TUTELA LEGALE SPA. Contratto di assicurazione di tutela legale. Protection Medici

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1 TUTELA LEGALE SPA Contratto di assicurazione di tutela legale Protection Medici Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del glossario e delle Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Tutela Legale Spa Mod NIPM aggiornato al 02/05/2013

2 XNOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell Isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 1. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali - L impresa assicuratrice è Tutela Legale Spa, autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Provvedimento Isvap n 2656 del 1 dicembre 2008, iscritta all Albo delle imprese di assicurazione al n La sede legale della Società è in Via Podgora Milano (Italia) - telefono ,.fax , indirizzo di posta elettronica info@tutelalegalespa.it. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa - Il patrimonio netto è pari a 2,72 milioni di cui 2,50 milioni di capitale sociale e 0,22 milioni di riserve patrimoniali e di perdite riportate. Il valore dell indice di solvibilità è 108% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato (es. 2012). 2. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Coperture assicurative offerte - Il Contratto di assicurazione di tutela legale (art. 173 del D. Lgs. 209/2005) è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale. Per il dettaglio delle coperture assicurative si rinvia agli artt. 1-4 delle Condizioni di assicurazione. Limitazioni ed esclusioni - La prestazione oggetto del contratto è soggetta a limitazioni ed esclusioni, come riportato negli artt. 1 7 delle Condizioni di assicurazione. La polizza prevede massimali che rappresentano il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia (artt. 1 e 3 delle Condizioni di assicurazione). Es.: se la polizza in corso prevede un massimale di e la parcella del legale da rimborsare all assicurato ammonta ad , la Società rimborserà all assicurato La polizza può essere stipulata con l applicazione di franchigie, che limitano la garanzia prestata dalla Società e determinano a priori la parte di spesa che rimane a carico dell assicurato. Es.: se una polizza prevede una franchigia di e la parcella del legale da rimborsare all assicurato ammonta ad 3.000, la Società rimborserà all assicurato (l importo totale della parcella dedotto l importo della franchigia). Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente o dall assicurato in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 12 delle Condizioni di assicurazione). Nullità - La polizza non prevede cause di nullità. Aggravamento e diminuzione del rischio - L assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto che determini un aggravamento o una diminuzione del rischio (artt. 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione). Es.: può determinare l aggravamento del rischio la mancata comunicazione da parte dell assicurato della cessazione di altra polizza di tutela legale stipulata con altro assicuratore a copertura del medesimo rischio. Premi - Il premio di polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. La Società e l intermediario possono valutare eventuali condizioni di opportunità commerciale per l applicazione di sconti di premio. Il premio può essere pagato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 47, c. 3, Reg. Isvap n 5/2006). Tacito rinnovo - In mancanza di disdetta di una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 17 delle Condizioni di assicurazione). Rivalse - La polizza non prevede presenza di rivalse. Diritto di recesso - La polizza prevede il diritto di recesso per entrambe le Parti (art. 18 delle Condizioni di assicurazione). Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto - Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Legge applicabile al contratto - Al contratto si applica la Legge Italiana. Regime fiscale - L aliquota fiscale è pari al 21,25% con l eccezione, se presenti, delle garanzie afferenti alla circolazione stradale per le quali il valore dell aliquota è del 12,50%. 3. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri - Liquidazione dell indennizzo - L assicurato deve denunciare il sinistro osservando le modalità formali e temporali indicate agli artt delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia anche per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Reclami - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa - Servizio Reclami, Via Podgora Milano - Fax , indirizzo di posta elettronica reclami@tutelalegalespa.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, al seguente indirizzo: Ivass - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale Roma. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Arbitrato - In caso di disaccordo tra assicurato e Società in merito all interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le parti, ad un arbitro, salva la possibilità di rivolgersi comunque all Autorità Giudiziaria (art. 11 lett. D delle Condizioni di assicurazione). Tutela Legale Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato Giovanni Grava GLOSSARIO Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si evidenziano alcune definizioni nel seguente glossario giuridico. Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia; Assistenza stragiudiziale: è l attività che viene espletata per tentare di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'avvio dell'azione giudiziaria; Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi; Delitto colposo: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità Giudiziaria; Delitto doloso: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi; Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno a chi l ha patito. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene anche denominato danno extracontrattuale, proprio perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale; Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc.; Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci delitto colposo e delitto doloso ). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante; Spese di soccombenza: sono le spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti; Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere. Tutela Legale Spa Pagina 1 di 1 Mod NIPM aggiornato al 02/05/2013

3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Ai sensi di quanto previsto dall art. 166 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005, limitazioni di garanzia o oneri a carico del Contraente o assicurato, contenuti nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. DEFINIZIONI Nella presente polizza e nel testo che segue si intende per: ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro MASSIMALE: il massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia POLIZZA: il documento che prova l assicurazione PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società SINISTRO: l evento per il quale è prestata l assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l assicurato, fermo quanto disposto nell art. 6 (Limiti temporali della copertura assicurativa) SOCIETÀ: l impresa assicuratrice Tutela Legale Spa GARANZIE Art. 1 Oggetto dell assicurazione In relazione ai rischi assicurati e in tutti i casi ove ciò sia possibile, la Società si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate. La Società assicura, inoltre, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri relativi all assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4, in conseguenza diretta di fatti connessi all esercizio dell attività professionale, ovvero alle funzioni svolte nell ambito dell organizzazione del Contraente per l applicazione delle disposizioni contenute(con SPECIAL PROTECTION e/o 472/97)nel D. Lgs. 81/08, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare, nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di tutela dell ambiente, nel D. Lgs. 196/03 e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali e nel D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti(con SPECIAL PROTECTION). In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono: - le spese per l intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; è garantito il rimborso delle spese per l intervento di un solo legale per grado di giudizio; - le spese per l intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l assicurato ha la residenza; - le spese relative al contributo unificato; - le spese di giustizia in sede penale; - le spese investigative per la ricerca e l acquisizione di prove a difesa; - le spese per l intervento di un perito nominato dall autorità giudiziaria, o dall assicurato previo accordo con la Società, secondo quanto indicato nel successivo art. 11; - le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo art. 11; - gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 500,00; - le spese relative al tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010). Art. 2 Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione E in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E inoltre escluso il pagamento di spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Art. 3 Massimale Il massimale è determinato come segue: - Attività Professionale/Super/Completa per sinistro (SE PRESENTE) - Special Protection per sinistro (SE PRESENTE) Art. 4 Persone e rischi assicurati Attività Professionale (CON ATTIVITA PROFESSIONALE/SUPER/COMPLETA) Ai sensi del presente contratto, per la sezione Attività Professionale sono considerati assicurati : - il Contraente (liberi professionisti o studi professionali) nello svolgimento dell attività professionale indicata in polizza; - gli altri professionisti indicati in polizza; - i dipendenti e i collaboratori del Contraente. In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente. L assicurazione vale per: 1. l azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l obbligo per l assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. (SUPER/COMPLETA) 4. le controversie con altre Imprese assicurative relative a contratti assicurativi (diversi dalla polizza di responsabilità civile professionale) stipulati dal professionista contraente o dagli altri professionisti assicurati; 5. la difesa dell assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile Professionale prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell art del Codice Civile; (COMPLETA) 6. le controversie relative alla proprietà o derivanti da contratti di locazione degli immobili nei quali il contraente svolge l attività. Salvo altra espressa indicazione, la presente garanzia si intende riferita all immobile sito all indirizzo indicato in polizza; 7. le vertenze individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente assunti e con i lavoratori parasubordinati; 8. controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad 250,00. La garanzia si intende riferita alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all esercizio dell attività professionale. Ai sensi della presente garanzia, le Imprese di Assicurazione non sono considerate fornitori. Garanzie aggiuntive Special Protection (SE PRESENTE SPECIAL PROTECTION) Per la sezione Special Protection sono considerati assicurati : - il Contraente (liberi professionisti o studi professionali) nello svolgimento dell attività professionale indicata in polizza; - gli altri professionisti indicati in polizza; - i dipendenti e i collaboratori del Contraente. In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente. Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08) Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: 9. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 10. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l obbligo per l assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una Tutela Legale Spa Condizioni di assicurazione pagina 1 di 4 Mod CAPM aggiornato al 02/05/2013

4 sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 11. l opposizione e/o l impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza. Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07) Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare: 12. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 13. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l obbligo per l assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 14. l opposizione e/o l impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 193/2007 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza. Tutela dell Ambiente (D. Lgs. 152/06) Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell ambiente: 15. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 16. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l obbligo per l assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 17. l opposizione e/o l impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 e nella normativa pregressa in materia di smaltimento dei rifiuti. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza. Privacy (D. Lgs. 196/03) Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 1 operano limitatamente alle seguenti fattispecie, nei casi originati da contestazione d inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della Privacy: 18. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; 19. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l obbligo per l assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 20. l opposizione e/o l impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e nella normativa pregressa in materia di privacy. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative non pecuniarie, o pecuniarie purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad 1.000,00, e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza. 21. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. Responsabilità amministrativa (D. Lgs. 231/01) Nell ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001, gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 4 operano limitatamente alla seguente fattispecie: 22. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all art. 5 del D. Lgs. 231/2001. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l obbligo per l assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa; 23. la difesa del Contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Fermo restando l obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui hanno notizia dell avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l assenza di responsabilità del Contraente. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato. Art. 5 Esclusioni L assicurazione non è prestata per le controversie: - derivanti da fatto doloso dell assicurato; - conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive; - in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 dell art. 4 Persone e rischi assicurati ); - derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; (NO SPECIAL PROTECTION) - derivanti dalla proprietà e dall uso di veicoli a motore, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia; - derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi; (SUPER E COMPLETA) - di natura contrattuale (salvo quanto previsto al punto 4 dell art. 4 Persone e rischi assicurati ) (SUPER) (salvo quanto previsto ai punti 4, 6, 7 e8 dell art. 4 Persone e rischi assicurati ) (COMPLETA) ed il recupero crediti; - in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - aventi valore in lite inferiore a 250,00. Art. 6 Limiti temporali della copertura assicurativa L assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali: - conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della polizza e - iniziati durante il periodo di validità della polizza o nei sei mesi successivi alla cessazione. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno sessanta giorni dopo la data di decorrenza della garanzia. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In caso di sinistro, l assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di polizza con la stessa stipulato. (SUPER E COMPLETA) Art. 7 Validità territoriale Tutela Legale Spa Condizioni di assicurazione pagina 2 di 4 Mod CAPM aggiornato al 02/05/2013

5 Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Art. 8 Regolazione del premio Il premio viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dalle dichiarazioni dell Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l indicazione delle variazioni intervenute. La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari al 50% della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla comunicazione da parte della Società. Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell ultimo consuntivo denunciato. SINISTRI Art. 9 Sinistro unico Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: a) le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse; b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto; c) le imputazioni penali per reato continuato. Nelle precedenti ipotesi sub a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato. Art. 10 Denuncia del sinistro L assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto all agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. L inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo in base a quanto disposto dall art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata dei fatti che hanno originato la lesione dei diritti e/o la violazione della legge; devono altresì essere indicati la data e il luogo di tale presunta violazione o lesione, le generalità delle persone interessate e coinvolte e degli eventuali testimoni. Alla denuncia deve essere allegata copia di tutti i documenti o atti relativi al sinistro che siano in possesso dell assicurato. Anche successivamente alla denuncia, l assicurato è tenuto a fornire all Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla Società ogni informazione di cui abbia avuto notizia e copia di ogni documento o atto riguardante il sinistro che gli sia stato ritualmente notificato. Art. 11 Gestione del sinistro A. TENTATIVO DI BONARIO COMPONIMENTO Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza aver acquisito il preventivo benestare della Società. B. SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO RIMBORSO DELLE SPESE Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l assicurato, e in tutti i casi in cui l assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d Appello ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora l assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d Appello diverso da quello ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d Appello del Comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1. L assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l incarico professionale in tal modo conferito dall assicurato. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. L assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. C. REVOCA DELL INCARICO AL LEGALE - RINUNCIA DEL LEGALE Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l assicurato decida di revocare l incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti. L assicurato dovrà indicare alla Società per quale dei due legali intende chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. Se la revoca dell incarico avviene al termine di un grado di giudizio, la Società rimborserà all assicurato anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. D. DISACCORDO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ In caso di disaccordo fra l assicurato e la Società in merito all interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L arbitro provvede secondo equità. In caso di esito totalmente o parzialmente favorevole alla Società, ciascuna parte contribuisce alla metà delle spese arbitrali. In caso di esito totalmente favorevole all assicurato, le spese restano integralmente a carico della Società. La Società avvertirà l assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. NORME GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 12 Dichiarazioni e valutazione del rischio Aggravamento del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all atto della stipulazione o durante il corso del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del c.c.. Art. 13 Diminuzione del rischio In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell assicurato ai sensi dell art del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo. Tutela Legale Spa Condizioni di assicurazione pagina 3 di 4 Mod CAPM aggiornato al 02/05/2013

6 Art. 14 Altre assicurazioni Il Contraente o l assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell art del c.c.. Art. 15 Anticipata risoluzione del contratto Qualora l assicurato sia una Persona Giuridica, l assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, o nel caso in cui la Persona Giuridica venga ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi indicati al comma precedente e denunciati successivamente entro il termine di cui all art del codice civile ed entro il termine di prescrizione di due anni. Art. 16 Pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Art. 17 Disdetta e proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. I contratti di durata inferiore all anno non sono soggetti a proroga. Art. 18 Diritto di recesso Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 19 Indicizzazione Istat Il premio e il massimale di polizza sono basati sull indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall ISTAT, secondo quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l indice del mese di settembre dell anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione; c) l aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente. Art. 20 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 21 Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 22 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge. Tutela Legale Spa Sede sociale e Direzione generale: Via Podgora, Milano Tel Fax Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n REA di Milano n Capitale sociale ,00 interamente versato. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n del 1 dicembre Iscritta all Albo delle imprese assicurative n Tutela Legale Spa Condizioni di assicurazione pagina 4 di 4 Mod CAPM aggiornato al 02/05/2013

7 APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DANNI STIPULATI A DISTANZA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo. Il presente documento è valido a decorrere dal 07/01/2014 La presente appendice integrativa integra le informazioni contenute nel Fascicolo informativo composto da: - nota informativa - condizioni di assicurazione - informativa privacy. In particolare l integrazione riguarda la Nota informativa in conseguenza della vendita a distanza da parte degli Interme- diari autorizzati dalla Società, dei prodotti assicurativi dei rami danni ed è conforme alle prescrizioni dell articolo 8 (Informazioni precontrattuali) del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione. Gli Intermediari autorizzati alla vendita a distanza sono gli Agenti e Broker, regolarmente iscritti al Registro Unico degli Intermediari, Sezione A-B.

8 NOTA INFORMATIVA Appendice integrativa - Contratti Danni stipulati a distanza B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza a) Informazioni generali Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e la Società per il tramite dell Intermediario autorizzato dalla Società stessa nell ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall Intermediario che, per tale contratto, impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione del sito web o quella del call center, fino alla conclusione del contratto. Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell Intermediario e del Contraente, venga impiegata per la conclusione del contratto. Per supporto durevole si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse. Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ott 2006 concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, all articolo 59 comma 2, lett d), richiamando l articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34, stabilisce che gli Intermediari nello svolgimento dell attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislativo del 6 sett 2005, n. 206 (Codice del consumo). Inoltre l Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: - la documentazione precontrattuale (proposta, preventivo, fascicolo informativo); - la documentazione contrattuale (polizza, per l apposizione della sottoscrizione); - le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. In caso di conclusione di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.c.auto), la trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di assicurazione verrà trasmesso su supporto cartaceo, tramite posta, salvo diversa scelta del Contraente, e dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all Intermediario tramite: - posta ordinaria, anticipata a mezzo fax; o, in alternativa - posta elettronica certificata (PEC), alla PEC dell Intermediario. In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni. b) Pagamento del premio Il premio può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate all Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza. Il sistema di acquisto con carta di credito via web, ove previsto, viene effettuato in condizioni di sicurezza. Si raccomanda al Contraente di non indicare per nessuna ragione i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all Intermediario. c) Mediazione per la conciliazione delle controversie Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che disciplina la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, prevede, per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prima dell instaurazione della causa civile - come condizione di procedibilità della stessa - ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. La richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, potrà essere indirizzata alla sede legale della Società che emette il contratto. d) Diritto di recesso Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, inviata all Intermediario con cui il contratto è stato concluso e alla Società. In alternativa la comunicazione di recesso potrà essere inviata dal Contraente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell Intermediario con il quale è stato concluso il contratto, e della Società Il Contraente dovrà restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata gli originali di polizza e, per i contratti R.c.auto, certificato, contrassegno e carta verde eventualmente in suo possesso. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Il recesso non può essere esercitato se il contratto è vincolato a favore di un terzo, se non con il consenso del terzo stesso. 2 di 5 NOTA INFORMATIVA

9 NORME DI LEGGE RICHIAMATE Appendice integrativa - Contratti Danni stipulati a distanza NORME DI LEGGE RICHIAMATE REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 Art Regole particolari di comportamento 1. Nello svolgimento dell attività di cui all art. 58, comma 1, gli intermediari sonotenuti ad osservare le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 54 bis, 70, 55 e Gli intermediari iscritti al registro devono anche: a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l oggetto delle stesse, nonché l impegno a garantire l osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale; b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese; c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell incarico tramite tecniche a distanza; d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo REGOLAMENTO ISVAP N. 34 DEL 19 MARZO 2010 Art. 8 - (Informazioni precontrattuali) 1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese integrano ove necessario la Nota Informativa di cui all articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67- quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67- octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese forniscono al contraente l informazione relativa: a) al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell articolo 10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) al diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui al comma 1 dell articolo 10 su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi del comma 4 del medesimo articolo; c) alla circostanza che l impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dall impresa stessa e che il contraente per la sottoscrizione e la restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) al diritto, nel caso di cui all articolo 7, comma 1, lettera b), di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni. D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (CODICE DEL CONSUMO) Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l identità del fornitore e la sua attività principale, l indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; b) l identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo. Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio 3 di 5 APPENDICE INTEGRATIVA

10 (compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; d) l indicazione dell eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l indicazione dell esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all articolo 67- duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d esercizio, comprese le informazioni relative all importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: a) l esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene; b) l esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. Art. 67-duodecies - Diritto di recesso 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all articolo 67- undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). 4. L efficacia deicontratti relativi ai servizidi investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l esercizio del diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; APPENDICE INTEGRATIVA 4 di 5

11 NORME DI LEGGE RICHIAMATE Appendice integrativa - Contratti Danni stipulati a distanza 3) valori mobiliari; 4) quotediunorganismodi investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest ultimo eserciti il suo diritto di recesso; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all all articolo 67- undecies, comma Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell articolo 67- septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell dell articolo 67- septies, comma 1, lettera d). 7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo. 5 di 5 APPENDICE INTEGRATIVA

12 Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 Roma, 9 luglio 2015 Spett.le Cliente Oggetto: I for ativa sul tratta e to dei dati perso ali, ai se si dell articolo Dlgs 96/, reca te il Codice i ateria di protezione dei dati personali e Comunicazione di riservatezza per il trattamento dei dati personali di terzi, in conformità con la normativa in oggetto. PREMESSA Vi i fo ia o he, pe l i stau azio e e l ese uzio e dei appo ti o t attuali e o e iali o Voi i o so, la ost a organizzazione entrerà in possesso di dati relativi alla persona giuridica (verso la quale non sussiste obbligo di informativa) ovvero dati relativi alla persona fisica quale soggetto interessato (art. 4, comma 1, lettera i) del codice) acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal Dlgs 196/2003. Il codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal Dlgs 196/2003, ha due ordini di implicazioni nei rapporti intercorrenti tra le parti: in primo luogo trattiamo Vostri dati personali, per cui siamo tenuti a fornire idonea informativa su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza ed i diritti del soggetto interessato. in secondo luogo, nello svolgimento degli incarichi per conto della Vostra organizzazione, riceveremo comunicazione di dati personali di soggetti terzi, il trattamento dei quali verrà effettuato nei limiti e con le modalità strettamente necessarie per svolge e l attività p ofessio ale di ui i a i ati. Di seguito, l i fo ativa pe i dati pe so ali oggetto di trattamento ed, in secondo luogo, la comunicazione di riservatezza per il trattamento dei dati personali di terzi, in conformità con la normativa vigente in materia di privacy. Informativa sui dati personali oggetto di trattamento NATURA DEI DATI TRATTATI Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, ovvero i dati anagrafici, di natura comune, relativi a soggetti terzi, il trattamento dei quali è st etta e te fu zio ale alla ealizzazio e dell oggetto della o sule za e/o dei se vizi di fo azio e da o t atto p evisti. Non siamo in possesso di alcun dato qualificabile come sensibile (art. 4, comma 1, lettera d) del codice) o di natura giudiziaria (art. 4, comma 1, lettera e) del codice). Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal Garante privacy, nonché a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali, forniti in sede di fornitura e/o prestazione di servizio, è finalizzato unicamente ad eseguire gli o lighi o t attuali fi alizzati all e ogazio e dei se vizi di consulenza e di formazione, ovvero ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli amministrativi, contabili e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti professionali, finanziari e commerciali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per il solo espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati saranno registrati, aggiornati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei ed idoneamente protetti da misure di sicurezza, e saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, sulla base dei dati forniti, con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni e/o variazioni. Il trattamento dei dati in oggetto pot à esse e effettuato o o se za l ausilio di st u e ti elett o i i e o u ue auto atizzati, e o p e de à tutte le ope azioni p eviste dall a t. o a, lette a a, D.Lgs. 196/2003 necessarie al trattamento in questione. Prassi Broker s.r.l. Via Annio Floriano, Terni web telefono Iscrizione al Rui: B / Partita Iva: web info@prassibroker.it /

13 In ogni caso il trattamento sarà effettuato in osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza: la nostra organizzazione ha posto in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico, atte a garantire la sicurezza dei dati, o pa ti ola e ife i e to a ua to p evisto dall Allegato B del D.Lgs. 96/ Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI Per quanto riguarda i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferime to da pa te Vost a o po ta l i possi ilità di i stau a e o p osegui e il appo to, ei li iti i ui tali dati so o e essa i all ese uzio e dello stesso. Pe ua to igua da i dati he o sia o o ligati a o os e e, il lo o a ato ottenimento sarà da oi valutato di volta i volta, e dete i e à le o segue ti de isio i, appo tate all i po ta za pe la ost a organizzazione dei dati richiesti e non conferiti. AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI Possono venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti nominati dalla scrivente Prassi Broker s.r.l., titolare del trattamento, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: i dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi outsourcer di ui i si avvale pe l e ogazio e di se vizi i fo atici e/o di servizi di formazione, che la nostra organizzazione ha provveduto, per garantire una maggiore tutela, a nominare responsabili del trattamento limitatamente alla erogazione del servizio sopra citato. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi att i uiti i elazio e alle fu zio i svolte, li itata e te a ua to e essa io e st u e tale pe l ese uzio e di spe ifi he operazioni ell a ito dei se vizi ichiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: a società del Gruppo nei limiti previsti per la gestione di servizi ed operazioni intercompany, ossia quelle operazioni che intercorrono fra società dello stesso gruppo, in esecuzione dei contratti di service stipulati tra le parti. a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (si citano ad esempio, istituti ed enti previdenziali e assistenziali, associazioni di enti locali, amministrazioni ed enti pubblici, associazioni, fondazioni, enti od organismi di tipo associativo e/o assicurativo) a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo, banche ed istituti di credito, società di erogazione servizi, istituti di formazione, vettori e società di spedizioni) a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Resta salva la facoltà dei soggetti cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di a esso ai dati pe so ali ed alt i di itti) del Codi e, i pa ti ola e: di itto di otte e e la o fe a dell esistenza o meno dei propri dati pe so ali, di a ede vi e di o os e e il o te uto e l o igi e, di ve ifi a e l esattezza, di hiede e l i teg azio e o l'aggiornamento, oppure la rettificazione e la cancellazione o il blocco se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I e ito all ese izio dei p op i di itti, osì o e pe o os e e l ele o aggio ato dei espo sa ili del t atta e to dei dati pe so ali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai se si dell a t. lette a f) Dlgs 96/ al espo sa ile desig ato pe il t atta e to dei dati pe so ali, Giulio Sa ti i, reperibile p esso la sede del Titola e, a he i via do o u i azio e all i di izzo info@prassibroker.it, al fine di ottenere tempestivo riscontro. Prassi Broker s.r.l. Via Annio Floriano, Terni web telefono Iscrizione al Rui: B / Partita Iva: web info@prassibroker.it /

14 TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è Prassi Broker s.r.l.: sede operativa in Via Annio Floriano, 5-5 Terni. Comunicazione di riservatezza e tutela dei dati di terzi I ife i e to all i a i o p ofessio ale affidato i dalla Vost a o ga izzazio e, pe l ese uzio e di tutte le ope azio i di trattamento finalizzate alla realizzazione delle attività oggetto del Contratto, noi apprenderemo informazioni e verremo in possesso di dati di soggetti terzi che, ai sensi della normativa privacy, costituiscono dati personali di natura comune: la nostra società si impegna, quindi, a trattare tali dati nei limiti strettamente necessari per svolge e l i a i o affidato i, se o do le p es izio i del Dlgs 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di si u ezza, se o do ua to p evisto dall allegato B del Dlgs 96/2003 stesso, disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. La nostra società opererà tramite personale tecnico specificatamente incaricato, nel rispetto della normativa vigente e delle misure di sicurezza indicate dal D.Lgs. 196/2003, individuate dal Disciplinare tecnico; i nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento saranno istruiti e controllati affinché eseguano gli interventi accedendo esclusivamente ai soli dati personali necessari al corretto espletamento delle attività affidateci, fermo restando il divieto assoluto di qualsiasi altro trattamento: in nessun caso i dati potranno essere comunicati a terzi ovvero diffusi. La nostra società, in qualità di affidatario, dichiara e garantisce, inoltre, quanto segue: che tratte à i dati pe so ali i oggetto solta to pe o to dell affida te ed i o fo ità alle sue ist uzio i o t attuali, o hé alle p ese ti lausole; la ost a so ietà si i peg a ad i fo a e p o ta e te l affida te ualo a o possa pe qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione; che tratterà tali dati per il solo tempo necessario e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e che provvederà alla cancellazione di tutti i dati in oggetto al termine delle operazioni di trattamento strettamente connesse e fu zio ali all ese uzio e dei se vizi oggetto del Co t atto; he ha appli ato e posto i atto le isu e te i he ed o ga izzative di si u ezza i di ate ell Allegato B del Codi e P iva y, prima di effettuare il trattamento dei dati, a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento; he, ai se si dell a t. del Dlgs 196/2003, le misure di sicurezza sono idonee a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita, l alte azio e, e la t as issio e o l a esso o auto izzati, i pa ti ola e ualo a il trattamento comprenda la trasmissione di dati su rete, nonché contro ogni altra forma di trattamento illecito, non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, e garantiscono un livello di sicurezza commisurato ai rischi connessi al trattamento ed alla natura dei dati che devono essere protetti, tenuto conto della più recente tecnologia e dei costi d attuazio e. In caso di inadempimento, ci considereremo responsabili limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione delle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le nostre responsabilità civili e penali in caso di trattamento illecito e/o abuso dei dati personali di cui verremo a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato. Distinti saluti. Titolare del Trattamento Prassi Broker s.r.l. Prassi Broker s.r.l. Via Annio Floriano, Terni web telefono Iscrizione al Rui: B / Partita Iva: web info@prassibroker.it /

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