REGOLAMENTO CONTABILITA

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1 COMUNE DI CAMERANO Provincia di Ancona REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione C.C. n. 97 del

2 Sommario TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI...5 Art. 1 Contenuto del regolamento...5 Art. 2 Funzioni, attività e adempimenti del servizio finanziario...5 Art. 3 Il Responsabile del Servizio finanziario...7 Art. 4 Parere di regolarità contabile...7 Art. 5 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria...8 Art. 6 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio Finanziario...9 Art. 7 Competenze dei Responsabili di Settore...9 TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA...11 Art. 8 Programmazione dell attività del comune...11 Art. 9 Schema di documento unico di programmazione (DUP)...11 Art. 10 Coerenza degli atti deliberativi con il documento unico di programmazione (DUP)...12 Art. 11 Nota di aggiornamento al DUP...13 Art. 12 Il bilancio di previsione finanziario...13 Art. 13 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario...14 Programmazione lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi...15 Cessione aree Tariffe servizi a domanda individuale Piano alienazioni e valorizzazione immobili...15 Art. 14 Variazioni di bilancio...16 Art. 15 Variazioni di bilancio da parte della Giunta...16 Art Variazioni di bilancio da parte dei responsabili della spesa...16 Art Assestamento del Bilancio...16 Art. 18 Trasmissione al tesoriere delle variazioni di bilancio...17 Art. 20. Struttura del piano esecutivo di gestione...17 Art. 21. Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione...18 Art. 22. Pareri sul Piano Esecutivo di Gestione...18 Art Fondo di riserva...19 Art. 24 Altri fondi...19 Art. 25 Salvaguardia degli equilibri di bilancio...19 Art. 26 Riequilibrio della gestione...20 Art Debiti fuori bilancio...20 Art. 28 Conoscenza pubblica del bilancio e dei relativi allegati...21 TITOLO III LA GESTIONE DELLE ENTRATE...22 Art. 29 Le fasi dell entrata...22 Art Accertamento...22 Art Riscossione e versamento...23 Art Recupero crediti e residui attivi...24 TITOLO IV LA GESTIONE DELLE SPESE...26 Art Spese dell Ente...26 Art Prenotazione dell impegno...26 Art Prenotazione delle spese d investimento...26 Art Impegno di spesa...27 Art Impegni di spesa automatici...28 Art. 38 Modalità di effettuazione delle spese...28 Art Fatturazione elettronica...28 Art. 40 Tracciabilità dei flussi finanziari...29 Art Regolarità contributiva...30 Art La liquidazione...30 Art L ordinazione e il pagamento...31 TITOLO V. EQUILIBRI DI BILANCIO...33 Art. 44. Controllo sugli equilibri finanziari...33 TITOLO VI LA TESORERIA

3 Articolo 45 - Affidamento del servizio di tesoreria...34 Articolo 46 - Attività connesse alla riscossione delle entrate...34 Articolo 47 - Attività connesse al pagamento delle spese...34 Articolo 48 Anticipazione di tesoreria...35 Articolo 49 - Contabilità del servizio di tesoreria...36 Articolo 50 - Gestione di titoli e valori...36 Articolo 51 - Responsabilità del tesoriere e vigilanza...37 Articolo 52 Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa...37 TITOLO VII. LA RENDICONTAZIONE...38 Art. 53. Il rendiconto della gestione...38 Art. 54. L approvazione del rendiconto della gestione...38 Art. 55. Il riaccertamento dei residui...38 Art. 56. Il controllo di gestione - Rinvio...38 TITOLO VIII. BILANCIO CONSOLIDATO...39 Art. 57. Composizione e termini per l approvazione...39 Art. 58. Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e dell area di consolidamento...39 Art. 59. Predisposizione degli schemi...39 Art. 60. Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato...40 TITOLO IX. AGENTI CONTABILI E FUNZIONI DI ECONOMATO...41 Art. 61. Agenti contabili...41 Art. 62. La nomina degli Agenti contabili...41 Art. 63. Funzioni di economato...41 Art. 64. Agenti contabili interni...42 TITOLO X. ORGANO DI REVISIONE...43 Articolo 65 - Organo di revisione economico-finanziaria...43 Articolo 66 - Nomina dell organo di revisione...43 Articolo 67 - Locali e mezzi dell organo di revisione...43 Articolo 68 - Principi informatori dell'attività dell organo di revisione...43 Articolo 69 - Attività dell organo di revisione...44 Articolo 70 - Funzioni dell organo di revisione...44 Articolo 71 - Termini e modalità per l'espressione dei pareri...45 Articolo 72 - Cessazione, revoca e decadenza dall incarico...45 Articolo 73 - Trattamento economico...46 TITOLO XI. Sistema Contabile ed economico-patrimoniale...47 Art. 74. Contabilità fiscale...47 Art. 75. Contabilità patrimoniale...47 Art. 76. Contabilità economica...47 Art. 77. Rilevazione, classificazione e valutazione dei beni...47 Art. 78. Formazione dell inventario...48 Art. 79. Tenuta e aggiornamento degli inventari...49 Art. 80. Beni non inventariabili...49 Art. 81. Universalità di beni...50 Art. 82. Materiali di consumo e di scorta...50 Art. 83. Automezzi...50 Art. 84. Consegnatari e affidatari dei beni...51 Art. 85. Passaggio dei beni demaniali al patrimonio...51 Art. 86. Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili...52 Art. 87. Lasciti e donazioni...52 TITOLO XII. INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO...53 Art. 88. Ricorso all indebitamento...53 Art. 89. Il rilascio di fideiussioni da parte dell ente...53 TITOLO XIII. DISPOSIZIONI FINALI...54 Art. 90 Disposizioni finali

4 Art. 91 Clausola di salvaguardia

5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Sezione 1: Finalità e contenuti Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l ordinamento contabile del Comune di Camerano nel rispetto dei principi e delle disposizioni del vigente ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) opportunamente coordinato con le norme di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e con le modifiche di cui al D.Lgs. 126 del 10/08/2014 in materia di armonizzazione contabile. Il comune applica i principi contabili stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall ordinamento per assicurare l unitarietà e l uniformità del sistema finanziario e contabile. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alla legge ed ai nuovi principi contabili pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione Arconet. 2. Il regolamento si pone come obiettivo quello di stabilire le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di programmazione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di garantire il buon andamento dell attività gestionale sotto il profilo economico patrimoniale, finanziario ed amministrativo. 3. Con il regolamento di contabilità vengono disciplinate le regole, le procedure, la rappresentazione dei fatti di gestione aventi rilevanza finanziaria, economica e patrimoniale, nonché i coordinamento con il sistema dei Controlli Interni (disciplinato nello specifico regolamento) al fine di garantire il perseguimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 4. Per le materie non espressamente disciplinate dal presente regolamento di contabilità, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa vigente e alle interpretazioni fornite dai Principi contabili di cui al comma 1, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune. Sezione 2: Il Servizio finanziario Art. 2 Funzioni, attività e adempimenti del servizio finanziario 1. Il Servizio Economico Finanziario o Ragioneria, ai sensi dell art. 153 del D. Lgs. 267/2000, si identifica con l Ufficio Ragioneria e le sue articolazioni operative, che per competenza, in base alle previsione del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è preposta ai servizi di Ragioneria ed è organizzato in modo da garantire l esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell attività finanziaria dell Ente e più precisamente: a) predisposizione dei progetti dei bilanci di previsione da sottoporre alla giunta comunale sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili di settore; b) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai Responsabili, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione che di proposte di variazione in corso d anno; 5

6 c) controllo e governo dell equilibrio finanziario economico e patrimoniale dei singoli servizi e della loro globalità con particolare riferimento alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione; d) predisposizione della parte contabile del piano della performance e delle sue variazioni; e) formulazione delle proposte di modifica del bilancio da sottoporre all approvazione degli organi competenti a seguito di richiesta dei Responsabili; f) predisposizione dei provvedimenti amministrativi relativi alle variazioni compensative fra voci di entrata della medesima categoria e fra voci di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale a seguito di richiesta da parte dei responsabili degli uffici gestori, monitoraggi e conseguenti informative agli organi competenti; g) predisposizione dello schema di rendiconto da sottoporre all approvazione degli organi competenti con la collaborazione degli uffici gestori; h) rilevazione delle poste rilevanti per il pareggio di bilancio, raccolta dei dati e delle informazioni provenienti dagli uffici gestori, monitoraggi e conseguenti informative agli organi competenti; i) sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili preposti all accertamento e riscossione delle entrate; j) rapporti con l organo di revisione economico-finanziario; k) rilevazioni contabili, finanziarie, patrimoniali ed economiche; l) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; m) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese n) programmazione dei pagamenti tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e delle disponibilità di cassa presenti o prevedibili; o) coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi, organismi a partecipazione comunale/provinciale e le società di capitale istituite per l esercizio dei servizi pubblici; p) predisposizione del bilancio consolidato delle società e/o aziende partecipate; q) tenuta riepilogo generale degli inventari; r) formazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; s) valutazione e applicazione di disposizioni in materia finanziaria; t) applicazione di disposizioni fiscali e tributarie di competenza e attività di supporto per i servizi del comune. 2. Ai fini del controllo degli obiettivi di finanza pubblica, il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a rendicontare con la periodicità stabilita dalla legge sugli equilibri generali del bilancio, sul rispetto del Pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità), sull andamento gestionale dei principali indicatori finanziari ed economici, sull andamento della spesa di personale e sull indebitamento del comune. 3. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal dipendente individuato con provvedimento del Sindaco. 6

7 Art. 3 Il Responsabile del Servizio finanziario 1. Il Responsabile dei Servizi finanziari, nel presente regolamento verrà denominato anche ragioniere capo ; 2. Al ragioniere capo spettano in particolare le seguenti funzioni: a) esprimere parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del comune ai sensi dell art. 49 comma 1 del Tuel; b) rilasciare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni comportanti impegno di spesa. Con il rilascio del parere di regolarità contabile di cui alla precedente lettera a) e del visto di cui alla presente lettera b) viene assicurato il controllo contabile di cui all art. 147 bis comma 1 del Tuel conformemente a quanto disposto dal Regolamento dei Controlli Interni, approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale; c) effettuare il controllo di compatibilità monetaria, ai sensi dell art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, come convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, volto ad accertare che il pagamento conseguente all assunzione di ogni impegno di spesa sia compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; d) condurre e coordinare il controllo sugli equilibri finanziari secondo le modalità di cui all art. 44 del presente Regolamento; e) segnalare per iscritto al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale e all organo di revisione, entro 7 (sette) giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, fatti o situazioni della gestione finanziaria ed economico patrimoniale tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. A tale proposito i responsabili dei servizi sono a loro volta tenuti a segnalare detti fatti al ragioniere capo entro 7 (sette) giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; f) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi d incasso; g) vistare gli accertamenti di entrata; h) Supportare il Segretario Comunale nella predisposizione delle relazioni di inizio e di fine mandato di cui agli artt. 4 e 4 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n i) In relazione al disposto del comma 3 lettera e) del presente articolo, il ragioniere capo formula le proprie valutazioni proponendo le opportune variazioni al bilancio di previsione. 3 In caso di assenza o impedimento del ragioniere capo il parere di regolarità contabile di cui al successivo art. 4 ed il visto di regolarità contabile di cui al successivo art. 5 sono espressi dai soggetti che esercitano le funzioni sostitutive o vicarie. Art. 4 Parere di regolarità contabile 1. Il parere di regolarità contabile deve essere apposto esclusivamente sugli atti aventi rilevanza contabile dal ragioniere capo. Gli atti sottoposti a parere di regolarità contabile sono: a) proposte di decreti del sindaco; b) proposte di deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale che dispongano l'assegnazione di risorse ai Responsabili dei Servizi o che comunque 7

8 comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale del Comune. 2. Il parere di regolarità contabile non attiene alla verifica della legittimità della spesa e dell entrata essendo tale verifica ricompresa nel parere di regolarità tecnica formulato dai rispettivi Responsabili dei servizi. È pertanto preclusa al responsabile del servizio finanziario qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati. 3. Il parere di regolarità contabile assicura il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia contabile e finanziaria, nonché: a) l osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall ordinamento contabile e finanziario degli enti locali; b) la regolarità della documentazione; c) la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo capitolo; d) l osservanza delle norme fiscali; e) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell atto. 4. Il parere è espresso in forma scritta o attraverso procedure informatiche, munito di data e sottoscritto, rilasciato entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte (già munite del parere di regolarità tecnica) ed inserito nel provvedimento in corso di formazione. 5. Le proposte sulle quali non può essere rilasciato parere favorevole vengono rinviate con adeguata motivazione al Responsabile proponente per un riesame. Qualora il Responsabile proponente ritenga comunque di dare seguito alla proposta deve dare esaurienti motivazioni e rinviarla quindi al ragioniere capo. In presenza di parere negativo l organo competente ad adottare l atto può ugualmente assumere il provvedimento dando motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso. Tali motivazioni vengono inserite nell atto stesso. 6. Le proposte di provvedimento che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate entro tre giorni, con motivata relazione del servizio finanziario, al servizio proponente per la regolarizzazione. Art. 5 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 1. Il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, entro tre giorni lavorativi dal suo ricevimento, e deve riguardare: a) l esistenza della copertura finanziaria della spesa sull unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell atto di impegno; b) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale; c) la competenza del responsabile del servizio proponente; d) l osservanza delle norme fiscali. 2. La copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata si realizza allorché l entrata sia stata accertata ai sensi dell art. 179 TUEL. 3. Nel caso di spesa finanziata dall avanzo di amministrazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell avanzo medesimo. 8

9 4. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il responsabile che ha sottoscritto la determinazione d impegno di spesa. 5. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, entro tre giorni, al servizio proponente evidenziando i motivi del mancato rilascio. Ove necessario il responsabile provvede entro lo stesso arco di tempo ad inviare motivata relazione al responsabile proponente. 6. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo. 7. Il parere è sempre espresso in forma scritta o altra procedura informatica, sottoscritto e munito di data, inserito nell atto in corso di formazione. Art. 6 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio Finanziario 1. Il responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio ai sensi dell art. 153 comma 6 del TUEL. 2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui sopra possono riguardare anche la gestione dei residui e l equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di cui al comma sesto dell art. 153 del TUEL, la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura del presente Regolamento. 4. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima. 5. La sospensione del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio. Sezione 3: Competenze in materia finanziaria e contabile degli altri Settori dell ente Art. 7 Competenze dei Responsabili di Settore 1. Ai Responsabili di settore, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, compete: 9

10 a) l elaborazione, sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Sindaco e dall assessore delegato, delle proposte di obiettivo di PEG da presentare al Segretario Generale; b) l elaborazione delle proposte di variazione di bilancio da sottoporre al Servizio Finanziario; c) l elaborazione di relazioni sull attività svolta ai fini della predisposizione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto; d) l accertamento dell entrata ai sensi dell articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e l immediata trasmissione, al Servizio Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge, ai fini dell annotazione nelle scritture contabili; e) la sottoscrizione degli atti d impegno di spesa, definiti «determinazioni», di cui all articolo 183, c. 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e la loro trasmissione al Servizio Finanziario con le modalità ed i tempi definiti nel presente regolamento; f) dar corso agli atti di impegno di spesa nel rispetto dell articolo 191 del TUEL; g) la sottoscrizione degli atti di liquidazione di cui all art. 184 del D.Lgs. n. 267/ I responsabili della gestione dei diversi settori dell Ente collaborano con il Responsabile del Servizio Finanziario rendendo disponibili gli elementi necessari per l espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell attività finanziaria. 3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente e personalmente dell attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell art. 153, quarto comma del D.Lgs. n. 267/

11 TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Sezione 1: L attività programmatoria Art. 8 Programmazione dell attività del comune 1. Conformemente al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato n.ro 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, i principali strumenti per la definizione degli obiettivi programmatici sono: a) il documento unico di programmazione (DUP); b) il bilancio di previsione finanziario; c) il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; d) la programmazione triennale del fabbisogno del personale; e) il piano esecutivo di gestione e della performance; Art. 9 Schema di documento unico di programmazione (DUP) 1. Il documento unico di programmazione (DUP) è lo strumento che permette l attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 2. Lo schema di DUP è elaborato dalla Giunta comunale, con la partecipazione di tutti i responsabili dei servizi, allo scopo di essere approvato dalla stessa e presentato entro il 31 luglio al Consiglio comunale, mediante trasmissione, tramite posta elettronica, ai consiglieri per le conseguenti deliberazioni. L organo esecutivo e i singoli servizi elaborano e predispongono tutte le componenti del DUP di cui al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, tenendo conto delle risultanze contabili del rendiconto approvato, della relazione sulla gestione di cui all articolo 231 TUEL e della relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi dell anno in corso. 3. Il Segretario Generale cura il coordinamento generale dell attività di predisposizione del DUP; 4. Il parere di regolarità tecnica sul DUP deve essere espresso dal Responsabile del servizio finanziario unitamente ai Responsabili dei servizi; 5. Il parere di regolarità contabile sul DUP è espresso dal Responsabile Servizio Finanziario; 6. Di norma il DUP viene approvato dal Consiglio Comunale non prima di 15 giorni dalla trasmissione della delibera di giunta ed entro 40 giorni dalla trasmissione dell atto; 7. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di approvazione del DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto Comunale per l approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a queste; 11

12 8. Le modalità di convocazione della seduta del consiglio comunale che approva il Documento Unico di Programmazione sono le medesime previste per l approvazione del Bilancio di Previsione; 9. I consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare, in forma scritta, emendamenti al DUP non oltre il quinto giorno antecedente la data prevista per l approvazione; 10. Ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati dal parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi ed alla conformità con il quadro normativo vigente espresso dal Responsabile del Servizio finanziario unitamente a quello del Responsabile del servizio interessato; 11. Il Consiglio Comunale delibera obbligatoriamente sul DUP in tempi utili per la presentazione dell eventuale nota di aggiornamento. Art. 10 Coerenza degli atti deliberativi con il documento unico di programmazione (DUP) 1. Le previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) costituiscono vincolo di coerenza decisionale ai fini dei successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio comunale. Le deliberazioni di rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nel DUP, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti. 2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata: a) dal Segretario comunale, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è richiesto alcun parere istruttorio da parte dei responsabili dei servizi; b) dal Responsabile del servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, oltre al merito amministrativo (atti di mero indirizzo), incidono anche sulla discrezionalità operativa del responsabile del servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità tecnica; c) dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante il proprio parere di regolarità contabile finalizzato ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spesa o diminuzione di entrate compensabili con maggiori entrate o minori spese. 3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati, sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili. 4. L inammissibilità, riferibile ad una proposta di deliberazione sottoposta all esame ed alla discussione dell organo deliberante, è dichiarata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, su proposta del Segretario comunale e sulla scorta dei pareri istruttori dei responsabili dei servizi. 5. L improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, non consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall organo competente. In tal caso la proposta di deliberazione potrà essere 12

13 approvata solo dopo aver provveduto, con apposita e motivata deliberazione dell organo competente, alle necessarie modificazioni dei programmi e degli obiettivi ed alle conseguenti variazioni delle previsioni del DUP e del bilancio. Art. 11 Nota di aggiornamento al DUP 1. La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell ente. 2. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; non sono intervenuti eventi da rendere necessario l aggiornamento del DUP già approvato. 3. Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall allegato n. 4/1 al d.lgs 118/ L eventuale nota di aggiornamento del DUP dovrà essere approvata dalla Giunta entro il 15 novembre ed inviata ai consiglieri comunali entro la stessa data. 5. La nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dalla Giunta unitamente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione. 6. Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal fine si applica la disciplina del presente regolamento prevista per l'approvazione del DUP. 7. Il Consiglio Comunale approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo. 8. La deliberazione che approva il bilancio di previsione, eventualmente oggetto di emendamenti, dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP. Sezione 2: Il Bilancio di Previsione Finanziario Art. 12 Il bilancio di previsione finanziario 1. Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell arco temporale considerato nel Documento unico di programmazione del comune, attraverso il quale gli organi di governo, nell ambito dell esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione stesso. 2. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 3. Al tesoriere sono trasmesse solo le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui alla data di avvio dell esercizio e dagli stanziamenti relativi al primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema di bilancio. 13

14 Art. 13 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 1. Il responsabile del servizio finanziario avvia entro il 10 settembre, con propria disposizione, il procedimento di formazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati e stabilisce, compatibilmente con le scadenze di legge, il termine entro il quale i responsabili dei servizi devono formulare le proposte di previsione di entrata e di spesa da inserire nel bilancio per il triennio successivo. Le proposte devono avere la caratteristica della veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento: a) per le entrate, a situazioni oggettive; b) per le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili, ivi compresi quelli previsti dalla programmazione comunale. 2. Le previsioni di entrata e di spesa relative ai servizi che non abbiano fatto pervenire le loro proposte entro il termine di cui al comma 1, vengono individuate nell ammontare previsionale del triennio in corso, facendo coincidere i valori delle previsioni in corso di formazione con quelli già approvati nel precedente esercizio. Il ragioniere capo segnala al Segretario generale l inerzia dei Responsabili anche parzialmente inadempienti. 3. L attività ricognitiva delle risorse a disposizione dell ente e il processo di definizione dei fabbisogni finanziari e degli obiettivi gestionali deve terminare entro il 15 ottobre al fine di predisporre lo schema del bilancio di previsione in tempo utile per sottoporlo all approvazione della Giunta entro il 15 novembre. 4. Sulla base dei dati raccolti il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e apporta, secondo le direttive della giunta comunale, le eventuali modifiche e gli eventuali aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal Tuel nonché quelli annualmente imposti dalla disciplina del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità interno). 5. Entro il 15 novembre, di norma, la giunta approva lo schema di bilancio di previsione e l eventuale nota di aggiornamento al DUP, da sottoporre all approvazione del consiglio comunale, e lo invia tempestivamente all organo di revisione per il parere di competenza, di cui all art. 239 comma 1 del Tuel. Il parere dovrà essere rilasciato entro 15 giorni dalla trasmissione degli atti. 6. Entro il medesimo termine del 15 novembre sono predisposte e approvate dalla Giunta le proposte di deliberazione di cui all art. 172 terzo comma del D.Lgs. 267/ Il suddetto schema di bilancio è altresì sottoposto all esame della competente commissione consiliare. La giunta comunale trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati. In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la giunta comunale aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al documento unico di programmazione. 8. La proposta di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario, unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP ed alla relazione dell organo di revisione, viene quindi inoltrato mediante trasmissione tramite posta elettronica ai consiglieri entro il termine di 15 (quindici) giorni precedenti la data stabilita per l approvazione del bilancio, anche allo scopo di consentire la presentazione di eventuali emendamenti. 14

15 9. Gli emendamenti proposti devono singolarmente salvaguardare gli equilibri del bilancio, anche interni, e tenere conto dei principi posti alla base del bilancio di previsione finanziario ai sensi dell art. 162 del Tuel. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o gli interventi di spesa da diminuire. 10. Sugli emendamenti va espresso il parere tecnico del Responsabile del settore competente in merito alla relativa entrata o spesa, il parere contabile del ragioniere capo nonché il parere dell organo di revisione. Nei casi in cui il responsabile del servizio non sia individuabile, il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio finanziario. 11. I consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare, all ufficio di Presidenza del consiglio comunale, in forma scritta, emendamenti agli schemi di bilancio almeno 10 giorni prima della data prevista per l approvazione del bilancio. Programmazione lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi. 12. Entro il 10 settembre di ogni anno i Responsabili dei servizi, sentiti gli assessori delegati, predispongono proposte motivate per l aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e quello biennale di acquisizione di beni e servizi di cui all art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/ Le proposte sono trasmesse entro il 20 settembre all ufficio preposto alla sua stesura, la cui titolarità è individuata nel Responsabile del settore Lavori pubblici, il quale entro il 30 settembre predispone la bozza della programmazione per il triennio successivo e la inoltra alla Giunta che provvede alla sua adozione entro il 15 ottobre. 14. Il programma triennale dei lavori pubblici, le cui previsioni coincidono con quelle contenute nel bilancio di previsione finanziario, viene approvato nella stessa seduta e precedentemente al bilancio di previsione stesso. Esso costituisce allegato e parte integrante della delibera di approvazione del bilancio. Nel caso in cui l approvazione del bilancio di previsione avvenga in seduta successiva a quella nella quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici, quest ultimo deve essere richiamato ed espressamente confermato nel dispositivo della deliberazione di bilancio costituendone parte integrante. Cessione aree Tariffe servizi a domanda individuale Piano alienazioni e valorizzazione immobili 15. Entro il 31 ottobre il Servizio Urbanistica predispone, previa adeguata verifica delle disponibilità, la proposta per l adozione della deliberazione di cessione delle aree di cui all art. 172 lett. c) del D.Lgs. 267/ Entro lo stesso termine, gli uffici gestori dei servizi, in collaborazione con l ufficio ragioneria, presentano la proposta di deliberazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale con l indicazione dei corrispondenti tassi di copertura dei costi. 17. Entro il medesimo termine il Servizio cui compete la gestione del patrimonio comunale provvede alla stesura del Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all art. 58 del D.L. 112/2008. Lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio comunale nella medesima seduta e precedentemente al bilancio di previsione stesso. Esso costituisce allegato e parte integrante della delibera di approvazione del bilancio. Nel caso in cui l approvazione del bilancio di previsione avvenga in seduta successiva a quella nella quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni, 15

16 quest ultimo deve essere richiamato ed espressamente confermato nel dispositivo della deliberazione di bilancio costituendone parte integrante. Art. 14 Variazioni di bilancio 1. I responsabili di settore, verificata la necessità di una variazione delle risorse finanziarie loro assegnate, presentano apposita richiesta al Responsabile del Servizio Finanziario che provvede alla presentazione della relativa proposta di delibera nella prima seduta di Consiglio utile. 2. Nel caso in cui la variazione di bilancio comporti una maggiore spesa o una minore entrata, da finanziarsi con risorse non assegnate al servizio che richiede la variazione, la richiesta di variazione dovrà essere preventivamente vistata dall assessore al Bilancio. 3. La Giunta può disporre variazioni di bilancio, ai sensi dell art. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in via d urgenza con deliberazione da sottoporre a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto. 4. La proposta di ratifica è redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, corredata dei pareri di legge. 5. Il Consiglio, nel caso in cui dinieghi totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Art. 15 Variazioni di bilancio da parte della Giunta 1. La Giunta con propria deliberazione, oltre alle variazioni di PEG, approva le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, così come indicate nell articolo 175 comma 5- bis del D.Lgs. n. 267/ Di dette variazioni viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e, comunque, entro il 31 dicembre dell anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto. Art Variazioni di bilancio da parte dei responsabili della spesa 1. I responsabili della spesa possono richiedere, in forma scritta e motivata, variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate dall art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/ In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario entro 5 giorni lavorativi, a seguito di istruttoria, con propria determinazione, provvede ad approvare la variazione richiesta e ad effettuare le dovute modifiche alle scritture contabili, dandone comunicazione ai servizi richiedenti. 3. Una copia di dette variazioni viene inviata trimestralmente alla Giunta, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attraverso l invio per posta elettronica interna dell elenco delle variazioni adottate. Art Assestamento del Bilancio 1. L assestamento del bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 16

17 mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale. 2. L assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno. 3. Le eventuali proposte dei responsabili dei servizi devono essere trasmesse al servizio finanziario con l indicazione delle modifiche compensative e della disponibilità degli stanziamenti interessati, anche in termini di cassa, entro il 5 luglio in modo da consentire l istruttoria necessaria per la predisposizione degli atti. 4. È facoltà della Giunta sottoporre al Consiglio una ulteriore verifica generale delle entrate e delle spese, con particolare riguardo agli stanziamenti delle annualità successive, entro la data del 30 Novembre, ove ne ravvisi la necessità sulla base delle informazioni a sua disposizione. Art. 18 Trasmissione al tesoriere delle variazioni di bilancio 1. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. 2. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell esercizio finanziario. Sezione 3: Il Piano Esecutivo di Gestione Art. 19. Il piano esecutivo di gestione 1. Il contenuto del piano esecutivo di gestione (PEG) costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile. 2. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente. 3. Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata. Art. 20. Struttura del piano esecutivo di gestione 1. Il P.E.G. è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a Per ciascun Centro di responsabilità il Piano Esecutivo di Gestione dovrà individuare: a) il responsabile; b) gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del DUP; c) gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; 17

18 d) i capitoli e articoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l ulteriore articolazione: - delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; - delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli; g) le dotazioni di risorse umane e strumentali. Art. 21. Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione 1. Il procedimento di formazione del piano esecutivo di gestione inizia con la richiesta delle previsioni di entrata e spesa ai responsabili dei servizi da parte del responsabile del servizio finanziario. La fase di predisposizione del PEG è curata dal Segretario generale. 2. Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità, i responsabili danno concretezza agli obiettivi operativi formulando, per quanto di rispettiva competenza, una prima ipotesi di obiettivi gestionali nonché le richieste di risorse necessarie alla loro realizzazione. 3. Il Segretario Comunale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta durante gli incontri finalizzati alla predisposizione del bilancio di previsione e delle proposte formulate dai responsabili, coordina la fase di individuazione degli obiettivi e delle risorse, nella valorizzazione dei rispettivi ruoli e connesse responsabilità nonché nel rispetto del principio di trasparenza dei processi di pianificazione e di programmazione dell ente. 4. Al termine del processo di negoziazione il Segretario Comunale, in collaborazione con i responsabili dei servizi e con l organo esecutivo: a) provvede a formulare gli obiettivi tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi nel Documento Unico di Programmazione; b) elabora la proposta di piano esecutivo di gestione. 5. La Giunta Comunale, previa verifica della congruità e della coerenza della proposta di piano esecutivo di gestione con il DUP e con le direttive impartite, approva il piano esecutivo di gestione, entro 20 giorni dall approvazione del bilancio. 6. Nelle more dell approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell ultimo documento approvato. Art. 22. Pareri sul Piano Esecutivo di Gestione 1. La delibera di approvazione del piano esecutivo e tutte le delibere di variazione sono corredate da: - parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi; - parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. 2. Il parere di regolarità tecnica certifica la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in relazione alle risorse assegnate a ciascun responsabile. Tale parere deve essere espresso e fa diretto riferimento agli obiettivi gestionali che sono assegnati. In caso di parere negativo esso deve essere espresso e debitamente motivato. 3. Inoltre, il parere di regolarità tecnica certifica la coerenza degli obiettivi del PEG con i programmi del DUP. 18

19 Sezione 4: La gestione dei Fondi Art Fondo di riserva 1. I prelevamenti dal fondo di riserva e di cassa possono essere effettuati ai sensi dell art. 166 TUEL con deliberazione della giunta comunale fino al 31 dicembre, senza necessità del parere del collegio dei revisori dei conti. 2. Le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva sono comunicate al consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dall adozione mediante iscrizione dell oggetto all ordine del giorno dei lavori consiliari. Per le deliberazioni di Giunta adottate nell ultimo bimestre dell anno, la comunicazione è effettuata entro la prima seduta dell anno successivo. 3. Con la deliberazione di prelevamento dal fondo di riserva si intende automaticamente approvata la variazione di PEG conseguente, senza necessità di ulteriori provvedimenti. Art. 24 Altri fondi 1. Il servizio finanziario può proporre di stanziare nella missione Fondi e accantonamenti, all interno del programma Altri fondi, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. 2. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall articolo 187, comma 3 del Tuel. Sezione 5: Gli equilibri del bilancio Art. 25 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Allo scopo di verificare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri necessari ad una sana e corretta gestione del bilancio, i responsabili dei servizi devono comunicare al servizio finanziario le situazioni anomale o gli scostamenti significativi di entrata rispetto alle previsioni di bilancio. I responsabili dei servizi devono comunque comunicare, di norma entro il 10 luglio, l'ammontare presunto degli accertamenti di entrata di loro competenza realizzabili entro l'esercizio. 2. Con tali comunicazioni riferiscono altresì al responsabile del servizio finanziario ed alla giunta comunale sulle motivazioni che hanno portato ad eventuali significativi scostamenti rispetto alle previsioni, sulle iniziative assunte e sui provvedimenti che si propone siano adottati per rimuoverne le cause ed in ogni caso per migliorare le risultanze finanziarie della gestione. Qualora venga rilevato che, per effetto di minori entrate non compensate da minori spese, gli equilibri di bilancio siano pregiudicati, il responsabile del servizio finanziario, esprimendo le proprie valutazioni, è tenuto obbligatoriamente entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta conoscenza a segnalare tale situazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale ed al presidente del collegio dei revisori dei conti. 19

20 3. Fino all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, non possono essere assunti impegni di spesa per servizi non espressamente previsti per legge. Art. 26 Riequilibrio della gestione 1. Entro il 31 luglio l'organo consiliare provvede, di norma, ad effettuare: a) la ricognizione dello stato di attuazione delle missioni e dei programmi indicati nel documento unico di programmazione; b) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari. 2. In tale sede il consiglio comunale dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; in caso di accertamento negativo adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. 3. Ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione di cui all art. 193 comma 2 del Tuel deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari nel bilancio dell'esercizio in corso o in quello dei primi due immediatamente successivi, utilizzando per il corrispondente importo annuo tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. 4. Con la detta deliberazione il consiglio comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio ed adotta i provvedimenti necessari per la copertura degli stessi. Art Debiti fuori bilancio 1. Il consiglio comunale delibera il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio esclusiva mente nei casi previsti dall art. 194 del Tuel. Nella medesima deliberazione sono indicati i mezzi di copertura della spesa. Al riconoscimento di legittimità di detti debiti il consiglio può provvedere tutte le volte che se ne manifesti la necessità e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre dell anno stesso. 2. I debiti fuori bilancio che dovessero manifestarsi dopo il 30 novembre potranno essere riconosciuti nell esercizio successivo entro due mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione del relativo bilancio. 3. In caso di sentenze esecutive che si configurano ai sensi dell art. 194 comma 1 lettera a) del Tuel, si procede al loro riconoscimento con le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di salvaguardia degli equilibri di bilancio o di assestamento generale. 4. Ai fini della semplificazione amministrativa, se le risorse risultano disponibili ovvero si rendono disponibili mediante prelevamento dal fondo di riserva, con lo stesso provvedimento di riconoscimento della spesa il consiglio comunale può deliberare l utilizzo del fondo di riserva nonché la registrazione dell impegno necessario a far fronte agli oneri conseguenti. In tal caso il ragioniere capo, nel rilasciare il parere di regolarità contabile di cui all art. 49 Tuel, darà contestualmente atto dell avvenuta copertura. 20

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