DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI BERGAMO

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1 Autorità d Ambito SEGRETERIA TECNICA Via Ermete Novelli, Bergamo Tel Fax segreteria.ato@provincia.bergamo.it DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI BERGAMO Numero 7/2007 Data 27/04/2007 OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L ACCESSO ALLE RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI L anno duemilasette del mese di aprile il giorno ventisette, alle ore 18.35, si è riunita la Conferenza dell Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo. Presidente della Conferenza d Ambito Geom. VALERIO BETTONI Segretario Ing. NORMA POLINI Presenti N. 168 Enti Locali con Voti Assenti N. 77 Enti Locali Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, invita la Conferenza a deliberare in ordine all oggetto sopra riportato. 1

2 Autorità d Ambito SEGRETERIA TECNICA Via Ermete Novelli, Bergamo Tel Fax segreteria.ato@provincia.bergamo.it CONFERENZA DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI BERGAMO Seduta del 27/04/2007 Delibera n. 7/2007 OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L ACCESSO ALLE RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI LA CONFERENZA DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI BERGAMO CONSIDERATO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 luglio 2001 è stato pubblicato il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dell ambito territoriale ottimale (legge 5 gennaio 1994, n.36 e l.r. 20 ottobre 1998, n.21, art. 6) ; PREMESSO che la Conferenza d Ambito ha approvato: - in data 11/12/2001 il Regolamento per il funzionamento della Conferenza con deliberazione n. 2 - in data 9/04/2002 la Convenzione che regola i rapporti tra gli Enti Locali ricompresi nell A.T.O. della provincia di Bergamo con deliberazione n. 3; PREMESSO che con deliberazione n. 4 del 20/03/2006 la Conferenza d Ambito ha deliberato: di affidare alla società Uniacque spa, in quanto società interamente pubblica, secondo il modulo gestorio in house nonché alla luce delle previsioni contenute nel Piano d Ambito, la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta ; di approvare il contratto di servizio tipo, ed i relativi allegati, per la gestione delle reti e delle infrastrutture e per l erogazione del servizio, come predisposto della Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 26/2003, che dovrà essere sottoscritto con la società Uniacque spa come da Convenzione di regolazione tra gli Enti Locali dell ATO; di demandare alla Segreteria tecnica la predisposizione del contratto di concessione amministrativa per l accesso alle infrastrutture strumentali al servizio ; di dare mandato al Presidente della Conferenza d Ambito, al Comitato Ristretto dell ATO ed alla Segreteria tecnica di perfezionare ed adeguare gli atti collegati al contratto di servizio e tutto quanto connesso e conseguente alla presente deliberazione; PRESO ATTO che in data 1/08/2006 è stato sottoscritto il contratto di servizio, e tutti i relativi allegati, di cui sopra con la società Uniacque spa; 2

3 VISTO l art. 8 (Beni affidati in concessione amministrativa) del contratto di servizio che al comma 1 prevede : Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, sono affidati, in esclusiva, in concessione amministrativa per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore medesimo il quale effettuerà tutte le attività di manutenzione necessarie a mantenere i beni in efficienza funzionale e comunque nelle condizioni qualitative in cui si trovano all atto della consegna; ATTESO che il canone di concessione amministrativa è stato definito (ai sensi dell art. 113, c. 13, T.U.E.L.) dall Autorità d Ambito dell A.T.O. della Provincia di Bergamo, come indicato nella Convenzione che regola i rapporti tra gli Enti Locali dell ATO approvata dalla Conferenza d Ambito in data 9/04/2002 con deliberazione n. 3; CONSIDERATO che il modello gestionale scelto dall ATO di Bergamo con deliberazione della Conferenza d Ambito n. 4 del 20/03/2006, non prevede nella fase a regime la creazione di società patrimoniali e che tale ipotesi porterebbe ad un inevitabile aumento della tariffa; PRESO ATTO che il Comitato ristretto, nelle sedute del 8 e 22 marzo 2007, 3 e 12 aprile 2007, ha approvato i testi dei contratti di concessione amministrativa da stipulare con i Comuni e le società patrimoniali esistenti nella fase transitoria, allegati alla presente deliberazione (Allegato n. 1 e Allegato n. 2) nonché il criterio di definizione del canone da corrispondere alle società come di seguito indicato; VALUTATA la situazione presente sul nostro territorio relativa alla società esistenti : 1. Società patrimoniali nate dalla separazione tra gestione e proprietà con contratto di affitto già stipulato. 2. Società che non hanno separato patrimonio da gestione con valore dei mutui più bassi del valore del 2% all anno Società che non hanno separato patrimonio da gestione con valore dei mutui più alti del valore del 2% all anno VISTO l art. 10 (Corrispettivi) del contratto di servizio che definisce l ammontare del corrispettivo; VISTO l art. 153 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006; CONSIDERATO che per quanto riguarda i comuni e gli altri Enti Locali si definisce, ai sensi della normativa vigente, che il canone coincide con il rimborso delle rate di mutuo in essere (quota interessi + quota capitale) che ogni singolo ente ha comunicato all Autorità d Ambito; RITENUTO pertanto di stipulare con gli enti locali un contratto di concessione amministrativa di durata pari all affidamento del servizio, trenta anni, con allegato il piano di ammortamento dei mutui in essere; RITENUTO altresì : di mantenere in vita per un breve periodo le patrimoniali ed utilizzare come criterio per il calcolo del canone il valore massimo, in riferimento a quello più favorevole per la società, tra i seguenti tre criteri: 2% del valore dei cespiti a bilancio relativi ad impianti e macchinari, realizzati con fondi propri 3

4 rimborso rate di mutuo (quota interessi i + quota capitale)fino all estinzione del mutuo mantenimento del valore indicato nell attuale contratto di affitto tra società patrimoniale e soggetto gestore. di fissare una durata pari a tre anni per la stipula dei contratti di concessione amministrativa; di rinviare a successive valutazione il valore da corrispondere dopo i tre anni; RITENUTO opportuno rivedere ed integrare n. 3 articoli (art. 8, art. 9 e art. 10) del Contratto di servizio siglato con la società Uniacque spa in data 1/08/2006 come di seguito indicati nella versione definitiva (in grassetto le parti modificate): Omissis Capo II - Trasferimento di reti, impianti, passività e personale Articolo 8 (Beni affidati in concessione amministrativa) 1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, sono affidati, in esclusiva, in concessione amministrativa per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore medesimo il quale effettuerà tutte le attività di manutenzione necessarie a mantenere i beni in efficienza funzionale e comunque nelle condizioni qualitative in cui si trovano all atto della consegna. 2. I beni affidati ai sensi del paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario da predisporsi nei tempi e nei modi concordati con il Gestore. 3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento. 4. l Autorità si impegna ad intervenire presso gli Enti locali affinchè, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, non sia consentito a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, per i fini previsti dal Contratto di Servizio medesimo, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica. 5. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall Autorità o dagli Enti locali nel periodo di vigenza del presente Contratto di Servizio verranno affidati in concessione amministrativa al Gestore, previo collaudo e assenso tecnico di quest ultimo, che ne assicurerà l utilizzazione per l erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo. Il Gestore in fase di progettazione dovrà altresì esprimere un assenso tecnico preventivo. 6. Compatibilmente con le informazioni disponibili, entro 12 (dodici) mesi dalla redazione dello stato di consistenza di cui al successivo articolo 9 ( Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ) e successivamente con periodicità semestrale, il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della Legge Regionale, trasmette all Autorità, ai Comuni ed all Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l Osservatorio regionale risorse e servizi le informazioni necessarie all aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione. 4

5 Articolo 9 (Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali) 1. Il Gestore accetta i beni descritti nell inventario di cui al precedente articolo 8 ( Beni affidati in concessione amministrativa ), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati e a redigere, in contraddittorio con i proprietari dei beni, lo stato di consistenza e funzionalità di tali beni, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Concessione Amministrativa. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni. 2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione amministrativa, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza concordando con l Autorità il piano degli investimenti necessario. 3. L Autorità consegnerà al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni elencati nell inventario. 4. Il Gestore provvederà ad acquistare dalle gestioni preesistenti, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, le provviste e i materiali vari di magazzino destinati all esercizio dei servizi, purchè a norma ed idonei allo scopo, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, concordandone prezzi, modalità di pagamento, di consegna, di custodia, ecc. Articolo 10 (Corrispettivi) 1. I beni affidati in concessione amministrativa di cui al precedente articolo 8, si intendono affidati alle condizioni tutte richiamate nel presente contratto. 2. Il Gestore è tenuto a versare all Autorità d Ambito un corrispettivo di misura pari a quello stabilito da detta Autorità, a copertura dei costi della medesima, nonché di quanto dovuto per gli accordi di programma da realizzarsi o già realizzati con l introito del 5% (ora 20%) dell incremento tariffario sulla tariffa di fognatura e depurazione. Il Gestore è tenuto a versare agli Enti Locali proprietari dei beni idrici un corrispettivo pari alle rate di mutuo (quota interessi + quota capitale) in essere per le opere del Servizio Idrico Integrato esistenti alla data del 31/12/2006 (nonché quelli successivi concordati e approvati dall ATO) ai sensi dell art. 153 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Il Gestore è tenuto a versare alle Società proprietarie dei beni, ai sensi dell art. 113 c. 13 del TUEL Legge n. 267/2000, affidati in concessione amministrativa al gestore, un corrispettivo per i primi tre anni pari al valore massimo, in riferimento a quello più favorevole per la società, tra i tre criteri successivi: 2% del valore dei cespiti a bilancio relativi ad impianti e macchinari, realizzati con fondi propri; rimborso rate di mutuo (quota interessi i + quota capitale) come comunicate all Autorità d Ambito (fino all estinzione del mutuo); mantenimento del valore indicato nell attuale contratto di affitto tra società patrimoniale e soggetto gestore come comunicato all Autorità d Ambito. Il corrispettivo riconosciuto alle società proprietarie dei beni verrà erogato fino ad eventuali nuove e diverse disposizioni normative inerenti all assetto e sviluppo delle società patrimoniali. Qualora la società proprietaria delle reti assorba nel proprio bilancio cespiti diversi da quelli strumentali al servizio idrico integrato, detta società fornirà il bilancio separato riferito al servizio idrico integrato. 5

6 In carenza dei bilanci forniti all Autorità d A.T.O. non potrà essere stabilita la misura del corrispettivo. 3. I pagamenti saranno effettuati all Autorità d Ambito secondo le singole scadenze di pagamento e con tempistiche idonee a non generare costi aggiuntivi agli intestatari dei mutui. Omissis.. DATO ATTO che i canoni o corrispettivi verranno erogati dalla società Uniacque spa per problemi di tipo fiscale; VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, e 144 comma 17; DATO ATTO che: _ al fine di garantire la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione, previste nei Programmi Stralcio di cui all art. 141, comma 4, L. 388/2000, si è proceduto, da parte della Giunta Provinciale con Delibera n. 726 del 29/12/2001, ai sensi della delibera CIPE n.52 del 4 aprile 2001, punto 2.3, come modificato dalla delibera n. 93 del 15 novembre 2001, all'aumento cumulato dalle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20% per l'intero quadriennio 2002/2005; _ nella delibera di GP n. 726 del 29/12/2001 è stato deliberato che i soggetti che percepiscono le tariffe del servizio di depurazione e del servizio di fognatura dovranno porre le somme riscosse relative all incremento di cui sopra a disposizione dell Autorità d Ambito Territoriale Ottimale, per il parziale finanziamento degli interventi contenuti nel programma stesso; RAVVISATA la necessità di recuperare le somme necessarie per il finanziamento dei Piani Stralcio ad oggi non ancora introitate, relative all aumento cumulato delle tariffe di depurazione e fognatura, ai sensi della L.n. 388/2000, attraverso il contratto di concessione amministrativa sottoscritto dalle società; UDITO l emendamento presentato dal Componente del Comitato Ristretto Claudio Armati di seguito riportato che va ad integrare l art. 10 del contratto di servizio : Inoltre nel caso in cui la società non abbia effettuato la separazione tra patrimonio delle reti ed infrastrutture e la loro gestione, il Gestore concorderà al momento dell acquisizione, a qualsiasi titolo, del ramo di azienda, il valore economico dello stesso, tenendo conto dei valori di mercato e degli ulteriori costi connessi alla gestione, nel rispetto della vigente normativa. VISTO l art.18, 5^ c. del Regolamento per il funzionamento della Conferenza come modificato dall art. 48 comma 3 della L.R. n. 26/03 e successivamente dall art. 4 comma 1 lettera o) della L.R. n.18/2006, che prevede per l adozione delle decisioni di cui alla lettera c) dell art.48 comma 2 L.R. n. 26/03, in seconda convocazione, la maggioranza semplice dei voti presenti; CONSIDERATO che la seduta d insediamento è stata aperta in seconda convocazione ; VISTO l art.16, 8^ c., del Regolamento per il funzionamento della Conferenza, che prevede che ogni proposta venga messa in votazione dal Presidente, che ne proclama l esito; CON discussione in cui sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Enti Locali: Provincia, Presidente della Conferenza,,ed altri così come integralmente riportato nel verbale della seduta depositato agli atti dell Ente Responsabile del Coordinamento (Provincia di Bergamo); 6

7 CONSIDERATA la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento; CON VOTI presenti , si vota l emendamento proposto che a voti favorevoli , contrari 0, astenuti espressi palesemente, viene approvato; CON VOTI presenti A VOTI favorevoli , contrari 0, astenuti espressi palesemente; DELIBERA 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato; 2. di approvare le modifiche al Contratto di Servizio tra Autorità d Ambito e Società Uniacque spa, stipulato in data 1/08/2006, agli art. 8 art. 9 e art. 10 come di seguito indicati: Omissis Capo II - Trasferimento di reti, impianti, passività e personale Articolo 8 (Beni affidati in concessione amministrativa) 1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, sono affidati, in esclusiva, in concessione amministrativa per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore medesimo il quale effettuerà tutte le attività di manutenzione necessarie a mantenere i beni in efficienza funzionale e comunque nelle condizioni qualitative in cui si trovano all atto della consegna. 2. I beni affidati ai sensi del paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario da predisporsi nei tempi e nei modi concordati con il Gestore. 3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento. 4. l Autorità si impegna ad intervenire presso gli Enti locali affinchè, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, non sia consentito a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, per i fini previsti dal Contratto di Servizio medesimo, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica. 5. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall Autorità o dagli Enti locali nel periodo di vigenza del presente Contratto di Servizio verranno affidati in concessione amministrativa al Gestore, previo collaudo e assenso tecnico di quest ultimo, che ne assicurerà l utilizzazione per l erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo. Il Gestore in fase di progettazione dovrà altresì esprimere un assenso tecnico preventivo. 6. Compatibilmente con le informazioni disponibili, entro 12 (dodici) mesi dalla redazione dello stato di consistenza di cui al successivo articolo 9 ( Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ) e successivamente con periodicità semestrale, il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della Legge Regionale, trasmette all Autorità, ai Comuni ed 7

8 all Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l Osservatorio regionale risorse e servizi le informazioni necessarie all aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione. Articolo 9 (Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali) 1. Il Gestore accetta i beni descritti nell inventario di cui al precedente articolo 8 ( Beni affidati in concessione amministrativa ), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati e a redigere, in contraddittorio con i proprietari dei beni, lo stato di consistenza e funzionalità di tali beni, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Concessione Amministrativa. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni. 2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione amministrativa, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza concordando con l Autorità il piano degli investimenti necessario. 3. L Autorità consegnerà al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni elencati nell inventario. 4. Il Gestore provvederà ad acquistare dalle gestioni preesistenti, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, le provviste e i materiali vari di magazzino destinati all esercizio dei servizi, purchè a norma ed idonei allo scopo, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, concordandone prezzi, modalità di pagamento, di consegna, di custodia, ecc. Articolo 10 (Corrispettivi) 1. I beni affidati in concessione amministrativa di cui al precedente articolo 8, si intendono affidati alle condizioni tutte richiamate nel presente contratto. 2. Il Gestore è tenuto a versare all Autorità d Ambito un corrispettivo di misura pari a quello stabilito da detta Autorità, a copertura dei costi della medesima, nonché di quanto dovuto per gli accordi di programma da realizzarsi o già realizzati con l introito del 5% (ora 20%) dell incremento tariffario sulla tariffa di fognatura e depurazione. Il Gestore è tenuto a versare agli Enti Locali proprietari dei beni idrici un corrispettivo pari alle rate di mutuo (quota interessi + quota capitale) in essere per le opere del Servizio Idrico Integrato esistenti alla data del 31/12/2006 (nonché quelli successivi concordati e approvati dall ATO) ai sensi dell art. 153 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Il Gestore è tenuto a versare alle Società proprietarie dei beni, ai sensi dell art. 113 c. 13 del TUEL Legge n. 267/2000, affidati in concessione amministrativa al gestore, un corrispettivo per i primi tre anni pari al valore massimo, in riferimento a quello più favorevole per la società, tra i tre criteri successivi: 2% del valore dei cespiti a bilancio relativi ad impianti e macchinari, realizzati con fondi propri; rimborso rate di mutuo (quota interessi i + quota capitale) come comunicate all Autorità d Ambito (fino all estinzione del mutuo); mantenimento del valore indicato nell attuale contratto di affitto tra società patrimoniale e soggetto gestore come comunicato all Autorità d Ambito. 8

9 Inoltre nel caso in cui la società non abbia effettuato la separazione tra patrimonio delle reti ed infrastrutture e la loro gestione, il Gestore concorderà al momento dell acquisizione, a qualsiasi titolo, del ramo di azienda, il valore economico dello stesso, tenendo conto dei valori di mercato e degli ulteriori costi connessi alla gestione, nel rispetto della vigente normativa. Il corrispettivo riconosciuto alle società proprietarie dei beni verrà erogato fino ad eventuali nuove e diverse disposizioni normative inerenti all assetto e sviluppo delle società patrimoniali. Qualora la società proprietaria delle reti assorba nel proprio bilancio cespiti diversi da quelli strumentali al servizio idrico integrato, detta società fornirà il bilancio separato riferito al servizio idrico integrato. In carenza dei bilanci forniti all Autorità d A.T.O. non potrà essere stabilita la misura del corrispettivo. 3. I pagamenti saranno effettuati all Autorità d Ambito secondo le singole scadenze di pagamento e con tempistiche idonee a non generare costi aggiuntivi agli intestatari dei mutui. Omissis.. 3. di prendere atto del contratto di servizio siglato in data 1/08/2006 come risultante per effetto delle modifiche di cui al punto precedente; 4. di approvare i contratti di concessione amministrativa per l accesso alle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali da stipulare da parte della società Uniacque spa con i soggetti proprietari, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2; 5. di recuperare le somme necessarie per il finanziamento dei Piani Stralcio ad oggi non ancora introitate, relative all aumento cumulato delle tariffe di depurazione e fognatura, ai sensi della L.n. 388/2000; 6. di fissare una durata pari a tre anni per la stipula dei contratti di concessione amministrativa con le società ; 7. di rinviare a successive valutazione il valore da corrispondere dopo i tre anni alle società; 8. di fissare il canone da corrispondere agli Enti Locali coincidente con il rimborso delle rate di mutuo in essere (quota interessi + quota capitale) che ogni singolo ente ha comunicato all Autorità d Ambito; 9. di fissare la durata dei contratti di concessione amministrativa da stipulare con gli Enti Locali pari all affidamento del servizio idrico integrato (anni trenta) ; 10. di dichiarare con separata votazione ( Voti presenti con voti favorevoli n , contrari n. 0 astenuti n. 0) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Letto, confermato e sottoscritto Il Segretario Ing. NORMA POLINI Il Presidente della Conferenza Geom. VALERIO BETTONI 9

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