REPUBBLICA ITALIANA. TRIBUNALE ordinario di FORLÌ. Sezione Civile. Il Giudice
|
|
- Mariano Longo
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 R.G. V.G. n. 1334/2018 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ordinario di FORLÌ Sezione Civile Il Giudice Visto il ricorso depositato in data da MORDENTI FERNANDO ai sensi dell art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato; letta l allegata relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell O.C.C. in persona del gestore nominato dr. Marco Drudi; richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data ; sentite le parti in contraddittorio all udienza del ; dato atto che in data il creditore ViviBanca S.p.A. ha depositato memoria di costituzione con opposizione all omologa; rilevato che all udienza il gestore nominato dall O.C.C. ha depositato la prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori e ha depositato integrazione alla relazione per tenere conto dell opposizione all omologa e dell orientamento del tribunale in merito alla ritenuta opponibilità, nei limiti del triennio, della cessione volontaria del quinto della pensione con conseguenti modifiche al piano; esaminati gli atti ha pronunciato il seguente 1
2 DECRETO Ai sensi dell art. 12 bis l. 3/2012, per poter procedere all omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all art. 7, comma 1, terzo periodo e valutare la meritevolezza del debitore, intesa come accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Si ritiene opportuno precisare che nella proposta di piano del consumatore non è prevista la votazione dei creditori ed il raggiungimento di determinate maggioranze, essendo l ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice. Inoltre, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, l omologa è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge. Ciò premesso, in presenza di opposizione all omologa formulata dal creditore ViviBanca (sostanzialmente motivata dalla ritenuta opponibilità alla procedura della cessione del quinto della pensione per tutta la prevista durata del finanziamento oltre che dall assenza di meritevolezza) spetterà a questo giudice verificare la convenienza economica della proposta, oltre alla sussistenza degli ulteriori requisiti per l omologa, ad iniziare dalla contestata sussistenza della meritevolezza. A tale ultimo riguardo, si ritiene di poter ribadire e confermare integralmente quanto già rilevato nel decreto del , da ritenersi qui richiamato. In ordine alla qualificabilità del Mordenti come consumatore, e alla luce delle contestazioni mosse dal creditore, si osserva che il medesimo non ha mai direttamente 2
3 svolto attività d impresa né assunto la qualità di socio di imprese commerciali ma ha (ed in ciò trova l origine la situazione di sovraindebitamento) unicamente prestato garanzie e rilasciato fideiussioni in favore del figlio e delle attività imprenditoriali dallo stesso svolte. Contrariamente a quanto ritenuto da ViviBanca, tale circostanza non è idonea a far perdere a Mordenti Fernando la qualità di consumatore, come da condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., , n. 1869: ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sè e per sè ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore, persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria ). Considerato che le fideiussioni e garanzie rilasciate da Mordenti Fernando non hanno e non hanno avuto alcun riflesso diretto sull attività d impresa o professionale dallo stesso svolta (trattandosi perlappunto di pensionato che non ha mai svolto attività d impresa) ma sono servite unicamente ad aiutare il figlio nell attività imprenditoriale dallo stesso svolta e dunque da un soggetto terzo, ancorché legato da vincoli familiari non è possibile escludere la qualità di consumatore dell odierno ricorrente ai sensi e per 3
4 gli effetti di cui alla legge 3/2012. Va, del pari, escluso, che il Mordenti abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. A tal fine si osserva che la situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare Mordenti Fernando (attualmente pari a ,40, di cui ,75 derivanti da esposizioni personali ed il resto per debiti del figlio dallo stesso garantiti, oltre al debito potenziale derivante dalle garanzie prestate ma non escusse per l importo complessivo di ,75) ha tratto origine dal tentativo di aiutare il figlio Marco a risollevarsi dalle difficoltà finanziarie originate dalle iniziative imprenditoriali dallo stesso nel tempo svolte (rilascio di fideiussione a garanzia dell esposizione della IP Service S.n.c., società di cui era socio Mordenti Marco, nei confronti di Banca delle Marche, assunzione di finanziamenti per fornire al figlio la liquidità per coprire le ulteriori esposizioni). Ciò chiarito, si osserva che in presenza di opposizione da parte di uno dei creditori, l omologa del piano è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge. Nel caso in esame, l unica opposizione sollevata è quella di ViviBanca S.p.A., titolare di credito garantito da cessione del quinto della pensione, la quale ha sostanzialmente eccepito la opponibilità, per tutta la prevista durata, della cessione del quinto della pensione e in subordine ha sostenuto la natura privilegiata del proprio credito. Va innanzitutto ribadito che la proposta formulata dal debitore Mordenti Fernando, come integrata all udienza, prevede la messa a disposizione della procedura, per un 4
5 periodo di 5 anni dall omologa, della somma mensile di 350 con la quale provvedere al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso dell O.C.C., al pagamento del creditore garantito dalla cessione del quinto dello stipendio in misura pari al 67,66% e al pagamento dei restanti creditori chirografari nella misura variabile tra il 5,07% e il 6,38%, con la precisazione che tale percentuale (trattandosi di crediti garantiti dal ricorrente ma di cui è debitore il figlio Marco) va poi sommata a quella garantita nel separato accordo di ristrutturazione proposto da Mordenti Marco, già approvato dalla maggioranza dei creditori ma ancora in attesa di omologa. In merito alle eccezioni sollevate in ordine alla cessione del quinto della pensione, si ritiene opportuno ribadire l orientamento orami assunto da questo Tribunale. La l. 3/2012, nella sua attuale formulazione, non contiene alcuna specifica norma che consenta lo scioglimento ex lege dai contratti, la loro revoca o che sancisca l inopponibilità alla procedura di sovraindebitamento degli atti di cessione dei crediti (nello specifico cessione del quinto della pensione) posti in essere prima del deposito del ricorso. In presenza di crediti garantiti da cessione del quinto della pensione/ stipendio deve, pertanto, farsi riferimento alle disposizioni del codice civile in merito ai rapporti tra cessionario del credito e creditore pignorante, atteso che il decreto di fissazione di udienza ex art. 12 bis l. 3/2012 è espressamente equiparato al pignoramento, tenendo tuttavia presente la natura concorsuale della presente procedura e la ratio della legge (porre rimedio alle situazione di sovraindebitamento non soggette o assoggettabili ad altre procedure concorsuali). L art. 2914, n. 2, c.c. subordina l opponibilità ed efficacia delle cessioni di crediti al fatto che le stesse siano state notificate al debitore ceduto o dallo stesso accettate anteriormente al pignoramento. Nel caso in esame, si ribadisce che la cessione del credito relativo al quinto della 5
6 pensione del Mordenti in favore di ViviBanca (che ha sostituito TerFinance), è stata notificata al debitore ceduto e pacificamente accettata dall INPS sin dal 2013, tanto che sono state mensilmente operate le trattenute dalla pensione della quota ceduta, pari a 354,00 mensili sin dal maggio 2013 versandole alla cessionaria. Non può dunque dubitarsi dell opponibilità alla procedura di sovraindebitamento di tale cessione del credito ai sensi dell art n. 2 c.c. Nondimeno, la cessione del quinto dello stipendio/pensione è indubbiamente qualificabile come cessione di un credito futuro (i ratei della pensione o stipendio che matureranno mensilmente), con la conseguenza che l opponibilità alla procedura concorsuale deve soggiacere alle ulteriori condizioni previste dall art c.c., norma che pur dettata per le cessioni di fitti e pigioni non ancora maturati, è ritenuta pacificamente applicabile in via analogica anche alle cessioni di crediti futuri quali i ratei dello stipendio o della pensione. Di conseguenza, in assenza di trascrizione di tali atti di cessione del credito futuro risultanti tuttavia da atto di data certa, la loro opponibilità va limitata al triennio decorrente dal pignoramento (nel caso in esame dalla data del decreto ex art. 12 bis l. 3/2012). La circostanza che per la cessione del quinto dello stipendio la trascrizione non sia possibile, e che di conseguenza l opponibilità sarebbe sempre limitata al triennio, non può assumere rilevanza né escluderne l applicabilità al caso in esame. D altra parte, tale soluzione è stata adottata dalla Suprema Corte anche in ambito fallimentare, affermandosi che in presenza di atto di data certa comprovante la notifica della cessione in data anteriore alla sentenza di fallimento, le cessioni dei crediti futuri sono opponibili anche alle procedure fallimentari, entro tali limiti (cfr. Cass , n. 9831: Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa 6
7 anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, comma 1, numero 2), c.c. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente ; nello stesso senso Cass , n ; Cass , n. 8961; Cass , n. 5516). Ha infatti chiarito la Suprema Corte che in materia di efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento (cfr. Cass. 26/10/2002, n Nello stesso senso Cass , n : Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante (e dunque del fallimento del cedente), ex. art. 2914, n. 2, c.c., è sufficiente che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art c.c.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art cit.; invece, per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento (o al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza ). La procedura di sovraindebitamento è a tutti gli effetti una procedura concorsuale ed il decreto di apertura è espressamente equiparato al pignoramento. Pertanto, considerato 7
8 che la cessione del quinto della pensione operata dal Mordenti nei confronti di TerFinance, ora ViviBanca, è stata notificata al debitore ceduto in data anteriore al decreto di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, la stessa deve ritenersi opponibile ma in difetto di trascrizione, nei soli limiti del triennio e dunque per 36 mensilità da luglio 2018 (il decreto di apertura è infatti datato ) fino a giugno 2021 compreso. Va aggiunto che la cessione volontaria del credito futuro non determina l insorgenza di una garanzia equiparabile a quella dei crediti assistiti da pegno, privilegio o ipoteca, offrendo unicamente al creditore una modalità di soddisfacimento preferenziale attraverso la cessione di quota del credito relativo al rateo della pensione che, tuttavia, potrebbe ben cessare prima dell estinzione del debito in caso di revoca del beneficio o morte del debitore. Si osserva, da ultimo, in merito alla convenienza del piano del consumatore proposto, che la stessa deve essere valutata avendo riguardo all alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della medesima legge (art. 14 ter e ss.) che, nel caso in esame, non apporterebbe alcun ulteriore beneficio ai creditori chirografari. In assenza di immobili o altri beni liquidabili (l unico bene è costituito da un autovettura immatricolata nel 2015 del valore stimato di 5.500) l unico altro bene a disposizione dei creditori chirografari è la pensione percepita dal Mordenti. Anche in caso di procedura di liquidazione ex art. 14-ter, la cessione del quinto della pensione sarebbe opponibile solo nel limite del triennio e, tenuto conto della quota da lasciare nella disponibilità del debitore per le ordinarie esigenze di mantenimento suo e della moglie, ai sensi del comma 6 lett. b), quantificabili in non meno di 1.200/1.300 mensili, la somma resa disponibile per i creditori non potrebbe essere certamente superiore a quella di 350 mensili messa a 8
9 disposizione in questa sede. Può dunque ritenersi accertata la maggior convenienza del piano proposto rispetto all alternativa liquidatoria. Va inoltre rilevato che la percentuale di soddisfacimento prevista per i chirografari, tra i quali rientra anche il credito di ViviBanca, non può considerarsi irrisoria e tale da escludere le finalità dell istituto (a Vivibanca viene assicurato un pagamento di ca. il 67% del credito, agli altri chirografari una percentuale, variabile a seconda delle due ipotesi indicate, di ca. 5-6%). Il maggior soddisfacimento previsto in favore di ViviBanca non può ritenersi comportare una violazione della par condicio tra i creditori atteso che tale creditore, pur chirografario, è titolare di una garanzia costituita dalla cessione volontaria del quinto della pensione, avvenuta con atto opponibile alla procedura, quanto meno nell indicato limite del triennio ai sensi degli artt. 2914, n. 2 e 2918 c.c. con la conseguenza che la diversità di condizioni tra i creditori giustifica anche la diversità del trattamento. Alla luce di quanto esposto, in assenza di crediti impignorabili, di crediti per tributi comunitari, per IVA o ritenute operate e non versate e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore come da ultimo formulata dal Mordenti per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare, può essere omologata alle condizioni ivi previste. Il gestore dell OC.C. che dovrà vigilare sull esecuzione del piano e die pagamenti come ivi previsti provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile indicata in piano che il gestore incaricato procederà a ripartire tra i creditori, ed informerà prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità. 9
10 p.q.m. visto l art. 12-bis l. 3/2012; omologa il piano del consumatore proposto da MORDENTI FERNANDO con ricorso in data ; dispone che a cura del debitore con l ausilio dell O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel sito internet del Tribunale di Forlì Portale Fallimenti; avverte che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano; avverte inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta; dispone che dalla data del decreto di apertura del , la cessione del quinto della pensione in favore di ViviBanca S.p.A. resti opponibile alla procedura solo nei limiti delle 36 mensilità successive avverte infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo 10
11 periodo e che l accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l art. 12 comma 4 l. 3/2012; dispone che il nominato gestore dell O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore Mordenti Fernando dovrà versare la somma mensile prevista per tutta la durata di cinque anni come previsto in piano, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell esecuzione del piano; dispone infine che il nominato gestore dell O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico e ad ogni ulteriore incombenza inerente l esecuzione del piano, con particolare riguardo alla liquidazione dell immobile nei tempi e con le modalità previste nel piano omologato e ai riparti tra i creditori. Si comunichi ai debitore e all OC.C. dr. Drudi Così deciso a Forlì il 2 ottobre 2018 Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca 11
REPUBBLICA ITALIANA. TRIBUNALE ordinario di FORLÌ. Sezione Civile. Il Giudice
R.G. n. 5/2018 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ordinario di FORLÌ Sezione Civile Il Giudice Visto il ricorso depositato in data 11.10.2018 da RONCONI NICOLA (c.f. RNC NCL 73B15D704O), rappresentato e difeso
DettagliIl Giudice DECRETO. c REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Civile
c REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Civile Il Giudice Visto il ricorso depositato in data 22.3.2018 da XXXXXXXXXXXX XXXXXXX ai sensi dell art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ Sezione Civile Il Giudice Visto il ricorso depositato in data 29.3.2018 da XXXXX XXXXXXX ai sensi dell art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIOdiFORLÌ Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIOdiFORLÌ Sezione Civile Il Giudice Visto il ricorso depositato in data 29.3.2018 da XXXXX XXXXXXX ai sensi dell art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione
DettagliRistrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica
Ristrutturazione da sovraindebitamento esclusa se ci sono debiti legati all'attività economica Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Per la Cassazione, anche i professionisti e imprese
DettagliL opponibilità della cessione del quinto dello stipendio
Firenze, 19 febbraio 2019 L opponibilità della cessione del quinto dello stipendio Relatore: Avv. Tommaso Ariani Email: tommaso.ariani@basp.it Natura della cessione del quinto Natura della cessione del
DettagliIL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE- In persona della dott.ssa Claudia Venturini, ha emesso la seguente
PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 3/2019 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE- In persona della dott.ssa Claudia Venturini, ha emesso la seguente ORDINANZA A scioglimento
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative
1 CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Mercoledì 9 novembre L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative Dott. Davide Borla Dottore Commercialista
DettagliCessione del quinto: riflettori puntati sulle criticità più recenti. Avv. Antonella Mafrica, 10 luglio 2018
Cessione del quinto: riflettori puntati sulle criticità più recenti Avv. Antonella Mafrica, 10 luglio 2018 Il trattamento della cessione del quinto nel sovraindebitamento ex L. 3/2012 Legge n. 3/2012 Presupposto
DettagliÈ stata, quindi, fissata udienza ai sensi dell'art. 12 bis L per il
N. 4/2017 R. Crisi TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione I civile Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.3.2018, ha emesso il seguente DECRETO. Il
DettagliPROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO a.a. 2018/2019 Dott.ssa M.Bellomo La legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento i procedimenti di composizione della crisi da
DettagliL esdebitazione del garante fideiussore, la meritevolezza, le problematiche legate alla cessione del quinto
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO L O.C.C. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano: un modello sociale L esdebitazione del garante fideiussore, la meritevolezza, le
DettagliTrattamento dei crediti tributari e contributivi
Trattamento dei crediti tributari e contributivi L istituto consente all imprenditore che presenta ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo, di proporre il pagamento parziale o
DettagliCONVEGNO SUI DIRITTI DEL DEBITORE
Organismo di Crisi Sovraindebitamento di Acireale la Tutela degli Onesti http://occ.comune.acireale.ct.it CRISI DEL PICCOLO IMPRENDITORE E GESTIONE DEL DEBITO Avv. Vincenzo Martines Legge n. 3/2012 Decreto
DettagliLa capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali
La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali Procedura Articoli Disciplina Tipologia di atti Fallimento 42 e 44 r.d. 267/1942 Il fallito perde l amministrazione e la disponibilità
DettagliLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (ROMA, 9 GIUGNO 2016 UNIONCAMERE) Prof. Giacomo D Attorre LE RAGIONI DELLA NORMATIVA Tradizionale limitazione delle procedure concorsuali
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione Civile e Fallimentare DECRETO. Kounta Boubacar, nato a Tivaovane (Senegal), il , C.F.
N. R.G. 12/2018 TRIBUNALE RIO DI BERGAMO Seconda Sezione Civile e Fallimentare Il giudice designato, ha pronunciato il seguente DECRETO avente ad oggetto l apertura della procedura di liquidazione del
DettagliLe differenze tra le procedure e casi pratici
Le differenze tra le procedure e casi pratici Tre procedure per il superamento della crisi previste nella l. 3/2012 1. ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 2. PIANO DEL CONSUMATORE 3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
DettagliLA PROCEDURA IN PILLOLE
LA PROCEDURA IN PILLOLE Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento LA LEGGE Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17
DettagliAccoglimento n. cronol. 495/2018 del 19/01/2018 RG n. 4409/2017
Accoglimento n. cronol. 495/2018 del 19/01/2018 RG n. 4409/2017 V.G. 4409/2017 TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012 Il Giudice
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E ESTORSIONE, NONCHÉ DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 17 Dicembre 2012, n.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E ESTORSIONE, NONCHÉ DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 17 Dicembre 2012, n. 221) Dott. Sebastiano Deias Dott. Sergio Mura Cagliari, 5 luglio 2016
DettagliLe procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione dei beni del debitore (profili di interesse notarile)
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione dei beni del debitore (profili di interesse notarile) Vincenzo Gunnella Firenze 5 maggio 2017 Fonti normative Legge 27.1.12
DettagliLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012 E succ.
1 LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012 E succ. Torino, 15 dicembre 2016 Dott.sa GOFFI Patrizia 2 Le procedure: 1) Sovraindebitamento del debitore non fallibile art. 10 e ss; 2) Sovraindebitamento
DettagliIst. n. 4 dep. 31/07/2019 N. C.P. 8/2019 Sovraindebitamenti TRIBUNALE DI LIVORNO Il Giudice dott. Franco Pastorelli, nella procedura di sovraindebitam
Ist. n. 4 dep. 31/07/2019 N. C.P. 8/2019 Sovraindebitamenti TRIBUNALE DI LIVORNO Il Giudice dott. Franco Pastorelli, nella procedura di sovraindebitamento 8/2019 C.P. di SOCIETA AGRICOLA LE QUERCE S.R.L.,
DettagliTRIBUNALE DI BERGAMO. avente ad oggetto l apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:
TRIBUNALE DI BERGAMO Il giudice designato, ha pronunciato il seguente DECRETO avente ad oggetto l apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di: Nicoletta Bonanomi, nata a Osio Sotto il 16.9.1964,
DettagliFOCUS SULLE CRITICITA DELLA LEGGE 3/2012
FOCUS SULLE CRITICITA DELLA LEGGE 3/2012 Formazione autoprodotta Commissione Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Relatore: Dott.ssa Nadia Maria Lo Fiego Perugia 9 novembre 2016
DettagliL ESDEBITAZIONE confronti e aspetti pratici
1 confronti e aspetti pratici Luigi Sica Dottore commercialista 2 confronti «trasversali con altre procedure» Le esdebitazioni automatiche : Accordo di ristrutturazione del debitore ( art. 8) Il Piano
DettagliORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.)
SEGRETARIATO SOCIALE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) Legge 3/2012: che cos è? Meglio conosciuta come legge contro i suicidi. La legge n. 3 del 2012, successivamente integrata e modificata
DettagliIndice sommario. TDA_0107_Il_Sovraindebitamento_2019.indb 11 21/06/19 09:07
TDA_0107_Il_Sovraindebitamento_2019.indb 11 21/06/19 09:07 TDA_0107_Il_Sovraindebitamento_2019.indb 12 21/06/19 09:07 Introduzione........................................................ pag. V Parte prima
DettagliAccoglimento totale del 22/10/2018 RG n. 3209/2018
TRIBUNALE DI PORDENONE Sezione Civile Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Lanfranco Maria Tenaglia dott.ssa Roberta Bolzoni dott. Piero Leanza Presidente Giudice rel. Giudice
DettagliLa cessione del quinto nell ambito delle procedure di cui alla Legge 3/2012
La cessione del quinto nell ambito delle procedure di cui alla Legge 3/2012 Seminario ODCECPA 28/11/2017 A cura della Dott.ssa Claudia Scuderi Relazione annuale Governatore Banca d Italia Sono in crescita
DettagliTRIBUNALE DI RIMINI. Sezione Unica Civile. letto il ricorso depositato in data da CALISTI MARIA CRISTINA contenente proposta
R.G. n. 3/2018 TRIBUNALE DI RIMINI Sezione Unica Civile Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi; nel procedimento R.G. n. 3/2018; letto il ricorso depositato in data 11.12.2018 da CALISTI MARIA CRISTINA
DettagliLa responsabilità fiscale nella cessione d'azienda
La responsabilità fiscale nella cessione d'azienda di Gaetano Petrelli Pubblicato il 13 febbraio 2016 QUESTO AGGIORNAMENTO FA PARTE DELLA NOSTRA RASSEGNA DI NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI L art. 16 del D.Lgs.
DettagliTRIBUNALE DI PERUGIA
TRIBUNALE DI PERUGIA Ricorso ex art. 14-ter L 27.1.2012 n. 3 per l ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento Il Sig.ra Vincenza Anna Conte, nato a CATANIA il 07/09/1968
DettagliTRIBUNALE DI BERGAMO DECRETO. Valentino Angelo Gaibotti, nato a Calcinate (BG), il 21 aprile 1954, C.F.
TRIBUNALE DI BERGAMO Il giudice designato, ha pronunciato il seguente DECRETO avente ad oggetto l apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di: Valentino Angelo Gaibotti, nato a Calcinate
DettagliN. C.P. 9/2019 Sovraindebitamenti
N. C.P. 9/2019 Sovraindebitamenti TRIBUNALE DI LIVORNO Il Giudice dott. Franco Pastorelli, nella procedura di sovraindebitamento n. 9/2019 di ORZALESI ELIO, esaminati gli atti, osserva quanto segue: 1.
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO CIRCOLARE n. 3-2019 Gestori per la composizione della crisi da sovraindebitamento -Corso di formazione per l iscrizione e di aggiornamento- Carissime Colleghe e carissimi
DettagliTRIBUNALE DI MATERA R.G. 1/2018 GIUDICE DOTT.VITALE
TRIBUNALE DI MATERA R.G. 1/2018 GIUDICE DOTT.VITALE PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Ex art. 9 ss Legge n. 3/2012 I signori coniugi CIFRESE Francesco
DettagliLa composizione della crisi da sovraindebitamento
La composizione della crisi da sovraindebitamento Autore: Giuliana Gianna In: Esecuzione mobiliare e immobiliare La promulgazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e della successiva legge 17 dicembre
DettagliAvv. Elena Ceserani Via Santo Stefano, 29 Bologna
La Liquidazione Giudiziale ex Legge n.3/2012 Liquidatore Giudiziale Un Avvocato (o un Collegio di 3 Avvocati) o un Commercialista che abbia i requisiti di cui all art. 28 l.f. (di prassi il Gestore/ il
DettagliCONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.)
CONCORDATO PREVENTIVO (art. 160 l. fall.) q PRESUPPOSTI: stato di crisi / insolvenza q FINALITÀ: liquidazione/risanamento dell impresa q INIZIATIVA debitore con PROPOSTA ai creditori: Ø RISTRUTTURAZIONE
DettagliInquadramento sistematico delle procedure introdotte dalla Legge n. 3 del Dott. Filippo Favi Commercialista in Prato
Inquadramento sistematico delle procedure introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 Dott. Filippo Favi Commercialista in Prato Quadro normativo di riferimento - Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 - Grave e perdurante
DettagliCorso per Gestori procedure di Sovraindebitamento
Firenze, 5 luglio 2016 Grand Hotel Mediterraneo Dott. Lorenzo Bandinelli Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento Introduzione al Corso e al. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità,
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI. Docente:Avv.
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONE FISCALI Docente:Avv. Andrea Leoni Milano, 14 Settembre 2010 Le fonti RD 16 marzo 1942 nr. 267 (Legge fallimentare)
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI.
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO NELLA CRISI D IMPRESA. CONCORDARDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI. Avv. Andrea Leoni Milano, 04 Aprile 2011 1 Le fonti RD 16 marzo 1942
DettagliTRIBUNALE DI BERGAMO DECRETO. Eduard Mexhidi, nato a Durazzo (Albania), il , C.F.
Il giudice designato, ha pronunciato il seguente TRIBUNALE DI BERGAMO DECRETO avente ad oggetto l apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di: Eduard Mexhidi, nato a Durazzo (Albania), il
DettagliGUIDA BREVE ALLA SCELTA DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO. Alessandro TORCINI
GUIDA BREVE ALLA SCELTA DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO Alessandro TORCINI Step 1 Valutazione iniziale 1 Il Sovraindebitato non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali
DettagliIl giudizio di meritevolezza e quello di convenienza economica nella legge sul sovraindebitamento
Il giudizio di meritevolezza e quello di convenienza economica nella legge sul sovraindebitamento Dott. Alessandro Torcini Per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento Occorre possedere
DettagliN. R.G. 4/2018 TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da I
N. R.G. 4/2018 TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da Ignazio De Miccio nonché con l ausilio dell O.C.C. nominato
DettagliTribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente
Tribunale di Mantova - Sezione Seconda civile - Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Luciano Alfani Presidente dott. Andrea Gibelli Giudice dott. Laura De Simone
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. Sezione Civile. dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI. dott. Mimma GRISAFI Giudice. dott. Andrea ZULIANI Giudice rel.
TRIBUNALE DI UDINE Sezione Civile Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI Presidente dott. Mimma GRISAFI Giudice dott. Andrea ZULIANI Giudice rel. riunito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 R.G. n. 164/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Vincenzo Picaro Giudice Dr. Nicola Saracino Giudice
DettagliCorso per Gestori procedure di Sovraindebitamento
Firenze, 23 novembre 2016 Sede ODCEC Corso per Gestori procedure di Sovraindebitamento. La legge 3/2012: la sua struttura, le sue finalità, il D.M. 202/2014. Il ruolo dell OCC creato in OCF. Qual è il
DettagliIL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE
C.P. 6/2017 IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati: dott. Francesca Miconi dott. Giuliana Filippello dott. Maria Letizia Mantovani Nel procedimento
DettagliLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO (Una breve guida sulla legge 3 del 2012: per capire che cos è e chi può accedervi) La Legge 3/2012 introduce nel nostro ordinamento una procedura concorsuale per il debitore
DettagliIst. n. 3 dep. 06/04/2018
N. C.P. 2/2018 Sovraindebitamenti TRIBUNALE DI LIVORNO Il Giudice dott. Gianmarco Marinai, In ordine all accordo di composizione della crisi proposto da CAROCCI MONICA (nata a Livorno il 16/07/1960 e residente
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione...
INDICE SOMMARIO Presentazione... VII CAPITOLO 1 IL CONCORDATO PREVENTIVO NELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942 1. Le ragioni storiche dell istituto... 1 2. La meritevolezza... 3 3. I tipi di concordato preventivo
DettagliLe procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Avv. Graziella Spadaccini 29/11/2016 1 UNA GRANDE CRISI ECONOMICA HA EFFETTI SOCIALI MOLTO RILEVANTI PRODUCE MODIFICHE ALLA NORMATIVA LA GRANDE
DettagliCOMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC Pistoia
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE a cura del Dott. Riccardo Bartoli - ODCEC STRUMENTI DEL DEBITORE IN CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE
DettagliIL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da Paolo Bani nonché co
IL TRIBUNALE DI ANCONA 2^ SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da Paolo Bani nonché con l ausilio dell O.C.C. nominato dott. Andrea Muzzonigro
DettagliDOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:
DOMANDE PROVA SCRITTA Diritto Commerciale 1 Corso di Laurea in Economia Si informano gli studenti che: la prima delle quattro risposte che corredano le domande è quella corretta. Arcavacata di Rende, 22
DettagliFiscal Approfondimento Il Focus di qualità
Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 40 03.11.2015 Crisi da sovraindebitamento: procedura di composizione La speranza per i soggetti che non possono fallire A cura di Matilde Fiammelli Categoria:
DettagliDiritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.
D IPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari. Prof. Nicola de Luca Lezione del 23-04-2018 I. Diritto dell impresa. I. Le procedure
DettagliTribunale Ordinario di Napoli Nord III Sezione civile Proc. n. 1 / 2019 VINCENZO DI NARDO DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012 Il Giudice Dott.ssa M
Tribunale Ordinario di Napoli Nord III Sezione civile Proc. n. 1 / 2019 VINCENZO DI NARDO DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012 Il Giudice Dott.ssa Maria De Vivo, visti gli atti relativi al ricorso per
DettagliTRIBUNALE DI PALERMO
R.G.V.G. n. 4283/2017 TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE IL GIUDICE DELEGATO Visto il ricorso, depositato il 10 maggio 2018, con cui la dott.ssa Maria Macchiarella ha chiesto l ammissione
DettagliLA CRISI D IMPRESA VISTA DAL CREDITORE
LA CRISI D IMPRESA VISTA DAL CREDITORE strumenti per superare la crisi e approccio operativo -1- CRISI D IMPRESA CONCETTO LIQUIDO (ART. 160 III l. fall.) INDICI: sofferenza finanziaria; past due; decanalizzazione
DettagliConcordato in bianco e obblighi informativi
Concordato in bianco e obblighi informativi di Commercialista telematico, - Luca Bianchi Pubblicato il 26 novembre 2012 La nuova formulazione dell art. 161 L.F.1 Introdotta col DL 83/2012 (conv. in L.
DettagliCORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI. Sentenze Liquidazione del Patrimonio L.3/12 Dott. Mauro Rubeca
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI Sentenze Liquidazione del Patrimonio L.3/12 Dott. Mauro Rubeca Tribunale di Brescia Firma fidejussioni per l azienda del marito per. 150.000,00 ; Difficoltà
DettagliIL SOVRAINDEBITAMENTO Accordo di composizione della crisi Piano del consumatore e Liquidazione del patrimonio posti a confronto
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Benevento Organismo di Composizione della Crisi di Benevento 1 Corso di alta formazione per compositori della crisi da sovraindebitamento
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto
TRIBUNALE DI UDINE FALL 2/09 Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto CRON. dai sigg.: dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI Presidente dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice relatore dott.ssa
DettagliCONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt bis)
217 FALLIMENTO 1 Artt. 160-186bis CONCORDATO PREVENTIVO (*) (R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis) Presupposti: - oggettivo, STATO DI CRISI (comprensivo anche dello stato d insolvenza) - soggettivo,
DettagliCORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO
CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO Procedimento di ripartizione Ordine di distribuzione somme Ripartizioni parziali Pagamenti in sede di riparto 1 ENTRATE DA REALIZZO CREDITI
DettagliCOMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
1. PREMESSA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO La disciplina del sovraindebitamento è contenuta nella L. 27.1.2012, n. 3 ( L. n. 3/2012 ). Tale legge ha previsto una procedura dedicata all
DettagliFunzionamento dell'organismo di Composizione della Crisi La Professionalità al Servizio del Cittadino.
Funzionamento dell'organismo di Composizione della Crisi La Professionalità al Servizio del Cittadino. Palmi, 27 settembre 2016 Luigi Domenico Arcuri Componente del Consiglio Direttivo FondazioneADRcommercialisti
DettagliNewsletter del
Newsletter del 11.8.2014 La disciplina del sovraindebitamento. Il procedimento di liquidazione del patrimonio: una via di uscita dai debiti per le famiglie e le piccole imprese non fallibili. I soggetti
DettagliIndice. Parte I. Capitolo I FUNZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Introduzione... p. 5 Parte I Sezione Prima Capitolo I FUNZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 1. Funzioni e requisiti degli Organismi di Composizione della Crisi...» 9 2. Organismo
DettagliCORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte. 28 Maggio Dott.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e sconfitte 28 Maggio 2018 Dott. Andrea Giorgi I tre istituti in breve: L accordo di composizione della crisi,
DettagliLINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI 1) Prima di procedere alla stesura del decreto di recupero, è
DettagliTRIBUNALE di NUORO SEZIONE FALLIMENTARE. Decreto di omologa del piano del Consumatore ai sensi dell art. 12 bis, comma 3, della L. n.
N. R.G. 2/2018 TRIBUNALE di NUORO SEZIONE FALLIMENTARE Decreto di omologa del piano del Consumatore ai sensi dell art. 12 bis, comma 3, della L. n. 3/2012 Il Giudice, dott.ssa Carlotta Bruno, visti gli
DettagliFALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri
Presupposti ed effetti PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDATORIA COINVOLGE L IMPRENDITORE COMMERCIALE CON L INTERO PATRIMONIO E I SUOI CREDITORI LA PROCEDURA FALLIMENTARE E DIRETTA: ALL ACCERTAMENTO DELLO STATO
DettagliOGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
Divisione Contribuenti Risposta n. 276 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Con l interpello specificato
DettagliAPPROFONDIMENTI SULLA PROCEDURA PER CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
APPROFONDIMENTI SULLA PROCEDURA PER CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO La Legge 3/2012 introduce nel sistema giuridico italiano una vera e propria rivoluzione, consentendo ai privati (soggetti non imprenditori
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI il PIANO DEL CONSUMATORE : presupposti, finalità, modalità, ruolo dell O.C.C. e del gestore della crisi, prime criticità operative Dott.Massimo Barberis 17/11/2016 1 Le
DettagliLE CRITICITA RISCONTRATE DAL GESTORE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LE CRITICITA RISCONTRATE DAL GESTORE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO IV GIORNATA del 10 Giugno 2019. Corso di Perfezionamento sul Nuovo Codice della Crisi e dell Insolvenza. Maggio Giugno - Luglio 2019
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da Giuseppe Carlini
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da Giuseppe Carlini nonché con l ausilio dell O.C.C. nominato dott. Andrea
DettagliIL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012
IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012 L E P R O C E D U R E C O N C O R S U A L I D O P O I L D E C R E T O S V I L U P P O FINALITA DEL DECRETO: EVITARE IL DEFAULT
DettagliFiscal Approfondimento
Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 17 05.05.2015 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Fallimento Nel nostro Ordinamento
DettagliPremessa...» 5 Presentazione...» 7
INDICE SOMMARIO Premessa...............................................» 5 Presentazione...» 7 Profili generali e presupposti del concordato preventivo 1. Profili generali e presupposti del concordato
DettagliN. Sovraindebitamento 5/2016 CP
N. Sovraindebitamento 5/2016 CP TRIBUNALE DI LIVORNO Il Giudice dott. Gianmarco Marinai, In ordine al Piano del Consumatore proposto da ANTONELLA MATTEONI, osserva: In data 17 Agosto 2015, ANTONELLA MATTEONI
DettagliLe funzioni attribuite dalla legge all OCC nella liquidazione del patrimonio
Le funzioni attribuite dalla legge all OCC nella liquidazione del patrimonio di Giovanna Greco Pubblicato il 23 febbraio 2019 La legge n. 3/2012, in origine, non prevedeva una alternativa liquidatoria
DettagliEsecuzioni Immobiliari
Esecuzioni Immobiliari La Formazione del Progetto di Distribuzione Art. 591 bis cpc il professionista delegato alla vendita provvede 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione
DettagliTRIBUNALE DI COSENZA
TRIBUNALE DI COSENZA Ricorso ex art. 9 L 27.1.2012 n. 3 per l ammissione all Accordo di Ristrutturazione dei debiti Il Sig. Gianfranco Marano, nato a Roma il 22/08/1967 e residente a Roma in Via Fra Benedetto
DettagliProcedure Concorsuali
Commissione di studio Procedure Concorsuali Sottocommissione OCC DOCUMENTI E ADEMPIMENTI STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITI AGLI ORGANI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
DettagliTribunale di Bergamo, 31 marzo Giudice delegato Mauro Vitiello.
Sovraindebitamento: soddisfacimento dei creditori nella misura minima del 2,5%; valutazione di fattibilità del giudice delegato e funzione della relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi
DettagliPrededuzione dei crediti del professionista che ha assistito l'imprenditore nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo
Prededuzione dei crediti del professionista che ha assistito l'imprenditore nella redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo Tribunale di Cuneo, 10 dicembre 2015. Presidente Tetamo.
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA SALA CONVEGNI SPORTING CLUB RIVA DI TRAIANO VIA AURELIA SUD KM
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA SALA CONVEGNI SPORTING CLUB RIVA DI TRAIANO VIA AURELIA SUD KM. 67,580 CIVITAVECCHIA LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2015 LE PROCEDURE DI
DettagliTRIBUNALE DI BERGAMO. visto il provvedimento di designazione di questo giudice emesso dal Presidente della II sezione civile in data
TRIBUNALE DI BERGAMO Il giudice designato, visto il ricorso depositato in data 22.3.2019; visto il provvedimento di designazione di questo giudice emesso dal Presidente della II sezione civile in data
DettagliTRIBUNALE DI COSENZA Volontaria Giurisdizione INTEGRAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata
TRIBUNALE DI COSENZA Volontaria Giurisdizione INTEGRAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da Esposito Francesco e Falsia Antonia 1. Premessa.
Dettagli