ATTIVITA DI VERIFICA SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO 600/2012 ALLEGATI TEMPI DI VERIFICA PER ATTIVITA DI CONVALIDA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI

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1 PAG. 1 / 20 ALLEGATO 1 - DEFINIZIONE TEMPI DI VERIFICA TEMPI DI VERIFICA PER ATTIVITA DI CONVALIDA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI I. SCOPO La definizione della durata della verifica, o tempistica, come specificato nell Art. 9 del Regolamento 600/2012, è fondamentale per gestire e concorrere alla riduzione del Rischio di Verifica, cioè il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è viziata da inesattezze rilevanti. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica, tiene conto almeno dei seguenti elementi: rischio intrinseco associato alla categoria di attività; rischio associato alla numerosità dei flussi per gli impianti stabili; rischio associato alla categoria dimensionale per gli operatori aerei; livello delle informazioni e complessità del piano di monitoraggio approvato dall autorità competente; soglia di rilevanza richiesta; complessità e completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell operatore aereo; ubicazione delle informazioni e dei dati connessi alle emissioni di gas a effetto serra oppure alle tonnellate-chilometro. In generale vale quanto segue: il tempo totale di verifica deve essere espressamente dichiarato nell offerta inviata al gestore/oa; nel caso di organizzazioni composte da un gruppo omogeneo di impianti (ad esempio: N centrali di compressione gas oppure N impianti di produzione energia elettrica e calore dello stesso gestore), l offerta deve riportare il tempo complessivo di verifica associato all importo dell offerta ed il tempo di verifica presso il singolo impianto per ciascun impianto del gruppo. nel riesame del contratto devono essere esplicitati i tempi in relazione alle singole fasi di verifica se diversi da quanto riportato nel successivo capitolo SUDDIVISIONE DEL TEMPO TOTALE DI VERIFICA NELLE FASI DEL PROCESSO; nel caso di organizzazioni composte da un gruppo omogeneo di impianti, nel riesame del contratto deve essere esplicitato il tempo totale della verifica presso il singolo impianto e la sua suddivisione per ciascuna fase di verifica, sia che venga svolta presso l impianto stesso sia presso una sede comune all organizzazione dove vengono accorpate attività trasversali svolte dal Gestore (ad esempio archiviazione, analisi ed elaborazione dati; archiviazione di controlli e tarature strumenti, ecc.). II. DEFINIZIONI PRELIMINARI Rischio associato alla numerosità dei flussi dell impianto : è una caratteristica dell impianto, indipendente dal sistema di monitoraggio e controllo e dal suo grado di implementazione; dipende dal fatto che siano presenti o meno emissioni di CO 2 o CO 2e provenienti da processo e dal numero di flussi maggiori

2 PAG. 2 / 20 e minori presenti in impianto, indipendentemente dai flussi de minimis, come dettagliato nelle tabelle seguenti: Tabella 1 - Rischio associato alla numerosita dei flussi dell impianto in assenza di emissioni di processo. RISCHIO BASSO N= numero di flussi MAGGIORI n= numero di flussi MINORI N=1 n 2 le condizioni devono essere entrambe rispettate se no si passa a complessità MEDIA N=2 n>2 le condizioni devono essere entrambe rispettate se no si passa a complessità ALTA N>2 indipendentemente da n Tabella 2 - Rischio associato alla numerosita dei flussi dell impianto in presenza di emissioni di processo. RISCHIO N= numero di flussi MAGGIORI n= numero di flussi MINORI N 3 n 2 le condizioni devono essere entrambe rispettate se no si passa a complessità ALTA N>3 Indipendentemente da n Tabella 3 - Rischio associato alla categoria dimensionale dell operatore aereo. RISCHIO Emissioni Annuali di CO 2 BASSO tco2 annuali < tco2 annuali < tco2 annuali Categoria dimensionale : è la caratteristica dell impianto legata alle emissioni di CO 2e prodotte, secondo quanto definito nell Art. 19 del Regolamento 601/2012: impianto di categoria A, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l attuale periodo di scambio, al netto del CO 2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO 2 trasferito, sono pari o inferiori a tonnellate di CO 2e ; impianto di categoria B, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l attuale periodo di scambio, al netto del CO 2 proveniente dalla

3 PAG. 3 / 20 biomassa e al lordo del CO 2 trasferito, sono superiori a tonnellate di CO 2e e pari o inferiori a tonnellate di CO 2e ; impianto di categoria C, se le emissioni medie annuali verificate nel periodo di scambio immediatamente precedente l attuale periodo di scambio, al netto del CO 2 proveniente dalla biomassa e al lordo del CO 2 trasferito, sono superiori a tonnellate di CO 2e. III. DEFINIZIONE TEMPI DI VERIFICA Il tempo globale, in giorni*uomo (mandays - MDs), per la verifica di un impianto/operatore aereo comprende il tempo impiegato per la pianificazione della verifica (che comprende anche la definizione dei tempi di verifica), l esame dei documenti, l analisi strategica e l analisi dei rischi, la verifica dei processi on site, la rapportazione, il riesame tecnico e la gestione della pratica in generale. La durata della verifica considera i seguenti aspetti: 1. Il rischio intrinseco associato alla categoria di attività; 2. il rischio associato alla numerosità dei flussi per gli impianti stabili; 3. il rischio associato alla categoria dimensionale per gli operatori aerei; 4. il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall autorità competente; 5. la soglia di rilevanza richiesta; 6. la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell operatore aereo; 7. l ubicazione delle informazioni e dei dati connessi alle emissioni di gas a effetto serra oppure alle tonnellate-chilometro; 8. i risultati delle verifiche precedenti, se disponibili. Sono stati definiti i tempi di riferimento della durata della verifica, in base alla sommatoria dei tempi da attribuire ai due parametri, che di seguito vengono definiti e ai necessari incrementi e/o possibili riduzioni descritti in Tabella 7. Parametro 1: Corrisponde, a seconda dei casi applicabili, al rischio associato alla numerosita dei flussi dell impianto in assenza di emissioni di processo, al rischio associato alla numerosita dei flussi dell impianto in presenza di emissioni di processo, al rischio associato alla categoria dimensionale dell operatore aereo, come definiti nelle tabelle precedenti; Parametro 2: Sistema di monitoraggio e rendicontazione In Tabella 5 e Tabella 6 - Tempi totali di verifica applicabili alle categorie di attività 1.b,1.2; 2.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2; 6.3. sono indicati i tempi tipici previsti per singolo parametro a seconda del valore del parametro stesso, da considerare tal quali se non sono necessari incrementi e/o possibili riduzioni, per le motivazioni descritte nella Tabella 7. Nel Riesame del contratto il CU/CM, insieme ad un tecnico competente nello schema, deve riportare i tempi previsti, come da Tabella 5 e Tabella 6 ed i tempi applicati, indicando le motivazioni dei dovuti incrementi e/o delle possibili riduzioni per singolo parametro, come da Tabella 7. Di seguito si riporta l elenco delle attività incluse nella Direttiva ETS.

4 PAG. 4 / 20 Tabella 4 - Elenco attivita incluse in Direttiva Eu ETS. Codice attività Descrizione dell attività Gas serra Eu ETS 1 Attività energetiche 1.a/1.1 1.b/1.1 Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) Combustione di carburanti in impianti, qualora siano impiegati unicamente combustibili commerciali standard quali definiti nel regolamento (UE) n. 601/2012, oppure sia impiegato gas naturale in impianti di categoria A o B. Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) Combustione di carburanti in impianti, senza limitazioni. 1.2/1.2 Raffinazione di petrolio 1.3/1.3 Produzione di coke Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi 2.1/ / /NA 2.4/NA 2.5/NA 2.6/NA Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati) Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all ora Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferroleghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti) Industria dei prodotti minerali 3.1/ /NA 3.3/ /3.3 Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno e perfluorocarburi 3.5/NA Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie 1 Nella colonna Codice attività Eu ETS sono riportati il nuovo codice, collegato alle attività della Direttiva 2009/29/CE e dopo la barra il corrispondente vecchio codice se esistente e NA dove non esistente secondo la Direttiva 2003/87/CE

5 PAG. 5 / /NA Altre attività con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW 4.1/4.1a Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose 4.2/4.1b Chimica 5.1/NA 5.2/NA 5.3/NA 5.4/NA Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di acido nitrico Produzione di acido adipico Produzione di gliossale e acido gliossilico e protossido di azoto e protossido di azoto e protossido di azoto 5.5/NA Produzione di ammoniaca 5.6/NA 5.7/NA Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno 5.8/NA Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3)e di bicarbonato di sodio (NaHCO3) Cattura, trasporto e stoccaggio GHG 6.1/NA 6.2/NA 6.3/NA Trsporto aereo 7.1/5.1 e 5.2 Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente Direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della Direttiva 2009/31/CE Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della Direttiva 2009/31/CE Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della Direttiva 2009/31/CE Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea Sono considerate attività ad alto rischio intrinseco quelle evidenziate su sfondo giallo nell elenco precedente, cioè le seguenti: 1.2; 2.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2; 6.3

6 PAG. 6 / 20 Tabella 5 - Tempi totali di verifica applicabili alle categorie di attività 1.a, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 7.1. Elementi di base per la definizione dei giorni*uomo Parametro 1 BASSO MDs 1,5 (+/-1,0)* 2,0 (+/-1,0)* 2,5 (+/-1,0)* Parametro 2 1,5 (+/-1,0)* * NOTA 1: sia per il parametro 1, che per il parametro 2 l incremento e la riduzione non eccedono 1,0 MD. * NOTA 2: In caso di impianti in regime di opt-out, il tempo di verifica è fissato ad 0,5 MDs. Tabella 6 - Tempi totali di verifica applicabili alle categorie di attività 1.b,1.2; 2.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2; 6.3. Elementi di base per la definizione dei giorni*uomo Parametro 1 BASSO MDs 2,5 (+/-1,0)* 3,0 (+/-1,0)* 3,5 (+/-1,0)* Parametro 2 1,5 (+/-1,0)* * NOTA 1: sia per il parametro 1, che per il parametro 2 l incremento e la riduzione non eccedono 1,0 MD. * NOTA 2: In caso di impianti in regime di opt-out, il tempo di verifica è fissato ad 1,0 MDs. Tabella 7 - Fattori da considerare per l incremento o la riduzione dei giorni*uomo. Fattori che possono determinare un incremento dei giorni*uomo Per parametro 1: 1. determinazioni di caratteristiche qualitative dei flussi (FdE, PCI, FdO ) attraverso laboratori non accreditati, di cui deve essere verificata la risposndenza ai requisiti minimi di equivalenza; 2. approcci alternativi complessi; 3. coopresenza di monitoraggio per calcolo e per misura; 4. bilanci di massa complessi; 5. assunzioni e metodi di stima complessi; 6. deroghe ammesse per cui sia da valutare la sussistenza delle condizioni di non fattibilità tecnica e/o costi sproporzionatamente elevati ; 7. presenza di supplementari/particolari autorizzazioni/regolamentazioni per il settore. Ogni altra specifica del cliente, da illustrare chiaramente e documentare.

7 PAG. 7 / 20 Per parametro 2: 1. sistema di gestione che copre processi estremamente complessi; 2. fasi di attività di monitoraggio esternalizzate; 3. attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell operatore aereo molto complesse; 4. sistema di gestione immaturo; 5. logistica complessa (e.g. le informazioni e i dati connessi alle emissioni di gas a effetto serra oppure alle tonnellate-chilometro sono ubicati in più sedi); 6. personale dipendente che parla lingue differenti. Ogni altra specifica del cliente, da illustrare chiaramente e documentare. Fattori che possono determinare una riduzione dei giorni*uomo: Per parametro 1: 1. presenza di eventuali semplificazioni particolari specifiche per il settore ammesse; 2. presenza di flussi costituiti da combustibili/materie in carica ai processi commerciali o addirittura commerciali standard. Ogni altra specifica del cliente, da illustrare chiaramente e documentare. Per parametro 2: 1. logistica semplice; 2. conoscenza del sistema dell Impianto/operatore aereo (es. Impianto/operatore aereo già soggetto a verifica delle emissioni di CO 2e ); 3. Impianto/operatore aerero certificato per uno schema relativo a sistemi di gestione aziendale dal o da Organismo accreditato da un ente firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (Accordi MLA EA ed IAF); 4. alta affidabilità della provenienza dei dati di base (e.g.: misuratori soggetti a regime fiscale, a codici di conduzione approvati da autorità competenti); 5. sistema di gestione consolidato. Ogni altra specifica del cliente, da illustrare chiaramente e documentare. Esempio 1: Si consideri un impianto di raffinazione del petrolio, già certificato per uno schema relativo a sistemi di gestione aziendale dal o da Organismo accreditato da un ente firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (Accordi MLA EA ed IAF) 2 : - Quantificazione del tempo necessario per il parametro 1: essendo la complessità dell impianto ALTA, per la presenza sia di emissioni di processo che di più flussi maggiori; si ipotizza un impegno in giorni*uomo pari a 2,5, senza necessità né di incrementare né di ridurre il valore previsto a tabella; - Quantificazione del tempo necessario per il parametro 2: l impianto è certificato ISO 14001:2004. I dati resi disponibili attraverso il piano di monitoraggio dovrebbero essere presumibilmente rintracciabili e bene organizzati, avendo l impianto un sistema di gestione certificato; si ipotizza pertanto un impegno pari a 1,5 giorni*uomo ed un fattore di riduzione pari a 1,0 e pertanto un impegno minimo di 1,5-1,0 = 0,5 giorni*uomo; 2 L elenco degli Enti di Accreditamento facenti parte del suddetto accordo è disponibile sul sito internet

8 PAG. 8 / 20 - Quantificazione del tempo minimo complessivo: pertanto l impegno minimo totale previsto risulta: 2,5 + 0,5 = 3,0 giorni*uomo, da suddividere tra esame dei documenti, analisi strategica e analisi dei rischi, verifica dei processi on site, rapportazione, riesame tecnico e la gestione della pratica in generale. Esempio 2: Si consideri un impianto di produzione della carta, all interno del quale, l unica fonte di emissioni di CO 2 è rappresentata da due caldaie a metano per la produzione di vapore. L impianto è già certificato per uno schema relativo a sistemi di gestione aziendale dal o da Organismo accreditato da un ente firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (Accordi MLA EA ed IAF): - Quantificazione del tempo necessario per il parametro 1: In questo caso, la complessità dell impianto è BASSA e si può ipotizzare un impegno in giorni*uomo pari a 1,5; può essere introdotto un fattore di riduzione pari a -1,0 per il fatto di avere un'unica fonte alimentata a gas naturale, per il quale la decisione di recepimento italiana delle linee guida comunitarie ha accordato notevole semplificazione, pertanto si può ipotizzare un impegno minimo di 1,5 1,0 = 0,5 giorni*uomo; - Quantificazione del tempo necessario per il parametro 2: l impianto è certificato ISO 14001:2004. I dati resi disponibili attraverso il piano di monitoraggio dovrebbero essere presumibilmente rintracciabili e bene organizzati, avendo l impianto un sistema di gestione certificato; si ipotizza un impegno pari a 1,5 1,0 = 0,5 giorni*uomo; - Quantificazione del tempo minimo complessivo: pertanto l impegno minio totale previsto risulta: 0,5 + 0,5 = 1,0 giorni*uomo, da suddividere tra esame dei documenti, analisi strategica e analisi dei rischi, verifica dei processi on site, rapportazione, riesame tecnico e la gestione della pratica in generale. In generale, i tempi sono stabiliti, caso per caso, considerando il grado di conoscenza dell Impianto e delle attività dell impianto interessato. IV. SUDDIVISIONE DEL TEMPO TOTALE DI VERIFICA NELLE FASI DEL PROCESSO Nella tabella di seguito è riportata la suddivisione del tempo totale di verifica per singola attività da applicarsi in generale, salvo diversa indicazione inserita sul Riesame del Contratto firmato e nel campo Note della pratica su ASCESI. Tabella 8 - Suddivisione del tempo totale di verifica per singola attività. MDs totali Analisi Strategica Analisi dei Rischi Verifica dei processi Reportizzazione Independent Technical Review >4 Definire suddivisione di Definire suddivisione di Definire suddivisione di Definire suddivisione di Definire suddivisione di

9 PAG. 9 / 20 MDs totali Analisi Strategica Analisi dei Rischi Verifica dei processi Reportizzazione Independent Technical Review caso in caso caso in caso caso in caso caso in caso caso in caso TEMPI DI VERIFICA PER ATTIVITA DI CONVALIDA DEI CONTENUTI DEL MODULO NER I. SCOPO La verifica riguarda l affidabilità, la credibilità e l accuratezza dei dati comunicati dal gestore al fine di avere assegnazione o correzione dell assegnazione a titolo gratuito per un impianto Nuovo Entrante ex Novo (Green field) oppure in caso di ampliamento sostaziale o riduzione sostanziale di capacità dell impianto. La definizione della durata della verifica, o tempistica, come specificato nell Art. 9 del Regolamento 600/2012, è fondamentale per gestire e concorrere alla riduzione del rischio di verifica, cioè il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione dei datisia viziata da inesattezze rilevanti. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica, tiene conto almeno dei seguenti elementi: rischio intrinseco associato alla categoria di attività; rischio associato alla categoria dimensionale dell impianto; rischio associato all incidenza della variazione in caso di modifiche sostanziali della capacità; rischio associato alla numerosità dei sottoimpianti soggetti a richiesta di assegnazione o modifica di assegnazione a titolo gratuito di quote. II. DEFINIZIONI PRELIMINARI Rischio intrinseco associato alla categoria di attività : è stato valutato sulla base dei processi che normalmente sono presenti per le diverse categorie di attività e dei conseguenti sottoimpianti (sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di calore (CL e/o non CL), di combustibile (CL e/o non CL), con emissioni di processo (CL e/o non CL)) in cui viene scomposto l impianto ai fini dell assegnazione a titolo gratuito di quote e anche sulla base del livello di complessità su cui si basa la determinazione dei livelli di attività associati ai diversi sottoimpianti in caso di parametri di riferimento di prodotti cosìddetti speciali (ad esempio CWT nel caso delle raffinerie, su metodica CONCAWE). Vedi tabella seguente: Tabella 9 - Livello di rischio associato alle diverse categorie di attività. Codice Attività energetiche 1.a Descrizione dell attività Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) Limitatamente a: Combustione di carburanti in impianti, qualora siano impiegati unicamente combustibili commerciali standard quali definiti nel regolamento (UE) n. 601/2012, oppure sia impiegato gas naturale in impianti di categoria A o B. Livello di rischio associato BASSO

10 PAG. 10 / 20 Codice 1.b Descrizione dell attività Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) Limitatamente a: Combustione di carburanti in impianti, senza limitazioni. Livello di rischio associato 1.2 Raffinazione di petrolio 1.3 Produzione di coke BASSO Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati) Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all ora Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferroleghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio BASSO 2.4 Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti) Industria dei prodotti minerali BASSO Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno Altre attività Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW 4.1 Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose 4.2 Chimica 5.1 Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

11 PAG. 11 / 20 Codice Descrizione dell attività Livello di rischio associato 5.2 Produzione di acido nitrico 5.3 Produzione di acido adipico 5.4 Produzione di gliossale e acido gliossilico 5.5 Produzione di ammoniaca Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno Cattura, trasporto e stoccaggio GHG Trsporto aereo 7.1 Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea Rischio associato alla categoria dimensionale dell impianto : è stato valutato sulla base delle emissioni complessive dell impianto. Tabella 10 - Livello di rischio associato alla Categoria dimensionale dell'impianto. Categoria dimensionale impianto C B A Livello di rischio associato BASSO Tabella 11 - Livello di rischio associato alla Categoria dimensionale dell operatore Aereo. Categoria dimensionale OA Emissioni t CO2 Emissioni < t CO2 Livello di rischio associato Rischio associato all incidenza della variazione in caso di modifiche sostanziali della capacità : è stato valutato in base alla percentuale di incidenza della variazione rispetto alle emissioni complessive dell impianto.

12 PAG. 12 / 20 Tabella 12 - Livello di rischio associato alla percentuale di incidenza della variazione. % incidenza variazione Livello di rischio associato % % < % < 15 BASSO Rischio associato alla NUMEROSITÀ DEI SOTTOIMPIANTI SOGGETTI A RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE O MODIFICA DI ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI QUOTE (non applicabile per OA): è stato valutato in base al numero di sottoimpianti in cui viene suddiviso l impianto nel suo complesso e per i quali si fa richiesta di assegnazione/modifica di assegnazione di quote a titolo gratuito. Tabella 13 - Livello di rischio associato al numero di sottoimpianti. Numero sottoimpianti (n) n > 2 n = 2 n = 1 Livello di rischio associato BASSO Solo per OA: Rischio associato alla DIFFERENZIAZIONE DEL CARICO Tabella 14 - Livello di rischio associato alla differenziazione del carico. Differenziazione del carico Presenza di passeggeri e merci per cui non vengono utilizzati i pesi standard Presenza di soli passeggeri per cui non vengono utilizzati i pesi standard Presenza di soli passeggeri per cui vengono utilizzati i pesi standard Livello di rischio associato BASSO III. DEFINIZIONE TEMPI DI VERIFICA Il tempo globale, in giorni*uomo (mandays - Md), per la verifica di un impianto comprende il tempo impiegato per la pianificazione della verifica (che comprende anche la definizione dei tempi di verifica), l esame dei documenti, l analisi strategica e l analisi dei rischi, la verifica dei processi on site, la rapportazione, il riesame tecnico e la gestione della pratica in generale. Tabella 15 - Tempi totali di verifica per attivita di convalida dei contenuti del modulo NER. Valore dell indicatore complessivo Nel caso in cui almeno 2 dei 4 indicatori sono stati classificati a rischio associato. Livello di rischio complessivo di verifica MDs associati 3

13 PAG. 13 / 20 In tutti gli altri casi. 2 Nel caso in cui almeno 3 dei 4 indicatori sono stati classificati a rischio associato BASSO. BASSO 1 Nota alla tabella: si precisa che i MDs risultanti sono da considerarsi indicativi e comunque minimi. Nel Riesame del contratto specifico per NER, il CU/CM, insieme ad un tecnico competente nello schema, deve riportare la valutazione dei parametri che entrano nel calcolo della durata della verifica e i giorni complessivi definiti di conseguenza. IV. SUDDIVISIONE DEL TEMPO TOTALE DI VERIFICA NELLE FASI DEL PROCESSO La suddivisione del tempo totale di verifica per singola attività, può riprendere la Tabella 8 del capitolo IV precedente, salvo diversa indicazione inserita sul Riesame del Contratto firmato e nel campo Note della pratica su ASCESI.

14 PAG. 14 / 20 ALLEGATO 2 VERIFICA GENERALITA In questo documento si forniscono indicazioni operative per la gestione ed effettuazione delle diverse fasi di verifica, come previste dal Regolamento 600/2012, secondo i seguenti macroargomenti: - Esame della documentazione; - Verifica dei processi on site; - Modalità di rapportazione. Quanto descritto nel presente allegato considera quanto definito nei documenti di riferimento richiamati al Error! Reference source not found. di questa istruzione ed in tutte le deliberazioni emesse dall Autorità Competente che comunque rimangono i documenti di riferimento per tutte le attività da svolgere. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE L obiettivo dell esame documentale è quello di fornire un quadro generale per poter pianificare la verifica così come richiesto dall Art. 13 del Regolamento 600/2012. Attraverso l esame della documentazione, il responsabile della verifica, nell ambito del processo di verifica stesso, si occupa delle fasi descritte di seguito. Analisi strategica Il responsabile della verifica: - controlla che il piano di monitoraggio sia stato approvato dall Autorità Competente e che la versione sia corretta; in caso contrario non deve continuare la verifica, esclusi gli elementi che non sono evidentemente interessati dalla mancata approvazione; - deve capire ogni attività svolta dall impianto, le fonti di emissione e i flussi di fonti dell impianto, gli apparecchi di misura usati per controllare o misurare i dati relativi all attività, l origine e l applicazione dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione/conversione, ogni altro dato utilizzato per il calcolo o la misura delle emissioni e l ambiente in cui opera l impianto; - deve capire il piano di monitoraggio del gestore, il flusso dei dati e il sistema di controllo adottato, compresa l Impianto globale delle attività di monitoraggio e comunicazione; - deve applicare la soglia di rilevanza secondo quanto specificato nell Art. 23 del Regolamento 600/2012 e riportato nella tabellina di seguito: Soglia di Rilevanza Impianti di categoria A e B oppure operatori aerei con emissioni annue pari o inferiori a 500 ktonnellate di CO 2 Impianti di categoria C oppure operatori aerei con emissioni annue superiori a 500 ktonnellate di CO 2 Dati sulle tonnellate-chilometro totali segnalate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica 5% 2% 5%

15 PAG. 15 / 20 Il responsabile della verifica svolge l analisi strategica in modo da potere effettuare l analisi dei rischi descritta di seguito; se necessario, l analisi strategica, può comprendere un ispezione sul posto. Analisi dei rischi Il responsabile della verifica: - analizza i rischi intrinseci e i rischi connessi al controllo per quanto riguarda l ambito e la complessità delle attività del gestore e delle fonti e dei flussi di fonti di emissione che potrebbero determinare inesattezze e non conformità rilevanti (sostanziali); - stila un piano di verifica commisurato a tale analisi dei rischi. Il piano di verifica descrive come devono svolgersi le attività di verifica e contiene un programma di verifica ed un piano per il campionamento dei dati. Il programma di verifica descrive il tipo di attività, i tempi in cui devono essere svolte e l ambito per garantire che il piano di verifica sia completato. Il piano per il campionamento dei dati definisce i dati che devono essere verificati per poter giungere ad una conclusione sulla verifica, la tipologia di test da applicare e i valori accettabili degli esiti dei test per poter valutare conforme un aspetto. NOTA: E possibile che a completamento dell analisi strategica e dell analisi di rischio ci sia neccessità di modificare la durata della verifica e quindi riemettere offerta al cliente e ripercorrere le fasi precontrattuali previste. Questa opzione è chiaramente indicata nel modello di offerta da sottoporre a cliente. I. ATTIVITA DI CONVALIDA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI Il gestore dell impianto/operatore aereo sottopone al responsabile della verifica almeno la seguente documentazione: a) l autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore; b) la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall autorità competente, compresa la certificazione dell approvazione; c) una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell operatore aereo; d) la valutazione dei rischi del gestore o dell operatore aereo di cui all Art. 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012 e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso; e) le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo; f) la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, secondo i casi, del gestore o dell operatore aereo; g) ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all Art. 33 del regolamento (UE) n. 601/2012 approvato dall autorità competente; h) qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la registrazione di tutte le modifiche ai sensi dell Art. 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012; i) ove applicabile, la relazione di cui all Art. 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 601/2012 (ricordandosi che per questo adempimento la prima data prescrittiva è il 30 giugno del 2014); j) la Dichiarazione di verifica dell anno precedente, qualora non abbia eseguito la verifica nell anno precedente; k) tutta la corrispondenza pertinente con l autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio; l) le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol (per l operatore aereo);

16 PAG. 16 / 20 m) qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio consentito ai sensi della Direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta Direttiva e le relazioni previste dall Art. 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica; n) ove applicabile, l approvazione dell autorità competente della rinuncia alla conduzione di visite in sito degli impianti a norma dell Art. 31, paragrafo 1 del Regolamento 600/2012; o) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all esecuzione della verifica. II. ATTIVITA DI CONVALIDA DEI CONTENUTI DEL MODULO NER E DEL MODULO t-km Il gestore dell impianto sottopone al responsabile della verifica almeno la seguente documentazione: a) l autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore; b) la versione più recente del piano di monitoraggio nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall autorità competente; c) eventuale Comunicazione delle emissioni e Dichiarazione di verifica dell anno precedente; d) relazione metodologica o altro documento tecnico di descrizione del monitoraggio dei livelli di attività corrispondenti ai sottoimpianti oggetto di richiesta di assegnazione o modifica di assegnazione di quote a titolo gratuito; e) NIMs iniziale ed eventuali moduli NER intercorsi prima della richiesta attuale di assegnazione o modifica di assegnazione di quote a titolo gratuito; f) Modulo NER compilato; g) Documenti progettuali per la definizione della capacità nuova installata o della capacità modificata (ampliata o ridotta); h) Dati di produzione per supportare la definizione della data di avvio del funzionamento normale dell impianto, in caso sottoimpianti a parametro di riferimento prodotto; i) Dati di calore utile prodotto per supportare la definizione della data di avvio del funzionamento normale dell impianto, in caso sottoimpianti a parametro di riferimento calore; j) Dati di consumo dei diversi combustibili per supportare la definizione della data di avvio del funzionamento normale dell impianto, in caso sottoimpianti a parametro di riferimento combustibile; k) Dati di emissioni di processo per supportare la definizione della data di avvio del funzionamento normale dell impianto, in caso sottoimpianti a parametro di riferimento di processo; l) Relazione tecnica a supporto della definizione del RCUF; m) Fogli di calcolo del Gestore per l elaborazione del calcolo della CO 2 e/o CO 2equivalente emessa dall impianto; n) Bilanci di energia termica ed elettrica; o) Rapporti di taratura ed eventuale calibrazione; p) tutta la corrispondenza pertinente con l autorità competente; q) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all esecuzione della verifica. L OA sottopone al responsabile della verifica almeno la seguente documentazione: a) la versione più recente del piano di monitoraggio nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall autorità competente; b) eventuale Comunicazione delle emissioni e Dichiarazione di verifica dell anno precedente; c) relazione metodologica o altro documento tecnico di descrizione del monitoraggio delle t-km; d) comunicazione iniziale delle t-km ed eventuali comunicazioni successive intercorse prima della richiesta attuale di assegnazione o modifica di assegnazione di quote a titolo gratuito; e) Modulo t-km compilato; f) Fogli di calcolo o altre registrazioni (es. modelli di bilanciamento) per l elaborazione del carico pagante; g) Fogli di calcolo o altre registrazioni (es. QTB quaderni tecnici di bordo) per l elaborazione dei chilometri percorsi;

17 PAG. 17 / 20 h) tutta la corrispondenza pertinente con l autorità competente; i) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all esecuzione della verifica. VERIFICA DEI PROCESSI ON SITE I. ATTIVITA DI CONVALIDA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI Nell ambito della verifica, il responsabile procede ad una visita sul posto (verifica dei processi on site presso l impianto/opertore aereo) per ispezionare il funzionamento dell impianto o le fasi di attività dell operatore aereo e degli strumenti di misura e dei sistemi di monitoraggio, fare colloqui e raccogliere sufficienti informazioni e evidenze. Oltre a ciò, il responsabile della verifica: - attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare le conclusioni della verifica, conformemente ai metodi di campionamento, alle verifiche dei documenti, alle procedure di analisi e alle procedure di verifica dei dati prescritti, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse; - conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare il livello di incertezza definito nel piano di monitoraggio approvato; - verifica che il piano di monitoraggio approvato sia messo in atto e si informa per verificare se è aggiornato; - chiede al gestore dell impianto/operatore aereo di fornire eventuali dati mancanti e di descrivere i metodi di ricostruzione dei dati mancanti; di spiegare le variazioni nei dati relativi alle emissioni, di rivedere i calcoli o aggiornare i dati comunicati; prima di giungere ad una conclusione finale sulla verifica; - qualora rilevi inesattezze o non conformità nel corso della verifica, le segnala tempestivamente al gestore o all operatore aereo di cui trattasi, chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune; - documenta e riporta come risolte, sul Rapporto Interno, tutte le inesattezze o non conformità corrette dal gestore o dall operatore aereo durante la verifica; - stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro totali comunicate. Nel valutare l incidenza delle inesattezze, considera l entità e la natura dell inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata; - valuta se la non conformità non corretta, individualmente o se aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta inesattezze rilevanti; - può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza, ove ciò si giustifichi per l entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate. Nel caso di verifica su un operatore aereo il responsabile della verifica inoltre: - svolge un cross-chek tra i dati di volo dell operatore e i dati di traffico aereo raccolti da EUROCONTROL; - svolge controlli di corrispondenza e consistenza tra i dati aggregati di consumo carburante ed il totale del combustibile acquistato; - conduce controlli a campione, secondo i principi del campionamento stocastico, sui dati di carico pagante e carburanti consumati.

18 PAG. 18 / 20 II. ATTIVITA DI CONVALIDA DEI CONTENUTI DEL MODULO NER E DEL MODULO t-km Per gli impianti stabili, nell ambito della verifica, il responsabile procede ad una visita sul posto (verifica dei processi on site presso l impianto) per ispezionare il funzionamento dell impianto e degli strumenti di misura e dei sistemi di monitoraggio, fare colloqui e raccogliere sufficienti informazioni e evidenze. Oltre a ciò, il responsabile della verifica: - attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare le conclusioni della verifica, conformemente ai metodi di campionamento, alle verifiche dei documenti, alle procedure di analisi e alle procedure di verifica dei dati prescritti, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse; - conferma la validità delle informazioni utilizzate per la capacità nuova installata o della capacità modificata (ampliata o ridotta); - conferma la validità delle informazioni utilizzate per la definizione della data di avvio del funzionamento normale dell impianto; - conferma la validità delle informazioni utilizzate nella relazione tecnica a supporto della definizione del RCUF; - verifica la congruenza dei dati di produzione prodotti, calore utile, di bilancio di energia con i dati operativi dell impianto; - chiede al gestore dell impianto di fornire eventuali dati mancanti e di descrivere i metodi di ricostruzione dei dati mancanti; di spiegare le variazioni nei dati relativi alle emissioni, di rivedere i calcoli o aggiornare i dati comunicati; prima di giungere ad una conclusione finale sulla verifica; - qualora rilevi inesattezze o non conformità nel corso della verifica, le segnala tempestivamente al gestore, chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune; - documenta e riporta come risolte, sul Rapporto Interno, tutte le inesattezze o non conformità corrette dal gestore durante la verifica; - stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sui dati comunicati nel Modulo NER. Nel valutare l incidenza delle inesattezze, considera l entità e la natura dell inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata. Per gli OA, nell ambito della verifica, il responsabile procede ad una visita sul posto (verifica dei processi on site) per ispezionare il funzionamento dei sistemi di monitoraggio, fare colloqui e raccogliere sufficienti informazioni e evidenze. Oltre a ciò, il responsabile della verifica: - attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare le conclusioni della verifica, conformemente ai metodi di campionamento, alle verifiche dei documenti, alle procedure di analisi e alle procedure di verifica dei dati prescritti, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse; - conferma la validità delle informazioni utilizzate per la compilazione del modulo t-km; - ripercorre a campione, secondo il piano di campionamento definito, la ricostruzione dei dati riportati nel modulo t-km a partire dai dati sorgente (QTB, piani di bilanciamento, ecc.). MODALITÀ DI RAPPORTAZIONE I. ATTIVITA DI CONVALIDA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI Al termine della verifica dei processi, il responsabile della verifica predispone il rapporto interno sulla verifica. Tale rapporto registra tutti gli elementi che dimostrano che l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica sono stati eseguiti nella loro interezza e fornisce informazioni sufficienti a supporto delle conclusioni della verifica.

19 PAG. 19 / 20 Sulla base delle risultanze contenute nel rapporto interno di verifica, il responsabile della verifica esprime una valutazione sull eventuale presenza di inesattezze rilevanti nella dichiarazione annuale delle emissioni rispetto alla soglia di rilevanza e sull eventuale presenza di non conformità rilevanti o altri elementi che possano essere utili ai fini delle conclusioni della verifica. Oltre al Rapporto Interno il responsabile della verifica predispone una bozza di Dichiarazione di verifica/attestato di verifica per NER su formato standard messo a disposizione dalla commissione europea per tramite del comitato locale di attuazione della Direttiva Emission Trading. La Dichiarazione di verifica comprende almeno uno dei seguenti risultati: - la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica; - la comunicazione del gestore o dell operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della Dichiarazione di verifica; - l ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell Art. 28 del Regolamento 600/2012, perché non è stato possibile ottenere prove sufficienti per emettere, con garanzia ragionevole, un parere sulla verifica; - le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e quindi impediscono di asserire, con garanzia ragionevole, che la comunicazione del gestore o dell operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti. La comunicazione del gestore o dell operatore aereo è giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti. Nella Dichiarazione di verifica sono riportate: - ciascuna inesattezza e non conformità individuata, che non sia stata corretta prima della presentazione della Dichiarazione di verifica; - la conferma che il metodo applicato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti qualora non si possa ottenere per tempo l approvazione dell autorità competente per il metodo utilizzato, per colmare le lacune di dati, a norma dell Art. 18, paragrafo 1; - una descrizione delle modifiche e delle osservazioni correlate, qualora abbia rilevato modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell impianto che potrebbero avere un impatto sull assegnazione delle quote di emissioni dell impianto stesso e che non sono state comunicate all autorità competente entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione a norma dell Art. 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE; - le eventuali raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti. Nella Dichiarazione di verifica le inesattezze e le non conformità sono descritte con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all operatore aereo, nonché all autorità competente, di comprendere: - l entità e la natura dell inesattezza o della non conformità; - il motivo per cui l inesattezza ha o meno un effetto rilevante; - quale elemento della comunicazione del gestore o dell operatore aereo è interessato dall inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio è interessato dalla non conformità. Ai fini dell esito finale della verifica e della classificazione dei rilievi vengono utilizzate le seguenti definizioni, riprese dal Regolamento 600/2012: «inesattezza rilevante» (IR), una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell operatore aereo da parte dell autorità competente

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