IL CONSIGLIO COMUNALE
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- Albina Gallo
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1 Delibera Consiglio Comunale n. 24 del Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata per l organizzazione e la gestione dei sistemi di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che l art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell Unione dei Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex-novo individuate nelle seguenti: - organizzazione generale dell Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale; - Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente; - La pianificazione edilizia ed urbanistica di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; - Attività in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi; - L organizzazione e la gestione dei sistemi di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall art. 118, quarto comma, della Costituzione; - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; - Polizia municipale e polizia amministrativa locale; - Tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e compiti in materia dei servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale; CONSIDERATO che il medesimo articolo stabilisce anche che i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopra indicate entro i termini di seguito specificati:
2 entro il 1 gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni; entro il 1 gennaio 2014, le restanti n 6 (sei) funzioni; DATO ATTO che, con deliberazione n. 942 del , avente ad oggetto Contributi a forme associative comunali ai sensi dell art. 5 L.R. n. 7/2012 la Giunta Regionale Ligure, ha deciso l erogazione di un contributo da destinare a sostegni dell avvio delle forme associative o all adempimento di forme associative in essere, e considerato altresì che: il decreto dirigenziale n del ha modificato la deliberazione sopra citata a seguito delle osservazioni presentate da ANCI Liguria; il decreto dirigenziale n del ha rettificato errori formali contenuti in modelli di domanda per contributi a favore delle forme associative comunali; la citata deliberazione della Giunta della Regione Liguria ed il decreto dirigenziale n del hanno stabilito la documentazione necessaria per concorrere all assegnazione dei contributi; VISTO l art. 30 del D.Lgs. n. 267/00, recante Convenzioni ; VISTO altresì l art. 33 del D.Lgs. n. 267/00, recante Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni ; CONSIDERATO che: del decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59/97 è sempre più diffuso un processo di aggregazione tra gli Enti locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e servizi; le forme collaborative intercomunali rappresentano l istituto che in applicazione dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente a determinati servizi e funzioni; anche la normativa regionale va sempre più questa direzione della valorizzazione dell esercizio associato di funzioni con una politica incentivante a favore degli Enti che traducono nella realtà l associazione di funzioni e servizi; le forme associative tra enti limitrofi e con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale, consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso; RILEVATO in particolare, che un processo di aggregazione tra enti garantisce l esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;
3 VISTO che a tal fine si è provveduto a predisporre il seguente schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorsi tra i sette comuni associati, da sottoporre all approvazione dei rispettivi consigli dei comuni aderenti (all. A alla presente delibera): Convenzione per la gestione in forma associata per l organizzazione e la gestione dei sistemi di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi con capofila Comune di Propata, che si compone di n. 14 articoli, avente decorrenza dal 1 gennaio 2014 e la durata di anni tre; RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l obbiettivo della razionalizzazione dell esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità già individuate dal DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L 135/2012 della finanza pubblica e contenimento delle spese per l esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica; CONSIDERATO che i Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina, Rovegno, sono confinanti e presentano territori con caratteristiche omogenee e problematiche similari sul piano della fragilità e dei rischi (frane, rischio idraulico, incendi). Pertanto le Amministrazioni dei suddetti Enti hanno ritenuto di stipulare una convenzione ai sensi dell art.. 30 del D.Lgs. n. 267/00, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile, al fine di realizzare una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime; DATO ATTO che le finalità che i sette comuni intendono realizzare sono le seguenti: l uniformità delle procedure e delle modalità operative dell esercizio della suddetta funzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale ; l efficienza, l efficacia e l economicità dell esercizio delle funzioni in parola. UDITA la relazione del Sindaco, UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti, espressi ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti locali Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge; DELIBERA per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:
4 di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina, Rovegno, della seguente funzione: organizzazione e gestione dei sistemi di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, funzione contraddistinta dall art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali lett. f) del D.L. 95 del , convertito in Legge n. 135 del : di approvare, a tal fine, il seguente schema di Convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i sette Comuni associati : - Convenzione per la gestione in forma associata per l organizzazione e la gestione dei sistemi di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, che si compone di n. 14 articoli, riportata nell allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, individuando quale Comune capofila il Comune di Propata, avente decorrenza 1 gennaio 2014, e durata di tre anni; di incaricare, allo scopo di cui al precedente punto il sindaco pro-tempore, alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune; di demandare al responsabile del Servizio ogni necessario adempimento per dare esecuzione alla presente. Infine il Consiglio comunale, stante l urgenza di provvedere all adozione della convenzione in oggetto, per tenere fede agli impegni presi con i Comuni firmatari della stessa e al fine di procedere speditamente allo svolgimento della convenzione: con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge; D E L I B E R A di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
5 CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; L anno 2013 il giorno.. del mese di.. presso il Comune di Montebruno Via San Benedetto da Norcia 1 - Montebruno TRA Geom. Aurelio Barbieri Avv. Elvio Varni Sig. Ercole Andrea Franceschi Sig. Sergio Gian Carlo Capelli Sig. Renato Cogorno Sig. Arnaldo Mangini Sig. Bruno Pepi Sindaco Comune di Montebruno Sindaco Comune di Fascia Sindaco Comune di Fontanigorda Sindaco Comune di Gorreto Sindaco Comune di Propata Sindaco Comune di Rondanina Sindaco Comune di Rovegno PREMESSO CHE CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO Art. 1 (Oggetto della Convenzione e modello di organizzazione) Gli enti sottoscrittori della presente Convenzione stabiliscono che le funzioni in materia di organizzazione e gestione dei sistemi di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi siano esercitate in forma associata ai sensi dell art. 30 T.U.E.L. 267/2000; tale condizione verrà raggiunta gradualmente nel tempo mediante l approvazione di successivi atti assunti secondo le seguenti priorità: - attività di rilevamento e censimento della situazione attuale, ivi compresa la riscossione del tributo; - attività di pianificazione, progettazione ed organizzazione del Servizio su tutti i territori comunali; - pianificazione dell attività di riscossione del tributo. Art. 2 (Finalità e obiettivi della gestione associata del servizio di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi) La gestione associata del servizio di raccolta, avvio o smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi garantirà un controllo organico, funzionale e strutturalmente più incisivo sui territori dei Comuni di Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Propata, Rondanina, Rovegno ed inoltre consentirà di raggiungere migliori risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio stesso. Art. 3 (Forme di coordinamento e consultazione)
6 La Conferenza dei Sindaci, coadiuvata dal Segretario comunale del Comune Responsabile della Gestione Associata, svolge funzioni d indirizzo e di verifica del buon funzionamento del servizio e dell adeguatezza della presente convenzione. La convocazione della Conferenza dei Sindaci può essere richiesta, in qualsiasi momento, da uno dei sindaci dei Comuni associati. E istituito il comitato tecnico, con finalità di supporto alla Conferenza dei Sindaci, composto dai tecnici incaricati dei singoli Comuni. Art. 4 (Costi della Convenzione) I costi della presente convenzione derivano: Dal costo per acquisiti di beni e servizi relativi ai Servizi oggetto della presente convenzione necessari per la progettazione del servizio in tutti i Comuni. Eventuale retribuzione di posizione e di risultato riconosciute per effetto della Gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione; Costo dovuto al Personale per eventuali prestazioni straordinarie dovute per effetto della gestione associata del servizio oggetto della presente convenzione; Eventuale acquisto e impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione; Eventuale acquisto di veicoli di servizio, di uniformi e di dotazioni di sicurezza; Impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, carburante, cancelleria, modulistica, etc..; Oneri relativi ai locali necessari per l esercizio delle funzioni comuni; Al termine del primo anno di funzionamento la Conferenza dei Sindaci verificherà l andamento reale dei costi rispetto alle previsioni. Art. 5 (Bilancio di previsione) Il Comune Responsabile della Gestione Associata, si impegna a trasmettere ai singoli Comuni copia del bilancio di previsione per l anno successivo, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, al fine di consentire l inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente associato nel rispettivo bilancio di previsione. Il Bilancio di previsione annuale viene redatto sulla base di una previsione quadriennale approvata, annualmente, dalla Conferenza dei Sindaci. Art. 6 (Rendiconto di gestione) Con cadenza annuale il Responsabile del servizio oggetto della presente convenzione invia alla Conferenza dei Sindaci la relazione dettagliata dell attività svolta relativamente al servizio gestito in forma associata. Art. 7 (Rendiconto e Ripartizione delle spese) Il Comune Responsabile della Gestione Associata compilerà, con cadenza trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi, ai Comuni convenzionati, entro la fine del mese successivo. I Comuni convenzionati sono tenuti a rimborsare al comune di Propata quale Comune Responsabile della Gestione Associata, entro e non oltre il terzo mese successivo a quello in cui risultano sostenute le spese, l eventuale costo di propria spettanza. I costi complessivi del Personale, con eccezione degli incentivi legati alla gestione associata, saranno a carico dei singoli Comuni. Ciascun Comune provvederà al pagamento degli oneri stipendiali, salario e accessorio, del proprio personale. I Comuni convenzionati provvedono a stanziare le somme occorrenti per la corresponsione dei compensi e delle spese di cui sopra nei propri bilanci. Art. 8 (Decorrenza e durata) La presente convenzione avrà decorrenza triennale a far data dalla sottoscrizione.
7 I Comuni hanno facoltà di recedere dalla gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione. L avviso di recesso deve pervenire, per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Sindaco del Comune Responsabile della gestione Associata. Il recesso in corso d anno ha decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo alla comunicazione di recesso. Art. 9 (Nuove adesioni ai servizi oggetto della convenzione) E consentita l adesione alla convenzione di altri Comuni, previa approvazione della presente convenzione, nel testo vigente all atto di adesione. Art. 10 (Cessazione della gestione associata) In caso di cessazione della gestione associata del servizio, il patrimonio è ripartito fra i Comuni in misura proporzionale agli abitanti residenti in ogni Comune al 31/12 dell anno precedente la cessazione stessa. Art. 11 (Modifiche della convenzione) La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei rispettivi Consiglio comunali. Art. 12 (Controversie) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati, a causa della presente convenzione, saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati: uno dalla Conferenza dei Sindaci; uno dal Comune interessato; uno dalla Regione Liguria Art. 13 (Spese contrattuali) Le spese contrattuali relative alla stipula del presente atto sono in parti uguali, a carico dei Comuni che sottoscrivono la convenzione. Il presente atto sarà registrato solo in caso d uso a termini. Letto confermato e sottoscritto Sindaco Comune di Propata Sindaco Comune di Fascia Sindaco Comune di Fontanigorda Sindaco Comune di Gorreto Sindaco Comune di Montebruno Sindaco Comune di Rondanina Sindaco Comune di Rovegno
con deliberazione n. 942 del , avente ad oggetto Contributi a forme associative comunali ai sensi dell art. 5 L.R. n.
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