O R D I N E A V V O C A T I M E S S I N A IL CONSIGLIO. - il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio
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- Isidoro Ilario Franchini
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1 O R D I N E A V V O C A T I M E S S I N A Delibera n. 425 del Oggetto: Pareri di congruità IL CONSIGLIO Considerato che: - il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, poiché non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che inter-corre tra l Ordine o il Collegio professionale (soggetto, questo, indubitabilmente pubblico) ed i propri iscritti; - l opinamento da parte dei Consigli degli Ordini professionali, per un verso, senz altro connotati di evidente discrezionalità in quanto frutto dell esercizio di un potere conferito da una norma (almeno in parte qua) d azione e non di relazione, che configura l esercizio di una potestà, avente natura unilaterale, e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse che trova il proprio fondamento normativo nell art. 29, lettera L, della L. n. 247/12 (nuova Legge professionale forense) e prima ancora nell art. 14, comma 1, lettera d), del R.D.L. 27 novembre 1933, n (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore); per altro verso, è attuativo di una funzione istituzionale dell organo professionale volta a tutelare non solo gli interessi degli iscritti e la dignità della profes-sione, ma anche gli interessi degli stessi destinatari dell attività professionale oggetto di valutazione di congruità, essendo al contempo volta ad impe-
2 dire richieste di onorari che si fondino su presupposti erronei o addirittura illegittimi in quanto non corrispondenti all oggettiva importanza dell opera professionale in concreto svolta ed esamina aspetti attinenti alla regolarità del mandato ed a tutti gli altri elementi occorrenti al fine della legittima ed esatta liquidazione (si confronti la già richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 8749/09); - conseguentemente gli atti di opinamento non solo producono effetti costituivi per il richiedente (consentendogli di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c.), ma esplicano anche effetti esterni (rispetto ai soggetti del rapporto pubblicistico strettamente inteso) direttamente lesivi della posizione sostanziale vantata dal cliente (si pensi ad esempio alle richieste molte volte formulate da enti pubblici ed all affidamento dagli stessi attribuito al parere dell Ordine); - quanto sopra è oggi ius recptum, anche alla luce di numerose pronunce giurisprudenziali tra le quali si ricordano Cassazione Civile, Sezioni Unite del 24 giugno 2009, n e 13 marzo 2008, n. 6534; Consiglio di Stato, sezione IV, del 24 dicembre 2009, n e del 23 dicembre 2010, n. 9352; - la problematica non era stata mai affrontata compiutamente dalla giurisprudenza ammnistrativa in quanto i ricorsi avverso dette liquidazioni sono stati ritenuti inammissibili per la mancanza di interesse attuale (si confrontino T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12/12/2013, n A.W. s.r.l. c. Collegio geometri e geometri laureati Prov. Lecce, M.; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11/04/2013, n. 572; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20/12/2012, n C.P. c. Collegio geometri Lucca e altro; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 05/07/2012, n. 1268; ecc.), problematica che però non incideva sulla tipologia
3 dell atto, anzi la confermava; - di recente il TAR VENETO, SEZ. I, con la sentenza 13 febbraio 2014 n dopo aver ribadito e sancito: - la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ad una una controversia avente ad oggetto l impugnazione del parere di congruità espresso dall Ordine degli Avvocati per la liquidazione di onorari professionali. Infatti, il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati è atto soggettivamente e ogget-tivamente amministrativo, poiché non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione, che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l Ordine od il Collegio professionale (soggetto, questo, indubitabilmente pubblico) ed i propri iscritti; - l attualità dell interesse vantato (nel caso perché poteva essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo); ha dichiarato illegittimo il parere di congruità dell Ordine degli avvocati, per la liquidazione di onorari professionali, nel caso in cui sia stato espresso senza che, alla parte nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti, sia stata preventivamente effettuata la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i ; Ritenuto che: - la portata generale degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. non tollera eccezioni alla sua applicazione, che non siano espressamente contemplate dalla legge, con la duplice conseguenza che, da una parte, i pro-
4 cedimenti sottratti alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono solo quelli specificamente individuati in via normativa, e, dall altra, ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, la P.A. ha l'obbligo di dare comunicazione di avvio in ordine a qualsiasi procedimento non espressamente contemplato tra quelli esclusi dall'art. 13 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i; - nella specie, peraltro, non ricorre alcuna delle ragioni che propendono per la inutilità di tale comunicazione; - non è applicabile, infatti, l art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell avvio del procedimento qualora l amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ; - né può ritenersi che sussistenti ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento; - la detta natura formalmente e sostanzialmente di atto amministrativo del parere di opinamento, rende superflua ogni questione in ordine all attualità dell in-teresse, con riferimento alla necessità dall applicazione del richiamato c.d. procedimento amministrativo; - occorre, pertanto, adottare un regolamento di opinamento delle parcelle che ne tenga conto;
5 - inoltre, occorre adottare un regolamento che tenga conto del nuovo ordinamento professionale (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) e del decreto 10 marzo 2014, n. 55; PQM adotta il seguente regolamento, disponendo che a cura della Segreteria ne sia data ampia diffusione agli iscritti e a tutti i soggetti interessati, anche mediante pubblicazione nel sito internet dell Ordine: REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE TITOLO I OPINAMENTO PARCELLE Art. 1 (Presentazione dell istanza) Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza scritta presso la Segreteria del Consiglio dell Or-dine, che appone su detta istanza il timbro di depositato, con numero di protocollo e data, con l imposta di bollo e con gli altri oneri dovuti per legge, e con una copia in più in carta semplice. La presentazione potrà avvenire anche in forma telematica mediante l Area Riservata del Sito dell Ordine degli Avvocati di Messina, redatta sulla base della modulistica fornita dal Consiglio dell Ordine, sempre previo pagamento dell imposta di bollo. L istanza deve contenere: - tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l incarico (codice fiscale, indirizzo, , recapiti telefonici, , pec, etc); - l indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri det-
6 tati dalle norme in vigore; - l elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quanti-tà, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis; - eventualmente l indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la applicazione di aumenti rispetto ai parametri base; - il numero di parti per le quali è stata svolta l attività professionale; - la descrizione sommaria dell attività professionale svolta; - nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine; - nei casi di richiesta di parere per difesa d ufficio, la dichiarazione e- spressa che la richiesta è fatta a tal fine; - le notule debitamente redatte. La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'ordine di Messina o suoi e- redi o aventi diritto in forza di legge. Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati. Art Il richiedente contestualmente al deposito della domanda di parere deve anticipare per intero le spese postali, eventualmente occorrenti per l avvio del procedimento (che saranno calcolate dalla segreteria del Consiglio), e pagare un diritto di segreteria fissato nella misura di 4,00 euro. Al versamento dell anticipo è condizionata la prosecuzione del procedimento di
7 opinamento. Art. 2 (Allegazioni) All istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile: a) per la identificazione del conferimento dell incarico con specificazione dello stesso, in modo che non si possa creare confusione sullo stesso, allegando in caso di enti pubblici gli atti amministrativi necessari al fine; b) a fini della valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lette-re, ecc.). c) nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la sentenza dichiarativa di fallimento; d) nei casi di richiesta di parere per difesa d ufficio, il provvedimento di no-mina. Art. 3 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a.r. e/o presa visione e/o attraverso l Area Riservata del sito dell Ordine degli Avvocati di Messina. Art. 4 (Incarichi congiunti) Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l attività specificamente dallo stesso svolta e alle-
8 gando eventuali accordi tra i professionisti. Art. 5 (Assegnazione Consigliere relatore e responsabile del procedimento) Entro 30 giorni dalla presentazione dell istanza di opinamento e/o liquidazione, il Presidente dell Ordine assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, quindi, la posizione di Relatore ed i poteri funzionali di responsabile del pro-cedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Art. 6 (Avviso alle parti interessate e sulla possibilità di tentativo conciliazione) Il Consigliere Relatore darà avviso, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, alla/e parte/i nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti dell avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della possibilità di depositare, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, presso la segretaria del Consiglio dell Ordine, deduzioni scritte nonché di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n Art. 7 (Parere di opinamento) Il Consigliere Relatore riferirà, poi, al Consiglio per la relativa deliberazione. Il Consiglio opina gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predispo-sta dall Avvocato o dal Praticante in relazione all opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate. La delibera in ordine all istanza, salvo proroghe e sospensioni di cui al suc-
9 ces-sivo art. 8, è adottata entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione al Con-sigliere ovvero dall adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all istante, di cui al successivo art. 9, ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 12. Art. 8 (Proroga e/o sospensione termini) In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste integrazioni (di cui al successivo art. 9). Ove venga esperito il tentativo di conciliazione (di cui al successivo art. 12) i termini sono sospesi, sempre per non più di 60 (sessanta) giorni. Ove sia investito in via preliminare altro Organo, i termini sono sospesi sino alla risposta data quest ultimo. Art. 9 (Richiesta integrazione documentazione e/o convocazione) Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Relatore può chiedere all istante di integrare la documentazione già versata, ovvero di rendere chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine. Può anche convocare l istante per chiarimenti, indicando il giorno e l ora. Qualora l istante non ottemperi all invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l istanza di opinamento verrà dichiarata improcedibile. In quest ultimo caso, l iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.
10 Art. 10 (Sospensione feriale) Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili. Art. 11 (Esame del fascicolo e rilascio di copie) Su richiesta della parte interessata (avanzata anche per il tramite di delegato che documenti la propria qualità), potrà essere rilasciata copia dell istanza del professionista, delle delibere assunte dal Consiglio in ordine alla domanda di opinamento, e della documentazione esibita dall Avvocato istante, ove ancora custodita agli atti dell Ufficio. Restano salvi i limiti di cui all art. 8, quinto comma, del D.P.R , n. 352 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali. Art. 12 (Deposito opinamento e comunicazioni) Avvenuto l opinamento, il Consiglio provvederà a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell Ordine, che ne darà comunicazione all istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro delle note spese sulle quali è stato reso il parere di congruità oltre che della documentazione - pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento. Il Consiglio non è tenuto a conservare copia della documentazione versata in atti. Art. 13 (Contributo opinamento)
11 Per il rilascio del parere di congruità sono dovuti al Consiglio dell Ordine i diritti di opinamento, calcolato in misura pari al 5% dell intero importo liquidato a titolo di compensi imponibili (competenze e contributo forfettario per le spese generali). Art. 14 (Rinuncia alla istanza) L istante potrà rinunziare alla liquidazione richiesta, e ritirare la documentazione, solo prima dell adozione della delibera di cui all art. 7, mediante apposita istanza iscritta depositata alla Segreteria dell Ordine. Art. 15 (Pagamento diritti) Una volta adottato il parere di congruitàa, l istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei diritti di opinamento e potrà contestualmente ritirare il provvedimento e la documentazione depositata. Art. 16 (Contributo opinamento per ammissione al passivo) Qualora l opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento i diritti di opinamento di cui al precedente art. 15 saranno dovuti nella misura dell 1% con minimo di. 200,00 (duecento/00). Art. 17 (Contributo opinamento per difesa d ufficio) Qualora l opinamento venga richiesto per la difesa d ufficio, i diritti di opina-mento di cui al precedente art. 14 saranno dovuti nella misura dell 2,5%. La precedente percentuale sarà ridotta all 1% qualora ricorrano le seguenti concomitanti circostanze:
12 a) la richiesta di parere non superi l importo di 3.000,00; b) l Avvocato non abbia superato i 33 anni di età. 1) L art. 17 del presente regolamento è stato abrogato con delibera consiliare n 124/18 del 20 febbraio Il Consigliere Segretario f.to Avv. Giovanni Arena Il Presidente f.to avv. Vincenzo Ciraolo
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