NOTIZIARIO FISCALE N. 1 DEL 14 GENNAIO 2008

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1 NOTIZIARIO FISCALE N. 1 DEL 14 GENNAIO 2008 PARTE I PESCA E ACQUACOLTURA Legge Finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285 della G.U. 28 dicembre 2007, n. 300). Brevi cenni sulle disposizioni fiscali introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 nel settore della Pesca e dell Acquacoltura: Agevolazioni previdenziali e fiscali (art. 1, comma 172) Prorogate anche per l esercizio 2008 le disposizioni in materia previdenziale e fiscale per tutte le imprese esercenti attività di pesca costiera e per quei soggetti che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (art. 11 L. n. 388/2000 relativo ai benefici previsti dagli artt. 4 e 6 del D.L. n. 457/1997 convertito con modificazioni nella L. n. 30/1998). In particolare si registra un incremento di valore del credito di imposta riconosciuto alle su indicate imprese che sale quindi all 80% (precedente 70%) dell IRPEF dovuta, in qualità di sostituti di imposta, sui redditi di lavoro dipendente e/o autonomo corrisposti al personale imbarcato, utilizzabile a copertura dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte operate su tali redditi (con esclusione dell addizionale regionale). Tale credito d imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile dell impresa. Sotto il profilo fiscale ovvero ai fini della determinazione delle imposte IRPEF ed IRES, il reddito derivante dall esercizio della pesca costiera (c.d. piccola pesca) e della pesca nelle acque interne e lagunari è imponibile nella misura del 36% del totale, data l esenzione da imposta pari all 80% dell 80% (combinato dell art. 12 L. n. 904/1977 e dell art. 1, comma 460, lett. b, L. n. 311/2004), ossia 64%, del reddito prodotto da tali imprese. IRAP (art. 1, comma 171) Prorogata anche per l anno 2007 l aliquota IRAP agevolata all 1,9% (art. 45 co. 1 D.Lgs. 446/1997) per i settori dell agricoltura e della piccola pesca. A partire dall anno 2008 l aliquota verrà innalzata al 3,75%. Imprenditoria giovanile (art. 2, comma 120) Estesi anche al settore della Pesca i benefici del Fondo per lo sviluppo dell imprenditoria giovanile in agricoltura istituito dalla legge Finanziaria per il 2007 (art. 1 comma 1068 L. n. 296/2006). Garanzie per l accesso al credito (art. 2, comma 121) Le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio potranno essere destinate come garanzie per agevolare l accesso al credito ed al mercato dei capitali delle imprese che svolgono attività di pesca e acquacoltura. Collegato fiscale alla Finanziaria 2008 (D.L. n. 159/2007 convertito in L. n. 223/2007 pubblicata in G.U. n. 279 del 30/11/2007). Vengono qui di seguito brevemente indicate alcune delle novità introdotte dal collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2008 rilevanti per il settore della Pesca: 1

2 Documenti di bordo (art. 42-ter) Per le sole imbarcazioni adibite alla pesca, la sanzione comminata al Comandante relativa alla mancanza dei documenti di bordo è ridotta ad Euro 100 se gli stessi verranno esibiti alle autorità competenti entro le 48 ore successive all accertamento della violazione. Recupero aiuti incompatibili (art. 46-quater, co. 1) Il rimborso degli aiuti al settore della pesca dichiarati incompatibili (D.L. n. 561/1994 convertito in L. n. 655/1994; D.L. n. 96/1995 convertito in L. n. 206/1995; D.L. n. 669/1996 convertito in L. 30/1997) dovrà essere effettuato in 14 rate annuali. Le modalità saranno determinate con apposito decreto (D.L. n. 159/2007 convertito in L. n. 223/2007 pubblicata in G.U. n. 279 del 30/11/2007). Vittime del mare (art. 46-quater, co. 2) Fissato in Euro il limite di indennizzo per le vittime del mare a seguito di eventi verificatisi nel triennio La copertura sarà a carico del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori. 2 PARTE II GENERALE Tasso d interesse legale A partire dal 1 gennaio 2008 sale al 3% annuo (precedente 2,5%) il tasso degli interessi legali. Tale importo ha rilevanza anche ai fini del ravvedimento operoso (Ministero dell Economia e delle Finanze D.M. del 12/12/2007). Prestito sociale La Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l emissione dal 1 dicembre 2007 di una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari (G.U. n. 302 del 31/12/2007). Pertanto, dalla medesima data ed in ragione dell aumento al 4,25% (precedente 4,15%) dell interesse massimo e del contemporaneo aumento al 2,20% (precedente 2,10%) dell interesse minimo dei buoni postali fruttiferi, il tasso massimo di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche, nonché a titolo di dividendo, viene aumentato al 6,75% (precedente 6,65%) mentre il limite fiscalmente deducibile degli interessi sul prestito da soci persone fisiche passa al 3,10% (precedente 3,00%). Adempimenti per la costituzione di nuove imprese Approvato il modello di comunicazione unica per la nascita dell impresa previsto dall art. 7, comma 7 D.L. n. 7/2007 che consente, mediante unica presentazione all Ufficio del Registro delle Imprese, di ottemperare agli obblighi amministrativi previsti in sede di costituzione di nuove imprese relativamente al Registro delle Imprese stesso, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l ottenimento del codice fiscale e della partita I.V.A. (Ministero dello Sviluppo economico D.M. del 02/11/2007). PARTE III SPECIALE N. 1 Legge Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285 della G.U. 28 dicembre 2007, n. 300) Prima parte della breve rassegna di alcune delle principali disposizioni normative introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008: LAVORO AUTONOMO Nuovo regime per i Contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117) Introdotto un nuovo regime semplificato per i c.d. contribuenti minimi identificati in persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni che: nell esercizio precedente hanno conseguito ricavi non superiori ad Euro ; hanno sostenuto spese per acquisto di beni strumentali all esercizio dell attività inferiori, nel triennio precedente, ad Euro ; non hanno effettuato cessioni all esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori. I fini dell applicazione della presente disciplina, non sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali I.V.A., i non residenti, i soggetti che

3 svolgono, in via prevalente od esclusiva, attività di cessione di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi o i lavoratori autonomi che partecipano a società di persone, a società a responsabilità limitata trasparenti ovvero producono redditi in forma associata. La scelta del regime deve essere manifestata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e cessa nell esercizio successivo a quello in cui si è verificato il superamento di uno qualsiasi dei precedenti requisiti. L uscita dal regime è immediata solo nel caso in cui il limite di Euro per i ricavi o compensi venga superato di un importo superiore al 50%. La disciplina dettata per tali Contribuenti prevede: l esclusione della rivalsa I.V.A. con il conseguente divieto di detrazione dell I.V.A. sugli acquisti; l esenzione dall imposta IRAP; l esclusione dagli Studi di settore; l imposta sostitutiva all IRPEF, alle Addizionali regionali e comunali nella misura del 20% calcolata sulla differenza fra ricavi e costi, rilevati secondo il principio si cassa, comprese le eventuali plusvalenze o minusvalenze nonché componenti positivi o negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti solo se superiori ad Euro 5.000; l esclusione dall obbligo di presentazione dell Elenco Clienti/Fornitori; l esclusione dall obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma non dall adempimento di numerare e conservare le fatture. Viene comunque riconosciuta la deducibilità dei contributi previdenziali, compresi quelli relativi ai collaboratori dell impresa familiare, versati all ente di appartenenza. Le perdite fiscali da esercizi precedenti possono essere imputate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie disposte dal T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) mentre le perdite generate in regime semplificato possono essere portate in diminuzione del reddito non oltre il quinto anno per l intero importo che trova capienza in essi. Prevista la facoltà per i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi di optare per l applicazione dell imposta I.V.A. e delle imposte sul reddito nei modi ordinari dandone comunicazione nella prima dichiarazione utile successiva alla scelta operata. Tale opzione vincola il contribuente per un triennio, trascorso il quale l opzione per il regime normale resta valida per ogni anno successivo. Perdite (art. 1, commi 29 e 30) Reintrodotta, a partire dall annualità 2008, la possibilità per i lavoratori autonomi e per le imprese in contabilità semplificata di utilizzare le perdite realizzate nella propria attività in compensazione con redditi di natura diversa realizzati nello stesso periodo ai fini della determinazione dell imposta IRPEF. Le eventuali differenze potranno essere imputate in diminuzione dei redditi conseguiti negli esercizi successivi ma non oltre il quinto anno. REDDITO D IMPRESA IRES (art. 1, comma 33) Ridotta al 27,5% (precedente 33%) l aliquota IRES a partire dall esercizio Interessi passivi (art. 1, commi 33 e 34) Disposto, a partire dal 1 gennaio 2008, un nuovo regime fiscale per gli interessi passivi che prevede, per le persone fisiche esercenti attività d impresa, la deducibilità nell esercizio per la sola quota parte corrispondente al rapporto tra l ammontare dei ricavi e dei proventi che formano il reddito dell impresa o che ne sono esclusi e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La parte non deducibile risultante dal calcolo su indicato è indetraibile ai fini del calcolo dell imposta. Diversamente, per le società ed i soggetti IRES in genere, gli interessi passivi e gli oneri assimilati possono essere dedotti integralmente fino a concorrenza del valore degli interessi attivi e dei proventi assimilati mentre per la parte eccedente tale limite è disposta 3

4 la deducibilità di un importo pari al 30% del risultato operativo della gestione caratteristica (inteso come differenza tra valore e costi della produzione dai quali si escludono i valori di ammortamenti, accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e canoni di leasing). A partire dall esercizio 2010 la quota di risultato operativo non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza potrà essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi esercizi. Previsto un regime derogatorio per i primi due esercizi dall entrata in vigore della nuova disciplina che dispone l aumento una tantum della soglia di deducibilità degli interessi passivi ad Euro per l anno 2008 e ad Euro per l anno Le disposizioni non si applicano alle banche, agli altri soggetti finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Rientrano nell ambito di applicazione della norma in commento gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale. Spese di rappresentanza (art. 1, comma 33) Nuova disciplina anche per le spese di rappresentanza che, a partire dall esercizio 2008, sono deducibili nel periodo d imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell attività caratteristica dell impresa e dell attività internazionale dell impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad Euro 50. IRAP (art. 1, commi da 43 a 45 e da 50 a 52) L imposta IRAP viene razionalizzata e trasformata in tributo regionale istituita con apposita legge a partire dal 1 gennaio 2009 che determinerà tra l altro le modalità di liquidazione, riscossione ed accertamento. A partire dall anno 2008 viene disposta la riduzione dell aliquota ordinaria al 3,90% (precedente 4,25%) ed il contemporaneo ampliamento della base imponibile con l ulteriore esclusione dai costi della gestione caratteristica delle spese relative ai compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori, gli utili degli associati in partecipazione, la quota di interessi compresa nei canoni di leasing, le perdite su crediti e l ICI nonché le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura eccedente 1/18 del costo sostenuto. Concorrono inoltre alla determinazione della base imponibile i contributi erogati in base a norme di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali. Introdotte le seguenti misure agevolative: deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato (ex art. 11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 446/1997) Euro (precedente Euro 5.000); deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (ex art. 11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 446/1997) Euro (precedente ); gli importi massimi ammessi in deduzione in base all ammontare della base imponibile, sono Euro 7.350, Euro 5.500, Euro ed Euro se la base imponibile non eccede rispettivamente Euro ,91, Euro ,91, Euro ,91 ed Euro ,91 (ex art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/1997); per ogni lavoratore dipendente è ammessa una deduzione pari ad Euro (ex art. 11, comma 4-bis1, D.Lgs. n. 446/1997). 4

5 DISPOSIZIONI VARIE Dichiarazione dei sostituti d imposta (art. 1, comma 217) Proroga al 31 luglio 2008 (precedente 31 marzo 2007) del termine per l invio telematico del Modello di dichiarazione 770/2008 ordinario. Rivalutazione di terreni e partecipazioni (art. 1, comma 91) Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società (L. n. 448/2001). Il nuovo termine è fissato per il 30 giugno 2008, data entro cui dovrà essere versata l imposta sostitutiva, in unica rata ovvero prima rata delle tre, che ammonta al 4% per terreni e partecipazioni qualificate (20% per le società di capitali e 25% per quelle di persone) e al 2% per le partecipazioni non qualificate. Viene richiesta la redazione di una perizia di stima redatta da professionisti abilitati alla data del 1 gennaio Soggetti destinatari della norma sono le persone fisiche, le società semplici ed enti non commerciali; restano pertanto esclusi i beni d impresa. ICI (art. 1, comma 5) Introdotta una ulteriore detrazione, oltre alla già prevista di Euro 103,29, pari all 1,33 per mille del valore catastale dell immobile destinato ad abitazione principale. Fissato ad Euro 200 il limite massimo dell agevolazione. Ristrutturazioni (art. 1, commi da 17 a 19) Proroga per il 2008, 2009 e 2010 della detrazione del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (art. 2 co. 5 L. 289/2002 e successive modificazioni) e delle relative prestazioni (art. 7, co. 1, lett. b, L. 488/1999) fino ad un massimo di Euro per ciascun immobile. Prorogata fino al 2010 anche l I.V.A. agevolata al 10%. 5

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