1) Piccola mobilità: dall INPS nuovi chiarimenti sugli incentivi per l assunzione
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- Arrigo Massari
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1 Notizie Lavoro Flash SOMMARIO 1) Piccola mobilità: dall INPS nuovi chiarimenti sugli incentivi per l assunzione L INPS, con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, torna su un tema delicato quale le agevolazioni contributive legate alle assunzioni di lavoratori in mobilità e ricorda come, per il 2013, non siano state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta piccola mobilità). Gia a inizio anno l Istituto (circolare n. 13/2013 Contributi Inps: il quadro per il 2013) aveva chiarito che non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati nel 2013, riservandosi di fornire indicazioni sulle altre fattispecie. A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l INPS scioglie ora parzialmente la riserva formulata e precisa quanto segue: a. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; b. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; c. in via cautelare deve ritenersi anticipata al la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013 (come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013) consistente nell assegnazione di un bonus di 190 euro. Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione. La mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta piccola mobilità incide anche sulla disciplina dei rapporti istaurati, ex art. 7, co. 4, d.l.vo 167/2011, con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità.
2 Al riguardo, saranno forniti i criteri per individuare la disciplina contributiva applicabile dopo i necessari chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2) Decreto Interministeriale ASPI e mini ASPI Il Ministero del Lavoro, congiuntamente al Ministero dell Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto interministeriale del 25 gennaio 2013, n con il quale viene determinato l ammontare delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi ai lavoratori di cui all art. 2, comma 27, secondo periodo, della l. 92/12. Il decreto è ispirato dalla necessità di realizzare, entro il 2017, un allineamento graduale di tali categorie di lavoratori all applicazione dell aliquota contributiva ordinaria ASpI dell 1,61%. L INPS, con propria circolare dell 8 ottobre 2013, n. 144 ha fornito le istruzioni attuative del predetto decreto interministeriale. 1. Ambito di applicazione La circolare precisa che, oltre a tutti i lavoratori dipendenti (ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato), sono da intendersi obbligatoriamente soggetti all ASpI i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: a) apprendisti; b) soci lavoratori di cooperative di cui al d.p.r. 602/70; c) personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, come già precisato dall Ente previdenziale con circolare del 14 dicembre 2012, n. 140, per gli apprendisti è dovuta da subito l aliquota contributiva nella misura piena dell 1,61%, perciò rientrano nell ambito di applicazione del decreto interministeriale solamente i lavoratori di cui alle precedenti lettere b) e c). 2. Ammontare dell aliquota e della prestazione Per i soci lavoratori di cooperative e per il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato la misura della contribuzione ASpI per il 2013 è pari all aliquota dello 0,32%. Di conseguenza, per il 2013 le indennità ASpI e mini ASpI saranno corrisposte in misura proporzionale alla contribuzione effettivamente prestata e cioè per un importo pari al 20% dell indennità come calcolate sulla base dei criteri ordinari. 3. Modalità di calcolo della prestazione in ipotesi miste L Ente previdenziale, inoltre, precisa che, se nel periodo contributivo necessario per l accesso all indennità ASpI o mini ASpI hanno concorso sia versamenti a contribuzione piena sia versamenti a contribuzione ridotta come identificati nella stessa circolare, al momento della presentazione della richiesta opererà un meccanismo che consentirà di verificare in modo pressoché automatico il Numero di settimane a contribuzione ridotta rispetto al periodo di contribuzione richiesta. Ciò consentirà di liquidare una prestazione ridotta in funzione della copresenza di settimane a contribuzione piena e di settimane a contribuzione ridotta. 4. Modalità operative
3 La circolare fornisce infine le istruzioni operative volte a consentire a ciascun datore di lavoro (in ragione delle caratteristiche dell azienda) di identificare il complesso dei dati contributivi (qualifica e all aliquota versata) utili ad individuare i lavoratori appartenenti alle due categorie sopra individuate. Il Ministero del Lavoro con decreto del 29 marzo 2013, n , ha dato attuazione alla l. 92/12 nella parte in cui riconosce al lavoratore beneficiario dell indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi del trattamento non ancora percepiti. Ciò sarà consentito qualora il prestatore di lavoro intenda: a) intraprendere una attività di lavoro autonomo; b) avviare una attività di auto impresa o micro impresa; c) associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente; d) sviluppare a tempo pieno una attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini ASpI; e) intraprendere attività di collaborazione a progetto o di co.co.co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto a percepire l indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI ovvero diverso da società controllate o collegate ex art c.c.. L INPS, con propria circolare del 9 ottobre 2013, n. 145, precisa le caratteristiche che devono possedere le predette attività ai fini della fruizione del beneficio. In particolare: a) per lavoro autonomo si deve intendere l esercizio di arti o professioni che comporti l obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti; b) per attività di impresa o micro impresa si deve far riferimento alle previsioni contenute nel d.lgs. 185/00 e nel d.m. 18 aprile 2005 (anche in questo caso il beneficiario deve essere iscritto ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti); c) con riferimento all associazione in cooperativa si precisa che il beneficio in commento è alternativo rispetto a quello che deriverebbe dall assunzione in cooperativa del socio lavoratore beneficiario di ASpI e che corrisponde ad un contributo al datore di lavoro pari al 50% dell indennità ASpI che sarebbe stata percepita dal lavoratore. 1. Modalità operative Il lavoratore che intenda avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI deve inoltrare all INPS una specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione dell indennità o, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di inizio dell attività autonoma o parasubordinata o dell associazione in cooperativa. Qualora tali attività siano iniziate durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente la cui la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione dell ASpI o della mini ASpI, la domanda deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda volta ad ottenere l indennità di disoccupazione. Infine, per coloro che fruiscono dell indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI e abbiano già iniziato le predette attività il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare. La circolare, inoltre, precisa le concrete modalità telematiche di inoltro della domanda.
4 2. Documentazione L INPS individua altresì la documentazione che deve essere allegata alla domanda per dimostrare lo svolgimento delle attività che legittimano la riscossione in un'unica soluzione dell indennità ASpI o mini ASpI. A tal fine è specificato che qualora per lo svolgimento dell attività che da diritto all anticipazione sia richiesta una specifica autorizzazione o l iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale requisito dovrà essere attestato con una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà contenente gli estremi per consentire una successiva verifica. Più in particolare, avendo a riguardo alle ipotesi che nella pratica si verificano maggiormente e meramente a titolo esemplificativo, l Ente previdenziale specifica che: a) per le attività commerciali si può far riferimento alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (d ora in poi S.C.I.A.), o agli estremi di una autorizzazione richiesta al comune o di una autorizzazione già rilasciata; b) per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori si può far riferimento alla S.C.I.A., all iscrizione nel Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA); c) per le attività artigiane si può far riferimento alla S.C.I.A., all iscrizione nell Albo Imprese Artigiane; d) per le attività professionali si può far riferimento all iscrizione all Albo; e) per il lavoro associato in cooperativa è possibile produrre (i) gli estremi dell iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio ovvero dell iscrizione all Albo nazionale delle società cooperative (ii) lo stralcio dell elenco dei soci e (iii) una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l associazione dell interessato. 3. Erogazione e restituzione della prestazione Le strutture territoriali dell INPS, verificata l esistenza dei presupposti, determineranno l importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il termine finale di spettanza dell indennità di disoccupazione, detraendo i ratei già eventualmente percepiti nel medesimo periodo. La circolare precisa anche le modalità di erogazione dell anticipazione. Inoltre, nel caso in cui il richiedente instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l indennità anticipata dovrà essere restituita. Infine, nella circolare vengono forniti chiarimenti di natura contabile e in materia di procedura di liquidazione DSWeb. 3) Ministero del Lavoro e indicazione su contatti a tempo determinato Il Ministero del Lavoro, con propria circolare del 29 agosto 2013, n. 35, ha fornito indicazioni sulla corretta interpretazione delle modifiche legislative apportate con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99) alla disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato.
5 1. Contratto a termine acausale Viene chiarito che le modifiche apportate dal d.l. 76/13 alla disciplina introdotta dalla l. 92/12 devono essere intese nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo non sono richieste: a) nell ipotesi (i) di primo rapporto in esecuzione di un contratto a tempo determinato o (ii) di prima missione in esecuzione di un contratto di somministrazione a tempo determinato, entrambi di durata non superiore a 12 mesi (comprensivi di eventuale proroga); b) in ogni altra ipotesi individuata dal contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In questo senso, viene precisato che tali contratti collettivi svolgono una funzione integrativa rispetto alla disciplina legale potendo arrivare a derogarla ad esempio tramite la previsione di un limite di durata superiore ai 12 mesi o attraverso l introduzione della possibilità di ricorrere all istituto anche in ipotesi non qualificabili come primi rapporti. La circolare precisa altresì che, anche con riferimento ai contratti acausali, è consentito alla contrattazione collettiva stabilire dei limiti quantitativi per il ricorso al tipo contrattuale. 2. Proroga dei contratti acausali Il d.l. 76/13 modifica la disciplina introdotta dalla l. 92/12 anche con riguardo alla facoltà di proroga del contratto stipulato senza indicazione delle cd. causali. La proroga è consentita nei limiti della durata massima complessiva del contratto pari a 12 mesi. La disposizione si applica anche a quei contratti già stipulati ma non ancora scaduti al momento dell entrata in vigore del d.l. 76/ Periodi cuscinetto Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, la sanzione della conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato del contratto a termine cui viene data esecuzione oltre il trentesimo giorno dalla sua scadenza - in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno - negli altri casi si applica anche ai contratti stipulati senza indicazione delle causali. Inoltre, nelle ipotesi di prosecuzione di fatto è venuto meno l obbligo di comunicazione al Centro per l Impiego che era stato introdotto dalla l. 92/12. Restano ferme, invece, le disposizioni relative all obbligo di comunicazione entro 5 giorni della proroga del termine o della trasformazione i contratto a tempo indeterminato. 4. Intervallo tra i contratti a termine Il d.l. 76/13 ha eliminato gli intervalli di 60 e 90 giorni per la stipula di un nuovo contratto a termine tra le medesime parti introdotti dalla l. 92/12 ripristinando gli intervalli precedentemente vigenti. Per l effetto, i contratti stipulati successivamente all entrata in vigore del d.l. 76/13 (28 giugno 2013) potranno essere stipulati/rinnovati rispettando un intervallo di 10 o 20 giorni dalla scadenza del precedente contratto a tempo determinato (a seconda che questo abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi). I cd. periodi cuscinetto non saranno applicabili ai contratti a termine conclusi con lavoratori stagionali oltre che nelle ipotesi eventualmente individuate dai contratti collettivi. 5. Lavoratori in mobilità
6 La circolare precisa altresì che la legge di conversione 99/13 ha modificato il d.l. 76/13 stabilendo che con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità non si applica disciplina sul lavoro a termine di cui al d.lgs. 368/01, salvo le specifiche disposizioni in materia di non discriminazione e di criteri di computo. Quindi, in base a tale ultima previsione, i lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a tempo determinato a far data dall entrata in vigore della legge di conversione 99/13 (23 agosto 2013) sono computabili secondo le regole generali previste per i lavoratori a termine. 4)Licenziamento disciplinare e ASPI Il Ministero del lavoro con interpello n. 29 del 23/10/2013 chiarisce che in caso di licenziamento disciplinare sussiste il diritto all'aspi del lavoratore e il dovere del relativo versamento contributivo a carico del datore di lavoro. In ordine alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo nell ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, chiarisce il Ministero se il licenziamento disciplinare possa costituire o meno un ipotesi di disoccupazione involontaria, per la quale è prevista la concessione della predetta indennità. Dalla norma concernente l'aspi può evincersi che le cause di esclusione dall ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (con l eccezione delle dimissioni per giusta causa ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ciò premesso, secondo il Ministero non sembra potersi escludere che l indennità e il contributo siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l Istituto previdenziale, il quale è intervenuto con numerose circolari (cfr. INPS circc. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell indennità e del contributo in parola senza trattare l ipotesi del licenziamento disciplinare. A supporto si richiama la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l indennità di maternità (una sua esclusione integrerebbe una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione). La fattispecie in argomento è suscettibile di essere analizzata con il medesimo metodo di ragionamento adottato dalla Corte Costituzionale atteso che, analogamente a quanto argomentato dalla Corte a proposito della corresponsione dell indennità di maternità, anche nel caso di specie il licenziamento disciplinare può essere considerato un adeguata risposta dell ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, negare la corresponsione della ASpI costituirebbe un ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti. Sotto altro profilo va evidenziato che il licenziamento disciplinare non possa ex ante essere qualificato come disoccupazione volontaria. Ciò in quanto la sanzione del licenziamento quale conseguenza di una condotta posta in essere dal lavoratore, sia pur essa volontaria, non è automatica, senza contare l impugnabilità dello stesso. In tali casi potrebbe risultare peraltro iniquo negare la protezione assicurata dalla ASpI nell ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento impugnato.
7 Sulla base di quanto precede, dunque, non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all ASpI. 5) Tfr: indice di rivalutazione di settembre 2013 Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2012, per il mese di settembre 2013 è pari a 1, L indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre è pari a 107,2.
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