DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E ESTORSIONE, NONCHÉ DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 17 Dicembre 2012, n.

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1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E ESTORSIONE, NONCHÉ DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (Legge 17 Dicembre 2012, n. 221) Dott. Sebastiano Deias Dott. Sergio Mura Cagliari, 5 luglio 2016

2 PREMESSA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA (LEGGE 7 MARZO 1996, N.108) 1 Sono usurari gli interessi e gli altri vantaggi o compensi che, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, o rispetto all opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per imposte e tasse) che sono collegate all erogazione del credito. Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da lire sei milioni a lire 30 milioni Il comma 3 dell articolo 1 prevede che è La legge che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Stessa pena è prevista per chi procura a qualcuno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere (per sé o per altri) per la mediazione, un compenso usuraio.

3 (LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221) COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 2 Il sovraindebitamento viene definito come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. In materia sono previste tre procedure: 1-L Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. 2-Il piano del consumatore 3-La procedura di liquidazione del patrimonio \ L accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti è disciplinato dall articolo 7 e seguenti della legge presa in considerazione ed è diverso dall accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall articolo 182-bis della legge fallimentare. Più specificatamente il debitore sovraindebitato può proporre ai suoi creditori (con l ausilio degli organismi di composizione della crisi aventi sede nel circondario del tribunale competente) un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di uno specifico piano tale piano deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori; deve poi indicare le eventuali garanzie rilasciate per l adempimento dei debiti e infine deve prevedere le modalità per l eventuale liquidazione dei beni.

4 3 Sono tre le condizioni che devono essere rispettate e che devono coesistere affinché il debitore possa far ricorso all accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. A- Presupposti soggettivi (soggetti che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento). B- Presupposto oggettivo C- Condizioni ostative -l imprenditore commerciale sotto soglia (che è l imprenditore commerciale che non ha superato i valori limite previsti dall articolo 1 della legge fallimentare). -l imprenditore agricolo. -l imprenditore commerciale che non può essere assoggettato alle procedure concorsuali in quanto è trascorso più di un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. -le start up innovative (limitatamente al periodo del loro primo quadriennio di vita). -i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi. -le società tra professionisti. -le associazioni professionali. -gli enti privati non commerciali -gli enti pubblici. -ecc. È la condizione di sovra indebitamento precedentemente descritta. Es.: -le associazioni e le fondazioni riconosciute -le associazioni non riconosciute - i comitati -le organizzazioni di volontariato -le onlus -le imprese sociali -ecc. Il debitore: 1-non deve essere soggetto alle vigenti procedure concorsuali. 2-non deve aver fatto ricorso nel quinquennio precedente a uno dei tre procedimenti precedentemente elencati. 3-non deve aver subito specifici provvedimenti, che sono: -la revoca dell omologazione del piano del consumatore; -l annullamento dell accordo di ristrutturazione dei debiti, per cause imputabili al debitore stesso). 4-non deve aver fornito documentazione che non consenta di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

5 4 Il contenuto della proposta La proposta di accordo può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma; ad esempio anche tramite: La cessione di crediti futuri La datio in solutum (cioè la prestazione in luogo dell adempimento, e quindi la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura differente; ad esempio un pagamento in natura, attraverso il conferimento di beni, al posto del pagamento in denaro). L apertura del procedimento La procedura oggetto di discussione ha inizio con il deposito della proposta di accordo presso il tribunale del luogo in cui il debitore risiede o in cui si trova la sua sede principale. A questo punto entra in gioco il giudice; egli, se la proposta soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla legge in questione, fissa immediatamente con decreto l udienza.

6 Raggiungimento dell accordo 5 I creditori fanno pervenire (all organismo di composizione della crisi) dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (vale cioè la regola del silenzio assenso). Affinché a proposta di accordo venga approvata è poi necessario il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Omologazione dell accordo Quando viene raggiunto l accordo, l organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale predetta, allegando anche il testo dell accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale termine, l organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, oltre che un attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

7 I giudice omologa l accordo e ne dispone l immediata pubblicazione quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale predetta e l idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché di ulteriori e specifici crediti Si fa in tal senso riferimento ai tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea, all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate. 6 L omologazione deve però intervenire entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della proposta. Il piano del consumatore Il consumatore è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi nel caso in cui il debitore ha assunto debiti di natura mista e cioè oltre che per debiti diversi da quelli di natura personale, anche debiti per attività d impresa o professionale, allora egli non potrà ricorrere a tale procedura. Va specificato che la proposta del consumatore non è soggetta all' approvazione dei creditori.

8 7 In luogo della volontà dei creditori è prevista la valutazione discrezionale del giudice che esamina la fattibilità del piano, l assenza di atti fraudolenti ai danni dei creditori e la meritevolezza del consumatore. La valutazione del giudice deve essere poi affiancata da una relazione particolareggiata dell organismo di composizione della crisi coinvolto (il cui contenuto è disciplinato dalla legge). È opportuno che il piano contenga tutti i dati che agevolino la valutazione da parte del giudice in merito alla meritevolezza e assenza di colpa del debitore consumatore. Importanti sono in tal senso le informazioni relative alle scelte concretizzate dal debitore consumatore (l oggetto dei suoi acquisti, la consistenza dei suoi guadagni al momento in cui gli ha realizzati, il fatto se poteva permettersi la relativa spesa o se l ha attuata in modo irresponsabile). Il requisito della meritevolezza può essere definito come l esclusione (da parte del giudice) del fatto che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento (anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali). Se la valutazione del giudice, a riguardo della meritevolezza, è positiva allora egli omologa il piano.

9 La procedura di liquidazione del patrimonio 8 Possono far ricorso a tale procedura i soggetti non fallibili (che devono a tale fine presentare specifica domanda al tribunale). -gli imprenditori commerciali sotto soglia -i professionisti -gli enti non commerciali -gli imprenditori agricoli -i consumatori Anche in tal caso il requisito oggettivo (ai fini dell ammissione alla procedura) è lo stato di sovraindebitamento precedentemente descritto. L Esdebitazione In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano del consumatore il fenomeno esdebitatorio è automatico. In caso di procedura di liquidazione del patrimonio il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti (quindi per i debiti residui non onorati), a determinate condizioni innanzitutto deve trattarsi di persona fisica; inoltre il beneficio dell esdebitazione può concretizzarsi solo dopo la conclusione della procedura di liquidazione del patrimonio. inoltre infine devono sussistere specifiche condizioni sostanzialmente relative alla meritevolezza dei comportamenti posti in essere dal debitore.

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