PS185 - UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA Provvedimento n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PS185 - UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA Provvedimento n. 19345"

Transcript

1 PS185 - UNITOMMASO-CORSI DI LAUREA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 23 dicembre 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO il Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI Si considera parte del presente procedimento l Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, precedentemente denominata l Università Popolare Internazionale San Tommaso D Aquino (di seguito, anche Università San Tommaso), che è un associazione che svolge attività di formazione professionale. Nell anno 2008 l Università San Tommaso ha realizzato ricavi corrispondenti, per il primo semestre, a circa [omissis] 1 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dall Università San Tommaso, nella qualità di professionista, consistente in una campagna promozionale realizzata, in particolare, mediante la diffusione di un messaggio sul proprio sito internet dove vengono pubblicizzati i servizi di formazione universitaria offerti dallo stesso ente. Sulla base di rilevazioni svolte in data 19 maggio 2008 e 4 agosto 2008 ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, è emerso che nel contenuto dello stesso sito venivano pubblicizzati i servizi di Formazione universitaria a tutti i livelli, offerti dall Università Popolare Internazionale San Tommaso D Aquino, con le seguenti indicazioni: Corsi di Laurea Italiani, fra cui un Corso di Laurea in educazione sociale/animazione culturale/educazione di comunità, un Corso di Laurea in scienze economiche triennale e biennio specialistico, un Corso di Laurea in scienze politiche e relazioni internazionali, un Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e un Corso di Laurea triennale in operatore Giuridico d Impresa. Nel sito venivano inoltre menzionati dei Corsi di Laurea Esteri, fra cui un Corso di Laurea in Odontoiatria, che può essere ottenuta in virtù di un accordo stipulato dal professionista con un università rumena. Infine, nel sito veniva anche presentato, per ciascun corso di laurea, il piano di studi per i cinque anni di frequenza previsti per conseguire la laurea. In relazione a tale messaggio è stata contestata un ipotesi di violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, è stato comunicato l avvio del procedimento istruttorio all Università San Tommaso, nella sua qualità di professionista. Nella comunicazione di avvio, in particolare, l operatore è stato informato che la possibile scorrettezza del comportamento sopra descritto sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, con specifico riguardo alla qualifica del professionista quale Università, alla promozione dei servizi formativi come dei Corsi di Laurea ed all omissione di adeguate informazioni circa la natura dell attività svolta, le caratteristiche dei servizi pubblicizzati ed il valore dei titoli rilasciati. Con la stessa comunicazione, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale scorretta oggetto del presente procedimento, è stato richiesto al professionista di fornire, ai sensi dell articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, nonché ex articolo 12, comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni: precisazioni circa il tipo di attività svolta dall Università S. Tommaso, specificando in particolare se la stessa gode di un qualche accreditamento o riconoscimento da parte delle Istituzioni italiane, allegando in caso affermativo la relativa documentazione; 1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

2 precisazioni circa le caratteristiche di ciascuno dei corsi di laurea pubblicizzati ed i risultati conseguibili, specificando il valore in Italia dei titoli rilasciati. In data 10 settembre 2008 il professionista ha dato riscontro alla richiesta di informazioni, depositando apposita memoria difensiva e documenti. La parte ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 25 settembre In data 7 ottobre 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. Nel corso del procedimento il professionista ha inoltre depositato ulteriori documenti nonché memoria conclusiva in data 20 ottobre In sintesi, l Università San Tommaso, in primo luogo, sostiene il difetto di legittimazione passiva dell associazione, in quanto questa non potrebbe essere qualificata quale professionista, poiché non svolge attività di impresa bensì agisce nell ambito dei propri scopi sociali solo a favore dei propri associati; in secondo luogo, afferma che il proprio comportamento è improntato a principi di correttezza nei confronti dei propri associati ed utenti dei servizi, sulla base delle seguenti argomentazioni: l Università San Tommaso è un associazione non riconosciuta che si pone l obiettivo di promuovere la conoscenza dei cittadini e dei lavoratori ed, in particolare, di offrire ai propri associati un attività di assistenza didattica personalizzata volta ad ovviare le difficoltà che si incontrano negli studi e le carenze didattiche delle Università; l Università non organizza direttamente alcun corso di laurea né rilascia alcun titolo accademico, ma svolge unicamente attività di ausilio didattico e logistico a favore degli associati, come chiarito nello stesso sito; nel sito è stata inserita la precisazione che l associazione non rilascia direttamente alcun titolo accademico in quanto svolge un ruolo di ausilio didattico e logistico per i propri associati. Lo scopo della nostra organizzazione è quello di agevolare il raggiungimento della laurea tramite l ausilio didattico, tecnico e legale in modo particolare per i percorsi universitari stranieri che per la loro complessità necessitano di un costante monitoraggio 2 ; non si è mai utilizzata la denominazione di Università, bensì quella ben diversa di Università Popolare, per la quale, ferma restando la legittimità dell utilizzo di tale denominazione, si rileva l avvenuta variazione in Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino 3 ; nel sito dell Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, come modificato a seguito della variazione della denominazione, si precisa nelle varie pagine web che l associazione non rilascia direttamente alcun titolo accademico ma svolge attività tecnica, legale logistica burocratica nell interesse dello studente per il conseguimento di titoli accademici presso università legalmente riconosciute 4. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento ha ad oggetto dei messaggi divulgati attraverso internet, in data 3 novembre 2008 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere pervenuto in data 1 dicembre 2008, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: l uso della denominazione di Università induce a ritenere che l operatore sia una Università privata comunque abilitata al rilascio di titoli aventi valore legale; l utilizzo di tale denominazione, insieme con altre espressioni, quale l utilizzo del termine di corso di laurea, come declinato e presentato nel piano di studi prospettato nel messaggio, induce nei destinatari l erroneo convincimento che venga promossa un offerta formativa di livello universitario, con conseguente possibilità di conseguire dei titoli aventi valore legale. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE La condotta oggetto di valutazione In via preliminare, va osservato che il procedimento in esame ha ad oggetto il comportamento dell Università San Tommaso che, nella sua qualità di professionista, è soggetto all applicazione del Codice del Consumo (in particolare, si ricorda che, a seguito della modifica della denominazione dell associazione, avvenuta in data 10 ottobre 2008, il soggetto cui è imputabile il comportamento è attualmente denominato Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino ). L opposta tesi sostenuta dalla parte, secondo cui non sarebbe qualificabile come professionista in quanto non svolge attività lucrativa, non ha pregio. 2 [Tale modifica è stata comunicata con nota pervenuta in data 26 agosto 2008: cfr. doc. n. 9.] 3 [Vedi delibera del Consiglio Direttivo dell Associazione del 10 ottobre 2008, trasmessa in allegato alla memoria conclusiva 20 ottobre 2008: doc. n. 17.] 4 [Vedi copia pagine web ricavate dal sito modificato a seguito della variazione della denominazione, in allegato alla memoria conclusiva del 20 ottobre 2008: doc. 17.]

3 Al riguardo, si ricorda che, secondo quanto previsto dall articolo 19 del codice del consumo, la normativa in esame si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori ; la nozione di professionista rilevante ai fini dell individuazione del campo applicativo della normativa è stabilita nell articolo 18, comma 1, lettera b) del codice del consumo, secondo cui per professionista si intende: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista. Alla stregua di tale disciplina, la circostanza che l Università San Tommaso persegua uno scopo non lucrativo non appare determinante per escluderla dalla nozione di professionista sopra richiamata 5. Secondo l orientamento avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che conta non è la natura, pubblica o privata, del soggetto, bensì il contenuto oggettivo dell attività svolta da chi si rivolga al pubblico per trarne un vantaggio apprezzabile dal punto di vista economico 6 ; in quest ottica, si rileva che l Università San Tommaso svolge la propria attività stabilmente ricevendo un sostegno economico dai suoi soci e, pertanto, rientra nella definizione di attività professionale richiamata dalla norma in esame 7. In secondo luogo, quanto alla pratica in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, emerge che nel messaggio oggetto di contestazione il professionista utilizza impropriamente nella propria denominazione il termine Università in quanto, come riconosciuto dallo stesso ente, l Università San Tommaso non è riconosciuta dallo Stato, né rilascia alcun titolo avente valore legale per i corsi oggetto di promozione. Al riguardo si rileva che ai sensi dell articolo 10 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, l utilizzo della denominazione Università è riservata alle sole istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute. L articolo in esame dispone, infatti, che le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. Pertanto, come confermato dal giudice amministrativo, l utilizzo della denominazione Università, senza ulteriori precisazioni, da parte di soggetti che non hanno i requisiti prescritti può risultare ingannevole 8. Analoga considerazione vale anche nel caso di specie in cui, accanto alla dizione Università è stata aggiunta la specificazione Popolare, in quanto il professionista non ha titolo per utilizzare nessuna delle due denominazioni; l obiezione della parte, pertanto, è priva di ogni rilievo. Va inoltre tenuto presente che i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (cfr. legge 13 marzo 1958, n. 262, recante Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili, e, in particolare, articolo 1, secondo cui le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge, nonché articolo 1 della legge, recante Riforma degli ordinamenti didattici universitari, 19 novembre 1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (cfr. articolo 2 della legge n. 262/58). Nel caso di specie va rilevato che nel contesto del messaggio oggetto del procedimento, accanto alla denominazione di Università, compaiono anche ulteriori elementi suscettibili di trarre in errore i destinatari, quali la menzione di Corsi di laurea Italiani e Corsi di laurea Esteri, inseriti nelle varie pagine web fin dalla presentazione sulla pagina Chi siamo : su tale pagina viene pubblicizzata l offerta, quale formazione universitaria, declinata poi attraverso l indicazione dei vari piani di studio dei singoli Corsi di laurea pubblicizzati. Nel complesso, si tratta di elementi idonei ad ingenerare erronei convincimenti circa la qualifica dell ente di formazione quale Università abilitata al rilascio di titoli aventi valore legale. Le dizioni sopra richiamate infatti, nella comune percezione, sono legate all organizzazione ed al funzionamento di istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titolo aventi valore legale. Né vale a chiarire le caratteristiche del professionista e dell attività di formazione pubblicizzata la circostanza che il professionista abbia modificato la sua denominazione nonché variato parzialmente il contenuto del sito oggetto di valutazione. In tal senso, si rileva che il messaggio attualmente in diffusione, nei suoi contenuti e struttura, appare sostanzialmente simile a quello oggetto di contestazione, in quanto l utilizzo della denominazione di Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, in luogo della precedente denominazione, che pure è ripresa all interno del sito (dove compare la dizione Università Popolare ), accanto alla menzione di Corsi di laurea Italiani e 5 [Al riguardo si rileva che l Autorità, al fine di individuare il campo applicativo della previgente disciplina in materia di pubblicità ingannevole, ha già avuto modo di esprimersi circa l irrilevanza dell asserito scopo non lucrativo dell attività svolta da un associazione: cfr. provv del 4 novembre 2005 n (PI4560B-Digitale Terrestre).] 6 [In tal senso, cfr. Sent. Tar del Lazio, sez.i, 29 settembre 2006, n ] 7 [Con riferimento alla nozione di professionista nei contratti del consumatore, in senso conforme si veda anche Ord. Tribunale Palermo, 15 settembre 2000, pubblicata in Responsabilità civile, in Resp. civ. e prev., 2001, n. 4-5, p ss., secondo cui va accolta un interpretazione estensiva, comprensiva anche dei soggetti che esercitino la propria attività - avvalendosi di una struttura stabile e duratura - senza fini di lucro.] 8 [Sul punto, più di recente, cfr. Sentenza del Tar del Lazio, Sez. I, 21 luglio 2008, n. 7118, nella quale il giudice amministrativo ha avuto modo di avallare il precedente orientamento dell Autorità: vedi provv del 20 novembre 2003 (PI4232-Leibniz University), nonché provv. n del 31 maggio 2006 (PI5056-ErreServizi).]

4 Corsi di laurea Esteri, con la relativa illustrazione, corroborano l idoneità del messaggio ad indurre un erronea percezione circa la valutazione dell offerta pubblicizzata, quale attività formativa universitaria che consente di ottenere il rilascio di titoli di studi aventi valore legale, sia pure in forma indiretta. In particolare, dalla rilevazione svolta d ufficio in data 16 dicembre 2008, emerge infatti che nel messaggio modificato l Ente si presenta nella home page come una organizzazione in grado di offrire degli specifici corsi di laurea; attraverso l apposito collegamento relativo ai Corsi laurea italiani presente sulla home page, si apre una pagina in cui vengono elencati i singoli corsi di laurea; su tale pagina, in alto, con caratteri maiuscoli, compare la scritta Corsi di laurea, sotto, in caratteri minuscoli e con scarsa evidenziazione, compare la seguente affermazione: Si precisa che l associazione Università Popolare Internazionale San Tommaso d Aquino non rilascia direttamente alcun titolo accademico ma svolge attività tecnica, legale logistica burocratica nell interesse dello studente per il conseguimento di titoli accademici presso università legalmente riconosciute. Vengono poi elencati, con caratteri di maggiore evidenza, i seguenti corsi: Corso di laurea in educazione sociale/animazione culturale/educazione di comunità, Corso di laurea in Scienze economiche triennale e biennio specialistico ; Corso di laurea in scienze politiche e relazioni internazionali ; Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ; Corso di laurea triennale in operatore Giuridico d Impresa ; sotto ciascuna indicazione dei singoli corsi vi è poi il collegamento con il relativo piano studi, che, ad esempio con riferimento al primo dei corsi sopra indicati, viene descritto come un corso articolato in cinque anni. Infine, sotto, a fine pagina, compare la seguente scritta con caratteri ben evidenziati: Precisazione Importante sui Corsi di Laurea - I corsi di laurea proposti dalla nostra associazione. Il contenuto della precisazione circa I corsi di laurea proposti dalla nostra associazione non viene tuttavia completata nella stessa pagina, ma in altra pagina, cui si può accedere cliccando sull apposito link, e nella quale compare la seguente precisazione: la nostra organizzazione non rilascia alcun titolo accademico o professionale. Il ruolo della nostra organizzazione è quello di ( ) incentivare la frequentazione di corsi di laurea istituiti da Università Italiane ed estere con il continuo controllo della regolarità degli stessi corsi al fine di garantire i nostri associati. Tale precisazione, insieme con l altra precedentemente indicata, per la contraddittorietà del contenuto rispetto al claim principale e la collocazione marginale all interno del sito, lungi dal fornire delle adeguate informazioni circa le caratteristiche dell offerta pubblicizzata, inserisce delle modifiche surrettizie che non eliminano l effetto confusorio del messaggio attualmente in diffusione, non consentendo ai destinatari di comprendere chiaramente quale sia l attività svolta dal professionista. In conclusione, il messaggio, valutato nel suo complesso, attraverso l utilizzo della denominazione Associazione Universitaria, accanto anche alla dizione Università Popolare ed al richiamo all organizzazione di appositi Corsi di laurea con l enfatizzazione dell offerta quale Università privata Popolare San Tommaso d Aquino- Formazione universitaria a tutti i livelli, è idoneo ad ingenerare l erronea convinzione che l offerta provenga da un organizzazione complessa, la quale, in forma associativa, assicura attraverso i propri corsi di laurea il conseguimento di titoli aventi valore legale in collegamento con altre Università legalmente riconosciute. La violazione dell articolo 20 del Codice del Consumo Alla luce delle considerazioni svolte, la condotta posta in essere dal professionista nella promozione dei propri servizi formativi si configura scorretta ai sensi dell articolo 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad influenzare indebitamente le scelte economiche del consumatore medio in relazione alle caratteristiche del professionista e dei servizi pubblicizzati. In particolare, per quanto concerne la contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte dell operatore il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell attività svolta. Per quanto attiene, inoltre, all idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, si osserva che le informazioni ingannevoli fornite e l omessa presenza di adeguate precisazioni riguardano la qualifica dell ente di formazione e le caratteristiche delle attività del professionista ed, in particolare, il valore dei titoli rilasciati, elementi imprescindibili ai fini dell adozione di una decisione commerciale consapevole ed informata, in relazione alla scelta se aderire o meno al servizio. In conclusione, la pratica commerciale descritta risulta scorretta, ai sensi dell articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, sotto il profilo della sua ingannevolezza, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto agli utenti sono state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero non sono state fornite informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche del professionista e dei servizi pubblicizzati, in modo da indurli in errore ed ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in

5 particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare le conseguenze dell infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della significativa dimensione del professionista (come desumibile dai suoi dati di bilancio) e del conseguente maggiore impatto della pratica oggetto di valutazione. Inoltre, si tiene conto dell ampiezza della diffusione del messaggio, in quanto è avvenuta tramite internet e pertanto con una modalità suscettibile di raggiungere un numero elevato di destinatari. Sulla base di tale elementi, l infrazione deve considerarsi particolarmente grave. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili emerge che ha avuto una durata lunga, in quanto la pratica commerciale non risulta cessata in virtù delle modifiche apportate sul sito, protraendosi quantomeno dal luglio del Pertanto, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, si ritiene di irrogare una sanzione pari a euro. Quanto all opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare le conseguenze dell infrazione, nel caso di specie va considerato che le modifiche apportate dal professionista al contenuto del proprio sito, per le considerazioni precedentemente svolte, non appaiono suscettibili di essere valutate come ravvedimento operoso. Circa le condizioni economiche del professionista, si rileva che l ente nel primo semestre del 2008 ha realizzato ricavi corrispondenti a circa [omissis] euro e presenta utili di esercizio (corrispondenti a circa [omissis] euro). Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo irrogare nel caso di specie una sanzione pari a (ottantamila euro) nei confronti dell Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, precedentemente denominata Università Popolare Internazionale San Tommaso d Aquino. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea ad influenzare indebitamente le scelte economiche del consumatore medio; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l ulteriore diffusione. b) che all Associazione Universitaria Internazionale San Tommaso d Aquino sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (ottantamila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

6 IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 306 PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG Provvedimento n. 23108 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011; SENTITO il Relatore Professore

Dettagli

PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989

PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989 PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA Provvedimento n. 17989 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

Dettagli

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. Provvedimento PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA tipo Chiusura istruttoria numero 17586 data 08/11/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 42/2007 PI5990 - SALVA RATE IBL DI IBL BANCA Provvedimento n. 17586

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ. Chiusura istruttoria. numero 18021. data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ tipo Chiusura istruttoria numero 18021 data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2008 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 27 aprile 2009 - VIS 42/09 Adozione di provvedimenti ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Undis S.p.A. L

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41/2014 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

Dettagli

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632

PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

Agenzia Spaziale Italiana

Agenzia Spaziale Italiana Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni

Dettagli

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi Nuova disciplina dell attività di Restauro Sintesi Definizione dei profili professionali Il D.M. n. 86 del 26 maggio 2009 definisce così i profili professionali degli operatori che eseguono interventi

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA. Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA. Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 1. PREMESSA In attuazione della Legge n. 190/2012 Disposizioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) ( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio

Dettagli

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 32 Bollettino Settimanale Anno XXIII - n. 32 Pubblicato sul sito www.agcm.it 19 agosto 2013 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A407C - CONTO TV/SKY ITALIA Provvedimento n. 24474 5 A446 - (QG1)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. 1 ART. 23 Regolamento

Dettagli

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998 LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 24 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento 31 luglio 2008 n. 18698 Presidente e Relatore Catricalà

AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Provvedimento 31 luglio 2008 n. 18698 Presidente e Relatore Catricalà Il blocco della funzionalità dell apparecchio di telefonia mobile dopo il periodo di utilizzo esclusivo a favore dell operatore venditore integra limitazione dei diritti contrattuali dell utente, in dispregio

Dettagli

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere; LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E Del 10/07/2015 n. 300 IV SETTORE FORMAZIONE RENDICONTAZIONE LAVORO Area Formazione professionale, Borse Lavoro, Sostegno Impresa OGGETTO: FORMAZIONE

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Oggi 16 aprile 2012, alle ore 9,30, in P.le Principessa Clotilde n.6 si sono riuniti i sindaci: Dott. Pietro Giorgi Presidente Dott. Giacomo Del Corvo Sindaco

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

Direzione Generale Ufficio IV. DDG 16 marzo 2007 Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. FAQ

Direzione Generale Ufficio IV. DDG 16 marzo 2007 Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. FAQ Direzione Generale Ufficio IV DDG 16 marzo 2007 Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. FAQ 1) D. L abilitazione SSIS ottenuta con l ammissione al secondo anno (in quanto l aspirante

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2

2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2 2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Accordo con l Ordine di Firenze relativo al DM del 05.XI.2010 Accordo tra l Ordine dei Dottori

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1).

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1). D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1). Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale,

Dettagli

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività) Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) PARTE IV ATTIVITA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO 1. Finalità degli interventi emblematici 2 2. Ammontare delle assegnazioni e soggetti destinatari 2 3. Aree filantropiche di pertinenza

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) 1 INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Istituzione

Dettagli

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E Del 16/07/2015 n. 311 IV SETTORE FORMAZIONE RENDICONTAZIONE LAVORO Area Formazione professionale, Borse Lavoro, Sostegno Impresa OGGETTO: FORMAZIONE

Dettagli

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno

Dettagli

LICEO M. FLAMINIO Via Dante, 6 31029 VITTORIO VENETO (TV) Cod. Istituto: TVPC120008 Cod. Fiscale: 84001080260

LICEO M. FLAMINIO Via Dante, 6 31029 VITTORIO VENETO (TV) Cod. Istituto: TVPC120008 Cod. Fiscale: 84001080260 Prot. n. 4046/c14 Vittorio Veneto, 23 LUGLIO 2015 Alle Istituzioni Scolastiche Statali della provincia di Treviso Al sito istituto OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti MADRE LINGUA SPAGNOLA

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO. tipo Chiusura istruttoria. numero 18723. data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE

Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO. tipo Chiusura istruttoria. numero 18723. data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE Provvedimento PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI FINANZIAMENTO tipo Chiusura istruttoria numero 18723 data 07/08/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 31/2008 PS426 - GRUPPO CERRUTI MULTISERVICES-COSTI

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III Prot. n. AOODRCAL17520 Catanzaro,17/10/2013 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Calabria Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di II grado della Calabria

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni Circolare n.4/2005 8 novembre 2005 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri - Gabinetto

Dettagli

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE INFORMAZIONI PER GLI UTENTI INTERESSATI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE

Dettagli

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043

PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 BOLLETTINO N. 48 DEL 19 DICEMBRE 2011 211 PS7388 - FAMILY CREDIT-PUBBLICITÀ FINANZIAMENTI Provvedimento n. 23043 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2011;

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Il Ministro dellistruzione, dell Università e della Ricerca

Il Ministro dellistruzione, dell Università e della Ricerca ALLEGATO B (v. art. 5) 1. Requisiti necessari di docenza di ruolo I requisiti necessari di docenza di ruolo (professori ordinari, professori associati, ricercatori) sono stabiliti, in relazione ai criteri,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14. CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14. (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico

Dettagli

NORME PER L AMMISSIONE

NORME PER L AMMISSIONE Facoltà di Psicologia NORME PER L AMMISSIONE Corso di Laurea Magistrale: Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali (Classe LM-51) 120 Posti Sede di Brescia Anno Accademico 2015/2016 CHI

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del

Dettagli

b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell ateneo nei confronti degli studenti;

b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell ateneo nei confronti degli studenti; Allegato n. 2 Linee Guida per la redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti- Studenti Le Commissioni Didattiche Paritetiche, così come specificato nel Documento di Autovalutazione,

Dettagli

Il ruolo del chimico per la sicurezza ambientale

Il ruolo del chimico per la sicurezza ambientale ambientale di Piero Frediani * Ciampolini A. (a cura di). L innovazione per lo sviluppo locale ISBN 88-8453-362-7 (online) 2005 Firenze University Press Nell Anno Accademico 1996-97 l Università di Firenze

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

NORME PER L AMMISSIONE

NORME PER L AMMISSIONE Facoltà di Psicologia NORME PER L AMMISSIONE Corsi di Laurea Magistrale: Psicologia clinica e promozione della salute: persona, relazioni familiari e di comunità 120 posti Psicologia dello sviluppo e dei

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LINEE GUIDA DEL CoLAP Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Premessa (articoli 1, 2 ) I professionisti che esercitano

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO, DELL INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI, DELL USO DELLE SALE DELLA SEDE

REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO, DELL INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI, DELL USO DELLE SALE DELLA SEDE REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO, DELL INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI, DELL USO DELLE SALE DELLA SEDE (approvato dal Consiglio dell Ordine degli Psicologi del Veneto nella

Dettagli

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) FINALITA EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) Il Decreto di equivalenza, in applicazione a quanto preannunciato dalla Legge n 42/99 art 4 comma 2, riconosce ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013

Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio

Dettagli

REGOLAMENTO INDICE. Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2. Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2

REGOLAMENTO INDICE. Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2. Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2 IL REGOLAMENTO REGOLAMENTO INDICE Art.1 Scopo e ambito di applicazione dell associazione..pag.2 Art.2 Formazione e aggiornamento pag.2 Art.3 Requisiti formatori.pag.5 Art.4 Requisiti di accesso per gli

Dettagli

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? DOMANDE FREQUENTI Palermo, Largo Esedra nr.3, tel. 091 6254431 ONLUS 1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? Le Università sono pubbliche o private riconosciute dal

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

PREMESSE ART. 1 DEFINIZIONI

PREMESSE ART. 1 DEFINIZIONI Pag 1 di 6 PREMESSE Richiamata la normativa vigente in materia di stage o tirocini formativi e d orientamento ed in particolare la Circolare del Ministero del Lavoro-Direzione generale impiego n 92 del

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PS9694 - CARIGE ASSICURAZIONI-SOLLECITI DI PAGAMENTO Provvedimento n. 25586 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche Metodologia dell attività di vigilanza e controllo dell Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione

Dettagli