La disciplina fiscale e il nuovo bilancio d esercizio

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1 Per conoscere MySolution, la nuova piattaforma per l aggiornamento professionale che comprende le aree Fisco&Società e Lavoro, richiedi la prova gratuita di un mese attraverso l apposito link MySolution presente sulla home page di Omnia o attivando il gadget Banca dati MySolution disponibile in AGO Infinity. La disciplina fiscale e il nuovo bilancio d esercizio Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, meglio noto come Milleproroghe, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, contiene disposizioni di coordinamento tra le nuove norme di redazione del bilancio e quelle fiscali. Certamente non saranno esaustive, ma era importante conoscere come operare, in prima battuta, nel momento in cui si affronta la redazione del bilancio tenendo conto non solo delle modificate norme del Codice civile, ad opera del D.Lgs n. 139/2015, ma anche degli aggiornati OIC. Il presente lavoro, quindi, è dedicato alle novità fiscali in materia di bilancio, considerando anche ciò che dispone il Codice civile. A cura di Francesco Barone Riferimenti normativi D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139; D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, art. 13 bis (decreto Milleproroghe); Legge 27 febbraio 2017, n. 19; Codice civile, artt. 2412, 2423 bis, 2425, 2426, 2433, 2435 ter, 2442, 2446 e 2447 c.c.; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 83, 96, 108, 109, 110, 112; D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27/E del 26 maggio Premessa La necessità di adeguare le disposizioni fiscali alle nuove norme di redazione del bilancio, dopo l emanazione del D.Lgs. n. 139/2015, si è avvertita in modo istantaneo, tanto da indurre il legislatore ad emanare delle regole volte a coordinare la disciplina IRES e IRAP con gli aggiornati schemi del bilancio delle società di capitali. In più, anche l OIC ha ritenuto di revisionare i principi contabili, che ora attraggono tutte le disposizioni contenute nell art. 6 del decreto n. 139/2015, che ha modificato sostanzialmente le norme del Codice civile in materia di redazione del bilancio d esercizio. 1

2 L art. 13 bis, introdotto dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del D.L. n. 244/2016, invece, ha modificato le disposizioni del TUIR e dell IRAP, estendendo le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali. Di seguito, dunque, si evidenziano le novità fiscali, che permettono agli addetti ai lavori di avere piena contezza di come adeguare la disciplina tributaria alle regole del bilancio redatto secondo le disposizioni civilistiche. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma Il D.Lgs. n. 139/2015 apporta alle precedenti disposizioni integrazioni e/o modificazioni del Codice civile, con particolare riguardo ai principi di redazione del bilancio d esercizio, al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, ai criteri di valutazione nonché alla redazione della nota integrativa. Inoltre, conferisce, tra le altre cose, prevalenza al concetto della sostanza sulla forma, concetto applicabile proprio ai principi di redazione del bilancio. In sintesi, nella presentazione e rilevazione delle voci in bilancio, bisogna effettivamente dare importanza alla sostanza dell operazione o del contratto. Si tralascia, pertanto, la funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato, più volte richiamata nell interpretazione dell art bis, comma 1, n. 1, c.c. Al fine di creare un approccio coerente con quanto disciplinato dalla Direttiva 2013/34/UE, la pertinente relazione illustrativa al decreto n. 139/2015 ribadisce che nella nuova formulazione dell art bis c.c., la sostanza va riferita al contratto o all operazione, piuttosto che alla voce dell attivo o del passivo del bilancio. La declinazione pratica del principio della sostanza economica implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati tenendo conto della vera natura, tralasciando, quindi, gli aspetti meramente formali. Dal punto di vista fiscale, il richiamato art. 13 bis consente ai soggetti che applicano i nuovi principi contabili nazionali il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale previste dall art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. In più, vengono salvaguardate le disposizioni concernenti l applicazione di istituti fiscali quali l esenzione delle plusvalenze e l esclusione dei dividendi, aggiungendo il nuovo comma 1 bis, all art. 83 del TUIR, attinente la determinazione del reddito complessivo dei soggetti IRES. Termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP Per effetto di quanto precede, viene prorogato di quindici giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, in favore delle sole imprese interessate dalle novità sul bilancio, con riferimento al periodo d imposta (2016) nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio. Ciò al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e delle disposizioni di coordinamento contenute nell art. 13 bis in esame. 2

3 Attenzione Non rientrano nella proroga le micro imprese di cui all art ter c.c. Per i soggetti IRES che applicano le novità sul bilancio Le dichiarazioni dei redditi e IRAP possono essere trasmesse entro il 15 ottobre 2017 ROL È noto che l art. 96 del TUIR circoscrive la deducibilità degli interessi passivi nel limite del 30 per cento del ROL (Risultato Operativo Lordo) del periodo. Detto risultato si ottiene dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del conto economico redatto in base allo schema di cui all art c.c., escludendo le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali si assumono le voci del conto economico corrispondenti. L art. 6, comma 6, lett. g), del decreto n. 139/2015, ha eliminato integralmente la classe E del conto economico. Ne deriva che, tutte le informazioni sugli elementi straordinari vengono spostate in sede di redazione della nota integrativa, la quale accoglie l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Il nuovo OIC 12 chiarisce che i proventi e gli oneri straordinari, che prima si allocavano nella classe E, devono essere indicati rispettivamente nelle voci A5 Altri ricavi e proventi e B14 Oneri diversi di gestione del conto economico. È di tutta evidenza che questa nuova sede di detti componenti comporta che tutte le plusvalenze e le minusvalenze rientrano nell area caratteristica del conto economico, incidendo sul calcolo del ROL. Per evitare questo, con il comma 2, lett. b), del citato art. 13 bis, si prevede che, ai fini della determinazione del ROL, non si deve tenere conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda. 3

4 In pratica, dopo le modifiche, il ROL è così determinato: Differenza tra valore e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del conto economico Escluse le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda RISULTATO OPERATIVO LORDO Spese relative a più esercizi L art. 6 del decreto n. 139/2015 modifica la disciplina, stabilendo che i costi di ricerca e di pubblicità non possono essere capitalizzabili e, pertanto, sono da allocare nel conto economico. Rimane la possibilità di annoverare tra le immobilizzazioni immateriali solo i costi di sviluppo. Il nuovo OIC 24 chiarisce che i costi di pubblicità in precedenza capitalizzati, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento (per esempio costi di start up), possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell OIC 24, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento. I costi di pubblicità che non rispecchiano i requisiti della capitalizzazione sopra evidenziati devono essere eliminati dalla voce BI2 dell attivo dello stato patrimoniale, utilizzando come contropartita gli utili portati a nuovo (OIC 29). Nella nuova versione, i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, continuano ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo, solo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti dal paragrafo 49 (es. i costi devono essere relativi a un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili). I costi di ricerca che non rispecchiano i menzionati criteri, in precedenza capitalizzati, devono essere eliminati dalla voce BI2 dell attivo dello stato patrimoniale, sempre utilizzando come contropartita gli utili portati a nuovo. Dal punto di vista fiscale, fino al periodo d imposta 2015, le spese relative a studi e ricerche si potevano dedurre nell esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. 4

5 Stessa sorte avevano le spese di pubblicità e di propaganda. L art. 13 bis, comma 2, lett. c), del decreto Milleproroghe, modifica l art. 108 del TUIR, stabilendo che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. In pratica, se tali spese sono integralmente imputate a conto economico dell esercizio in cui sono state sostenute, l imputazione è vincolante anche sotto l aspetto fiscale e, di conseguenza, sono deducibili in tale periodo d imposta. Ne consegue che, come sopra precisato, se i costi di pubblicità e di ricerca vengono capitalizzati, le rispettive quote di ammortamento civilistico hanno valenza anche dal punto di vista fiscale. I costi di ricerca e di pubblicità degli esercizi precedenti, eliminati perché non in possesso dei requisiti per la capitalizzazione, proseguono fiscalmente il processo di ammortamento fino ad esaurimento iniziato negli anni precedenti. Attenzione Le spese di rappresentanza, non avendo subito variazione alcuna, rimangono disciplinate dall art. 108, comma 2, del TUIR, come modificato dall art. 9 del D.Lgs. n. 147/2015. Rispetto dell imputazione del costo a conto economico Le novità di redazione del bilancio d esercizio e i nuovi OIC non permettono più di far transitare dal conto economico alcuni costi. È il caso, per esempio, delle spese di pubblicità o di ricerca degli esercizi precedenti, non più capitalizzabili o, ancora, di errori commessi in esercizi precedenti che devono essere corretti con imputazione a patrimonio netto. Sussisteva, quindi, la necessità di coordinare le novità contabili con le disposizioni fiscali che, all art. 109 del TUIR, stabiliscono la condizione della previa imputazione a conto economico nell esercizio di competenza delle spese e degli altri componenti negativi ai fini della loro deducibilità. Il decreto Milleproroghe interviene sul menzionato art. 109 del TUIR modificando il comma 4 e consentendo il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento ai costi e spese che non transitano più dal conto economico, ma rilevati nello stato patrimoniale. Tale situazione era consentita prima ai soli soggetti IAS adopter. Ai soggetti che adottano i nuovi OIC Con riferimento ai componenti negativi di reddito che non transitano dal conto economico E consentito il riconoscimento fiscale anche se rilevati nello stato patrimoniale 5

6 Tassi di cambio L art. 110, comma 9, del TUIR dispone che il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell Agenzia delle Entrate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Il comma 2, lett. e), dell art. 13 bis in commento aggiunge un periodo al su citato comma 9, introducendo la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità. Strumenti finanziari derivati Nel caso di valutazione di strumenti finanziari derivati, il decreto n. 139/2015 inserisce nell art c.c. il n. 11 bis, attraverso il quale si prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. Con l introduzione di questa rilevazione contabile si vuole evitare che molte transazioni finanziarie non siano considerate operazioni fuori bilancio, ma siano rappresentate in base al loro valore alla data di chiusura, considerando gli effetti per i quali sono state messe in atto. La norma dispone che l obbligo di valutazione al fair value è esteso anche alle circostanze nelle quali lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo. Nel caso di strumenti derivati utilizzati ai fini della copertura di rischi, la novella prevede un regime diverso a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti in bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione. Fermo restando che i derivati si valutano al fair value, nel primo caso la norma richiede di valutare l elemento oggetto di copertura, evidenziando le rettifiche di valore relative al rischio coperto, mentre, nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare, in quanto operazioni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Nel momento in cui si manifestano gli effetti dell operazione oggetto di copertura, gli utili o le perdite maturati sullo strumento derivato si rilevano a conto economico. Diversamente, ossia nel caso di valutazioni non oggetto di copertura, gli eventuali utili derivanti dal fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile. Detta riserva non si computa ai fini della determinazione del patrimonio netto ai sensi degli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. L introduzione del n. 11 bis comporta l aggiunta del nuovo comma 2 all art c.c. Infatti, esso reca le definizioni necessarie per applicare le nuove regole, stabilendo che occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali adottai dall Unione Europea. In più, i nuovi commi 3, 4 e 5, forniscono informazioni e principi volti a definire i contratti oggetto di valutazione al fair value e le modalità di determinazione dello stesso. Il decreto Milleproroghe, comma 2, lett. f), del nominato art. 13 bis, disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati che sono iscritti in bilancio al valore di fair value. 6

7 In pratica, viene modificato l art. 112 del TUIR, che ora è rubricato Strumenti finanziari derivati. Ne deriva che, per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all art ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, i componenti negativi imputati a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili nazionali assumono rilievo anche ai fini fiscali. Se gli strumenti finanziari derivati sono iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperti da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, concorrono a formare il reddito secondo i criteri di valutazione che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo delle attività o passività rispettivamente coperte o da copertura. In proposito, il comma 5 dell art. 112 del TUIR, anch esso modificato, precisa che se le attività e passività coperte sono produttive di interessi, gli elementi positivi e negativi concorrono a formare il reddito con gli stessi criteri adottati per gli interessi, qualora le operazioni coprano rischi connessi a specifiche attività o passività. Se, invece, le operazioni di copertura sono connesse ad insiemi di attività e passività, i relativi elementi positivi o negativi concorrono a formare il reddito in base alla durata del contratto. Ricorda Si ricorda che sono considerate finalità di copertura le operazioni destinate a proteggere una o più attività o passività aziendali dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, di cambio o dei prezzi di mercato. Come norma fiscale di chiusura, viene disposto che lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili, nazionali o internazionali, adottati dall impresa. Infine, si prevede, con il comma 5, lett. a), dell art. 13 bis, un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo. IRAP In merito all IRAP, l art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che le società di capitali determinano la base imponibile dell imposta come differenza tra il valore e il costo della produzione, di cui alle lettere A) valore della produzione e B) costi della produzione del conto economico. Nei fatti, dunque, dal 1 gennaio 2016 tutti i componenti straordinari positivi di reddito, che negli anni precedenti erano allocati nell area E), dovranno transitare nella voce A5) del valore della produzione. Va osservato che, la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 ha chiarito due aspetti importanti in merito alle plusvalenze ed alle minusvalenze che devono concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP. 7

8 Con riguardo alle plusvalenze ed alle minusvalenze relative alla cessione di beni strumentali, l Amministrazione Finanziaria ha ritenuto pienamente rilevanti ai fini IRAP questi componenti. Sul punto, è stato chiarito che non si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. Le novità in materia di bilancio, entrate in vigore dal 2016, non incidono sulla determinazione della base imponibile IRAP, in quanto anche nell esercizio 2015 e nei precedenti, le plusvalenze e le minusvalenze originate dalla cessione di beni strumentali, indipendentemente dalla loro allocazione in bilancio (voce A/5 o area E del conto economico), sarebbero state in ogni caso assoggettate ad IRAP. Diversa era la destinazione delle plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d azienda, che ha effetto per tutte le operazioni straordinarie. Infatti, la citata circolare ha chiarito che questi componenti non rilevano ai fini IRAP, visto che vanno indicati nell area E del conto economico. L abolizione di questa area, a partire dal 2016, creava il dubbio se questi componenti concorrevano o meno alla determinazione della base imponibile IRAP, dato che, dal citato anno, devono essere indicati nel valore e nei costi della produzione e non più nell area straordinaria. Attenzione Il decreto Milleproroghe interviene su questo aspetto, modificando le modalità di determinazione della base imponibile IRAP ed escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda. Determinazione base imponibile IRAP Si escludono dalla base imponibile i componenti positivi e negativi da trasferimenti di azienda Le disposizioni decorrono dall esercizio successivo a quello in corso al I componenti positivi e negativi di cui alle lettere A) e B) dell art c.c. si assumono al netto di quelli derivanti da trasferimento di azienda 8

9 ACE Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 244/2016, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto 14 marzo 2012, riguardante le norme attuative dell ACE, al fine di coordinare la normativa attinente i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti interessati dai nuovi OIC. Documento chiuso in redazione in data 7 marzo 2017 TUTTI I DIRITTI RISERVATI VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l.. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. 9

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