni art. 3 L. 223/91 con modifiche L. 92/ Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, (quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali). Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi. a pag. 31 della dispensa Caratteristiche CIGS CONCORUSALE Durata max 12 mesi e può essere prorogata per altri 6 (corredando la domanda con una relazione approvata dal G.D. sulle prospettive della cessione d azienda) È esente da contributi aggiuntivi (e anche MOBILITA!!!) Nel caso di concordato è necessario, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, che la richiesta venga effettuata a firma del commissario; Durante la CIGS il trattamento di fine rapporto matura in capo all INPS per tutta la durata dell Istituto (a determinate condizioni) Attenzione: INDENNITA SOSTITUTIVA DI PREAVVISO / CIGS Suggerimento: In caso di mobilità al termine del periodo CIGS la procedura avrà l assoluto interesse affinché tutti i lavoratori interessati sottoscrivano un accordo ex artt. 410 e 411 cpc per la RINUNCIA all impugnazione del recesso ed eventualmente anche del PREAVVISO (in quanto già «goduto» durante la CIGS) 65

66 a pag. 32 della dispensa CIG STRAORDINARIA Il datore di lavoro che intenda richiedere l'intervento C.i.g.s. è tenuto a darne comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia. Entro 3 giorni dalla comunicazione, l'imprenditore o gli organismi sindacali presentano domanda di esame congiunto della situazione aziendale e l'intera procedura deve concludersi entro i 25 giorni successivi alla richiesta, ridotti a 10 per le aziende con meno di 50 dipendenti. La richiesta deve essere presentata all'ufficio individuato dalla regione in cui sono situate le unità aziendali interessate dall'intervento. a pag. 32 della dispensa CIG STRAORDINARIA Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori (che è obbligatoria) o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. 66

67 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) a pag. 33 della dispensa CIG STRAORDINARIA In caso di mancato accordo sulla rotazione interviene il Ministero del lavoro prima favorendo l accordo e, in caso di mancato ulteriore accordo, indicando le modalità della rotazione stessa. Se il datore non ottempera, il contributo aggiuntivo viene aumentato. a pag. 33 della dispensa CIG STRAORDINARIA In caso di mancata rotazione la più recente giurisprudenza prevede che il magistrato possa disporre anche l inefficacia del decreto ministeriale di ammissione alla CIGS, con la conseguenza che gravano sul datore di lavoro le retribuzioni per il periodo di CIGS stessa 67

68 a pag. 34 della dispensa CIG STRAORDINARIA Ogni domanda di concessione della C.i.g.s. è riferita ad un periodo massimo di 12 mesi. La domanda, di prima concessione o di proroga, deve essere presentata o inviata entro il 25 giorno dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Nei confronti delle aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria, o di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, la cui istanza deve essere presentata dal curatore ovvero dal liquidatore, non trova applicazione il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di C.i.g.s. a pag. 34 della dispensa CIG STRAORDINARIA L'art. 1, comma 9, L. n. 223/1991 stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco del quinquennio (v. anche INPS circolari n 204/1991 e n 103/1995). Il quinquennio di riferimento deve essere determinato a decorrenza fissa, a partire dall'11 agosto 1990 (M.L. circ. n 91/1995; INPS mess. n 30926/1995). 68

69 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) a pag. 35 della dispensa Il predetto limite massimo di 36 mesi nell'arco di un quinquennio può essere superato per ciascuna unità produttiva (intendendosi per tale l'unità locale censita dall'istat) nei seguenti casi: a) intervento della CIG connesso alla stipulazione di "contratti di solidarietà" di cui all'art. 1 del D.L. n. 726/1984, come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità (ML nota n. 1879/2010); b) procedure concorsuali (art. 3, L. n. 223/1991), se l'attività produttiva è iniziata almeno 24 mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento, ed è continuata fino ai 12 mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale; c) proroghe previste dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 223/1991 per programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa ovvero della rilevanza delle conseguenze sul piano occupazionale (INPS circ. n. 103/1995). a pag. 35 della dispensa CIG STRAORDINARIA Il trattamento straordinario è dovuto: - agli operai, nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese nel limite massimo di 40 ore settimanali; - agli impiegati, nella misura dell'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. 69

70 a pag. 36 della dispensa CIG STRAORDINARIA L'importo dell'integrazione salariale non può comunque superare un determinato massimale mensile, il cui importo viene aggiornato annualmente. L'importo fissato è comprensivo dei ratei degli elementi che maturano per periodi ultramensili (es.: tredicesima mensilità). a pag. 36 della dispensa CIG STRAORDINARIA Il Ministero del lavoro può disporre, su richiesta dell'azienda, il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'inps quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal competente organo ispettivo. La richiesta deve essere contestuale alla domanda di ammissione. La concessione avviene con il decreto di ammissione salvo revoca dopo la verifica della eventuale insussistenza degli elementi giustificanti. 70

71 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) a pag. 37 della dispensa CIG STRAORDINARIA Le imprese che fruiscono degli interventi straordinari della C.i.g. devono versare un contributo addizionale stabilito attualmente nella misura del 4,50% (3% per le imprese fino a 50 dipendenti) sull'importo delle integrazioni erogate Non sono tenute a pagare il contributo le società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, le società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla Gepi e le imprese sottoposte a procedure concorsuali, a sequestro o confisca. a pag. 37 della dispensa CIG STRAORDINARIA Per effetto dell'art. 1 della L. n. 223/1991, commi 4 e 8, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione straordinaria, il contributo addizionale è raddoppiato a decorrere dal 1 giorno del venticinquesimo mese (ad esempio data iniziale del trattamento 1 febbraio 2011, il contributo è dovuto in misura doppia a decorrere dal 1 marzo 2013). Il contributo addizionale è altresì raddoppiato, con effetto immediato, in caso di inottemperanza al decreto ministeriale che stabilisce il meccanismo di rotazione. In questa ipotesi, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza del trattamento, il contributo è maggiorato del 150 per cento 71

72 a pag. 38 della dispensa CIG STRAORDINARIA L'art. 2, comma 2, L. n. 464/1972 dispone che per i lavoratori licenziati nel corso o al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni del trattamento di fine rapporto corrisposto agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante i periodi di sospensione immediatamente precedenti la risoluzione del rapporto. CIG STRAORDINARIA 72

73 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) CIGSonline Modulo Scheda 1/A CRISI AZIENDALE La consultazione sindacale è avvenuta in data _04/03/2013_, l accordo sindacale, di cui all art.2 del D.P.R. n. 218 del 10/06/2000, è stato X non è stato raggiunto e prevede X non prevede la rotazione (allegarne copia). Nel caso in cui l impresa, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, ritenga di non adottare meccanismi di rotazione fra lavoratori occupati nell unità produttiva interessata dalle sospensioni, che esplicano le medesime mansioni, ne illustri i motivi : DETTAGLIO MENSILE DELLE SOSPENSIONI Lavoratori a zero ore con rotazione a zero ore senza rotazione ad orario ridotto Mese iniziale : MARZO ) (Non compilare nel caso di cui al punto 6) 73

74 a pag. 40 della dispensa Illustrare le ragioni della crisi : L area di mercato in cui opera l Azienda appare segnata da una generalizzata e consistente riduzione dei volumi produttivi che determina una progressiva e persistente contrazione degli ordini. Tale situazione di crisi ha conseguentemente provocato una pesante crisi finanziaria e di liquidità alla Società, con incassi e finanziamenti attestatisi a livelli notevolmente inferiori rispetto a quelli per cui l Azienda è strutturata e senza previsione attuale di inversione di tendenza. La situazione descritta e l andamento negativo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati, unita al venir meno della possibilità di fruire di ore di cassa integrazione ordinaria, caratterizzano una situazione involutiva della società, la quale deve far fronte oramai dall inizio del 2012 (e progressivamente dal 2009) ad una pesante contrazione degli ordini con un consistente calo del proprio fatturato, ed alla necessità di ricorrere a sempre più urgenti interventi di carattere strutturale per riportare, con un adeguato piano di risanamento e ricerca di nuovi settori di impiego dei propri prodotti, ad una condizione di competitività idonea a consentirle di mantenere la propria posizione sul mercato di appartenenza e ripristinando l andamento economico finanziario della stessa a normali margini di redditività. 2) (Non compilare nel caso di cui al punto 6) Riportare l'andamento degli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), relativi al biennio precedente, fornendo, altresì, le informazioni disponibili su dati di preconsuntivo dell'anno in corso alla data dell'istanza. Anno 2010 Anno 2011 Anno in corso 2012 a) Fatturato , , ,00 b) Risultato operativo , , ,00 c) Risultato d impresa : Utile Pareggio Perdita , , ,00 d) Indebitamento Debiti finanziari nei confronti di: - banche _ 638,619, , ,00 - istituti finanziari _ - società controllante _ - altro (soci) _ , , ,00 Debiti verso fornitori , , ,00 Eventuali provvedimenti intrapresi in adempimento al disposto dell'art.2447c.c. (in linea di massima non più di mezza pagina) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA costituito nella domanda di Il sottoscritto, come concessione della CIGS dell azienda, in qualità di legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dichiara che le informazioni sopra riportate al punto 2, sono conformi alle risultanze contabili e/o di bilancio. Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Firma* * In caso di inoltro dell istanza con firma digitale (smart card) non occorre firmare 74

75 La cassa integrazione guadagni straordinaria - (CIGS) L azienda predisponga, inoltre, una breve specifica relazione tecnica a commento dei quattro indicatori economico-finanziari. Come si può notare dai bilanci allegati alla presente e riferiti agli anni e 2012 le commesse di lavoro, nel corso di questi ultimi 3 anni, sono andate via via riducendosi. I nostri principali committenti, a causa della crisi che ha colpito il mercato nazionale ed internazionale, ci hanno ridotto progressivamente le commesse di lavoro con un picco (negativo) proprio nel Questo ha comportato una riduzione del fatturato nel 2012, rispetto all anno precedente (che aveva a sua volta già avuto una flessione), di quasi euro. La società, che nel frattempo aveva intrapreso costose spese di manutenzione e ricondizionamento di alcuni macchinari, si è trovata così a chiudere un bilancio con una perdita consistente, dovuta al calo del fatturato ed alle spese di manutenzione sopracitate che incidono sul bilancio 2012 per euro ,00. Per ciò che riguarda l indebitamento, la politica adottata in questi ultimi tre anni è stata quella di ridurre il ricorso a capitali di terzi mediante apporti di capitale proprio da parte dei soci. Questo appare evidente, nei bilanci allegati, dalla progressiva riduzione dell indebitamento bancario e dal progressivo incremento dell indebitamento della società verso i soci. 3) (Non compilare nel caso di cui al punto 6) Illustrare l'andamento, in via generale, dell'organico aziendale e le eventuali nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie e le relative motivazioni: L andamento dell organico aziendale nell ultimo biennio ha subito un trend complessivamente negativo che ha comportato l esaurimento in data delle settimane utilizzabili per Cassa Integrazione Ordinaria. Nel corso del 2012 sono avvenute n. 4 risoluzioni di rapporto di lavoro di cui: n. 3 licenziamenti per soppressione posto di lavoro, e precisamente: di lavoratrice impiegata 6 livello addetta alla contabilità; di lavoratore operaio 3 livello addetto alla verniciatura; di lavoratore impiegato 5 livello, tecnico programmatore. n. 1 dimissioni di lavoratore impiegato 5 livello tecnico metallurgico L azienda ha effettuato le ultime due assunzioni in data: di un capo Officina con lo specifico incarico di razionalizzare i processi produttivi dell azienda ed attuare un organizzazione più funzionale dei tempi lavoro e dei processi lavorativi in azienda; di un apprendista operaio addetto macchine a controllo numerico. 4) Illustrare il piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi, da realizzarsi nell'arco di dodici mesi, comprendente un'adeguata definizione, per ciascuna unità aziendale, delle iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine: (in linea di massima non più di una pagina) Nel corso del periodo di intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l Azienda metterà in atto tutti gli strumenti idonei ad affrontare la situazione, in particolare attraverso: 1) ricerca di sinergie sul mercato di appartenenza attraverso l investimento in nuove tecnologie e formazione dei lavoratori; 2) un adeguato piano di risanamento e ricerca di nuovi settori di impiego dei propri prodotti anche tramite attività promozionali volte ad acquisire nuove aree di mercato; 3) una riduzione dei costi di struttura e delle voci di spesa corrente al fine di mantenere un adeguato grado di competitività. 4) Implementazione con la collaborazione di una società di software del Sistema Computerizzato di Rintracciabilità dei Prodotti, utile a ridurre i margini di errore e costi aziendali; 5) Indicare il numero di lavoratori sospesi/lavoranti a orario ridotto che durante o a fine programma rientreranno in azienda: a fine programma si prevede il rientro di tutti i lavoratori sospesi in azienda. In caso di eccedenza di personale, quantificare il numero degli esuberi che non rientreranno in azienda illustrando dettagliatamente il piano di gestione di detti esuberi : non sono previsti in tale piano di gestione esuberi di personale. 6) Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto. a) illustrare la natura dell evento, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con la quale il suddetto evento ha prodotto gli effetti negativi per l azienda; (in linea di massima non più di due pagine) b) Specificare la completa autonomia dell evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. (in linea di massima non più di due pagine) Nel caso di cui al punto 6, non è necessario compilare i precedenti punti 1,2,3. 75

76 IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza a pag. 42 della dispensa CONTRATTO DI SOLIDARIETA FONTI NORMATIVE D.L. n. 726 DEL 30/10/1984 L. 830/1984 art. 2 L. 863/1984 art. 1 L. 236/1993 art. 5 c. 5,7,8 D.L. 148/1993 D.M. n del 10/07/2009 (g.u. n. 178/2009) 76

77 Il contratto di solidarietà a pag. 43 della dispensa CONTRATTO DI SOLIDARIETA Il ricorso ai contratti di solidarietà è esperibile sulla base di una semplice valutazione condivisa dalle parti stipulanti quindi definibili anche accordi collettivi aziendali: - al fine di favorire nuove assunzioni (CONTRATTI DI SOLIDARIETA ESTERNA o ESPANSIVI art. 2 L. 830/1984 ) - quale misura alternativa al fine di evitare in tutto o in parte una contrazione dell organico aziendale (CONTRATTI DI SOLIDARIETA INTERNA o DIFENSIVI - Art. 1 L. 863/1984, art. 5 c.5,7 e 8 L. 236/1993). Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze sia per le finalità perseguite sia per gli aspetti previdenziali e contributivi. a pag. 43 della dispensa LAVORATORI BENEFICIARI I contratti di solidarietà sono rivolti a tutto il personale dipendente ad esclusione di: dirigenti; apprendisti; lavoratori a domicilio; lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l azienda dimostri il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. 77

78 a pag. 44 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETA ESPANSIVA Previsti dall art. 2 della legge n. 863/1984, in perfetto pendant con i contratti di solidarietà difensiva del settore industriale (e di quello strettamente correlato dalla normativa) particolarmente usati in questo periodo di crisi, i contratti di solidarietà espansiva concernono quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale. Sul punto, si richiama quanto affermato dall INPS con la circolare n. 1/1987, la quale, tra le altre cose, ricorda come nel caso in cui le assunzioni avvengano non contestualmente ma progressivamente, il beneficio sia riconosciuto soltanto nel momento in cui le assunzioni corrispondano complessivamente alla riduzione di orario. a pag. 44 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETA ESPANSIVA L accordo collettivo sulla solidarietà espansiva va depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro, che attraverso i propri organi di vigilanza, verifica la corrispondenza tra la riduzione concordata dell orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Il controllo della DTL è propedeutico al riconoscimento del contributo che (art. 2, comma 7, della legge n. 863/1984), può disporre la sospensione del beneficio qualora accerti l inosservanza delle condizioni previste sia dalla norma di riferimento che dall accordo collettivo. Si tratta, in ogni caso, di un istituto che in oltre un quarto di secolo dalla sua approvazione ha avuto un seguito scarsissimo. 78

79 Il contratto di solidarietà a pag. 45 della dispensa INCENTIVI DI NATURA CONTRIBUTIVA ED ECONOMICA Al datore di lavoro per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità corrisposta viene riconosciuto un contributo, a carico della gestione INPS della disoccupazione, per i primi dodici mesi pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL. Nei due anni successivi il contributo cala, rispettivamente, al 10% ed al 5%. Se le assunzioni avvengono nel Mezzogiorno (aree ex DPR n. 218/1978) il contributo è pari al 30% della retribuzione. a pag. 45 della dispensa INCENTIVI DI NATURA CONTRIBUTIVA ED ECONOMICA In sostituzione del contributo appena citato se l assunzione riguarda i giovani fino a 29 anni per i primi tre anni e, comunque, non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età, la quota a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ossia il 10%, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore (9,19%). E appena il caso di ricordare come siano esclusi dal beneficio quei datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti hanno proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni temporanee dal lavoro. 79

80 a pag. 46 della dispensa INCENTIVI DI NATURA NORMATIVA Il comma 7 - bis dell art. 2 prevede che i lavoratori assunti con contratto di solidarietà espansiva siano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi ai soli fini dell applicazione di norme ed istituti che prevedano l accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Si tratta, quindi, di un agevolazione normativa parziale che non incide su computi del personale in materia lavoristica. a pag. 46 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI Di seguito, si tratta l argomento solo con riferimento ai c.d.s. DIFENSIVI, istituto che sebbene disciplinato in Italia con legge 863/1984, a differenza di altri paesi europei, solamente nel secondo semestre del 2008 si cominciano ad avviare le prime esperienze di utilizzo ossia in circostanza di crisi economica e finanziaria. Tramite accordo sindacale, si realizza una forma di solidarietà tra lavoratori i quali accettano una riduzione dell orario di lavoro e della corrispondente retribuzione al fine di riassorbire eccedenze di personale; per contro, il datore limita il proprio potere rinunciando ad operare riduzioni di personale consentendo la continuazione dell attività produttiva e mantenendo le risorse umane e la loro professionalità. 80

81 Il contratto di solidarietà a pag. 47 della dispensa ITER PRECEDURALE SINDACALE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A) per le imprese SOGGETTE a Cigs 1) L accordo viene realizzato mediante coinvolgimento delle rappresentanze sindacali esterne all azienda previo consenso delle r.s.a. quale presupposto affinché sia garantita l effettività del contratto di solidarietà e può riguardare l intero comparto aziendale o una parte dell impresa. Poiché la legge non prevede uno schema negoziale preciso, non vi sono particolari vincoli pur tuttavia è importante predisporne accuratamente il contenuto in quanto essendovi carenza normativa è rimessa alle parti la disciplina degli aspetti rilevanti sotto il profilo gestionale e tecnico quali ad esempio erogazioni di carattere economiche ridotte (istituti contrattuali ferie, festività, mensilità aggiuntive). a pag. 47 della dispensa Con riferimento al contenuto dell accordo sindacale il D.M. n /2009 e il Ministero del lavoro con circolare n. 33/1994 ne dettano i contenuti e i requisiti obbligatori: data stipula contratto individuazione esatta delle parti stipulanti ccnl applicato orario di lavoro applicato e sua articolazione data eventuale apertura della procedura di mobilità e numero esuberi dichiarati quantificazione dell esubero di personale all atto della stipula motivi che hanno determinato l esubero segue 81

82 a pag. 48 della dispensa Decorrenza del contratto e durata della validità Forma della riduzione dell orario di lavoro e articolazione puntuale Parametrazione sull orario medio settimanale, indicazione percentuale di riduzione Eventuali deroghe all orario concordato (apposita clausola in cui vengono specificate le modalità con cui attuare una minore riduzione) Misure atte ad agevolare il mantenimento dell occupazione Indicazione unità produttiva e nominativi soggetti Paramentri di riproporzionamento degli elementi retributivi compresi quelli indiretti e differiti in ragione della riduzione (Circolare Inps n. 9/1986) Modalità di pagamento cigs (se anticipa il datore oppure diretto Inps) a pag. 48 della dispensa 2) viene presentata domanda al Ministero del Lavoro collegandosi al sito in apposita area dedicata, allegando l accordo sindacale entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione. Una copia del modello ivi compilato viene inviato a Inps competente e D.T.L. in caso di pagamento diretto Inps. In tale ultimo caso, il termine di presentazione della domanda diventa 20 giorni dall inizio della riduzione di orario. 3) autorizzazione ministeriale Entro 30 giorni con apposito decreto il Ministero rilascia l autorizzazione. 82

83 Il contratto di solidarietà a pag. 49 della dispensa 4) l azienda procede alla richiesta telematica presso Inps di autorizzazione a pagare cigs e a conguagliare gli importi anticipati (modello Igi 15 str. SR40) 5) L inps rilascia autorizzazione mediante modello Igi 6 str. Indicando il numero di autorizzazione e le ore autorizzate. L azienda nel flusso Uniemens deve riportare le somme conguagliate, il numero delle ore e numero di autorizzazione Inps. 6) l azienda con cadenza trimestrale fornisce all Inps elenco dei lavoratori che hanno percepito cigs, segnalando le ore contrattuali, quelle lavorate e le ore perse cds, la retribuzione oraria, l importo cigs e gli estremi uniemens. a pag. 49 della dispensa PAGAMENTO DIRETTO INPS È POSSIBILE DAL 03/08/2009, SE IL MINISTERO DEL LAVORO SULLA BASE DI DOMANDA AZIENDALE PER COMPROVATE DIFFICOLTÀ FINANZIARE CHIEDE IL PAGAMENTO DIRETTO INPS. 83

84 a pag. 50 della dispensa ITER PRECEDURALE SINDACALE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA B) per le imprese NON SOGGETTE a Cigs Fino al 31/12/2012 le aziende che stipulano c.d.s. al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità art. 24 L. 223/91, o di porre in essere licenziamenti plurimi individuali o, possono beneficiare di un contributo a carico del Fondo per l occupazione pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito di riduzione di orario. Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in misura pari al 50% c/impresa e 50% c/lavoratori interessati. a pag. 50 della dispensa 1. Presentazione istanza in bollo da consegnare alla d.t.l. in duplice copia con allegati accordo sindacale, scheda informativa, dettaglio orario ordinario e ridotto, elenco nominativo del personale interessato. 2. Concessione del contributo. Viene concesso con decreto direttoriale che indica l importo del contributo comprensivo anche della quota del dipendente. 3. Il decreto direttoriale, munito di visto dell ufficio centrale di bilancio, viene trasmesso Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. alla d.t.l., inps. 4. La d.t.l. controlla trimestralmente l effettiva riduzione dell orario di lavoro svolta dai lavoratori interessati mediante elenco aggiornato che il datore di lavoro avrà cura di produrre. Completata detta verifica la d.t.l. individua l esatto importo da erogare all impresa la quale, successivamente alla corresponsione dle contributo, provvede a trasferire ai lavoratori la quota di loro spettanza 84

85 Il contratto di solidarietà a pag. 51 della dispensa MODULAZIONE ORARIO DI LAVORO: RIDUZIONE E DURATA La riduzione dell orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell orario giornaliero, settimanale o mensile. Il c.d.s. è idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti parametrata su base settimanale non sia superiore al 60% dell orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti (D.M /2009). Tale riduzione di orario è da intendersi come media avendo come riferimento il numero complessivo dei lavoratori coinvolti. Per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, è possibile derogare purché dette modalità siano previste nel c.d.s.. Invece, in tutti i casi in cui la deroga comporti una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà con la conseguente presentazione di nuova istanza. a pag. 51 della dispensa IL C.D.S. NELLE AZIENDE SOGGETTE A C.I.G.S. Non può avere una durata superiore a 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi (36 per il lavoratori occupati nel Mezzogiorno). Al raggiungimento della durata massima, si dovrà attendere almeno 12 mesi per la stipulazione di un nuovo contratto di solidarietà. Totale massimo di 36 mesi nel quinquennio. Ai fini del calcolo del quinquennio detto termine è da intendersi rigido avendo come riferimento la data di entrata in vigore della L. 223 del 11/08/1991, pertanto con riferimento ad oggi il quinquennio in atto è 11/08/ /08/2015. È possibile derogare i 36 mesi solo in casi in cui il cds costituisca un alternativa alle procedure di mobilità e licenziamento collettivo. 85

86 a pag. 52 della dispensa IL C.D.S. NELLE AZIENDE NON SOGGETTE A C.I.G.S. Il contributo viene erogato in quote trimestrali per un periodo massimo di 24 mesi. a pag. 52 della dispensa TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI I lavoratori posti in solidarietà da imprese soggette a cigs maturano il diritto a ricevere le integrazioni salariali a carico Inps calcolate sulla retribuzione persa e nonin funzione di minimali e massimali come avviene per gli altri trattamenti. La perdita di remunerazione viene compensata con la corresponsione di un trattamento di integrazione salariale pari al 60% del trattamento economico perso a seguito della riduzione di orario, previa specifica autorizzazione emanata con decreto ministeriale. In via sperimentale per il quadriennio , l ammontare del trattamento è aumentato del 20% della retribuzione persa a seguito di riduzione orario. Il calcolo viene effettuato avendo riguardo del trattamento retributivo perso dal lavoratore ad esclusione degli aumenti previsti da contratti aziendali intervenuti nel semestre antecedente la stipula del cds. 86

87 Il contratto di solidarietà a pag. 53 della dispensa TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI Per i lavoratori dipendenti da imprese non soggette a cigs è previsto un contributo pari alla metà del monte ore ridotte da calcolare sulla della retribuzione lorda relativa ai 12 mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell orario di lavoro. Per i lavoratori, tale importo non ha natura retributiva e pertanto non devono essere calcolati i relativi contributi previdenziali e assistenziali. a pag. 53 della dispensa BENEFICI PER LE AZIENDE L'articolo 5 del decreto legge 34/2014 in vigore dallo scorso 21 marzo convertito in legge n. 78/2014 (modificando l art. 6 c. 4 D.L. 510/1996) stanzia nuove risorse per le aziende che ricorrono ai contratti di solidarietà difensivi. Si tratta di strumenti applicabili a quelle aziende i cui dipendenti accedono al trattamento di cassa integrazione straordinaria al fine di facilitarle per evitare gli esuberi. In favore delle imprese che stipulano contratti di solidarietà accompagnati da cassa integrazione straordinaria, è infatti previsto uno sgravio contributivo per i lavoratori il cui orario viene ridotto di oltre il 20%. 87

88 a pag. 54 della dispensa BENEFICI PER LE AZIENDE Il beneficio si applica per un periodo massimo di 2 anni ed è articolato in modo diverso a seconda della ripartizione dell'orario di lavoro: maggiore è la riduzione delle ore lavorate, maggiore sarà lo sgravio contributivo. Gli sgravi ammontano al 25 per cento della contribuzione che diventano 35 per cento laddove l'accordo disponga una riduzione dell'orario di lavoro maggiore del 30 per cento delle ore in origine lavorate. a pag. 54 della dispensa BENEFICI PER LE AZIENDE I benefici vengono anche articolati in base alla localizzazione geografica dell'impresa che richiede l'attivazione dei contratti di solidarietà difensivi. Ad esempio nelle aree meridionali ad alta criticità individuate dalla CEE nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia le riduzioni contributive salgono rispettivamente dal 25 al 30% e dal 35 al 40%. La misura è subordinata alla presenza di risorse economiche nel Fondo per l'occupazione e dello sviluppo che il Ministero del lavoro provvede sulla base delle risorse recuperate la legge di stabilità, a finanziarlo. Fondo che ora, grazie al decreto Poletti, viene rifinanziato con 15 milioni di euro dal

89 Il contratto di solidarietà a pag. 55 della dispensa BENEFICI PER LE AZIENDE Le aziende non soggette a cigs possono beneficiare di un contributo a carico del Fondo per l occupazione pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito di riduzione di orario. - Non vi sono contributi aggiuntivi conto azienda; - T.f.r., fe, pr maturate e godute durante la solidarietà rimangono c/inps; - Possibilità di scegliere se anticipare le somme c/inps o di optare per il pagamento diretto. a pag. 55 della dispensa C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI MALATTIA E MATERNITA I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ. n. 212 del 1994). Nel caso di riduzione orizzontale dell orario di lavoro al lavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. 89

90 a pag. 56 della dispensa Nel caso di riduzione verticale dell orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l integrazione salariale, mentre se l evento insorge durante lo svolgimento dell attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia. La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale. a pag. 56 della dispensa C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI FESTIVITA' Nei casi di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro. Nei casi di riduzione verticale dell'orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro, in quanto non sussistono i presupposti per l integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994). Le festività soppresse non sono integrabili. 90

91 Il contratto di solidarietà a pag. 57 della dispensa C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI FERIE Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell ambito della validità del decreto concessivo del trattamento stesso (circ. n del 1986). Se godute successivamente al periodo di C.d.S. rimarranno a totale carico del datore di lavoro. Sono parimenti a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà. Indennità sostitutive delle ferie e indennità di mancato preavviso non sono integrabili in quanto non sono un corrispettivo immediato e diretto della prestazione lavorativa. a pag. 57 della dispensa C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI T.F.R. Matura per intero sull ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario, ma le quote di T.F.R. relative alle ore coperte dall integrazione possono essere rimborsate dall Inps all azienda soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non rilevando a tal fine la scadenza del contratto di solidarietà. CONGEDO MATRIMONIALE L'assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con la concessione dei C.d.S., di conseguenza spetta l'assegno per congedo matrimoniale calcolato sul minor orario stabilito dal C.d.S. e in aggiunta, per lo stesso periodo, l'integrazione salariale per C.d.S. 91

92 a pag. 58 della dispensa C.D.S. E ALTRE PRESTAZIONI C.I.G.O. E consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la concessione dei C.d.S., nei limiti dell orario ridotto (es.: 20 ore settimanali di C.d.S. e 20 ore di CIG ordinaria), circ. n del C.I.G.S. Il C.d.S. è cumulabile con la CIGS nella stessa unità produttiva, a condizione che la CIGS sia motivata da crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione; in caso di crisi aziendale deve essere previsto il risanamento ed il recupero occupazionale (Circ. n. 103 del 1995). a pag. 58 della dispensa E' da sottolineare che il cumulo tra i due istituti deve essere riferito all'unità produttiva e non ai lavoratori addetti all'unità stessa. Qualora risultino emanati per la stessa unità produttiva sia il decreto concessivo del trattamento straordinario per contratto di solidarietà sia quello concessivo della CIGS, stante la coincidenza temporale dei due benefici, è indispensabile che i lavoratori interessati dalla CIGS non siano gli stessi coinvolti nel contratto di solidarietà, in quanto è tassativamente escluso che il singolo lavoratore possa cumulare i 2 trattamenti. La diversità deve sussistere per tutto il periodo di coesistenza. Il cumulo tra C.d.S. e CIGS è escluso nell'ambito di un'impresa che abbia cessato l'attività, sia sottoposta o abbia fatto istanza per essere ammessa a procedure concorsuali ovvero abbia in corso un accordo per la gestione degli esuberi. 92

93 Il contratto di solidarietà a pag. 59 della dispensa PENSIONE Per i lavoratori che hanno stipulato contratti di solidarietà e fino al compimento dell età pensionabile per vecchiaia è possibile il cumulo tra pensione e quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell orario lavorativo. a pag. 59 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Il Ministero del lavoro interviene nel 2014 sull argomento con due Circolari: la n. 28 del 14 novembre 2014, che annulla e sostituisce integralmente la n. 26 del Le precisazioni fornite con le circolari sono le seguenti: 93

94 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Le circolari riepilogano i datori di lavoro che possono accedere ai contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993: 1) le imprese con oltre 15 dipendenti, non destinatarie della normativa in materia di Cigs (escluse, quindi, dal campo di applicazione dell'art. 1 del decreto legge n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984), che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; 2) le imprese non superiori ai 15 dipendenti, ma con almeno due dipendenti, non destinatarie della normativa in materia di Cigs; a pag. 60 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI 3) le imprese alberghiere nonché le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, con almeno due dipendenti in forza. E altresì richiesta la condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di fondi bilaterali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. 4) le imprese artigiane, con almeno due dipendenti; anche in questo caso, resta fermo l'obbligo per le imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti di avviare la procedura di mobilità ove ne ricorrano i presupposti. 94

95 Il contratto di solidarietà a pag. 61 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Per le imprese artigiane, il contributo può essere erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. a pag. 61 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Possibilità di svolgere attività formativa in corso di solidarietà Durante le ore di solidarietà è possibile che i lavoratori svolgano attività formativa. E necessario che si verifichino cumulativamente le seguenti condizioni: 1. necessità di adibire il lavoratore, nell'ambito dei processi di riorganizzazione o ristrutturazione, a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l'utilizzo di nuove apparecchiature; 2. esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuove apparecchiature; 3. presenza, nel momento di formazione, di un tutor (lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell'utilizzo di nuove tecnologie), un istruttore o altra figura analoga. 95

96 a pag. 62 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI I contenuti dell'accordo sindacale che dispone la proroga del contratto di solidarietà dopo un primo periodo di due anni e la percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro consentita dalla norma; dopo l'utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, l'interruzione necessaria (cfr. circolare n. 20/2004) non dovrà essere inferiore ad un mese. Dopo l'utilizzo della solidarietà per i primi due anni e dopo l'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991. a pag. 62 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Per tutte le imprese (anche quelle sotto la soglia dei 16 dipendenti), sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell'esubero. La circolare n. 28/2014 chiarisce che l'accordo sindacale di proroga deve essere "funzionalmente collegato al precedente" stessi criteri e obiettivi dell'accordo sindacale iniziale 96

97 Il contratto di solidarietà a pag. 63 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Nel caso in cui sia necessario apportare una variazione circa l'individuazione dei singoli lavoratori ai quali applicare la riduzione il Ministero sostiene che non è necessario, riattivare la procedura di mobilità, ma è sufficiente stipulare un accordo sindacale integrativo che contenga i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro. Tale accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del lavoro Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed alla Dtl competente. a pag. 63 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI La percentuale di riduzione orario ammessa; Il Ministero ritiene congrua una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60%. Tale rapporto è applicabile per singolo lavoratore e rispetto all'orario contrattuale svolto su base annua eliminando il riferimento all'orario contrattuale a tempo pieno. (superata la lettera circolare 8 febbraio 2010, prot. n. 3558) 97

98 a pag. 64 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Nel caso di richieste di periodi di solidarietà inferiori a 12 mesi, in sede di presentazione dell istanza del contributo, la DTL deve accertare che non siano state presentate dal medesimo datore di lavoro nel corso del medesimo anno istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percentuale del 60%. Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive i dati devono essere riferiti a ciascuna unità interessata. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo di solidarietà; la retribuzione lorda da prendere a base per il calcolo del contributo di solidarietà è la "retribuzione" denunciata all'inps relativamente ai dodici mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione dell'orario di lavoro. Rientrano in tale concetto di retribuzione, tutte le voci caratterizzate dalla stabilità dell'erogazione. In pratica, deve essere effettuata la somma degli imponibili previdenziali mensili, desumibili dalle buste paga relative all'anno precedente il periodo di solidarietà, erogate in via non occasionale. Non è computabile, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario!! 98

99 Il contratto di solidarietà a pag. 65 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Anzianità aziendale minima del lavoratore I dipendenti interessati dal contratto di solidarietà devono avere un'anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell'inizio del regime di solidarietà, in analogia con quanto previsto per i trattamenti di integrazione salariale. In caso di operazioni societarie straordinarie ex art c.c., il Ministero ritiene che l'anzianità aziendale possa essere valutata con riferimento all'impresa cedente, cumulando, cioè, i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese. Il medesimo criterio si può estendere anche in caso di successione di appalti. a pag. 65 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Lavoratori a termine Ai lavoratori assunti con contratto a termine è possibile applicare il regime di solidarietà e corrispondere il relativo contributo per tutta la durata dello stesso regime. Il periodo di godimento del contributo è ridotto, in ogni caso, qualora il termine del contratto intervenga prima della scadenza del regime di solidarietà. Inoltre è possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non si modificano. 99

100 a pag. 66 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Lavoratori con obbligo formativo Ai lavoratori assunti (es. apprendisti) durante il periodo di formazione si può applicare il regime di solidarietà. Nel caso in cui il periodo di formazione dell'apprendista venga a concludersi in costanza di solidarietà, si ritiene possibile la trasformazione in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. a pag. 66 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Licenziamenti Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di licenziare tranne che per giusta causa, i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perde la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà. 100

101 Il contratto di solidarietà a pag. 67 della dispensa CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ: PRECISAZIONI MINISTERIALI Operazioni societarie straordinarie; In caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, il Ministero ritiene possibile portare alla naturale conclusione il medesimo contratto. Quindi l'azienda cessionaria, per ereditare non è tenuta a sottoscrivere un apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambito della procedura di cui all'art c.c. e dell'art. 47, legge n. 428/1990, e a presentare autonoma istanza alla Dtl competente. La consultazione sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990, resta autonoma, e non è richiesta la presentazione dell'ulteriore istanza alla Dtl competente. a pag. 67 della dispensa Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014 L istituto a seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale 7 luglio 2014, n con specifico riferimento allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) fornisce con la Circolare 153/2014 chiarimenti in merito alle modalità di recupero ed istruzioni contabili. 101

102 a pag. 68 della dispensa Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014 Il DL 20 marzo 2014, n. 34, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l altro, sull impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96). Le novità riguardano principalmente gli aspetti riferiti alla misura, al relativo finanziamento e, soprattutto, quelli inerenti ai criteri di accesso al beneficio. Inoltre, la riduzione contributiva, precedentemente articolata in modo differente in relazione alla percentuale di contrazione dell orario di lavoro stabilita nell accordo e all ubicazione territoriale dell azienda, è stata uniformata in misura pari al 35%. a pag. 68 della dispensa Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014 A seguito delle innovazioni introdotte dal DL n.34/2014, diversamente da quanto avveniva in passato, l ammissione alla riduzione contributiva in favore dei CdS è subordinata, oltre che al rigoroso rispetto dei limiti di spesa, anche ai criteri di ammissione, la cui individuazione viene affidata ad un decreto interministeriale (Lavoro-Economia). Il Decreto Interministeriale 7 luglio 2014, n , attuando la previsione legislativa, ha disciplinato modalità e regole di accesso all incentivo. Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 23 del 26/9/2014 ha riepilogato l impianto normativo a supporto della materia e fornito, altresì, le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere le riduzioni contributive previste dalla legge. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le modalità che i datori di lavoro, destinatari dei provvedimenti ministeriali di ammissione, dovranno seguire per fruire del beneficio contributivo riferito all anno

103 Il contratto di solidarietà a pag. 69 della dispensa Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014 Misura e durata dello sgravio contributivo. Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell orario di lavoro in misura superiore al 20%. Il beneficio, concesso esclusivamente mediante apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, previa verifica dei presupposti, è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi. Al riguardo si precisa che gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi sono riferiti esclusivamente al 2014 (periodo massimo dal 21 marzo al 31 dicembre). La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento. Ne consegue che, per ogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale. a pag. 69 della dispensa Circolare INPS n. 153 del 02/12/2014 Esclusioni Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. La riduzione è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a qualunque altro titolo, dall ordinamento. Conseguentemente, i lavoratori per i quali si fruisce del beneficio non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive (ad es. lavoratori assunti dalle liste di mobilità ex lege 223/91; disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/90, ecc...). Lo sgravio rimane, inoltre, subordinato al rispetto delle condizioni previste dall articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. 103

104 104 a pag. 70 della dispensa ESEMPIO DI BUSTA PAGA CON C.D.S.

105 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA - (CIGD) a cura del Comitato scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza a pag. 71 della dispensa CIG IN DEROGA La CIG in deroga è nata per quei lavoratori esclusi dalle altre forme di CIG. Sono destinatarie dei trattamenti in deroga le aziende non rientranti nella normativa sulla CIGS o, anche, quelle aziende che, pur avendo diritto alla CIGS, ne hanno già fruito superando i limiti di durata. Inoltre, tali trattamenti possono essere concessi con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi, a differenza di quanto previsto dalla normativa sulla CIGS, i contratti di apprendistato e di somministrazione (art. 19, comma 8, D.L. n 185/2008; INPS mess. n 8255/2010). 105

106 a pag. 72 della dispensa CIG IN DEROGA Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni e della mobilità in deroga si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/1988 (anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni) e quelle di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, in rapporti non a termine). a pag. 72 della dispensa CIG IN DEROGA Le domande di concessione che riguardano unità produttive site in una sola regione, per cui gli accordi (c.d. quadro) sono stati stipulati a livello regionale, vanno presentate alla regione competente (o, in base agli accordi tra Ministero e regione, alla Direzione regionale del lavoro) (INPS mess. n 16358/2009). 106

107 La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD) a pag. 73 della dispensa CIG IN DEROGA In caso di richiesta di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori, la domanda va presentata entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro (art. 7-ter, comma 2, D.L. n. 5/2009). Alla domanda devono essere allegati il programma di intervento, la scheda relativa alla causale invocata e la copia del verbale di esame congiunto contenente gli esiti della consultazione sindacale. a pag. 73 della dispensa ESEMPIO DI RICHIESTA DI CIG IN DEROGA 107

108 a pag. 74 della dispensa a pag. 74 della dispensa CIG IN DEROGA Il 1 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale n del Ministero del lavoro e Ministero dell'economia, che definisce i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il periodo Tale decreto si colloca all interno delle previsioni contenute nella legge n. 92/2012 e dal disegno di legge delega Poletti che ne prevede la riforma in chiave universalistica. 108

109 La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD) a pag. 75 della dispensa CIG IN DEROGA La gestione della fase di transizione tra le annualità 2014 e 2015 prevede una netta distinzione fra le due annualità: nel 2015 la concessione di CIG in deroga non potrà superare per ogni unità produttiva cinque mensilità, equivalenti, a fini gestionali, a 151 giornate di richiesta, anche non continuative, con il cumulo dei periodi di volta in volta richiesti; i lavoratori inclusi nelle domande dovranno avere un anzianità aziendale di almeno 12 mesi; a pag. 75 della dispensa CIG IN DEROGA i datori di lavoro non imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni, enti vari), e le aziende in cessazione di attività non potranno accedere a questo ammortizzatore sociale, secondo quanto previsto nel Decreto Interministeriale n /2014, non essendo più applicabili le deroghe approvate (a livello regionale) per la sola annualità 2014, che salvaguardavano fino al i datori non imprenditori e gli apprendisti dipendenti di aziende in cessazione in CIG straordinaria, oltre a mantenere il requisito dell anzianità aziendale di 90 giorni (il decreto fissa per il 2014, un anzianità lavorativa per l accesso di 8 mesi). 109

110 a pag. 76 della dispensa CIG IN DEROGA Per poter usufruire dell ammortizzatore in deroga, le imprese dovranno aver previamente utilizzato tutte le forme ordinarie di flessibilità, tra queste, le riduzioni di orario, i contratti di solidarietà, la fruizione delle ferie residue. a pag. 76 della dispensa CIG IN DEROGA Causali di ricorso il decreto prevede che la Cassa in deroga possa essere concessa solo in presenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e a contesti aziendali determinati da situazioni temporanee di mercato. È specificamente previsto che la Cassa possa essere concessa nei casi di crisi aziendali e di ristrutturazione o riorganizzazione. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto stabilisce che in nessun caso la Cassa in deroga potrà essere concessa nei casi di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa. 110

111 La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD) a pag. 77 della dispensa CIG IN DEROGA Durata dell'integrazione salariale Il trattamento di cassa in deroga potrà essere concesso al massimo per 11 mesi nel 2014 e per 5 mesi nel Per le stesse durate massime (11 mesi nel 2014 e di 5 mesi nel 2015), le imprese soggette alla disciplina della CIGO e CIGS ed alla disciplina dei fondi di solidarietà della legge Fornero possono superare i limiti ordinari di durata di cui all'articolo 6 della legge n. 164/1975 e dell'articolo 1 della legge n. 223/91, solo dopo averli esauriti ed unicamente in caso di eccezionalità della situazione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sempre in presenza della prospettiva di ripresa dell'attività produttiva. a pag. 77 della dispensa INDENNITÀ DI MOBILITÀ L indennità di mobilità è destinata ad essere progressivamente sostituita dall ASPI (vedi tabella cronologica più avanti) 111

112 a pag. 78 della dispensa INDENNITÀ DI MOBILITÀ Hanno diritto all'indennità di mobilità: - i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito dell apposita procedura (ved. oltre), oppure a seguito di licenziamento collettivo intimato ai sensi dell'art. 24, L. n. 223/1991, da parte di aziende diverse da quelle edili, rientranti nel campo d'applicazione della Cassa integrazioni guadagni straordinaria, se in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro;./.. a pag. 78 della dispensa INDENNITÀ DI MOBILITÀ i lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 223/1991); i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, fruivano del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. n. 1115/1968 o di sue proroghe; i lavoratori licenziati da imprese esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, che siano state dichiarate fallite o poste in liquidazione successivamente alla data del 1º gennaio 1993;./.. 112

113 La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD) a pag. 79 della dispensa INDENNITÀ DI MOBILITÀ i lavoratori licenziati successivamente al 1º agosto 1993 da imprese di trasporto pubblico (i cui dipendenti siano iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) assoggettate a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o procedura di liquidazione (art. 3, comma 4-ter, L. n. 223/1991) ; i lavoratori a domicilio. a pag. 79 della dispensa PROCEDURA DI MOBILITÀ Riepilogo tempistica Comunicazione a: R.S.A. OO.SS. e Ag. Regionale Richiesta sindacale esame congiunto 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO Esame congiunto 45 GIORNI Termine esame congiunto Comunicazione a: Ag. Regionale Mancato Accordo Tentativo di conciliazione 30 GIORNI Accordo sindacale N.B.: I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA META QUANDO LE ECCEDENZE DI PERSONALE SONO INFERIORI A 10 DIPENDENTI VERBALE MANCATO ACCORDO ACCORDO SINDACALE COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ 113

114 a pag. 80 della dispensa PROCEDURA 1 CASO: ACCORDO NON RAGGIUNTO ADEMPIMENTI DATORE COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITÀ A: PROVINCIA OO.SS REGIONE CONSEGUENZE PER DATORE PAGAMENTO ALL INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A 9 VOLTE DELL INDENNITÀ DI MOBILITÀ DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITÀ GIA VERSATA PROCEDURA 2 CASO: ACCORDO RAGGIUNTO ADEMPIMENTI DATORE COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITÀ A: PROVINCIA OO.SS REGIONE CONSEGUENZE PER DATORE PAGAMENTO ALL INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A 3 VOLTE DELL INDENNITÀ DI MOBILITÀ DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITÀ GIA VERSATA 114

115 La cassa integrazione guadagni in deroga - (CIGD) a pag. 81 della dispensa INDENNITÀ DI MOBILITÀ La domanda di indennità di mobilità deve essere redatta dal lavoratore sul mod. DS21 e deve essere presentata all'inps, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. DURATA MASSIMA TRATTAMENTO DI MOBILITÀ La durata del trattamento di mobilità varia a seconda dell età anagrafica del lavoratore e del territorio nel quale è ubicata l unità produttiva di provenienza. LAVORATORI CON ETA INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI LAVORATORI CON ETA COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI LAVORATORI CON ALMENO IL 50 COMPIUTO 12 MESI 24 MESI 36 MESI Durata nelle aree del Mezzogiorno: LAVORATORI CON ETA INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI LAVORATORI CON ETA COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI LAVORATORI CON ALMENO IL 50 COMPIUTO 24 MESI 36 MESI 48 MESI 115

116 a pag. 82 della dispensa INDENNITÀ DI MOBILITÀ La durata è prevista in contrazione al fine di riassorbire la mobilità nell ASPI. Le durate per coloro che saranno posti in mobilità nei prossimi anni (periodo transitorio) saranno le seguenti: a pag. 82 della dispensa INDENNITÀ DI MOBILITÀ 116

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