Ferma restando l'approvazione del Coreper, si invita il Consiglio ad adottare il documento tra i punti "A" della sessione del 14 giugno 2010.
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1 Conseil UE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 9 giugno 2010 (11.06) (OR. en) PUBLIC 10698/10 LIMITE COCON 28 PESC 745 NOTA PUNTO "I/A" del: Gruppo "Affari consolari" al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio Oggetto : PRATICHE COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA CONSOLARE e COORDINAMENTO IN CASO DI CRISI Si allega per le delegazioni il documento intitolato "Pratiche comuni in materia di assistenza consolare" e "Coordinamento in caso di crisi", approvato dal Gruppo "Affari consolari". A seguito della decisione della presidenza, il documento è sottoposto al Coreper senza passare per il Comitato politico e di sicurezza. Ferma restando l'approvazione del Coreper, si invita il Consiglio ad adottare il documento tra i punti "A" della sessione del 14 giugno /10 cip/buc/fo/t 1 EU SITCEN LIMITE IT
2 ALLEGATO I PRATICHE COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA CONSOLARE AL DI FUORI DELL'UE Conclusioni del Consiglio PREAMBOLO L'articolo 23 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) si basa sui trattati precedenti e rappresenta un importante passo avanti nell'ambito della cittadinanza europea. Al fine di perfezionare l'applicazione di tale articolo, è opportuno individuare le pratiche comuni in materia di assistenza consolare al di fuori dell'ue. I. PRATICHE CONSOLARI COMUNI AGLI STATI MEMBRI Una relazione dell'instituto Europeo de Derecho, commissionata e finanziata dalla Commissione, ha comparato le pratiche consolari degli Stati membri e individuato le situazioni in cui tutti gli Stati membri prestano assistenza consolare ai cittadini che si trovano nei diversi casi di cui all'articolo 5 della decisione 95/553/CE. Vi sono situazioni in cui i consolati e le missioni di tutti gli Stati membri prestano assistenza: decesso; incidente o malattia grave; arresto o detenzione; assistenza a vittime di atti di violenza; smarrimento di documenti di viaggio; assistenza finanziaria rimborsabile in casi specifici e a condizioni rigorose. L'assistenza ai cittadini in difficoltà che si trovano in una situazione di crisi è trattata in un documento distinto della presidenza /10 cip/buc/fo/t 2 ALLEGATO I EU SITCEN LIMITE IT
3 La maggior parte degli Stati membri informa altresì i propri cittadini sui tipi di assistenza che non può prestare, ossia: intervenire in controversie giuridiche; garantire la scarcerazione di detenuti; aiutare un cittadino ad entrare in un paese senza la documentazione appropriata; fornire assistenza legale diretta e indagare su reati; fungere da agenzia di viaggio; ottenere cure ospedaliere migliori di quelle di cui beneficiano i cittadini dei paesi terzi; pagare fatture, ad esempio, di ospedali, avvocati o alberghi. 1. Pratiche comuni minime di assistenza consolare Riguardo agli ambiti in cui tutti gli Stati membri prestano assistenza, è possibile precisare quanto di seguito illustrato: (a) Decesso Tutti gli Stati membri possono prestare le seguenti forme di assistenza: ottenere certificati di morte e certificati medici, se necessario; fornire un lasciapassare (nel caso in cui non si scelga la cremazione) per il rimpatrio a spese della famiglia del defunto del feretro; informare i familiari o lo Stato membro di cui il defunto era cittadino. (b) Incidente o malattia grave Tutti gli Stati membri possono prestare le seguenti forme di assistenza: informare la famiglia; prestare aiuto relativamente a cure mediche, in varie forme: elenchi di medici, elenchi di avvocati, ecc; fornire consulenza non economica e assistenza nei casi di rimpatrio; erogare assistenza economica rimborsabile /10 cip/buc/fo/t 3 ALLEGATO I EU SITCEN LIMITE IT
4 (c) Arresto o detenzione Tutti gli Stati membri possono prestare le seguenti forme di assistenza: visitare i detenuti; informare i detenuti in merito ai loro diritti; informare della detenzione i familiari o gli Stati membri del detenuto, su richiesta di quest'ultimo; monitorare le regole minime per il trattamento dei detenuti nelle prigioni. (d) Vittime di atti di violenza Tutti gli Stati membri possono prestare le seguenti forme di assistenza: informare i parenti, nel caso in cui la vittima abbia dato il proprio consenso; ottenere informazioni e/o assistenza legali; ottenere informazioni e/o assistenza sanitarie. (e) Smarrimento di documenti di viaggio Il rilascio di documenti di viaggio provvisori è della massima importanza. Durante la presidenza svedese, si è convenuto di trasmettere al COREPER una proposta relativa all'istituzione di un nuovo documento di viaggio provvisorio. (f) Assistenza finanziaria Le legislazioni di tutti gli Stati membri prevedono disposizioni relative all'assistenza finanziaria, benché molto diverse. Si sono osservati due aspetti comuni: in generale, l'assistenza finanziaria tende ad essere rimborsabile; è prestata solo in situazioni di grave emergenza o indigenza. 2. Possibili nuovi ambiti di condivisione di buone pratiche Oltre ai casi in cui è stata individuata una serie di pratiche comuni, sarebbe utile condividere le migliori pratiche nei settori in cui non sono state individuate norme comuni, quali: consegna degli effetti personali di cittadini deceduti; assistenza in caso d'infermità mentale; 10698/10 cip/buc/fo/t 4 ALLEGATO I EU SITCEN LIMITE IT
5 assistenza ai minori, specie se viaggiano non accompagnati oppure se viaggiano o vivono con una persona detenuta in un paese terzo, e nei casi di sottrazione internazionale di minori; matrimoni forzati; assistenza e visite durante periodi di quarantena; legalizzazione di documenti. II. GRUPPI DI LAVORO VIRTUALI E ALTRE PROCEDURE Il Consiglio è interessato ad includere alcune questioni in gruppi di lavoro virtuali siano essi preesistenti o meno o in collegamenti potenziati del forum consolare in linea CoOL, in modo che si possano presentare conclusioni al Gruppo "Affari consolari". Tali questioni possono inoltre essere discusse in workshop specifici nel quadro di futuri seminari /10 cip/buc/fo/t 5 ALLEGATO I EU SITCEN LIMITE IT
6 ALLEGATO II COORDINAMENTO IN CASO DI CRISI Conclusioni del Consiglio PREAMBOLO È necessario prendere in esame gli strumenti e le procedure disponibili per coordinare le situazioni di crisi. Pertanto il Consiglio auspica di progredire secondo quanto stabilito nel documento redatto dalla presidenza svedese e allegato alle linee direttrici consolari e di proporre un elenco ampliato delle pratiche e degli strumenti che permettono un coordinamento più efficace nelle situazioni di crisi che potranno sorgere in futuro. Dobbiamo ottenere il massimo profitto dagli insegnamenti tratti dalle crisi passate e tali insegnamenti ci suggeriscono che gli Stati membri devono agire di concerto per aiutare i propri cittadini. L'azione comune è vantaggiosa per la gestione delle crisi e l'osservazione dell'orizzonte. L'obiettivo delle presenti conclusioni è pertanto quello di stabilire questo elenco ampliato, che include nuove pratiche e strumenti a integrazione di quelli proposti nel documento approvato durante la presidenza svedese al fine di progredire per quanto riguarda la raccolta e la condivisione di informazioni in caso di crisi e l'intensificazione della cooperazione nella gestione delle crisi. III. SITUAZIONI PRECEDENTI ALLE CRISI: RACCOMANDAZIONI DI VIAGGIO, AVVERTENZE E COORDINAMENTO A. Una gestione efficace delle crisi dipende in larga misura dai preparativi effettuati durante la fase preliminare. Al tal fine è necessario che gli Stati dispongano di informazioni precise sulle situazioni che potrebbero degenerare in uno scenario di rischio per i propri cittadini. È opportuno progredire sulle questioni di seguito illustrate: 10698/10 buc/cip/sp/t 6 ALLEGATO II EU SITCEN LIMITE IT
7 monitorare le raccomandazioni degli Stati membri per viaggi in luoghi sensibili; monitorare gli elenchi di allarme rapido dell'ue e del SITCEN. B. In aggiunta a quanto detto, è importante che gli Stati membri continuino a cooperare a livello locale e di capitali e si scambino le buone pratiche sulle crisi durante i periodi non di crisi. Da questo scambio di informazioni, che avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'ue sulla protezione dei dati, saranno escluse le questioni riservate e classificate: lo scambio di informazioni sulle dimensioni e la tipologia della popolazione (minori, persone che necessitano di cure mediche, cittadini anziani, e operatori umanitari delle ONG, distribuzione territoriale dei cittadini UE secondo opportune divisioni amministrative (per esempio, province e capitali). Il coordinamento dei punti di concentramento e di evacuazione per impedire agli Stati di designare involontariamente gli stessi luoghi con il conseguente rischio per la sicurezza di propri cittadini. Lo scambio di informazioni in questo settore avverrà in via informale e su una base caso per caso; il coordinamento con le unità nazionali per l'emergenza e gli aiuti umanitari onde impedire il moltiplicarsi degli sforzi, soprattutto in caso di calamità naturali, pandemie e gravi conflitti armati. Tutto questo si aggiunge agli aspetti approvati sotto la presidenza svedese (rappresentanza negli Stati terzi e discussioni periodiche sui luoghi sensibili) /10 buc/cip/sp/t 7 ALLEGATO II EU SITCEN LIMITE IT
8 IV. COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI: RACCOLTA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI, COORDINAMENTO E DIVISIONE DEI COMPITI A. Nelle situazioni di crisi è fondamentale che le informazioni siano complete e condivise in maniera efficace fra tutte le parti interessate. Pertanto è opportuno fare progressi su quanto di seguito illustrato, tra cui: teleconferenze; CoOL: gli insegnamenti tratti dalle recenti situazioni di crisi hanno confermato il ruolo prezioso del sito web CoOL per il coordinamento consolare tra gli Stati membri durante una situazione di crisi; l'area ad accesso limitato del CoOL quale opzione principale per lo scambio di informazioni riservate; dispositivi di coordinamento in caso di crisi (CCA): qualora sia necessario l'accesso a intelligence da fonti aperte - come durante gli attacchi di Mumbai - il sito web del CCA è parimenti uno strumento essenziale; si propone pertanto che ogni Stati membro o il SITCEN possano avviare le fasi iniziali del dispositivo di coordinamento in caso di crisi. Mutatis mutandis, questo è applicabile anche alle teleconferenze; CMI: per il sostegno dell'assistenza consolare ai cittadini UE in situazione di grave emergenza nei paesi terzi solo se richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri. B. Inoltre si deve tener conto che il coordinamento nelle situazioni di crisi può richiedere azioni che incidono su Stati terzi. Si propone pertanto di esaminare approfonditamente i seguenti settori: informazioni non classificate su accordi in materia di assistenza consolare che gli Stati membri possono avere concluso con paesi terzi; coordinamento con il paese di accoglienza o di destinazione a seguito dell'evacuazione, o con altri paesi se necessario /10 buc/cip/sp/t 8 ALLEGATO II EU SITCEN LIMITE IT
9 C. Infine si deve considerare il conflitto contestuale nella regolamentazione della gestione delle crisi, esaminando una possibile divisione dei compiti e condivisione delle risorse, nei paesi dove non c'è uno Stato guida, mentre il concetto è valutato e se del caso migliorato. La Commissione ha appena avviato uno studio su un meccanismo di compensazione finanziaria nei periodi di crisi nel settore della protezione consolare. La Commissione aggiornerà periodicamente e consulterà il Gruppo "Affari consolari" su ogni pertinente commessa - come per questo studio. =============== 10698/10 buc/cip/sp/t 9 ALLEGATO II EU SITCEN LIMITE IT
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