LA NUOVA INDENNITÀ MERITOCRATICA
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- Giorgia Bernasconi
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1 LA NUOVA INDENNITÀ MERITOCRATICA INTRODOTTA DALL'ACCORDO ECNOMICO COLLETTIVO DEL 30 LUGLIO 2014 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEI SETTORI INDUSTRIALI E DELLA COOPERAZIONE (Ultima revisione 29 settembre 2014) di Avv. Federico Robazza INDICE: A. ASPETTI GENERALI B. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO C. MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ a) determinazione dell'incremento della clientela b) omogeneizzazione dei periodi di riferimento c) rivalutazione del valore relativo al periodo iniziale d) individuazione del periodo di prognosi e) determinazione del tasso di migrazione f) diminuzione forfetaria g) confronto con il massimo dell'indennità prevista dall'articolo 1751 h) detrazione da quanto ottenuto degli importi dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e dell'indennità suppletiva di clientela D. DISCIPLINA TRANSITORIA A. ASPETTI GENERALI L'indennità meritocratica è la terza componente del sistema di indennità previsto dalla contrattazione collettiva per gli agenti e rappresentanti di commercio assieme all'indennità di risoluzione del rapporto, comunemente nota come "FIRR" e all'indennità suppletiva di clientela. Per quanto riguarda il settore industriale, l'indennità meritocratica è stata introdotta dall'accordo cosiddetto "ponte" del 31 gennaio Ripresa dall'accordo collettivo 20 marzo 2002, l'indennità meritocratica è stata profondamente modificata con l'ultimo rinnovo contrattuale del 30 luglio Attualmente quindi, il sistema indennitario previsto dalla contrattazione collettiva del settore industriale è rappresentato da una triplice struttura composta dai seguenti emolumenti: 1 indennità di risoluzione del rapporto (FIRR); 2 indennità suppletiva di clientela; 3 indennità meritocratica. 1 In realtà, anteriormente all'accordo economico collettivo del 30 luglio 2014, non era mai stata fatta formale menzione all'appellativo "meritocratica" per definire la terza componente del sistema di indennità previsto dalla contrattazione collettiva. Quella che ora gode "ufficialmente" di tale denominazione era, infatti, formalmente e semplicemente la seconda componente dell'indennità suppletiva di clientela. L'appellativo di indennità "meritocratica" le era comunque attribuito per analogia con la corrispondente indennità prevista dalla contrattazione collettiva del settore commercio che già dagli anni '90 aveva l'appellativo di "indennità meritocratica".
2 B. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO Differentemente rispetto al FIRR e all'indennità suppletiva di clientela, le quali vengono corrisposte all'agente a prescindere dall'aumento del giro d'affari e sono calcolate in misura percentuale sui guadagni provvigionali corrisposti all'agente, l'articolo 10 al capo III) del nuovo accordo, specifica che l'indennità meritocratica è dovuta se: i) l'agente ha apportato un sensibile incremento della clientela e/o un sensibile sviluppo del giro d'affari della preponente; ii) i vantaggi procurati dall'agente permangono alla preponente anche dopo la cessazione del rapporto. L'incremento della clientela o lo sviluppo del giro d'affari indicati al punto i) sono elementi alternativi ed è sufficiente che si sia verificato almeno uno di essi. Assieme ad uno di tali presupposti deve essere presente l'ulteriore requisito, indicato al punto ii) e rappresentato dalla sussistenza di benefici in capo alla mandante anche dopo la cessazione del rapporto. La norma prevede, inoltre, che l'agente perda il diritto all'indennità meritocratica qualora la cessazione del rapporto sia a lui imputabile. L'articolo 10 dell'accordo 30 luglio 2014 precisa che non costituiscono fatti imputabili all'agente o rappresentante le dimissioni: i) dovute a gravi inadempimenti del preponente2; ii) dovute a invalidità permanente e totale; iii) dovute a infermità e/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto3; iv) successive a conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO; v) successive a conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata ENASARCO; vi) successive a conseguimento della pensione di vecchiaia INPS; vii) successive a conseguimento della pensione di anticipata INPS. C. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNITÀ Il calcolo per la determinazione dell'indennità meritocratica passa attraverso le seguenti fasi. i) Determinazione dell'incremento della clientela E' necessario innanzitutto determinare l'incremento della clientela che si è verificato durante l'esistenza del contratto di agenzia. Detto valore si determina calcolando la differenza tra i guadagni complessivi risultanti dal periodo iniziale del rapporto e i guadagni complessivi risultanti dal periodo finale. 2 le ipotesi sub i) e ii) erano già presenti nell'accordo economico collettivo del settore industriale del 20 marzo 2002; 3 le ipotesi da iii) a iv) non erano presenti nell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 e sono state introdotte dall'accordo economico collettivo 30 luglio 2014 articolo 10 par III) comma 3.
3 Per guadagni complessivi, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 dell'aec in commento, si intendono i guadagni provvigionali e ogni altro compenso percepito dall'agente. I periodi iniziali e finali da prendere in esame per fare il confronto variano a seconda della durata come indicato nella tabella seguente. primi 5 anni di rapporto prime 4 liquidazioni trimestrali ultime 4 liquidazioni trimestrali dal 6 al 10 anno prime 8 liquidazioni trimestrali ultime 8 liquidazioni trimestrali rapporti in corso da oltre 10 anni prime 12 liquidazioni trimestrali ultime 12 liquidazioni trimestrali L'incremento di clientela sarà corrispondente alla differenza tra l'importo dei guadagni provvigionali e ogni altro compenso percepito dall'agente nel periodo finale e l'importo percepito nel periodo iniziale. Nel caso di rapporti durati più di 5 anni si prenderà in considerazione l'importo medio annuo. Ciò vuol dire che se il rapporto è durato da 6 a 10 anni compresi, la differenza tra valore finale e iniziale di fatturato dell'agente andrà diviso per 2 e se il rapporto è durato più di 10 anni, l'incremento di fatturato andrà diviso per 3. Un esempio potrà chiarire meglio come individuare l'incremento di clientela. Supponiamo di prendere in considerazione un rapporto di 7 anni. Secondo la tabella presente qui sopra si dovranno prendere in considerazione i guadagni provvigionali e ogni altro compenso percepito dall'agente nelle prime e nelle ultime 8 liquidazioni trimestrali. Supponiamo che tali valori corrispondano rispettivamente ad Euro ,00 ed Euro ,00. L'incremento tra il valore finale e quello iniziale sarà di Euro ,00 (30.000, ,00), importo che dovrà essere diviso a metà, dovendosi tenere in considerazione l'aumento medio annuo per una valore finale pari ad Euro 5.000,00. j) omogeneizzazione dei periodi di riferimento L'articolo 11 prescrive che il confronto tra periodo iniziale e periodo finale debba essere effettuato in termini omogenei e che pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti o le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vadano neutralizzati, non potendo tali variazioni comportare nè oneri nè vantaggi per nessuna delle parti ai fini della determinazione dell'indennità meritocratica. Se, ad esempio, nel periodo finale l'aliquota provvigionale era stata ridotta del 50%, l'importo finale da prendere in considerazione non sarà Euro ,00 ma Euro ,00 (ovvero Euro ,00 x 2 = ,00). L'incremento sarà di Euro ,00 (Euro , ,00) che, diviso per 2 darà un aumento di fatturato su base annua pari a ,00 Euro k) rivalutazione del valore relativo al periodo iniziale
4 Il testo dell'accordo economico collettivo stabilisce che Il valore iniziale deve essere rivalutato applicando ad esso i coefficienti ISTAT di rivalutazione per i crediti di lavoro. l) individuazione del periodo di prognosi In base alla durata del rapporto si individua il corrispondente periodo di prognosi previsto come riportato nella seguente tabella. Esso corrisponde al periodo nel quale si presume che permangano alla mandante i vantaggi prodotti dall'attività dell'agente. Il periodo di prognosi varia a seconda che l'agente sia mono o plurimandantario e in base alla durata del rapporto di agenzia. TIPOLOGIA PERIODO DI PROGNOSI (anni di proiezione) Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 2,25 Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni e uguale o 2,75 Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni 3,25 Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 2,00 Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni e uguale o 2,50 Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni 3,00 m) determinazione del tasso di migrazione Si individua il tasso di migrazione secondo la seguente tabella. Il tasso di migrazione varia tra agente mono o plurimandatario e a seconda della durata del rapporto. Esso rappresenta il valore stimato di "abbandono" che i clienti reperiti dall'agente uscente di norma hanno nei confronti della mandante nel periodo successivo alla cessazione del rapporto. TIPOLOGIA TASSO DI MIGRAZIONE Agente monomandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 15% Agente monomandatario con durata superiore a 5 anni e uguale o 20% Agente monomandatario con durata superiore a 10 anni 35% Agente plurimandatario con durata inferiore o uguale a 5 anni 17% Agente plurimandatario con durata superiore a 5 anni e uguale o 22% Agente plurimandatario con durata superiore a 10 anni 37% Si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi, il citato tasso di migrazione dal valore dell'incremento dei guadagni dell'agente.
5 Per gli anni successivi del periodo di prognosi, il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l'anno di prognosi precedente e si sommano i risultati così ottenuti. Continuando l'esempio precedente, ovvero di un aumento medio annuo di Euro ,00, supponendo un periodo di prognosi di 3 anni e un tasso di migrazione del 20%, dovremmo applicare il tasso di migrazione al valore dell'incremento ( ,00) per la durata di 3 anni del periodo di prognosi: 1 anno ,00-20% = ,00 2 anno ,00-20% = ,00 3 anno ,00-20% = ,00 TOTALE ,00 n) diminuzione forfetaria L'importo ottenuto si diminuisce di una percentuale variabile pari: al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni; al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni e uguale o al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni o) confronto con il massimo dell'indennità prevista dall'articolo 1751 l'indennità meritocratica risultante viene confrontato con il valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 del codice civile, vale a dire la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata dal rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata inferiore a 5 anni. Qualora l'importo calcolato ecceda il tetto massimo, l'indennità sarà pari a quest'ultimo. p) detrazione da quanto ottenuto degli importi dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e dell'indennità suppletiva di clientela All'indennità meritocratica ottenuta si sottraggono gli importi dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e dell'indennità suppletiva di clientela previsti ai capi I e II dell'articolo 10. Un esempio completo del calcolo può far meglio comprendere il sistema appena descritto Si ipotizza un rapporto di agenzia con agente plurimandatario e con una durata di 7 anni. Secondo la tabella di cui all'articolo 11, il periodo di prognosi è pari a 2,50 anni e il tasso di migrazione è del 22%.
6 Si ipotizza un valore dell'incremento apportato dall'agente di ,00. Applicazione del tasso di migrazione Si applica il tasso di migrazione al valore dell'incremento ( ,00) per il periodo di prognosi (2,50 ovvero 2 anni e mezzo): 1 anno ,00-22% = ,00 intero ,00 2 anno ,00-22% = ,00 intero ,00 3 anno ,00-22% = ,80 0, ,90 Riduzione forfetaria del totale ottenuto (art. 11 comma 5) TOTALE ,90 Si riduce l'importo di ,90 ottenuto applicando il tasso di migrazione, di una percentuale forfetaria del 15%, pari ad 6.096,28, essendo il contratto di durata superiore a 5 anni e inferiore a 11 (cfr. art. 11 punto 5). Si ottiene quindi la somma di ,62. Confronto con il tetto massimo determinato ai sensi dell'articolo 1751 c.c. La somma ottenuta di ,62 si confronta con il tetto massimo determinato ai sensi dell'articolo 1751 comma 3 c.c. (cfr. art. 11, punto 6). Ipotizzando che tale tetto massimo sia fissato in Euro ,00, l'importo di indennità meritocratica è ridotto fino a corrispondenza di tale somma. Sottrazione di indennità di risoluzione e indennità suppletiva di clientela Ipotizzando quindi che le somme versate dall'azienda a titolo di FIRR e quelle erogate a titolo di indennità suppletiva di clientela ammontino a complessivi Euro ,00, l'indennità meritocratica definitivamente spettante all'agente è pari ad 5.000,00 ( , ,00). D. DISCIPLINA TRANSITORIA Da ultimo, il nuovo accordo economico collettivo prevede una disciplina transitoria per i contratti di agenzia e rappresentanza commerciale in corso alla data del 30 luglio 2014 e stipulati prima del 1 gennaio dello stesso anno. In tali casi si applicherà fino alla data del 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dall'accordo collettivo del 2002 e a decorrere dal 1 gennaio 2016 la disciplina del nuovo accordo. Il tutto a condizione che il rapporto cessi dopo il 31 marzo In caso di cessazione anteriore a tale data i conteggi verranno eseguiti sempre e solo secondo le previsioni dell'accordo economico collettivo del 20 marzo 2002.
7 In sostanza avremo: q) immediata applicazione del nuovo accordo (e quindi dell'indennità meritocratica da esso prevista) per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2014; r) applicazione della precedente disciplina (e quindi dell'indennità meritocratica prevista dall'accordo collettivo 20 marzo 2002) per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 2014 e terminati prima del 31 marzo 2017; s) applicazione della doppia disciplina (e quindi dell'indennità meritocratica prevista dall'accordo collettivo 20 marzo 2002 fino al e dell'indennità meritocratica prevista dall'accordo collettivo 30 luglio 2014 dal 1 gennaio 2016) per i contratti stipulati prima del 1 gennaio 2014 e terminati dopo il 31 marzo Avv. Federico Robazza
B. ARTICOLO 2 - VARIAZIONI DI ZONA, TERRITORIO, CLIENTELA E PRODOTTI
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