Aliquote e detrazioni TASI per l anno 2019

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1 Aliquote e detrazioni TASI per l anno 2019 Anche per l anno d'imposta 2019 sono confermate le aliquote e detrazioni IMU vigenti per gli anni 2018, 2017 e 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/02/2019: Tipologia IMMOBILI Imposta applicata abitazione principale cat. catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 Esclusa abitazione principale cat. catastali A/1, A/8 e A/9 Esclusa (aliquota 0,00) altri fabbricati Esclusa (aliquota 0,00) Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita 2 per mille (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati). fabbricati rurali strumentali 1 per mille aree fabbricabili Esclusa (aliquota 0,00) terreni agricoli Esclusa (aliquota 0,00)

2 TASI Qual è il valore imponibile e come si calcola Per i fabbricati ai quali si applicano le aliquote del 2 oppure del 1 R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione) Valore Imponibile: R.C. x 160 (categorie catastali A C/2 C/6 C/7) R.C. x 140 (categorie catastali B C/3 C/4 C/5) R.C. x 80 (categorie catastali A/10 D/5) R.C. X 65 (categorie catastali D) R.C. x 55 (categoria catastale C/1) Tributo annuo = Valore Imponibile x aliquota corrispondente Compensazione con il modello F24 ordinario Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate. Le istruzioni sono riportate nelle avvertenze per la compilazione del modello F24 Fabbricati di interesse storico o artistico Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, la base imponibile è ridotta del 50%. Per l'applicazione del beneficio occorre presentare la dichiarazione IMU comunicando il carattere storico o artistico del fabbricato (la dichiarazione non è dovuta se il carattere storico o artistico del fabbricato è stata a suo tempo comunicata ai fini dell'ici e permangono i medesimi requisiti). Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Per poter usufruire del beneficio occorre seguire le istruzioni indicate nell'apposita scheda IMU dedicata a tale argomento in quanto analoghe ai fini dell'applicazione della TASI. Ufficio gestione tributi comunali

3 TASI - Chi deve e chi non deve pagare La Legge n 147/2013 ha istituito con decorrenze dal primo gennaio 2014 il tributo per i servizi indivisibili (TASI) delegando ai comuni la sua regolamentazione sia in merito alle fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione sia le modalità di versamento e l eventuale introduzione di agevolazioni riferibili all abitazione principale e unità ad esse assimiliate. Dall'anno 2016 il regime del tributo ha subito variazioni significative in quanto sono state introdotte dalla Legge n. 208/2015 esclusioni inerenti gli alloggi qualificati come abitazione principale (comprese le relative pertinenze) e gli alloggi assimilati all'abitazione principale. Sulla base delle disposizioni di cui alla citata Legge n. 208/2015 e del Regolamento comunale di sua disciplina, la TASI resta applicabile nel Comune di Spilimbergo per l'anno 2019 relativamente alle sole fattispecie di seguito elencate: fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. A tale fattispecie non si applica l'imu. fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. A tale fattispecie non si applica l'imu; restano vigenti tutte le ulteriori esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di TASI.

4 TASI - Quando e come si paga Quando si paga Il versamento del TASI per l'anno in corso si effettua in due rate di pari importo alle scadenze sotto indicate: entro il 17 giugno 2019 si versa la prima rata (il 16 è giorno festivo) entro il 16 dicembre 2019 si versa il saldo. E' facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il 17 giugno l'intera somma annuale (art. 9, comma 3, D. Lgs. n 23/2011 richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. n 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n 68/2014) Come si paga Il TASI dovuto al Comune di Spilimbergo deve essere versato in autoliquidazione con la seguente modalità con modello Modello F24 Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo determinati dall Agenzia delle Entrate con Risoluzione n 46/E del 24/04/2014: 3959 denominato: TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3961 denominato: TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Avvisi di pagamento IMU-TASI Anche quest anno, allo scopo di rendere più agevole il calcolo ed il versamento delle Imposte comunali, ai contribuenti di Spilimbergo sarà inviato apposito prospetto riassuntivo degli immobili per i quali sono dovute l IMU e la TASI, considerando i dati, le informazioni e gli aggiornamenti contenuti nella base dati comunale alla data del 31 dicembre 2018, unitamente al modello di versamento F24 precompilato. Il primo invio avrà per oggetto l acconto da versare entro la scadenza del 17 giugno 2019, e consentirà, eventualmente, di aggiornare o adeguare i dati dell Ente in funzione del secondo invio per il versamento del saldo IMU e TASI, da eseguire entro la scadenza del 16 dicembre Ad ogni scadenza il contribuente dovrà verificare la correttezza dei dati inerenti gli immobili posseduti, i periodi e le percentuali di possesso, nonché le eventuali agevolazioni applicate allo scopo di determinare l imposta effettivamente dovuta: la responsabilità dell esatto versamento d imposta resta sempre a suo carico e, per questa ragione, l invio dei modelli precompilati non esclude l eventuale accertamento di imposte in tutto o in parte non versate. Il contribuente che non avesse ricevuto il modello di pagamento o avesse riscontrato irregolarità o mancanza di dati o variazioni necessarie alla rideterminazione delle imposte IMU e TASI dovute è invitato a contattare o rivolgersi all ufficio tributi del Comune. Nota: l avviso di pagamento dell acconto IMU/TASI non sarà inviato: ai contribuenti con imposta dovuta inferiore a Euro 12,00, ai quali sarà inviato il modello di versamento (unica soluzione) entro la scadenza del 16 dicembre; ai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali: le continue variazioni della base imponibile soggette a denuncia o a specifiche modifiche normative, non consentono a priori il calcolo puntuale dell IMU, se dovuta e della TASI applicata sui fabbricati strumentali agricoli. alle Società e agli Enti con personalità giuridica, tenuti comunque al versamento telematico dei tributi in oggetto.

5 TASI La dichiarazione I contribuenti TASI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell IMU. Il Ministero dell Economia e delle finanze nella risoluzione n.3/df del 25/03/2015 ha ribadito che la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili (ICI) o dell Imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili. Link alla dichiarazione IMU on line editabile:

6 TASI - Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l'applicazione di una sanzione ridotta e di interessi moratori. L'Ufficio addetto al controllo del pagamento della TASI applica le sanzioni piene in caso di verifica di omissione del versamento dovuto. Il contribuente che si accorge, preventivamente al controllo d'ufficio, di non aver provveduto ad effettuare i versamenti richiesti nei termini previsti dalla legge, può versare tardivamente il tributo dovuto applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, attivando la procedura del Ravvedimento Operoso. TASI - Ravvedimento operoso per il Tributo per i servizi indivisibili Mancato pagamento della TASI Il contribuente che ha dimenticato di pagare la TASI entro le scadenze fissate può versare tardivamente il tributo dovuto applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. L'Ufficio addetto al controllo del pagamento della TASI applica le sanzioni piene in caso di verifica di omissione del versamento dovuto. Il contribuente che si accorge, preventivamente al controllo d'ufficio, di non aver provveduto ad effettuare i versamenti richiesti nei termini previsti dalla legge, può versare tardivamente il tributo dovuto applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori, attivando la procedura del Ravvedimento Operoso. Il Ravvedimento Operoso è regolato dall articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Modalità operative Di seguito sono indicate le modalità operative per effettuare il Ravvedimento Operoso per le diverse fattispecie di omissione che si possono verificare. Come previsto dall art.46 del nuovo regolamento per la gestione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione consiliare n.24 del 26/05/2016, Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall art.13 del D.Lgs n.472/1997, oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte ad un terzo se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento, ma prima che la violazione sia contestata o constatata con atto degli organi preposti al controllo oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l interessato abbia avuto conoscenza. Scaduto il termine previsto per il ravvedimento e fino a che l omesso versamento non viene contestato dall ufficio, quindi, l omesso o parziale versamento può essere sanato ricorrendo all adempimento spontaneo tardivo, aggiungendo all imposta dovuta la sanzione del 10% (in misura fissa) e gli interessi legali calcolati sull imposta. Di seguito sono riportate le modalità operative per effettuare il Ravvedimento Operoso per le diverse fattispecie di omissione che si possono verificare. Fattispecie 1: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; b) regolarizzazione dal 15 giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; c) regolarizzazione oltre il 30 giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

7 d) regolarizzazione oltre il 90 giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo; f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 10% (pari ad 1/3 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Fattispecie 2: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione a) regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; b) regolarizzazione oltre il 90 giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; c) regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; d) regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 16,66% (pari ad 1/3 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. Fattispecie 3: omessa dichiarazione ed omesso o insufficiente versamento del tributo a) regolarizzazione entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; b) regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; c) regolarizzazione oltre il 90 giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 12,5% (pari ad 1/8 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; d) regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 14,29% (pari ad 1/3 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 33,33% (pari ad 1/3 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per

8 completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. Come effettuare il versamento Il versamento deve essere effettuato utilizzando: il modello di pagamento F24 il bollettino postale IMU (utilizzabile anche per il TASI), indicando l anno al quale si riferisce il versamento e barrando l apposito riquadro riservato al ravvedimento. L imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento. Come si calcola il ravvedimento operoso per imposta non versata nei termini occorre calcolare l imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa; calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra; calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata TASI in cui doveva essere versata l imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente: + 2,5% annuo dal 01/01/2012 al 31/12/2013; + 1 % annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014; + 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015; + 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; + 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017; + 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; + 0,8% annuo dal 01/01/2019; dopo aver calcolato l imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento TASI (F24 o bollettino postale IMU valido anche per il TASI) nel quale vanno indicati i codici tributo dell imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella ravv. operoso. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo. Nota Il contribuente che ha regolarizzato l inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, deve conservare la ricevuta del versamento eseguito, nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata salvo la presentazione della dichiarazione IMU-TASI nei casi previsti (Fattispecie 2 e 3).

9 TASI - Come chiedere il rimborso se è stata versata in eccesso Quando è possibile chiedere il rimborso E' possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso ovvero dell'intera somma versata e non dovuta: nel caso in cui sia stato versato in eccesso il tributo rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno nel caso in cui il tributo non fosse dovuto Come richiedere il rimborso utilizzando il modello previsto inviando richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi: Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale ); Imposta correttamente dovuta Imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti) Somma richiesta a rimborso Motivazioni alla base della richiesta di rimborso Specificare le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto. Si possono scegliere due diverse opzioni: 1) accredito in c/c bancario: occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito; 2) autorizzazione a compensare: nel caso la richiesta di rimborso venga accolta il Comune invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito d'imposta futura, il contribuente non può eseguire compensazioni su annualità diverse senza previa autorizzazione dell'ufficio. Termini di presentazione della domanda di rimborso Ai sensi dell articolo 1, comma 164, Legge n 296/2006: il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

10 Errata compilazione Modelli di versamento F24 per IMU-TASI Nel caso in cui a versamento IMU o TASI eseguito il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l'imposta per i diversi immobili, sempreché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, è possibile inoltrare all'ufficio una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare. L'Ufficio, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà a modificare i dati erronei di versamento pervenuti dall'agenzia delle Entrate Errata digitazione da parte dell'intermediario (banca o posta) del codice catastale del Comune. Con l'utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi locali, si sono riscontrati casi in cui il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l'esatta indicazione del codice catastale I904 corrispondente al Comune di Spilimbergo ma, a causa di un errore di digitazione dell operatore, viene inserito nel terminale un codice differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune. Su richiesta dell'interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l'esatta indicazione del codice Comune (I904), le banche e gli uffici postali devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell Economia e delle Finanze. In questo modo, l'intermediario provvederà all'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune di Spilimbergo. I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta (può essere utilizzato il modello in allegato già predisposto dal Comune), alla banca o all ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore sulla base del modello F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da parte del Comune di Spilimbergo. Una copia della lettera dovrà essere inviata (anche a mezzo ) o consegnata per conoscenza al Comune di Spilimbergo (indirizzo già prestampato). Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest ultimo che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia rilevabile l'errore.

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