IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE"

Transcript

1 euro ,07 agli interventi di cui ai punti a), b), e) dell art. 1, comma 160 della legge n. 208 del 2015 e per la restante quota, pari ad euro ,90 alla società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Vista la legge 28 settembre 2018, n. 111, concernente «Disposizioni per l assestamento del bilancio dello Stato per l anno 2018», con la quale sono stati integrati i pertinenti capitoli numeri 2829 e 3836 da destinare, rispettivamente, nella misura di euro ,00 al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l innovazione dell informazione e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale e nella misura di euro ,00 alla società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Considerato, pertanto, che l importo determinato a titolo di extra gettito per l anno 2017 sui canoni di abbonamento alla televisione per uso privato, al netto di quanto già destinato con il richiamato decreto interministeriale del 16 febbraio 2018, all intervento di cui al punto a) dell art. 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015, da assegnare ai residuali interventi di cui alle lettere b) e c) della medesima disposizione, è pari complessivamente ad euro ,00, che risultano iscritti sul capitolo n piano gestionale 02 dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, rispettivamente, in conto residui per euro ,00 ed in conto competenza per euro ,00; Ritenuta la necessità di assegnare le residue risorse del fondo nel rispetto della normativa vigente come richiamata nelle premesse del presente decreto; Decreta: Per le ragioni indicate in premessa, la somma di euro ,00 è destinata al finanziamento del Fondo per il pluralismo e l innovazione dell informazione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2018 I l Mi ni st ro dello sviluppo economico DI MAIO Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 157 Il Ministro dell economia e delle finanze TRIA 19A01970 DECRETO 1 marzo Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL INTERNO DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n

2 Visto il comma 2 dell art. 3 -bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6 dell art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all art. 3 -bis»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «Codice dei contratti pubblici»; Visto l art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che «all art bis, comma 3 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: fino all esercizio 2017 sono soppresse» rendendo facoltativa l adozione del bilancio consolidato da parte degli enti locali con popolazione inferiore a abitanti; Visto l art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disciplinato le modalità di utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in disavanzo; Visto l art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall art. 1, comma 909 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l armonizzazione degli enti territoriali di cui all art. 3 -bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall allegato n. 4/2 del presente decreto»; Visto l art. 183, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall art. 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l armonizzazione degli enti territoriali di cui all art. 3 -bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo»; Visto l art. 40, comma 2 -bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall art. 1, comma 937 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»; Considerate le norme che disciplinano il ripiano pluriennale dei disavanzi degli enti territoriali, con particolare riferimento all art. 9, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all art. 1, comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni dell 11 luglio 2018 e del 9 gennaio 2019; 19

3 Decreta: Art. 1. Allegato 1 Principi generali o postulati 1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole dall utilizzo dell avanzo di amministrazione o, fino all esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all indebitamento sono sostituite dalle seguenti dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall utilizzo dell avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all indebitamento, nei casi previsti dalla legge ; b) le parole In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto sono sostituite dalle seguenti In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell esercizio precedente o, se l esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo ; c) le parole da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni sono sostituite dalle seguenti da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota. Art. 2. Allegato 4/1 Principio contabile applicato concernente la programmazione d) Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 9.10, le parole fino all esercizio 2015 sono sostituite dalle seguenti nei casi previsti dalla legge 33 20

4 ; b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le parole La definizione degli equilibri di bilancio è destinata ad essere integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del 2012 che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 per gli enti territoriali, prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza finanziaria e di cassa Art. 3. Allegato 4/2 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo sono soppresse le parole fino all esercizio 2015, in tutti i casi in cui ricorrono; b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole La copertura degli investimenti imputati all esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: l accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, l autorizzazione all indebitamento con legge regionale sono inserite le seguenti nei casi previsti dalla legge 21 con la seguente nota (21) In attuazione dell articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il debito autorizzato e non contratto fino all esercizio Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell articolo 1, della legge 208/2015, nell esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere 21

5 dall esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. ; c) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: l accertamento di un entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, l autorizzazione all indebitamento con legge regionale sono inserite le seguenti nei casi previsti dalla legge; d) dopo il paragrafo è inserito il seguente: bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni). A decorrere dall esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall ordinamento per il debito. La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato. In sede di rendiconto, il debito autorizzato e non contratto può determinare un disavanzo da debito autorizzato e non contratto, in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. Tale disavanzo è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito. Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le 22

6 accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non si forma in presenza di maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell esercizio in cui è impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell investimento secondo le modalità previste dall articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis. ; e) al paragrafo 5.3.5, dopo le parole entrambi i due ultimi esercizi sono inserite le seguenti nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell esercizio precedente ; f) al paragrafo 5.3.5, le parole da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni sono sostituite dalle seguenti da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota ; g) dopo il paragrafo sono inseriti i seguenti: La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell elenco annuale 36 La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 37, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. In tal caso, la spesa di progettazione esterna, consistente in una delle fattispecie previste dall art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall allegato 6 al presente decreto. I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati L art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede l inserimento obbligatorio, nel programma triennale dei lavori pubblici e nell elenco annuale, delle opere il cui importo stimato sia pari o superiore a euro. Per i lavori di importo pari o superiore a euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo art. 23, comma 4, prevede che E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 37 Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi. 38 In tali ipotesi, si precisa che: a) la firma della convenzione o dell accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l aggiudicazione di appalti, nonchè la stipula e l esecuzione di contratti riguardanti la progettazione per conto 23

7 Nel caso di progettazione interna, di cui al comma 1, lettera a), dell art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa. 39 La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria 40. Nel caso in cui la copertura dell intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a euro La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. In ogni caso, gli stipendi del personale dell ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente) 41. La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. di un altra amministrazione o ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l amministrazione o ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la progettazione; b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento della progettazione da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l amministrazione o ente appaltante destinatario dell opera, può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio; c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall art. 32, comma 13, del d-lgs. 50 del 2016, a seguito della stipula del contratto riguardante la progettazione da parte della centrale di committenza per conto dell amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. 39 Ad esempio, gli stipendi al personale dell ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente), mentre l acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato tra gli Impianti e Macchinari (spese di investimento). 40 In contabilità economico patrimoniale, per la registrazione delle spese di progettazione si rinvia al paragrafo del principio applicato della contabilità economico patrimoniale e all OIC 16. Per la registrazione e la capitalizzazione delle immobilizzazioni in corso in contabilità economico patrimoniale si rinvia all esempio n. 3 dell Appendice tecnica del principio applicato della contabilità economico patrimoniale. 41 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile

8 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell elenco annuale A seguito della validazione 42 del livello di progettazione minima previsto dall articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 43 e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione. L inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 44 consente l iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità. Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa. Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell avvio del procedimento di spesa 45, e sono via via impegnati a seguito della stipula 46 dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. In ogni caso, gli stipendi del personale dell ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente) 47. La capitalizzazione di tali spese è 42 Si fa riferimento alla validazione di cui all articolo 26, comma 8, del dlg. 50 del L art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016 prevede che Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. 44 L art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo del le forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all articolo 6. Nell elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l importo complessivo del relativo quadro economico. 45 Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. 46 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l impegno è registrato a seguito dell aggiudicazione. 47 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile

9 effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni: a) la firma della convenzione o dell accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l aggiudicazione di appalti, la stipula e l esecuzione di contratti per conto di un altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l amministrazione o ente destinatario dell opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell opera; b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l amministrazione o ente destinatario dell opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio; c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. ; h) il paragrafo 5.4 è sostituito dai seguenti: 5.4 Il Fondo pluriennale vincolato Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l acquisizione dei finanziamenti e l effettivo impiego di tali risorse Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. 26

10 5.4.3 L ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all importo dei fondi pluriennali di spesa dell esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all importo, riferito al 31 dicembre dell anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Nel corso dell esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all impegno delle spese esigibili nell esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi L esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l avvio dell investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l esigibilità della spesa. In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell esercizio in cui si prevede di realizzare l investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è intestato alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità. Nel corso dell esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di 27

11 previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l obbligazione è esigibile Nel caso in cui, alla fine dell esercizio, l entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata. Nell allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa. Nell allegato al rendiconto dell esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell esercizio Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l entrata posta a copertura della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo è verificato che il margine corrente non è stato realizzato per un importo pari agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere formalmente costituito nel rendiconto. In tal caso, a seguito dell approvazione del rendiconto è necessario effettuare le seguenti variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione: a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell esercizio successivo all ammontare del fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi; b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione Alla fine dell esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento Per procedura formalmente attivata si intende: a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara; b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.; c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n

12 In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate Alla fine dell esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell intera spesa di investimento 51 ; b) l intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra e euro; c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l assolvimento delle attività necessarie per l esecuzione dell intervento da parte della controparte contrattuale. d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. Negli esercizi successivi all aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell opera. Pertanto, dopo l aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate: - nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o 51 Nel caso in cui la copertura dell intervento sia costituita dal saldo positivo di parte corrente si rinvia al paragrafo

13 liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato; - nell esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l esecuzione dell intervento; - nell esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi; - nell esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell esercizio in cui non risulta realizzata l attività attesa nell esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. e) entro l esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l esecuzione dell intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento 52, comprese quelle previste dall articolo 59, commi 1 e 1- bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo A seguito della stipula del contratto di appalto 53, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti. 52 Per procedura formalmente attivata si intende: a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara; b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.; c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 53 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all articolo 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l impegno è registrato a seguito dell aggiudicazione; 30

14 Si segnala la rilevanza della prenotazione della spesa riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi. Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell esercizio in corso di gestione. I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell esercizio successivo, alla voce fondo pluriennale, distintamente per la parte corrente e in conto capitale. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta. I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario. Nelle more dell adeguamento del regolamento di contabilità dell ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della regione Nel corso dell esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l approvazione del rendiconto dell esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto dell esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l ente. Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi dell appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio. ; i) al paragrafo 9.1 sono soppresse le seguenti parole Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell esercizio 31

15 successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. : j) al paragrafo 9.1, dopo le parole necessari per la reimputazione degli impegni., sono inserite le seguenti Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili nell esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale, ma è incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni. ; k) al paragrafo 9.2 sono soppresse le seguenti parole Per le regioni, l importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l eventuale disavanzo determinato a seguito dell accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall ordinamento contabile, salvo l accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all ordinario 32

16 disavanzo da recuperare, denominata Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto, da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese. ; l) al paragrafo 9.2. dopo le parole nel bilancio di previsione dell esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. sono inserite le seguenti L utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità. Nel caso in cui l importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie. Nelle more dell approvazione del rendiconto dell esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di 33

17 cui all articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. ; m) nell Esempio n. 1 dell Appendice tecnica, al primo punto 3), le parole della gara sono sostituite dalle seguenti del contratto e le parole dell approvazione della gara sono sostituite dalle seguenti della firma del contratto ; n) nell Esempio n. 2 dell Appendice tecnica, al primo punto 3), le parole della gara sono sostituite dalle seguenti del contratto ; o) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, alla lettera b), la parola definitiva della spesa sono sostituite dalle seguenti definitiva e esecutiva dell opera, e le parole gara di appalto sono sostituite dalle seguenti procedura di affidamento ; p) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica le parole Conclusa la progettazione preliminare, sono sostituite dalle seguenti A seguito della validazione di cui all articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016, ; q) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica le parole la progettazione preliminare sono sostituite dalle seguenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica ; r) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica le parole (già sostenuta) sono sostituite dalle seguenti (già sostenuto) ; s) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, dopo le parole invia all ente (A) il progetto, sono inserite le seguenti di fattibilità tecnica ed economica ; 34

18 t) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, dopo le parole L Ente (A) approva il progetto sono inserite le seguenti ai fini della concessione del contributo ; u) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, le parole Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione preliminare sono sostituite dalle seguenti Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ; v) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, dopo le parole Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto sono inserite le seguenti ai fini della concessione del contributo ; w) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, punto 2), le parole dell approvazione della gara sono sostituite dalle seguenti della stipula del contratto di appalto ; x) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, le parole dell incarico di progettazione definitiva e di appalto sono sostituite dalle seguenti dell incarico di progettazione definitiva e esecutiva, e successivamente, per l affidamento dell appalto : y) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, le parole Conclusa la gara sono sostituite dalle seguenti A seguito della stipula dei contratti ; z) nell Esempio n. 3/a dell Appendice tecnica, le parole a seguito dell approvazione della gara, la spesa risulti sono sostituite dalle seguenti i contratti prevedano una spesa ; aa) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, alla lettera e), le parole definiva della spesa e allo svolgimento della gara di appalto sono sostituite dalle seguenti definitiva e esecutiva dell opera e allo svolgimento della procedura di affidamento bb) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, le parole la progettazione preliminare sono sostituite dalle seguenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica ; cc) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica le parole (già sostenuta) sono sostituite dalle seguenti (già sostenuto) ; dd) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, le parole in sede di progettazione preliminare sono sostituite dalle seguenti in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ; 35

19 ee) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, le parole con cui approva il progetto preliminare sono sostituite dalle seguenti con cui approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica ; ff) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, dopo le parole riguardante la realizzazione della scuola presentato dall ente (B), sono cancellate le seguenti di realizzazione della scuola ; gg) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, le parole per appaltare la progettazione definitiva e i lavori di costruzione della scuola sono sostituite dalle seguenti per l affidamento dell incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l affidamento dell appalto ; hh) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, le parole Conclusa la gara, sulla base della documentazione relativa all affidamento dell incarico di progettazione e di appalto sono sostituite dalle seguenti A seguito della stipula dei contratti ; ii) nell Esempio n. 3/b dell Appendice tecnica, le parole a seguito dell approvazione della gara, la spesa risulti inferiore sono sostituite dalle seguenti i contratti prevedano una spesa inferiore ; jj) nell Esempio n. 9/b dell Appendice tecnica, le parole all aggiudicazione della gara sono sostituite dalle seguenti alla stipula del relativo contratto.; Art. 4. Allegato 4/3 Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del paragrafo 4.29 sono inserite le seguenti parole: Si registra una insussistenza dell attivo nel caso in cui l amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le 36

20 immobilizzazioni in corso. L insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati: a) in sede di rendiconto dell esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito; b) in sede di rendiconto dell esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione; c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l affidamento della successiva fase di progettazione o l affidamento della realizzazione dell intervento (quindi l immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l iter di realizzazione dell intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l opera si riferisce; d) in sede di rendiconto dell esercizio in cui l incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell intervento; e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l attività di realizzazione della 37

21 progettazione, si presume che la voce del patrimonio immobilizzazione in corso possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l attualità dell interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l avvio dell opera.. b) al paragrafo 4.29, dopo le parole mancata approvazione della progettazione è inserita la seguente nota (15) Si fa riferimento alla validazione di cui all articolo 26, comma 8, del d.lgs. 50 del Art. 5. Allegato 4/4 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 1. Al paragrafo 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole i comuni con popolazione inferiore ai abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall esercizio 2018, con riferimento all esercizio 2017 sono sostituite dalle seguenti per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 2019 Il Ragioniere generale dello Stato F RANCO Il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali B ELGIORNO Il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie G ALLOZZI 19A

Art. 1, 909 legge 148/2018

Art. 1, 909 legge 148/2018 Art. 1, 909 legge 148/2018 Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici (nb no altri investimenti) concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite,

Dettagli

DUP - Documento unico di programmazione:

DUP - Documento unico di programmazione: DUP - Documento unico di programmazione: Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,

Dettagli

La copertura finanziaria delle spese pluriennali. Paola Mariani

La copertura finanziaria delle spese pluriennali. Paola Mariani La copertura finanziaria delle spese pluriennali Paola Mariani La copertura delle spese di investimento La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa

Dettagli

L ORGANO DI REVISIONE

L ORGANO DI REVISIONE L ORGANO DI REVISIONE PRESIDENTE : DOTT. ANTONIO GAIANI COMPONENTI : DOTT. PAOLO PENZO DOTT.SSA SILVIA MIGLIORI del Comune di Castel Maggiore Provincia di Bologna Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Dettagli

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 25

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 25 BILANCIO E CONTABILITÀ LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2015, N. 25 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione e successive modificazioni (legge

Dettagli

Parere dell organo di revisione sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, co. 7 del D.Lgs.

Parere dell organo di revisione sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, co. 7 del D.Lgs. COMUNE DI ARCO Provincia di Trento Parere dell organo di revisione sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, co. 7 del D.Lgs. 118/2011 L organo di revisione DELLADIO DOTT.

Dettagli

VISTO il comma 17, dell articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle

VISTO il comma 17, dell articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle Ministero dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell Interno VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10

Dettagli

Comune di San Cesario di Lecce

Comune di San Cesario di Lecce Comune di San Cesario di Lecce L organo di revisione Verbale n 6 del 14/05/2015 Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011. Ricevuto

Dettagli

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. Paola Mariani

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. Paola Mariani IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Paola Mariani PRESENTAZIONE: 1) DEFINIZIONE: -la competenza finanziaria potenziata -il fondo pluriennale vincolato 2) IL FONDO PLURIENNALE NEL BILANCIO 3) IL RISULTATO DI

Dettagli

Residui attivi e passivi

Residui attivi e passivi Residui attivi e passivi Ai fini della formazione del rendiconto dell esercizio n-1, possono essere conservati: - tra i residui ATTIVI, le entrate accertate ed esigibili nell esercizio n- 1 ma non incassate;

Dettagli

CRONOPROGRAMMA E FPV Il cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA E FPV Il cronoprogramma Il cronoprogramma CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA = ADEGUATO DIAGRAMMA FINANZIARIO DELL OPERA IMPORTANZA Viene citato dall allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ben 24 volte I giudici contabili più volte hanno

Dettagli

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA PROVINCIA DI VERONA Ufficio Ragioneria DETERMINAZIONE N. 121 DEL 29.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 tra gli

Dettagli

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale Modulo n. 5 Il riaccertamento straordinario e il fondo pluriennale vincolato (provvisorio) MIUR UPI FORMAP STRUTTURA

Dettagli

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA FINANZIARIA

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA FINANZIARIA D.Lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

Dettagli

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. Roma, 7 gennaio 2015 Ivana Rasi

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. Roma, 7 gennaio 2015 Ivana Rasi IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI Roma, 7 gennaio 2015 Indice -Il riaccertamento straordinario dei residui -Il disavanzo tecnico -La rideterminazione del risultato di amministrazione all 1.1.2015-2

Dettagli

contabili e degli schemi di bilancio, si adegua al disposto di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a decorrere dall esercizio

contabili e degli schemi di bilancio, si adegua al disposto di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a decorrere dall esercizio Allegato C) Nota integrativa al bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 del Fondo POR FESR 2014/2020 di cui all art. 1 della L.R. 14/2015, per il finanziamento degli investimenti del Programma Operativo

Dettagli

CITTA' DI CALATAFiMI SEGESTA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Verbale n. 180 del

CITTA' DI CALATAFiMI SEGESTA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Verbale n. 180 del CITTA' DI CALATAFiMI SEGESTA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Verbale n. 180 del 18.06.2015 AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO SEDE Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario

Dettagli

ANALISI E COMMENTO DEL DDL STABILITA' 2016:NORME PER GLI ENTI LOCALI IL PAREGGIO DI BILANCIO E IL NUOVO SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA

ANALISI E COMMENTO DEL DDL STABILITA' 2016:NORME PER GLI ENTI LOCALI IL PAREGGIO DI BILANCIO E IL NUOVO SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA ANALISI E COMMENTO DEL DDL STABILITA' 2016:NORME PER GLI ENTI LOCALI IL PAREGGIO DI BILANCIO E IL NUOVO SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA DOTT. MARCELLO MARCONI Dirigente Comune di Reggio Emilia Bologna

Dettagli

L armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche italiane e le criticità attuative. D.lgs. 118/2011.

L armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche italiane e le criticità attuative. D.lgs. 118/2011. L armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche italiane e le criticità attuative D.lgs. 118/2011 Cinzia Simeone PROGRAMMA 1. Il fondo pluriennale vincolato Costituzione del FPV

Dettagli

Le variazioni di bilancio

Le variazioni di bilancio 1 Considerazioni generali La classificazione di bilancio per missioni e programmi e l applicazione della competenza finanziaria potenziata comportano la necessità di numerose variazioni di bilancio; per

Dettagli

3. Principio applicato concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

3. Principio applicato concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 9 GENNAIO 2019 Il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, primo piano scala

Dettagli

Il fondo pluriennale vincolato: costituzione gestione rendicontazione. 6 dicembre 2016 Dr.ssa Ivana Rasi

Il fondo pluriennale vincolato: costituzione gestione rendicontazione. 6 dicembre 2016 Dr.ssa Ivana Rasi Il fondo pluriennale vincolato: costituzione gestione rendicontazione 6 dicembre 2016 Dr.ssa Ivana Rasi Indice Il fondo pluriennale vincolato definizione costituzione Il fondo pluriennale vincolato e gli

Dettagli

Comune di MARCARIA (Provincia di Mantova) ORGANO DI REVISIONE

Comune di MARCARIA (Provincia di Mantova) ORGANO DI REVISIONE Comune di MARCARIA (Provincia di Mantova) ORGANO DI REVISIONE Verbale n. 03/2018 del 26/03/2018 Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui Ricevuto in data 19/03/2018 la proposta di deliberazione

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 agosto 2019. Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. IL RAGIONIERE GENERALE DELLO

Dettagli

PAREGGIO DI BILANCIO

PAREGGIO DI BILANCIO PAREGGIO DI BILANCIO 2 L evoluzione del pareggio di bilancio La legge 24 dicembre 2012 n. 243 ha dato attuazione al sesto comma dell art. 81 della Costituzione al fine di assicurare il rispetto del principio

Dettagli

OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e corrente ai sensi dell art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011.

OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e corrente ai sensi dell art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011. Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dd. 20.06.2016 OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e corrente ai sensi dell art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011.

Dettagli

A) La CO.GE. ANTE armonizzazione contabile e la sua integrazione con la CO.FI. A) La CO.GE. POST armonizzazione contabile e la sua

A) La CO.GE. ANTE armonizzazione contabile e la sua integrazione con la CO.FI. A) La CO.GE. POST armonizzazione contabile e la sua A) La CO.GE. ANTE armonizzazione contabile e la sua integrazione con la CO.FI. A) La CO.GE. POST armonizzazione contabile e la sua integrazione con la CO.FI. T.U. 267/2000, art. 232, comma 1. Gli enti

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTO l articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n.

Dettagli

c_a393.aooprot2.registro UFFICIALE.I h.08:08 COMUNE DI ARGENTA Provincia di Ferrara IL COLLEGIO DEI REVISORI PARERE N.

c_a393.aooprot2.registro UFFICIALE.I h.08:08 COMUNE DI ARGENTA Provincia di Ferrara IL COLLEGIO DEI REVISORI PARERE N. c_a393.aooprot2.registro UFFICIALE.I.0008019.27-04-2018.h.08:08 COMUNE DI ARGENTA Provincia di Ferrara IL COLLEGIO DEI REVISORI PARERE N. 14/2018 Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 aprile 2015 Criteri e modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

Dettagli

La Contabilita Finanziaria: l impegno

La Contabilita Finanziaria: l impegno La Contabilita Finanziaria: l impegno Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture

Dettagli

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 SOMMARIO Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2016 e Pluriennale 2016/2018 Preambolo SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 - Bilancio annuale - Bilancio

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO (art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011)

NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO (art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011) Allegato 2 NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2018-2019-2020 (art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011) Indice: A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento

Dettagli

REVISORE DEI CONTI PARERE SULL ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

REVISORE DEI CONTI PARERE SULL ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO icbvs-26/06/2018-0004061 - Allegato Utente 1 (A01) REVISORE DEI CONTI PARERE SULL ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 L anno 2018, il giorno 25 del mese di giugno, la sottoscritta

Dettagli

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 SOMMARIO Preambolo Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 - Bilancio di previsione finanziario annuale - Bilancio di previsione finanziario

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO di concerto con il Ministero dell Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI di concerto con la

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE. Visto il decreto legislativo n.118/2011 ed i particolare l art. 3 comma 7 che prevede :

IL CONSIGLIO COMUNALE. Visto il decreto legislativo n.118/2011 ed i particolare l art. 3 comma 7 che prevede : OGGETTO: Determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3 comma 7 del decreto

Dettagli

Ritorniamo indietro.

Ritorniamo indietro. Ritorniamo indietro. Si modificano l accertamento e l impegno ACCERTAMENTO: è effettuato nell esercizio in cui sorge l obbligazione attiva con imputazione contabile all esercizio in cui scade il credito

Dettagli

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PAOLA MARIANI

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PAOLA MARIANI IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PAOLA MARIANI Introduzione Il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali.

Dettagli

Unione dei Comuni Fluvialis Civitas Provincia di Cremona

Unione dei Comuni Fluvialis Civitas Provincia di Cremona Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2016 2018 Unione dei Comuni Fluvialis Civitas Provincia di Cremona allegato 4/1 del d.lgs.118/2011 Premessa Il principio contabile applicato concernente la programmazione

Dettagli

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 SOMMARIO Preambolo Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 - Bilancio di previsione finanziario annuale - Bilancio di previsione finanziario

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE UNIONE DEI COMUNI Valle del Belice BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 NOTA INTEGRATIVA Premessa Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011)

Dettagli

APPROFONDIMENTI SULLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE AI PRINCIPI CONTABILI APPLICATI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

APPROFONDIMENTI SULLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE AI PRINCIPI CONTABILI APPLICATI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I. Con il patrocinio del Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI APPROFONDIMENTI SULLE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE AI PRINCIPI

Dettagli

LEGGE DI BILANCIO PER IL I Controlli dell Organo di Revisione - Regioni -

LEGGE DI BILANCIO PER IL I Controlli dell Organo di Revisione - Regioni - LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019 I Controlli dell Organo di Revisione - Regioni - Bologna 8 febbraio 2019 Guido Mazzoni Dottore Commercialista Revisore Legale Collegio dei Revisori dei Conti Istituzione art.

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 Il bilancio di previsione finanziario, ha un orizzonte temporale triennale e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 C DICE E TE 10425 S ggetta i vi ai capigrupp c si iari VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 L

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 C o p i a OGGETTO : VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI 2015 E PRECEDENTI. L anno duemilasedici addì

Dettagli

C O M U N E D I M O N T E L E P R E

C O M U N E D I M O N T E L E P R E C O M U N E D I M O N T E L E P R E CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO Ufficio del Segretario Comunale Via Castrenze di Bella n. 60 90040 MONTELEPRE Cod. Fisc. E Partita IVA 00533320826 Tel. 091.8940.404 Fax

Dettagli

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

A relazione del Vicepresidente Reschigna: REGIONE PIEMONTE BU19 11/05/2017 Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 29-4880 Definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 42 del

Dettagli

UTI SILE e MEDUNA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE SILE e MEDUNA AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS PRAVISDOMINI

UTI SILE e MEDUNA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE SILE e MEDUNA AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS PRAVISDOMINI UTI SILE e MEDUNA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE SILE e MEDUNA AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS PRAVISDOMINI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 NOTA INTEGRATIVA Premessa L UTI Sile e Meduna svolge

Dettagli

Considerazione sul trattamento dei residui in sede di conto consuntivo 2015 e riaccertamento straordinario dei residui in c/capitale:

Considerazione sul trattamento dei residui in sede di conto consuntivo 2015 e riaccertamento straordinario dei residui in c/capitale: ALLEGATO 2 Considerazione sul trattamento dei residui in sede di conto consuntivo 2015 e riaccertamento straordinario dei residui in c/capitale: Opere finanziate da: BUDGET 2011-2015 CANONI AGGIUNTIVI

Dettagli

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Corso di formazione Il percorso di armonizzazione contabile negli EE.LL. I principi cardine e le indicazioni emergenti dalla sperimentazione in atto 2 incontro: La nuova contabilità finanziaria Brescia,

Dettagli

Confronto con le Regioni sperimentatrici sull armonizzazione contabile

Confronto con le Regioni sperimentatrici sull armonizzazione contabile Confronto con le Regioni sperimentatrici sull armonizzazione contabile Gli adempimenti per il 2014 e il 2015 verso l Armonizzazione Giornata di studio Contributo di Regione Liguria Bologna, 17/04/14 a

Dettagli

DECRETO N.16 DEL OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione di Laziodisu esercizio finanziario 2017 e del Piano degli indicatori.

DECRETO N.16 DEL OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione di Laziodisu esercizio finanziario 2017 e del Piano degli indicatori. Il Commissario Straordinario DECRETO N.16 DEL 05.07.2018 OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione di Laziodisu esercizio finanziario 2017 e del Piano degli indicatori. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dettagli

REGIONE TOSCANA. Proposta di Legge. Bilancio di previsione finanziario Seconda variazione

REGIONE TOSCANA. Proposta di Legge. Bilancio di previsione finanziario Seconda variazione REGIONE TOSCANA Proposta di Legge Bilancio di previsione finanziario 2019 2021. Seconda variazione SOMMARIO PREAMBOLO CAPO I - Variazioni al bilancio Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di

Dettagli

C I T T À D I C O N E G L I A N O

C I T T À D I C O N E G L I A N O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA N. PRDG - 175-2015 DEL 02-04-2015 OGGETTO: Rendiconto della gestione 2014 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 e variazione al Bilancio

Dettagli

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l approvazione del rendiconto dell esercizio precedente.

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l approvazione del rendiconto dell esercizio precedente. Oggetto: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lg. n. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione al bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta Comunale

Dettagli

LA DISCIPLINA DELL ARMONIZZAZIONE PER LE SPESE DI PERSONALE

LA DISCIPLINA DELL ARMONIZZAZIONE PER LE SPESE DI PERSONALE LA DISCIPLINA DELL ARMONIZZAZIONE PER LE SPESE DI PERSONALE PAOLA MARIANI PRESENTAZIONE: 1) Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria delle spese fisse e continuative 2) Impegno di spesa e regole

Dettagli

IL BILANCIO DI PREVISIONE l inserimento del f.p.v. l inserimento del f.c.d.e. 13 febbraio 2017 Dr.ssa Ivana Rasi

IL BILANCIO DI PREVISIONE l inserimento del f.p.v. l inserimento del f.c.d.e. 13 febbraio 2017 Dr.ssa Ivana Rasi IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 l inserimento del f.p.v. l inserimento del f.c.d.e. 13 febbraio 2017 Dr.ssa Ivana Rasi L inserimento del fondo pluriennale vincolato 2 Ivana Rasi L inserimento del fondo

Dettagli

COMUNE DI PAITONE PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI PAITONE PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI PAITONE PROVINCIA DI BRESCIA ORIGINALE COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 031 DEL 20/04/2019 OGGETTO:RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI

Dettagli

(=) ,11 (-) 0,00 (=) ,11

(=) ,11 (-) 0,00 (=) ,11 L Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il Rendiconto generale della Regione per l esercizio finanziario 2016, deve essere presentato alla Corte dei Conti,

Dettagli

L anno 2019 il giorno 15 del mese di aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: Pres. Ass.

L anno 2019 il giorno 15 del mese di aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: Pres. Ass. DELIBERAZIONE n. 17 Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs 23.06.2011, n. 118 ed eliminazione economie di spesa in conto residui anni

Dettagli

Ricevuto in data 03/04/2018 la proposta di deliberazione di Giunta di Riaccertamento ordinario dei residui.

Ricevuto in data 03/04/2018 la proposta di deliberazione di Giunta di Riaccertamento ordinario dei residui. Comune di Ravarino ORGANO DI REVISIONE Verbale n. 7 del 05/04/2018 Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui Ricevuto in data 03/04/2018 la proposta di deliberazione di Giunta di Riaccertamento

Dettagli

DECRETO N. 13 DEL

DECRETO N. 13 DEL Il Commissario Straordinario DECRETO N. 13 DEL 18.05.2017 OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011.

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE UNIONE DEI COMUNI Valle del Belice BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 NOTA INTEGRATIVA Premessa Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011)

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE Nota integrativa

BILANCIO DI PREVISIONE Nota integrativa BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 Nota integrativa Premessa Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli Enti che adottano

Dettagli

COMUNE DI VIGONE. Parere sul riaccertamento ordinario dei residui. Città Metropolitana di Torino IL REVISORE UNICO. Dott.ssa Elisabetta Cremonini

COMUNE DI VIGONE. Parere sul riaccertamento ordinario dei residui. Città Metropolitana di Torino IL REVISORE UNICO. Dott.ssa Elisabetta Cremonini COMUNE DI VIGONE Città Metropolitana di Torino Parere sul riaccertamento ordinario dei residui IL REVISORE UNICO Dott.ssa Elisabetta Cremonini 1 Parere N. 8/2018 Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario

Dettagli

Nota integrativa all assestamento del bilancio di previsione

Nota integrativa all assestamento del bilancio di previsione ALLEGATO I Nota integrativa all assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del

Dettagli

DECRETO N. 15 DEL OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione di Laziodisu esercizio finanziario IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO N. 15 DEL OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione di Laziodisu esercizio finanziario IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Commissario Straordinario DECRETO N. 15 DEL 15.06.2017 OGGETTO: Adozione del Rendiconto della Gestione di Laziodisu esercizio finanziario 2016. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Vista la Legge Regionale

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI PIEVE D OLMI 29 APRILE 2015 Provincia di Cremona VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ARTICOLO 113 DEL D. LGS N.50.

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ARTICOLO 113 DEL D. LGS N.50. REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI CUI ALL ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N.50. INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 3

Dettagli

COMUNE DI TREVISO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE DEL 04/03/2019

COMUNE DI TREVISO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE DEL 04/03/2019 Registro determinazioni n. 274 Documento composto da n. 5 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO area: I codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA DETERMINAZIONE

Dettagli

COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo) COPIA COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo) Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE Delibera n. 58 del 20/05/2015 Oggetto: ART.3 COMMA 7 D.LGS. 118/2011 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI

Dettagli

Relazione. Art. 1. Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l esercizio 2017

Relazione. Art. 1. Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l esercizio 2017 Disegno di legge concernente Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l esercizio finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l esercizio finanziario

Dettagli

DECRETO N.18 DEL

DECRETO N.18 DEL Il Commissario Straordinario DECRETO N.18 DEL 06.07.2018 OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018 2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA Atti consiliari - XVI Legislatura - Documenti - Progetti di legge e relazioni CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DISEGNO DI LEGGE N. 12 presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale

Dettagli

Relazione. Il presente disegno di legge è composto da otto articoli che, di seguito, vengono singolarmente illustrati.

Relazione. Il presente disegno di legge è composto da otto articoli che, di seguito, vengono singolarmente illustrati. Disegno di legge concernente Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l esercizio finanziario 2015 e del Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna per l esercizio finanziario

Dettagli

COMUNE DI GORNO - BG BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA

COMUNE DI GORNO - BG BILANCIO DI PREVISIONE NOTA INTEGRATIVA COMUNE DI GORNO - BG BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 NOTA INTEGRATIVA Premessa Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, il principio contabile applicato, concernente la programmazione

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 4 agosto 2016 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO X LEGISLATURA 84ª Seduta pubblica Mercoledì 19 e Giovedì 20 ottobre 2016 Deliberazione n. 132 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INIZIALI E DEL FONDO INIZIALE DI CASSA, CON LE CONSEGUENTI

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PREMESSA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PREMESSA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 PREMESSA La nuova disciplina contabile introdotta dal D.lgs 118/2011 ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico

Dettagli

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PAOLA MARIANI UDINE 26 MARZO 2014 Introduzione Il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile

Dettagli

Novità Legge di Stabilità 2016

Novità Legge di Stabilità 2016 Novità Legge di Stabilità 2016 494. DEROGHE A CONSIP PER RISPARMI :All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il

Dettagli

COMUNE DI SAN GEMINI PROV. DI TERNI COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SAN GEMINI PROV. DI TERNI COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI SAN GEMINI PROV. DI TERNI COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 47 Del 20/05/2015 OGGETTO: D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 88 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, nonché del Piano delle attività 2018-2020

Dettagli

Al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011 è previsto che:

Al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011 è previsto che: e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nellʹesercizio di riferimento, ma non incassate.

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Pagina 1 di 6 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 febbraio 2018 Modalita' del riaccertamento straordinario dei comuni, previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017,

Dettagli

CORTE DEI CONTI QUESTIONARIO PER LE PROVINCE

CORTE DEI CONTI QUESTIONARIO PER LE PROVINCE CORTE DEI CONTI QUESTIONARIO PER LE PROVINCE Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. legge finanziaria per il 2006) dell organo di revisione contabile

Dettagli

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Determinazione Proposta nr. 58 del 17/03/2016 Determinazione nr. 222 del 17/03/2016 Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali,

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 30/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105

Regione Lazio. Leggi Regionali 30/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 13 Assestamento delle previsioni di bilancio 2017-2019 Regione Lazio Leggi Regionali IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE p r o m u l g a

Dettagli

VARIAZIONI AL BILANCIO E AL PEG DISCIPLINA DELLE COMPETENZE

VARIAZIONI AL BILANCIO E AL PEG DISCIPLINA DELLE COMPETENZE COMUNE DI MODENA VARIAZIONI AL E AL PEG DISCIPLINA DELLE COMPETENZE TIPO VAR ORGANO CONSIGLIO COMUNALE ENTRATE Variazioni di stanziamenti di competenza di titoli e tipologie Variazioni per: a) istituzione

Dettagli

PARERE SULLA DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

PARERE SULLA DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PARERE SULLA DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 1 Sommario ANALISI DEI RESIDUI... 3 ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE... 4 ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017

Dettagli

Direzione Risorse Finanziarie /024 Area Bilancio MP 1 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

Direzione Risorse Finanziarie /024 Area Bilancio MP 1 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Direzione Risorse Finanziarie 2017 01251/024 Area Bilancio MP 1 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 10 maggio 2017 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti,

Dettagli

LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI

LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI ELENA BRUNETTO DIRIGENTE SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE COMUNE DI VENARIA REALE (TO) 1 D.Lgs.118/2011 modificato del D.Lgs.126/2014 - L esercizio

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 C O P I A C O M U N E D I C E R V A (P r o v i n c i a d i C a t a n z a r o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1 GENN AIO 2015 EX ART. 3, COMMA

Dettagli

COMUNE DI ARGENTA Provincia di Ferrara

COMUNE DI ARGENTA Provincia di Ferrara c_a393.aooprot2.registro UFFICIALE.I.0005950.18-03-2019.h.08:58 COMUNE DI ARGENTA Provincia di Ferrara IL COLLEGIO DEI REVISORI Parere del 15 marzo 2019 PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

Dettagli

DECRETO N. 16 DEL

DECRETO N. 16 DEL Il Commissario Straordinario DECRETO N. 16 DEL 23.06.2017 OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2017 2019: Adozione variazione n. 7: Assestamento generale al bilancio. IL COMMISSARIO

Dettagli

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione * * C O P I A * * San Gavino Monreale(VS) Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione DELIBERAZIONE N. 6/2015 Del 28-05-2015 Oggetto RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1 GENNAIO

Dettagli

Le novità del bilancio armonizzato. Modena 26 ottobre 2016

Le novità del bilancio armonizzato. Modena 26 ottobre 2016 Le novità del bilancio armonizzato Modena 26 ottobre 2016 Normativa Decreti di aggiornamento del Dlgs 118/2011: Decreto 20/5/2015 Decreto 7/7/2015 Decreto 1/12/2015 Decreto 30/3/2016 Decreto 4/8/2016 DECRETO

Dettagli