Che cosa è il welfare aziendale?
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- Fabiola Orsini
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1 WELFARE AZIENDALE
2 Che cosa è il welfare aziendale? Per welfare aziendale si intende il complesso delle erogazioni e prestazioni che un azienda riconosce ai propri dipendenti con lo scopo di migliorarne la vita privata e lavorativa. Il legislatore fiscale ha riservato in presenza di specifiche condizioni un regime di vantaggio ad alcuni benefit che caratterizzano i piani di welfare, prevedendo che non concorrano a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente soggetto ad imposte e contributi.
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4 Welfare in azienda Le aree di intervento possibili Area assicurativ a Area del supporto professional e Area dell organi zzazione del lavoro Area sostegno al reddito
5 perché il welfare? A causa dell incapacità dello Stato di assicurare livelli di protezione e tutela paragonabili a quelli di qualche anno fa, il welfare privato ha integrato e, a volte, surrogato quello pubblico soddisfacendo la domanda di benessere sociale, da un punto di vista quantitativo/qualitativo con prestazioni aggiuntive e/o diverse (Tiziano Treu 2013)
6 perché il welfare? i moventi: comportamenti datoriali di responsabilità sociale stimolo per i lavoratori per realizzare prestazioni superiori fiducia nell organizzazione corrispettivo della prestazione incentivazione del personale riduzione del turn over e assenteismo miglioramento immagine e reputazione aziendale
7 I vantaggi del welfare Miglioramento organizzativo Rispondendo a esigenze famigliari/personali, si migliora l efficienza dell organizzazione e la presenza al lavoro Valore capitale umano Fidelizzazione e produttività Gestione relazioni sindacali Migliora relazioni sindacali
8 Le difficoltà del Welfare aziendale Obsolescenza disciplina fiscale Interpretazioni fiscali spesso in contrasto con disciplina giuslavoristica Invasività welfare bilateralità CCNL Contrattazione nazionale ha travasato le norme di welfare, tradizionalmente obbligatorie solo per le aziende iscritte a oo.ss. Datoriali, nella parte economica/normativa della contrattazione rendendole obbligatorie (ovvero con alternative retributive obbligatorie) Scarsa disponibilità economica
9 Il ruolo del CdL video
10 COME INTRODURRE IL WELFARE IN AZIENDA
11 1. progettazione: analisi delle esigenze da soddisfare e degli obiettivi da raggiungere 2. individuazione dei destinatari 3. analisi di fattibilità: costi, norma, quali benefici sono attesi 4. comunicazione
12 Un primo piano di analisi Fasi vita persone Ambito familiare Vita lavorativa Contesto sociale
13 Introdurre il welfare Welfare aziendale Iniziativa unilaterale del Datore di Lavoro: liberalità o regolamento Contrattazione collettiva di 1 e 2 livello
14 Focus: le categorie
15 Categorie?? L espressione categorie di dipendenti NON va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste dal codice civile (dirigenti, quadri, operai..), bensì a tutti i lavoratori di un certo tipo (ad esempio tutti quelli che hanno un certo livello o una certa qualifica) o che si trovano nella medesima situazione (in tal senso Circ. dell Agenzia delle entrate 326/1997). E altresì confermato che l esclusione dalla tassazione opera non solo quando le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e ai familiari riguardino esclusivamente strutture di proprietà dell azienda, ma anche quando tali servizi siano messi a disposizione del lavoratore tramite il ricorso a strutture esterne all azienda
16 Categorie?? Risoluzione n. 3/E dell 8 gennaio 2002 l Agenzia intravede una disparità di trattamento incompatibile con la norma nell esclusione dei dipendenti part-time ma non anche nell esclusione dei dipendenti a tempo determinato ( l esclusione dei lavoratori a tempo determinato non rappresenta una causa ostativa all applicazione del regime agevolato ). Circ. 5/E/2018 e Risposta n. 10/2018: non si riconosce l applicazione delle disposizione tassativamente elencate nel c. 2 art. 51 TUIR ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori
17 Interpello n /2016 DRE Lombardia Gli amministratori, in qualità di percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, ben possono essere destinatari dei piani welfare predisposti dall azienda. Ineludibile requisito per perseguire la non imponibilità delle prestazioni offerte è poi che l offerta dei servizi debba essere rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti. Nel caso prospettato all Agenzia l offerta è rivolta alla generalità dei soggetti operanti in azienda ancorché sulla base di diversi presupposti: la RAL per gli uni e l appartenenza al Consiglio di Amministrazione per gli altri. Tale criterio di ripartizione non fa venire meno la circostanza che l offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti e che, pertanto, possa trovare applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente di cui all art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR.
18 Interpello n /2017 DRE Lombardia qualora l offerta dell azienda sia rivolta ad personam oppure consenta di trarre dei vantaggi soltanto ad alcuni e ben individuati lavoratori non viene riconosciuta l applicazione delle disposizioni agevolative in esame tassativamente previste.
19 AdE risposta n.10 del 25/01/ welfare anche per percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente (es. amministratori) -generalità o categorie (no ad personam) - regolamento configura adempimento di obbligo negoziale quando è non revocabile né modificabile autonomamente dal datore di lavoro.
20 Art. 51 c.2 TUIR: non concorrono a formare il reddito
21 Art. 51 TUIR c.2 lett. a) Limite : euro 3.615,20 - i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; - i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera eter)
22 Art. 51 TUIR c.2 lett. d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
23 Art. 51 c.2 lett. d bis) TUIR LEGGE DI BILANCIO 2018 Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12
24 Art. 51 c.2 lett. f TUIR L utilizzazione delle opere o dei servizi offerti dal datore di lavoro riconosciuti volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, al coniuge, figli ed altri familiari di cui all art.433 c.c. per le finalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 100 c.1 TUIR). Contratto sottoscritto con OOSS leader?
25 Art. 100 TUIR Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
26 Art. 51 c.2 lett. f TUIR liberalità o regolamento senza efficacia negoziale contratto, accordo o regolamento con efficacia negoziale deducibilità limitata al 5 per mille costo del lavoro integrale deducibilità attenzione al deposito del contratto art. 14 D. Lgs.n.151/15
27 "affaire"" regolamento la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento del datore di lavoro tenuto nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi), integra, di per sé e indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda, e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale Cass. n. 8342/2010
28 Art. 51 TUIR c.2 lett. f) f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 fbis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (2); fter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 (3); fquater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro della voro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie
29 Art. 51 c. 2 lett. f quater TUIR
30 Art. 51 TUIR c.2 lett. g) Limite : euro 2.065,83 Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
31 Limite : euro 5.164,57 Art. 51 TUIR c.2 lett. h) Le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro. I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57
32 FAMILIARI art. 12 DPR 917/86 Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati, nonché ogni altra persona indicata nell art. 433 che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari I familiari indicati nell art. 12 del Tuir possono anche non essere fiscalmente a carico e non necessariamente conviventi o nel nucleo familiare. Si tratta, in particolare, del coniuge, dei figli legittimi, naturali o adottivi, dei genitori, fratelli o sorelle, dei suoceri, generi e nuore.
33 Art. 51 TUIR c.3 Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro.
34 Modalità di erogazione Misure pro welfare aziendale Art. 51 c.3 bis Ai fini dell applicazione dei commi 2 e 3, l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Non è un titolo di credito ma identificano l avente diritto alla prestazione o consente il trasferimento del diritto senza osservanza delle forme proprie della cessione del credito.
35 DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
36 DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO Legge n. 208/2015 D.M. 25 marzo 2016 Legge n. 232/2016
37 DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO 182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e' computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita.
38 DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO 184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti,, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a); c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite ((. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto e' pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182)).
39 Opzione Welfare scelta del lavoratore autonomia contrattuale somme detassate somme e valori di cui all art. 51 c. 2 e ultimo periodo c. 3
40 Detassazione 2017 Comma 160 (Premio di produttività e welfare aziendale) All articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente: 184-bis. Ai fini dell applicazione del comma 184, NON concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, NE sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 (Le prestazioni pensionistiche complementari sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta); (5.164,57 euro per i contributi di previdenza complementare)
41 Detassazione 2017 b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articoloarticolo 51, comma 2, lettera a); (3.615,20 per i contributi alle casse di assistenza sanitaria) c) il valore delle azioni di cui all articolo 51, comma 2, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo51, comma 2, lettera g) ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite (2.065,83 per le assegnazioni di azioni ai dipendenti).
42 CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 5E DEL 29/03/2018 SOSTITUZIONE PREMI DI RISULTATO CON BENEFIT C. 4 ART 51 TUIR L uso dell auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono invece assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4 dell art. 51 del TUIR La parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit di cui all art. 51 del TUIR.
43 DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO 185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonche' le modalita' attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
44 Art. 55 D.L. n. 50/2017 Le imprese possono fruire di una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su un erogazione di importo massimo pari a 800 euro. Nel contempo i lavoratori, sulla stessa quota, sono esentanti dal versamento della contribuzione a loro carico. Fatto salvo che accedendo alla tassazione agevolata è prevista l applicazione di un aliquota pari al 10%, sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, applicabile ai lavoratori appartenenti al settore privato con un reddito massimo di lavoro dipendente pari a euro annui, è stata ridotta a euro la soglia massima del premio a cui applicare la detassazione, che con la Legge di Bilancio 2017 era stata innalzata a euro.
45 Coinvolgimento paritetico dei lavoratori Contratto collettivo che preveda il coinvolgimento paritetico dei lavoratori Richiamo all art. 46 Cost.
46 Coinvolgimento paritetico dei lavoratori Costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non si può considerare come coinvolgimento paritetico addestramento o formazione. gruppi di lavoro di semplice consultazione,
47 COINVOLGIMENTO PARITETICO CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 5E 29/03/2018 Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione ( Piano ). Il Piano è elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni del contratto collettivo di cui all art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il Piano può essere altresì elaborato mediante comitati paritetici aziendali costituiti secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di cui all art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. I gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione non sono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Piano deve riportare (i) la disamina del contesto di partenza, (ii) le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori, (iii) i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione (iv) il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite. Il Piano può contenere progetti di innovazione già avviati, dai quali si attendono ulteriori specifici incrementi di produttività, nonché progetti da avviare.
48 DETASSAZIONE E CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO SOMME EROGATE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA IN ESECUZIONE DI CONTRATTI AZIENDALI O TERRITORIALI DI CUI ART. 51 D.LGS. N. 81/2015
49 Requisito essenziale CONTRATTO COLLETTIVO DI II LIVELLO Sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali (RSA o RSU) operanti in azienda. Da depositare in ITL tramite CLICLAVORO entro 30 giorni da sottoscrizione con autodichiarazione.
50 I contenuti del contratto Premi di risultato di ammontare variabile legati a incrementi, misurabili e verificabili, di: produttività redditività qualità efficienza innovazione individuazione di criteri in un periodo congruo
51 Detassazione e welfare: i chiarimenti dell AdE al termine del periodo previsto dal contratto cd. periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso. Non è, pertanto sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio tanto che, testualmente, Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell obiettivo registrato all inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016 ( ). Agenzia delle Entrate, risoluzione 78/E 19 ottobre 2018
52 Interpelli n. 130/2018 e 143/2018 Al termine del periodo previsto dal contratto cd. periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso.
53 Interpelli n. 130/2018 e 143/2018 Non è, pertanto sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell obiettivo registrato all inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione
54 In sostanza la disposizione richiamata, proprio per effetto delle virgole tra cui è posto il richiamo al periodo congruo, potrebbe essere più chiaramente letta - posponendo la frase tra le virgole - nel senso che I contratti collettivi [...] devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi [...] il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo. Una diversa interpretazione riscontrerebbe peraltro un significato illogico se è vero che, soprattutto in un periodo di criticità economiche, i lavoratori sono costretti a porre in essere uno sforzo maggiore per consentire alla propria azienda di risollevarsi, non ricevendo alcun premio agevolabile per effetto della richiamata comparazione
55 I contenuti del contratto 1) Volume della produzione/n. dipendenti 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti 3) MOL/VA di bilancio 4) Indici di soddisfazione del cliente 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni 6) Riduzione degli scarti di lavorazione 7) % di rispetto dei tempi di consegna 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori 9) Modifiche organizzazione del lavoro 10) Lavoro agile (smart working) 11) Modifiche ai regimi di orario 12) rapporto costi effettivi/costi previsti 13) Riduzione assenteismo 14) n. brevetti depositati 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti 16) Riduzione dei consumi energetici 17) Riduzione numero infortuni 18) Riduz. tempi di attraversamento interni 19) Riduzione tempi di commessa 20) Altro Dm 25/3/2016
56 Riscatto di laurea e premi di produzione 4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n art. 20 c. 4 DL 28 gennaio 2019, n. 4
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