I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI Via Conca D'Oro n Roma tel.fax
|
|
- Fabiano Zanella
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Richiesta di modifica ed osservazioni al ddl delega di riforma delle professioni Modifiche assolutamente necessarie al testo del ddl delega presentato dal Ministro della Giustizia (inserite in grassetto) art. 1 al comma 2 tra i soggetti da sentire è necessario inserire le associazioni professionali, altrimenti si commetterebbe una grave discriminazione e soprattutto tali soggetti non potrebbero dare il loro contributo su decreti attuativi che andranno a regolamentare la propria attività Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche giovanili e dello sport nonché con il Ministro competente per il singolo settore e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini e le associazioni professionali interessati, il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi ed i regolamenti sono comunque emanati, art. 8 per una effettiva multiprofessionalità nelle società tra professionisti bisogna prevedere la partecipazione dei professionisti iscritti alle associazioni riconosciute, anche perché il sistema professionale duale non può non essere parte integrante di questo nuovo strumento innovativo per lo svolgimento delle attività professionali che è rappresentato dalle società tra professionisti (Principi e criteri in materia di società tra professionisti) 1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina l'esercizio della professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1
2 a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico e associativo riconosciuto possano essere esercitate in forma societaria avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalie società previste dal codice civile; b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi ovvero professionisti iscritti in associazioni riconosciute nonché cittadini degli Stati dell'unione Europea purché in possesso del titolo abilitante ovvero, ad eccezione delle attività riservate, soggetti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria; e) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali e nelle associazioni riconosciute ; d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione; e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo o associazione riconosciuta con provvedimento definitivo; g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessario a tale scopo; h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico dei proprio ordine professionale o associazione riconosciuta; i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine o associazione professionale al quale risulti iscritta. 2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la 2
3 disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e l iscrizione nelle associazioni professionali e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi o associazioni riconosciute nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo a!bo o associazione; prevedere che restino salve le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, In particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che il socio o i soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche nei loro confronti. 4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società, prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionalì e società multiprofessionall, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di 3
4 opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia sottoposta alle norme in materia dì fallimento. 5. Eventuali disposizioni necessario ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. Ulteriori osservazioni e richieste di chiarimenti Pubblicità dei professionisti. Nell art. 2, c. 1, lett. e) come scritto nel testo della precedente stesura, il legislatore delegato doveva consentire la pubblicità a carattere informativo, ma non ingannevole né comparativa e dove i limiti per determinate attività professionali dovevano essere inseriti nei codici deontologici. Nella stesura attuale, invece, vengono da subito dettati e dettagliati i limiti per tutte le attività professionali togliendo di fatto spazio al legislatore delegato che avrebbe potuto meglio differenziarli a seconda della tipologia di attività svolta. I limiti dettati dal legislatore delegante prevedono che si possano pubblicizzare solo: i titoli e le specializzazioni professionali; le caratteristiche (?) (perché le caratteristiche? non sarebbe più opportuno le tipologie?) del servizio professionale offerto; i costi complessivi delle prestazioni (!?) Ma la successiva lettera f) non prevede che il corrispettivo della prestazione sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione? Come si fa ad pubblicizzare il costo complessivo di una tipologia di operazione se non lo si è ancora determinato in contraddittorio? Perché, inoltre, nel testo novellato non figura più il divieto di pubblicità comparativa? Si può quindi effettuare? Definizione di professione intellettuale. Perché si è scelto (eliminando il c. 2 dell art. 1 previsto nella precedente stesura) di non definire la professione intellettuale? Già la Conferenza Stato-Regioni a commento di quello che poi è diventato il D. Lgs. 30/2006, lamentava la mancata definizione di professione e suggeriva la seguente che non fu poi inserita: Ai fini della presente legge si intendono per professioni tutte le attività qualificate come tali dalla legge dello Stato o dalla normativa dell Unione europea come professionali e svolte da persone fisiche, dotate di particolare competenza e autonomia, che rispondono personalmente della loro opera, con esclusione delle attività esercitate a titolo di impresa commerciale o agricola. 4
5 Andrebbe senz altro in alcuni punti modificata ed integrata con l apertura anche alle società, oppure si potrebbe restare un po più sul vago come nel testo che era al citato comma 2 ora eliminato, rimarcando l intellettualità del lavoro che così recitava Per professione intellettuale si intende la prestazione di attività, di opere o di servizi a favore di terzi in cui prevale, abitualmente e in modo prevalente, il lavoro intellettuale, ma uno sforzo per cercare di definire la professione intellettuale forse andrebbe fatto, magari definendo questo compito in capo al legislatore delegato. Tutela della collettività Specifica della definizione Nell art. 2, c. 1,lett. c) (Principi e criteri generali di disciplina.) viene previsto che il legislatore delegato assicuri la tutela del cliente e solo degli interessi pubblici eventualmente connessi all esercizio della professione, mentre nel testo precedente era prevista, nel periodo immediatamente precedente, anche la tutela della collettività. Qual è dunque la differenza fra le due terminologie? Perché è stato eliminato quell inciso che invece poi ritroviamo nell art. 7, lett. c) dove risulta elemento indispensabile dell attività svolta dagli iscritti all associazione per poter essere inserita nel Registro tenuto dal Ministero delle Giustizia, anche se viene aggiunta la specificazione degli utenti? Se l eliminazione è stata determinata dal fatto che il concetto è il medesimo già espresso nel periodo immediatamente successivo, perché non si utilizzano le stesse parole anche nell art. 7, lett.c)? E perché allora nell art. 3, lett. c) (attività riservate) le due terminologie ritornano e sono presenti insieme.giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di tutela degli utenti anche se manca il sostantivo collettività? Cosa si intende dunque per tutela della collettività con e senza l inciso degli utenti? E per interessi pubblici a volte eventualmente connessi e a volte no all esercizio della professione? Dovrebbe essere buona regola di una accurata formulazione legislativa utilizzare sempre la medesima terminologia per fattispecie identiche onde evitare successive interpretazioni divergenti. Attività riservate - Art. 3, c. 1), lett. c) ed esigenza di tutela degli utenti Lettera, quest ultima, che era stata prevista molto più generica nella sua prima stesura alla lettera b) e che nella sua attuale previsione deve essere attentamente valutata (ancorché sia positivo che si definisca cosa oggi riservato e quindi esercitabile senza iscrizione in Ordini) perché potrebbe portare all invenzione di nuove riserve se la delega venisse attuata con formulazioni legislative troppo generiche o se venisse data funzione sociale di tutela ad attività oggi perfettamente libere e non meritevoli di particolare tutela. 5
6 A questo proposito sembra piuttosto ambiguo il testo del pdl delega laddove prevede nell art. 3, lett.c) che le attività riservate siano eventualmente di competenza solo delle categorie professionali considerate nell articolo medesimo. L art. 3 titola Principi e criteri specifici per l accesso alle professioni intellettuali di interesse generale, senza specificare il modo (ordinistico o associazionistico) di svolgimento delle professioni stesse, ma dedicando di fatto le norme contenute al suo interno ai soli ordini (tirocinio, esame di stato, ecc.). Alla lettera b) si prevede l esame di stato per quelle professioni..riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela e le specifiche esigenze di tutela degli utenti la ritroviamo nella lett. c) tra le cause giustificanti la creazione di riserve, ma troviamo anche una non meglio specificata esigenza di tutelare la collettività degli utenti nelle attività per le quali può essere concessa l iscrizione al Registro di cui all art. 7, lett. c). Questo vuol significare che le Associazioni potranno ottenere la registrazione solo se gli iscritti esercitano attività che comportino l esigenza di tutelare la collettività e rectius passibili di riserva art. 3 lett.c)? E quindi di fatto composte in futuro solo da iscritti in ordini? Art. 7, c. 1 lett. c) come modificato rispetto la prima bozza Qual è lo scopo di obbligare il Ministro della Giustizia a sentire gli ordini eventualmente interessati quando dovrà disporre per l iscrizione di una Associazione nell apposito Registro. In quali specifiche ipotesi gli ordini dovrebbero essere coinvolti? Se l Associazione, come previsto alla lettera a), può essere costituita anche da parte di iscritti in albi e in questo caso possono farvi parte solo gli iscritti al relativo albo e quindi non si possono costituire associazioni miste se a costituirle e a chiederne la registrazione sono gli iscritti in Albi (ma cosa le fanno a fare se hanno gli ordini? forse sanno, anche se non lo ammettono, che in ambito europeo potrebbero con l ordine trovare degli ostacoli in quanto sono troppo ingessati rispetto alle associazioni d oltralpe?) (ma un iscritto in Albi può iscriversi ad una Associazione costituita da non iscritti? Ad es. un dottore commercialista o un consulente del lavoro potrà essere iscritto all Istituto Nazionale Tributaristi una volta ottenuta la registrazione?), che potere di veto dovrebbero avere gli ordini nella fase di iscrizione al Registro? La locuzione eventualmente interessati sembra essere troppo generica e potrebbe permettere potere di veto o facoltà di ostruzionismo atti a vietare o comunque ritardare all infinito, anche con questioni pretestuose, l iscrizione di Associazioni che secondo gli Ordini interpellati svolgano attività cosiddette sovrapposte o sovrapponibili a quelle che già svolgono gli iscritti all Ordine, ancorché non previste come esclusive dal legislatore delegato che avrà attuato l art. 3 c. 1) lett. c) della presente delega. 6
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri Proposta di disegno di legge sulle società professionali (c.r. 23) Roma, dicembre 2000 CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI CONSIGLIO DIRETTIVO
DettagliOGGETTO: Iscrizione delle Società tra professionisti (S.T.P.) in Sezione Speciale negli elenchi del Collegio per l iscrizione in pubblici registri.
Verbale N. 16 Delibera N 86 Varese: 15/12/216 OGGETTO: Iscrizione delle Società tra professionisti (S.T.P.) in Sezione Speciale negli elenchi del Collegio per l iscrizione in pubblici registri. Breve premessa
DettagliParte Quarta. Documenti
IV SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFES- SIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10,
DettagliLe società tra professionisti
IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE Le società tra professionisti Paola Castiglioni Dottore Commercialista 1 SOCIETA TRA PROFESSIONISTI- normativa Con la Legge di
DettagliLe società tra professionisti
IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE Le società tra professionisti Paola Castiglioni Dottore Commercialista 1 SOCIETA TRA PROFESSIONISTI- normativa Con la Legge di
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.9.2017 La Nuova Procedura Civile, 4, 2017 Editrice Le principali novità per l avvocato dopo la c.d. legge concorrenza
DettagliDISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia. di concerto con il
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico Ministro dell'economia e delle finanze Ministro per gli affari regionali Ministro della pubblica
DettagliLe società tra professionisti
IL DOTTORE COMMERCIALISTA: DEONTOLOGIA E STANDARD DI PRATICA PROFESSIONALE Le società tra professionisti Paola Castiglioni Dottore Commercialista 1 SOCIETA TRA PROFESSIONISTI- normativa Con la Legge di
DettagliLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI: UN CANTIERE INFINITO
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI: UN CANTIERE INFINITO Fabio Bonfà,Vice presidente Vicario CNI Assemblea Ordine Ingegneri di Trieste - 15 maggio 2012 1 IL CANTIERE INFINITO 3 DECRETI IN 6 MESI!!!! Decreto
DettagliSocietà tra professionisti: un rapido quadro riassuntivo
Società tra professionisti: un rapido quadro riassuntivo di Roberto Pasquini, Marcello Mazza Pubblicato il 19 agosto 2013 La legge di stabilità per il 2012 (n. 183 del 12.11.2011), ha innovato profondamente
DettagliBozza di disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali predisposta dal Ministero della Giustizia
Bozza di disegno di legge delega in materia di professioni intellettuali predisposta dal Ministero della Giustizia Art. 1 Delega al governo in materia di professioni intellettuali 1. Il governo è delegato
Dettagli(Testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 28 del 1 dicembre 2006)
Emanate nuove norme in materia di riordino dell accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali,
DettagliSOCIETA TRA PROFESSIONISTI STP
SOCIETA TRA PROFESSIONISTI STP Le Società Tra Professionisti (STP) mono e multidisciplinari sono state introdotte nel nostro ordinamento, con riferimento a tutte le professioni regolamentate nel sistema
DettagliIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10,
DettagliRIFORMA DELLE PROFESSIONI STP
RIFORMA DELLE PROFESSIONI STP LEGGE DI STABILITA Legge 12 novembre 2011, n 183 Art. 10 Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti la costituzione delle società per l esercizio di
DettagliCircolare n. 35 Roma, 13 settembre Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Direzione centrale organizzazione digitale Circolare n. 35 Roma, 13 settembre 2017 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le
DettagliDirezione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 01/06/2018
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 01/06/2018 Circolare n. 77 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai
DettagliLA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI E LA PUBBLICITA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
LA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI E LA PUBBLICITA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Disposizioni interne 22 APRILE 2013 Aggiornate in data 8 MAGGIO 2014 PREMESSA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI PRINCIPALI DISPOSIZIONI
DettagliSchema di decreto ministeriale concernente: Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
Schema di decreto ministeriale concernente: Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell articolo 10, comma 10, della
DettagliLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Periodico quindicinale TP n. 09 2 maggio 2013 ABSTRACT LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Nell ambito della riforma degli ordinamenti professionali, la Legge 183/2011 ha previsto la possibilità di esercitare
DettagliProfessionisti: scattato l obbligo di preventivo
INFORMAZIONE FLASH N. 28 21/09/2017 Gentili clienti Loro sedi Professionisti: scattato l obbligo di preventivo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l entrata in vigore della
DettagliPianezza (TO) 20 maggio 2006
Pianezza (TO) 20 maggio 2006 Ordini e albi delle professioni sanitarie, il Codice Deontologico: la rivoluzione. dott. Carlo Oriani D. M. 17.01,1997, n 58 1. obbligatorietà del possesso del Diploma universitario
DettagliLa Legge di Stabilità 2012 sintesi delle novità principali in materia fiscale e del lavoro
La Legge di Stabilità 2012 sintesi delle novità principali in materia fiscale e del lavoro a cura di Celeste Vivenzi CAF, intermediari abilitati e banche compensi per dichiarazioni e F24 (art. 4) A partire
DettagliINAIL: società tra Professionisti adeguamenti al sistema di profilazione per l accesso ai servizi telematici
INAIL: società tra Professionisti adeguamenti al sistema di profilazione per l accesso ai servizi telematici Circolare n. 35 del 13 settembre 2017 Inail, per i chiarimenti relativi agli adeguamenti al
DettagliLegge 1 febbraio 2006, n. 43
Legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei
DettagliLE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI
LE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI ANCONA 23 marzo 2018 DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 (IN GAZZETTA UFFICIALE- SERIE GENERALE - N. 153 DEL 4 LUGLIO 2006), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4 AGOSTO
DettagliLegge di stabilità 2012: società CON professionisti diversissime da società TRA professionisti
(da www.dirittodelleprofessioni.it ) SOCIETA' (DI CAPITALI E DI PERSONE), COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SONO ORMAI (dall'1/1/2012) "FORME AGGREGATIVE" TUTTE CONSENTITE PER L'ESERCIZIO DELLE
DettagliDECRETO 8 febbraio 2013, n. 34
DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre
DettagliLE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI
LE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI GUIDA OPERATIVA PER L ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL ALBO DELL ODCEC DI ANCONA (Approvata con delibera del Consiglio del 6 settembre 2013) Le Società Tra Professionisti
DettagliRISOLUZIONE N. 14/04/2016
RISOLUZIONE N. /E del RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa 14/04/2016 OGGETTO: S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale Rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio
Dettaglidi concel10 con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONIOMICO
t ~.., Schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo lo, comma lo,
Dettaglil istituzione dei relativi ordini professionali Legge 1 febbraio 2006, n. 43
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione dei relativi ordini professionali
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TOTARO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 769 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TOTARO Delega al Governo per la separazione dell Ordine dei dottori commercialisti e degli
DettagliProf. C. Amato - Università di Brescia
NUOVE FORME ORGANIZZATIVE DELLA PROFESSIONE FORENSE: NUOVE RESPONSABILITÀ? La responsabilità professionale, di avvocati, commercialisti e notai Verona, Palazzo della Gran Guardia, 17 novembre 2017 Indice
DettagliImportanti novità per i geometri Abrogazione tariffe professionali Pubblicità dei professionisti Formazione continua permanente
Importanti novità per i geometri Abrogazione tariffe professionali Pubblicità dei professionisti Formazione continua permanente 1 Decreto Legge n. 98 del 06.07.2011 Decreto Legge n. 138 del 13.08.2011
DettagliXIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 20 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2595) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l'11 maggio 2005
DettagliSei favorevole all istituzione dell Ordine Autonomo degli Odontoiatri?
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.ys.a.a.a.a 1 di 2 27/12/211 17.26 Gen 11 211 Scarica l'allegato 1 Scarica l'allegato 2 Sei favorevole all istituzione dell Ordine Autonomo degli Odontoiatri? Sondaggio
DettagliLegge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.
Legge 13 giugno 2005, n. 118 1 delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa Sociale. 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
DettagliLa riforma degli ordini professionali
La riforma degli ordini professionali Liberalizzazioni e prospettive Avv. Veronica Navarra La Comunicazione della Commissione UE febbraio 2004 I servizi professionali hanno un ruolo importante da svolgere
DettagliCircolare n. 15 Roma, 6 giugno Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Direzione centrale organizzazione digitale Circolare n. 15 Roma, 6 giugno 2019 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture
DettagliCHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI
CHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI Qualificazione dell attività E mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso
DettagliRiforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina
Grosseto 28 marzo 2014 SEMINARIO Le novità nell'attività professionale alla luce della Riforma delle Professioni Riforma delle Professioni, nuove Norme Deontologiche, Consigli di Disciplina Arch. Luigi
DettagliArticolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1( Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività )
Camera Civile del Foro di Chieti c/o Tribunale di Chieti- P.zza San Giustino 66100 Chieti www.cameracivilechieti.it - info@cameracivilechieti.it Articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1( Disposizioni
Dettaglideontologia L art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n Riforma delle professioni - è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.
DEONTOLOGIA L art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n 137 - Riforma delle professioni - è dedicato alla riforma del sistema disciplinare. Vengono istituiti i Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli
DettagliLEGGE 12 novembre 2011, n. 183
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 ) note:
DettagliÈ vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l autorizzazione scritta dell editore.
Le Orient Copyright 2017 Simone S.p.A. Via F. Russo 33/D 80123 Napoli Tutti i diritti riservati È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l autorizzazione scritta dell editore.
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 20-2-2006 n. 106. Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150. Pubblicato nella
DettagliOrdine Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Verona
1 LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI (stato dell arte al 16 dicembre 2012) Comunicazione agli Iscritti n. 02 Il Presidente Dr. Agr. Renzo Caobelli 2 Cronistoria Norma di riferimento DPR 328 del 5 giugno 2001
DettagliOBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO
OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO ANCONA 23 marzo 2018 OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO Introdotto dal DL Concorrenza solo nel 2017 ma attraverso una lunga evoluzione legislativa ove si intrecciano in nome
DettagliLE NUOVE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI. Gianpaolo VALENTE
LE NUOVE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Gianpaolo VALENTE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE QUADRO DI SINTESI D.L. 138/2011 (art. 3) L. 183/2011 (art. 10) D.P.R. 137/2012 D.L. 1/2012 (art. 9) D.M.
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE TRA L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E I SERVIZI IDRICI L Autorità
DettagliOBBLIGHI E RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI PUBBLICITA SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA
Cari colleghi, OBBLIGHI E RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI PUBBLICITA SANITARIA E DIREZIONE SANITARIA alla luce della recente normativa e delle sentenze intervenute in tema di Pubblicità Sanitaria e Direzione
DettagliCircolare n. 35 Roma, 13 settembre Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Direzione centrale organizzazione digitale Circolare n. 35 Roma, 13 settembre 2017 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le
DettagliDopo gli interventi contenuti nel D.L. 138/2011 (convertito della L. 148/2011) e nella L. 183/2011,
professioni, ordinamento e previdenza: la riforma a regime dopo il decreto «Salva Italia» Un completo riepilogo dell intervento di riforma delle attività di libera professione a seguito dei recenti e molteplici
Dettagliapprovato dal Consiglio dei ministri il 23 settembre 2005
OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI approvato dal Consiglio dei ministri il 23 settembre 2005 Requisiti per la nomina a curatore (art.
DettagliSOCIETA RISCOSSIONI S.p.A.
All. 3 alla Deliberazione CdA del 21/12/2017 SOCIETA RISCOSSIONI S.p.A. REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI Approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre
DettagliLe società tra professionisti
Le società tra professionisti Per produrre sviluppo nel contesto odierno, il professionista deve necessariamente fondersi con il team imprenditoriale; dunque per poter realizzare ciò la Società tra professionisti
DettagliXV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI. Pag. 1
XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1806 Pag. 1 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati ANGELA NAPOLI, LISI, GIULIO CONTI, MANCUSO, ULIVI Nuove disposizioni in materia di organizzazione del Servizio
DettagliCapo I. Art. 2 (Definizioni)
Senato della Repubblica Commissione 2ª Giustizia «Disciplina delle professioni intellettuali» Ddl 691 (Nania), 804 (Pastore), 1478 (Battisti), 1597 (Calvi) e 2204 (Pasquini) Testo unificato predisposto
DettagliCapo I. Art. 2 (Definizioni)
Senato della Repubblica Commissione 2ª Giustizia «Disciplina delle professioni intellettuali» Ddl 691 (Nania), 804 (Pastore), 1478 (Battisti), 1597 (Calvi) e 2204 (Pasquini) Testo unificato predisposto
DettagliApprovato con delibera C.d.A. n. 02 del 10 dicembre Certificata ISO 9001 ISO SA 8000
REGOLAMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI LAVORO, DI COLLABORAZIONE, DI CONSULENZA, DI STUDIO O DI RICERCA (Codice Documento: AD RIS 03) Approvato con delibera C.d.A. n. 02 del 10 dicembre
DettagliRIFORMA DELLE PROFESSIONI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Il Decreto interministeriale (Giustizia Politiche europee) sul riconoscimento delle qualifiche professionali all interno dell Unione
DettagliINCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13)
INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.Lgs. 39/13) PREMESSA Sulla gazzetta uffuciale del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il d.lgs. 39/13 (Disposizioni
DettagliE m a n a il seguente decreto legislativo:
1 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151).
DettagliDisegno di Legge n. C 5025 approvato dal Senato sella Repubblica il 1 marzo 2012 (atto Senato n. 3110).
Disegno di Legge n. C 5025 approvato dal Senato sella Repubblica il 1 marzo 2012 (atto Senato n. 3110). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
DettagliI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO PROFESSIONALE
I CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO PROFESSIONALE Bergamo, 14 dicembre 2017 DALL OBBLIGO AL DIVIETO DELLE TARIFFE Relatore: Arch. Angelo Mambretti CRONOLOGIA Nell arco di sei anni le modalità di valutazione
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
Regolamento adottato dal consiglio nazionale dell ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati ex art. 8, comma 3, del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti
DettagliArt. 3 Attività incompatibili 1. Sono incompatibili con lo status di dipendente tecnico-amministrativo dell Università:
Emanto con D.R. n. 3822 del 16.12.2008 Modificato con D.R. n. 1994 del 28.08.2012 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 (1). Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (1/circ). (1) Pubblicato
DettagliScritto da Abbruscato Sabato 16 Febbraio 2013 00:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Febbraio 2013 10:38
PUBBLICATA IN G.U. LA RIFORMA FORENSE È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 18 gennaio 2013, la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
DettagliCircolare n. 130 del 25 Settembre 2018
Circolare n. 130 del 25 Settembre 2018 Le società tra avvocati producono redditi d impresa La professione forense può essere esercitata, oltre che individualmente o con la partecipazione in associazioni
DettagliPAT Professioni Area Tecnica
Professioni Area Tecnica Schema Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13
DettagliRegione Lazio. DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO Atti dirigenziali di Gestione 25/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N.
Regione Lazio DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 20 giugno 2013, n. A05173 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione
Dettaglidrth w^w ,9-'6r,;rAo.z4,6uo* rn rffi "'%,'-*r"n u ti %,OÒ..Tl,zrcscrrr
Schema di regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istrazione, dell'università e della ricerca per la definizione dei criteri di partecip azione di professori e ricercatori universitari a società
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.07.2016 Indice Art. 1 Art.2 Art. 3
DettagliCircolare n. 151 del 31 Ottobre 2018
Circolare n. 151 del 31 Ottobre 2018 Associazioni che esercitano una professione non organizzata in Ordini o Collegi: nuovi chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliOGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 42, comma 2, lett. m), del D.
DettagliLiberi professionisti e Ddl Concorrenza: da oggi obbligo di preventivo scritto o digitale
Liberi professionisti e Ddl Concorrenza: da oggi obbligo di preventivo scritto o digitale Dalle novità sul preventivo scritto ovvero digitale all'estensione delle operazioni catastali agli agrotecnici:
DettagliAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DELLA DELEGA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DELLA DELEGA Il sottoscritto Dr. Carmelo Scarcella in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato
DettagliIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10,
DettagliLe questioni ordinistiche
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione dei relativi ordini professionali
DettagliArt cod. civ. Recesso Unilaterale
Art. 1373 cod. civ. Recesso Unilaterale [I]. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio
DettagliSCHEMA DISEGNO DI LEGGE. Delega al Governo per la individuazione e l allocazione delle funzioni fondamentali. Relazione illustrativa
SCHEMA DISEGNO DI LEGGE Delega al Governo per la individuazione e l allocazione delle funzioni fondamentali Relazione illustrativa Con il presente disegno di legge è conferita la delega al Governo per
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 1761 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori DONATO, FINTO, VENTRE, SARTORI e BUSSETI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1989 Modifiche all'ordinamento
Dettagli