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1 Richiesta di modifica ed osservazioni al ddl delega di riforma delle professioni Modifiche assolutamente necessarie al testo del ddl delega presentato dal Ministro della Giustizia (inserite in grassetto) art. 1 al comma 2 tra i soggetti da sentire è necessario inserire le associazioni professionali, altrimenti si commetterebbe una grave discriminazione e soprattutto tali soggetti non potrebbero dare il loro contributo su decreti attuativi che andranno a regolamentare la propria attività Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche giovanili e dello sport nonché con il Ministro competente per il singolo settore e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini e le associazioni professionali interessati, il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi ed i regolamenti sono comunque emanati, art. 8 per una effettiva multiprofessionalità nelle società tra professionisti bisogna prevedere la partecipazione dei professionisti iscritti alle associazioni riconosciute, anche perché il sistema professionale duale non può non essere parte integrante di questo nuovo strumento innovativo per lo svolgimento delle attività professionali che è rappresentato dalle società tra professionisti (Principi e criteri in materia di società tra professionisti) 1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina l'esercizio della professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1

2 a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico e associativo riconosciuto possano essere esercitate in forma societaria avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalie società previste dal codice civile; b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi ovvero professionisti iscritti in associazioni riconosciute nonché cittadini degli Stati dell'unione Europea purché in possesso del titolo abilitante ovvero, ad eccezione delle attività riservate, soggetti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria; e) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali e nelle associazioni riconosciute ; d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione; e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo o associazione riconosciuta con provvedimento definitivo; g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessario a tale scopo; h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico dei proprio ordine professionale o associazione riconosciuta; i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine o associazione professionale al quale risulti iscritta. 2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la 2

3 disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e l iscrizione nelle associazioni professionali e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi o associazioni riconosciute nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo a!bo o associazione; prevedere che restino salve le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, In particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che il socio o i soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche nei loro confronti. 4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società, prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionalì e società multiprofessionall, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di 3

4 opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia sottoposta alle norme in materia dì fallimento. 5. Eventuali disposizioni necessario ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. Ulteriori osservazioni e richieste di chiarimenti Pubblicità dei professionisti. Nell art. 2, c. 1, lett. e) come scritto nel testo della precedente stesura, il legislatore delegato doveva consentire la pubblicità a carattere informativo, ma non ingannevole né comparativa e dove i limiti per determinate attività professionali dovevano essere inseriti nei codici deontologici. Nella stesura attuale, invece, vengono da subito dettati e dettagliati i limiti per tutte le attività professionali togliendo di fatto spazio al legislatore delegato che avrebbe potuto meglio differenziarli a seconda della tipologia di attività svolta. I limiti dettati dal legislatore delegante prevedono che si possano pubblicizzare solo: i titoli e le specializzazioni professionali; le caratteristiche (?) (perché le caratteristiche? non sarebbe più opportuno le tipologie?) del servizio professionale offerto; i costi complessivi delle prestazioni (!?) Ma la successiva lettera f) non prevede che il corrispettivo della prestazione sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione? Come si fa ad pubblicizzare il costo complessivo di una tipologia di operazione se non lo si è ancora determinato in contraddittorio? Perché, inoltre, nel testo novellato non figura più il divieto di pubblicità comparativa? Si può quindi effettuare? Definizione di professione intellettuale. Perché si è scelto (eliminando il c. 2 dell art. 1 previsto nella precedente stesura) di non definire la professione intellettuale? Già la Conferenza Stato-Regioni a commento di quello che poi è diventato il D. Lgs. 30/2006, lamentava la mancata definizione di professione e suggeriva la seguente che non fu poi inserita: Ai fini della presente legge si intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell Unione europea come professionali e svolte da persone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola. 4

5 Andrebbe senz altro in alcuni punti modificata ed integrata con l apertura anche alle società, oppure si potrebbe restare un po più sul vago come nel testo che era al citato comma 2 ora eliminato, rimarcando l intellettualità del lavoro che così recitava Per professione intellettuale si intende la prestazione di attività, di opere o di servizi a favore di terzi in cui prevale, abitualmente e in modo prevalente, il lavoro intellettuale, ma uno sforzo per cercare di definire la professione intellettuale forse andrebbe fatto, magari definendo questo compito in capo al legislatore delegato. Tutela della collettività Specifica della definizione Nell art. 2, c. 1,lett. c) (Principi e criteri generali di disciplina.) viene previsto che il legislatore delegato assicuri la tutela del cliente e solo degli interessi pubblici eventualmente connessi all esercizio della professione, mentre nel testo precedente era prevista, nel periodo immediatamente precedente, anche la tutela della collettività. Qual è dunque la differenza fra le due terminologie? Perché è stato eliminato quell inciso che invece poi ritroviamo nell art. 7, lett. c) dove risulta elemento indispensabile dell attività svolta dagli iscritti all associazione per poter essere inserita nel Registro tenuto dal Ministero delle Giustizia, anche se viene aggiunta la specificazione degli utenti? Se l eliminazione è stata determinata dal fatto che il concetto è il medesimo già espresso nel periodo immediatamente successivo, perché non si utilizzano le stesse parole anche nell art. 7, lett.c)? E perché allora nell art. 3, lett. c) (attività riservate) le due terminologie ritornano e sono presenti insieme.giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di tutela degli utenti anche se manca il sostantivo collettività? Cosa si intende dunque per tutela della collettività con e senza l inciso degli utenti? E per interessi pubblici a volte eventualmente connessi e a volte no all esercizio della professione? Dovrebbe essere buona regola di una accurata formulazione legislativa utilizzare sempre la medesima terminologia per fattispecie identiche onde evitare successive interpretazioni divergenti. Attività riservate - Art. 3, c. 1), lett. c) ed esigenza di tutela degli utenti Lettera, quest ultima, che era stata prevista molto più generica nella sua prima stesura alla lettera b) e che nella sua attuale previsione deve essere attentamente valutata (ancorché sia positivo che si definisca cosa oggi riservato e quindi esercitabile senza iscrizione in Ordini) perché potrebbe portare all invenzione di nuove riserve se la delega venisse attuata con formulazioni legislative troppo generiche o se venisse data funzione sociale di tutela ad attività oggi perfettamente libere e non meritevoli di particolare tutela. 5

6 A questo proposito sembra piuttosto ambiguo il testo del pdl delega laddove prevede nell art. 3, lett.c) che le attività riservate siano eventualmente di competenza solo delle categorie professionali considerate nell articolo medesimo. L art. 3 titola Principi e criteri specifici per l accesso alle professioni intellettuali di interesse generale, senza specificare il modo (ordinistico o associazionistico) di svolgimento delle professioni stesse, ma dedicando di fatto le norme contenute al suo interno ai soli ordini (tirocinio, esame di stato, ecc.). Alla lettera b) si prevede l esame di stato per quelle professioni..riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela e le specifiche esigenze di tutela degli utenti la ritroviamo nella lett. c) tra le cause giustificanti la creazione di riserve, ma troviamo anche una non meglio specificata esigenza di tutelare la collettività degli utenti nelle attività per le quali può essere concessa l iscrizione al Registro di cui all art. 7, lett. c). Questo vuol significare che le Associazioni potranno ottenere la registrazione solo se gli iscritti esercitano attività che comportino l esigenza di tutelare la collettività e rectius passibili di riserva art. 3 lett.c)? E quindi di fatto composte in futuro solo da iscritti in ordini? Art. 7, c. 1 lett. c) come modificato rispetto la prima bozza Qual è lo scopo di obbligare il Ministro della Giustizia a sentire gli ordini eventualmente interessati quando dovrà disporre per l iscrizione di una Associazione nell apposito Registro. In quali specifiche ipotesi gli ordini dovrebbero essere coinvolti? Se l Associazione, come previsto alla lettera a), può essere costituita anche da parte di iscritti in albi e in questo caso possono farvi parte solo gli iscritti al relativo albo e quindi non si possono costituire associazioni miste se a costituirle e a chiederne la registrazione sono gli iscritti in Albi (ma cosa le fanno a fare se hanno gli ordini? forse sanno, anche se non lo ammettono, che in ambito europeo potrebbero con l ordine trovare degli ostacoli in quanto sono troppo ingessati rispetto alle associazioni d oltralpe?) (ma un iscritto in Albi può iscriversi ad una Associazione costituita da non iscritti? Ad es. un dottore commercialista o un consulente del lavoro potrà essere iscritto all Istituto Nazionale Tributaristi una volta ottenuta la registrazione?), che potere di veto dovrebbero avere gli ordini nella fase di iscrizione al Registro? La locuzione eventualmente interessati sembra essere troppo generica e potrebbe permettere potere di veto o facoltà di ostruzionismo atti a vietare o comunque ritardare all infinito, anche con questioni pretestuose, l iscrizione di Associazioni che secondo gli Ordini interpellati svolgano attività cosiddette sovrapposte o sovrapponibili a quelle che già svolgono gli iscritti all Ordine, ancorché non previste come esclusive dal legislatore delegato che avrà attuato l art. 3 c. 1) lett. c) della presente delega. 6

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