1. Introduzione. L art. 25-septies del d. lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti in relazione ai reati di omicidio colposo (art.

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1 PARTE SPECIALE III REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 1

2 1. Introduzione. L art. 25-septies del d. lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti in relazione ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 comma 3 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, da legali rappresentanti, datori di lavoro, dirigenti e/o preposti. Il reato di omicidio colposo è previsto dall art. 589 del codice penale, il quale dispone: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici». Le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) sono considerate gravi qualora concorra una delle circostanze di cui all art. 583 comma 1 c.p., e segnatamente: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l indebolimento permanente di un senso o di un organo. Le lesioni sono invece considerate gravissime se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 c.p.): 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l arto inservibile, ovvero la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. L elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall art. 43 del codice penale: «Il delitto: [ ] è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]». 2

3 2. Sanzioni applicabili Nel caso in cui i reati di cui al paragrafo precedente vengano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, all ente potranno essere applicate, secondo le regole del processo penale, le seguenti sanzioni: Interdittive: interdizione dall esercizio dell attività sospensione o revoca di licenze e concessioni divieto di contrarre con la P.A. esclusione o revoca di finanziamenti e contributi divieto di pubblicizzare beni o servizi Pecuniarie: da un minimo di ,00 euro ad un massimo di ,00 euro. 3. Il sistema prevenzionistico Synt3 provvede, mediante delega del consiglio di amministrazione, alla nomina del consigliere delegato alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei luoghi di lavoro («consigliere delegato alla sicurezza»), il quale è tenuto a garantire la sicurezza, la salute dei lavoratori e l igiene sui luoghi di lavoro ove si svolge l attività aziendale. Mediante la medesima delega il consiglio di amministrazione conferisce al consigliere delegato alla sicurezza poteri di spesa che consentono, in caso di emergenza, di intervenire, tempestivamente ed in autonomia, al fine di evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Synt3 ha formalmente istituito ed organizzato, interamente con proprio personale, il servizio di prevenzione e protezione dei rischi («SPP»). È stato, inoltre, designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione («RSPP»): tale funzione è attualmente svolta da un dipendente della società laureato in ingegneria gestionale/gestione industriale, che svolge, altresì, la funzione di responsabile delle manutenzioni e responsabile sicurezza e ambiente per i tre stabilimenti della società. Il SPP è composto, oltre che dal RSPP anche dagli addetti alla squadra antincendio, a quella di evacuazione rapida ed emergenza, ed a quella di primo soccorso. Le capacità ed i requisiti professionali del responsabile e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sono adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; essi, per quanto di 3

4 rispettiva competenza, hanno disponibilità di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il medico competente è stato formalmente designato con specifico atto di nomina; è un collaboratore esterno della società e possiede i titoli richiesti dall art. 38 d.lgs. 81/2008. Annualmente viene svolta la riunione del SPP: questa viene adeguatamente preparata ed è operativa rispetto agli obiettivi che, di volta in volta, vengono indicati. Alla riunione periodica sono convocati e partecipano il datore di lavoro (o un suo rappresentante), il RSPP, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Della riunione viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. 4. Organizzazione. Il sistema prevenzionistico di Synt3 è gestito dal RSPP. Suoi interlocutori abituali sono il datore di lavoro e consigliere delegato alla sicurezza, il medico competente, i preposti, il RLS e, quando occorra, i singoli lavoratori. Esiste una formalizzazione scritta dell assetto organizzativo del sistema prevenzionistico, con definizione precisa delle responsabilità nell applicazione delle misure preventive, in particolare individuando con chiarezza compiti e funzioni dei preposti. È previsto un sistema aziendale di controllo per la verifica, da parte del RSPP, dell attuazione delle misure preventive e protettive. Infine, oltre al documento di valutazione dei rischi, è stato attivato un sistema di gestione della sicurezza ambientale (SGSA). 5. La valutazione dei rischi. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi, coinvolgendo nel processo valutativo il RSPP, il medico competente, i preposti e, ove necessario e comunque ritenuto opportuno, i singoli lavoratori. La valutazione ha riguardo a tutti gli stabilimenti della società ed a tutti i rischi inerenti ai luoghi di lavoro, agli impianti tecnologici, alle macchine ed alle attrezzature di lavoro, alla movimentazione manuale dei carichi, ai videoterminali, agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi 4

5 elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali), agli agenti chimici, agli agenti cancerogeni e mutageni, all amianto, agli agenti biologici, allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle atmosfere esplosive. La valutazione è stata estesa a tutti i lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. Si precisa, in ogni caso, che non sussistono attualmente rischi relativi ad agenti cancerogeni e mutageni e all amianto. In funzione della valutazione dei rischi sono determinate le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché viene stabilito un programma di attuazione di dette misure per il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo degli obiettivi prefissati. L atto conclusivo del processo di valutazione è il documento di valutazione dei rischi il quale descrive ed individua: a) la struttura organizzativa aziendale, b) il ciclo produttivo ed il layout aziendali (con planimetria), c) gli strumenti, i metodi ed i criteri con cui si è proceduto alla valutazione, d) tutti i rischi, e) i lavoratori esposti, f) le misure di prevenzione e protezione da adottare o da attuare, g) il programma delle misure ritenute opportune per il mantenimento ed il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Se si verificano significative variazioni organizzative, o relative al processo produttivo, alle macchine, agli impianti, alle sostanze chimiche o al metodo di lavoro, è prevista una procedura per l aggiornamento della valutazione dei rischi. 6. Prevenzione incendi. La società ha effettuato la valutazione del rischio incendio secondi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al d.m. 10 marzo Tale valutazione è documentata attraverso due stime peritali. La società è in possesso del necessario certificato di prevenzione incendi ed ha adottato un registro antincendio. 5

6 Nei tre stabilimenti sono presenti infrastrutture e attrezzature antincendio e per il primo soccorso adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda ed al numero di persone presenti, nonché soggette a controlli periodici. È previsto un piano di emergenza in cui sono definite a) le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza, b) i sistemi di intervento a seconda della localizzazione dell emergenza, c) le modalità di cessata emergenza. Sono inoltre esposte le istruzioni da seguire in caso di emergenza ed i numeri di telefono utili dei servizi pubblici di emergenza; sono state definite le vie di fuga e le uscite di sicurezza ed è stato informato tutto il personale sul contenuto del piano di emergenza. Infine, è previsto un piano di evacuazione, in relazione al quale: i) sono state esposte le planimetrie di sicurezza, ii) tutto il personale è stato informato sulle modalità di evacuazione, iii) sono state effettuate esercitazioni pratiche, iv) esiste un programma di addestramento periodico all evacuazione. 7. Programma e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione. Il programma finalizzato all attuazione delle misure di prevenzione e protezione per il miglioramento ed il mantenimento nel tempo degli obiettivi che la società si è prefissata di raggiungere, messo a disposizione del RLS, riguarda: a) gli interventi tecnici (alle strutture ed ai locali, agli impianti, alle macchine ed alle attrezzature portatili), b) gli interventi ergonomici, c) la disponibilità, la consegna e l uso dei dispositivi di protezione individuali, d) gli interventi organizzativi, e) le norme igieniche e comportamentali, f) l informazione e la formazione dei lavoratori, g) le strutture di controllo e la vigilanza interna. Il programma, messo a disposizione del RLS, è integrato con il più ampio contesto della programmazione aziendale dell attività produttiva. 6

7 8. Informazione. Il sistema prevenzionistico adottato dalla società prevede una pianificazione e programmazione delle attività di informazione, in modo da garantire che tutti i lavoratori ricevano un informazione adeguata (con i contenuti richiamati dalla legislazione vigente) in relazione alle loro mansioni. Sono definiti con chiarezza e divulgati il sistema delle responsabilità e dei compiti associati all attuazione del programma nonché le modalità operative del sistema di gestione della sicurezza aziendale. In particolare, le attività di informazione sono state divulgate in una forma adatta a renderle note a tutti i lavoratori: a) a tempo pieno, b) a part-time, c) intermittenti o a chiamata, d) stagisti, e) interinali. Sono, inoltre, state previste modalità di informazione dedicate per i nuovi assunti. A tutti i lavoratori è stata data: i) l informazione generale sui rischi di impresa e sulle misure di prevenzione adottate; ii) l informazione sui rischi specifici e le loro conseguenze, sulle norme di sicurezza, sulle misure e disposizioni aziendali, sulla pericolosità delle sostanze e dei preparati usati nell attività produttiva, sulla procedura da seguire in caso di emergenza. Tali informazioni sono state date mediante distribuzione di volantini, incontri in piccoli gruppi, avvisi in bacheca, assemblee di reparto. Infine a tutti i lavoratori sono stati comunicati i nominativi del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente e degli addetti a compiti specifici come, ad esempio, gli addetti alle emergenze. 9. Formazione. Esiste una pianificazione dell attività formativa tale per cui tutti i lavoratori di Synt3 hanno ricevuto e continuano a ricevere una formazione adeguata (con i contenuti richiamati dalla legislazione 7

8 vigente) in relazione alle rispettive mansioni. La formazione dei lavoratori avviene, inoltre, in sede di assunzione, in caso di cambio di mansione o di modifica dei rischi. Per l attività formativa si utilizzano corsi strutturati (lezioni frontali, lavori di gruppo, simulazione di casi concreti), singoli seminari monotematici, distribuzione di materiale ed esercitazioni pratiche. Tale attività viene svolta dal RSPP, dal medico competente e da consulenti esterni, e prevede una verifica finale documentata dell apprendimento. Il programma di formazione prevede una verifica del livello di conoscenza/competenza e di capacità nell adottare comportamenti di sicurezza durante il lavoro, acquisito dai lavoratori con i corsi a ciò dedicati (art. 18 comma 1 e 37 d.lgs. n. 81/2008). Vengono, infine, svolti i corsi di formazione per: a) i preposti, b) il RSPP, c) il RLS, d) gli addetti antincendio, e) gli addetti all evacuazione, f) gli addetti al primo soccorso. In particolare, sia il RSPP sia gli addetti alle emergenze frequentano regolarmente i corsi di aggiornamento. 10. Sorveglianza sanitaria. In Synt3 si svolge regolarmente l attività di sorveglianza sanitaria. Il medico competente collabora e partecipa con il datore di lavoro alla predisposizione delle misure di tutela, all attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori, all organizzazione del servizio di primo soccorso; inoltre, definisce i protocolli sanitari in funzione delle mansioni dei lavoratori e dei relativi rischi specifici. Il programma di sorveglianza sanitaria coinvolge tutti i lavoratori della società; vengono eseguiti regolarmente gli accertamenti sanitari preventivi (o pre-assuntivi), periodici e su richiesta dei lavoratori. 8

9 Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria per ogni lavoratore. La cartella è custodita con salvaguardia del segreto professionale del medico e della privacy del lavoratore. I lavoratori sono adibiti alla specifica mansione lavorativa solamente in presenza del prescritto giudizio di idoneità; in particolare, i giudizi di idoneità/non idoneità risultano in un registro o strumento informatico ad hoc. Il medico competente fornisce ai singoli lavoratori le informazioni dovute sugli accertamenti sanitari e sui loro esiti, rilasciando, su richiesta del lavoratore, copia della documentazione sanitaria. Il medico competente, ai sensi dell art. 40 comma 1 d.lgs. n. 81/2008, invia annualmente ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente invia all Inail, nei casi previsti dalla legge, la cartella sanitaria del lavoratore al quale ne consegna comunque copia. Il medico competente, oltre a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno, partecipa alla riunione periodica e comunica ai presenti i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori. 11. Dispositivi di protezione individuale. Dopo essere stati identificati, è stato compilato un elenco dei DPI necessari e conformi alle prescrizioni del d.lgs. n. 475/1992, con l espressa indicazione delle loro caratteristiche. I DPI sono stati scelti tenendo anche conto dell impossibilità di altri e diversi interventi preventivi. Essi sono forniti a tutti i lavoratori che ne abbiano necessità, tenendo conto delle esigenze di ciascuno; della consegna vi è prova documentale. I DPI devono essere mantenuti in buone condizioni di efficienza. 9

10 Vengono regolarmente attivate adeguate informazioni e formazione ai lavoratori sull uso dei DPI, oltre ad essere consegnate istruzioni per il loro uso, facilmente comprensibili a tutti i lavoratori interessati. È stato, infine, richiesto ai preposti di vigilare e, se necessario, pretendere l uso dei DPI da parte dei lavoratori. 12. Consultazione e prevenzione. È presente in azienda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; è interno e fa parte della RSU. Il RLS, che partecipa alla riunione periodica, riceve dalla società le informazioni sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e, su richiesta, può ricevere informazioni dal medico competente sul significato della sorveglianza sanitaria. Il RLS può inoltre: a) accedere ai luoghi di lavoro; b) è consultato in merito all organizzazione della formazione; c) su richiesta, riceve informazioni relative alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali. 13. Procedure di sicurezza Sono previste procedure documentate di lavoro in sicurezza per: a) le condizioni ordinarie di lavoro; b) le manutenzioni occasionali; c) le situazioni di emergenza; d) acquisti e gestione di impianti, attrezzature, sostanze chimiche e pericolose e DPI; e) affidamento di lavori in appalto; f) analisi infortuni e malattie professionali; g) informazione e formazione ai lavoratori; h) la gestione della maternità; i) le attività di vigilanza interna. Tali procedure sono state trasmesse ai destinatari competenti con trasmissione scritta e/o incontri ad hoc. 10

11 È inoltre previsto un sistema interno di verifica, da parte del RSPP e del responsabile del sistema di gestione ambientale, dell applicazione delle procedure Infine, esistono specifici piani di sicurezza (revisionati ed aggiornati periodicamente) per la prevenzione incendi, l evacuazione dei lavoratori ed il primo soccorso. 14. Attrezzature di lavoro. Sono state adottate procedure documentate per la scelta e l acquisto delle attrezzature di lavoro; fra gli elementi presi in esame nella loro scelta si deve fare riferimento: a) alla loro adeguatezza rispetto al lavoro da svolgere; b) alla loro idoneità ai fini della sicurezza e della salute; c) ai rischi derivanti dal loro impiego e da quelli presenti nell ambiente di lavoro; d) all esperienza ed alla conoscenza dell attrezzatura proposta. È stato definito un programma formalizzato di manutenzione delle attrezzature e sono state predisposte istruzioni d uso comprensibili per quelle per le quali la valutazione dei rischi ne ha evidenziato la necessità ai fini della sicurezza. Esistono, inoltre, specifiche disposizioni documentali per l uso controllato di quelle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. I lavoratori incaricati ricevono una formazione adeguata all uso delle attrezzature e per l uso controllato ricevono altresì un addestramento adeguato e specifico, anche in relazione ai rischi verso altre persone. 15. Gestione degli appalti. All interno dell azienda vengono effettuati lavori in appalto quali: a) pulizie; b) manutenzione; c) installazione di nuovi impianti. Di tutte le imprese appaltatrici viene effettuata la documentata verifica dell idoneità tecnicoprofessionale. 11

12 Ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici vengono fornite le informazioni sui rischi generali e specifici, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il datore di lavoro di Synt3: a) coopera all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, che gravano sull attività lavorativa oggetto degli appalti; b) coordina gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori e le attività delle imprese coinvolte negli appalti; c) coopera elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Nei contratti di appalto devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze. Nel caso si svolgano interventi in contemporanea di più imprese appaltatrici, il datore di lavoro committente (o i suoi preposti) garantiscono in modo ufficiale, formale e regolamentato, il coordinamento delle misure preventive. 12

13 Allegati Parte Speciale III Allegato 1: Verbale del C.d.A. con delega in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro Allegato 2: Atto di nomina RSPP Allegato 3: Conferimento d incarico al medico competente Allegato 4: Elenco personale responsabile Allegato 5: Comunicazione sindacale relativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 13

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