Sentenza n. 93/2019 pubbl. il 12/01/2019 RG n. 406/2016

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sentenza n. 93/2019 pubbl. il 12/01/2019 RG n. 406/2016"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA GIUDICE UNICO dr. Michele Di Martino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 406/2016 del R.G.A.C. TRA Santaniello Cinzia (C.F. SNTCNZ73E51C129P) e De Iulio Pasquale (DLEPQL63C09C129Y), rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Vincenzo Aiello e Domenico Esposito, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pompei, alla via Traversa Pironti n. 2; OPPONENTI E Banca di Credito Popolare s.c.p.a., in persona del legale rapp.te p.t (C.F ), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell atto di precetto, dall avv. Pietro Paolo Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco, alla via Vittorio Emanuele n. 13; OPPOSTA OGGETTO: opposizione all esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 616, c.p.c.; CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale d udienza del SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data , Santaniello Cinzia e De Iulio Pasquale, debitori esecutati nell ambito della procedura esecutiva R.G.E. 306/2014, hanno tempestivamente instaurato il presente giudizio di merito, ai sensi dell art. 616 c.p.c., eccependo l insussistenza del diritto del creditore pignorante di procedere ad esecuzione forzata nell ambito della sopra richiamata procedura esecutiva, azionata in forza del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario a firma del Notaio Dott. Lucio 1

2 Pentangelo, stipulato in data , Rep. N , Racc. n. 2040, per un importo pari ad euro ,00. A fondamento della spiegata opposizione, gli istanti hanno lamentato la illegittimità degli interessi siccome pattuiti tra le parti in violazione di quanto previsto dalla l. 108/1996 in tema di usura. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data , si è costituita la convenuta Banca di Credito Popolare s.c.p.a., contestando le doglianze ex adverso sollevate in ordine al preteso superamento del tasso soglia, stante il pieno rispetto, nel contratto di mutuo, della normativa anti-usura. Concessi i termini di cui all art. 183, sesto comma, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d ufficio, la presente causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata riservata in decisione all udienza del , con concessione dei termini di cui all art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Prima di esaminare nel merito la domanda attorea, è necessario osservare che la banca convenuta, a fronte dell udienza di prima comparizione e trattazione della causa fissata nell atto di citazione per il giorno , si è costituito soltanto in data e, dunque, oltre i termini di cui all art. 166 c.p.c., maturando, conseguentemente, le decadenze di cui agli artt. 171, secondo comma e 167, secondo comma c.p.c., in merito alla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e di eccezioni processuali e di merito. 2. Nel merito, l opposizione esperita è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Come noto, in materia di rapporti bancari, si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (cfr. Trib. Milano ), dovendosi tenere conto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, della maggiorazione del tasso di interesse prevista a titolo di mora. Si è così affermato in giurisprudenza che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in un contratto di mutuo, occorre tener conto della maggiorazione del tasso di interesse prevista a titolo di mora (Cass. civ n. 350). Tanto premesso, va detto che, nel caso che ci occupa, l espletata consulenza tecnica d ufficio ha consentito di evidenziare i profili di illegittimità denunciati dagli opponenti, avendo verificato l ausiliare del Giudice che, nella fattispecie in esame, il tasso di mora convenuto contrattualmente era originariamente pari al 6,623% (tasso corrispettivo del 4,623% + 2%) e che, pertanto, tale tasso d interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 2

3 , risultava superiore al tasso soglia usura (6,36%) rilevato da Banca d'italia nel primo trimestre 2004 per le operazioni classificate come mutui ipotecari a tasso variabile (cfr. pag. 16 della relazione peritale). Il consulente tecnico d ufficio ha, altresì, accertato che, nella fattispecie concreta, la mora è stata effettivamente applicata durante lo svolgimento del rapporto, poiché la mutuataria ha ritardato il pagamento delle rate a partire dalla rata n. 5 e fino alla rata n. 38, corrispondendo alla Banca, su dette rate, interessi di mora per complessivi 4.162,69. Pertanto, l istruttoria tecnico contabile espletata nel corso del presente giudizio di merito ha accertato che la pattuizione del tasso di mora in contratto risulta eccedere la soglia d usura prevista nel trimestre di stipula per i mutui a tasso variabile (tasso di mora al 6,623% rispetto al tasso soglia del 6,36%). Sulla scorta della documentazione in atti, dunque, nonché per effetto delle richiamate risultanze della consulenza tecnica d ufficio svolta dal dr. Luigi Carillo le cui conclusioni sono condivise e fatte proprie dallo scrivente perché complete, precise, persuasive e conseguenti ad obiettivi metodi e criteri tecnici di osservazione resta provata la concreta applicazione di interessi superiori alla soglia d usura. Sul punto, è appena il caso di rilevare che, in materia di rapporti bancari, si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (cfr. Trib. Milano ), dovendosi tenere conto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, della maggiorazione del tasso di interesse prevista a titolo di mora. Si è così affermato in giurisprudenza che Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia in un contratto di mutuo, occorre tener conto della maggiorazione del tasso di interesse prevista a titolo di mora. (Cass. civ n. 350). Accertata, pertanto, la sussistenza della denunciata natura usuraria degli stessi, occorre verificare quali siano le conseguenze che da tanto derivano al contratto in questione, tenuto conto della previsione di cui all art comma 2 c.c.. Al riguardo, la giurisprudenza di merito si è prevalentemente espressa per la non debenza di interesse alcuno, nel caso di pattuizione di interessi di natura usuraria nel contratto di mutuo, dovendo così essere restituita dal mutuatario la sola sorta capitale depurata dagli interessi. Si è, pertanto, affermato che In ossequio a quanto previsto dall art c.c. applicabile ai rapporti di c/c benché previsto in tema di mutuo, attesa la analoga natura di finanziamento dei rapporti bancari con cui è concesso al correntista di operare con scoperto non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi, in caso di superamento dei tassi- 3

4 soglia previsti dalla l.n. 108 del 1996, per cui va eliminata dal conto la relativa annotazione (Trib. Roma n. 1443). E ancora L art. 1815, comma 2 c.c., come ormai da tempo novellato ex l. n. 108 del 1996, determina la sanzione della non debenza degli interessi quando la stessa pattuizione degli interessi (e, detto per inciso, non la concreta applicazione che l istituto ne faccia) sia non conforme alla soglia anti usura. (Trib. Trani ). Più specificamente, Considerato che, ai sensi dell'art comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, ne deriva che gli interessi addebitati al correntista nei trimestri in cui è stato riscontrato lo sfondamento della soglia dei tassi usurari, vanno scomputati e restituiti al medesimo.. In applicazione dei condivisibili principi giurisprudenziali testè enunciati, va dunque dichiarata la non debenza degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo in esame, per tutto il periodo interessato dal superamento del tasso soglia, come accertato dal consulente tecnico d ufficio. Pertanto, tenuto conto che l odierna parte opponente, in esecuzione del contratto in esame, ha provveduto al pagamento del complessivo importo di ,15, come emerge dalle quietanze di pagamento acquisite presso la Banca (cfr. pagg. 16 e 17 della relazione in atti), a fronte di un capitale mutuato pari ad ,00, ne deriva che la somma residua da restituire in favore del mutuante è pari all importo di ,85, detratte le ulteriori somme già versate e direttamente imputate a capitale (come meglio specificato nella tabella di cui alla relazione peritale), importo che, come rilevato dal nominato c.t.u. (cfr. pag. 18, dell elaborato peritale), è corrispondente al valore del debito residuo in linea capitale dell operazione ( l importo spettante alla mutuataria potrebbe altresì essere destinato ad abbattere il debito residuo in linea capitale dell'operazione, il cui valore netto (importo erogato meno i pagamenti effettuati) ammonta ad ,85 ). 3. Non risultano condivisibili le contestazioni mosse dalla parte opposta In particolare, con riferimento alle doglianze lamentate in ordine alla usurarietà del tasso d interesse corrispettivo (T.E.G.) pattuito in contratto per effetto della penale di estinzione anticipata, vale osservare come il consulente, nel corpo della relazione peritale, abbia più volte evidenziato che l'ipotesi di recesso anticipato del mutuatario non si è mai verificata e che, nella specie, la Banca ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento senza addebitare la penale di estinzione anticipata. Pertanto, la doglianza in esame va disattesa Anche le contestazioni con le quali la parte opposta ha lamentato che il nominato C.T.U. non ha tenuto conto della maggiorazione del 2,1% mediamente praticata dagli istituti bancari e finanziari nei casi di ritardato pagamento non si rivela meritevole di condivisione. 4

5 Invero, ritiene lo scrivente che, ai fini del tasso soglia, deve considerarsi esclusivamente il T.E.G.M. pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione. Ciò ancorché un indagine statistica a fini conoscitivi, condotta dalla Banca d Italia e dall Ufficio Italiano Cambi, nel 2002, abbia rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali (come tuttora si legge nei D.M. trimestrali). Invero, come condivisibilmente rilevato da Tribunale Torino osta all incremento del TEGM in ragione del 2,1% un evidente incompatibilità con i fondamenti della legge n Segnatamente, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (art. 644 co. 3 c.p.) deve necessariamente essere unico e per essere unico non può che essere globale (art. 644 co. 4). O il costo (interesse commissione spesa) è inerente alla concessione di credito e allora rientra nel TEG oppure ne è estraneo. Come è stato pure rilevato da Tribunale Udine , il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione temporis). Ebbene, nell ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l ordinario, determinando l entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento. Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso base praticato si colloca già a ridosso della soglia d usura, ciò significa che è già stato valutato come presente il rischio di un insoluto alla scadenza; la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico di controparte. In sostanza il sistema della l. n. 108/1996 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, 5

6 relativi a ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, e in ciò si qualifica il presidio imperativo. Ne deriva che le contestazioni sul punto vanno disattese Infine, non è meritevole di condivisione con la richiesta con la quale la convenuta opposta, sul presupposto per cui la maggioritaria giurisprudenza di merito ritiene che in simili fattispecie l usurarietà del tasso moratorio possa, al più, comportare il diritto dei mutuatari a vedersi restituiti unicamente gli interessi di tal natura e giammai anche quelli di natura corrispettiva...", ha chiesto al C.T.U. di quantificare il debito residuo dei mutuatari ipotizzando illegittimi e ripetibili i soli interessi moratori. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la giurisprudenza della Corte di Cassazione sia orientata nel senso che ai fini dell applicazione dell art. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (ex multis, Cass , n. 350), sicchè il superamento del tasso soglia, anche per effetto della sola pattuizione di un interesse moratorio, determina, ex art c.c., la sanzione punitiva prevista dal secondo comma, di trasformazione del rapporto da oneroso in gratuito, alla luce di interpretazione ben più coerente con il complessivo sistema sanzionatorio previsto dalla L. 108/1996 e dalla norma d interpretazione autentica di cui al D.L. 394/2000 (Conforme a Cassazione Sezioni Unite n /17, Cassazione 23192/2017 e ABF, nel Collegio di Coordinamento del 16 maggio 2018). Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda esperita dagli opponenti può trovare accoglimento. 4. L obiettiva controvertibilità della lite e l esistenza di precedenti contrastanti sulla questione oggetto di causa inducono il Tribunale a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio. Le spese di consulenza tecnica d ufficio, liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 31,50 a titolo di spese vive, I.V.A. e C.P. con separato decreto reso in data , vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente. P. Q. M. Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico Dr. Michele Di Martino, definitivamente pronunziando sull atto di opposizione all esecuzione, proposto ai sensi dell art. 615, secondo comma, c.p.c., da Santaniello Cinzia e De Iulio Pasquale, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: 1. accoglie l opposizione; 6

7 2. compensa interamente le spese di lite; 3. dispone che le spese di consulenza tecnica d ufficio, liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 31,50 a titolo di spese vive, I.V.A. e C.P. con separato decreto reso in data , vengono poste definitivamente a carico di parte soccombente. Torre Annunziata, IL GIUDICE Dr. Michele Di Martino 7

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo

Dettagli

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017 N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico

Dettagli

Accoglimento totale del 21/11/2018 RG n /2018

Accoglimento totale del 21/11/2018 RG n /2018 Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: Antonio Ruffino Presidente Assunta Napoliello Giudice Carlotta Soria Giudice rel. sentite le parti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2016,la t- I n persona del legale rappresentante pt., esponeva:

Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2016,la t- I n persona del legale rappresentante pt., esponeva: Sentenza n. 545/2018 pubbl. il 02/08/201. RG n. 1049/2011 Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2016,la t- I n persona del legale rappresentante pt., esponeva: che in data 29 giugno 2007 aveva stipulato,

Dettagli

Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Esecuzioni Immobiliari di Benevento

Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Esecuzioni Immobiliari di Benevento r.g.114-1/2016 r.g.114/2016 Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Esecuzioni Immobiliari di Benevento Il Giudice dell esecuzione, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e sentite le

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all udienza del 20 marzo 2018,

Dettagli

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Convegno telematico Nuova Direttiva UE sui mutui ipotecari Roma, 10 dicembre 2014 IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Pietro Sirena Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli

Dettagli

N. R.G. 4245/2014. pagina 1! di 6!

N. R.G. 4245/2014. pagina 1! di 6! N. R.G. 4245/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza

Dettagli

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014

Sentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. Il G.E. OSSERVA

TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. Il G.E. OSSERVA TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI n. 163 / 2017-1 R.G.E. Il G.E. letti gli atti del procedimento; OSSERVA L opposizione all esecuzione è stata proposta dai debitori

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA

Dettagli

La questione assume rilevanza vitale soprattutto all interno di quei procedimenti instaurati dai clienti degli

La questione assume rilevanza vitale soprattutto all interno di quei procedimenti instaurati dai clienti degli BANCARIO APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL USURA AGLI INTERESSI MORATORI ALLA LUCE DELLA PIU RECENTE GIURISPRUDENZA Alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità si

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del G.O.T., DOTT. MAXIMILIANO

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Decisione N del 25 febbraio 2015

Decisione N del 25 febbraio 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione

Dettagli

TRIBUNALE DI CASSINO. Il Giudice. intrapresa per il pagamento della somma dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario

TRIBUNALE DI CASSINO. Il Giudice. intrapresa per il pagamento della somma dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario TRIBUNALE DI CASSINO R.G.E. n. 234-1/2017 Il Giudice Letta l opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Cuzzone Paolo avverso l esecuzione intrapresa per il pagamento della somma dovuta in forza del contratto

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop _, *r ;. -.\,_ "'r-. - fl." "w'.' f\ - - '-'-fi.i_ z-' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO Sezione Prima Civile In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione

Dettagli

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civile- in persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,

Dettagli

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014 N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. Il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

Gli interessi usurari e l'applicabilità della L. n. 108/1996

Gli interessi usurari e l'applicabilità della L. n. 108/1996 Gli interessi usurari e l'applicabilità della L. n. 108/1996 Autore: De Luca Maria Teresa In: Diritto penale, Giurisprudenza commentata La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza

Dettagli

Illegittimità del credito azionato in via monitoria o esecutiva dalla banca

Illegittimità del credito azionato in via monitoria o esecutiva dalla banca Illegittimità del credito azionato in via monitoria o esecutiva dalla banca Autore: Agnese Andrea In: Diritto civile e commerciale, Diritto tributario, Osservatorio diritto bancario È fattispecie assai

Dettagli

Il Tribunale di Salerno si pronuncia sul contratto di mutuo fondiario e l'ammortamento alla francese

Il Tribunale di Salerno si pronuncia sul contratto di mutuo fondiario e l'ammortamento alla francese Il Tribunale di Salerno si pronuncia sul contratto di mutuo fondiario e l'ammortamento alla francese Autore: Maria Teresa De Luca In: Diritto civile e commerciale, Note a sentenza Con la sentenza n. 4442

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico Dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Mutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Gratuità del mutuo. Rimborso del solo capitale.

Mutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Gratuità del mutuo. Rimborso del solo capitale. Tribunale di Udine Ordinanza 9.3.2015 RILEVANTE Mutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Nomina di CTU per verifica degli interessi pattuiti ed applicati; - Costo globale della erogazione del denaro

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile

Dettagli

Sentenza n. 452/2018 pubbl. il 25/10/2018 RG n. 1402/2016 Repert. n. 582/2018 del 25/10/2018

Sentenza n. 452/2018 pubbl. il 25/10/2018 RG n. 1402/2016 Repert. n. 582/2018 del 25/10/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL 22/10/2018, HA EMESSO LA PRESENTE SENTENZA

Dettagli

trattenuta in decisione all udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI - p

trattenuta in decisione all udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI - p REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVE Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA In persona del GIUDICE UNICO, dr.ssa Alessandra Ramon ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella

Dettagli

ORDINANZA. persona del Commissario Jjquidatore, elettivamente domiciliato 1n ROMA, VIA dell'avvocato ' procura in calce al ricorso; contro

ORDINANZA. persona del Commissario Jjquidatore, elettivamente domiciliato 1n ROMA, VIA dell'avvocato ' procura in calce al ricorso; contro ORDINANZA sul ricorso 28067-2015 proposto da: - controricorrentec.u. +c 1. persona del Commissario Jjquidatore, elettivamente domiciliato 1n ROMA, VIA dell'avvocato ' procura in calce al ricorso; presso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all udienza del 7 luglio 2017, al termine della discussione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione

Dettagli

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R. conti correnti normativa di riferimento conti tecnici e collegati elementi di criticità nei c/c giurisprudenza prevalente controllo di costi consulenza e strumenti per lo sviluppo dell attività conti correnti

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 5598 Anno 2017 Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA Data pubblicazione: 06/03/2017 ORDINANZA sul ricorso 28067-2015 proposto da: GLELLE.A - GIOVANI LAVORATORI

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

Le fattispecie usurarie: usura contrattuale (originaria e sopravvenuta) e usura per dazione

Le fattispecie usurarie: usura contrattuale (originaria e sopravvenuta) e usura per dazione TRIBUNALE DI TORINO Corso Vittorio Emanuele II, 130 Maxi Aula 2 L USURA DOPO LE SENTENZE DELLE SS.UU. Le fattispecie usurarie: usura contrattuale (originaria e sopravvenuta) e usura per dazione Dott. Rag.

Dettagli

L inclusione nella verifica dell usura degli oneri eventuali (mora e penale di estinzione)

L inclusione nella verifica dell usura degli oneri eventuali (mora e penale di estinzione) L inclusione nella verifica dell usura degli oneri eventuali (mora e penale di estinzione) Corte d Appello di Roma, 16 novembre 2016 dott. Antonio Giulio Pastore Asso Ctu via Bergamo, 43 00198 Roma tel

Dettagli

Tribunale di Roma Terza Sezione Civile. Il Giudice,

Tribunale di Roma Terza Sezione Civile. Il Giudice, n 23261/15 RG Tribunale di Roma Terza Sezione Civile Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 22/12/15 fra Coalova Elio e Rasetto Maria Teresa (attori) e Unicredit Spa (convenuta); viste

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Prima Civile nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente

Dettagli

Riccardo Sarti Dottore Commercialista Revisore Contabile Ordine di Lucca. Anatocismo ed usura nei contratti bancari profili civilistici:

Riccardo Sarti Dottore Commercialista Revisore Contabile Ordine di Lucca. Anatocismo ed usura nei contratti bancari profili civilistici: IL COMPUTO DELLA CMS AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG E DELLA VERIFICA USURARIA NEI CONTI CORRENTI ANTE 2010: IL CD CRITERIO DEL MARGINE (Cass.SS.UU. N. 16303/2018) il ruolo del CTU Riccardo Sarti Dottore Commercialista

Dettagli

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, SENTENZA 9 gennaio 2013, n. 350

NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, SENTENZA 9 gennaio 2013, n. 350 NOTA A CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, SENTENZA 9 gennaio 2013, n. 350 Gli interessi usurai nel contratto di mutuo A cura di Pietro Algieri Con la seguente sentenza i supremi Giudici di Piazza

Dettagli

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012 R.G. 4017/2012 Udienza del 02/04/2019 Nanti il Giudice Dott. Francesco De Giorgi nella causa iscritta al 4017/2012 compare per VIRDIS COSTRUZIONI SRL l avv. SORGENTONE ANDREA e per BANCA DI CREDITO SARDO,

Dettagli

All udienza del 12/01/2010 nel procedimento n. 1073/09, Ruolo Lavoro, tra

All udienza del 12/01/2010 nel procedimento n. 1073/09, Ruolo Lavoro, tra TRIBUNALE DI PRATO; sezione lavoro; sentenza 6 novembre 2009 n. 386; Giudice RIZZO; Tessitura nuova Silver s.r.l. (Avv. CARBONI, GRASSO) c. Basha Elton (Avv. BOTTARI). Spese giudiziali civili Responsabilità

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

IL REATO DI USURA NEI RAPPORTI BANCARI:GLI ASPETTI TECNICI

IL REATO DI USURA NEI RAPPORTI BANCARI:GLI ASPETTI TECNICI IL REATO DI USURA NEI RAPPORTI BANCARI:GLI ASPETTI TECNICI LEGGE. N. 108/1996 - ISTRUZIONI BANCA D ITALIA D - GIURISPRUDENZA ART. 644 c.p. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA 559g LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FALLIMENTO Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Dott.

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dalla

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI SEZIONE CIVILE Il giudice, dott. Gianluca Morabito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio -

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

Giunta Regionale della Campania

Giunta Regionale della Campania Giunta Regionale della Campania Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA n.1 del 20/10/2015 Direzione Generale per i

Dettagli

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo). Opposizione alla cartella esattoriale. L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del

Dettagli

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27 Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi

Dettagli

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura N. R.G. 3189/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 3189/2014 tra ATTORI contro CASSA DI RISPARMIO S.P.A. CONVENUTA Oggi 12 gennaio 2016 ad ore

Dettagli

dott.ssa Lucia Campana

dott.ssa Lucia Campana dott.ssa Lucia Campana Il mutuo Art. 1813 c.c. Nozione - Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l altra si obbliga

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 646/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvio Lampus,

Dettagli

www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli