Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale L

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1 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Ai Sensi del D.Lgs 231/01 Approvato dal Consiglio d Amministrazione della SITI B&T Group S.p.a. con delibera del 26/08/2015 Versione 1/2015 [ S I T I B & T G R O U P S. p. a. ] [ v i a P r a m p o l i n i n. 1 8 F o r m i g i n e - M o ]

2 1. Tipologie di reati. La presente parte speciale trova applicazione in relazione ai reati ambientali di cui all art. 25 undecies del Decreto: RIFERIMENTO REATO PRESUPPOSTO ANALISI FATTISPECIE Art.25 undecies Art. 452 bis (Inquinamento ambientale) La fattispecie di reato è integrata da qualsiasi condotta che abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La condotta di inquinamento deve essere tenuta abusivamente. Costituisce circostanza aggravante il caso di 2

3 inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette. Per codesta fattispecie di reato si applicano sia sanzioni pecuniarie che interdittive ex art /01 Art.25 undecies Art. 452 quater (Disastro ambientale) L ipotesi di reato si configura nel caso di condotta che, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 cp, abusivamente cagioni un disastro ambientale. La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi 3

4 effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Costituisce circostanza aggravante il caso di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette. La fattispecie è esclusa in ipotesi di commissione di un fatto diretto a cagionare, o che cagioni il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità (cfr. art 434 c.p.). Per codesta fattispecie di reato si applicano sia sanzioni pecuniarie che interdittive ex art /01. Art.25 undecies Art. 452 quinquies (Delitti colposi contro l ambiente) Costituisce circostanza attenuante dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale l aver commesso il fatto per colpa ovvero se dalla commissione dei fatti integranti i delitti di 4

5 inquinamento ambientale e disastro ambientale deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. Art.25 undecies Art. 452 octies (Circostanze aggravanti) Costituiscono circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (art. 416 c.p. e 416 bis c.p.) le ipotesi di associazione che sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro secondo del codice penale (delitti contro l ambiente, artt. 452 bis e segg.) ovvero, nel caso dell'associazione mafiosa, qualora sia diretta all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Costituisce 5

6 altresì circostanza aggravante il caso in cui facciano parte dell'associazione (ex art. 416 o 416 bis) pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Art.25 undecies Art. 452 sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Costituisce circostanza aggravante il caso in cui dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Altra circostanza aggravante si 6

7 verifica qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. Art.25 undecies 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti dalla legge, si uccidano, si catturino o si detengano esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Nella medesima fattispecie viene punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile 7

8 sullo stato di conservazione della specie. Art.25 undecies 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, si distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo si deteriori compromettendone lo stato di conservazione. Art. 25 undecies Art /2006 Rinviandosi comunque al testo di legge, tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di riversamento di nuovi scarichi di acque reflue industriali (anche contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate in determinate tabelle) senza autorizzazione, oppure di mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Tale fattispecie si applica anche 8

9 nei casi in cui: - si effettuino scarichi di acque reflue industriali anche contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni (rispetto dei c.d. valori limite ); - vengano violate le prescrizioni dell autorizzazioni o dell autorità competente concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi previsti dall art. 131 cit. - vengano superati i valori limite fissati nelle tabelle del decreto oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o 9

10 dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1; - non sia consentito l accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento; - non si ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni nei casi in cui sia richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi 10

11 idrici; - non si ottemperi al provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale o provinciale, nei casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, relativamente agli scarichi ovvero agli usi delle acque; - non si rispettino i divieti di scarico sul suolo previsti dagli artt. 103 e 104 cit.; - non vengano osservate le prescrizioni regionali dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87, oppure non si ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente in argomento; - venga effettuata l'utilizzazione 11

12 agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure si non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo. Art. 25 undecies Art. 256 d.lgs 152/2006 Tale fattispecie contravvenzionale punisce: - chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; - i titolari di imprese ed i responsabili di enti che 12

13 abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee; - chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, anche nel caso di rifiuti pericolosi; - chiunque effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti; - chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi. Art. 25 undecies Art. 257 d.lgs Tale fattispecie 152/2006 contravvenzionale chiunque: punisce - cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischi se non provvede alla bonifica in conformità 13

14 al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. Art. 25 undecies Art. 258 d.lgs Tale fattispecie 152/2006 contravvenzionale punisce le imprese che nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e facciano uso di un certificato falso durante il trasporto. Art. 25 undecies Art. 259 d.lgs Si tratta di una contravvenzione 152/2006 che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del reg. (CEE) 1º febbraio 1993, n. 25. Art. 25 undecies Art. 260 d.lgs Con tale fattispecie delittuosa è 152/2006 punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, 14

15 con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (anche radioattivi). Art. 25 undecies Art. 260 bis d.lgs 152/2006 Si tratta di una violazione amministrativa che sottopone a sanzione i soggetti obbligati che: - omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), cit nei termini previsti; - omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); - omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, 15

16 ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento; - che omettano di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti o, ancora, con la suddetta copia cartacea alterata o contraffatta. Art. 25 undecies Art. 279 d.lgs Tale fattispecie 152/2006 contravvenzionale sottopone a sanzione penale: - chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua 16

17 l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata; - chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale; - chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione; - chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta dal cit. - chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni; - chi non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni. Art. 25 undecies Artt. 1 e 2 l. Rinviando comunque al testo di legge tale fattispecie contravvenzionale punisce chi: - importa, esporta o 17

18 150/1992 riesporta esemplari (animali o vegetali in via di estinzione), sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; - omette di osservare le prescrizioni finalizzate all incolumità degli esemplari; - utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; - trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti; - commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; - detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescrita autorizzazione. Tali condotte si riferiscono anche agli esemplari nati e 18

19 allevati in cattività o riprodotti artificialmente. Art. 25 undecies Art. 3 bis 150/1992 Tale fattispecie si riferisce alle condotte di falsificazione, alterazione, falsa dichiarazione, uso di licenza, omessa o falsa notifica all importazione relative alle specie protette di animali e vegetali. Art. 25 undecies Art. 3, comma 6, l. 549/1993 Si tratta di una fattispecie contravvenzionale che si configura nei confronti di chiunque violi le disposizioni concernenti la produzione, il consumo, l importazione, l esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A, allegata alla l.549/1993. Art. 25 undecies, Art. 8, 1 e 2 comma, l. 202/2007 Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti. Art. 25 Art. 9, 1 e Sversamento colposo in mare da 19

20 undecies, 2 comma, l. 202/2007 navi di sostanze inquinanti. 1. Identificazione dei processi e delle aree sensibili Occorre preliminarmente osservare che la valutazione dei processi sensibili è iniziata con l individuazione e l elencazione delle attività svolte da SITI B&T Group S.p.a., facendo riferimento: - all esperienza maturata; - all esistenza di procedure/prassi esistenti; - alle informazioni raccolte nelle interviste e nei documenti operativi della Società; - alle persone coinvolte; - alla storia della Società e alle informazioni su pregressi di interesse giuridico/legale; - alla presenza ed applicazione di procedure operative e/o altre disposizioni interne; - alle condizioni operative normali ed anormali. 20

21 Tra le ipotesi di reato contemplate dall art. 25 undecies del Decreto, sopra descritte e sintetizzate, in ragione del tipo di attività svolto dalla Società e dagli incarichi ad essa attribuitile sono state ritenute non applicabili le fattispecie relative: 1) ai reati contemplati dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/07 (scarico o immissione in mare di sostanze inquinanti da parte di navi delle quali la Società sia proprietaria o armatrice); 2) ai reati contemplati dagli artt. 727 bis e 733 bis c.p. (uccisione o cattura degli animali, distruzione di specie vegetali protette e distruzione dell habitat interno di un sito protetto); 3) ai reati contemplati dall art /2006 (scarico di acque reflue industriali), giacché la Società non produce e non tratta acque reflue industriali; 4) ai reati contemplati dagli artt. 1, 2, 3 bis, 6 l. 150/92 (importazione/esportazione e detenzione di specie animali/vegetali vivi o morti considerate protette ai sensi del Reg. CEE 338/97); 21

22 5) ai reati contemplati nell art. 279 d. lgs. 152/2006 (installazione o esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera); 6) ai reati previsti dall art. 452 sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). Ciò in ragione del fatto che il metodo utilizzato nella costruzione del presente Modello tiene conto della diversa capacità di influenza che la Società può esercitare sulle attività in esame: sotto tale profilo le attività svolte da SITI B&T Group S.p.a., o non sono ragionevolmente esposte ad un rischio significativo, o sono esposte ad un coefficiente di rischio talmente basso da non essere esposto al fuoco della tutela penale. 2. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali 2.1. Ambito di applicazione e soggetti coinvolti Occorre premettere che l Ente non gestisce rifiuti di terzi ed, inoltre, non gestisce rifiuti sanitari. 22

23 I soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) sono: - il responsabile della direzione per la verifica autorizzazioni al recupero e/o al trasporto; - gli operai; - il trasportatore; - il gestore della discarica di destinazione dei rifiuti. 2.2 Principi generali di comportamento I processi sensibili rilevanti in ordine ai reati di cui alla presente Sezione della Parte Speciale riguardano in primo luogo la designazione da parte della Società dei soggetti che devono rivestire il ruolo formale di Responsabile, nonché la conseguente attribuzione da parte della Società di funzioni e procure in materia di tutela dell ambiente. In tale ambito la direzione deve nominare un responsabile interno che sia investito del ruolo di attuazione della politica ambientale dell azienda. 23

24 La Direzione deve mettere a disposizione le risorse necessarie per attuare una politica ambientale conforme alle norme cogenti, in termini di risorse umane, di competenze specialistiche, di tecnologie e risorse finanziarie. Nell ambito dei processi sensibili tutti i destinatari del Modello debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati in questa Sezione. In particolare, devono essere rispettati: a) la documentazione inerente alla struttura gerarchicofunzionale aziendale ed organizzativa di Salus Servizi Sanitari ed Ambientali, il sistema di controllo della gestione, e tutte le disposizioni organizzative emesse dalla Società in materia di ambiente; b) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 24

25 2.3 Norme di comportamento La presente Parte Speciale prevede l espresso divieto a carico dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/Partner di SITI B&T Group S.p.a. di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; - violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti; 2. individuare se del caso, attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)(1) la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento; 25

26 3. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi compreso l OdV, non frapponendo alcun ostacolo all esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate. 4. Nel caso in cui aziende terze svolgano il servizio di smaltimento dei rifiuti per conto della società è fatto obbligo a quest ultima di verificare che dette aziende siano in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni previste dalla legge cogente in materia di smaltimento dei rifiuti. 4. Scarico acque reflue SITI B&T Group S.p.a. non produce né tratta acque reflue industriali 1. 1 La nozione di scarichi di acque reflue industriali è contenuta nell art. 74, lett. h) TUA, per cui sono considerate tali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. 26

27 5. Audit La Società deve effettuare audit ambientali interni se necessario rivolgendosi anche a personale esterno qualificato. L Audit ambientale è un processo di verifica, sistematico e documentato, per fornire evidenze oggettive che determinate attività, condizioni, il sistema di gestione ambientale, sono conformi ai criteri fissati per l audit e per comunicare i risultati di questo procedimento. Gli obiettivi dell Audit Ambientale sono: 1) migliorare la conformità alle leggi cogenti; 2) identificare potenziali problemi; La normativa di riferimento che indica le linee guida per una corretta gestione del sistema di auditing ambientale e della qualità è la UNI EN ISO 19011:

28 5. Valutazioni conclusive Verificando i documenti, e sulla base delle risposte fornite in sede di intervista, si è rilevato che l attuale sistema di gestione dei rifiuti risulta funzionale ed adeguato alle finalità per cui è stato istituito. In particolare, in relazione all introduzione dei reati ambientali nel, alla luce di quanto sopra esposto, si osserva che, dopo aver definito l effettiva rilevanza del rischio di commissione di tali reati presupposto in SITI B&T Group S.p.a., confrontata con l efficacia dei controlli e degli altri elementi di compliance in atto presso la società, la Società possiede un assetto gestionale moderatamente esposto ad un rischio reato in parte delle ipotesi attualmente previste dall art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01 e ss. Infatti, benché l attività di SITI B&T Group S.p.a. sia collegata al settore ambientale, l organizzazione della stessa è stata già opportunamente strutturata per essere scrupolosamente rispettosa della normativa di settore. Nel corso degli anni SITI B&T Group S.p.a. ha, infatti, investito importanti risorse per la ricerca ed il mantenimento di standard 28

29 qualitativi elevati e posto particolare attenzione alle problematiche connesse con la fornitura dei propri servizi. Particolare attenzione, in considerazione dell attività svolta, viene data alla politica ambientale ed alla sicurezza ed alla salute sul lavoro. L attività della Società nel corso degli ultimi anni ha avuto, infatti, una crescita costante e si è posta come obiettivo primario la capacità di proporre un servizio coerente alla richiesta dei clienti, al fine di poter maggiormente far fronte alle esigenze ambientali. La SITI B&T Group S.p.a., dunque, opera nel rispetto dei citati principi, al fine di: - ottimizzare le attività di raccolta rifiuti, pur mantenendone i più elevati standard di erogazione, allo scopo di ridurne le emissioni in atmosfera e l impatto sulla viabilità; - coinvolgere i lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, nell individuazione delle possibili azioni di miglioramento in termini ambientali e di sicurezza; 29

30 - coinvolgere attivamente nella politica ambientale dell azienda, i fornitori e le imprese operanti nei siti della Società, in modo che possano contribuire al miglioramento delle sue prestazioni; - comunicare verso l esterno la politica dell Ente, gli obiettivi di miglioramento ed i dati che descrivono le prestazioni ambientali e della sicurezza. 6. Fattore di rischio e controllo dell Organismo di Vigilanza Il fattore di rischio può essere complessivamente valutato in termini di valori medi (convenzionalmente classificato come 1 su 4, quale valore meritevole di attenzione costante). Si osserva tuttavia che tale valutazione è ragionevolmente espressa in termini prudenziali, considerato anche che i dati documentali e storici della Società non fanno emergere contestazioni amministrative o procedimenti penali. Si impone tuttavia all ODV una particolare attenzione e verifica dell effettiva continua attuazione delle stesse. 30

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