CONOSCERE IL RISCHIO
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- Gino Lazzaro Bini
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1 CONOSCERE IL RISCHIO OPERAZIONI DI SPINTA E TRAINO Il rischio legato alle operazioni di spinta e traino nel d.lgs. n 81/2008 Le operazioni di spinta e traino di un carico sono normate dal titolo VI del d.lgs. 81/2008. Queste operazioni costituiscono una particolare tipologia di movimentazione manuale dei carichi e concorrono a determinare l insorgenza di patologie. Il concetto di patologie da sovraccarico biomeccanico è stato introdotto da questo decreto: in precedenza, il d.lgs. 626/1994 parlava solo di patologie dorso-lombari. Negli articoli vengono trattati il campo di applicazione, gli obblighi e le sanzioni a carico del datore di lavoro e le questioni relative a informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto ad evitare lo svolgimento delle operazioni di traino e spinta; qualora ciò non sia possibile, deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati per ridurre i rischi a livelli tollerabili. In particolare, le attività devono essere organizzate in modo da assicurare condizioni di salute e sicurezza. Tutto ciò deve essere previsto già nella fase di progettazione dell attività, che deve rispondere a criteri ergonomici ancora prima dell avvio della stessa. I principi tecnici ai quali bisogna riferirsi nella progettazione e gestione delle attività in questione, nonché nell identificazione dei fattori di rischio e nell individuazione dei criteri di miglioramento sono esposti nell allegato XXXIII. Qui vengono trattati gli aspetti inerenti le caratteristiche del carico e dell ambiente di lavoro, lo sforzo richiesto, le esigenze connesse all attività e i fattori individuali di rischio. Viene poi citata espressamente la norma ISO quale riferimento primario per la valutazione dei rischi connessi ad attività comportanti movimenti ripetitivi degli arti superiori. Le modifiche apportate dal d.lgs. 106/2009 non riguardano gli aspetti sostanziali. Di seguito vengono riportati gli estratti del decreto in questione, relativi al titolo VI e all allegato XXXIII. Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi [ ] Autori: Francesco Nappi, Diego Rughi Operazioni di spinta e traino 1
2 Capo I - Disposizioni generali Art Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 2. Ai fini del presente titolo, s'intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. Art Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII. Conoscere il rischio Operazioni di spinta e traino 2
3 3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida. Art Informazione, formazione e addestramento 1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. Capo II - Sanzioni Art Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro fino ad euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro a euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a). [ ] Conoscere il rischio Operazioni di spinta e traino 3
4 Allegato XXXIII Movimentazione manuale dei carichi La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente ALLEGATO. Elementi di riferimento 1. Caratteristiche del carico La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: il carico è troppo pesante; è ingombrante o difficile da afferrare; è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 2. Sforzo fisico richiesto Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: è eccessivo; può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; può comportare un movimento brusco del carico; è compiuto col corpo in posizione instabile. 3. Caratteristiche dell ambiente di lavoro Le caratteristiche dell ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: Conoscere il rischio Operazioni di spinta e traino 4
5 lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso; il posto o l ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un altezza di sicurezza o in buona posizione; il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; la temperatura, l umidità o la ventilazione sono inadeguate. 4. Esigenze connesse all attività L attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. Fattori individuali di rischio Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell addestramento. Riferimenti a norme tecniche Le norme tecniche della serie ISO (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all articolo 168, comma 3. Conoscere il rischio Operazioni di spinta e traino 5
6 Bibliografia - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, tratto da Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 Supplemento ordinario n Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, tratto da Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 Supplemento ordinario n Data di chiusura del documento 20/10/2017 Conoscere il rischio Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione. Per informazioni [email protected] Conoscere il rischio Operazioni di spinta e traino 6
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