COMUNE DI CERRETO SANNITA
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- Gianpaolo Ferrante
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1 AMBITO TERRITORIALE B3 LEGGE 328/2000 e L. R. 11/2007 Ente Capofila COMUNE DI CERRETO SANNITA E I COMUNI DI: AMOROSI, CASTELVENERE, CUSANO MUTRI, DUGENTA, DURAZZANO, FAICCHIO, FRASSO TELESINO, GUARDIA SANFRAMONDI, LIMATOLA, MELIZZANO, PAUPISI, PIETRAROJA, PUGLIANELLO, SAN LORENZELLO, SAN LORENZO MAGGIORE, SAN SALVATORE TELESINO, SANT'AGATA DE' GOTI, SOLOPACA, TELESE TERME REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO Approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 10 maggio 2011
2 ART.1 - OGGETTO Il presente Regolamento disciplina gli interventi di natura economica utilizzati come strumenti di contrasto alla povertà, a favore di singoli e di nuclei familiari residenti in uno dei comuni afferenti all ambito B3 che dispongono di redditi insufficienti e che versano in uno stato di bisogno. ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO L obiettivo del presente Regolamento è quello di contrastare l emarginazione sociale e le situazioni di disagio e di povertà estreme dei cittadini residenti nei comuni afferenti all Ambito, garantendo condizioni di vita dignitose ed il soddisfacimento dei bisogni primari attraverso l erogazione di contributi economici diretti a fronte di condizioni specifiche, quali reddito al di sotto del minimo vitale o necessità di fronteggiare bisogni straordinari ed improrogabili non sostenibili con risorse economiche proprie. Lo scopo è poter integrare i redditi del cittadino che si trova in una situazione di difficoltà economica, facendo rientrare tale aiuto all interno di un progetto di intervento del servizio sociale professionale, come previsto dalla Legge Quadro n. 328/2000 e dalla successiva Legge Regionale 11/2007. Pertanto, ogni intervento economico concesso deve fare parte di un progetto col quale vengono riconosciute le potenzialità dell utente e l importanza delle sue reti sociali. ART.3 - BENEFICIARI Sono destinatari del servizio i cittadini o i nuclei familiari residenti nei Comuni afferenti all Ambito B3 senza reddito o con reddito al di sotto del minimo vitale (definito annualmente dall ISTAT), che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale, per i quali l attivazione del servizio è di sostegno primario e di avvio all inserimento e/o reinserimento sociale e lavorativo. L attestazione dello stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento. Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) incapacità totale o parziale di un cittadino solo o di un nucleo familiare a provvedere autonomamente a se stesso;
3 b) sottoposizione di un cittadino a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio assistenziali a favore suo e della sua famiglia, compreso l erogazione di contributi economici; c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari. ART. 4 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGABILI I contributi possono essere erogati come: ordinari, ossia continuativi volti a sostenere economicamente il nucleo familiare per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, promuovendone capacità e risorse; straordinari, ossia una tantum per far fronte ad una spesa improvvisa, necessaria e straordinaria, che compromette gravemente l equilibrio economico del beneficiario che normalmente è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni. L erogazione dei contributi economici è soggetta a valutazione sociale come definito nei successivi articoli e non è ripetibile nel corso dell anno. L entità del contributo viene stabilita in rapporto allo stato di bisogno e alle condizioni economiche del richiedente, nonché delle risorse economiche disponibili. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti per età e condizione fisica atte a poter svolgere attività lavorativa, è facoltà del comune di residenza dell istante proporre, nell ambito del Progetto Individualizzato, la partecipazione ad attività socialmente utili, quale stimolo delle capacità reattive della famiglia, finalizzata alla fuoriuscita da percorsi esclusivamente assistenziali. Il Responsabile del Servizio sociale di ogni Comune provvede ad approvare la graduatoria comunale con le prestazioni attribuite ai singoli utenti. L Ufficio di Piano provvederà all assegnazione delle risorse entro trenta giorni dalla trasmissione della graduatoria da parte dei Comuni. Le graduatorie restano in vigore per tutta l annualità del Piano Sociale di Zona di riferimento. Sarà cura dell Assistente Sociale d Ambito e del Responsabile del Servizio di ogni Comune verificare la disponibilità necessaria per la realizzazione degli interventi richiesti rispetto al totale delle prestazioni assegnate al Comune dall Ambito Territoriale B3. Qualora non vi fosse sufficiente disponibilità rispetto a quanto assegnato dall Ambito, ogni ulteriore incremento di prestazioni è lasciato alla facoltà dei singoli Comuni, che dovranno provvedere autonomamente con proprie risorse finanziarie, ove disponibili. Qualora venisse rilevata l utilità di concludere l intervento per motivi diversi (superamento della condizione di bisogno, orientamento verso altri servizi, rinuncia al servizio da parte dell interessato)
4 il Servizio Sociale del Comune di riferimento curerà la dimissione dal servizio rendendone partecipe l interessato e la sua famiglia e curerà la comunicazione formale agli uffici competenti (Ufficio di Piano e Gestore operativo). Lista d attesa Il Servizio sociale di ogni Comune, raccoglie le domande di intervento presentate direttamente dai soggetti e/o dalle loro famiglie, e previa approvazione della graduatoria comunale, qualora non vi siano sufficienti risorse per rispondere a tutte le domande, formula una lista d attesa informandone regolarmente l Amministrazione comunale interessata e l Ufficio di Piano. Le domande collocate in lista d attesa dovranno essere le prime ad essere prese in considerazione, fatta eccezione per situazioni di emergenza che verranno prese in considerazione da ogni singolo Comune a prescindere dalla lista d attesa. In caso di esaurimento del monte ore assegnato, le prestazioni di servizio per situazioni di emergenza restano comunque a carico del Comune di residenza dell utente. ART. 5 - MODALITA DI ACCESSO Il cittadino per accedere al Servizio deve sottoscrivere apposita richiesta da inviare all Ufficio di Cittadinanza competente nei modi e nei tempi stabiliti da un Avviso Pubblico emanato a cura dell Ambito stesso per tutti i Comuni afferenti a cadenza annuale. La richiesta di contributo economico straordinario non è soggetta a nessuna scadenza e può essere sempre presentata all Ufficio di Cittadinanza competente. Il modello di richiesta (all. A), disponibile presso gli Uffici di Cittadinanza di ciascun Comune, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere corredato, pena l esclusione, della documentazione necessaria ad attestare i requisiti per la valutazione dello stato di bisogno di seguito specificata: copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità; certificato ISEE in corso di validità, relativo ai redditi dell anno di riferimento; ricevute di pagamento di affitto, mutuo, utenze domestiche relative agli ultimi 12 mesi; certificazione dello stato di disoccupazione e/o dichiarazione di ulteriori entrate economiche utili alla sussistenza del nucleo familiare; certificato di invalidità e/o disabilità, se in possesso; attestazione di possesso e/o godimento di beni mobili (AUTO E MOTOCICLI); attestazione di possesso e/o usufrutto di beni immobili;
5 ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste; per i contributi straordinari: documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente. ART. 6 MODALITA DI EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L erogazione dei contributi economici oggetto del presente regolamento avviene a seguito della valutazione effettuata dall Assistente Sociale che deve accertare lo stato di bisogno. L Ufficio di Cittadinanza verificata l ammissibilità della richiesta attraverso il controllo della documentazione allegata, provvede in caso di esito negativo a comunicare al richiedente l impossibilità di accogliere la stessa, mentre in caso di esito positivo, provvede all invio della richiesta al Servizio Sociale Professionale per l analisi dello stato di bisogno e la valutazione sociale. L analisi dello stato di bisogno e la valutazione sociale del richiedente e/o del nucleo familiare viene effettuata dall Assistente Sociale incaricato del caso utilizzando una scheda di valutazione della situazione e composizione del nucleo familiare (all. B) nonché le conoscenze tecniche e gli strumenti professionali propri per valutare accuratamente il bisogno, la situazione occupazionale, socio/ambientale ed economica e la verifica delle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente ritenute indispensabili per la valutazione del bisogno stesso. Il contributo economico, se dovuto, interviene dopo l avvenuto accertamento nei confronti dei familiari tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.), dal quale risulta che le loro condizioni economiche non consentono il sostegno a favore del richiedente. Nel caso in cui dovesse emergere, in qualsiasi modo, una o più dichiarazioni false o mendaci, ovvero si rilevi una discrasia tra la dichiarazione presentata e la reale situazione, ovvero, dai successivi controlli, emergesse falsità nelle dichiarazioni, l utente decade dal diritto al beneficio, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a suo carico. Art. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE Non possono beneficiare dei contributi i nuclei familiari che al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo si trovino in almeno una delle seguenti condizioni: 1) componenti del nucleo familiare titolari di attività lavorative autonome e di impresa, che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda del contributo; 2) rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato o di qualsiasi durata temporale accertata attraverso i centri per l impiego della circoscrizione di residenza;
6 3) almeno un componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, fatta eccezione della proprietà dell abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5; 4) almeno un componente del nucleo familiare abbia proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati o un mezzo mobile immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e superi la potenza di 48 Kw; 5) rifiuto e/o abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, Lavori Socialmente Utili, progetti individualizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione per facilitare l inserimento lavorativo; 6) tenore di vita accertato dall Assistente Sociale maggiore a quello dichiarato. Art. 8 - DEFINIZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI Qualora le risorse finanziarie programmate per le singole annualità non siano sufficienti per evadere tutte le richieste degli utenti il Servizio competente, previa comunicazione all Ufficio di Piano, provvede a stilare una graduatoria delle richieste pervenute sulla base dei seguenti criteri: a) punteggio conseguito in merito alla scheda di valutazione della situazione e composizione del nucleo familiare; b) situazione reddituale ovvero appartenenza ad una delle seguenti fasce ISEE: Indicatore ISEE Punteggio 0 a Soglia minimo vitale definito ogni anno dall ISTAT 10 (6.076,59 per l anno 2011)* Da 6.076,60 a 8.000,00 4 Da 8.001,00 a ,00 2 Oltre ,00 0 * ogni anno, l ufficio di Piano, in base alla comunicazione dell ISTAT aggiornerà il valore della soglia del minimo vitale. Durante il corso dell anno lo scorrimento delle graduatorie può essere effettuato esclusivamente in caso di cessazione del servizio e/o rinuncia di uno o più utenti inseriti in graduatoria in posizione utile.
7 ART. 9 - DEFINIZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO Il Progetto Individualizzato è destinato ai beneficiari del servizio (cittadini singoli e/o nuclei familiari); viene elaborato dal Servizio Sociale Professionale/Antenna Sociale del comune di residenza e deve necessariamente prevedere: la natura del bisogno rilevato gli obiettivi che si intendono raggiungere i risultati attesi le azioni specifiche la quantità, la modalità, la frequenza dell intervento la durata complessiva del progetto Il Progetto Individualizzato inoltre deve esplicitare le modalità previste per garantire la fuoriuscita da percorsi esclusivamente assistenziali, promuovendo l inserimento del beneficiario in percorsi e/o attività di pubblica utilità analizzare dettagliatamente la condizione di povertà prevedere attività che possano stimolare le capacità reattive della famiglia e dei soggetti interessati Il progetto viene definito e condiviso con l utente e tiene conto non solo del bisogno del singolo ma anche del nucleo familiare, prevedendo momenti di verifica e di valutazione per eventuali modifiche e miglioramenti. ART. 10 ORGANIZZAZIONE, TEMPI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO L importo del contributo economico ordinario, erogato mensilmente, può variare da un minimo di 50,00 ad un massimo di 250,00 e può avere una durata variabile da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi. Il contributo economico straordinario può variare da un minimo di 50,00 ad un massimo di 300,00, erogabile una tantum e non ripetibile nel corso dell anno. Art. 11 TERMINE E SOSPENSIONE L erogazione del contributo ha termine, con effetto immediato, in caso di: - rinuncia; - decesso; - trasferimento della residenza in un comune non appartenente all Ambito;
8 - rivalutazione del bisogno con conseguente collocazione nella graduatoria in posizione non utile; - mutate condizioni dell utente accertate dall Assistente Sociale. L erogazione del contributo viene sospesa in caso di violazione degli obblighi previsti dal successivo art. 11. ART DIRITTI ED OBBLIGHI DELL UTENTE L utente beneficiario del servizio ha il diritto di: - conoscere il presente regolamento; - conoscere il funzionamento e gli obiettivi del servizio prima dell avvio; - conoscere l assistente sociale alla quale eventualmente indirizzare e/o comunicare osservazioni, contestazioni e variazioni. L utente beneficiario del servizio ha nel contempo l obbligo di: - seguire le indicazioni contenute nel PSI; - avvertire l assistente sociale in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio - comunicare ogni eventuale variazione di situazione economica e/o sociale nel corso del progetto individualizzato. ART ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale. ART. 14 NORME DI RINVIO Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.
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