Istituzione del Comitato Parlamentare e criticità del procedimento speciale per le riforme costituzionali
|
|
- Demetrio Cicci
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Istituzione del Comitato Parlamentare e criticità del procedimento speciale per le riforme costituzionali 25 luglio 2013 Carlo Rapicavoli Il Senato della Repubblica ha approvato nella seduta di giovedì 11 luglio con 203 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti il disegno di legge costituzionale per l istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. Il d.d.l. passa adesso all esame della Camera dei Deputati. Il Comitato E' composto da quarantadue parlamentari: venti senatori e venti deputati nominati dai presidenti delle Camere e scelti tra i membri delle commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali rispettivamente del Senato e della Camera e i due presidenti delle predette Commissioni. La nomina dei componenti del Comitato avverrà su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere seguendo i seguenti criteri: a) in base alla consistenza numerica dei Gruppi; b) in base al numero di voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili; c) assicurando almeno un rappresentante per ogni Gruppo e un rappresentante delle minoranze linguistiche. I componenti del Comitato non possono essere sostituiti con altri senatori o deputati, neppure per una singola seduta. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale. Il Comitato dispone la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma. Il procedimento Il procedimento in sede referente, disciplinato dai commi da 3 a 7 dell articolo 2, presenta alcune peculiarità ed è così articolato: a) la fase referente dell esame dei progetti di revisione costituzionale, nonché di quelli ordinari in materia elettorale, anziché svolgersi in due momenti distinti nei due rami del Parlamento presso le competenti Commissioni permanenti, è affidata a un unico organo bicamerale, ossia il Comitato; b) quest ultimo osserva nei propri lavori le norme di procedura previste dal disegno di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento della Camera. Il Comitato può tuttavia, a maggioranza assoluta dei componenti, adottare ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori, fermo restando che non è in ogni caso ammessa in sede referente la presentazione di questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli; c) al fine di favorire la più ampia partecipazione parlamentare al procedimento di formazione dei testi legislativi, si dispone che, conclusosi l esame preliminare dei progetti di legge assegnati, il Comitato trasmetta ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell esame; entro termini fissati d intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei predetti testi; 1
2 d) il Comitato si pronuncia sugli emendamenti presentati nei termini necessari ad assicurare che i progetti di legge di revisione costituzionale siano trasmessi ai Presidenti delle Camere, ai fini dell avvio dell esame da parte delle Assemblee, entro quattro mesi dalla sua prima seduta; e) ai fini del rispetto della suddetta scadenza, il disegno di legge prevede che il Comitato assegni un termine per la presentazione delle relazioni e un termine entro il quale pervenire alla votazione finale; inoltre, per le medesime finalità, la Presidenza del Comitato ha facoltà di ripartire, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all organizzazione dei lavori e delle sedute dell Assemblea; f) anche nel caso in cui, entro il predetto termine di quattro mesi, per uno o più progetti di legge costituzionale non si pervenga all approvazione, per evitare l arrestarsi del procedimento si prevede che il Comitato sia comunque tenuto a trasmettere un progetto di legge fra quelli assegnati, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso; g) per quanto concerne i progetti di legge in materia elettorale si applicano procedure analoghe, salvo la precisazione che i Presidenti delle Camere stabiliscono, d intesa tra loro, i termini di conclusione dell esame, in coerenza con i termini di esame fissati dal disegno di legge per i progetti di legge costituzionale; h) in ogni caso, i progetti di legge costituzionale od ordinaria esaminati dal Comitato sono sottoposti all esame delle Camere corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Le competenze Il Comitato dovrà esaminare i progetti di revisione dei Titoli I, II, III e V della parte Seconda della Costituzione, presentati alle Camere a partire dall inizio della legislatura e fino alla data di conclusione dei lavori del Comitato, che riguardano le materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo nonché i progetti di legge in materia elettorale delle due Camere. Saranno i presidenti di Senato e Camera ad assegnare al Comitato i disegni e le proposte di legge perché vengano esaminati in sede referente. Una volta completato l esame della proposta di legge, il Comitato trasmetterà ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Per la votazione dei testi nelle assemblee si osserveranno le norme dei rispettivi regolamenti. Il cronoprogramma Tra gli aspetti più significativi del disegno di legge vi è la definizione di una precisa scansione temporale delle principali fasi dei lavori parlamentari relativi ai progetti di legge di costituzionale, i quali, ai sensi di quanto disposto dall articolo 4, dovranno essere organizzati in modo tale da consentirne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme previste dal disegno di legge. A tal fine, terminato entro i primi sei mesi l esame in sede referente da parte del Comitato, si prevede che in prima deliberazione l Assemblea della Camera che procede per prima all iscrizione del progetto di legge costituzionale all ordine del giorno debba concluderne l esame entro il termine di tre mesi. Il progetto di legge approvato è quindi trasmesso all altra Camera, che deve concluderne l esame entro i successivi tre mesi. A questo punto del procedimento, il compito di fissare le scadenze per la conclusione delle ulteriori fasi dell esame delle Assemblee è rimesso ai Presidenti delle Camere, che procedono d intesa tra loro al fine di rispettare il predetto termine conclusivo di diciotto mesi. Anche i termini per il completamento dell esame dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale sono 2
3 stabiliti d intesa dai Presidenti delle Camere, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale. In analogia con l ordinario procedimento di revisione, sono infine previste due successive deliberazioni sul progetto o i progetti di riforma costituzionale da parte della stessa Camera, a un intervallo minimo l una dall altra che viene ridotto da tre a quarantacinque giorni, fermo restando che per la validità della seconda deliberazione è richiesto il quorum della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e che, ai sensi dell articolo 5 del disegno di legge, il referendum popolare potrà essere richiesto anche qualora la legge o leggi costituzionali fossero approvate con la maggioranza dei due terzi. Le autonomie territoriali L art.2 comma 10 del ddl approvato dal Senato prevede che il Comitato deve disporre la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma. Evidentemente, in particolare per la modifica del titolo V, appare necessaria la consultazione di Regioni, Province e Comuni. Non si comprende, pertanto, la coerenza del Governo che ha ritenuto invece di accelerare l approvazione di un disegno di legge costituzionale per la soppressione delle Province, non organico al progetto complessivo di riforma e per l approvazione del quale il Presidente del Consiglio Letta ha auspicato tempi brevissimi. Osservazioni L iter di riforma costituzionale, così delineato, suscita perplessità di metodo e di merito, in quanto, senza plausibili ragioni, intende discostarsi dall art. 138 sia soprattutto per le esperienze precedenti. Gli esiti sono stati infatti sempre negativi ogni qual volta si è istituito un organismo costituzionalmente non previsto, come nel caso della Commissione Bozzi, della Commissione D Alema, del Comitato Speroni, della Commissione De Mita Iotti. L attivismo della Presidenza della Repubblica ed il ruolo centrale del Governo, in un ipotetico processo di riforma sostanziale della Costituzione, pongono seri interrogativi sul ruolo del Parlamento. Non è chiaro fino in fondo il ruolo della commissione per le riforme costituzionali, insediata presso la Presidenza del Consiglio. Sicuramente positivo affidarsi a illustri costituzionalisti, anche di opinioni dichiaratamente diverse, data l importanza fondamentale della riforma costituzionale Ma si tratta di una commissione di studio o di consulenza qualificata che, eventualmente, avrebbe trovato la sua sede naturale presso la Presidenza delle Camere e non presso il Governo, che, addirittura, tramite il Presidente del Consiglio o il Ministro per le Riforme, la presiede e ne coordina i lavori. Ma ciò che non convince fino in fondo è la scelta del Governo di proporre al Parlamento un disegno di legge costituzionale, che, derogando alla procedura prevista dall art. 138 della Costituzione nonché alla disciplina speciale per le leggi costituzionali contenuta nei regolamenti parlamentari, delinea un procedimento speciale di riforma. Queste le deroghe principali alla procedura: 1) è prevista un unica fase referente dell esame dei progetti di revisione costituzionale, che, anziché svolgersi in due momenti distinti nei due rami del Parlamento presso le competenti Commissioni permanenti, è affidata a un unico organo bicamerale, ossia il Comitato; 2) l intervallo minimo per la seconda deliberazione è ridotto a quarantacinque giorni; 3) viene dettagliatamente disciplinata la modalità di esame in aula, compresa la fissazione dei termini per gli 3
4 emendamenti; 4) è fissata, come abbiamo visto prima, una tempistica rigida per la conclusione dell iter di revisione costituzionale così sintetizzabile: a) entro dieci giorni dall entrata in vigore della legge costituzionale deve insediarsi il Comitato; b) entro sei mesi dall insediamento, il Comitato trasmette i progetti di riforma approvati in sede referente; c) entro tre mesi dalla trasmissione da parte del Comitato, la Camera, che procede per prima, deve concludere l esame; d) entro i tre mesi successiva l altra Camera deve concludere l esame; e) si passa quindi alla seconda deliberazione, con un intervallo minimo ridotto a quarantacinque; f) nei tre mesi successivi all approvazione finale può essere richiesto il referendum. 5) viene fortemente limitata e circoscritta entro ambiti e tempi rigidissimi la possibilità per i singoli Parlamentari di partecipare con emendamenti al testo proposto dal Comitato. Sono numerosi i dubbi su tale procedura così rigidamente disciplinata con norma di rango costituzionale che è volta ad ingabbiare i lavori parlamentari entro termini inderogabili. Una procedura rigida che denota una sfiducia nella capacità del Parlamento di procedere alla riforme. E sufficiente ricordare al riguardo quanto affermato dal Presidente del Consiglio Letta nel discorso in Parlamento sul quale è stata votata la fiducia: Al fine di sottrarre la discussione sulla riforma della Carta fondamentale alle fisiologiche contrapposizioni del dibattito contingente, sarebbe bene che il Parlamento adottasse le sue decisioni sulla base delle proposte formulate da una Convenzione, aperta alla partecipazione anche di autorevoli esperti non parlamentari e che parta dai risultati della attività parlamentare della scorsa legislatura e dalle conclusioni del Comitato di saggi istituito dal Presidente della Repubblica. La Convenzione deve poter avviare subito i propri lavori sulla base degli atti di indirizzo del Parlamento, in attesa che le procedure per un provvedimento Costituzionale possano compiersi. Dal momento che questa volta l unico sbocco possibile per questo tema è il successo nell approvazione delle riforme che il paese aspetta da troppo tempo, fra 18 mesi verificherò se il progetto sarà avviato verso un porto sicuro. Ma sono tante le questioni aperte. Cosa accade se uno dei termini non viene rispettato? Se, ad esempio, una delle Camere non procede all approvazione entro i tre mesi previsti dall art. 4 comma 3, del disegno di legge costituzionale, la deliberazione parlamentare è incostituzionale? Chi e in che modo potrà far valere il vizio insanabile di incostituzionalità? In quest ultimo caso dovrà procedersi secondo l iter ordinario, sancito dall art. 138 della Costituzione e dai regolamenti Parlamentari, non potendo più seguire l iter speciale previsto dal d.d.l. costituzionale voluto dal Governo, se approvato secondo l attuale testo? Cosa accade se dopo la prima approvazione da parte di una delle Camere, la seconda Camera approva il testo con modificazioni? Quali termini dovranno applicarsi? Dal testo predisposto si dà per acquisita una prima deliberazione conforme da parte di entrambi i rami del Parlamento, ma una tale supposizione appare evidentemente in conflitto con il nostro attuale sistema parlamentare. Gli stessi termini e modalità valgono anche per i progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali previsti dall art. 2, comma 1, il cui esame deve concludersi entro diciotto mesi come previsto dall art. 4, 4
5 comma 5? Tanti dubbi. Perché dunque non seguire la via maestra già prevista dall art. 138 della Costituzione? Articolo pubblicato in: Diritto costituzionale, Diritto pubblico, Articoli Professionisti Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 5
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)
Dettaglidisciplina del procedimento di revisione costituzionale
DISEGNO DI LEGGE Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale 5 giugno 2013 1 DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Istituzione
DettagliRegione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per il
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto fiscale n. 193 del 22/10/2016: anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 343 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa del senatore DE POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2013 Istituzione di una Commissione parlamentare
DettagliLa compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio 16 Settembre
DettagliI diritti della bambina sulla carta
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I diritti della bambina sulla carta 07 Novembre 2009 Margherita Marzario Abstract: A coronamento del testo soggiunge
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 813 e 343-A RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
DettagliParticolarità dei contratti locatizi in Francia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Particolarità dei contratti locatizi in Francia Il diritto d ingresso 08 Luglio 2011 Daniele Lupi Abstract: L
DettagliI primi cento giorni del Governo e le riforme istituzionali
I primi cento giorni del Governo e le riforme istituzionali 16 settembre 2013 Carlo Rapicavoli Negli ultimi anni è moda di tutti i governi italiani usare questa terminologia. Il termine Cento giorni indica
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) presentata alla Presidenza il 31 luglio 2013.
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1359-A RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) presentata alla Presidenza
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008
Modalità di attuazione dell articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
DettagliRIFORMA COSTITUZIONALE: Testo a fronte tra l'a.s. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del XVII legislatura IL PROCEDIMENTO
XVII legislatura RIFORMA COSTITUZIONALE: IL PROCEDIMENTO Testo a fronte tra l'a.s. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997 giugno 2013 n. 24 ufficio ricerche sulle questioni istituzionali,
DettagliPROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE
PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE Progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi. Si tratta di una riforma non di una semplice revisione. La revisione costituzionale tocca disposizioni specifiche. La
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE
DettagliLa controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
DettagliLa sovranità appartiene al popolo. art. 1 Costituzione
La sovranità appartiene al popolo art. 1 Costituzione Il popolo esercita il suo potere attraverso il voto Il diritto/dovere di voto si può esercitare dal compimento del 18 anno di età, cioè da quando si
DettagliSezione II La formazione delle leggi
Sezione II La formazione delle leggi COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO Art. 70 Art. 70 art. 10 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere La funzione legislativa
DettagliRapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione
DettagliAgenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale 20 Ottobre 2008 Filodiritto editore Oggetto:
DettagliTutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe
DettagliOSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/./CU1/C1 OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA COMMA 1 In relazione al comma 1, le Regioni e gli Enti locali intendono evidenziare
DettagliSTATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE
CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 12/2016 aggiornato al: 30 maggio 2016 Nella settimana 30 maggio 3 giugno, sia
DettagliBanca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto
DettagliAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 DEL DISEGNO DI LEGGE PARITARIO REVISIONE DEL TRA STATO E REGIONI ELIMINAZIONE DELLE PROVINCE DALLA COSTITUZIONE E SOPPRESSIONE DEL CNEL
DettagliDISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
BOZZA NON CORRETTA 30 maggio 2012 DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Modifiche alla Parte Seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo Art. 1. (Modifiche
DettagliSEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO Repubblica, su iniziative
DettagliLA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
DettagliSTATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE
CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 6/2016 aggiornato al: 11 aprile 2016 In Conferenza Stato-Regioni, giovedì 31
DettagliAgenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche 26
DettagliREGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009
REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009 S O M M A R I O CAPO I Art. 1 Art. 2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Oggetto Collaborazione con gli Enti locali CAPO II ORGANI DEL CAL E LORO ATTRIBUZIONI
DettagliRiforma Costituzionale Un Sì per il cambiamento
Riforma Costituzionale Un Sì per il cambiamento Come comunicare la Riforma. Alcune risposte alle domande più frequenti. Rielaborazione testi a cura di Elisa Filippi Perchè questa Riforma? Nessun paese
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
DettagliSTATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE
CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 8/2016 aggiornato al: 27 aprile 2016 Nella settimana 26-28 aprile è in programma,
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 518 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CALDEROLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2018 Attribuzione alla regione Veneto di forme e condizioni particolari
DettagliDisposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. 20 febbraio 2006 Articolo 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita 1. Ferme restando le vigenti disposizioni
DettagliChe cosa cambia e perché
Che cosa cambia e perché 1 La fine dell immobilismo Stop al bicameralismo paritario Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente
DettagliLe novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale 08 Febbraio 2013 Danilo Menna E innanzitutto
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI RELAZIONE ILLUSTRATIVA
CONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI ------- RELAZIONE ILLUSTRATIVA L unito disegno di legge si propone di dare attuazione al IV Comma dell art 123 della Costituzione, aggiunto dall art. 7 della
DettagliIl divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano
Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano 14 febbraio 2009 Alfonso Marra Nell ordinamento vigente nella Repubblica Popolare Cinese il diritto di famiglia è in massima parte contenuto
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO) e
DettagliRIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
RIASSUNTI PRATICI DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO AGGIORNATI ALLA SENT. CORTE COST 35/2017 ALLA LEGGE ELETTORALE 52/2015 (c.d. Italicum) E ALLA L. 124/2015 (Legge-delega Madia) sito web: www.corsopratico.webnode.it
DettagliSTATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE
CAMERA DEI DEPUTATI STATO ITER DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E DEGLI ATTI NORMATIVI SOTTOPOSTI AL PARERE DELLE CAMERE Report 13/2016 aggiornato al: 6 giugno 2016 Alla Camera, nella settimana 6-12 giugno,
DettagliREGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA (1) Art. 1 Formazione dell'elenco
REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA (1) TITOLO I DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA CAPO I Dei giudici aggregati della Corte costituzionale Art. 1 Formazione dell'elenco 1. L'elenco
DettagliPROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA SETTORE ASSEMBLEA E LEGISLATIVO DOSSIER DI STUDIO N. 14 PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE VIII LEGISLATURA
DettagliCapitolo Primo Lo Statuto albertino, legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia
Capitolo Primo Lo Statuto albertino, legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia 1. Lo Statuto come Costituzione ottriata e la discussione sui «modelli» 1 2. La forma di Stato, la forma
DettagliDisposizioni transitorie
Disposizioni transitorie ART. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE ISTITUZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI. R E L A Z I O N E
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE ISTITUZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI. R E L A Z I O N E Onorevoli Senatori! Gli elementi cruciali dell assetto istituzionale disegnato
DettagliLa riforma costituzionale del 2016
La riforma costituzionale del 2016 Origgio (VA), 28/10/2016 Paolo Balduzzi Università Cattolica di Milano 1 La Costituzione italiana Principi fondamentali (artt. 1 12) Parte prima: Diritti e doveri dei
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1704
Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1704 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto
DettagliLe funzioni del Senato
Capitolo 2 Le funzioni del Senato 1 Introduzione Come evidenziato nel capitolo precedente, la caratteristica fondamentale del bicameralismo perfetto sta nel fatto che Camera e Senato hanno le stesse funzioni
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4856 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dell ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Modifica all articolo 3 dello Statuto della Regione
DettagliAncora in materia di alternanza politica e nomina dei rappresentanti negli enti partecipati: lo spoil system
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ancora in materia di alternanza politica e nomina dei rappresentanti negli enti partecipati: lo spoil system 02
DettagliGli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato
Gli organi costituzionali Il Parlamento Camera+Senato Camera dei Deputati Camera dei Deputati: aula Senato della Repubblica Senato della Repubblica: aula Il Parlamento è Organo elettivo (elezioni politiche
DettagliDivorzio breve anche in Italia?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Divorzio breve anche in Italia? 14 Aprile 2014 Andrea Falcone Brevi cenni storici: il divorzio nell ordinamento
DettagliLa costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti 14 Maggio 2013 Angelo Pianeta La s.p.a., insieme alla s.r.l. e
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO. (Articoli 14 e 15: modifiche in materia di disciplina dei Gruppi parlamentari)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 18 PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO (Articoli 14 e 15: modifiche in materia di disciplina dei Gruppi parlamentari) D INIZIATIVA
DettagliLA RIFORMA COSTITUZIONALE
LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA COSTITUZIONE ITALIANA Approvata dall'assemblea costituente nel 1947 Composta da 139 articoli Suddivisi in 3 sezioni Iª SEZIONE: ARTT.1-12 Principi Fondamentali come ad esempio
Dettagli[RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM 2016]
2016 [RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM 2016] [Il referendum costituzionale previsto per il prossimo autunno sancirà in via definitiva l entrata in vigore della riforma costituzionale prevista dal Disegno
DettagliLa condizione di parlamentare
Requisiti: La condizione di parlamentare Non occorrono particolari requisiti né titoli di studio Rappresentanza politica I parlamentari sono rappresentanti dei cittadini (democrazia rappresentativa) Devono
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 29 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori DURNWALDER, STEGER e UNTERBERGER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018 Modifiche agli statuti delle
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidita e situazione di handicap grave - Decreto legislativo
DettagliIL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO SOLO LA CAMERA DEI DEPUTATI CONFERISCE E REVOCA LA FIDUCIA AL GOVERNO LA CAMERA È PROTAGONISTA DEL PROCEDIMENTO
DettagliPatto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese 14 Gennaio
DettagliForma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Forma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili,
DettagliFondo Sociale Europeo P.O.R. Piemonte. Ob. 2 Competitività regionale e Occupazione Comitato di Sorveglianza. Regolamento interno
Fondo Sociale Europeo P.O.R. Piemonte Ob. 2 Competitività regionale e Occupazione 2007-2013 Comitato di Sorveglianza Regolamento interno Approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE Ob.2 il 13/12/2007
DettagliRiforma costituzionale Renzi-Boschi
Riforma costituzionale Renzi-Boschi Referendum 4 dicembre Punti salienti Iter legislativo in breve 1. Superamento del bicameralismo perfetto 1. Situazione attuale 2. Competenze della Camera 3. Composizione
DettagliFunzioni del Parlamento
Funzioni del Parlamento Funzione legislativa Funzione di indirizzo e di controllo politico sul Governo Elezione di organi di garanzia 1/21 FUNZIONE LEGISLATIVA Leggi ordinarie (Cost. art 70) 2/21 Il procedimento
DettagliLe origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere
IL PARLAMENTO Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere Il procedimento legislativo Le procedure
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANNINO, ROMANO, DRAGO, RUVOLO, PISACANE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3767 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANNINO, ROMANO, DRAGO, RUVOLO, PISACANE Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
DettagliGLI EFFETTI SULLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI. Dispensa didattica a cura di Paolo Ferrario mappeser.com
mappeser.com 1 LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2016: GLI EFFETTI SULLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI Dispensa didattica a cura di mappeser.com 18 ottobre 2016 mappeser.com 2 LE POLITICHE LEGISLATIVE
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3859-B approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1999 in un
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura, definitivo
DettagliOSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE Roma 8-9 febbraio 2007
OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE Roma 8-9 febbraio 2007 LA SITUAZIONE DELL ELABORAZIONE DEGLI STATUTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (XVIII Aggiornamento e quadro di sintesi dello stato dell
DettagliCosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione
Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione Approvata in via definitiva il 12 aprile 2016 Un po' di Storia In 30 anni... NESSUN RISULTATO: 1983-1985: Bicamerale Bozzi 1993-1994: Bicamerale
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE SCHEDA ILLUSTRATIVA
MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE SCHEDA ILLUSTRATIVA Articolo 13 Giunta per il regolamento È prevista l integrazione della composizione con i componenti supplenti (uno per ciascun
DettagliRegolamento per l elezione del Segretario e. dell Assemblea Regionale
Regolamento per l elezione del Segretario e dell Assemblea Regionale La Direzione Regionale del Partito Democratico della Sicilia, riunitasi a Palermo il 17 Luglio 2009, a norma dell art.15 del Regolamento
DettagliPAR PA LAMEN RLA TO MENTO
PARLAMENTO Il Parlamento italiano è formato da due Camere CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA Struttura ed organizzazione Due Camere: Camera dei Deputati Senato della Repubblica Bicameralismo perfetto
DettagliL attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile Una importante sentenza
DettagliDipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione
Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento di giurisprudenza Quadro sintetico delle principali novità 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento
DettagliIn senato per un giorno Guida alla preparazione di una seduta
In senato per un giorno Guida alla preparazione di una seduta Come nasce una legge: Dalla presentazione all approvazione definitiva Presentazione L iter di una legge inizia con la presentazione, al Senato
DettagliSpeciale n. 26 del 28 Febbraio 2014
Anno XLIV - N.41 Speciale (12.04.2013) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 1 Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA Speciale n. 26 del 28 Febbraio 2014 Codice di comportamento
DettagliTesto attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252
Testo attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252 Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
DettagliLegge di Stabilità 2015: il condono delle cartelle esattoriali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Legge di Stabilità 2015: il condono delle cartelle esattoriali 07 Ottobre 2015 Gioacchino De Filippis Su internet
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER, BRUGGER, NICCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 25 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZELLER, BRUGGER, NICCO Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale,
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 791
Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 791 Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità
DettagliAUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MOZIONE
AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MOZIONE Oggetto: Mozione di sostegno al percorso dell Autonomia lombarda ai sensi dell articolo 116, terzo comma, della Costituzione Il Consiglio Comunale di LOMAGNA Visti l
DettagliProposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile
Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile 1. I caratteri dell'intervento a. La proposta si ispira al principio del minimo indispensabile (contrario al massimo possibile).
DettagliBreve sintesi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150 riguardo alla riduzione e semplificazione dei riti civili
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Breve sintesi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150 riguardo alla riduzione
DettagliFunzioni del Parlamento
Funzioni del Parlamento Funzione legislativa Funzione di indirizzo e di controllo politico 1/21 FUNZIONE LEGISLATIVA Leggi ordinarie (Cost. art 70) 2/21 Il procedimento legislativo 1. Iniziativa legislativa
DettagliDISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica LEGISLATURA Nn. 214, 515 e 805-A RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
DettagliBozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012
Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012 TESTO VIGENTE DELLA COSTITUZIONE TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio
DettagliENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11. Disposizioni in materia di enti locali 1
LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 Disposizioni in materia di enti locali 1 TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Art. 1 (Modifiche alla legge regionale
DettagliCommissioni Parlamentari
Commissioni Parlamentari Le Commissioni parlamentari in generale La nascita delle Commissioni parlamentari si deve all esigenza di soddisfare un duplice obiettivo: da una parte, quello di coadiuvare i
DettagliArt. 1. (Modifiche all'articolo 121della Costituzione)
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante " Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni " Art. 1. (Modifiche all'articolo
Dettagli