CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (GALLETTI)
|
|
- Diana Romeo
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) E DAL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (GALLETTI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (MARTINA) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DELRIO) E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (LORENZIN) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012; b) Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 o aprile 2015;
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 o 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio Presentato il 29 dicembre 2015
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati INDICE Relazione illustrativa... Pag. 5 Relazione tecnica...» 13 Analisi tecnico-normativa...» 30 Dichiarazione di esclusione dall analisi dell impatto della regolamentazione...» 43 Disegno di legge...» 56 Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012: Testo...» 65 Traduzione non ufficiale...» 72 Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles l 1 aprile 2015: Testo...» 83 Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002: Testo...» 99 Traduzione non ufficiale...» 113 Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001: Testo...» 121 Traduzione non ufficiale...» 123
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 o -4 giugno 2004: Testo...» 125 Traduzione non ufficiale...» 131 Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003: Testo...» 141 Traduzione non ufficiale...» 168
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati ONOREVOLI DEPUTATI! Il presente disegno di legge ha come obiettivo la ratifica degli atti internazionali elencati nella foglia, dando concreta ed effettiva attuazione agli impegni sottoscritti. 1) Disegno di legge. Si illustrano di seguito gli articoli del disegno di legge di ratifica: L articolo 1 reca l autorizzazione alla ratifica dei seguenti atti internazionali in materia ambientale: l Emendamento di Doha e l Accordo con l Islanda, il Protocollo «Emergency» alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dai rischi dell inquinamento e due emendamenti e un Protocollo alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfontaliero. Inoltre, con riguardo ai primi due atti, specifica che il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell Unione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto disposto e ammesso dall articolo 4 del Protocollo di Kyoto; l articolo 2 reca l ordine di esecuzione dell Emendamento di Doha e dell Accordo con l Islanda; l articolo 3 contiene le definizioni di «UNFCCC» e di «Protocollo di Kyoto» ai fini del disegno di legge; l articolo 4, insieme con le altre disposizioni del capo II del disegno di legge, seppure in ritardo rispetto ai tempi previsti, consente finalmente di dare esecuzione al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. In particolare, il disegno di legge dà attuazione all articolo 4 del citato regolamento che prevede che gli Stati membri elaborino le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e all articolo 12 dello stesso regolamento che prevede che gli Stati membri istituiscano, gestiscano e migliorino i propri sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni. L articolo 4 prevede la predisposizione di una Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio al fine di contribuire alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio nel lungo termine (2050). Tale prescrizione, come detto, è necessaria ai sensi dell articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che ha reso obbligatoria la disposizione prevista dalla decisione 1/CP.16 della Conferenza delle parti aderenti alla Convenzione UN- FCCC. In particolare è previsto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministri interessati, adotti la Strategia che includerà anche quanto previsto dal Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l aumento del loro assorbimento, approvato con delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002; l articolo 5, dando attuazione all articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/ 2013, istituisce il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente a quanto stabilito nelle pertinenti decisioni adottate dagli organi della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto. La realizzazione e l aggiornamento del Sistema, nonché la gestione e l archiviazione delle relative informazioni sono affidati all Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Le informazioni necessarie alla realizzazione e all aggiornamento del Sistema saranno acquisite dall ISPRA anche in collaborazione con i Ministeri interessati; l articolo 6 affida al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di raccogliere e di comunicare le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e demanda a un decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati interessati, la definizione delle modalità di raccolta di tali informazioni, incluse quelle previste dal Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni; l articolo 7 reca la copertura finanziaria. L onere quantificato per dare attuazione alle attività descritte nella relazione tecnica è di euro , per l anno 2015, e di euro , a decorrere dall anno ) Atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del disegno di legge. Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012, e Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 o aprile Nel 1992 è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione UNFCCC), il cui obiettivo ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Nel 1997 è stato poi adottato il Protocollo di Kyoto, che ha fissato per i Paesi industrializzati l obiettivo di ridurre almeno del 5 per cento le emissioni complessive di gas serra rispetto ai valori del 1990 per il periodo dal 2008 al 2012 (articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo) e ha richiesto di non superare le quote di emissione assegnate dall allegato B del Protocollo, rispettivamente a ognuno di questi Paesi (cosiddette Parti allegato B). L Italia ha ratificato il Protocollo ai sensi della legge 1 o giugno 2002, n Gli Stati membri dell Unione europea hanno attuato gli impegni congiuntamente, come consentito dall articolo 4 del Protocollo. Nel dicembre 2012, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del Protocollo di Kyoto hanno adottato il cosiddetto Emendamento di Doha. Si tratta di un Emendamento che istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le Parti elencate nell allegato B del Protocollo di Kyoto. 2.1) Emendamento di Doha. La principale novità introdotta dall Emendamento di Doha riguarda la modifica e l integrazione dell allegato B del Protocollo di Kyoto, prevedendo obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per le Parti ivi elencate per il periodo dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 (cosiddetto secondo periodo di riduzione). In particolare l Unione europea, ciascuno Stato membro e l Islanda hanno sottoscritto una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del L Unione europea, gli Stati membri e l Islanda hanno optato per l adempimento congiunto come consentito dal citato articolo 4 del Protocollo e pertanto i loro obiettivi di riduzione sono elencati nell allegato B con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente. Coerentemente con la definizione dei suddetti nuovi obiettivi, sono stati modificati anche gli articoli 3 e 4 del Protocollo per: specificare l entità delle riduzioni che dovranno essere raggiunte nel periodo collettivamente da tutte le Parti che hanno adottato l Emendamento (articolo 3, paragrafo 1-bis); individuare le modalità per un eventuale rafforzamento degli impegni di riduzione (articolo 3, paragrafi 1-ter e 1-quater);
7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati specificare le modalità per la determinazione degli impegni di riduzione per il periodo (articolo 3, paragrafi 7-bis e 8-bis); accrescere l integrità ambientale del trattato (articolo 3, paragrafo 7-ter); specificare le modalità per adempiere all impegno di riduzione per il periodo (articolo 3, paragrafi 12-bis e 12-ter); consentire l attuazione congiunta anche per il secondo periodo di riduzione (articolo 4, paragrafi 2 e 3). Infine, è stato aggiunto il trifluoruro d azoto (NF3) alla lista dei gas serra prevista dall allegato A del Protocollo di Kyoto. Con decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, è stato approvato l Emendamento di Doha a nome dell Unione europea. 2.2) Accordo con l Islanda. L articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto prevede che le Parti che si impegnano a rispettare gli obiettivi di riduzione in maniera congiunta definiscano in un accordo il livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti. Con decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, è stato approvato l Accordo tra l Unione europea, i suoi Stati membri e l Islanda per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L Accordo con l Islanda definisce i termini che disciplinano la partecipazione dell Islanda nell adempimento congiunto degli impegni da parte dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda. In particolare, l Islanda dovrà applicare le normative dell Unione europea, anche per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni (regolamento (UE) n. 525/2013). Inoltre, è istituito un Comitato di attuazione congiunta per assicurare l attuazione e l operatività dell Accordo a cui partecipano la Commissione europea, gli Stati membri e l Islanda. Infine, si segnala che l Accordo non istituisce alcun obbligo per l Unione europea o i suoi Stati membri. 3) Atto di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge. Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio Il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo (Protocol concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean Sea), firmato alla Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l avvenuto deposito del 6 o strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo per la cooperazione nella lotta contro l inquinamento del Mar Mediterraneo causato da petrolio e da altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell inquinamento da navi. Non hanno ancora proceduto alla ratifica i seguenti Stati: Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Egitto, Italia, Libano, Libia e Tunisia. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti applicativi della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La suddetta Convenzione, ratificata dall Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, in seguito all emendamento della Conferenza dei Plenipoten-
8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati ziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, si è tramutata in Convenzione per la protezione dell ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. Tale Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1999, n Il nuovo Protocollo, anche alla luce dell avvenuto emendamento della Convenzione di Barcellona, è caratterizzato da un approccio globale verso tutte le questioni attinenti il trasporto marittimo e la protezione dell ambiente marino e costiero (UNCLOS 82, MARPOL 73/78, OPRC 90), attribuendo particolare attenzione alla prevenzione dell inquinamento da navi e alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l impatto dell inquinamento sull ambiente marino. Esso costituisce, pertanto, lo strumento per una nuova strategia finalizzata a una migliore protezione del Mare Mediterraneo, attraverso una più pregnante attività di cooperazione tra le Parti contraenti. In tale contesto, al Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea (REMPEC), istituito con la risoluzione n. 7 adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mar Mediterraneo il 9 febbraio 1976 e amministrato dall Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono assegnate una serie di funzioni a sostegno dell attuazione del Protocollo. In particolare, il REMPEC cura la circolazione delle informazioni tra le Parti, attraverso mezzi di comunicazione adeguati allo scopo; tali informazioni riguardano i sistemi nazionali di risposta e gli eventuali accordi conclusi nel quadro del Protocollo; i rapporti trasmessi dagli operatori in caso di incidenti da cui derivano inquinamenti; le valutazioni effettuate e le misure intraprese sempre in caso di incidenti. Il Centro deve essere inoltre informato dagli Stati circa le misure adottate per la ricezione delle navi in difficoltà nei porti e nei luoghi di rifugio. Campo di applicazione. Navi e spazi marini a cui si applica il Protocollo. L area geografica di applicazione del Protocollo è quella del Mare Mediterraneo, come definita dall articolo 1 della Convenzione di Barcellona per la protezione dell ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo. L applicazione può essere estesa alle aree costiere, così come definite da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio. Il Protocollo non fornisce una definizione di nave. Inquinanti considerati. Il Protocollo considera come sostanze inquinanti il petrolio e le sostanze pericolose e nocive, laddove si intende per «sostanza pericolosa e nociva» ogni sostanza diversa dal petrolio che, se introdotta nell ambiente marino, è in grado di generare rischi per la salute umana, di nuocere alle risorse viventi e alla vita marina, di danneggiare le attrattive o di interferire con altri usi legittimi del mare. Il Protocollo contiene disposizioni riguardanti anche le sostanze nocive contenute in colli, container o casse da trasporto stradale e ferroviario. Il Protocollo si compone di 25 articoli. ARTICOLO 1 «Definizioni». Vengono specificate le definizioni, in particolare per quanto riguarda: a) Convenzione; b) Episodio d inquinamento; c) Sostanze nocive e potenzialmente pericolose; d) Interessi connessi. 2 «Zona di applicazione del Protocollo». ARTICOLO Il Protocollo si applica a tutta l area mediterranea.
9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati ARTICOLO 3 «Disposizioni generali». Il Protocollo, che si applica senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre Parti o degli altri Stati in maniera conforme al diritto internazionale, considera la cooperazione tra le Parti quale elemento fondante per una regolamentazione internazionale destinata a prevenire, ridurre e dare risposta a inquinamenti marini da navi. 4 «Piano di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e a combattere contro episodi d inquinamento». ARTICOLO Le Parti operano per il mantenimento e la promozione di piani di emergenza e di altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento, per il rafforzamento della capacità di risposta in mare. ARTICOLO 5 «Sorveglianza». Le Parti attuano individualmente o attraverso la cooperazione bilaterale o multilaterale attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo. 6 «Cooperazione nelle operazioni di recupero». ARTICOLO Le Parti si impegnano a cooperare nelle operazioni di recupero, in caso di scarico o caduta in mare, di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli. ARTICOLO 7 «Divulgazione e scambio delle informazioni». Le Parti si impegnano a diffondere alle altre Parti ogni informazione attinente all organizzazione nazionale e alle autorità competenti in materia di lotta contro l inquinamento da idrocarburi. Le Parti che hanno convenuto di scambiare direttamente queste informazioni devono comunicarle al REMPEC, il quale provvede alla comunicazione ai Paesi che non sono Parti del Protocollo. ARTICOLO 8 «Comunicazione delle informazioni e dei rapporti concernenti episodi d inquinamento». Le Parti s impegnano a coordinare l uso dei mezzi di comunicazione per un efficace e rapido scambio delle informazioni relative ad episodi di inquinamento. ARTICOLO 9 «Procedura di notifica». Ciascuno Stato è tenuto a fare sì che i comandanti o gli altri responsabili delle navi battenti la propria bandiera e i piloti degli aeromobili registrati nel proprio territorio notifichino alle autorità competenti e allo Stato costiero più vicino, nel più breve tempo possibile e secondo le procedure internazionali applicabili: i) ogni incidente che generi o possa generare uno scarico di petrolio o di sostanze pericolose; ii) la presenza, le caratteristiche e le dimensioni di ogni versamento di petrolio o di sostanze pericolose e nocive, anche se trasportate in colli, che possa costituire minaccia per l ambiente marino, la costa o gli interessi connessi di uno Stato parte. L imposizione degli obblighi di notifica riguarda anche i responsabili di impianti offshore sotto la giurisdizione di uno Stato parte, conformemente alle disposizioni del Protocollo sulla protezione del Mediterraneo dall inquinamento derivante dall esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, nonché i responsabili dei porti, degli impianti e dei terminali. Inoltre obblighi di notifica degli inquinamenti sono previsti per tutte le navi in navigazione nelle rispettive acque territoriali. ARTICOLO 10 «Misure operative». Ogni Parte effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l importanza e le conseguenze possibili dell episodio di inquinamento e, se del caso, adotta tutte le misure praticabili per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, informando immediatamente delle valutazioni e delle azioni intraprese tutte le Parti che ri-
10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati schiano di essere interessate dall episodio di inquinamento; viene informato anche il REMPEC. ARTICOLO 11 «Misure di emergenza a bordo delle navi o degli impianti al largo e nei porti». Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera, gli impianti offshore e i porti siano dotati di piani di emergenza antinquinamento, conformemente e come richiesto dalla regolamentazione nazionale. ARTICOLO 12 «Assistenza». Ogni Parte può richiedere assistenza, direttamente o tramite il REMPEC, ad altre Parti e in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite, per fare fronte a un episodio di inquinamento. Nel caso di mancato accordo delle Parti e previa autorizzazione delle stesse, il REM- PEC può coordinare l operazione. ARTICOLO 13 «Rimborso dei costi di assistenza». Ciascuna Parte si fa carico dei costi dei provvedimenti adottati per fare fronte all inquinamento. Se una Parte chiede a un altra Parte di provvedere a tali misure, essa si farà carico degli oneri che quest ultima avrà sostenuto. 14 «Installazione di impianti portuali». ARTICOLO Le Parti assumono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie affinché le strutture ricettive, al servizio delle navi, siano disponibili nei loro porti e terminali; devono garantire il buon funzionamento delle stesse strutture sia per limitare l impatto dei loro scarichi sull ambiente marino, sia per evitare ritardi ingiustificati alle navi; devono assicurare, inoltre, la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto. ARTICOLO 15 «Rischi ambientali del traffico marittimo». Le Parti si impegnano, in conformità con le norme internazionali e con il mandato dell IMO, a valutare i rischi ambientali delle rotte utilizzate dal traffico marittimo e a ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali, anche attraverso apposite misure. 16 «Accoglienza delle navi in pericolo in porti e luoghi di rifugio». ARTICOLO Le Parti si impegnano a definire strategie nazionali, regionali o subregionali per accogliere le navi in difficoltà che rappresentano una minaccia per l ambiente marino in luoghi di rifugio, inclusi i porti. ARTICOLO 17 «Accordi subregionali». Le Parti possono negoziare, sviluppare e mantenere accordi bilaterali o multilaterali subregionali al fine di facilitare l attuazione del Protocollo. ARTICOLO 18 «Riunioni». Le riunioni ordinarie delle Parti si tengono in occasione delle riunioni delle Parti contraenti la Convenzione di Barcellona; è data altresì la possibilità di indire riunioni straordinarie. 19 «Relazioni con la Convenzione di Barcellona». ARTICOLO Le disposizioni della Convenzione si applicano a qualsiasi Protocollo della Convenzione medesima, come anche il regolamento interno e le regole finanziarie, a meno che le Parti convengano diversamente. 20 «Incidenza del Protocollo sulle legislazioni interne». ARTICOLO Il diritto delle Parti di adottare disposizioni interne più rigorose non viene pregiudicato dall adozione del Protocollo.
11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati ARTICOLO 21 «Relazioni con terzi». Le Parti invitano gli Stati non Parti e le organizzazioni internazionali a cooperare all attuazione del Protocollo. ARTICOLO 22 «Firma». Il Protocollo è stato aperto alla firma di ogni Parte contraente della Convenzione alla Valletta, Malta, il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio ARTICOLO 23 «Ratifica, accettazione o approvazione». Il Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. ARTICOLO 24 «Adesione». Il Protocollo è aperto all adesione a partire dal 26 gennaio ARTICOLO 25 «Entrata in vigore». Il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4) Atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), del disegno di legge. Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kiev il 21 maggio Il disegno di legge reca la ratifica e l esecuzione degli emendamenti alla Convenzione di Espoo della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero di seguito «Convenzione», nonché la ratifica e l esecuzione del Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero. La Convenzione è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991 ed è stata approvata dalla Comunità europea il 27 giugno Nel 2001 la seconda riunione delle Parti a Sofia in Turchia ha adottato la decisione II/14 relativa a un emendamento alla Convenzione. L emendamento estende la definizione del termine «pubblico» di cui all articolo 1, punto x), della Convenzione, precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all adesione di Paesi che non sono membri dell UNECE previa approvazione della riunione delle Parti. Sia l estensione della definizione del termine «pubblico» che l apertura della Convenzione all adesione di Stati esterni all ambito dell UNECE sono strumenti essenziali per sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e per promuovere un attuazione e un rispetto più ampi della legislazione ambientale. Il primo emendamento alla Convenzione contribuisce pertanto a rafforzare le politiche di tutela dell ambiente e a migliorarne l efficacia. La definizione del termine «pubblico» è stata attuata nella normativa europea dapprima dalle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (ora abrogata), concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE3 e 2003/35/CE4, e attualmente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, ed è conforme al testo modificato della Convenzione. Nel 2004 a Cavtat in Croazia la terza riunione delle Parti ha adottato la decisione III/7 relativa a un secondo emendamento alla Convenzione. L emendamento permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell ambito della valutazione, aggiorna l elenco di attività di cui all appendice I della Convenzione e disciplina talune questioni istituzionali della Convenzione, quali l esame del rispetto
12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati delle disposizioni, i poteri della riunione delle Parti e l entrata in vigore degli emendamenti. Dato che le pertinenti disposizioni europee (direttiva 2011/92/UE) sono in linea con l emendamento alla Convenzione, non vi è necessità di rivedere la normativa europea. L Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 3 novembre 1994, n Gli emendamenti ad oggi sono stati ratificati da 24 Stati. Attese la necessità e l importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione, nel 2003 a Kiev è stato sottoscritto dalle Parti un Protocollo alla Convenzione giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, sempre in contesto transfrontaliero. Gli obiettivi del Protocollo sono i seguenti: a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell elaborazione programmatica e legislativa; c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 38 Stati.
13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati RELAZIONE TECNICA (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati
15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati
16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati
17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati
18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati
19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati
20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati
21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati
22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati
23 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati
24 Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati
25 Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati
26 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati
27 Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati
28 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati
29 Atti Parlamentari 29 Camera dei Deputati
30 Atti Parlamentari 30 Camera dei Deputati ANALISI TECNICO-NORMATIVA
31 Atti Parlamentari 31 Camera dei Deputati
32 Atti Parlamentari 32 Camera dei Deputati
33 Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati
34 Atti Parlamentari 34 Camera dei Deputati
35 Atti Parlamentari 35 Camera dei Deputati
36 Atti Parlamentari 36 Camera dei Deputati
37 Atti Parlamentari 37 Camera dei Deputati
38 Atti Parlamentari 38 Camera dei Deputati
39 Atti Parlamentari 39 Camera dei Deputati
40 Atti Parlamentari 40 Camera dei Deputati
41 Atti Parlamentari 41 Camera dei Deputati
42 Atti Parlamentari 42 Camera dei Deputati
43 Atti Parlamentari 43 Camera dei Deputati
44 Atti Parlamentari 44 Camera dei Deputati
45 Atti Parlamentari 45 Camera dei Deputati
46 Atti Parlamentari 46 Camera dei Deputati
47 Atti Parlamentari 47 Camera dei Deputati
48 Atti Parlamentari 48 Camera dei Deputati
49 Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati
50 Atti Parlamentari 50 Camera dei Deputati
51 Atti Parlamentari 51 Camera dei Deputati
52 Atti Parlamentari 52 Camera dei Deputati
53 Atti Parlamentari 53 Camera dei Deputati
54 Atti Parlamentari 54 Camera dei Deputati
55 Atti Parlamentari 55 Camera dei Deputati
56 Atti Parlamentari 56 Camera dei Deputati DISEGNO DI LEGGE CAPO AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE I ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l 8 dicembre 2012; b) Accordo tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l Islanda, dall altra, per quanto concerne la partecipazione dell Islanda all adempimento congiunto degli impegni dell Unione europea, dei suoi Stati membri e dell Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un
57 Atti Parlamentari 57 Camera dei Deputati contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 o - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall articolo 4 del Protocollo di Kyoto. ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data: a) all Emendamento di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall articolo 20 del Protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1 o giugno 2002, n. 120; b) all Accordo di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall articolo 11 dell Accordo stesso; c) al Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall articolo 25 del Protocollo stesso; d) agli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall Emendamento di cui all articolo 1, comma 1, lettera d), dall articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emenda-
58 Atti Parlamentari 58 Camera dei Deputati mento di cui all articolo 1, comma 1, lettera e), e dall articolo 24 del Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera f). ART. 3. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65; b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l 11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1 o giugno 2002, n CAPO II NORME DI ADEGUAMENTO ALL EMEN- DAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ART. 4. (Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio). 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».
59 Atti Parlamentari 59 Camera dei Deputati ART. 5. (Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni). 1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/ L Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati. ART. 6. (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici). 1. Il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/ Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all articolo 5, comma 2.
60 Atti Parlamentari 60 Camera dei Deputati CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI ART. 7. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dagli atti di cui all articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come di seguito specificato: a) per l Emendamento di cui all articolo 1, comma 1, lettera a), gli oneri di cui all articolo 1 dell Emendamento stesso derivanti dalle spese di missione, valutati in euro annui a decorrere dall anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro annui a decorrere dall anno 2015; b) per il Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all articolo 14 del Protocollo stesso, valutati in euro per l anno 2015 e in euro a decorrere dall anno All attuazione degli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli
61 Atti Parlamentari 61 Camera dei Deputati oneri valutati di cui al periodo precedente, il Ministro dell economia e delle finanze, sentito il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell ambito del programma di spesa n. 5 «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per gli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, e nell ambito del programma di spesa «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell ecosistema marino», per il Protocollo di cui all articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all importo dello scostamento il limite di cui all articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Il Ministro dell economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all adozione delle misure di cui al comma Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
62 PAGINA BIANCA
63 Atti Parlamentari 63 Camera dei Deputati
64 PAGINA BIANCA
65 Atti Parlamentari 65 Camera dei Deputati
66 Atti Parlamentari 66 Camera dei Deputati
67 Atti Parlamentari 67 Camera dei Deputati
68 Atti Parlamentari 68 Camera dei Deputati
69 Atti Parlamentari 69 Camera dei Deputati
70 Atti Parlamentari 70 Camera dei Deputati
71 Atti Parlamentari 71 Camera dei Deputati
72 Atti Parlamentari 72 Camera dei Deputati
73 Atti Parlamentari 73 Camera dei Deputati
74 Atti Parlamentari 74 Camera dei Deputati
75 Atti Parlamentari 75 Camera dei Deputati
76 Atti Parlamentari 76 Camera dei Deputati
77 Atti Parlamentari 77 Camera dei Deputati
78 Atti Parlamentari 78 Camera dei Deputati
79 Atti Parlamentari 79 Camera dei Deputati
80 Atti Parlamentari 80 Camera dei Deputati
81 Atti Parlamentari 81 Camera dei Deputati
82 PAGINA BIANCA
83 Atti Parlamentari 83 Camera dei Deputati
84 Atti Parlamentari 84 Camera dei Deputati
85 Atti Parlamentari 85 Camera dei Deputati
86 Atti Parlamentari 86 Camera dei Deputati
87 Atti Parlamentari 87 Camera dei Deputati
88 Atti Parlamentari 88 Camera dei Deputati
89 Atti Parlamentari 89 Camera dei Deputati
90 Atti Parlamentari 90 Camera dei Deputati
91 Atti Parlamentari 91 Camera dei Deputati
92 Atti Parlamentari 92 Camera dei Deputati
93 Atti Parlamentari 93 Camera dei Deputati
94 Atti Parlamentari 94 Camera dei Deputati
95 Atti Parlamentari 95 Camera dei Deputati
96 Atti Parlamentari 96 Camera dei Deputati
97 Atti Parlamentari 97 Camera dei Deputati
98 PAGINA BIANCA
99 Atti Parlamentari 99 Camera dei Deputati
100 Atti Parlamentari 100 Camera dei Deputati
101 Atti Parlamentari 101 Camera dei Deputati
102 Atti Parlamentari 102 Camera dei Deputati
103 Atti Parlamentari 103 Camera dei Deputati
104 Atti Parlamentari 104 Camera dei Deputati
105 Atti Parlamentari 105 Camera dei Deputati
106 Atti Parlamentari 106 Camera dei Deputati
107 Atti Parlamentari 107 Camera dei Deputati
108 Atti Parlamentari 108 Camera dei Deputati
109 Atti Parlamentari 109 Camera dei Deputati
110 Atti Parlamentari 110 Camera dei Deputati
111 Atti Parlamentari 111 Camera dei Deputati
112 Atti Parlamentari 112 Camera dei Deputati
113 Atti Parlamentari 113 Camera dei Deputati
114 Atti Parlamentari 114 Camera dei Deputati
115 Atti Parlamentari 115 Camera dei Deputati
116 Atti Parlamentari 116 Camera dei Deputati
117 Atti Parlamentari 117 Camera dei Deputati
118 Atti Parlamentari 118 Camera dei Deputati
119 Atti Parlamentari 119 Camera dei Deputati
120 PAGINA BIANCA
121 Atti Parlamentari 121 Camera dei Deputati
122 Atti Parlamentari 122 Camera dei Deputati
123 Atti Parlamentari 123 Camera dei Deputati
124 Atti Parlamentari 124 Camera dei Deputati
125 Atti Parlamentari 125 Camera dei Deputati
126 Atti Parlamentari 126 Camera dei Deputati
127 Atti Parlamentari 127 Camera dei Deputati
128 Atti Parlamentari 128 Camera dei Deputati
129 Atti Parlamentari 129 Camera dei Deputati
130 Atti Parlamentari 130 Camera dei Deputati
131 Atti Parlamentari 131 Camera dei Deputati
132 Atti Parlamentari 132 Camera dei Deputati
133 Atti Parlamentari 133 Camera dei Deputati
134 Atti Parlamentari 134 Camera dei Deputati
135 Atti Parlamentari 135 Camera dei Deputati
136 Atti Parlamentari 136 Camera dei Deputati
137 Atti Parlamentari 137 Camera dei Deputati
138 PAGINA BIANCA
139 Atti Parlamentari 139 Camera dei Deputati
140 PAGINA BIANCA
141 Atti Parlamentari 141 Camera dei Deputati
142 Atti Parlamentari 142 Camera dei Deputati
143 Atti Parlamentari 143 Camera dei Deputati
144 Atti Parlamentari 144 Camera dei Deputati
145 Atti Parlamentari 145 Camera dei Deputati
146 Atti Parlamentari 146 Camera dei Deputati
147 Atti Parlamentari 147 Camera dei Deputati
148 Atti Parlamentari 148 Camera dei Deputati
149 Atti Parlamentari 149 Camera dei Deputati
150 Atti Parlamentari 150 Camera dei Deputati
151 Atti Parlamentari 151 Camera dei Deputati
152 Atti Parlamentari 152 Camera dei Deputati
153 Atti Parlamentari 153 Camera dei Deputati
154 Atti Parlamentari 154 Camera dei Deputati
155 Atti Parlamentari 155 Camera dei Deputati
156 Atti Parlamentari 156 Camera dei Deputati
157 Atti Parlamentari 157 Camera dei Deputati
158 Atti Parlamentari 158 Camera dei Deputati
159 Atti Parlamentari 159 Camera dei Deputati
160 Atti Parlamentari 160 Camera dei Deputati
161 Atti Parlamentari 161 Camera dei Deputati
162 Atti Parlamentari 162 Camera dei Deputati
163 Atti Parlamentari 163 Camera dei Deputati
164 Atti Parlamentari 164 Camera dei Deputati
165 Atti Parlamentari 165 Camera dei Deputati
166 Atti Parlamentari 166 Camera dei Deputati
167 Atti Parlamentari 167 Camera dei Deputati
168 Atti Parlamentari 168 Camera dei Deputati
169 Atti Parlamentari 169 Camera dei Deputati
170 Atti Parlamentari 170 Camera dei Deputati
171 Atti Parlamentari 171 Camera dei Deputati
172 Atti Parlamentari 172 Camera dei Deputati
173 Atti Parlamentari 173 Camera dei Deputati
174 Atti Parlamentari 174 Camera dei Deputati
175 Atti Parlamentari 175 Camera dei Deputati
176 Atti Parlamentari 176 Camera dei Deputati
177 Atti Parlamentari 177 Camera dei Deputati
178 Atti Parlamentari 178 Camera dei Deputati
179 Atti Parlamentari 179 Camera dei Deputati
180 Atti Parlamentari 180 Camera dei Deputati
181 Atti Parlamentari 181 Camera dei Deputati
182 Atti Parlamentari 182 Camera dei Deputati
183 Atti Parlamentari 183 Camera dei Deputati
184 Atti Parlamentari 184 Camera dei Deputati
185 Atti Parlamentari 185 Camera dei Deputati
186 Atti Parlamentari 186 Camera dei Deputati
187 Atti Parlamentari 187 Camera dei Deputati
188 Atti Parlamentari 188 Camera dei Deputati
189 Atti Parlamentari 189 Camera dei Deputati
190 10,40 *17PDL * *17PDL *
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 aprile 2016, ha approvato il seguente disegno di legge d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Ratifica
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE: a) EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE: a) EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI,
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 novembre 2016 (v.
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
COMMISSIONI RIUNITE. III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Mercoledì 17 febbraio 2016 7 Commissioni riunite III e VIII COMMISSIONI RIUNITE III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) SEDE REFERENTE: S O M M A R I O Ratifica
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2619 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il ministro dell interno
TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2017
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2184 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell interno
TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1731-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 10 giugno 2015
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4193 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 marzo 2011 (v. stampato
TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2551-A Relazione orale Relatore SANGALLI TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 16 novembre
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 29 luglio 2009 (v. stampato
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2100 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 24 marzo 2011, n. 42. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in
TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2099-A Relazione orale Relatore AMORUSO TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza l 8 aprile 2016
Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale
Documentazione per l esame di Progetti di legge Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512 n. 395 17 febbraio 2016 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione per l esame
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 ottobre 2013 (v.
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2052 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2098-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017 PER
Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512
Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512 Dossier n 185 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 14 marzo 2016 Informazioni sugli atti di riferimento
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1004 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 25 luglio 2018 (v.
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2207 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4628-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -
Legge del 24 marzo 2011 n. 42 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito
Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -
Legge del 3 giugno 2011 n. 87 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1926
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1926 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
X COMMISSIONE PERMANENTE
Mercoledì 9 marzo 2016 101 Commissione X X COMMISSIONE PERMANENTE (Attività produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Norme per la limitazione degli sprechi, l uso consapevole delle
Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C A
Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale A.C. 3512-A Dossier n 395/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 29 marzo 2016 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3512-A Titolo: Ratifica
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1729 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1126-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NICCO, BRUGGER, ZELLER Ratifica ed
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2098
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2098 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008)
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008) DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2121 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 gennaio 2009 (v.
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1500-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore BETTAMIO) Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 2009 SUL DISEGNO DI
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2921 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla firma, a nome dell'unione europea, di un accordo tra l'unione europea, i suoi Stati
CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata
A.C Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale. (Nuovo testo)
A.C. 3512 Ratifica ed esecuzione di accordi in materia ambientale (Nuovo testo) N. 354 23 marzo 2016 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C. 3512 Ratifica ed esecuzione
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (GALLETTI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4079 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3917-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2270 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 aprile 2014 (v. stampato
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 6312 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
1 di 5 26/09/2016 10:27 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 25 luglio 2016 Tariffe a carico degli operatori per le attivita' previste dal decreto legislativo n. 30/2013
PROTOCOLLO DI INTESA tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO
PROTOCOLLO DI INTESA tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E DELL AMBIENTE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
A.C (Approvato dal Senato A.S. 1599)
A.C. 3155 Ratifica ed esecuzione dell Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO
ACCORDO TECNICO. sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
ACCORDO TECNICO sulla COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, CAMBIAMENTO CLIMATICO, PROTEZIONE DELL AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE tra IL MINISTERO DELL AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELLA
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1658-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3537 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI VENITTELLI, CAPOZZOLO, ROSTELLATO,
NORMATIVA COMUNITARIA PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE DELLE ACQUE (selezione dei provvedimenti di interesse per il territorio italiano)
NORMATIVA COMUNITARIA PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE DELLE ACQUE (selezione dei provvedimenti di interesse per il territorio italiano) Una comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996 imposta
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1793 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) di concerto col Ministro dell
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4104 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINO) (TREMONTI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4811 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4143 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 3 marzo 2015 (v. stampato
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2924 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 624
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 624 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) dal Ministro dell interno (SALVINI) dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
15.10.2015 L 268/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1844 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA Lo schema di decreto-legge, composto di quattro articoli, persegue l esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare, per l anno 2018, la capacità operativa della
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1923 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell interno (PISANU) col Ministro delle giustizia (CASTELLI)
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1106-A RELAZIONE DELLA 3 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (RELATORE BOCO) Comunicata alla Presidenza il 5
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1827
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1827 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1904-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore MARTONE) Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003 SUL DISEGNO DI LEGGE
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per. Vista la direttiva 2014/100/UE della Commissione europea del 28
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 4 Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale
TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 951 e 1082-A Relazione orale Relatrice BISINELLA TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3177-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore PELLICINI) Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 2005 SUL DISEGNO
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
11.2.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 37/19 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2011 che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all attuazione
Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 51
Ripubblicazione del decreto 19 luglio 2011 «ModiÞ ca ed integrazione degli allegati del decreto 25 novembre 2008 di disciplina delle modalità di erogazione dei Þ nanziamenti a tasso agevolato del Fondo
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 settembre 2008
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1033 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) (V. Stampato Camera n. 1417) approvato dalla Camera dei deputati il 17
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Ratifica ed esecuzione
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2478-A RELAZIONE DELLA 3 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (RELATORE BOCO) Comunicata alla Presidenza il 30 settembre
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1750-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 27.8.2009 COM(2009) 436 definitivo 2009/0120 (CNS) C7-0163/09 Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1488 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto col Ministro del tesoro e del
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3423 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) di concerto col Ministro dell interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI)
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 1 ottobre 2015. Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L'ADEGUAMENTO, IL COORDINAMENTO E IL RACCORDO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2935 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) CON IL MINISTRO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/89/UE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PIANIFICAZIONE DELLO PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1612 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DORINA BIANCHI Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, concernenti la
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO. Disposizioni per la tutela dell ambiente marino
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 913 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO Disposizioni per la tutela dell ambiente
d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 718 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO
L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell Unione europea, alla conferenza annuale
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2597 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 1 ottobre 2015. Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2015
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1791 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) di concerto con il Ministro dell interno (ALFANO) con il Ministro della giustizia
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 giugno 2016. Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri
d iniziativa dei senatori BOLDRINI, GIACOBBE, VATTUONE, CUCCA, PITTELLA, MANCA, D ARIENZO, GARAVINI, NANNICINI, FERRAZZI e ASTORRE
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 633 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BOLDRINI, GIACOBBE, VATTUONE, CUCCA, PITTELLA, MANCA, D ARIENZO, GARAVINI, NANNICINI, FERRAZZI e ASTORRE COMUNICATO
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2193 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro della giustizia
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 968 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GIORGIA MELONI Ratifica ed esecuzione
1) Per gli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge:
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) 1) Per gli atti di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge: Titolo: Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1712 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PINNA, VALLASCAS, CORDA, CANI, CAPELLI,
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (PADOAN)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE