COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

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1 COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia Piazza Mazzini, 1 - Tel 041/ Fax 041/ CAMPONOGARA (Venezia) SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO ALLEGATO 3 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI LEASING ART. 1 - OGGETTO Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra Comune di Camponogara, di seguito denominato Comune, in conformità al D.Lgs. 163 del ed il soggetto finanziario che stipulerà il contratto di locazione finanziaria, per la realizzazione della Nuova Caserma dei Carabinieri in Via Venezia nel capoluogo del Comune di Camponogara, per un importo in valore capitale massimo pari ad ,00. Il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione del nominato edificio è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.157 del L area di sedime all interno della quale dovrà essere realizzata la Caserma è quindi di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante giusto atto di trasferimento immobiliare in data 29/07/2010 Rep Racc Registrata a Venezia 2 il 03/08/2010 n IT. Contestualmente alla stipula del contratto di leasing il Comune di Camponogara dovrà costituire a favore dell aggiudicatario un diritto di superficie sulla medesima area, della durata di anni 30, il cui valore è valutato in Euro 0.=, oltre imposte. Il diritto di superficie ancorché di durata superiore a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di leasing si intenderà in ogni caso estinto di diritto al momento in cui l amministrazione eserciterà l opzione di riscatto totale dell immobile a fine della locazione finanziaria per espressa previsione contrattuale. Pertanto nel caso di riscatto anticipato dell immobile il diritto di superficie si estinguerà per accessione (art. 934 c.c.), fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7). ART. 2 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE ART DURATA DEL CONTRATTO E PERIODICITA DEI CANONI Il contratto di locazione finanziaria avrà durata di 20 anni dalla data di decorrenza dello stesso che avverrà alla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante (Soggetto aggiudicatore) del verbale di collaudo (positivo) dell opera o dal verbale di consegna dell opera (se antecedente alla data di approvazione del collaudo). Si precisa che il riscatto avverrà contestualmente al pagamento dell ultimo canone, definito quale maxi-canone pari al 10% del leasing. Detto contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall efficacia dell aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, nelle forme previste dal comma 13 del medesimo articolo, salve motivate ragioni d urgenza. Pag. n. 1 di 6

2 I canoni del leasing dovranno essere semestrali, posticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, in numero complessivo pari a 38 oltre a due maxi-rate, la prima, come maxi-canone iniziale, pari al 10% del valore finale del contratto di leasing e l ultima, costituente il riscatto finale, pari al 10% del valore finale del contratto di leasing per complessivi 40 canoni. Il Comune inizierà il pagamento dei canoni il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui cade la data del collaudo tecnico amministrativo favorevole dell opera e così via di semestre in semestre per i rimanenti canoni. La determinazione definitiva del tasso di interesse applicato, risultante dagli atti di gara, sarà effettuata il giorno lavorativo antecedente la decorrenza del contratto di locazione finanziaria al tasso dell indice EURIBOR adeguato a sei mesi maggiorato dello spread offerto in sede di gara pubblicato dal quotidiano Il sole 24 ore. Verranno applicati interessi di pre-locazione di cui al tasso derivante dallo spread offerto in sede di gara tenendo a riferimento l EURIBOR a sei mesi (360) rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore il giorno lavorativo bancario precedente la data di ciascun pagamento dei SAL all impresa esecutrice. Analogamente verranno applicati interessi di pre-locazione di cui al tasso derivante dallo spread offerto in sede di gara tenendo a riferimento l EURIBOR a sei mesi (360) rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore il giorno lavorativo bancario precedente la data di ciascun pagamento delle parcelle ai professionisti individuati per la progettazione, ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori ed i collaudatori così come quantificate all articolo 3, lettera B) del disciplinare di gara. Gli interessi di pre-locazione, come sopra calcolati, dovranno essere inseriti nell importo complessivo dell operazione come previsto al comma 4 del punto 4 del Capitolato Speciale del contratto di leasing. ART QUOTA DI RISCATTO La quota di riscatto al termine del contratto di locazione finanziaria è determinata in misura fissa pari al 10% del valore del capitale finanziato. ART ONERI A CARICO DEL COMUNE Sono a carico del Comune: la costituzione, a favore della società di leasing, del diritto di superficie sull area, precisando che tutte le imposte e tasse, e spese derivanti dal contratto che sono a carico della società di leasing, come specificato negli articoli 1 e 3.2 del presente Capitolato; la stipula del contratto di comodato d uso (CON L Arma dei Carabinieri) con decorrenza dalla data di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo ; versare alla società di leasing gli interessi di pre-locazione maturati come disciplinati dal precedente art. 2.1; la ricezione dell opera in consegna; il pagamento dei canoni periodici, come regolati dall articolo 5 del presente Capitolato; la manutenzione straordinaria che verrà eseguita direttamente o tramite ditte specializzate; gli oneri assicurativi. ART. 2.4 ASSICURAZIONI I beni oggetto del contratto di leasing finanziario saranno garantiti da polizze assicurative dalla stazione appaltante ad avvenuto collaudo delle opere con vincolo a favore della società di leasing così come previsto dall art. 12 del Capitolato speciale del contratto di leasing. Pag. n. 2 di 6

3 ART. 3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL APPALTATORE : ART ONERI A CARICO DELL APPALTATORE - SOGGETTO FINANZIATORE Sono a carico dell appaltatore- soggetto finanziatore : sottoscrizione del contratto del contratto di leasing con il Soggetto aggiudicatore (stazione appaltante) ; conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto aggiudicatore per la stipulazione del contratto di appalto per l esecuzione dei lavori in parola con il soggetto realizzatore; conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto aggiudicatore per la stipulazione del contratto di comodato ad uso gratuito; garantire il pacifico godimento dell opera al Comune; tutte le imposte, tasse derivanti dal contratto di leasing ad eccezione dell imposta di registro che verrà corrisposta dalla società di leasing e riaddebitata al comune. l imposta di registro, catastale ed ipotecaria, relativamente al contratto di costituzione del diritto di superficie ed ogni altra tassa e spesa derivanti da detto contratto, ivi compresi gli onorari e/o diritti dovuti per la stipula, sono a carico del soggetto finanziatore. Si precisa che la manutenzione ordinaria e straordinaria non sarà a carico del soggetto finanziatore/soggetto aggiudicatario. ART DIRITTO DI SUPERFICIE Come specificato nell articolo 1 del presente Capitolato, il Comune provvederà a costituire a favore della società di leasing il diritto di superficie sull area della durata di anni 30, il cui valore è valutato in Euro 0= (oltre imposte e tasse). ART PIANO DI PAGAMENTO L appaltatore, dovrà formulare, prima della stipula del contratto di leasing, il piano di pagamento teorico con i tassi validi il giorno antecedente la stipula del contratto, a quote costanti posticipate, così come specificato nel precedente articolo 2.1. Tale piano d ammortamento sarà sostituito da quello effettivo che sarà formulato sempre a cura del soggetto finanziatore tenendo come riferimento il tasso del giorno di approvazione del verbale di collaudo positivo dell opera rilevabile dal quotidiano Il sole 24 ore maggiorato dello spread offerto in sede di gara. Il piano dovrà tener conto di tutte le condizioni inserite nel presente Capitolato ed in particolare della durata del contratto, della periodicità dei canoni, del tasso di interesse applicato, dello spread offerto in sede di gara e del valore di riscatto finale, ultima rata, pari al 10% del valore del capitale iniziale, nonché di quanto pagato per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, collaudo e ogni altra spesa approvata e/o sostenuta per la realizzazione dell opera. Il piano di pagamento dovrà essere adeguato nel caso in cui il Comune eserciti le facoltà previste dal successivo articolo 7, 8 o si presentino le condizioni di cui all articolo 4. In particolare il piano d pagamento dovrà tener conto di eventuali varianti in corso d opera, nonché di tutte le spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell opera. ART PAGAMENTI ALLA DITTA REALIZZATRICE DELL OPERA La società provvederà al pagamento degli importi indicati negli stati d avanzamento lavori al soggetto realizzatore, entro 30 giorni dalla comunicazione dell avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte della stazione appaltante, a fronte di regolari fatture emesse dal soggetto Pag. n. 3 di 6

4 realizzatore. La stazione appaltante, entro 10 giorni dall approvazione degli stati d avanzamento lavori, si impegna a comunicare al soggetto finanziatore l avvenuta approvazione di detti atti, anche a mezzo fax o via . La società provvederà analogamente al pagamento degli importi delle parcelle ai professionisti individuati per la progettazione per il coordinamento della sicurezza, direzione lavori, coordinatore in fase di esecuzione e collaudi entro 30 giorni dalla comunicazione dell avvenuto nulla osta dell amministrazione. ART PENALITA Il soggetto finanziatore, nell eseguire il servizio in oggetto, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del presente capitolato, degli atti di gara e all offerta presentata, oltre tutte le leggi e regolamenti vigenti. Il Comune, secondo la gravità delle eventuali mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5.000,00 da notificarsi alla società, previa contestazione degli addebiti alla medesima la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi 10 giorni consecutivi, salvi gli eventuali adempimenti di risoluzione contrattuale. Il Comune provvederà al recupero delle penalità comminate all appaltatore mediante ritenuta diretta sui crediti della stessa e ove sia necessario, mediante escussione parziale o totale della garanzia prestata. ART. 4 - VARIAZIONI DELL IMPORTO CONTRATTUALE Qualora nel corso dell esecuzione dei lavori insorgesse l esigenza di apportare varianti al progetto dell opera, il soggetto aggiudicatore è competente a decidere in merito alla relativa autorizzazione, in conformità alla disciplina vigente dell istituto, dovendo provvedere alla comunicazione alla società di leasing dell importo complessivo della variante autorizzata. Il pagamento dei lavori eseguiti in variante sarà effettuato dalla società di leasing, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.4, soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione scritta da parte del soggetto aggiudicatore relativa all'avvenuta approvazione della perizia di variante. Al momento del collaudo tecnico amministrativo, si provvederà alla comparazione tra gli stati d avanzamento lavori approvati dalla stazione appaltante e gli atti progettuali, comprese le eventuali varianti, anch essi approvati dalla stazione appaltante. A seguito di detta verifica, si procederà alla determinazione dell importo complessivo del capitale finanziato, tenendo conto dell importo definitivo dei canoni di leasing e alla conseguente rimodulazione del piano di pagamento. ART. 5 - FATTURAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO L importo dei canoni è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Verranno applicati interessi passivi di pre-finanziamento, sui SAL pagati dalla società di leasing, di cui al tasso derivante dallo spread offerto in sede di gara tenendo a riferimento l Euribor a sei mesi (360) rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore il giorno lavorativo bancario precedente la data di ciascun pagamento dei S.A.L. Analogamente verranno applicati interessi di pre-finanziamento di cui al tasso derivante dallo spread offerto in sede di gara tenendo a riferimento l Euribor a sei mesi (360) rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore il giorno lavorativo bancario precedente la data di ciascun pagamento delle parcelle ai professionisti individuati per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudi. Il canone è omnicomprensivo: esso include il corrispettivo per la disponibilità dell opera nonché ogni altro onere (spese generali, utili, spese tecniche/professionali, imposte, oneri assicurativi, ecc) sostenuto dal soggetto finanziatore. La periodicità del pagamento del canone è semestrale posticipata per 38 rate secondo i termini di pagamento previsti dal precedente art. 2.1 oltre a due maxi rate una iniziale del 10% ed una finale sempre del 10% dell importo del leasing per complessivi 40 canoni. Pag. n. 4 di 6

5 In ogni caso il Comune di Camponogara si impegna a sottoscrivere un autorizzazione di addebito in conto corrente (R.I.D) a favore della Società di leasing. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Camponogara P.zza Mazzini n Camponogara (VE) e contenere tutte le indicazioni riguardanti il contratto di riferimento. In caso di ritardato pagamento delle rate del canone, la misura del tasso di interesse moratorio è stabilita nella misura del tasso d interesse legale. ART. 6 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Le figure incaricate della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono già state individuate dalla stazione appaltante in sede di gara complessiva di progettazione e DD.LL., mentre l organo di collaudo verrà individuate dal Comune; tutte le spese di cui sopra (comprese le spese di progettazione) sono finanziate all interno del leasing come da quadro economico posto a base di gara. A norma del D.Lgs. 163/2006 sono a carico della ditta realizzatrice individuata tutte le garanzie di legge sull opera. Il Comune provvederà a sua cura a richiedere, ottenere, tutti i permessi, le autorizzazioni e qualsiasi altro atto, necessari alla realizzazione della Caserma e successivamente a volturare gli stessi alla società di leasing. Le autorizzazioni, i permessi,e qualsivoglia altro atto necessario alla fruizione del bene al termine dei lavori, saranno richiesti ed ottenuti dal Comune con costi a proprio carico, salvo disponibilità di risorse per ribasso di gara di leasing, previa ri-approvazione del quadro economico generale dell intervento. ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DURANTE LA FASE COSTRUTTIVA Il Comune avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di leasing nei seguenti casi: 1. ritardo anche in un solo pagamento al soggetto realizzatore superiore a giorni 10, rispetto ai termini previsti all articolo 3.6; 2. nel caso di concordato preventivo, di fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto finanziatore; 3. cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi, non espressamente autorizzati e previsti all articolo 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso di cui ai punti 1 e 3, dopo la diffida delle inadempienze contrattuali, qualora la Società non provveda entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax a sanare le medesime, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile, fatta salva l applicazione delle penali di cui all articolo relativo. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate il soggetto finanziatore, a titolo di penale sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione della maggiori spese alle quali il Comune andrà incontro per l affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale. Nel caso in cui, per eventi imprevedibili in sede progettuale accertati quale causa di forza maggiore da parte del Comune, l opera diventi impossibile da realizzare, il contratto di leasing verrà risolto per impossibilità sopravvenuta, il diritto di superficie si estinguerà di diritto ed il Comune provvederà a rimborsare alla Società di leasing tutti gli oneri sostenuti sino a quella data, ivi compresi gli interessi maturati, rientrando nella piena proprietà dell area e del manufatto. L importo da corrispondere verrà determinato mediante collaudo tecnico amministrativo. Se costituite in ATI, In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditivi all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro deve sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche entro 30 gg. dalla risoluzione del contratto. Rimane salva la facoltà per il Comune di avvalersi della possibilità di recedere dall appalto prevista dall art. 37 comma 18 del D.Lgs. 163/2006 qualora ne ricorrano le condizioni. Pag. n. 5 di 6

6 ART. 8 - RISCATTO ANTICIPATO PARZIALE O TOTALE DELL OPERA OGGETTO DEL CONTRATTO E facoltà del Comune di procedere, durante il periodo contrattuale, al riscatto anticipato parziale o totale attraverso il versamento di somme che comporteranno la riduzione del debito residuo anche in più momenti, attraverso una comunicazione scritta; da effettuarsi almeno 90 giorni prima. Tale riscatto avverrà contestualmente al versamento del canone; è escluso il pagamento di penali o oneri derivanti dal riscatto anticipato. L esercizio di tale facoltà comporterà la rimodulazione dei canoni rimanenti, sulla restante quota, alle medesime condizioni stabilite nel contratto, tramite la riduzione della quota di capitale di riferimento. Sul debito residuo risultante saranno applicate le condizioni di tasso di cui all art. 2.1) del presente capitolato. ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, l appaltatore prima della alla stipula del contratto, dovrà prestare, pena la decadenza dell aggiudicazione, una cauzione a favore del Comune pari al 10% dell importo del valore capitale richiesto, nei modi previsti dall art. 113 del D.Lgs. 163/06. Tale garanzie, che potrà essere prodotta nelle forme previste dall art. 113 del Decreto legislativo n. 163/2006, sarà svincolata esclusivamente dalla data di approvazione, da parte della stazione Appaltante del certificato di collaudo positivo dell opera. ART. 10 CONTROVERSIE Tutte le eventuali controversie inerenti il presente Contratto dovranno preventivamente essere esaminate dalle parti in via amichevole e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, saranno rimesse alla competente autorità giurisdizionale. ART APPLICAZIONE LEGGE 196/2003 Le parti si autorizzano reciprocamente ad utilizzare, direttamente, i dati forniti dalla ditta nell ambito delle proprie attività istituzionali: per esigenze relative alla stipula dei contratti; per eseguire obblighi di legge; per pagamenti; per esigenze di tipo gestionale e operativo; per l osservatorio prezzi. ART RINVIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d appalto si rinvia alla normativa nazionale ed europea. ART. 13 VINCOLO DI DESTINAZIONE D USO DELL IMMOBILE A CASERMA DEI CARABINIERI Nel presente contratto le parti (soggetto finanziatore e realizzatore) convengono che la durata del diritto di superficie a favore del soggetto finanziatore per l area di proprietà comunale avrà durata di 30 anni, salvo il caso in cui il Comune non riscatti prima (entro i 20 anni di durata del leasing) l immobile. Parimenti le parti convengono che l immobile realizzato sulla suddetta area concessa in diritto di superficie è vincolato ad uso caserma dei Carabinieri per una durata parimenti di 30 anni e che lo stesso immobile dovrà essere oggetto di vincolo di destinazione d uso a caserma dei Carabinieri in attuazione dell accordo tra il Comune di Camponogara e Direzione della Regione Veneto Unità di progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale. Pag. n. 6 di 6

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