Parlamento europeo 2016/0351(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Paloma López Bermejo

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1 Parlamento europeo Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0351(COD) EMENDAMENTI Progetto di parere Paloma López Bermejo (PE v01-00) Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'unione europea (COM(2016)0721 C8-0456/ /0351(COD)) AM\ docx PE v02-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegOpinion PE v /81 AM\ docx

3 13 Edouard Martin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Isabella De Monte Visto 2 bis (nuovo) vista la risoluzione sullo status di economia di mercato della Cina, approvata dal Parlamento europeo il 12 maggio 2016, 14 Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE Visto 2 bis (nuovo) vista la risoluzione sullo status di economia di mercato della Cina, approvata dal Parlamento europeo il 12 maggio 2016, 15 David Borrelli Visto 2 bis (nuovo) vista la risoluzione del Parlamento europeo sullo status di economia di AM\ docx 3/81 PE v02-00

4 mercato della Cina, approvata il 12 maggio 2016, 16 Bernd Lange Considerando 1 bis (nuovo) (1 bis) L'Unione europea dovrebbe essere in grado di proteggere efficacemente l'industria europea contro il dumping e le azioni future dell'unione devono essere in linea con le norme dell'omc. Uno strumento con le stesse norme per tutti i partner commerciali costituisce la giusta base per relazioni commerciali durature. Or. de 17 Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE Considerando 2 (2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce su quale base dovrebbe essere determinato il valore normale nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato. In considerazione degli sviluppi concernenti alcuni paesi membri dell'omc, è opportuno che il valore normale sia determinato per questi ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del (2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce su quale base dovrebbe essere determinato il valore normale nel caso di importazioni da paesi non membri dell'omc e figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 nonché da paesi che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a). In considerazione degli sviluppi concernenti alcuni paesi PE v /81 AM\ docx

5 regolamento (UE) 2016/1036 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fatte salve le disposizioni del medesimo. Nel caso dei paesi che, al momento dell'apertura del procedimento, non sono membri dell'omc e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 2, il valore normale dovrebbe essere determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 come modificato dal presente regolamento, il quale non dovrebbe pregiudicare la decisione in merito al fatto che un paese membro dell'omc sia o no un'economia di mercato. 2 Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del , pag. 33). membri dell'omc, è opportuno che, per i paesi che rispettano i criteri previsti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il valore normale sia determinato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fatte salve le disposizioni del medesimo. Nel caso dei paesi che, al momento dell'apertura del procedimento, non sono membri dell'omc e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/7552, il valore normale dovrebbe essere determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 come modificato dal presente regolamento, il quale non dovrebbe pregiudicare la decisione in merito al fatto che un paese membro dell'omc sia o no un'economia di mercato. 18 Edouard Martin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche Considerando 2 (2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce su quale base dovrebbe essere determinato il valore normale nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato. In considerazione degli sviluppi concernenti (2) In considerazione degli sviluppi concernenti alcuni paesi membri dell'omc, è opportuno che il valore normale sia determinato per questi ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del AM\ docx 5/81 PE v02-00

6 alcuni paesi membri dell'omc, è opportuno che il valore normale sia determinato per questi ultimi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fatte salve le disposizioni del medesimo. Nel caso dei paesi che, al momento dell'apertura del procedimento, non sono membri dell'omc e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 2, il valore normale dovrebbe essere determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 come modificato dal presente regolamento, il quale non dovrebbe pregiudicare la decisione in merito al fatto che un paese membro dell'omc sia o no un'economia di mercato. 2 Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del , pag. 33). presente regolamento e fatte salve le disposizioni del medesimo. Nel caso dei paesi che, al momento dell'apertura del procedimento, non sono membri dell'omc, oppure sono membri dell'omc ma non sono retti da economie di mercato, e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 2, il valore normale dovrebbe essere determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 come modificato dal presente regolamento, al fine di assicurare parità di condizioni con il mercato dell'ue. 2 Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del , pag. 33). 19 Edouard Martin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis Considerando 2 bis (nuovo) (2 bis) Affinché le misure antidumping siano efficaci, è opportuno ricordare che la regola del dazio inferiore riduce ingiustamente i dazi antidumping a un livello inferiore al margine di dumping. In tale contesto, si chiede la soppressione della regola del dazio inferiore, come proposto dal Parlamento europeo nella PE v /81 AM\ docx

7 posizione in prima lettura del 16 aprile 2014 sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale (TDI). Si accoglie con favore la proposta intesa ad accelerare le procedure ma si ritiene che i dazi provvisori vadano mantenuti. Si insiste sul fatto che l'ue dovrebbe imporre dazi più severi alle merci importate oggetto di dumping o sovvenzioni oppure mettere a punto un meccanismo di adeguamento alle frontiere se nel paese terzo esportatore non vigono norme sociali di livello adeguato quali i diritti fondamentali dei lavoratori, tra cui la libertà di associazione, il diritto di contrattazione collettiva e il diritto allo sciopero, né le medesime norme ambientali quali i modelli REACH o ETS, valutate sulla base delle convenzioni in materia di ambiente e diritti del lavoro rispetto alle norme elaborate all'interno dell'unione europea. 20 Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Nadine Morano, Lefteris Christoforou, Anne Sander, Françoise Grossetête, Esther de Lange Considerando 2 bis (nuovo) (2 bis) Si prende atto dell'accordo del Consiglio inteso a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'ue ma, affinché le misure antidumping siano efficaci, si ricorda che la regola del dazio inferiore riduce ingiustamente i dazi antidumping a un livello inferiore al margine di dumping. In tale contesto, si chiede la soppressione della regola del dazio inferiore, come proposto dal Parlamento europeo nella posizione in prima lettura del 16 aprile 2014 sulla AM\ docx 7/81 PE v02-00

8 modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale (TDI). 21 Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Nadine Morano, Lefteris Christoforou, Anne Sander, Françoise Grossetête, Esther de Lange Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime e altri fattori di produzione, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. Si ritiene che esistano distorsioni PE v /81 AM\ docx

9 della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. significative in paesi non retti da un'economia di mercato, ossia paesi che non soddisfano uno o più dei seguenti criteri: 1) bassa interferenza statale, diretta o indiretta (ad esempio enti pubblici), nell'allocazione delle risorse e nelle decisioni delle imprese, ad esempio attraverso prezzi fissati dallo Stato o regimi fiscali, commerciali o valutari discriminatori; 2) assenza di distorsioni determinate dallo Stato nella gestione delle imprese collegate alla privatizzazione e assenza di sistemi di negoziazione o di compensazione non di mercato; 3) esistenza e attuazione di un diritto societario trasparente e non discriminatorio, che garantisca un governo societario adeguato (attuazione dei principi contabili internazionali, tutela degli azionisti, accessibilità al pubblico di informazioni societarie precise); 4) esistenza e attuazione di un insieme di leggi coerenti, efficaci e trasparenti che assicuri il rispetto dei diritti di proprietà e l'intervento di un sistema fallimentare efficace; 5) esistenza di un effettivo settore finanziario che operi indipendentemente dallo Stato e che di fatto e di diritto sia sottoposto a disposizioni di garanzia sufficienti e a un controllo adeguato. 22 Edouard Martin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Martina Werner, Patrizia Toia, Isabella De Monte Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno AM\ docx 9/81 PE v02-00

10 chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono sui costi o sui prezzi. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime o dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, su decisione o sotto la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; vi è una distorsione nel funzionamento dell'economia privatizzata; si registra una mancanza di attuazione del diritto societario con norme adeguate in materia di governo d'impresa; manca un quadro giuridico efficace per il comportamento negli affari e si registra uno scorretto funzionamento di un'economia di libero mercato, compresi diritti di proprietà intellettuale o diritto fallimentare; l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica; non esiste un autentico settore finanziario e norme sociali e ambientali poco rigorose provocano una concorrenza sleale. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione devono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, tenendo presente la situazione specifica delle industrie europee laddove i loro costi fissi PE v /81 AM\ docx

11 collegati agli investimenti rappresentino oltre il 5 % del fatturato nell'economia di mercato, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa devono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. 23 Angelika Mlinar, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen, Pavel Telička Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole i prezzi o i costi degli esportatori nel paese di esportazione. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento statale a qualsiasi livello, in particolare a quello centrale, regionale e provinciale. È inoltre opportuno precisare che, nello stabilire l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dell'impatto potenziale dei seguenti elementi: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del AM\ docx 11/81 PE v02-00

12 interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. paese di esportazione; la forte presenza statale nel mercato o nelle imprese ovvero il controllo o la supervisione statali dei mezzi di produzione o dell'allocazione delle risorse consentono la distorsione delle forze del libero mercato in relazione ai prezzi o ai costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, oppure l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione devono pubblicare, in maniera tempestiva e preferibilmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri concernenti le distorsioni significative del mercato in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa devono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa devono tenere in debita considerazione tutte le informazioni e tutti i dati affidabili, sicuri e tempestivi e devono essere aggiornati periodicamente dai servizi della Commissione, ove opportuno, ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. 24 Jens Geier Considerando 3 PE v /81 AM\ docx

13 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato, incidendo ad esempio sui costi di produzione e sui prezzi dei prodotti. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico, ivi comprese norme poco rigorose in materia di ambiente, protezione sociale e fiscalità. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica; vi sono differenze significative in termini di prestazioni ambientali della produzione (ad esempio per quanto riguarda le emissioni di carbonio), di norme del lavoro (anche a causa della mancata ratifica o della mancata attuazione delle principali convenzioni dell'oil), o delle norme sulla tassazione, tra cui bassi livelli di imposizione fiscale e la mancanza di trasparenza. È inoltre opportuno stabilire AM\ docx 13/81 PE v02-00

14 elementi di prova. che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. 25 Bernd Lange Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del PE v /81 AM\ docx

15 paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica; e dumping sociale e ambientale. È inoltre necessario stabilire che i servizi della Commissione devono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. La relazione deve basarsi su chiari criteri concernenti le tempistiche e le ragioni della sua pubblicazione nonché il suo contenuto e il suo riesame periodico. La Commissione europea dovrebbe inoltre pubblicare orientamenti contenenti chiare indicazioni per le imprese e i sindacati sulla metodologia e le procedure. Or. de 26 Gunnar Hökmark Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa AM\ docx 15/81 PE v02-00

16 presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. presumere l'esistenza di distorsioni significative, diverse dalle sovvenzioni compensabili, che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato settore di un dato paese, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel settore, che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova, ed infine che tale relazione deve essere aggiornata entro un lasso di tempo che non superi il periodo in cui una misura resta in vigore. PE v /81 AM\ docx

17 Motivazione Onde scongiurare qualsiasi rischio di doppie misure correttive, che sono illegali in base alle norme dell'omc, le sovvenzioni compensabili non andrebbero considerate distorsioni significative ai sensi del presente regolamento. 27 Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: non vengono rispettate le norme sociali e ambientali internazionali, con conseguenze sui costi di produzione; il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo AM\ docx 17/81 PE v02-00

18 è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione devono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. 28 Lorenzo Fontana, Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi il costo del lavoro, i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una PE v /81 AM\ docx

19 riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione pubblicano una relazione biennale che descrive la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. Or. it 29 Paloma López Bermejo Considerando 3 (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni (3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni AM\ docx 19/81 PE v02-00

20 significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che si può ritenere che tale situazione sussista, tra l'altro, quando i prezzi o i costi comunicati, ivi compresi i costi delle materie prime, primarie e secondarie, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati dall'intervento pubblico. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare l'eventuale sussistenza di una siffatta situazione, è possibile fare riferimento, tra l'altro, alle possibili conseguenze dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione o l'orientamento strategici delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; sono in atto politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, e l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni incaricate di attuare obiettivi di politica pubblica. È inoltre opportuno stabilire che i servizi della Commissione possono pubblicare una relazione che descriva la situazione specifica relativa ai suddetti criteri in un determinato paese o settore, che tale relazione e gli elementi di prova su cui essa si basa possono essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore ed infine che le parti interessate devono avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione e agli elementi di prova su cui essa si basa in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tale relazione o tali elementi di prova. (La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame) PE v /81 AM\ docx

21 30 Massimiliano Salini, Francesc Gambús, Nadine Morano, Lefteris Christoforou, Anne Sander, Françoise Grossetête, Esther de Lange Considerando 3 bis (nuovo) (3 bis) È inoltre opportuno disporre che la Commissione adotti relazioni che descrivano la situazione specifica relativa ai criteri elencati al considerando 3 in un determinato paese o settore, che tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano siano inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore, e che le parti interessate abbiano ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alle relazioni e agli elementi di prova su cui esse si basano in ciascuna inchiesta nella quale vengano utilizzati tali relazioni o tali elementi di prova. 31 Edouard Martin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner Considerando 4 (4) È altresì opportuno ricordare che i costi dovrebbero di norma essere calcolati in base ai documenti contabili tenuti dall'esportatore o dal produttore sottoposto all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano distorsioni significative nel paese di esportazione tali da provocare un livello artificialmente basso dei costi che figurano nei documenti contabili della parte (4) È altresì opportuno ricordare che i costi dovrebbero di norma essere calcolati in base ai documenti contabili tenuti dall'esportatore o dal produttore sottoposto all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano distorsioni significative nel paese di esportazione tali da provocare un livello artificialmente basso dei costi che figurano nei documenti contabili della parte AM\ docx 21/81 PE v02-00

22 interessata, tali costi possono essere adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi oppure da prezzi o valori di riferimento internazionali. Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire ulteriormente che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti comprese le relazioni di valutazione riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno dei produttori esportatori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. interessata, tali costi possono essere adeguati o calcolati su qualsiasi base equa, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi oppure da prezzi o valori di riferimento internazionali. Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire ulteriormente che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente regolamento, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti comprese le relazioni di valutazione riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno dei produttori esportatori e gli elementi di prova su cui si basano tali relazioni che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Ciò vale in particolare nel caso in cui non vi siano norme sociali e ambientali equivalenti o le sovracapacità abbiano un impatto importante sui prezzi e i costi. Si parla di sovracapacità quando i disavanzi commerciali iniziano a diventare strutturali senza apportare alcun vantaggio comparato nel paese, quando i prezzi sul mercato interno e i prezzi all'esportazione sono inferiori a quelli praticati sul mercato mondiale o quando gli investimenti in nuove capacità produttive vengono effettuati in modo discordante rispetto a un crescente avanzo commerciale. Si osserva che i sindacati possono offrire conoscenze specifiche sulle condizioni di salute e di sicurezza nonché sulle norme ambientali e sociali. 32 Reinhard Bütikofer a nome del gruppo Verts/ALE Considerando 4 PE v /81 AM\ docx

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