Università della Svizzera italiana. Facoltà di scienze biomediche. Statuto. 1 gennaio 2018
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1 Università della Svizzera italiana Facoltà di scienze biomediche Statuto gennaio 2018
2 Cap. I Disposizioni generali 1 1 Art Campo d applicazione Art Scopo Art. 3 Unità di ricerca e di insegnamento Art 4. Organi La Facoltà di scienze biomediche è integrata nell Università della Svizzera italiana ai sensi dell art. 4 dello statuto della stessa. La Facoltà di scienze biomediche è un istituzione universitaria che si propone di promuovere gli studi nei diversi contesti della medicina e della biomedicina, ai fini della formazione e della ricerca, in una prospettiva interdisciplinare. La Facoltà comprende: L Istituto di medicina umana (IMU), comprendente i professori di medicina clinica; L Istituto di Ricerche in Biomedicina (IRB), istituto affiliato ai sensi dell Art. 12 della LUni; L Istituto Oncologico di Ricerca (IOR), istituto affiliato ai sensi dell Art. 12 della LUni; Un servizio per il transfert tecnologico e la formazione imprenditoriale (CaseBioMed). Gli organi della Facoltà sono: Il Decanato; Il Consiglio dei Professori; Il Consiglio di Facoltà. La Facoltà può costituire commissioni permanenti o temporanee per compiti specifici. In particolare Per la libera docenza Per il titolo di professore titolare, Per il dottorato in medicina (dr med) Per il dottorato di ricerca (PhD) 1 I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.
3 2 La Facoltà può costituire Gruppi di lavoro per compiti particolari, segnatamente per mantenere i contatti con le università partner, preparare l insegnamento e la ricerca. Art. 5 Presidenza La presidenza degli organi della Facoltà è affidata al Decano o, in sua assenza, al suo supplente. Art 10. Finanziamento Per l insegnamento in base al preventivo approvato dall USI. Per le loro attività di ricerca i laboratori operano in regime di autofinanziamento, raccogliendo i fondi necessari attraverso progetti di ricerca finanziati o mandati dell USI per l erogazione di specifici servizi. 3 Chi presiede assicura il buon funzionamento del Consiglio e favorisce il raggiungimento del più ampio consenso in seno allo stesso. In considerazione di questo ruolo, chi presiede non vota, salvo in caso di parità in cui il suo voto è determinante. Gli istituti affiliati e associati sono finanziariamente autonomi e amministrati nell ambito delle rispettive Fondazioni. Art 6. Delibere Art. 7 Verbale Art 8. Segreto d ufficio Art 9. Titolo di appartenenza Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. L espressione del voto avviene in forma palese, fatta eccezione per l elezione dei membri del Decanato, la proposta e il preavviso di assunzione a una posizione di professore e di promozione di un membro del corpo accademico. In casi eccezionali è consentito il voto a scrutinio segreto purché chiesto da almeno 2/3 dei presenti. Il Consiglio non può prendere decisioni su oggetti che non figurano all ordine del giorno. In presenza di conflitti d interesse, i diretti interessati sono tenuti a lasciare l aula. In caso di necessità, le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti, ovvero per corrispondenza. Per ogni seduta è redatto un verbale, approvato nella seduta successiva e firmato dal Decano. I membri degli organi di Facoltà sono tenuti a osservare il segreto d ufficio. L obbligo del segreto sussiste anche dopo la fine della carica. La violazione del segreto d ufficio può condurre a sanzioni, in particolare di natura disciplinare e penale. Nei rapporti formali, interni ed esterni alla Facoltà, ogni membro della stessa deve precisare il suo titolo di appartenenza, salvo delibere diverse del Consiglio di Facoltà. È vietato usurpare e/o abusare di un titolo di appartenenza alla Facoltà.
4 4 Art 1 Decanato Art 1 Designazione del Decano Art 1 Riunioni Cap. II Il Decanato Il Decanato comprende: Il Decano, contemporaneamente Direttore dell IMU. Quattro professori di cui due attivi negli istituti affiliati Il Decanato si organizza autonomamente. Durante la fase costituente il Decano viene designato dal CU. Il Decanato si riunisce su convocazione del Decano ogni volta che è necessario. Il Segretario della Facoltà partecipa alle riunioni del Decanato con funzione consultiva. Art 15. Compiti del Decanato Art. 16 Incontro con gli studenti Prepara ed esegue le decisioni degli organi di Facoltà; Esamina le proposte degli istituti da sottoporre al Consiglio di Facoltà; Prepara le convenzioni con gli enti clinici e collabora per lo svolgimento della pratica clinica; Assicura una buona comunicazione fra le varie istanze della Facoltà; Adotta i piani degli studi; Cura la procedura di accreditamento; Propone al CU il numero di posti di formazione nell Istituto di medicina umana (BA e MA); Cura l immatricolazione degli studenti, applicando le disposizioni relative al numero programmato; Si pronuncia sulle domande d equipollenza presentate dagli studenti, e sulle domande di deroga al piano degli studi; Collabora con le Facoltà che assumono gli studenti durante il BA; Prepara il regolamento degli esami e veglia al loro corretto svolgimento; Prepara, d intesa con il Direttore amministrativo, la proposta di budget annuale della Facoltà; Propone l assunzione dei docenti a contratto; Approva gli incarichi di docenti al letto del paziente; Veglia al rispetto della deontologia professionale e dell etica fra tutti i membri della Facoltà e con i partner della Facoltà all interno e all esterno dell Università; Esercita tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo. Il Decanato si riunisce almeno una volta ogni semestre con i rappresentanti dei dottorandi e/o degli studenti per trattare temi per loro significativi. 5 Art. 14 Decano Il Decano, coadiuvato dal Decanato, è responsabile dell allestimento della pianificazione didattica, scientifica e amministrativa della Facoltà e, conformemente agli Statuti, prende le decisioni necessarie per il buon funzionamento della stessa. Il Decano è membro del Consiglio dell Università. Egli rappresenta la Facoltà all interno dell Università della Svizzera italiana e all esterno salvo in caso di deleghe ad hoc. 4. Il Decano prepara le sedute del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei professori, tenendo conto delle proposte dei membri degli stessi. Ne convoca i rispettivi membri e presiede le sedute. 5. Nello svolgimento delle sue mansioni, il Decano si avvale della collaborazione del Segretario della Facoltà.
5 6 Cap. III Il Consiglio dei professori Cap. IV IlI Consiglio di Facoltà 7 Art. 17 Composizione Art. 18 Compiti Il Consiglio dei professori è composto dai professori di ruolo, ordinari e straordinari della Facoltà. Il Consiglio dei professori: Propone al Consiglio dell Università l assunzione dei membri del corpo accademico, il conferimento del titolo di libero docente (venia legendi), di professore titolare, di professore emerito e il conferimento del dottorato honoris causa; Definisce i profili delle posizioni accademiche; Nomina i membri delle commissioni di preavviso di sua spettanza; Elegge i rappresentanti della Facoltà in seno agli organi interni ed esterni all Università; Delibera l affidamento dei moduli e degli insegnamenti entro gli stessi; Si pronuncia sui reclami per i quali tale competenza non è stata delegata; Regola l attribuzione del titolo Dr. med e PhD. Art. 19 Composizione Art. 20 Convocazione Art. 21 Ordine del giorno Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori ordinari, professori straordinari, professori assistenti, professori titolari, professori aggregati dell Istituto di medicina umana e degli istituti affiliati. Sono membri anche i rappresentanti del corpo intermedio e del corpo Il Decano convoca formalmente i membri del Consiglio con una settimana di anticipo. Alla convocazione sono allegati l ordine del giorno e i documenti necessari. Il Decano convoca il Consiglio in seduta straordinaria di sua propria iniziativa o alla domanda di sei dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte ogni anno accademico. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito durante l ultima seduta dell anno accademico precedente. Il Decano fissa l ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà. Esso porta oltre all ordine del giorno tutte le trattande che gli sono proposte dai membri del Consiglio di Facoltà e che gli sono comunicate al più tardi dieci giorni prima della seduta prevista. Su proposta di uno dei membri, il Consiglio può modificare l ordine del giorno se la maggioranza dei due terzi dei membri presenti vi acconsente. Art. 22 Quorum Il Consiglio è validamente costituito quando oltre al presidente, la metà dei suoi membri sono presenti. Se il quorum non è raggiunto il Decano convoca il Consiglio una seconda volta entro dieci giorni. Il Consiglio di seconda convocazione delibera validamente con l intervento dei membri presenti, senza esigenza di quorum.
6 8 Cap. IV Competenza e ricorso Cap. V Istituto di medicina umana 9 Art. 23 Compiti Il Consiglio di Facoltà si pronuncia su tutte le questioni relative agli interessi generali della Facoltà, segnatamente sulle attività didattiche e di ricerca. In particolare: Adotta i regolamenti che definiscono le strutture e il funzionamento della Facoltà; Adotta i regolamenti di dottorato (PhD, Dr. med) ed elegge i membri del collegio dottorale; Adotta le convenzioni con altre facoltà per attività didattiche e di ricerca; Ratifica le convenzioni concluse con istituzioni esterne alla Facoltà; Esercita l alta vigilanza sulle commissioni cui ha delegato certe sue competenze. Art. 23 Istituto di medicina umana L IMU è retto da apposito regolamento. Nella fase costituente è retto dal Decanato, riservate le competenze degli altri organi. Il Consiglio di Facoltà può delegare certe sue competenze a commissioni permanenti o temporanee. La progettazione e la realizzazione del Master in medicina umana è delegata all IMU, che si avvale dell apporto di altri membri della Facoltà
7 10 Cap. VI Istituti affiliati Cap. VII Istituti di pratica clinica 11 Art. 25 Convenzioni I rapporti con gli istituti affiliati sono definiti in apposite convenzioni. Art. 26 I rapporti con gli istituti di pratica clinica sono definiti in apposite convenzioni.
8 12 Cap. VIII Procedure di reclamo Cap. IX Disposizioni transitorie 13 Art. 27 Competenze Art. 28 Termini di ricorso Art. 29 Procedure I ricorsi interposti da chiunque faccia valere un interesse personale in relazione a una decisione di un organo della Facoltà o di un docente, nonché i reclami nei casi di misure disciplinari in virtù dell articolo 50 dello Statuto dell USI e del Regolamento degli studi sono giudicati in nome della Facoltà dalla Commissione dei reclami. Il ricorso va inoltrato al Decanato nei 15 giorni che seguono la comunicazione della decisione. degli studenti. Il corpo intermedio e il corpo degli studenti designano ognuno due rappresentanti. Il loro mandato è di un anno, non rinnovabile. Il Segretario generale dell Università partecipa alle sedute del Consiglio con funzione consultiva. Il Decanato può incaricare uno o più docenti per la fase istruttoria del ricorso. L autorità istruttoria comunica prima della conclusione dell inchiesta gli elementi essenziali del dossier all interessato, assicurandogli la possibilità di documentare e giustificare il proprio punto di vista. Art. 32 Periodo costitutivo Art. 33 Comitato costituente della Facoltà Art. 34 Gruppo insegnamento Il periodo dalla costituzione dei primi organi (2017) all inizio dei corsi di Master (2020) è considerato un periodo costitutivo durante il quale valgono alcune norme transitorie. Il Consiglio di facoltà si costituisce al più tardi entro la fine del periodo costitutivo. Transitoriamente i suoi compiti sono assunti dal Consiglio dei professori. Il CU nella sua seduta del 5 dicembre 2014 ha deciso di istituire un Comitato costituente composto da rappresentanti delle università partner e di enti clinici e scientifici con il compito di definire il profilo e le proposte per i primi professori della Facoltà. Il Comitato costituente e il Consiglio dei Professori concordano le proposte per il CU. Per il periodo costituente il Decanato designa un Gruppo per l insegnamento con il compito di definire il piano di studio, curare la formazione dei docenti, la pratica clinica e la preparazione delle risorse necessarie (supporti didattici, informatica, manichini, pazienti simulati, ecc.). Art. 30 Ricusa Devono essere ricusati i membri dell autorità giudicante che si trovino in una situazione di conflitto d interessi o, più in generale, la cui imparzialità non sia totalmente certa. In questo Gruppo sono rappresentati gli enti clinici e le altre istanze formative nel campo delle professioni sanitarie. Art. 31 Diritto sussidiario Sono applicabili a titolo sussidiario l art. 51 e segg. dello Statuto dell Università della Svizzera italiana del 2 maggio 200
9 14 Cap. IX Disposizioni finali Art. 35 Decorrenza Il presente Statuto entra in vigore il 1 gennaio 2018
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