g. del provvedimento prot. n.1842/164 del 8/1/2001, con il quale il Sindaco del Comune di Parma e il Segretario Generale hanno assegnato nuove

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1 Tar Emilia Romagna, sezione di Parma, sentenza n del 20 dicembre 2001: i dirigenti possono essere revocati anzitempo in occasione di ristrutturazioni organizzative N. 93/01 REG.RIC. N REG.SEN. ANNO 2001 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA composto dai Signori: Dott. Gaetano Cicciò Presidente Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 93 del 2001, proposto da dott. ssa Nice TERZI, dott.ssa Federica BONI rappresentate e difese dall Avv. Luciano PETRONIO e dall Avv. Paola MARCHELLI ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei medesimi, in Parma, via Mistrali n.4 e dalla dott.ssa Maria SAVANI, già rappresentata e difesa dai medesimi difensori ed ora dall Avv. Marcello MENDOGNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Antini n.3 contro Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall Avv. Guglielmo SAPORITO ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora n.7 e nei confronti - dell Ing. Carlo FRATESCHI, nella sua qualità di Direttore Generale del Comune di Parma; - del dott. Alberto PICCININI, nella sua qualità di direttore del settore contratti e provveditorato; - del dott. Stelio MANUELE, nella sua qualità di Segretario Generale del Comune di Parma; - del dott. Giancarlo TERZI, nella sua qualità di assessore alla riorganizzazione dell apparato comunale; tutti non costituiti in giudizio; per l annullamento a. della deliberazione della Giunta Comunale di Parma n.2216/103 del 7/12/2000, che ha approvato il nuovo ordinamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché del Regolamento stesso, allegato alla deliberazione; b. occorrendo, della deliberazione della Giunta Comunale n.2309/106; c. del provvedimento prot. n. 93E1/D, con il quale il Sindaco di Parma ha individuato le posizioni organizzative sulla base della struttura approvata con la deliberazione n. 2216; d. della deliberazione della Giunta Comunale di Parma n.8/2 del 5/1/2001; e. della deliberazione della Giunta Comunale di Parma n.169/14 del 1/2/2001; f. del provvedimento prot. n.4763 del 15/1/2001 con il quale il Direttore Generale e l Assessore alla riorganizzazione hanno assegnato nuove mansioni alla dott. ssa TERZI;

2 g. del provvedimento prot. n.1842/164 del 8/1/2001, con il quale il Sindaco del Comune di Parma e il Segretario Generale hanno assegnato nuove mansioni alla dott.ssa BONI; h. del provvedimento in data 6/2/2001, con il quale il Sindaco del Comune di Parma e il Segretario Generale, hanno assegnato la nuove mansioni alla dott. ssa SAVANI; Visto il ricorso con i relativi allegati e il ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato il 21/6/2001; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione Comunale intimata. Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visto l atto di rinuncia al ricorso da parte delle Dott.sse Nice TERZI e Federica BONI; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 6/11/2001, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l Avv. Marcello MENDOGNI per parte ricorrente e l Avv. Guglielmo SAPORITO l Amministrazione Comunale resistente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con il ricorso n. 93 del 2001, notificato il 21/2/2001 e depositato il 22/1/2001, le ricorrenti, tutte Dirigenti del Comune di Parma, chiedono l annullamento degli atti indicati in epigrafe, con i quali la suddetta Amministrazione Comunale, avendo adottato il nuovo Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, ha assegnato le ricorrenti a diverse mansioni e a diversi incarichi rispetto a quelli svolti in precedenza. Le ricorrenti, dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto, afferenti la controversia in esame, deducono, a sostegno dell impugnativa, i seguenti motivi in diritto. 1. Violazione dell art. 3 del D. Lgs. n.29 del 1993 e degli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n.267 del 2000; Il punto 6 parte prima del nuovo Regolamento Comunale prevede le disposizioni tra gli strumenti di supporto decisionale e di comunicazione da parte del Direttore Generale ai Dirigenti. Con tale strumento, il direttore generale detta precisi e puntuali comportamenti e contenuti dell attività amministrativa che i soggetti sottoordinati sono vincolati ad osservare. Tale disposizione regolamentare, peraltro, confligge con le norme richiamate in rubrica, che attribuiscono in via generale ai dirigenti un ampia autonomia nello svolgimento delle funzioni proprie di tale posizione. 2. Violazione dell art. 48 del D. Lgs. n.267 del 2000 e dell art. 3 L. n.241 del 1990; Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alla precedente deliberazione n. 76/56 del 24/3/199; L art. 48 del D.Lgs n.267 del 2000, vincola la Giunta all attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Il nuovo regolamento approvato dalla Giunta non rispetta tali indirizzi, avendo recepito acriticamente ed immotivatamente un progetto concepito in pochi giorni dal Direttore Generale, nominato di recente. Nell atto d indirizzo consiliare, ad es. non si fa menzione di una ristrutturazione secondo un sistema di back office e di front office ; sistema che, pertanto, non poteva essere introdotto; Tale sistema non è peraltro attuabile se si voglia essere rispettosi della legge n.241 del 1990, soprattutto al fine di individuare il soggetto responsabile del procedimento. 3. Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittorietà rispetto ad atti precedenti e sviamento di potere;

3 Alla deliberazione n.76/56 del 24/3/1999, che aveva indicato i criteri generali da seguire nella riorganizzazione degli uffici e dei servizi, era seguita altra deliberazione in data 30/4/1999 n.1067 che a tale riorganizzazione aveva provveduto. Quella ulteriore posta in essere con la deliberazione del 7/12/2000 n.2216/103 realizza, in sostanza, una forte riduzione del numero dei dirigenti, peraltro senza motivare adeguatamente circa il senso di tale operazione, dato che non può essere considerata sufficiente e congrua, a tale fine, l avvenuta nomina di un Direttore Generale dell Ente. 4. Violazione dell art. 19 cpv. del D. Lgs. n.29 del 1993; 4a) -L art. 17 parte III del nuovo regolamento, prevede che il Sindaco deve formulare al Dirigente una proposta concernente oggetto, durata e strumenti che esplicano gli obiettivi ; il dirigente sottoscrive un atto formale di adesione alla proposta ricevuta, sottoposto alla condizione della successiva emanazione del decreto di nomina al posto da parte del Sindaco. Tale disposizione risulta in contrasto con la norma indicata in rubrica, dato che ci si dimentica del trattamento economico del Dirigente, elemento essenziale previsto dalla suddetta normativa statale. 4B) Inoltre, la predetta disposizione è illegittima in quanto non pare ricomprendere anche i dirigenti in posizione di staff, in quanto questi non sono titolari di strutture. Non si può conferire ad un dirigente un nuovo incarico senza passare attraverso un atto di natura convenzionale nell ambito di un rapporto i cui contenuti e i cui atti di gestione vedono le parti su un piano di assoluta parità, per cui è illegittimo non avere contrattato, con ognuno dei dirigenti in posizione di staff, oggetto, obiettivi, durata e trattamento economico. 5. Violazione dell art. 7 della L. n.241 del 1990; Il Comune non ha comunicato alle ricorrenti la revoca degli incarichi di dirigente comunale, come previsto dalla norma indicata in rubrica. 6. Violazione dell art. 19 del D. Lgs. n.29 del 1993, degli artt. 7 e 13 del C.C.N.L per l area Dirigenza nel comparto Regioni ed enti locali, dell art. 109 del D. Lgs n.267 del 2000 e dell art c.c.; Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta; Violazione con l atto 22/12/2000 degli artt. 16 e 19 del medesimo Reg. 7/12/ a) L art. 13 del C.C.N. L. stabilisce che gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi ai principi stabiliti dall art. 19, c.1 e 2del d. lgs. n.29 del 1993, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi, nonché per la relativa durata, che non può essere inferiore a due anni, fatte salve le specificità da indicare nell atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati, stabilisce ancora, al comma 3, che la revoca anticipata dell incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell applicazione del procedimento di valutazione di cui all art. 14 comma 2 e al comma 4 che i criteri generali di cui al comma 2, prima della definitiva adozione, sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all art. 11, c.2, seguita, su richiesta, da un incontro. La deliberazione n. 2216/03 è illegittima, nella parte in cui ha obliterato la procedura di preventiva informazione sindacale imposta dal 4 comma. 6b) Inoltre, le statuizioni di cui all art. 16 del Regolamento, in quanto principi, non possono valere quali criteri generali, previsti dalla citata normativa contrattuale. I criteri, infatti, non sono la stessa cosa che i principi, avendo, di necessità, un ben maggiore grado di specificità e di concretezza.

4 L art. 16 del regolamento approvato della Giunta Comunale di Parma, pertanto, viola la norma contrattuale collettiva, perché non ha adottato i criteri che questa ha stabilito debbano essere elaborati, ma ha ripetuto solo i principi dettati dalla legge. 6c) Sono illegittimi, inoltre, per violazione della stessa norma regolamentare (art. 19), i provvedimenti di assegnazione delle ricorrenti, in quanto essi e, in particolare quello riguardante la dott. ssa SAVANI, non hanno motivato circa la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 6d) Secondo il Regolamento, come si è visto, la revoca degli incarichi è resa possibile dal 2 comma dell art. 16, in caso di non meglio precisate ristrutturazioni organizzative e/o esigenze di servizio. Ma tale principio non è desumibile da alcuna norma statale: né dall art. 19 del D. Lgs. n.29 del 1993, né dall art. 109 del D. Lgs. n.267 del 2000, né, infine, dall art. 13 del C.C.N.L., anche se tale disposizione, invero assai discutibilmente, stante la regola della contrattualità degli incarichi, prevede la revoca per ragioni organizzative e produttive. Ragioni che, peraltro, devono essere motivate, sì da rendere agevolmente possibile il controllo della legittimità del provvedimento. Secondo la giurisprudenza, l assegnazione di posto dirigenziale negli enti locali è soggetta all obbligo di motivazione anche dopo l entrata in vigore del D. Lgs. n.29 del Si può infine aggiungere che, nella specie, l art del c.c. è applicabile, poiché il passaggio della ricorrente dott.ssa SAVANI da una struttura comunale ad un altra, venga correttamente qualificata quale trasferimento. 7. Eccesso di potere per sviamento Violazione dei principi di cui all art. 97 Cost.; Molti dirigenti sono stati privati di ogni direzione di struttura e collocati in posizione di staff, pur se quella in cui erano addetti non è stata soppressa e pur in mancanza, almeno per quello che riguarda le ricorrenti, di giudizi negativi sul loro operato. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19/6/2001 e depositato il 21/6/2001 e 29/6/2001, unitamente ad istanza istruttoriaparte ricorrente ha dedotto, nei confronti del nuovo testo del Regolamento Comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi, sostitutivo di quello in precedenza opposto, il seguente ulteriore mezzo d impugnazione: 8. Violazione di legge; eccesso di potere; Il nuovo testo del Regolamento, nelle parti che sono rimaste immodificate, va incontro alle stesse censure proposte con i motivi di cui al ricorso principale; motivi che vengono richiamati e riproposti. Con memoria depositata in data 6/3/2001, le ricorrenti ribadivano le conclusioni rassegnate con l atto introduttivo del giudizio. Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 25/7/2001, le ricorrenti Nice TERZI e Federica BONI comunicavano di rinunciare al ricorso. L Amministrazione Comunale intimata, con la comparsa di costituzione e con successive memorie depositate in data 31/3/2001 e 26/10/2001, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione, vinte le spese. Alla pubblica udienza del 6/11/2001, la causa è stata chiamata e quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale. DIRITTO Con l atto introduttivo del presente giudizio e con successivo ricorso per motivi aggiunti, tre dirigenti del Comune di Parma impugnano gli atti con i quali la suddetta Amministrazione Comunale ha proceduto ad una profonda ristrutturazione degli uffici e dei servizi, a seguito dell approvazione, con deliberazione della Giunta

5 Comunale n.2216 del 2000 e con successiva deliberazione n.417 del 2001, sostitutiva della precedente, del nuovo regolamento sull ordinamento degli uffici, dei servizi e della macrostruttura comunale. Il Collegio, innanzitutto, deve dare atto che le ricorrenti dott.ssa Nice TERZI e dott.ssa Federica BONI, con atto ritualmente notificato a controparte e depositato presso la Segreteria della Sezione in data 25/7/2001, hanno rinunciato al ricorso. In via preliminare, occorre rilevare che il motivo di ricorso rubricato sub 6c) in narrativa è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto, con esso, la ricorrente censura specificamente, nel merito, sia la revoca delle funzioni di dirigente comunale precedentemente svolte, sia il conferimento, da parte dell Amministrazione Comunale, dell attuale incarico dirigenziale. Secondo quanto previsto dall art. 68, 1 comma, D. Lgs. n.29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n.80 del 1998 e dal D. Lgs. n.387 del 1998, le controversie in materia di pubblico impiego e, pertanto, anche quelle relative al conferimento e alla revoca degli incarichi dei dirigenti della pubblica amministrazione sono attualmente devolute alla giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Ordinaria, quale giudice del lavoro. Il Collegio, inoltre, sempre in via preliminare, deve dichiarare l improcedibilità del ricorso, proseguito unicamente dalla dott. ssa Maria SAVANI, per sopravvenuta carenza d interesse della ricorrente riguardo a tutti gli altri mezzi d impugnazione rilevanti l asserita illegittimità del regolamento approvato con deliberazione n.2216 del 2000, stante, come si è detto, l avvenuta sostituzione di tale atto col nuovo regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 417 del Peraltro, occorre rilevare che, in virtù dell ottavo mezzo d impugnazione, introdotto con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha riproposto, in concreto, le stesse censure anche avverso il nuovo Regolamento, per cui tali doglianze devono essere puntualmente vagliate dal Collegio con riferimento al testo del più recente atto regolamentare approvato dalla Giunta Comunale di Parma. Il primo motivo proposto con l atto introduttivo del giudizio e riproposto con ricorso per motivi aggiunti lamenta l illegittima compressione dell autonomia riconosciuta dalla legge al personale dirigenziale pubblico, per effetto del potere, attribuito dall impugnato regolamento al Direttore Generale del Comune di Parma di dettare disposizioni che i soggetti sottordinati sono vincolati ad osservare. Il motivo è infondato, in quanto nel nuovo testo del Regolamento Comunale, tale incisivo potere d ingerenza del Direttore Generale ha subito un apprezzabile ridimensionamento, nel senso che attualmente le disposizioni da quest ultimo impartite sono vincolanti per i dirigenti solo in caso di omissioni o ritardi nell esercizio delle potestà di competenza degli stessi, mentre le direttive possono essere osservate o meno dai dirigenti nell ambito della propria autonomia, dovendosi assumere, questi ultimi, la responsabilità della loro azione (Reg. pag. 20 p.6). In tale mutato quadro normativo, pertanto, il Collegio ritiene che, riguardo al suddetto divisato profilo, non sussista alcuna illegittima compressione delle attribuzioni proprie della figura professionale dirigenziale. Il secondo motivo ed il terzo motivo sono infondati, in quanto il nuovo testo del Regolamento dell ordinamento degli uffici e dei servizi risulta avere rispettato i criteri di economicità, efficacia ed efficienza in precedenza dettati dall organo consiliare comunale con deliberazione del 24/3/1999 n. 76/56 non doveva contenere una particolare motivazione in ordine alle scelte relative alle modalità di concreta attuazione dei menzionati criteri. A tale proposito, occorre rilevare che la volontà dell Ente di avvalersi di un Direttore Generale e, quindi, di una figura professionale che istituzionalmente costituisce il trait d union tra gli organi politici del Comune e gli organi amministrativi, implica che tale soggetto, pur nell ambito e nei limiti dei criteri predisposti dall Ente, operi delle scelte di merito sia riguardo all impostazione da dare alla nuova struttura

6 burocratica comunale sia, in un momento successivo, riguardo alla collocazione del personale dirigenziale del cui operato e rendimento egli è direttamente responsabile nei confronti degli organi politici comunali sulla base dell intuitus personae e, quindi, mediante l instaurazione con i dirigenti posti a capo delle diverse strutture e servizi di un rapporto fiduciario. Non appare conferente, sotto tale profilo, l argomentazione secondo cui il regolamento sarebbe illegittimo in quanto con esso si prevede una riorganizzazione impostata sul sistema di back office e di front office, di cui non vi sarebbe alcuna traccia nell atto consiliare d indirizzo. E appena il caso di rilevare, infatti, che è proprio compito della Giunta Comunale di recepire gli indirizzi e i principi dettati dall organo consiliare, dando ad essi concreta attuazione mediante autonoma scelta di merito del sistema tra i vari possibili tra cui vi è quello in concreto prescelto ed osteggiato dalla ricorrente - sul quale impostare la nuova struttura burocratica dell Ente. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione dell art. 19 del D. Lgs n.29 del 1993 per la mancata indicazione nell art. 17 parte III del Regolamento, del trattamento economico spettante al dirigente quale elemento oggetto di contrattazione, ma tale omissione non inficia la disposizione regolamentare, in quanto quest ultima, sul punto, deve ritenersi integrata dalla normativa statale. In ogni caso, occorre rilevare che, in riferimento alla necessaria contrattualizzazione in posizione paritaria tra le parti della fase di conferimento degli incarichi dirigenziali, ha provveduto la Giunta Comunale che con la deliberazione n.417 del 2001 ha disposto, in sede di approvazione del nuovo testo del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi che la proposta del Sindaco segue ad una forma di negoziazione con il Dirigente interessato. Il quinto motivo è infondato, poiché riguardo agli atti impugnati, con i quali il Comune di Parma ha regolamentato ed organizzato la generalità degli uffici e dei servizi comunali, non doveva essere data ai dipendenti, ai sensi dell art.13 della L. n.241 del 1990, comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e segg. stessa legge. Con il sesto mezzo d impugnazione la ricorrente propone diverse censure. Le censure sub. 6/a e sub 6/b di cui in narrativa sono infondate, poiché i principi previsti dall art. 19 c. 1 e 2 del D. Lgs. n.29 del 1993, nonché dall art. 109 T.U.E.L. per l affidamento degli incarichi dirigenziali, sono stati recepiti dal nuovo regolamento (v. pag 16 sub La Dirigenza e pag. 18 sub Gli incarichi di Direzione, nonché parte 3^ art. 16) ed essi risultano sufficientemente determinati così da non richiedere una loro specificazione attraverso l ulteriore individuazione di criteri. Risulta pertanto infondata anche la correlata argomentazione circa la l asserita necessità di previa comunicazione, da parte dell Amministrazione Comunale, di tali criteri alle organizzazioni sindacali, poichè questi ultimi, in quanto non necessari, non sono stati adottati. Con il motivo sub 6/d), invece, la ricorrente censura il potere organizzatorio del Comune in materia di revoca degli incarichi, assumendo che l Ente, con la norma di cui all art. 16 del Regolamento approvato nel 2000, ha previsto a suo dire illegittimamente un ipotesi di revoca degli incarichi non contemplata dall art. 109 del T.U. degli Enti Locali D. Lgs. n.267 del 2000 e dall art. 19 del D. Lgs. n.29 del La censura è infondata. Invero, la disposizione regolamentare ritenuta illegittima dalla ricorrente non pare contrastare con le norme sopraindicate, dal momento che lo stesso art. 19 del D. Lgs. n.29 del 1993 prevede che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si debba tenere conto, innanzitutto, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare.

7 Pertanto, risulta evidente che, in ipotesi di ristrutturazione o di modifiche incisive degli uffici e dell organigramma, l Ente debba adattare anche gli incarichi dirigenziali ai nuovi programmi che intende realizzare attraverso la riorganizzazione della struttura. Sotto un diverso profilo, il Collegio deve osservare che lo stesso art. 109 T.U. Enti Locali prevede la possibilità di revoca degli incarichi al personale dirigenziale negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro, per cui risulta legittima la disposizione contenuta nell art. 16 del regolamento comunale, dal momento che l art. 13 del C.C.N.L. Dirigenza Comparto Regioni Autonomie Locali prevede espressamente che la revoca anticipata dell incarico rispetto alla scadenza, può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive. E evidente, in conclusione, che la citata norma regolamentare, nel prevedere la possibilità di revoca dell incarico dirigenziale in caso di ristrutturazioni organizzative e/o esigenze di servizio, non si pone in contrasto con la normativa statale richiamata, ma riporta in sede di regolamento comunale un ipotesi di revoca già contemplata da quelle disposizioni contrattuali alle quali la disciplina statale fa espresso rinvio. Risulta infondato anche il settimo motivo di ricorso, in quanto la collocazione in posizione di staff di parte del personale dirigente non comporta per quest ultimo alcuna deminutio delle proprie attribuzioni, trattandosi comunque di collocazione in concreto già prevista nella più volte citata normativa statale di riferimento (art. 19 D. Lgs. n.29 del 1993) che ha ritenuto pienamente corrispondente all autonomia funzionale propria della posizione dirigenziale, l attribuzione ai soggetti ai quali non è affidata la titolarità di uffici dirigenziali, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall ordinamento. Il ricorso dev essere quindi respinto in parte qua. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia-romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 93 del 2001 di cui in epigrafe e secondo quanto stabilito in motivazione: a. dà atto della rinuncia al ricorso da parte delle ricorrenti dott. ssa Nice TERZI e dott.ssa Federica BONI; b. in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione; c. in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d interesse; d. in parte lo respinge; e) spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 6 novembre f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell art.55 L.18/4/82, n.186. Parma, lì 20 dicembre 2001 Il Segretario f.to Raffaele Lanza

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