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1 .. Comune di Montefranco comunale per la disciplina delle sagre, feste popolari e simili manifestazioni Il Regolamento comunale per la disciplina delle sagre, feste popolari e simili manifestazioni è stato adottato con atto del Consiglio comunale n 2 del 30 gennaio 2012.

2 SOMMARIO Art. 1 - Oggetto del regolamento... 3 Art. 2 - Definizioni... 3 Art. 3 - Tipologie delle sagre... 3 Art. 4 - Prodotti oggetto di somministrazione in relazione alla tipologia A e caratteristiche minime per l attribuzione della qualifica della tipologia B... 3 Art. 5 - Calendario delle sagre... 4 Art. 6 Organizzatori... 4 Art. 7- Richieste per l inserimento nel calendario delle sagre... 5 Art. 8 - Numero delle autorizzazioni rilasciabili... 5 Art. 9 - Limitazioni alla somministrazione... 5 Art Limiti di durata... 6 Art Criteri e priorità per l accoglimento delle istanze tendenti all inserimento in calendario... 6 Art Istanze per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione in occasione di sagre Art. 13 -Aree pubbliche utilizzabili per lo svolgimento di sagre... 7 Art Spostamento di data... 7 Art Sagre nuove e/o straordinarie... 7 Art Somministrazione al pubblico in occasione di riunioni straordinarie di persone non aventi il carattere della sagra... 8 Art Oneri a carico degli organizzatori... 8 Art Sanzioni... 9 Art.19 - Sicurezza e quiete pubblica... 9 Art. 20 Limitazioni... 9 ALLEGATO ALLEGATO

3 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni della Legge Regione Umbria 10 dicembre 1998 n. 46, di seguito definita legge, le modalità di rilascio da parte del Comune di Montefranco delle autorizzazioni all attività di trattenimento e svago ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre, feste popolari, feste religiose o di carattere politico o più in generale di tutte quelle manifestazioni che sono volte alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio nonché alla promozione dei valori della vita civile e della solidarietà sociale, ai sensi dell art. 3, comma 6, lett. d), L. 25 agosto 1991, n Art. 2 - Definizioni 1. Per sagre si intendono le feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purchè riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. 2. La prevalenza dell attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall art. 3, comma 8 lett. d) della legge 25 agosto 1991, n 287, sussiste nell ipotesi in cui la maggioranza della superficie a disposizione è riservata alla prima. Art. 3 - Tipologie delle sagre 1. Le sagre ai fini del presente regolamento si distinguono nelle seguenti tipologie: A. Sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale al prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone dello stesso; B. Sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive. Art. 4 - Prodotti oggetto di somministrazione in relazione alla tipologia A e caratteristiche minime per l attribuzione della qualifica della tipologia B 1. I prodotti oggetto di somministrazione in relazione alla tipologia A di cui al precedente art. 3, sono individuati nell allegato 1 costituente parte integrante del presente regolamento, il quale potrà essere integrato, nel limite del 20% annuo, con un minimo di una l anno, con deliberazione di Giunta Comunale a seguito di richiesta dei promotori in tal senso da presentarsi entro il 15 febbraio di ogni anno, previa acquisizione del 3

4 parere da parte delle organizzazioni di cui all art. 3, comma 2 della legge; 2. Le caratteristiche minime per l attribuzione della qualifica della tipologia B per le sagre di nuova istituzione si desumono: a. dagli scopi della manifestazione, i quali devono necessariamente coincidere con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive; b. dai prodotti oggetto di somministrazione, i quali, per tipicità, esclusività ed attinenza, non devono essere tali da configurare la manifestazione come sagra riconducibile alla suindicata tipologia A ; c. dalle ulteriori modalità di svolgimento della sagra desumibili dalle istanze di inclusione in calendario, ai sensi del successivo art. 7; 3. La tipologia B si intende già riconosciuta per tutte quelle manifestazioni tenutesi per almeno una edizione dal 1998 e ricomprese nell allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento. Tale elenco potrà essere integrato nel limite del 20% annuo, con un minimo di una l anno, a seguito di deliberazione di Giunta Comunale su richiesta da presentarsi entro il 15 febbraio di ogni anno, previa acquisizione del parere da parte delle organizzazioni di cui all art. 3 comma 2 della legge. 4. E in ogni caso esclusa la riconoscibilità delle tipologie A e B in relazione a quelle manifestazioni organizzate per finalità di lucro. Art. 5 - Calendario delle sagre 1. Il calendario delle sagre viene predisposto annualmente e comunque entro il 31 marzo di ogni anno dal competente ufficio comunale, previa valutazione delle domande di inserimento inoltrate dai promotori delle stesse e presentate a norma del successivo art. 6, sentito il parere delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e dell Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI). 2. Il calendario viene formato in modo tale da evitare che le sagre vengano a tenersi nella medesima località in periodi coincidenti o comunque parzialmente sovrapposti. Art. 6 Organizzatori 1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo 3 possono essere organizzate da: a. enti pubblici; b. enti privati senza scopo di lucro; c. comitati e/o associazioni non riconosciute, senza scopo di lucro. 2. Gli organizzatori di cui al punto b) del precedente comma devono: a. presentare l atto costitutivo e lo statuto; b. dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il comitato promotore della manifestazione è composto da almeno 4

5 dieci cittadini maggiorenni residenti nel comune, individuati nominativamente. 3. Gli organizzatori di cui al punto c), comma 1, devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, che il comitato e/o l associazione: a. ha finalità sociali e non ha scopo di lucro; b. è composto da almeno dieci cittadini maggiorenni residenti nell ambito del territorio comunale individuati nominativamente; Art. 7- Richieste per l inserimento nel calendario delle sagre 1. Le domande tendenti all inserimento nel calendario delle sagre devono essere inviate al Comune di Montefranco entro il 28 febbraio di ogni anno. 2. In dette istanze devono essere indicati: a. Denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b. Generalità del presidente o del legale rappresentante; c. Periodo, luogo di svolgimento e denominazione della manifestazione; d. Strutture di servizio, quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri; e. Programma della sagra; f. Impegno a non organizzare la manifestazione per finalità di lucro; g. Impegno a rispettare la normativa a tutela dei lavoratori; h. Indicazione del numero degli anni di effettuazione della manifestazione, a partire dal 1998; 3. Le istanze devono contenere in allegato una relazione illustrativa sullo svolgimento dell ultima edizione della manifestazione. Art. 8 - Numero delle autorizzazioni rilasciabili 1. Il numero delle sagre autorizzabili corrisponde alle manifestazioni ricomprese negli allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente regolamento. 2. I relativi contingenti potranno essere aumentati, in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 4 e 7 e comunque nel limite del 20% annuo, con un minimo di una l anno, limitatamente alle sagre di tipo B, a seguito dell adozione della deliberazione di Giunta Comunale ad integrazione degli allegati 1 e 2 del presente Regolamento. Art. 9 - Limitazioni alla somministrazione 1. In relazione alla tipologia A) di cui al precedente art.3, non è consentita la somministrazione di ulteriori prodotti i quali non siano affini per attinenza e rappresentatività culturale a quelli oggetto della manifestazione. 5

6 Art Limiti di durata 1. Le sagre di entrambe le tipologie hanno un limite massimo di svolgimento di 10 giorni consecutivi. Tale limite, per le sole festività di San Bernardino, vista la consolidata tradizione, viene esteso a venti giorni consecutivi. 2. L orario di chiusura delle sagre non potrà protrarsi oltre le h 24: È vietato il rilascio di autorizzazione amministrativa di cui al successivo art. 15 a favore di una ulteriore manifestazione organizzata sulla medesima area che si svolga senza soluzione di continuità con altra sagra, festa popolare o simile manifestazione, oppure in ogni caso per il quale la domanda appaia oggettivamente finalizzata ad eludere i limiti di durata massima di cui al precedente comma 1. Art Criteri e priorità per l accoglimento delle istanze tendenti all inserimento in calendario 1. Ai fini dell inserimento nel calendario delle sagre, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni a partire dall anno A parità di edizioni svolte, le richieste verranno accolte secondo l ordine di arrivo al protocollo del Comune di Montefranco. Art Istanze per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione in occasione di sagre. 1. Le istanze volte ad ottenere l autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Nelle istanze, a pena di irricevibilità, devono essere indicati e/o dichiarati: a. denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell iniziativa; b. generalità del presidente o del legale rappresentante; c. generalità del soggetto iscritto abilitato alla somministrazione, delegato dal legale rappresentante del soggetto promotore della sagra; d. luogo di svolgimento e denominazione della manifestazione; e. ricevuta pagamento TOSAP, se il luogo dell evento è pubblico (escluso il Comitato per festeggiamenti in onore di San Bernardino); f. nulla osta del proprietario (se il luogo dell evento è privato); g. impegno a svolgere la manifestazione nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. 6

7 Art. 13 -Aree pubbliche utilizzabili per lo svolgimento di sagre 1. Le aree del territorio comunale individuate per lo svolgimento delle sagre sono le seguenti: a. Campo sportivo polivalente di via del Carmine e area antistante la chiesa Madonna del Carmine sino al cancello di delimitazione del parco giochi della pineta, con limite di svolgimento di cui all art.10, comma 1; b. Piazzale antistante la chiesta parrocchiale di S. Maria Assunta, con limite di svolgimento di cui all art. 10, comma 1; c. Piattaforma situata in località Fontechiaruccia, con limite di svolgimento di cui all art. 10, comma 1; d. Piazza Filippo e Foscolo Micheli, solo per le sagre e le manifestazione con limite di svolgimento massimo di un giorno, eccezione fatta per la rievocazione storica di San Bernardino. e. Piazzale Belvedere Andrea Lucidi, solo per le sagre e le manifestazione con limite di svolgimento massimo di un giorno. f. Terreno in terra battuta in Loc. Fontechiaruccia, terreno antistante gli spogliatoi del campo sportivo. Art Spostamento di data 1. Lo spostamento della data di svolgimento di una sagra può essere autorizzato ricorrendo motivi gravi ed eccezionali, fermo restando che il nuovo periodo eventualmente autorizzato, non coincida con manifestazioni per le quali sia stata già richiesta e rilasciata l autorizzazione. Art Sagre nuove e/o straordinarie 1. In casi del tutto eccezionali, può essere autorizzato lo svolgimento di una sagra di cui alla tipologia sub. lett. A) del precitato art. 3, non ricompresa nel calendario di cui al precedente art. 5 e/o in deroga al contingente massimo di autorizzazioni rilasciabili previsto ai sensi del precedente art. 8, previa motivata richiesta dell organizzatore comunque da presentarsi non oltre il termine perentorio di 30 gg precedenti alla data di inizio ed a condizione che la manifestazione non abbia temporalmente a sovrapporsi, anche in parte, con altre analoghe manifestazioni già inserite in calendario. 2. Può essere del pari eccezionalmente autorizzato lo svolgimento di una sagra di cui alla tipologia sub lett. B) del precitato art. 3, non ricompresa nel calendario di cui al precedente art. 5 e/o in deroga al contingente massimo di autorizzazioni rilasciabili previsto ai sensi del precedente art. 8, previa motivata richiesta dell organizzatore comunque da presentarsi non oltre il termine perentorio di gg 30 precedenti alla data di inizio. 3. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi, le conseguenti determinazioni vengono adottate sentito il parere delle associazioni di 7

8 categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e dell U.N.P.L.I. Art Somministrazione al pubblico in occasione di riunioni straordinarie di persone non aventi il carattere della sagra 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone non avente i caratteri della sagra, può essere concessa autorizzazione temporanea di pubblico esercizio, comunque per un periodo non superiore a gg. due, previa motivata richiesta dell organizzatore da presentarsi non oltre il termine perentorio di gg. 5 precedenti alla data di inizio. 2. Nell ipotesi di cui al precedente comma, le conseguenti determinazioni vengono adottate sentito il parere delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative e dell U.N.P.L.I. Art Oneri a carico degli organizzatori 1. L organizzazione della sagra è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori. 2. Per le sagre che si svolgono in aree pubbliche è richiesto il versamento di 500,00 (cinquecento) a titolo di deposito cauzionale a favore del Comune che copra gli eventuali danni che si dovessero verificare nei confronti del patrimonio pubblico. La predetta somma verrà restituita dietro presentazione di apposita attestazione da parte del Responsabile dell Area Tecnica, dopo la verifica dell assenza di danni 1. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al versamento del deposito cauzionale Per lo svolgimento delle sagre su aree pubbliche e in locali di proprietà dell Amministrazione Comunale, dovrà effettuarsi il pagamento della COSAP per l importo previsto dal regolamento vigente. 4. La pulizia dell area della sagra, con conseguente raccolta e smaltimento dei rifiuti, è interamente a carico degli organizzatori. Resta sempre a carico dei medesimi il reperimento di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti e l installazione, a loro cura e spese, di bagni ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all affluenza prevista, e che dovranno essere rimossi al termine della sagra. 5. Nel caso in cui si siano constatati la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene 1 Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 aprile 2013 è stato abrogato il seguente periodo: E inoltre dovuto un versamento di 120,00 (centoventi/00) per ogni giorno di svolgimento della sagra a titolo di rimborso forfettario per le maggiori spese sostenute dall Ente per i servizi di viabilità e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 2 Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 aprile 2013 è stato abrogato il seguente periodo che dell intera somma dovuta come rimborso forfettario. 8

9 automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale a cura dell Ufficio Tecnico che accerterà le inadempienze. 6. Le spese di approvvigionamento di acqua e gas e quanto altro è necessario sono a carico dell organizzazione. 7. Restano escluse dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, tutte le manifestazioni di consolidata tradizione in onore di San Bernardino da Siena. Art Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal T.U.L.P.S. e dall art. 10, L. 25 agosto 1991, n. 287, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazione della legge o del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 258,00 ad 1.549,00 comminata dall autorità competente. 2. Costituisce causa di esclusione dal calendario di cui al precedente art.5 l aver tenuto una manifestazione non conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento e/o in violazione od inottemperanza delle prescrizioni impartite dalla locale A.S.L. in sede di rilascio del prescritto nulla osta igienico sanitario, e/o in difformità a quanto dichiarato all atto della richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario delle sagre. Art.19 - Sicurezza e quiete pubblica 1. Il Sindaco può vietare lo svolgimento di sagre e feste eno-gastronomiche qualora nel corso del loro svolgimento: non sia garantita la quiete pubblica; non sia garantita la sicurezza pubblica. Art. 20 Limitazioni 1. Una sagra non può essere organizzata più di una volta all anno dallo stesso soggetto e/o da qualsiasi tipo di società ad esso riconducibile, all interno di qualsiasi area sia essa pubblica che privata del territorio comunale di Montefranco. Da tale limitazione resta esclusa la ProLoco di Montefranco e resta salva la facoltà da parte dello stesso soggetto giuridico di organizzare non più di una sagra di tipo A e non più di una sagra di tipo B. 2. Il montaggio e l utilizzo, all interno e fuori di ogni manifestazione, di giochi (elastici, altalene, gonfiabili in genere, dondoli, scivoli, giochi in legno, giochi per esterno etc ), sono vietati nei seguenti luoghi del centro storico di Montefranco: Piazza Micheli Filippo e Foscolo, Via di Sopra, Via del Palazzo, Piazza del Torrione, Via del Forte. L utilizzo di tali strumenti ludici è autorizzato, preferibilmente, in prossimità delle sagre, presso le aree indicate all art. 13 del presente Regolamento. 9

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11 ALLEGATO 1 SAGRE TIPOLOGIA A E PRODOTTI TIPICI: Sagre e manifestazioni organizzate per rappresentatività culturale al prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o ad alcune sue zone. SAGRE: Sagra della Pizza sotto lu focu organizzata dalla locale squadra di calcio. Pizza a tutta birra, organizzata dalla Pro Loco Arrosticini sotto le stelle, organizzata dalla Pro Loco PRODOTTI TIPICI: tartufo olio d oliva asparagi funghi trota gamberi d fiume prodotti derivanti dalla lavorazione di carne suina, bovina e ovina, di cinghiale, daino e capriolo pizza ciriole gnocchi, polenta castagne ALLEGATO 2 SAGRE DI TIPO B Sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive. Festa in onore del Patrono San Bernardino da Siena, organizzata dal comitato per i festeggiamenti. Retrospettiva fotografica. 11

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