Comunicato Ufficiale N 291 /LND del 26/6/2015

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1 C.U. 291/1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, ROMA Tel.: (centralino) - Fax Indirizzo Internet: crlnd.lazio01@figc.it Sponsor Tecnico Unico Stagione Sportiva 2014/2015 Comunicato Ufficiale N 291 /LND del 26/6/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell 11 giugno 2015 ha adottato le seguenti decisioni: I COLLEGIO PRESIDENTE: LIVIO PROIETTI COMPONENTI: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, MASSIMO D APOSTOLI, FRANCESCO ESPOSITO, FELICE SIBILLA, FEDERICO TORELLA DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALI A CARICO DEL PRESIDENTE EVANGELISTA GIUSEPPE DELLA SOCIETA SANT ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL ART. 7 COMMA 1 E DELL ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E DELL ART. 1BIS COMMA 1, DELL ART. 3 COMMA 1 E DELL ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., A CARICO DEL DIRIGENTE KISZKA BRUNO PER VIOLAZIONE DELL ART. 1BIS COMMA 1, DELL ART. 3 COMMA 1 E DELL ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ARTT. 61 COMMI DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL ALLENATORE DI PRISCO LUIGI SILVIO PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS COMMA 1, DELL ART. 3 COMMA 1 E DELL ART. 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 NOIFE ALLA SOCIETA ASD SANT ELIA FIUMERAPIDO AI SENSI ART. 4, COMMA 1 E 2 PER RESPONSABILITA OGGETTIVA

2 C.U. 291/2 Il Presidente del Comitato Ragionale Lazio segnalava alla Procura Federale il tesseramento non regolamentare del Signor Gaspone Salvatore, effettuato dalla Società A.S.D. Sant Elia Fiumerapido. La Procura Federale, a seguito dell attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare 257/pf 14-15, relativo al tesseramento del calciatore Gaspone Salvatore (nato a Capua - CE il 25/12/1995) inserito nelle liste gara per la Società A.S.D. Sant Elia Fiumerapido, in occasione della gara del Campionato di Promozione, contro la Società Priverno il giorno 26/10/2014, accertava che i dati anagrafici non risultavano inseriti presso l Ufficio Anagrafe del Comune di nascita indicato nel modulo di tesseramento. La Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini e considerato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere ascoltati e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi. Ritenuto dalla Procura che l infrazione disciplinare in argomento sia principalmente da ascriversi al Signor Evangelista Giuseppe, presidente della A.S.D. Sant Elia Fiumerapido, per aver sottoscritto per la stagione 2014/2015 la richiesta di tesseramento irregolare del Gaspone, il quale partecipava illegittimamente all incontro sopra evidenziato. Anche il Signor Kiszka Bruno è chiamato a rispondere, per aver redatto e consegnato al direttore di gara le distinte della partita con l inserimento del suddetto calciatore. Ritiene la Procura che debba rispondere per lo stesso motivo l allenatore Signor Di Prisco Luigi Silvio per aver consentito e avallato l operato del dirigente Kiszka. Considerato tutto ciò, la Procura ritenendo i suddetti responsabili delle violazioni loro ascritte li deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 11/6/2015, è presente per la Procura Federale l avvocato Giammaria Camici, mentre per il deferito Di Prisco Luigi Silvio è presente l avvocato Matteo Sperduti; nessuno è presente per gli altri deferiti. E pervenuta memoria difensiva per il Signor Evangelista Giuseppe e per la Società Sant Elia Fiumerapido. Per il Signor Kiszka Bruno non è pervenuto alcuno scritto difensivo ed il deferito benché avvisato non è comparso. Preliminarmente il Tribunale Federale Territoriale ha preso atto che è intervenuta proposta per l applicazione di una sanzione concordata, ai sensi dell art. 23 del C.G.S., da parte del Signor Luigi Silvio Di Prisco, allenatore della Società Sant Elia Fiumerapido, rappresentato e difesa dall avvocato Matteo Sperduti, sottoscritta per il consenso da parte della Procura Federale, con una proposta di sanzione base di 120 giorni, diminuita ai sensi dell art. 23 del C.G.S. nella misura di 40 giorni, per una sanzione finale di 80 giorni di squalifica. Proposta ritenuta congrua da questo Tribunale. Dopodichè si è passati ad esaminare le memorie difensive in cui l avvocato Luca Mirando pone in evidenza che il Signor Evangelista invocava a sua difesa durante l udienza della Procura Federale non solo l esistenza, ma anche il deposito presso il Comitato Regionale Lazio di un valido documento pubblico presentato dal Signor Gaspone, poi rilevatosi persona inesistente. Chiede il difensore l invalidità dell atto di deferimento. Chiede pertanto il proscioglimento degli addebiti contestati. In subordine ai sensi dell art. 34 comma 4 del C.G.S. la sospensione del procedimento. La Procura Federale, pur avendo letto memorie in argomento, conclude che con l affermazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni ascritte e chiede per il presidente Evangelista Giuseppe l inibizione di mesi 12 e per Kiska Bruno l inibizione di mesi 8, per la Società Sant Elia Fiumerapido l ammenda di 500,00 ed 1 punto di penalizzazione in classifica, ove torni in attività. Questo Tribunale, dopo aver attentamente esaminato il carteggio relativo all atto di deferimento e tenuto conto che le proposte avanzate dalla Procura siano da considerarsi del tutto congrue rispetto alle violazioni commesse dai soggetti deferiti DELIBERA a) squalifica l allenatore dell A.S.D. Sant Elia Fiumerapido, Luigi Silvio Di Prisco per 80 giorni, sanzione applicata ai sensi dell art. 23 del C.G.S.; b) di inibire il presidente della predetta Società, Evangelista Giuseppe per 12 mesi (provvedimento da aggiungere a di scadenza di altro provvedimento in corso); c) di inibire il Signor Kiszka Bruno per 8 mesi; (provvedimento da aggiungere a di scadenza di altro provvedimento in corso)

3 C.U. 291/3 d) nulla a carico della società poiché inattiva. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DAMIANO BARENCO PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL ART. 30 COMMA 2, VIGENTE STATUTO FEDERALE E ART. 15 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA S.S. DARL TOTTI S.S. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA OGGETTIVA DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO NONCHE DEI CALCIATORI ALESSIO SBROLLI, FABRIZIO CELLAROSI E MARCO POGGI PER RISPONDERE DELL ART. 1 COMMA 1, ORA ART. 1 BIS COMMA 1, C.G.S NONCHE DELLA SOCIETA ASD SPORTING CITTA DI FIUMICINO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI. La Procura Federale, a seguito delle conclusioni di indagini in data 10/11/2014, avente per oggetto l aggressione subita dal calciatore Barenco Damiano, tesserato per la Società SSD Totti ARL, al termine della gara Città di Fiumicino Totti Soccer School del 23/2/2014 (Campionato Allievi Regionali), fuori dall impianto sportivo, presumibilmente da parte di tre calciatori tesserati per la Società Città di Fiumicino e per presunta violazione della clausola compromissoria da parte del calciatore Barenco Damiano Massimo.ha deferito lo stesso e la società di appartenenza all epoca dei fatti nonché i tre calciatori della società Sporting Città di Fiumicino ritenuti autori dei fatti ed elencati nell epigrafe. Dalle prove documentali acquisite la Procura ha accertato gli autori dell aggressione nei confronti del contestualmente ha preso atto che in data 24/2/2014 il suddetto calciatore Barenco ha sporto, presso la Questura di Roma Commissariato di Fiumicino, unitamente alla madre Laura Civica denuncia-querela nei confronti dei tre tesserati della Società Città di Fiumicino ( Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio Cellarosi). Evidenzia la Procura che tale comportamento è violativo della normativa federale posto in essere dal soggetto in questione, per aver eluso il c.d. vincolo di giustizia, presentando una denuncia querela nei confronti di tesserati della Società Città di Fiumicino, senza richiedere preventivamente autorizzazione federale, così come stabilito dall art. 30 comma 2 dello Statuto Federale e art. 15 comma 1 del C.G.S.. Ritiene l Organo Inquirente che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva della Società S.S. Darl Totti S.S. che viene pertanto deferita a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente al calciatore Damiano Barenco. La Procura Federale ha altresì accertato la responsabilità dei calciatori, accusati dal Barenco nella querela, dei fatti a loro addebitati e li ha deferiti per violazione dell articolo 1 bis comma 1 del CGS. Nel procedimento hanno fatto pervenire memoria difensiva i tre calciatori dello Sporting Città di Fiumicino nonché la stessa società protestando sostanzialmente l assoluta estraneità ai fatti addebitati e l assoluta contraddittorietà delle risultanze istruttorie. Nella riunione fissata per la discussione del procedimento la Procura Federale ha preliminarmente chiesto lo stralcio della posizione della società ASD Totti s.r.l. che ha proposto l applicazione di una sanzione concordata, condivisa dalla Procura Federale. Ha poi richiesto l affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e l applicazione della sanzione della squalifica per mesi 6 a carico del calciatore Damiano Barenco e la sanzione della squalifica per mesi 3 a carico dei calciatori Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio CellarosI e l ammenda di 600,00 a carico della società Sporting Città di Fiumicino. Preliminarmente il Tribunale ha provveduto allo stralcio della posizione della Società deferita a seguito dell applicazione della sanzione concordata ai sensi dell art. 23 C.G.S. Nel procedimento la Procura Federale ha richiesto l accertamento della responsabilità del calciatore deferito Barenco e l applicazione della sanzione minima edittale di mesi 6 di squalifica. Osserva il Tribunale che, prescindendo dalla questione della sussistenza del vincolo di giustizia, per l introduzione del procedimento penale ordinario a querela di parte, nella fattispecie la querela in atti descrive episodi, per una parte non attinenti a vicende sportive, in quanto si riferisce a molestie ripetute avvenute in ambito scolastico e che quindi ovviamente non avevano necessità

4 C.U. 291/4 alcuna di autorizzazione di parte federale. Ciò comporta ovviamente che l episodio di aggressione, peraltro avvenuta all esterno dell impianto sportivo, e che pare logica conseguenza della situazione manifestatasi in ambito scolastico, non poteva essere scisso nella narrazione dei fatti oggetto di querela. In conclusione quindi apparirebbe abnorme condizionare all autorizzazione federale la possibilità di presentare una querela per fatti del tutto estranei all ambito sportivo. Né avrebbe potuto la madre del calciatore che ha presentato la querela arrestarsi nella narrazione dei fatti solo a quelli avvenuti in ambito scolastico in quanto ciò che è accaduto all esterno dell impianto di gioco ne è la prosecuzione materiale avvinta dal vincolo della continuazione nel reato. Ma vi è di più, la narrazione dei fatti della querela appare tesa ad ipotizzare non solo il reato di lesioni, minacce ed ingiurie, ma, trattandosi di ripetuti episodi, anche il reato previsto dall articolo 612 bis c.p. e quindi l aggressione collegata all evento sportivo è solo parte di una fattispecie complessa che contiene anche altri fatti del tutto estranei al vincolo di giustizia federale. Ipotizzare di condizionare la presentazione di una querela per fatti estranei al vincolo di giustizia all autorizzazione federale solo perché collegati ad eventi a margine di un avvenimento sportivo è evidentemente abnorme e violativo di ogni principio costituzionale. In conclusione non può richiedersi alcuna autorizzazione quando i fatti avvenuti in ambito sportivo siano collegati ad eventi estranei a tale ambito e costituiscano insieme con quelli una fattispecie complessa che non sussisterebbe e non potrebbe essere sostenuta se la querela si limitasse alla narrazione e denuncia dei soli fatti estranei all ambito sportivo. Il calciatore va quindi mandato assolto dall incolpazione di cui al deferimento, in quanto la presentazione della querela in oggetto non aveva necessità di alcuna autorizzazione per le motivazioni ora addotte. A diversa conclusione deve giungersi per quanto attiene gli altri soggetti deferiti. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese la responsabilità dei calciatori nella aggressione descritta al termine della gara emerge da una plurima serie di elementi indiziari, univoci e concordanti che costituiscono solido supporto alla prospettazione dell Organo requirente. In particolare il contenuto delle audizioni allegate in atti, con particolare riferimento a quelle dei tesserati della ASD Darl Totti s.r.l., corroborano il contenuto della querela presentata dalla Signora Civica, e descrivono un comportamento violento del calciatore deferiti che segue le minacce già esposte nell ambito scolastico. Le discrasie in dette audizioni sono minime e non valgono certo ad inficiare il contenuto globale che induce, senza alcun ragionevole dubbio, a ritenere i calciatori deferiti come parte attiva nella aggressione del Barenco e dell altro compagno di squadra per il quale si è proceduto separatamente. Le sanzioni richieste sono congrue rispetto all addebito e coniugano il portato sanzionatorio con quello educativo, trattandosi di attività in ambito giovanile. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di prosciogliere il calciatore Damiano Barenco da ogni addebito di ritenere i calciatori Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio CellarosI e la società Sporting Città di Fiumicino responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l effetto di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni; Calciatori Alessio Sbrolli, Marco Poggi e Fabrizio CellarosI mesi tre di squalifica Società Sporting Città di Fiumicino ammenda di 600,00 Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dalla data di ricezione della notifica. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE YOUSSEF EL OURANI TESSERATO PER LA SOCIETA ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S., A CARICO DEL CALCIATORE CARMINE D AMBROSIO TESSERATO PER LA SOCIETA ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 COMMA 1, IN RELAZIONE ALL ART. 46 COMMA 6 DEL C.G.S., ALL RT. 22 PUNTI 1 E 2 DELLE NOIF E ALL ART. 61 COMMI 5 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DEL DIRIGENTE ALKOZBAKER NABIL COLLABORATORE QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETA ASD REAL COLLE SALARIO PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL ART. 61 COMMI 5 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DI MARIO POMPILI IN QUALITA DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA ASD REAL COLLE SALARIO IN VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN CARICA DURANTE LA S.S , A CARICO DI CLAUDIO FRANCESCO SIMONCELLI IN

5 C.U. 291/5 QUALITA DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA ASD REAL COLLE SALARIO IN VIOLAZIONE DELL ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN CARICA DURANTE LA S.S E DELLA SOCIETA ASD REAL COLLE SALARIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA DIRETTA ED OGGETTIVA Le Società SS San Saturnino E Comunale Nazzano nei giorni 12/3/2014 e 6/5/2014 proponevano i rispettivi reclami alla C.D.T., entro i termini, avverso le decisioni del GST, pubblicate sul C.U. n. 180 del 6/3/2014 e 234 del 30/4/2014, in merito alle gare Real Colle Salario San Saturnino del 12/10/2014 e Comunale Nazzano Real Colle Salario del 6/4/2014, il Giudice Sportivo Territoriale respingeva i suddetti reclami, proposti per posizione irregolare del calciatore Joussef Elourani dell ASD Real Colle Salario(trascritto nelle distinte di entrambe le gare), perché da una verifica effettuata presso l Ufficio Tesseramenti, aveva rilevato la regolarità della posizione del calciatore, che risultava tesserato di nazionalità italiana. Le due Società, anche nel secondo grado di giudizio, ribadivano la stessa tesi espressa al GST di primo grado e la C.D.T., a seguito dell acquisizione, presso l Ufficio Anagrafe del Comune d Roma, dei documenti originali, intestati a detto giocatore, stabiliva la vera identità di questi, che si chiamava Youssef El Ourani, nato a Casablanca il 4/11/1980, cittadino straniero, e non Joussef Elourani, cittadino italiano, nato a Lampedusa, come riportato erroneamente sul modulo del suo tesseramento e nei documenti federali. La C.D.T. delibera pertanto di accogliere i reclami e per l effetto di irrogare alla Società Real Colle Salario la perdita delle due gare con il punteggio di 0 3 e di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza ed all Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. per revocare il tesseramento in questione. La Procura Federale, letti gli atti dell attività di indagine espletati nel procedimento disciplinare di cui sopra e la relativa comunicazione di conclusione delle stesse e l audizione dei soggetti sottoposti alle indagini, dall esame dei quali è risultato quanto segue: - il presidente Claudio Francesco Simoncelli dell ASD Real Colle Salario ha dichiarato di essere stato in carica per l intera stagione 2013/2014; successivamente la Società cessava l attività a decorrere dal 2/10/2014. Durante la sua gestione le pratiche venivano svolte dal segretario Matteucci, con la collaborazione del factotum Carmine D Ambrosio. Infine ha aggiunto di ritenere che il calciatore Youssef El Ourani fosse di nazionalità marocchina. - Il Signor Carmine D Ambrosio, segretario della predetta Società dal 2012/2013, già tesserato per la stessa Società in qualità di calciatore qui dal 1/9/2011. Ha riferito di aver completato i moduli di tesseramento dei calciatori, escludendo quello del calciatore Youssef El Ourani, non riconoscendo le firme apposte in calce al modulo stesso. - Il Signor Claudio Matteucci dichiara di non aver mai svolto le funzioni di segretario nella Società Real Colle Salario. - Il Signor Emiliano Liberati aveva ricoperto la carica di presidente per un breve periodo di tempo (dal 23/1 al 30/4/2013) che non aveva mai compilato moduli di tesseramento del quale se ne occupava Carmine D Ambrosio. Precisa che il calciatore in questione era entrato in Società su indicazione del presidente Pompili, perché lavorava presso il suo ristorante. - - il presidente dell ASD Real Colle Salario, Mario Pompili, in carica all atto del tesseramento del calciatore Youssef El Ourani ritualmente convocato non si è presentato dinanzi al Collaboratore Delegato della F.I.G.C., né è stato possibile ascoltare lo stesso calciatore perché irreperibile, e presumibilmente ritornato in Marocco. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano il comportamento dei predetti tesserati, in violazione delle norme federali, a loro ascritte e che quindi deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) il calciatore Youssef El Ourani, tesserato irregolarmente in data 25/9/2012, con dati anagrafici non veridici, per la Società ASD Real Colle Salario, per rispondere della violazione, ai sensi dell art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all art. 46 comma 6, del C.G.S. per aver disputato 23 gare nel corso delle stagioni e senza averne titolo, avvalendosi del tesseramento irregolare, con dati anagrafici non veritieri, come meglio descritto nella parte motiva. 2) Il Signor Carmine D Ambrosio, tesserato quale calciatore, in data 1/9/2011, per la Società ASD Real Colle Salario, e nella stagione 2012/2013 tesserato anche come collaboratore nella gestione sportiva, con mansioni di segretario e factotum della stessa Società (incarico mantenuto anche durante la successiva stagione sportiva 2013/2014) per

6 C.U. 291/6 rispondere della violazione di cui all art. 1 bis comma 1 in relazione all art. 46 comma 6 del C.G.S., all art. 22 punti 1 e 2 delle NOIF ed all art. 61 commi 5 e 6 delle NOIF, per aver predisposto nella stagione sportiva 2012/ /2014 nelle vesti di segretario e collaboratore sportivo il modulo di tesseramento del calciatore Yossef El Ourani con dati anagrafici non veritieri, per aver disputato, da calciatore, senza averne titolo, perché tesserato irregolarmente a n. 17 gare ufficiali con la stessa Società, e per due gare sottoscriveva le distinte in qualità di dirigente accompagnatore. 3) Il dirigente Alkozbaker Nabil, per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore della squadra per complessive 31 gare ufficiali, sottoscrivendo le rispettive distinte nelle quali alterava la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori, benché El Ourani e D Ambrosio fossero in posizione irregolare. 4) Il Signor presidente dell ASD Colle Salario, Mario Pompili, in carica nella stagione 2012/2013 per rispondere della violazione dell art. 1 bis comma 1 del C.G.S. commesse dai calciatori Youssef El Ourani e Carmine D Ambrosio, per essersi disinteressato di firmare e sottoscrivere le richieste di tesseramento che presentava dati anagrafici non veritieri del calciatore El Ourani, consentendogli di partecipare irregolarmente a 13 gare nella stagione sportiva 2012/2013 e per aver permesso al calciatore D Ambrosio, con il doppio tesseramento, di partecipare a 9 gare nello stesso campionato. 5) Il Signor Claudio Francesco Simoncelli, presidente nella stagione sportiva 2013/2014 per le motivazioni di cui sopra per cui il calciatore El Ourani partecipava illegittimamente a 11 gare, ed il calciatore Carmine D Ambrosio a 5 gare nella stagione sportiva 2013/ ) La Società ASD Colle Salario, che ha cessato l attività dall inizio della corrente stagione 2014/2015 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai due presidenti sopra citati, nonché dai deferiti indicati sopra, ai sensi e per gli effetti dell art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. Preliminarmente il Tribunale rileva che tutte le convocazioni nei confronti dei deferiti, tranne quella nei confronti di Carmine D Ambrosio non si sono perfezionate. Il Tribunale ha altresì rilevato che nelle more del perfezionamento della notifica è spirato il termine estinzione previsto dall art. 34 C.G.S. e quindi appare superfluo disporre la rimozione previa ricerche. Per quanto attiene la posizione del deferito D Ambrosio va rilevato che, pur avendo rivisto la memoria difensiva, nella riunione non ha esplicitamente rinunciato alla estinzione, anzi l ha sollevata come eccezione preliminare, sul punto ritiene il Tribunale che il motivo di estinzione determinata dal ricorrente del termine ultimo dalla pronuncia sul deferimento, debba essere esplicitamente rinunziato dai deferiti, ed altrimenti non possa che essere dichiarante anche d ufficio. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di dichiarare l estinzione del procedimento, ai sensi dell art. 34 del C.G.S. ed il non luogo a procedere nei confronti di tutti i deferiti Si comunichi agli interessati. ERRATA CORRIGE C.U. N. 290 DEL : RECLAMO DELLA SOCIETA CITTA DEI PAPI ANAGNI CALCIO A5(.OMISSIS ) Leggasi: squalifica fino al 30/5/2018 e non 30/5/2015 come erroneamente pubblicato. Pubblicato in Roma il 26 giugno 2015 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli

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