31 luglio Tributi locali. Sospensione dei termini processuali
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- Francesca Ferrara
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1 1 luglio Tributi locali. Sospensione dei termini processuali Ad agosto scatta la sospensione processuale dei termini con effetti anche sui tributi locali. La norma di riferimento il comma 1 dellarticolo 1 della Legge 742/1969 nella versione<!--more--> modificata dallarticolo 16 del dl 12/2014 che ha ridotto il periodo di vacanza dai vecchi 46 giorni a 1 (1 1 agosto). La sospensione agisce anche sulle procedure che interessano i tributi locali essendo governati dallo stesso assetto normativo. I procedimenti sono quelli collegati al contenzioso tributario e coinvolgono anche gli istituti che regalano al contribuente periodi di sospensione per definire la controversia, come laccertamento con adesione e il recente strumento del reclamo e della mediazione. Non solo. Bisogna ricordare che in caso di presentazione di memorie e documenti, il termine funziona a ritroso. La situazione agisce sullente sia nei confronti degli accertamenti emessi ma anche nei casi in cui lente parte attrice. A questo va aggiunto che il 2016 un anno peculiare in quanto 0 e 1 luglio cadono di sabato e domenica, trovando cos applicazione larticolo 155 cpc. Le fattispecie pi frequenti riguardano la presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica dellaccertamento); la costituzione in giudizio (0 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 giorni per il resistente/appellato); fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure sei mesi dal deposito); depositare documenti (20 giorni liberi prima delludienza); memorie illustrative (10 giorni liberi prima delludienza); reclamo e mediazione (per quanto riguarda il termine di 90 giorni dalla notifica dellatto previsto per la conclusione della procedura); laccertamento con adesione che contempla la sospensione di 90 giorni. Questanno (2016) il 0 e il 1 luglio cadono rispettivamente di sabato e domenica, per cui se il termine processuale dovesse scadere in uno di questi due giorni, larticolo 155 del cpc prevede lo slittamento al primo giorno feriale successivo che il 1 agosto, inizio della pausa estiva e, di conseguenza, il termine finisce il 1 settembre. Per i termini a ritroso il calcolo in senso opposto. Ad esempio per depositare documenti (20 giorni liberi prima delludienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima delludienza), se ludienza stata fissata il 5 settembre le memorie di replica devono essere depositate entro il 25 luglio mentre i documenti vanno fatti pervenire entro il 15 luglio La tregua riguarda i <strong>termini processuali</strong>, vale a dire le scadenze concernenti il processo, per questa ragione, la sospensione feriale non si estende alle notifiche degli avvisi di accertamento o di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni di pagamento, delle comunicazioni di iscrizione di ipoteca legale e di ogni altro atto impugnabile autonomamente davanti alle Commissioni tributarie. Non si estende ai versamenti delle imposte, tasse, diritti, canoni e contributi, alle dilazioni di pagamento, alla presentazione delle dichiarazioni o delle denunce. Prendendo ad esempio il caso del reclamo e mediazione, se il valore della controversia non supera i euro, con la presentazione del ricorso bisogna applicare i 90 giorni di sospensione. Perci se questo termine scade tra il 1 e il 1 agosto si devono sommare 1 giorni di interruzione ai 90 normalmente previsti. Nel caso di ricorso notificato allente l11 luglio, la procedura di reclamo e mediazione si compone di 90 giorni + 1 e termineranno il prossimo 9 novembre (20 giorni dal 12 al 1 luglio + 1 giorni di periodo feriale + 70 giorni dal 1 settembre al 9 novembre). Nel caso in cui, invece, la notifica avvenga allinterno del periodo di sospensione, quindi dal 1 al 1 agosto, il conteggio dei 90 giorni partir direttamente dal 1 settembre, che con laggiunta dei 60 giorni, porta al 29 novembre I 0 giorni per la costituzione in giudizio decorrono trascorsi i termini sopra indicati. Anche il termine di costituzione, se cade nel mese di agosto, guadagna i 1 giorni. Limportanza di conoscere con precisione il funzionamento del contatore dei termini processuali collegata al vizio insanabile che ne deriverebbe nel caso in cui i termini sopra visti non fossero rispettati. Pagina n. 1/{nb}
2 Ad agosto scatta la sospensione processuale dei termini con effetti anche sui tributi locali. La norma di riferimento il comma 1 Pagina n. 2/{nb}
3 dellarticolo 1 della Legge 742/1969 nella versione modificata dallarticolo 16 del dl 12/2014 che ha ridotto il periodo di vacanza Pagina n. /{nb}
4 dai vecchi 46 giorni a 1 (1 1 agosto). La sospensione agisce anche sulle procedure che interessano i tributi locali essendo Pagina n. 4/{nb}
5 governati dallo stesso assetto normativo. I procedimenti sono quelli collegati al contenzioso tributario e coinvolgono anche gli Pagina n. 5/{nb}
6 istituti che regalano al contribuente periodi di sospensione per definire la controversia, come laccertamento con adesione e il Pagina n. 6/{nb}
7 recente strumento del reclamo e della mediazione. Non solo. Bisogna ricordare che in caso di presentazione di memorie e Pagina n. 7/{nb}
8 documenti, il termine funziona a ritroso. La situazione agisce sullente sia nei confronti degli accertamenti emessi ma anche nei Pagina n. 8/{nb}
9 casi in cui lente parte attrice. A questo va aggiunto che il 2016 un anno peculiare in quanto 0 e 1 luglio cadono di sabato e Pagina n. 9/{nb}
10 domenica, trovando cos applicazione larticolo 155 cpc. Le fattispecie pi frequenti riguardano la presentazione del ricorso (60 Pagina n. 10/{nb}
11 giorni dalla notifica dellaccertamento); la costituzione in giudizio (0 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 giorni per il Pagina n. 11/{nb}
12 resistente/appellato); fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure sei mesi dal deposito); depositare documenti Pagina n. 12/{nb}
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14 riguarda il termine di 90 giorni dalla notifica dellatto previsto per la conclusione della procedura); laccertamento con adesione Pagina n. 14/{nb}
15 che contempla la sospensione di 90 giorni. Questanno (2016) il 0 e il 1 luglio cadono rispettivamente di sabato e domenica, Pagina n. 15/{nb}
16 per cui se il termine processuale dovesse scadere in uno di questi due giorni, larticolo 155 del cpc prevede lo slittamento al Pagina n. 16/{nb}
17 primo giorno feriale successivo che il 1 agosto, inizio della pausa estiva e, di conseguenza, il termine finisce il 1 settembre. Per i Pagina n. 17/{nb}
18 termini a ritroso il calcolo in senso opposto. Ad esempio per depositare documenti (20 giorni liberi prima delludienza) e memorie Pagina n. 18/{nb}
19 illustrative (10 giorni liberi prima delludienza), se ludienza stata fissata il 5 settembre le memorie di replica devono essere Pagina n. 19/{nb}
20 Powered by TCPDF ( termini processuali, vale a dire le scadenze concernenti il processo, per questa ragione, la sospensione feriale non si estende alle notifiche degli avvisi di accertamento o di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni di pagamento, delle comunicazioni di iscrizione di ipoteca legale e di ogni altro atto impugnabile autonomamente davanti alle Commissioni tributarie. Non si estende ai versamenti delle imposte, tasse, diritti, canoni e contributi, alle dilazioni di pagamento, alla presentazione delle dichiarazioni o delle denunce. Prendendo ad esempio il caso del reclamo e mediazione, se il valore della controversia non supera i euro, con la presentazione del ricorso bisogna applicare i 90 giorni di sospensione. Perci se questo termine scade tra il 1 e il 1 agosto si devono sommare 1 giorni di interruzione ai 90 normalmente previsti. Nel caso di ricorso notificato allente l11 luglio, la procedura di reclamo e mediazione si compone di 90 giorni + 1 e termineranno il prossimo 9 novembre (20 giorni dal 12 al 1 luglio + 1 giorni di periodo feriale + 70 giorni dal 1 settembre al 9 novembre). Nel caso in cui, invece, la notifica avvenga allinterno del periodo di sospensione, quindi dal 1 al 1 agosto, il conteggio dei 90 giorni partir direttamente dal 1 settembre, che con laggiunta dei 60 giorni, porta al 29 novembre I 0 giorni per la costituzione in giudizio decorrono trascorsi i termini sopra indicati. Anche il termine di costituzione, se cade nel mese di agosto, guadagna i 1 giorni. Limportanza di conoscere con precisione il funzionamento del contatore dei termini processuali collegata al vizio insanabile che ne deriverebbe nel caso in cui i termini sopra visti non fossero rispettati. depositate entro il 25 luglio mentre i documenti vanno fatti pervenire entro il 15 luglio La tregua riguarda i Pagina n. 20/{nb}
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