STATUTO DELLA RETE EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA
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- Antonella Brigida Brunetti
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1 - 1 - STATUTO DELLA RETE EUROPEA DI FORMAZIONE GIUDIZIARIA Modificato dall Assemblea Generale tenuta a Riga il 15 e 16 giugno 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale belga il 20 novembre 2015 I. Nome, sede, scopi e attività Articolo 1 - Nome (1) E costituita un associazione internazionale senza fini di lucro di utilità internazionale denominata «RÉSEAU EUROPÉEN DE FORMATION JUDICIAIRE», in breve «R.E.F.J.», in inglese «EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK», in breve «EJTN». (2) La suddetta associazione è disciplinata dalle disposizioni del titolo III della legge del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza fini di lucro, le fondazioni e le associazioni internazionali senza fini di lucro. Articolo 2 - Sede Sociale La sede sociale dell associazione è fissata a 1000 Bruxelles, Rue du Commerce 123. Articolo 3 - Scopo (1) L associazione, che è priva di qualunque intenzione lucrativa, ha per scopo la promozione, a beneficio dei membri delle magistrature europee, di un programma formativo dotato di una effettiva dimensione europea. (2) L associazione perseguirà esclusivamente e direttamente obiettivi di carattere non lucrativo. Articolo 4 - Obiettivi Nella prospettiva di creare uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustiza, gli obiettivi della R.E.F.J. consistono nella cooperazione su: analisi e identificazione delle necessità di formazione delle magistrature degli Stati membri;
2 - 2 - scambio di esperienze in materia di formazione giudiziaria e diffusione delle stesse; concepimento di programmi e strumenti di formazione comuni, avvalendosi in modo particolare delle nuove tecnologie; coordinamento dei programmi e delle attività dei propri Membri, in particolare per quanto riguarda le questioni relative al diritto europeo e le iniziative dell Unione Europea; messa a disposizione delle istituzioni europee e di altri organismi nazionali o internazionali delle proprie esperienze e del proprio know-how, se necessario, in stretta collaborazione con la Rete di Lisbona del Consiglio d Europa, principalmente allo scopo di promuovere gli ideali inerenti ad uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia; l evoluzione e la progressione dei sistemi giuridici dei Paesi candidati all adesione all Unione Europea; la promozione delle attività di cui all articolo 5, paragrafo 2, presso i suoi Membri e altri potenziali candidati. Articolo 5 - Attività (1) La R.E.F.J. elabora annualmente un programma specifico che sarà realizzato da uno o più Membri e/o il segretariato. (2) Il suddetto programma consiste in particolare in attività tese a favorire presso i suoi Membri e altri potenziali candidati: il confronto e lo scambio delle procedure giudiziarie; la comprensione degli ordinamenti giudiziari degli Stati Membri dell Unione europea; la conoscenza dei mezzi di cooperazione giudiziaria in seno all Unione Europea; le conoscenze linguistiche; il sostegno ai Paesi candidati nell ideazione ed attuazione dei rispettivi programmi formativi nonché nel favorire la loro conoscenza dei mezzi di cooperazione giudiziaria; lo sviluppo di strumenti di formazione comuni, in particolare per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria;
3 - 3 - lo sviluppo delle competenze giudiziarie e delle persone designate in qualità di formatori nell ambito degli Stati membri. (3) Alle attività della Rete è assicurata ampia pubblicità presso le magistrature europee. (4) La partecipazione dei Membri delle magistrature alle attività della Rete è regolata dalle rispettive normative nazionali. II. Membri Articolo 6 - Membri fondatori L associazione è costituita dai seguenti Membri fondatori: Per la GERMANIA : Ministero federale della Giustizia, Berlino, in nome della Repubblica Federale di Germania Per l AUSTRIA : Ministero Federale della Giustizia, Vienna Per il BELGIO : Conseil Supérieur de la Justice, Bruxelles Per la DANIMARCA : Domstolsstyrelsen, Copenaghen Per la SPAGNA : Consejo General del Poder Judicial, Barcellona Ministero della Giustizia, rappresentato dal Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ), Madrid Per la FINLANDIA : Oikeusministeriö, Helsinki, in nome della Finlandia Per la FRANCIA : Ecole Nationale de la Magistrature, Parigi / Bordeaux Per la GRECIA : Scuola Nazionale della Magistratura, Holargos Atene Per l IRLANDA : Judicial Studies Institute, Dublin, in nome del Chief Justice
4 - 4 - Per l ITALIA : Consiglio Superiore della Magistratura, Roma Per il LUSSEMBURGO : Ministère de la Justice, Lussemburgo Per i PAESI BASSI : Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen Per il PORTOGALLO : Centro de Estudos Judiciários, Lisbona Per il REGNO UNITO : Judicial Studies Board JSB, Londra Judicial Studies Board for Northern Ireland, Belfast Judicial Studies Committee for Scotland, Edimburgo Per la SVEZIA : Domstolsverket, Jönköping Nella veste di ISTITUTO EUROPEO PER LA FORMAZIONE Accademia del Diritto Europeo di Treviri. Articolo 7 - Adesione (1) L adesione è aperta a tutte le istituzioni nazionali degli Stati Membri dell Unione Europea che hanno il compito specifico di formare i giudici e i procuratori. Potranno diventare Membri anche le istituzioni degli Stati membri dell Unione Europea che svolgono, a livello di Unione europea, una funzione nella formazione dei magistrati, e segnatamente nel diritto comunitario. (2) Le richieste di adesione sono presentate all Assemblea generale. Qualora uno dei Membri dovesse opporsi, l Assemblea generale riferirà al Comitato direttivo che dovrà presentare una proposta in merito. L ammissione di un nuovo Membro deve essere oggetto di approvazione all unanimità da parte dell Assemblea generale. (3) I Membri sono liberi di rinunciare alla propria adesione in qualunque momento. L adesione è revocata con notifica scritta al Segretario Generale. La rinuncia diventa effettiva dal ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Il Membro rimane responsabile di tutte le azioni intraprese e di tutti gli impegni sostenuti dalla Rete fino al ricevimento della notifica di rinuncia come sopra indicato. (4) L'esclusione di un Membro dell associazione deve obbligatoriamente essere oggetto di una proposta (a) avanzata dal Comitato Direttivo (b), formulata per
5 - 5 - iscritto e (c) notificata dal Segretario Generale a tutti i Membri dell associazione, almeno un mese prima dell inizio dell Assemblea generale che esaminerà la proposta. Solo l Assemblea generale può decidere di escludere il Membro in questione. Il Membro interessato deve avere la possibilità di contestare tale decisione. (5) Il Comitato Direttivo può proporre l esclusione di un Membro per un motivo grave ed importante, ivi compreso, ma non in via esclusiva, il caso di seria violazione del codice di deontologia che danneggi, o rischi di danneggiare, la reputazione della Rete o il caso di comportamento incompatibile con la natura di Membro di una organizzazione internazionale che rappresenta i bisogni formativi dei Membri del corpo giudiziario. (6) Nel caso in cui il Comitato Direttivo proponga l esclusione di un Membro in conformità all articolo 5, paragrafo 4, il Comitato può sospendere il Membro in questione fino alla decisione dell Assemblea generale UNICAMENTE A CONDIZIONE CHE a tale Membro venga assicurato il diritto assoluto di indirizzarsi al Comitato al fine di spiegare il motivo per il quale la sospensione non debba avere luogo. (7) Quando un Membro è sospeso dal Comitato direttivo nell attesa di una decisione dell Assemblea generale in merito alla proposta di esclusione, o quando un Membro è escluso da parte dell Assemblea generale, questo Membro non è più autorizzato ad assistere alle riunioni della Rete ed il suo diritto di voto viene ritirato. (8) Al fine di evitare ogni ambiguità, ciascun Membro della Rete escluso in virtù del presente articolo potrà vedersi rimborsare le sottoscrizioni pagate interamente per il resto dell anno in corso. L importo rimborsato sarà calcolato su una base mensile dividendo per dodici la sottoscrizione realmente pagata. (9) Un Membro della Rete che non è Membro del Comitato direttivo può proporre l esclusione di un altro Membro esponendo i suoi motivi in una dichiarazione scritta indirizzata al Segretario generale, il quale vigilerà affinché la proposta sia iscritta all ordine del giorno della riunione successiva del Comitato direttivo al fine di essere esaminata oppure, se la questione all origine di questa proposta è urgente, consulterà il Presidente del Comitato direttivo al fine di decidere le misure che riterrà opportune adottare. (10) Il Membro che cessa di fare parte dell associazione non ha alcun diritto al fondo sociale. Articolo 8 - Quote (1) I Membri sono tenuti a versare una quota annuale che sarà utilizzata per coprire una parte delle spese di funzionamento dell associazione.
6 - 6 - (2) La quota annuale è stabilita dall Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo. Essa è calcolata in base al reddito nazionale lordo dello Stato Membro dell Unione europea al quale appartiene il Membro e tenendo in considerazione i bisogni finanziari dell associazione. Per i Membri di cui all articolo 7(1), seconda frase, la quota è stabilita in base al bilancio del membro interessato. (3) La quota annuale così stabilità non può superare un totale di euro per Stato Membro dell Unione europea rappresentato nell associazione. L articolo 11(4) si applicherà ad ogni modifica del livello delle sottoscrizioni annuali che i Membri sono tenuti a versare alla Rete. (4) Altre modalità riguardanti la determinazione delle quote annuali, del loro pagamento e del loro recupero possono essere stabilite in un Regolamento finanziario adottato dall Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo. Tale Regolamento sarà aggiunto alle Regole di procedura della Rete. III. Organi della Rete Articolo 9 - Organi La R.E.F.J. è costituita da una Assemblea generale, da un Comitato direttivo e da un Segretario generale. Articolo 10 - L Assemblea generale (1) L'Assemblea generale è in possesso dei pieni poteri che le consentono di realizzare gli scopi dell associazione. (2) La presidenza è assicurata dal Membro dello Stato incaricato di presiedere l Unione europea. Qualora lo Stato che esercita la presidenza dell Unione europea non fosse rappresentato in seno alla R.E.F.J., la suddetta funzione dovrà essere esercitata dal Membro dello Stato incaricato della presidenza precedente. (3) La data in cui l Assemblea generale è convocata viene scelta in modo da permettere al Segretario Generale di conformarsi alle esigenze della legge belga in ciò che concerne il deposito dei conti annuali della Rete presso le autorità belghe competenti. (4) L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti di ciascun Membro della R.E.F.J.. Essa si riunisce di diritto almeno una volta all anno, su convocazione del Presidente, nel luogo indicato nell avviso di convocazione.
7 - 7 - (5) Il Segretario generale, a nome del Presidente, comunica agli aderenti e agli osservatori della Rete la data in cui l Assemblea generale verrà convocata almeno 30 giorni prima che abbia luogo l Assemblea generale. La convocazione contiene l ordine del giorno fissato dal Comitato direttivo. (6) L Assemblea generale ha la competenza di emendare lo statuto. Essa approva le Regole di procedura per tutti gli organi della Rete. (7) L Assemblea generale stabilisce la politica generale e le attività della R.E.F.J.. Essa designa i Membri del Comitato direttivo tra i Membri della R.E.F.J.. Essa designa, inoltre, il Segretario generale in conformità con le disposizioni dello statuto. (8) L Assemblea generale può istituire commissioni e gruppi di lavoro su temi specifici inerenti le attività o l organizzazione della Rete e ne designa i Membri. Al fine di evitare ogni ambiguità, il Segretario generale può richiedere una consulenza professionale o tecnica se lo ritiene necessario. I gruppi di lavoro possono creare dei sottogruppi e/o dei gruppi ad hoc al fine di assisterli nel loro lavoro. Questi gruppi possono allo stesso modo, consultando il Segretario generale e nel limite delle risorse disponibili, ricorrere ad una competenza professionale o tecnica se lo ritengono necessario. (9) Il Segretario generale, il Comitato direttivo, i gruppi di lavoro e le commissioni ad hoc relazionano del loro operato all Assemblea generale. (10) L Assemblea generale approva i preventivi di spesa e i conti. Articolo 11 - Numero legale e Votazioni all Assemblea generale (1) Il numero legale dell Assemblea generale è raggiunto qualora sia presente la metà dei Membri. (2) Ogni Stato Membro dell Unione Europea rappresentato nella Rete dispone di sei voti che potrà ripartire a suo piacimento. (3) Le istituzioni di formazione a livello europeo che fanno parte della Rete dispongono di tre voti. (4) L Assemblea generale delibera con la maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le modifiche allo statuto, per l approvazione e le modifiche alle Regole di procedura, per il voto relativo al livello delle sottoscrizioni, per l approvazione e gli emendamenti ai regolamenti di ordine interno, per l esclusione di uno o più Membri dall associazione conformemente all articolo 7, paragrafo 4, e per lo scioglimento della R.E.F.J nei quali casi l approvazione deve essere data con almeno i tre quarti dei voti espressi.
8 - 8 - (5) Nessuna delega sarà autorizzata per i voti da esprimere durante l Assemblea generale, e qualunque sia l oggetto di questo voto. (6) Il Segretario generale comunica per iscritto a tutti i Membri i resoconti e le decisioni dell Assemblea generale entro un mese dalla fine dell Assemblea generale. (7) Le decisioni e i resoconti dell Assemblea generale sono annotati su un registro firmato dal Segretario generale e conservato dal Segretariato. Il Segretario Generale li terrà a disposizione dei Membri. Articolo 12 - Comitato direttivo (1) Il Comitato direttivo si compone di almeno cinque ed un massimo di nove Membri. (2) Il Comitato direttivo assiste a consiglia il Presidente e impartisce direttive al Segretario generale. Può presentare proposte e prendere le iniziative necessarie nell intervallo tra due Assemblee generali, fermo restando il suo dovere di riferire in proposito all Assemblea generale successiva. (3) I Membri appartenenti al Paese d origine del Segretario generale non possono essere Membri del Comitato direttivo. (4) L Assemblea generale elegge i Membri del Comitato direttivo per un mandato di tre anni a partire dalla data in cui un nuovo Segretario generale entra in carica, a meno che l Assemblea generale non fissi un altra data per l inizio o la fine di detto mandato. (5) Durante la prima riunione del Comitato direttivo seguente all entrata in vigore della presente clausola o durante la prima riunione di un nuovo Comitato direttivo, i Membri eleggono tra di loro il Presidente del Comitato direttivo per tutta la durata del mandato. Articolo 13 - Convocazione del Comitato direttivo (1) Il Comitato si riunisce a richiesta di uno o più Membri del Comitato o del Segretario generale e la convocazione è fissata dal Segretariato. (2) L avviso di convocazione è inviato per lettera, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo di comunicazione. (3) Il Comitato può deliberare soltanto se è presente la metà dei suoi Membri.
9 - 9 - Articolo 14 - Votazione in seno al Comitato direttivo (1) Le decisioni del Comitato direttivo relative all adozione o al rigetto di una proposta sono approvate con la maggioranza dei Membri presenti. (2) Le decisioni sono annotate su un registro firmato da un Membro del Comitato direttivo e conservato dal Segretariato. Il Segretariato Generale le terrà a disposizione dei Membri dell associazione. Articolo 15 - Segretario generale (1) Il Segretario generale che sostituirà il Segretario generale in carica sarà eletto durante l ultima Assemblea generale precedente la scadenza del mandato di quest ultimo. (2) A meno che l Assemblea generale non decida altrimenti, il mandato del Segretario generale sarà di tre anni a partire dal 1 gennaio dell anno seguente alla sua elezione. Nel caso in cui un Segretario generale lasci la sua carica prima della fine del mandato, il suo successore sarà eletto per il resto di questo mandato. (3) Il Segretario generale uscente può aspirare ad un secondo mandato, consecutivo o non, ma non oltre. Il Segretario generale che sarà eletto per succedergli apparterrà ad un diverso Stato Membro dell Unione europea e ad un diverso Membro della Rete. (4) Il Segretario generale dovrà essere una persona dotata di esperienza professionale, come giudice o procuratore proveniente dall apparato giudiziario di uno Stato Membro dell Unione Europea rappresentato nella Rete. (5) I principali compiti e responsabilità del Segretario generale consistono specialmente nel: garantire la buona gestione della Rete e delle sue finanze; partecipare alla nascita delle iniziative in consultazione con gli altri organi della Rete, coordinare e sorvegliare la loro attuazione; individuare i bisogni dell azione politica o strategica e proporre delle iniziative al Comitato direttivo e all Assemblea generale; assicurare il collegamento con la Commissione europea, il Consiglio d Europa e altre organizzazioni e organismi; assicurare la rappresentanza esterna della Rete;
10 all occorrenza, assicurare la conformità del programma di attività della Rete con le priorità dell Unione europea; assistere alle riunioni degli organi e dei Comitati della Rete allorquando ciò risulti appropriato; diffondere delle informazioni sui progetti intrapresi da uno o più Membri della Rete, oltre ai risultati di questi progetti; agire in quanto capo del Segretariato che lo stesso organizza (se del caso anche delegando alcuni compiti) nella maniera che ritenga appropriata, nei limiti del presente Statuto e delle Regole di procedur. (6) Tutti gli atti che riguardano la Rete sono firmati dal Segretario generale il quale non sarà tenuto a giustificare a terzi i poteri che gli sono conferiti a questo scopo. Le azioni legali, sia di accusa o di difesa, sono a cura del Segretario generale. (7) Qualora il Segretario generale non fosse più in grado di esercitare le sue funzioni per un certo periodo di tempo il che, secondo il parere della maggioranza dei Membri del Comitato direttivo, pregiudicherebbe gli interessi della Rete, il Vice Segretario generale o, se tale carica non sia stata creata, il Presidente del Comitato direttivo dovrà assumere le funzioni del Segretario generale in modo che venga assicurata la continuità della Rete fino a che il Segretariato generale sia in grado di riprendere le sue funzioni. (8) Qualora il Comitato direttivo decidesse a maggioranza che il Segretario generale non sia più in grado di adempiere alle sue funzioni in nome della Rete, il Vice Segretario generale o, se tale carica non sia stata creata, il Presidente del Comitato direttivo convocherà un Assemblea generale in nome del Presidente al fine di eleggere un nuovo Segretario generale per un mandato completo. (9) Il Comitato direttivo può, in caso di colpa grave e con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi da tutti i Membri del Comitato, sospendere il Segretario generale nel corso del suo mandato. In seguito a questa sospensione: I. il Vice Segretario generale o, se tale carica non è stata creata, il Presidente del Comitato direttivo, assumerà le funzioni di Segretario generale al fine di assicurare la continuità delle attività della Rete; II. durante l Assemblea generale successiva, il Comitato direttivo depositerà una mozione finalizzata a porre fine al mandato del Segretario generale ed esporrà le sue motivazioni per iscritto. La decisione di porre fine al mandato del Segretario generale in carica è presa dalla maggioranza dei tre quarti dell insieme dei Membri della Rete;
11 III. se l Assemblea generale delibera di porre fine al mandato del Segretario generale procede immediatamente all elezione di un nuovo Segretario generale per un mandato completo. (10) Al fine di evitare ogni ambiguità: a. il Comitato direttivo può convocare un Assemblea generale straordinaria per gli scopi a cui si allude nel precedente paragrafo 9 (II); b. nel caso in cui un Segretario generale venga eletto per assumere le funzioni prima del termine del mandato del Comitato direttivo in carica, il mandato di ogni Membro del Comitato direttivo proveniente dallo stesso Paese del nuovo Segretario generale ha termine lo stesso giorno in cui il nuovo Segretario generale assume le funzioni. In questo caso, l Assemblea generale può eleggere un altro Membro per sostituirlo in seno al Comitato direttivo fino alla fine del mandato. Articolo 16 Vice Segretario generale (1) Su proposta del Comitato direttivo o di 1/5 dei Membri, l Assemblea generale può decidere di istituire la carica di Vice Segretario generale. (2) Il Vice Segretario generale dovrà essere una persona dotata di esperienza professionale, come giudice o procuratore proveniente dall apparato giudiziario di uno Stato Membro dell Unione Europea rappresentato nella Rete. Sarà eletto dall Assemblea generale per un mandato di tre anni o per ogni altro periodo stabilito dall Assemblea generale. (3) Il Vice Segretario generale agirà sotto l autorità del Segretario generale. Egli potrà assicurare la rappresentanza esterna della Rete nel quadro delle sue attività quotidiane. (4) I compiti e le responsabilità del Vice Segretario generale saranno descritti in dettaglio nelle Regole di procedura. Articolo 17 - Segretariato (1) La Rete dispone di un Segretariato permanente che funziona come un unità amministrativa. (2) Il Segretariato agisce sotto l autorità e la direzione del Segretario generale. IV. Budget e conti
12 Articolo 18 - Budget annuale e amministrazione dei conti (1) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. (2) Il finanziamento dell Unione europea o quello accordato dai membri allo scopo di fare funzionare la struttura e l amministrazione della R.E.F.J., sarà diretto dal Segretario generale; che dovrà rendere conto delle sue spese all Assemblea generale. (3) I contributi, sia in natura che in denaro, a progetti e attività tangibili saranno fissati con accordi individuali tra i partecipanti al progetto. I suddetti accordi dovranno essere portati a conoscenza di tutti i membri. (4) Il Segretario generale elabora un programma di previsione annuale dei costi generali di funzionamento che è sottoposto ad approvazione dell Assemblea generale per l anno solare seguente. Nel caso in cui un bisogno urgente e specifico di adattare o modificare il programma di previsione in corso dovesse avvenire tra due Assemblee generali, il Comitato direttivo ha la competenza di adottare, in via preliminare, tali modifiche o adattamenti che dovranno in seguito essere approvati definitivamente dall Assemblea generale successiva. (5) Il Segretario generale ha il dovere di sottoporre ad approvazione dell Assemblea generale i conti dell esercizio appena concluso. V. Disposizioni generali Articolo 19 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell associazione (1) Fatti salvi gli articoli 50, 3, 55 e 56 della legge 27 giugno 1921 sulle associazioni senza fini di lucro, le fondazioni e le associazioni internazionali senza fini di lucro, qualunque proposta che abbia per oggetto una modifica dello statuto o lo scioglimento dell associazione deve essere presentata dal Comitato direttivo o da almeno 1/5 dei membri. (2) Il Comitato direttivo deve far conoscere ai Membri dell associazione, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla richiesta, la data in cui l Assemblea generale delibererà in merito alla suddetta proposta. (3) Non sarà approvata alcuna proposta di cui all articolo 19, paragrafo 1, a meno che non sia votata con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. (4) Nondimeno, se all Assemblea generale in questione non siano presenti i tre quarti dei Membri effettivi dell associazione, sarà convocata una nuova Assemblea generale nelle stesse condizioni di cui sopra, la quale delibererà in modo
13 definitivo e valido sulla proposta, fermo restando la maggioranza dei tre quarti dei voti, indipendentemente dal numero dei Membri presenti. (5) Le modifiche apportate allo statuto avranno efficacia soltanto dopo la loro approvazione da parte dell autorità competente in conformità all articolo 50 3 della legge e dopo la loro pubblicazione negli allegati della Gazzetta Ufficiale belga in conformità all articolo 51 3 della suddetta legge. (6) In caso di liquidazione, l eventuale patrimonio netto risultante all esito della liquidazione sarà assegnato ad uno scopo no profit determinato dall Assemblea generale, con la maggioranza stabilita dal presente articolo. Articolo 20 - Altre norme applicabili Tutto quanto non è previsto dal presente statuto e, in particolare, le formalità inerenti la pubblicità, sarà disciplinato dalle Regole di procedura, dai regolamenti interni approvati dall Assemblea generale o secondo le disposizioni della legge del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza fini di lucro, le fondazioni e le associazioni internazionali senza fini di lucro. Articolo 21 - Regime linguistico (1) I testi in lingua inglese e francese fanno fede nella stessa misura. (2) Le lingue di lavoro della R.E.F.J. sono il francese e l inglese. I documenti preparati a spese dell associazione sono redatti nelle suddette lingue. Articolo 22 - Interpretazione A meno che il contesto non supponga o non indichi espressamente un altro significato, la parola mese fa riferimento al mese di calendario. Fatto a Riga il 16 giugno 2015
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