Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 2011/0059(CNS) PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere destinato alla commissione giuridica sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126 C7-0093/ /0059(CNS)) Relatore per parere: Marina Yannakoudakis AD\ doc PE v02-00 Unita nella diversità
2 PA_Legam PE v /18 AD\ doc
3 BREVE MOTIVAZIONE Introduzione L'aumento della mobilità delle persone negli Stati membri dell'unione europea comporta naturalmente un aumento del numero di unioni transnazionali in cui le coppie possiedono diverse proprietà. Inoltre, le coppie che vivono in differenti Stati membri possono avere complicazioni, al momento del decesso di uno dei coniugi, per quanto riguarda i loro beni ripartiti tra diverse giurisdizioni. Secondo le stime, nel 2007, i divorzi di coppie transfrontaliere si attestano a (13%) su divorzi registrati nell'ue nello stesso anno 1. È pertanto fondamentale chiarire quale giurisdizione nazionale si applichi in materia di regime patrimoniale tra coniugi in caso di separazione. Il presente parere della commissione FEMM si prefigge la protezione del coniuge più vulnerabile, non senza riconoscere che uomini e donne sono uguali dinanzi alla legge. Il principale obiettivo del parere è quello di migliorare la sensibilizzazione delle donne in modo che, qualora debbano affrontare le conseguenze giuridiche di un regime patrimoniale tra coniugi, possano adottare una decisione informata e imparziale in tali circostanze inevitabilmente difficili. Il presente parere offre soluzioni pratiche per quanto riguarda i regimi patrimoniali tra coniugi preservando e rispettando, al contempo, la giurisdizione sovrana degli Stati membri. Definizione e campo di applicazione Il relatore osserva che la definizione di "regime patrimoniale tra coniugi" varia in tutta l'ue. È pertanto essenziale delineare chiaramente il ventaglio di beni che dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della proposta. Per esempio, le obbligazioni alimentari in alcuni Stati membri rientrano nell'ambito di applicazione del regime patrimoniale tra coniugi, mentre in altri questo non è il caso. Il relatore è consapevole del fatto che l'ambito di applicazione del progetto di testo della Commissione si riferisce esclusivamente al patrimonio matrimoniale e che le unioni registrate sono considerate in una proposta distinta, ma connessa, della Commissione 2. Tuttavia, il relatore desidera sottolineare che è opportuno offrire a tutti i cittadini dell'ue gli stessi diritti e lo stesso trattamento, indipendentemente dalla natura di un'unione, ma tenendo debitamente conto del diritto nazionale di ciascuno Stato membro. 1 "EU Citizen Report 2010 Dismantling the obstacles to EU citizens rights", pag. 5 " ( ) 2 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)0127). AD\ doc 3/18 PE v02-00
4 Sfide principali La sfida principale del presente parere è quella di rispondere a due diversi scenari. Il primo è quello del decesso di un congiunto e il secondo quello di un divorzio. Il principio di sussidiarietà complica questi due scenari dal momento che i regimi patrimoniali tra coniugi sono disciplinati dai singoli Stati membri attraverso convenzioni bilaterali o multilaterali, il che ha creato diversità tra i sistemi giuridici degli Stati membri che il relatore chiede di rispettare e preservare nell'ambito di applicazione limitato della proposta della Commissione. Nell'elaborare il presente parere, il relatore è consapevole che non tutti gli Stati membri sostengono questa proposta di direttiva e, pertanto, si auspica che la proposta sia flessibile in modo che gli Stati membri ancora riluttanti possano rivedere la loro posizione. Inoltre, non vi è un chiaro consenso tra gli Stati membri su una proposta connessa della Commissione su "successioni e testamenti" 1, che si esamina attualmente in seno al Consiglio. Sostegno al coniuge vulnerabile e/o a terzi Il relatore è consapevole che le donne durante la procedura di divorzio siano talvolta, ma non necessariamente in ogni caso, il coniuge più vulnerabile dato che gli uomini sono generalmente la principale fonte di reddito finanziario della coppia e/o del nucleo familiare. Pertanto, il relatore auspica che le donne siano aiutate adeguatamente in questo momento difficile. Inoltre, la protezione deve essere assicurata ai terzi, in particolare nel caso di minori dipendenti. In linea con questo approccio, occorre accordare un'attenzione particolare alla casa familiare prevedendo che questo bene non possa essere ceduto fino a quando l'autorità giurisdizionale competente non abbia statuito in merito, in modo che il coniuge vulnerabile e le persone a suo carico abbiano la garanzia di una casa in cui vivere. La proposta della Commissione europea affronta la questione dei diritti di proprietà in caso di divorzio e prevede la possibilità per le coppie che divorziano di adottare il regime matrimoniale appropriato qualora si possa raggiungere un accordo consensuale. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile raggiungere tale accordo, occorre prevedere nella proposta la protezione della parte più debole e le eventuali circostanze mutevoli all'interno di un matrimonio. In caso di decesso di un coniuge Il relatore ritiene che possano sorgere problemi quando un coniuge decede e il coniuge superstite non abbia scelta sulle norme e disposizioni di legge applicabili. Questo argomento è trattato nel progetto di relazione su "successioni e testamenti", precedentemente citato, ma qualora non esista un testamento si deve cercare di garantire che il coniuge superstite sia tutelato e prevedere la possibilità di amministrare il patrimonio tenendo presenti i desideri del coniuge superstite. 1 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009)154). PE v /18 AD\ doc
5 Tassazione La questione della tassazione dei beni deve rientrare tra le competenze degli Stati membri dato che i criteri di residenza abituale determinano la giurisdizione competente. Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno accordi fiscali bilaterali o multilaterali in vigore, il che significa che in caso di decesso di un coniuge è necessario garantire che non sia applicata una doppia tassazione. EMENDAMENTI La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 1 Considerando 11 (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o divorzio o morte di un coniuge. 2 Considerando 21 (21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere (21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere AD\ doc 5/18 PE v02-00
6 la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio, fermo restando che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio. la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, fermo restando che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio. Parecchie coppie si recano talvolta all'estero per sposarsi, il che comporta implicazioni non chiare per l'applicazione della clausola del "collegamento più stretto". 3 Considerando 21 bis (nuovo) (21 bis) È possibile che un coniuge vulnerabile non sia stato in grado di effettuare una scelta giusta e libera del regime patrimoniale tra coniugi a causa di circostanze specifiche come una situazione di dipendenza economica o finanziaria, il divario retributivo, la mancanza di accesso a informazioni o consulenza giuridica, o circostanze attinenti alla malattia o alla violenza domestica. La mancanza di scelta della legge applicabile è già prevista al considerando 21 della proposta relativa al regime patrimoniale tra coniugi. Dato che la proposta prevede norme PE v /18 AD\ doc
7 per il caso in cui i coniugi non scelgano una legge applicabile, l'emendamento proposto è volto unicamente a descrivere alcune circostanze in cui una scelta di legge non sia stata possibile. Per tale motivo, i termini "se non è stata scelta la legge applicabile" sono stati soppressi dal testo iniziale del considerando. 4 Considerando 24 (24) Considerata l importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Questa dovrà essere effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l atto, e dovrà come minimo essere formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Dovranno inoltre essere rispettati gli eventuali requisiti formali supplementari previsti dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l atto per la validità, la pubblicità o la registrazione di tali contratti. (24) Considerata l importanza della scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, il regolamento deve introdurre alcune garanzie affinché i coniugi o nubendi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta, ivi inclusa l'assistenza giuridica gratuita nel caso in cui uno dei coniugi si trovi in difficoltà finanziarie. Questa dovrà essere effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l atto, e dovrà come minimo essere formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi e autenticata. Onde assicurare una protezione adeguata al congiunto vulnerabile o al nubendo prima di scegliere la legge applicabile, ciascun congiunto deve essere informato previamente e individualmente da un professionista del diritto sulle conseguenze giuridiche di tale scelta. Dovranno inoltre essere rispettati gli eventuali requisiti formali supplementari previsti dalla legge dello Stato scelto o dalla legge dello Stato in cui è redatto l atto per la validità, la pubblicità o la registrazione di tali contratti. L'accesso dei coniugi a una consulenza giuridica indipendente di un professionista del diritto dovrebbe permettere una scelta autonoma e informata e proteggere il coniuge che possa trovarsi in una situazione di vulnerabilità. AD\ doc 7/18 PE v02-00
8 5 Considerando 24 bis (nuovo) (24 bis) I congiunti o i nubendi la cui unione rivesta una dimensione internazionale devono poter accedere previamente alle informazioni sulle conseguenze della scelta di un regime patrimoniale tra coniugi e sui professionisti del diritto che possono essere consultati prima di adottare una decisione sul regime patrimoniale tra coniugi, in caso di dubbio o in una situazione di vulnerabilità. Le informazioni sui regimi patrimoniali tra coniugi possono figurare in un "pacchetto di benvenuto" che i coniugi possono ricevere, se lo desiderano, al momento di entrare in contatto con la loro ambasciata o le autorità nazionali o locali, in funzione dell'ordinamento nazionale. I coniugi la cui unione presenti una dimensione internazionale devono essere informati individualmente e previamente, quando acquistano un bene all'estero, dei vantaggi derivanti dalla scelta di un regime patrimoniale tra coniugi. In tutti i casi, la legislazione relativa all'uguaglianza di genere degli Stati membri deve essere rispettata. 6 Considerando 25 (25) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali degli Stati membri devono poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa (25) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali degli Stati membri devono poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa PE v /18 AD\ doc
9 fattispecie risultasse manifestamente contraria all ordine pubblico del foro. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di avvalersi dell eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato, né di rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l atto pubblico o la transazione giudiziaria emessi in un altro Stato, qualora l applicazione dell eccezione di ordine pubblico violi la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, in particolare l articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. fattispecie risultasse manifestamente contraria all ordine pubblico del foro. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di avvalersi dell eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato, né di rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l atto pubblico o la transazione giudiziaria emessi in un altro Stato, qualora l applicazione dell eccezione di ordine pubblico violi la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, in particolare l articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione e l'articolo 23 che richiede che la parità tra uomini e donne sia assicurata in tutti i campi. 7 Articolo 1 paragrafo 3 alinea 3. Sono esclusi dal campo d applicazione del presente regolamento: 3. Sono esclusi dal campo d applicazione del presente regolamento, fatte salve le considerazioni di equilibrio e di equità: In alcuni Stati membri il patrimonio restante è considerato nel suo insieme e trattato come un tutt'uno, prestando attenzione alle considerazioni di equilibrio e di equità nella protezione di entrambi i coniugi, pur essendo nella maggior parte dei casi la donna che, se del caso, sarà la persona incaricata della custodia dei figli. In altri Stati membri, tali beni sono trattati separatamente. 8 Articolo 1 paragrafo 3 lettera f bis (nuova) (f bis) i diritti pensionistici, a meno che la legislazione nazionale applicabile preveda che i diritti pensionistici acquisiti durante il matrimonio siano ripartiti in caso di AD\ doc 9/18 PE v02-00
10 divorzio. Se si deve decidere in merito ai beni in modo separato, come previsto nella proposta della Commissione, è anche importante escludere dal campo di applicazione della proposta di direttiva le liberalità di familiari, i diritti pensionistici, le polizze assicurative e i fondi pensione. 9 Articolo 1 paragrafo 3 lettera f ter (nuova) (f ter) le polizze assicurative e i fondi pensione; Se si deve decidere in merito ai beni in modo separato, come previsto nella proposta della Commissione, è anche importante escludere dal campo di applicazione della proposta di direttiva le liberalità di familiari, i diritti pensionistici, le polizze assicurative e i fondi pensione. 10 Articolo 2 lettera b (b) contratto di matrimonio : qualsiasi accordo con cui i coniugi organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi; (b) contratto di matrimonio : qualsiasi accordo con cui i coniugi, al momento del matrimonio o durante il matrimonio, organizzano i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi; PE v /18 AD\ doc
11 11 Articolo 2 lettera g (g) autorità giurisdizionale : l autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di regime patrimoniale tra coniugi o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento; (g) autorità giurisdizionale : include le autorità e i professionisti del diritto competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitino funzioni giurisdizionali, agiscano per delega di competenza di un organo giurisdizionale o agiscano sotto il controllo di un siffatto organo, purché offrano garanzie circa l imparzialità e il diritto di audizione di tutte le parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: siano suscettibili di ricorso o revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria; e abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell autorità giudiziaria sulla stessa questione; 12 Articolo 4 comma 2 L accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. In mancanza di accordo dei coniugi, la competenza è disciplinata dall articolo 5 e seguenti. L accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato, firmato da entrambe le parti e autenticato. Prima della conclusione dell'accordo, un professionista del diritto deve informare individualmente ogni coniuge sulle conseguenze giuridiche di questa scelta. AD\ doc 11/18 PE v02-00
12 L'accesso dei coniugi a una consulenza giuridica indipendente di un professionista del diritto dovrebbe permettere una scelta autonoma e informata e proteggere il coniuge che possa trovarsi in una situazione di vulnerabilità. 13 Articolo 5 paragrafo 2 comma 2 L accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. L accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti e registrato conformemente al procedimento previsto nello Stato membro in cui è stato concluso. 14 Articolo 13 bis (nuovo) Articolo 13 bis Informazione dei coniugi L'autorità competente è tenuta ad informare il(i) coniuge(coniugi), entro un termine ragionevole, di qualsiasi procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi avviato contro gli stessi. PE v /18 AD\ doc
13 15 Articolo 14 bis (nuovo) Articolo 14 bis Misure speciali di protezione Prima dell'adozione di qualsiasi decisione in materia di giurisdizione competente, occorre accordare una protezione speciale alla casa familiare mediante misure quali la protezione di questo bene contro qualsiasi cessione, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, in attesa che l'autorità giurisdizionale competente statuisca. Onde proteggere il coniuge vulnerabile e i terzi, quali le persone a carico, è importante che la casa familiare sia tutelata contro una cessione rapida fino a quando l'autorità giurisdizionale non abbia statuito e conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato. Ciò assicura che durante il procedimento, se del caso, il coniuge vulnerabile e le persone a suo carico abbiano la garanzia di una casa in cui vivere. 16 Articolo 15 La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi. La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni comuni dei coniugi. AD\ doc 13/18 PE v02-00
14 17 Articolo 17 paragrafo 1 lettera c (c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio. (c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, a prescindere dal luogo di celebrazione del matrimonio. Parecchie coppie si recano talvolta all'estero per sposarsi, il che comporta implicazioni non chiare per l'applicazione della clausola del "collegamento più stretto". 18 Articolo 17 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Nonostante il disposto del paragrafo 1, in caso di decesso di un coniuge, e quando non sia stato scelto il regime patrimoniale tra coniugi, i desideri del coniuge superstite devono, se del caso, prevalere e essere rispettati. 19 Articolo 18 comma 3 Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti dei terzi derivanti dalla legge anteriormente Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti dei terzi derivanti dalla legge anteriormente PE v /18 AD\ doc
15 applicabile. applicabile. Ciascun coniuge deve essere informato individualmente e previamente da un professionista del diritto sulle conseguenze giuridiche di questa scelta. Le decisioni retroattive non rafforzano la sicurezza giuridica di cui beneficiano i terzi e possono generare spese legali più elevate per i coniugi. 20 Articolo 19 paragrafo 2 2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. 2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata, firmata e autenticata da entrambi i coniugi. Prima di scegliere la legge applicabile, ciascun coniuge deve essere informato individualmente da un professionista del diritto sulle conseguenze giuridiche di questa scelta. 21 Articolo 20 paragrafo 2 2. Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. 2. Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per iscritto, datato, firmato da entrambi i coniugi e autenticato. AD\ doc 15/18 PE v02-00
16 22 Articolo 27 lettera d (d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. (d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. Non esiste una garanzia di riconoscimento reciproco con un paese terzo. Ciò potrebbe portare i giudici degli Stati membri a dover seguire una formazione sul diritto del paese terzo e ad applicarla, e ciò genererebbe spese considerevoli nonché ritardi e arrecherebbe pregiudizio alla sicurezza giuridica del ricorrente e dei terzi. 23 Articolo 35 paragrafo 2 2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il coniuge non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei coniugi o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. 2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il coniuge non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei coniugi o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Può risultare difficile accertare se un terzo "debba conoscere", in particolare tenendo presente il carattere internazionale della maggior parte dellee controversie patrimoniali tra coniugi. Il termine è stato soppresso dato che la sua portata non è chiara. PE v /18 AD\ doc
17 24 Articolo 37 paragrafo 3 3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. 3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare anche se non esclusivamente tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Le informazioni possono essere comunicate con altri mezzi, per esempio una linea telefonica di assistenza multilingue. 25 Articolo 37 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Gli Stati membri esaminano l'opportunità di adottare misure appropriate per far sì che i congiunti la cui unione presenti una dimensione internazionale abbiano accesso alle informazioni sulle conseguenze della scelta di un regime patrimoniale tra coniugi e sui professionisti del diritto che possono consultare. AD\ doc 17/18 PE v02-00
18 PROCEDURA Titolo Riferimenti Commissione competente per il merito Annuncio in Aula Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula Relatore(i) Nomina Decisioni in materia di regimi matrimoniali tra coniugi COM(2011)0126 C7-0093/ /0059(CNS) JURI FEMM Marina Yannakoudakis Esame in commissione Approvazione Esito della votazione finale +: : 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Supplenti presenti al momento della votazione finale Emine Bozkurt, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in t Veld, Lívia Járóka, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber Franziska Katharina Brantner, Christa Klaß, Ana Miranda, Mariya Nedelcheva, Antigoni Papadopoulou PE v /18 AD\ doc
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0126),
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