CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (GALLETTI)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (GALLETTI)"

Transcript

1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) E DAL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (GALLETTI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MARTINA) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DELRIO) E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (LORENZIN) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012; b) Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 o aprile 2015;

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 o 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio Presentato il 29 dicembre 2015

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati INDICE Relazione illustrativa... Pag. 5 Relazione tecnica...» 13 Analisi tecnico-normativa...» 30 Dichiarazione di esclusione dall analisi dell impatto della regolamentazione...» 43 Disegno di legge...» 56 Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012: Testo...» 65 Traduzione non ufficiale...» 72 Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles l 1 aprile 2015: Testo...» 83 Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002: Testo...» 99 Traduzione non ufficiale...» 113 Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001: Testo...» 121 Traduzione non ufficiale...» 123

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 o -4 giugno 2004: Testo...» 125 Traduzione non ufficiale...» 131 Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003: Testo...» 141 Traduzione non ufficiale...» 168

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati ONOREVOLI DEPUTATI! Il presente disegno di legge ha come obiettivo la ratifica degli atti internazionali elencati nella foglia, dando concreta ed effettiva attuazione agli impegni sottoscritti. 1) Disegno di legge. Si illustrano di seguito gli articoli del disegno di legge di ratifica: L articolo 1 reca l autorizzazione alla ratifica dei seguenti atti internazionali in materia ambientale: l Emendamento di Doha e l Accordo con l Islanda, il Protocollo «Emergency» alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dai rischi dell inquinamento e due emendamenti e un Protocollo alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfontaliero. Inoltre, con riguardo ai primi due atti, specifica che il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell Unione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto disposto e ammesso dall articolo 4 del Protocollo di Kyoto; l articolo 2 reca l ordine di esecuzione dell Emendamento di Doha e dell Accordo con l Islanda; l articolo 3 contiene le definizioni di «UNFCCC» e di «Protocollo di Kyoto» ai fini del disegno di legge; l articolo 4, insieme con le altre disposizioni del capo II del disegno di legge, seppure in ritardo rispetto ai tempi previsti, consente finalmente di dare esecuzione al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. In particolare, il disegno di legge dà attuazione all articolo 4 del citato regolamento che prevede che gli Stati membri elaborino le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e all articolo 12 dello stesso regolamento che prevede che gli Stati membri istituiscano, gestiscano e migliorino i propri sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni. L articolo 4 prevede la predisposizione di una Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio al fine di contribuire alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio nel lungo termine (2050). Tale prescrizione, come detto, è necessaria ai sensi dell articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che ha reso obbligatoria la disposizione prevista dalla decisione 1/CP.16 della Conferenza delle parti aderenti alla Convenzione UN- FCCC. In particolare è previsto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministri interessati, adotti la Strategia che includerà anche quanto previsto dal Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l aumento del loro assorbimento, approvato con delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002; l articolo 5, dando attuazione all articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/ 2013, istituisce il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente a quanto stabilito nelle pertinenti decisioni adottate dagli organi della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto. La realizzazione e l aggiornamento del Sistema, nonché la gestione e l archiviazione delle relative informazioni sono affidati all Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Le informazioni necessarie alla realizzazione e all aggiornamento del Sistema saranno acquisite dall ISPRA anche in collaborazione con i Ministeri interessati; l articolo 6 affida al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di raccogliere e di comunicare le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e demanda a un decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati interessati, la definizione delle modalità di raccolta di tali informazioni, incluse quelle previste dal Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni; l articolo 7 reca la copertura finanziaria. L onere quantificato per dare attuazione alle attività descritte nella relazione tecnica è di euro , per l anno 2015, e di euro , a decorrere dall anno ) Atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del disegno di legge. Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012, e Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 o aprile Nel 1992 è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione UNFCCC), il cui obiettivo ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Nel 1997 è stato poi adottato il Protocollo di Kyoto, che ha fissato per i Paesi industrializzati l obiettivo di ridurre almeno del 5 per cento le emissioni complessive di gas serra rispetto ai valori del 1990 per il periodo dal 2008 al 2012 (articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo) e ha richiesto di non superare le quote di emissione assegnate dall allegato B del Protocollo, rispettivamente a ognuno di questi Paesi (cosiddette Parti allegato B). L Italia ha ratificato il Protocollo ai sensi della legge 1 o giugno 2002, n Gli Stati membri dell Unione europea hanno attuato gli impegni congiuntamente, come consentito dall articolo 4 del Protocollo. Nel dicembre 2012, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del Protocollo di Kyoto hanno adottato il cosiddetto Emendamento di Doha. Si tratta di un Emendamento che istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le Parti elencate nell allegato B del Protocollo di Kyoto. 2.1) Emendamento di Doha. La principale novità introdotta dall Emendamento di Doha riguarda la modifica e l integrazione dell allegato B del Protocollo di Kyoto, prevedendo obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per le Parti ivi elencate per il periodo dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 (cosiddetto secondo periodo di riduzione). In particolare l Unione europea, ciascuno Stato membro e l Islanda hanno sottoscritto una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del L Unione europea, gli Stati membri e l Islanda hanno optato per l adempimento congiunto come consentito dal citato articolo 4 del Protocollo e pertanto i loro obiettivi di riduzione sono elencati nell allegato B con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente. Coerentemente con la definizione dei suddetti nuovi obiettivi, sono stati modificati anche gli articoli 3 e 4 del Protocollo per: specificare l entità delle riduzioni che dovranno essere raggiunte nel periodo collettivamente da tutte le Parti che hanno adottato l Emendamento (articolo 3, paragrafo 1-bis); individuare le modalità per un eventuale rafforzamento degli impegni di riduzione (articolo 3, paragrafi 1-ter e 1-quater);

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati specificare le modalità per la determinazione degli impegni di riduzione per il periodo (articolo 3, paragrafi 7-bis e 8-bis); accrescere l integrità ambientale del trattato (articolo 3, paragrafo 7-ter); specificare le modalità per adempiere all impegno di riduzione per il periodo (articolo 3, paragrafi 12-bis e 12-ter); consentire l attuazione congiunta anche per il secondo periodo di riduzione (articolo 4, paragrafi 2 e 3). Infine, è stato aggiunto il trifluoruro d azoto (NF3) alla lista dei gas serra prevista dall allegato A del Protocollo di Kyoto. Con decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, è stato approvato l Emendamento di Doha a nome dell Unione europea. 2.2) Accordo con l Islanda. L articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto prevede che le Parti che si impegnano a rispettare gli obiettivi di riduzione in maniera congiunta definiscano in un accordo il livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti. Con decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, è stato approvato l Accordo tra l Unione europea, i suoi Stati membri e l Islanda per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L Accordo con l Islanda definisce i termini che disciplinano la partecipazione dell Islanda nell adempimento congiunto degli impegni da parte dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda. In particolare, l Islanda dovrà applicare le normative dell Unione europea, anche per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni (regolamento (UE) n. 525/2013). Inoltre, è istituito un Comitato di attuazione congiunta per assicurare l attuazione e l operatività dell Accordo a cui partecipano la Commissione europea, gli Stati membri e l Islanda. Infine, si segnala che l Accordo non istituisce alcun obbligo per l Unione europea o i suoi Stati membri. 3) Atto di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge. Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio Il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo (Protocol concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean Sea), firmato alla Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l avvenuto deposito del 6 o strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo per la cooperazione nella lotta contro l inquinamento del Mar Mediterraneo causato da petrolio e da altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell inquinamento da navi. Non hanno ancora proceduto alla ratifica i seguenti Stati: Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Egitto, Italia, Libano, Libia e Tunisia. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti applicativi della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La suddetta Convenzione, ratificata dall Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, in seguito all emendamento della Conferenza dei Plenipoten-

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati ziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, si è tramutata in Convenzione per la protezione dell ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. Tale Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1999, n Il nuovo Protocollo, anche alla luce dell avvenuto emendamento della Convenzione di Barcellona, è caratterizzato da un approccio globale verso tutte le questioni attinenti il trasporto marittimo e la protezione dell ambiente marino e costiero (UNCLOS 82, MARPOL 73/78, OPRC 90), attribuendo particolare attenzione alla prevenzione dell inquinamento da navi e alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l impatto dell inquinamento sull ambiente marino. Esso costituisce, pertanto, lo strumento per una nuova strategia finalizzata a una migliore protezione del Mare Mediterraneo, attraverso una più pregnante attività di cooperazione tra le Parti contraenti. In tale contesto, al Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea (REMPEC), istituito con la risoluzione n. 7 adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mar Mediterraneo il 9 febbraio 1976 e amministrato dall Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono assegnate una serie di funzioni a sostegno dell attuazione del Protocollo. In particolare, il REMPEC cura la circolazione delle informazioni tra le Parti, attraverso mezzi di comunicazione adeguati allo scopo; tali informazioni riguardano i sistemi nazionali di risposta e gli eventuali accordi conclusi nel quadro del Protocollo; i rapporti trasmessi dagli operatori in caso di incidenti da cui derivano inquinamenti; le valutazioni effettuate e le misure intraprese sempre in caso di incidenti. Il Centro deve essere inoltre informato dagli Stati circa le misure adottate per la ricezione delle navi in difficoltà nei porti e nei luoghi di rifugio. Campo di applicazione. Navi e spazi marini a cui si applica il Protocollo. L area geografica di applicazione del Protocollo è quella del Mare Mediterraneo, come definita dall articolo 1 della Convenzione di Barcellona per la protezione dell ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo. L applicazione può essere estesa alle aree costiere, così come definite da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio. Il Protocollo non fornisce una definizione di nave. Inquinanti considerati. Il Protocollo considera come sostanze inquinanti il petrolio e le sostanze pericolose e nocive, laddove si intende per «sostanza pericolosa e nociva» ogni sostanza diversa dal petrolio che, se introdotta nell ambiente marino, è in grado di generare rischi per la salute umana, di nuocere alle risorse viventi e alla vita marina, di danneggiare le attrattive o di interferire con altri usi legittimi del mare. Il Protocollo contiene disposizioni riguardanti anche le sostanze nocive contenute in colli, container o casse da trasporto stradale e ferroviario. Il Protocollo si compone di 25 articoli. ARTICOLO 1 «Definizioni». Vengono specificate le definizioni, in particolare per quanto riguarda: a) Convenzione; b) Episodio d inquinamento; c) Sostanze nocive e potenzialmente pericolose; d) Interessi connessi. 2 «Zona di applicazione del Protocollo». ARTICOLO Il Protocollo si applica a tutta l area mediterranea.

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati ARTICOLO 3 «Disposizioni generali». Il Protocollo, che si applica senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre Parti o degli altri Stati in maniera conforme al diritto internazionale, considera la cooperazione tra le Parti quale elemento fondante per una regolamentazione internazionale destinata a prevenire, ridurre e dare risposta a inquinamenti marini da navi. 4 «Piano di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e a combattere contro episodi d inquinamento». ARTICOLO Le Parti operano per il mantenimento e la promozione di piani di emergenza e di altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento, per il rafforzamento della capacità di risposta in mare. ARTICOLO 5 «Sorveglianza». Le Parti attuano individualmente o attraverso la cooperazione bilaterale o multilaterale attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo. 6 «Cooperazione nelle operazioni di recupero». ARTICOLO Le Parti si impegnano a cooperare nelle operazioni di recupero, in caso di scarico o caduta in mare, di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli. ARTICOLO 7 «Divulgazione e scambio delle informazioni». Le Parti si impegnano a diffondere alle altre Parti ogni informazione attinente all organizzazione nazionale e alle autorità competenti in materia di lotta contro l inquinamento da idrocarburi. Le Parti che hanno convenuto di scambiare direttamente queste informazioni devono comunicarle al REMPEC, il quale provvede alla comunicazione ai Paesi che non sono Parti del Protocollo. ARTICOLO 8 «Comunicazione delle informazioni e dei rapporti concernenti episodi d inquinamento». Le Parti s impegnano a coordinare l uso dei mezzi di comunicazione per un efficace e rapido scambio delle informazioni relative ad episodi di inquinamento. ARTICOLO 9 «Procedura di notifica». Ciascuno Stato è tenuto a fare sì che i comandanti o gli altri responsabili delle navi battenti la propria bandiera e i piloti degli aeromobili registrati nel proprio territorio notifichino alle autorità competenti e allo Stato costiero più vicino, nel più breve tempo possibile e secondo le procedure internazionali applicabili: i) ogni incidente che generi o possa generare uno scarico di petrolio o di sostanze pericolose; ii) la presenza, le caratteristiche e le dimensioni di ogni versamento di petrolio o di sostanze pericolose e nocive, anche se trasportate in colli, che possa costituire minaccia per l ambiente marino, la costa o gli interessi connessi di uno Stato parte. L imposizione degli obblighi di notifica riguarda anche i responsabili di impianti offshore sotto la giurisdizione di uno Stato parte, conformemente alle disposizioni del Protocollo sulla protezione del Mediterraneo dall inquinamento derivante dall esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, nonché i responsabili dei porti, degli impianti e dei terminali. Inoltre obblighi di notifica degli inquinamenti sono previsti per tutte le navi in navigazione nelle rispettive acque territoriali. ARTICOLO 10 «Misure operative». Ogni Parte effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l importanza e le conseguenze possibili dell episodio di inquinamento e, se del caso, adotta tutte le misure praticabili per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, informando immediatamente delle valutazioni e delle azioni intraprese tutte le Parti che ri-

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati schiano di essere interessate dall episodio di inquinamento; viene informato anche il REMPEC. ARTICOLO 11 «Misure di emergenza a bordo delle navi o degli impianti al largo e nei porti». Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera, gli impianti offshore e i porti siano dotati di piani di emergenza antinquinamento, conformemente e come richiesto dalla regolamentazione nazionale. ARTICOLO 12 «Assistenza». Ogni Parte può richiedere assistenza, direttamente o tramite il REMPEC, ad altre Parti e in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite, per fare fronte a un episodio di inquinamento. Nel caso di mancato accordo delle Parti e previa autorizzazione delle stesse, il REM- PEC può coordinare l operazione. ARTICOLO 13 «Rimborso dei costi di assistenza». Ciascuna Parte si fa carico dei costi dei provvedimenti adottati per fare fronte all inquinamento. Se una Parte chiede a un altra Parte di provvedere a tali misure, essa si farà carico degli oneri che quest ultima avrà sostenuto. 14 «Installazione di impianti portuali». ARTICOLO Le Parti assumono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie affinché le strutture ricettive, al servizio delle navi, siano disponibili nei loro porti e terminali; devono garantire il buon funzionamento delle stesse strutture sia per limitare l impatto dei loro scarichi sull ambiente marino, sia per evitare ritardi ingiustificati alle navi; devono assicurare, inoltre, la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto. ARTICOLO 15 «Rischi ambientali del traffico marittimo». Le Parti si impegnano, in conformità con le norme internazionali e con il mandato dell IMO, a valutare i rischi ambientali delle rotte utilizzate dal traffico marittimo e a ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali, anche attraverso apposite misure. 16 «Accoglienza delle navi in pericolo in porti e luoghi di rifugio». ARTICOLO Le Parti si impegnano a definire strategie nazionali, regionali o subregionali per accogliere le navi in difficoltà che rappresentano una minaccia per l ambiente marino in luoghi di rifugio, inclusi i porti. ARTICOLO 17 «Accordi subregionali». Le Parti possono negoziare, sviluppare e mantenere accordi bilaterali o multilaterali subregionali al fine di facilitare l attuazione del Protocollo. ARTICOLO 18 «Riunioni». Le riunioni ordinarie delle Parti si tengono in occasione delle riunioni delle Parti contraenti la Convenzione di Barcellona; è data altresì la possibilità di indire riunioni straordinarie. 19 «Relazioni con la Convenzione di Barcellona». ARTICOLO Le disposizioni della Convenzione si applicano a qualsiasi Protocollo della Convenzione medesima, come anche il regolamento interno e le regole finanziarie, a meno che le Parti convengano diversamente. 20 «Incidenza del Protocollo sulle legislazioni interne». ARTICOLO Il diritto delle Parti di adottare disposizioni interne più rigorose non viene pregiudicato dall adozione del Protocollo.

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati ARTICOLO 21 «Relazioni con terzi». Le Parti invitano gli Stati non Parti e le organizzazioni internazionali a cooperare all attuazione del Protocollo. ARTICOLO 22 «Firma». Il Protocollo è stato aperto alla firma di ogni Parte contraente della Convenzione alla Valletta, Malta, il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio ARTICOLO 23 «Ratifica, accettazione o approvazione». Il Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. ARTICOLO 24 «Adesione». Il Protocollo è aperto all adesione a partire dal 26 gennaio ARTICOLO 25 «Entrata in vigore». Il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4) Atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), del disegno di legge. Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kiev il 21 maggio Il disegno di legge reca la ratifica e l esecuzione degli emendamenti alla Convenzione di Espoo della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero di seguito «Convenzione», nonché la ratifica e l esecuzione del Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero. La Convenzione è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991 ed è stata approvata dalla Comunità europea il 27 giugno Nel 2001 la seconda riunione delle Parti a Sofia in Turchia ha adottato la decisione II/14 relativa a un emendamento alla Convenzione. L emendamento estende la definizione del termine «pubblico» di cui all articolo 1, punto x), della Convenzione, precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all adesione di Paesi che non sono membri dell UNECE previa approvazione della riunione delle Parti. Sia l estensione della definizione del termine «pubblico» che l apertura della Convenzione all adesione di Stati esterni all ambito dell UNECE sono strumenti essenziali per sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e per promuovere un attuazione e un rispetto più ampi della legislazione ambientale. Il primo emendamento alla Convenzione contribuisce pertanto a rafforzare le politiche di tutela dell ambiente e a migliorarne l efficacia. La definizione del termine «pubblico» è stata attuata nella normativa europea dapprima dalle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (ora abrogata), concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE3 e 2003/35/CE4, e attualmente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, ed è conforme al testo modificato della Convenzione. Nel 2004 a Cavtat in Croazia la terza riunione delle Parti ha adottato la decisione III/7 relativa a un secondo emendamento alla Convenzione. L emendamento permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell ambito della valutazione, aggiorna l elenco di attività di cui all appendice I della Convenzione e disciplina talune questioni istituzionali della Convenzione, quali l esame del rispetto

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati delle disposizioni, i poteri della riunione delle Parti e l entrata in vigore degli emendamenti. Dato che le pertinenti disposizioni europee (direttiva 2011/92/UE) sono in linea con l emendamento alla Convenzione, non vi è necessità di rivedere la normativa europea. L Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 3 novembre 1994, n Gli emendamenti ad oggi sono stati ratificati da 24 Stati. Attese la necessità e l importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione, nel 2003 a Kiev è stato sottoscritto dalle Parti un Protocollo alla Convenzione giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, sempre in contesto transfrontaliero. Gli obiettivi del Protocollo sono i seguenti: a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell elaborazione programmatica e legislativa; c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 38 Stati.

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati RELAZIONE TECNICA (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati

15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati

17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati

18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati

19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati

20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati

21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati

22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati

23 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati

24 Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati

25 Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati

26 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati

27 Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati

28 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati

29 Atti Parlamentari 29 Camera dei Deputati

30 Atti Parlamentari 30 Camera dei Deputati ANALISI TECNICO-NORMATIVA

31 Atti Parlamentari 31 Camera dei Deputati

32 Atti Parlamentari 32 Camera dei Deputati

33 Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati

34 Atti Parlamentari 34 Camera dei Deputati

35 Atti Parlamentari 35 Camera dei Deputati

36 Atti Parlamentari 36 Camera dei Deputati

37 Atti Parlamentari 37 Camera dei Deputati

38 Atti Parlamentari 38 Camera dei Deputati

39 Atti Parlamentari 39 Camera dei Deputati

40 Atti Parlamentari 40 Camera dei Deputati

41 Atti Parlamentari 41 Camera dei Deputati

42 Atti Parlamentari 42 Camera dei Deputati

43 Atti Parlamentari 43 Camera dei Deputati

44 Atti Parlamentari 44 Camera dei Deputati

45 Atti Parlamentari 45 Camera dei Deputati

46 Atti Parlamentari 46 Camera dei Deputati

47 Atti Parlamentari 47 Camera dei Deputati

48 Atti Parlamentari 48 Camera dei Deputati

49 Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati

50 Atti Parlamentari 50 Camera dei Deputati

51 Atti Parlamentari 51 Camera dei Deputati

52 Atti Parlamentari 52 Camera dei Deputati

53 Atti Parlamentari 53 Camera dei Deputati

54 Atti Parlamentari 54 Camera dei Deputati

55 Atti Parlamentari 55 Camera dei Deputati

56 Atti Parlamentari 56 Camera dei Deputati DISEGNO DI LEGGE CAPO AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE I ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012; b) Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un

57 Atti Parlamentari 57 Camera dei Deputati contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 o - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall articolo 4 del Protocollo di Kyoto. ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data: a) all Emendamento di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall articolo 20 del Protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1 o giugno 2002, n. 120; b) all Accordo di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall articolo 11 dell Accordo stesso; c) al Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall articolo 25 del Protocollo stesso; d) agli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall Emendamento di cui all articolo 1, comma 1, lettera d), dall articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emenda-

58 Atti Parlamentari 58 Camera dei Deputati mento di cui all articolo 1, comma 1, lettera e), e dall articolo 24 del Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera f). ART. 3. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65; b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l 11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1 o giugno 2002, n CAPO II NORME DI ADEGUAMENTO ALL EMEN- DAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ART. 4. (Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio). 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

59 Atti Parlamentari 59 Camera dei Deputati ART. 5. (Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni). 1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/ L Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati. ART. 6. (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici). 1. Il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/ Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all articolo 5, comma 2.

60 Atti Parlamentari 60 Camera dei Deputati CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI ART. 7. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dagli atti di cui all articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come di seguito specificato: a) per l Emendamento di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), gli oneri di cui all articolo 1 dell Emendamento stesso derivanti dalle spese di missione, valutati in euro annui a decorrere dall anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro annui a decorrere dall anno 2015; b) per il Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all articolo 14 del Protocollo stesso, valutati in euro per l anno 2015 e in euro a decorrere dall anno All attuazione degli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli

61 Atti Parlamentari 61 Camera dei Deputati oneri valutati di cui al periodo precedente, il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell ambito del programma di spesa n. 5 «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per gli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, e nell ambito del programma di spesa «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell ecosistema marino», per il Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all importo dello scostamento il limite di cui all articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Il Ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al comma Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

62 PAGINA BIANCA

63 Atti Parlamentari 63 Camera dei Deputati

64 PAGINA BIANCA

65 Atti Parlamentari 65 Camera dei Deputati

66 Atti Parlamentari 66 Camera dei Deputati

67 Atti Parlamentari 67 Camera dei Deputati

68 Atti Parlamentari 68 Camera dei Deputati

69 Atti Parlamentari 69 Camera dei Deputati

70 Atti Parlamentari 70 Camera dei Deputati

71 Atti Parlamentari 71 Camera dei Deputati

72 Atti Parlamentari 72 Camera dei Deputati

73 Atti Parlamentari 73 Camera dei Deputati

74 Atti Parlamentari 74 Camera dei Deputati

75 Atti Parlamentari 75 Camera dei Deputati

76 Atti Parlamentari 76 Camera dei Deputati

77 Atti Parlamentari 77 Camera dei Deputati

78 Atti Parlamentari 78 Camera dei Deputati

79 Atti Parlamentari 79 Camera dei Deputati

80 Atti Parlamentari 80 Camera dei Deputati

81 Atti Parlamentari 81 Camera dei Deputati

82 PAGINA BIANCA

83 Atti Parlamentari 83 Camera dei Deputati

84 Atti Parlamentari 84 Camera dei Deputati

85 Atti Parlamentari 85 Camera dei Deputati

86 Atti Parlamentari 86 Camera dei Deputati

87 Atti Parlamentari 87 Camera dei Deputati

88 Atti Parlamentari 88 Camera dei Deputati

89 Atti Parlamentari 89 Camera dei Deputati

90 Atti Parlamentari 90 Camera dei Deputati

91 Atti Parlamentari 91 Camera dei Deputati

92 Atti Parlamentari 92 Camera dei Deputati

93 Atti Parlamentari 93 Camera dei Deputati

94 Atti Parlamentari 94 Camera dei Deputati

95 Atti Parlamentari 95 Camera dei Deputati

96 Atti Parlamentari 96 Camera dei Deputati

97 Atti Parlamentari 97 Camera dei Deputati

98 PAGINA BIANCA

99 Atti Parlamentari 99 Camera dei Deputati

100 Atti Parlamentari 100 Camera dei Deputati

101 Atti Parlamentari 101 Camera dei Deputati

102 Atti Parlamentari 102 Camera dei Deputati

103 Atti Parlamentari 103 Camera dei Deputati

104 Atti Parlamentari 104 Camera dei Deputati

105 Atti Parlamentari 105 Camera dei Deputati

106 Atti Parlamentari 106 Camera dei Deputati

107 Atti Parlamentari 107 Camera dei Deputati

108 Atti Parlamentari 108 Camera dei Deputati

109 Atti Parlamentari 109 Camera dei Deputati

110 Atti Parlamentari 110 Camera dei Deputati

111 Atti Parlamentari 111 Camera dei Deputati

112 Atti Parlamentari 112 Camera dei Deputati

113 Atti Parlamentari 113 Camera dei Deputati

114 Atti Parlamentari 114 Camera dei Deputati

115 Atti Parlamentari 115 Camera dei Deputati

116 Atti Parlamentari 116 Camera dei Deputati

117 Atti Parlamentari 117 Camera dei Deputati

118 Atti Parlamentari 118 Camera dei Deputati

119 Atti Parlamentari 119 Camera dei Deputati

120 PAGINA BIANCA

121 Atti Parlamentari 121 Camera dei Deputati

122 Atti Parlamentari 122 Camera dei Deputati

123 Atti Parlamentari 123 Camera dei Deputati

124 Atti Parlamentari 124 Camera dei Deputati

125 Atti Parlamentari 125 Camera dei Deputati

126 Atti Parlamentari 126 Camera dei Deputati

127 Atti Parlamentari 127 Camera dei Deputati

128 Atti Parlamentari 128 Camera dei Deputati

129 Atti Parlamentari 129 Camera dei Deputati

130 Atti Parlamentari 130 Camera dei Deputati

131 Atti Parlamentari 131 Camera dei Deputati

132 Atti Parlamentari 132 Camera dei Deputati

133 Atti Parlamentari 133 Camera dei Deputati

134 Atti Parlamentari 134 Camera dei Deputati

135 Atti Parlamentari 135 Camera dei Deputati

136 Atti Parlamentari 136 Camera dei Deputati

137 Atti Parlamentari 137 Camera dei Deputati

138 PAGINA BIANCA

139 Atti Parlamentari 139 Camera dei Deputati

140 PAGINA BIANCA

141 Atti Parlamentari 141 Camera dei Deputati

142 Atti Parlamentari 142 Camera dei Deputati

143 Atti Parlamentari 143 Camera dei Deputati

144 Atti Parlamentari 144 Camera dei Deputati

145 Atti Parlamentari 145 Camera dei Deputati

146 Atti Parlamentari 146 Camera dei Deputati

147 Atti Parlamentari 147 Camera dei Deputati

148 Atti Parlamentari 148 Camera dei Deputati

149 Atti Parlamentari 149 Camera dei Deputati

150 Atti Parlamentari 150 Camera dei Deputati

151 Atti Parlamentari 151 Camera dei Deputati

152 Atti Parlamentari 152 Camera dei Deputati

153 Atti Parlamentari 153 Camera dei Deputati

154 Atti Parlamentari 154 Camera dei Deputati

155 Atti Parlamentari 155 Camera dei Deputati

156 Atti Parlamentari 156 Camera dei Deputati

157 Atti Parlamentari 157 Camera dei Deputati

158 Atti Parlamentari 158 Camera dei Deputati

159 Atti Parlamentari 159 Camera dei Deputati

160 Atti Parlamentari 160 Camera dei Deputati

161 Atti Parlamentari 161 Camera dei Deputati

162 Atti Parlamentari 162 Camera dei Deputati

163 Atti Parlamentari 163 Camera dei Deputati

164 Atti Parlamentari 164 Camera dei Deputati

165 Atti Parlamentari 165 Camera dei Deputati

166 Atti Parlamentari 166 Camera dei Deputati

167 Atti Parlamentari 167 Camera dei Deputati

168 Atti Parlamentari 168 Camera dei Deputati

169 Atti Parlamentari 169 Camera dei Deputati

170 Atti Parlamentari 170 Camera dei Deputati

171 Atti Parlamentari 171 Camera dei Deputati

172 Atti Parlamentari 172 Camera dei Deputati

173 Atti Parlamentari 173 Camera dei Deputati

174 Atti Parlamentari 174 Camera dei Deputati

175 Atti Parlamentari 175 Camera dei Deputati

176 Atti Parlamentari 176 Camera dei Deputati

177 Atti Parlamentari 177 Camera dei Deputati

178 Atti Parlamentari 178 Camera dei Deputati

179 Atti Parlamentari 179 Camera dei Deputati

180 Atti Parlamentari 180 Camera dei Deputati

181 Atti Parlamentari 181 Camera dei Deputati

182 Atti Parlamentari 182 Camera dei Deputati

183 Atti Parlamentari 183 Camera dei Deputati

184 Atti Parlamentari 184 Camera dei Deputati

185 Atti Parlamentari 185 Camera dei Deputati

186 Atti Parlamentari 186 Camera dei Deputati

187 Atti Parlamentari 187 Camera dei Deputati

188 Atti Parlamentari 188 Camera dei Deputati

189 Atti Parlamentari 189 Camera dei Deputati

190 10,40 *17PDL * *17PDL *

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 aprile 2016, ha approvato il seguente disegno di legge d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Ratifica

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE: a) EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE: a) EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE: a) EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 novembre 2016 (v.

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

COMMISSIONI RIUNITE. III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

COMMISSIONI RIUNITE. III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) Mercoledì 17 febbraio 2016 7 Commissioni riunite III e VIII COMMISSIONI RIUNITE III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) SEDE REFERENTE: S O M M A R I O Ratifica

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2619 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il ministro dell interno

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2017

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2184 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell interno

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1731-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 10 giugno 2015

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4193 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 marzo 2011 (v. stampato

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2551-A Relazione orale Relatore SANGALLI TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 16 novembre

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 29 luglio 2009 (v. stampato

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2100 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 24 marzo 2011, n. 42. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2099-A Relazione orale Relatore AMORUSO TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza l 8 aprile 2016

Dettagli

Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale

Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale Documentazione per l esame di Progetti di legge Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512 n. 395 17 febbraio 2016 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione per l esame

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 ottobre 2013 (v.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2052 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2098-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017 PER

Dettagli

Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512

Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512 Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512 Dossier n 185 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 14 marzo 2016 Informazioni sugli atti di riferimento

Dettagli

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1004 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 25 luglio 2018 (v.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2207 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4628-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 - Legge del 24 marzo 2011 n. 42 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Dettagli

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 - Legge del 3 giugno 2011 n. 87 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1926

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1926 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1926 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione

Dettagli

X COMMISSIONE PERMANENTE

X COMMISSIONE PERMANENTE Mercoledì 9 marzo 2016 101 Commissione X X COMMISSIONE PERMANENTE (Attività produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Norme per la limitazione degli sprechi, l uso consapevole delle

Dettagli

Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C A

Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C A Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512-A Dossier n 395/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 29 marzo 2016 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3512-A Titolo: Ratifica

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1729 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia

Dettagli

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1126-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NICCO, BRUGGER, ZELLER Ratifica ed

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2098

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2098 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2098 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

Dettagli

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008) ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008) DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2121 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 gennaio 2009 (v.

Dettagli

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO) Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1500-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore BETTAMIO) Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2009 SUL DISEGNO DI

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2921 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla firma, a nome dell'unione europea, di un accordo tra l'unione europea, i suoi Stati

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata

Dettagli

A.C Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale. (Nuovo testo)

A.C Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale. (Nuovo testo) A.C. 3512 Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale (Nuovo testo) N. 354 23 marzo 2016 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C. 3512 Ratifica ed esecuzione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (GALLETTI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (GALLETTI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4079 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3917-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2270 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 aprile 2014 (v. stampato

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 6312 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO

Dettagli

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1 di 5 26/09/2016 10:27 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 25 luglio 2016 Tariffe a carico degli operatori per le attivita' previste dal decreto legislativo n. 30/2013

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO

PROTOCOLLO DI INTESA tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO PROTOCOLLO DI INTESA tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E DELL AMBIENTE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Dettagli

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1599)

A.C (Approvato dal Senato A.S. 1599) A.C. 3155 Ratifica ed esecuzione dell Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

Dettagli

ACCORDO TECNICO. sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

ACCORDO TECNICO. sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE ACCORDO TECNICO sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA

Dettagli

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1658-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3537 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI VENITTELLI, CAPOZZOLO, ROSTELLATO,

Dettagli

NORMATIVA COMUNITARIA PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE DELLE ACQUE (selezione dei provvedimenti di interesse per il territorio italiano)

NORMATIVA COMUNITARIA PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE DELLE ACQUE (selezione dei provvedimenti di interesse per il territorio italiano) NORMATIVA COMUNITARIA PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE DELLE ACQUE (selezione dei provvedimenti di interesse per il territorio italiano) Una comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 imposta

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1793 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) di concerto col Ministro dell

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4104 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINO) (TREMONTI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINO) (TREMONTI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4811 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4143 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 3 marzo 2015 (v. stampato

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2924 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 624

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 624 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 624 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) dal Ministro dell interno (SALVINI) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 15.10.2015 L 268/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1844 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Lo schema di decreto-legge, composto di quattro articoli, persegue l esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare, per l anno 2018, la capacità operativa della

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1923 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell interno (PISANU) col Ministro delle giustizia (CASTELLI)

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1106-A RELAZIONE DELLA 3 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (RELATORE BOCO) Comunicata alla Presidenza il 5

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1827

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1827 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1827 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1904-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore MARTONE) Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003 SUL DISEGNO DI LEGGE

Dettagli

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per. Vista la direttiva 2014/100/UE della Commissione europea del 28

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per. Vista la direttiva 2014/100/UE della Commissione europea del 28 DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 4 Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 951 e 1082-A Relazione orale Relatrice BISINELLA TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3177-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PELLICINI) Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 2005 SUL DISEGNO

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 11.2.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 37/19 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2011 che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all attuazione

Dettagli

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 51

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 51 Ripubblicazione del decreto 19 luglio 2011 «ModiÞ ca ed integrazione degli allegati del decreto 25 novembre 2008 di disciplina delle modalità di erogazione dei Þ nanziamenti a tasso agevolato del Fondo

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 settembre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 settembre 2008 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1033 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) (V. Stampato Camera n. 1417) approvato dalla Camera dei deputati il 17

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Ratifica ed esecuzione

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2478-A RELAZIONE DELLA 3 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (RELATORE BOCO) Comunicata alla Presidenza il 30 settembre

Dettagli

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1750-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 27.8.2009 COM(2009) 436 definitivo 2009/0120 (CNS) C7-0163/09 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo

Dettagli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1488 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto col Ministro del tesoro e del

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3423 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) di concerto col Ministro dell interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI)

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 1 ottobre 2015. Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L'ADEGUAMENTO, IL COORDINAMENTO E IL RACCORDO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2935 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) CON IL MINISTRO

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/89/UE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PIANIFICAZIONE DELLO PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1612 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, concernenti la

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO. Disposizioni per la tutela dell ambiente marino

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO. Disposizioni per la tutela dell ambiente marino Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 913 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO Disposizioni per la tutela dell ambiente

Dettagli

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 718 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO

Dettagli

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell Unione europea, alla conferenza annuale

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2597 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 1 ottobre 2015. Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2015 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1791 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) di concerto con il Ministro dell interno (ALFANO) con il Ministro della giustizia

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 giugno 2016. Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri

Dettagli

d iniziativa dei senatori BOLDRINI, GIACOBBE, VATTUONE, CUCCA, PITTELLA, MANCA, D ARIENZO, GARAVINI, NANNICINI, FERRAZZI e ASTORRE

d iniziativa dei senatori BOLDRINI, GIACOBBE, VATTUONE, CUCCA, PITTELLA, MANCA, D ARIENZO, GARAVINI, NANNICINI, FERRAZZI e ASTORRE Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 633 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BOLDRINI, GIACOBBE, VATTUONE, CUCCA, PITTELLA, MANCA, D ARIENZO, GARAVINI, NANNICINI, FERRAZZI e ASTORRE COMUNICATO

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2193 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro della giustizia

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 968 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GIORGIA MELONI Ratifica ed esecuzione

Dettagli

1) Per gli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge:

1) Per gli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge: ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) 1) Per gli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge: Titolo: Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1712 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PINNA, VALLASCAS, CORDA, CANI, CAPELLI,

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (PADOAN)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (PADOAN) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli