SOMMARIO 1 PREMESSA DESCRIZIONE DELL'OPERA E TIPOLOGIA DI LAVORI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE...8

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2 SOMMARIO 1 PREMESSA CRITERI DI REDAZIONE DEL PSC CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GESTIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA PER LA PREVENZIONE E L'IGIENE DESCRIZIONE DELL'OPERA E TIPOLOGIA DI LAVORI INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI E DEI RISCHI ATTREZZATURE E MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI IPOTESI DI PRESENZA IN CANTIERE DI PIÙ IMPRESE, ANCHE NON CONTEMPORANEA IPOTESI DI PRESENZA IN CANTIERE DI UNICA IMPRESA COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

3 1 Premessa Il presente elaborato contiene le indicazioni necessarie (Linee Guida), che dovranno essere ulteriormente esplicitate per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nel proseguo indicato semplicemente P.S.C., dovrà riportare in linea di massima quanto segue: - analisi e valutazione dei rischi; - procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni; - misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese; - la descrizione di massima dei lavori; - suggerimenti sulla costituzione dell organigramma del cantiere (committente, datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) con attribuzione di ruoli e competenze in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro; - modalità da seguire per la recinzione dei cantieri, gli accessi e le segnalazioni; - protezioni e misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall ambiente esterno; - protezioni e misure di sicurezza contro i possibili rischi trasmessi agli ambienti circostanti al cantiere; - servizi igienico-assistenziali; - protezioni e misure di sicurezza connesse alla presenza nell area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; - viabilità principale di cantiere; - impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; - misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall alto; - misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; - misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l attuazione dei singoli elementi del piano; - misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 1.1 Criteri di redazione del PSC In linea di massima il P.S.C. dovrà essere redatto in base ai seguenti dati: Progetto esecutivo dell opera da realizzare; Computo metrico estimativo per macrovoci; Eventuali particolari scelte tecniche per l esecuzione delle opere; Sopralluoghi in loco con eventuali rilievi fotografici; Vigente normativa in materia, in particolare: D.P.R. del 19/03/56 N 303, art. 64 (Norme generali per l'igiene del lavoro); D.L. del 19/03/96, N 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, N 626); D.L. del 24/07/96, N 459 (Regolamento di attuazione di quattro direttive CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine); D.L. del 18/11/99, N 528 (D. L eg.vo 494/96 bis). Norme CEI e UNI e qualsiasi norma di buona tecnica; L. dello 05/03/90, N 46 (Norme per la sicurezza degli impianti); D.P.R. 06/12/91, N 447 (Regolamento di attuazione della legge 05/03/90, N 46 in materia di sicurezza degli impianti); D.M. del 10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro). 2

4 D.P.R. del 22/10/2001, N 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d impianti elettrici e d impianti elettrici pericolosi); D.Lgs. dello 02/02/2002 N 25 (Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro); D.Lgs. dello 04/09/2002 N 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto); D.Lgs. del 23/06/2003, N 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39); D.Lgs dello 08/07/2003, N 235 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori); D.P.R. dello 03/07/2003, N 222 (Regolamento sui contenuti minimi di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109); D.Lgs 9 Aprile 2008 N 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.); D.L. 3 Giugno 2008, n 97 (Disposizioni urgenti in materia di spesa pubblica, in materia fiscale e di proroga di termini Stralcio TU sicurezza); DM Ambiente 26 maggio 2009, n 138 (Piani di emergenza interni Dlgs 17 agosto 1999, n 334 Consultazione del personale); DM Ambiente 24 luglio 2009, n 139 (Piani di emergenza esterni Dlgs 17 agosto 1999, n 334 Consultazione della popolazione); D.Lgs 3 Agosto 2009, n 106 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81); Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2009/104/Ce (Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Codificazione Abrogazione direttiva 89/655/Cee); Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2009/148/Ce (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un esposizione all amianto durante il lavoro); Direttiva Commissione UE 2009/161/Ue (Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale Direttiva 98/24/Ce); Legge 17 Dicembre 2010, n 217 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12 novembre 2010, n 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza); DM Lavoro 4 Febbraio 2011 (Lavori sotto tensione Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ex articolo 81 del D.Lgs. 81/2008); DM Lavoro 11 Aprile 2011 (Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature Allegato VII D.Lgs. 9 Aprile 2008 n 81 Criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 13); DM Lavoro 22 Luglio 2011 (Verifiche periodiche di attrezzature Allegato VII D.Lgs. 9 Aprile 2008, n 81); Letteratura varia in materia. 1.2 Criteri di valutazione dei rischi Nel P.S.C. dovrà essere eseguita un attenta valutazione dei rischi a cui gli operai dell Impresa Appaltatrice potranno essere assoggettati durante l esecuzione dei lavori, esplicitando le macrovoci dell appalto riportate nella seguente tabella B. Le possibilità di infortuni elencati nella precedente tabella B possono essere cagionate maggiormente dalla cattiva organizzazione del lavoro, in particolare: a) Lavorazioni eseguite con posizione disagevole per presenza di acqua, umidità, spazi ristretti, posizioni scomode, ecc.; b) Scarsa manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate; c) Scarso controllo del lavoro da parte dei responsabili del cantiere; d) Scarsa professionalità dei responsabili del cantiere; e) Scarsa esperienza delle maestranze; f) Inadeguatezza delle macchine ed attrezzature utilizzate. La probabilità di accadimento dell infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche fortuiti. 3

5 Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione numerica con ragione 2, per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l indice d attenzione delle macrovoci considerate. Tale criterio di valutazione dovrà essere esplicitato nel P.S.C. per le voci specifiche della lavorazione del progetto esecutivo. 4

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7 Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attività principali; tali valori indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui corretta applicazione può, di fatto, eliminarli. Il numero 1 indica un indice di attenzione basso; Il numero 2 indica un indice di attenzione medio basso; Il numero 3 indica un indice di attenzione medio; Il numero 4 indica un indice di attenzione medio - alto; Il numero 5 indica un indice di attenzione alto. L indice di attenzione segnalato nella tabella F è relativo ai rischi precedentemente considerati 6

8 1.3 Gestione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali Nel P.S.C. dovranno essere esplicitate le modalità di gestione di eventuali infortuni sul lavoro e malattie professionali, tramite denuncie agli Organi competenti entro i tempi di legge a secondo dei casi, da parte dei responsabili del cantiere. Si indicano di seguito a titolo di esempio non esaustivo alcuni dei suddetti adempimenti: il Direttore del cantiere dell Impresa Appaltatrice ed il responsabile sono tenuti a denunciare all INAIL i malaugurati infortuni dei rispettivi dipendenti prestatori d opera, pronosticati non guaribili entro il 1 giorno, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l indennizzabilità; la denuncia dell infortunio deve essere effettuata su apposito modello predisposto dall INAIL, entro due giorni da quello in cui il responsabile ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico; se l infortunio ha prodotto la morte o sia previsto pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata per telegramma entro 24 ore dall evento. per la malattia professionale, la denuncia deve essere trasmessa all INAIL entro 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha informato il datore di lavoro la manifestazione della malattia; per malattie professionali, indipendentemente da quelle previste dalla specifica normativa, può essere considerata qualsiasi malattia di cui sia dimostrata, con onere della prova a carico del lavoratore, l origine professionale, e cioè l esistenza di una malattia contratta nell esercizio ed a causa dell attività lavorativa prestata. 1.4 Organi preposti alla vigilanza per la prevenzione e l'igiene Durante l esecuzione dei lavori si avranno contatti a vario titolo con gli Organi Istituzionali preposti al controllo (ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.). Pertanto nel P.S.C. dovranno essere definiti i criteri comportamentali e legali con i funzionari dei suddetti organi. Si indicano di seguito a titolo di esempio non esaustivo alcuni dei suddetti adempimenti: la vigilanza sull applicazione delle norme di legge, in materia di prevenzione e di igiene, è attribuita alle Aziende Sanitarie Locali; anche gli Ispettori del lavoro, in presenza di determinate circostanze, possono vigilare in materia di prevenzione e di igiene; al personale ispettivo che riveste la qualifica d ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuiti i seguenti poteri: accedere ai luoghi di lavoro, con facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e i refettori annessi agli stabilimenti; in caso di constatata inosservanza dalle norme di legge la cui applicazione è affidata alla loro vigilanza, diffidare, ove lo ritengano opportuno, con apposita prescrizione, il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione; emettere "disposizioni", cioè prescrizioni rivolte al datore di lavoro in carenza delle norme di legge ai fini della sicurezza e dell'igiene. I fogli di prescrizione rilasciati dagli ispettori devono essere tenuti sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di ispezione. 2 Descrizione dell'opera e tipologia di lavori L Amministrazione Comunale ha deciso di attuare un servizio di Bike Sharing a flusso libero nel proprio territorio al fine di raggiungere gli obiettivi preposti per la riduzione delle emissioni di sostante inquinanti, visto il marcato utilizzo di questo servizio e per prevenire il fenomeno di sosta selvaggia si è reso necessario l aumento degli attuali posti bici tramite l installazione di nuove rastrelliere e la realizzazione di stalli di sosta dedicati al servizio stesso del Bike Sharing. L installazione delle nuove rastrelliere e la realizzazione dei nuovi stalli dedicati comportano una riorganizzazione della sosta limitatamente ad un area circoscritta all intervento, sono previste quindi opere di modifica della segnaletica orizzontale e verticale oltre alla posa in opera di eventuali elementi di arredo urbano complementari alle suddette installazioni. Il progetto prevede inoltre interventi di manutenzione delle rastrelliere presenti sul territorio consistenti nella totale o parziale sostituzione della rastrelliera esistente con smuratura o taglio degli appoggi 7

9 e la ripresa locale del manto stradale, l accatastamento degli elementi in buono stato per un eventuale riutilizzo. Le stesse lavorazioni sono previste anche nei casi in cui si opera in presenza di arredo urbano quali dissuasori di sosta di varia tipologia e barriere parapedonali. 3 Informazioni di carattere generale Prima dell inizio dei lavori dovrà essere eseguita dal Committente o Responsabile dei lavori, la notifica preliminare all Organo Ispettivo Istituzionale preposto al controllo dell attuazione delle misure di sicurezza (ASL competente per territorio e alla Direzione Provinciale del lavoro), contenente i dati riportati nell allegato III, ai sensi dell art. 11 del D.Leg.vo 528/99 (D.Leg.vo 494/96 bis) così come recepito nell Allegato XII del D.Lgs 81/08, in particolare: Data della comunicazione Indirizzo del cantiere Committente (i) nome (i) e indirizzo (i) Natura dell opera Responsabile (i) dei lavori, nome (i) e indirizzo (i) Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell opera nome (i) e indirizzo (i) Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell opera nome (i) e indirizzo (i) Data presunta d inizio dei lavori in cantiere Durata presunta dei lavori in cantiere Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere Identificazione delle imprese già selezionate Ammontare complessivo presunto dei lavori. L impresa esecutrice dell opera dovrà affiggere in cantiere in maniera visibile detta notifica preliminare a disposizione dei funzionari della ASL competente per territorio. 4 Individuazione delle lavorazioni e dei rischi CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE Gli interventi di cui al presente progetto sono ubicati in tutta l estensione del territorio comunale e saranno prevalentemente eseguiti in prossimità della sede viaria, nella fascia di sosta, su marciapiede o in prossimità di piste ciclabili e in altre aree parzialmente o totalmente interdette al traffico veicolare quali aree pedonali, giardini pubblici, ZTL ecc. FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE La seguente valutazione, sarà presa in esame nel momento in cui verrà individuato il lavoro da eseguire; in questo modo sarà più preciso indicare se, nell'area adiacente o limitrofa al cantiere, vi è la presenza o meno di fattori di rischio per le lavorazioni stesse (es. altri cantieri, flusso di traffico elevato, ecc). RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE Esternamente all'area di cantiere deve essere garantita la nomale circolazione veicolare, pertanto il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato e delimitato, anche durante le ore notturne, come previsto dal D.M. 10 Luglio 2002 e succ. mod.. 8

10 SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE Vietato ai pedoni. Carrelli di movimentazione. Pericolo generico. Pericolo di inciampo. Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) Divieto di accesso Divieto accesso persone Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 9

11 LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE Individuazione, analisi e valutazione dei rischi (punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) Realizzazione di segnaletica orizzontale puntuale Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale (strisce, scritte, frecce direzionali ecc.), limitatamente ad una circoscritta area di intervento per la posa di una rastrelliera o la realizzazione di nuovi stalli dedicati al Bike Sharing. Macchine utilizzate: 1) Autocarro. Lavoratori impegnati: 1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale; Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale; Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità. Rischi a cui è esposto il lavoratore: a) Investimento, ribaltamento; b) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"; Attrezzi utilizzati dal lavoratore: a) Attrezzi manuali; b) Compressore elettrico; c) Pistola per verniciatura a spruzzo; Rischi generati dall'uso degli attrezzi: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Nebbie. Posa di segnali stradali e arredo urbano Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione, limitatamente ad una circoscritta area di intervento dettata dalla posa di una rastrelliera o la realizzazione di nuovi stalli dedicati al Bike Sharing. Macchine utilizzate: 1) Autocarro. Lavoratori impegnati: 1) Addetto alla posa di segnali stradali; Addetto alla posa di segnali stradali verticali e di elementi di arredo urbano compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione. Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali; Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta visibilità. Rischi a cui è esposto il lavoratore: a) Investimento, ribaltamento; b) Movimentazione manuale dei carichi; c) Rumore per "Operaio comune polivalente"; Attrezzi utilizzati dal lavoratore: a) Attrezzi manuali; Rischi generati dall'uso degli attrezzi: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 10

12 RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. Elenco dei rischi: 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2) Investimento, ribaltamento; 3) Movimentazione manuale dei carichi; 4) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"; 5) Rumore per "Carpentiere o aiuto carpentiere"; 6) Rumore per "Operaio comune polivalente"; 7) Scivolamenti, cadute a livello; 8) Ustioni; 9) Vibrazioni per "utilizzo smerigliatrice"; 10) Vibrazioni per "utilizzo martello demolitore elettrico"; 11) Vibrazioni per Carpentiere o aiuto carpentiere. RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" Descrizione del Rischio: Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Posa di rastrelliere e/o elementi di arredo urbano; Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario. Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento. Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione. Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso. Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali. RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" Descrizione del Rischio: Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale; Posa di segnali stradali; Posa di elementi di arredo urbano; Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera. RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi" Descrizione del Rischio: Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di operazioni di trasporto o sostegno di un carico. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 11

13 a) Nelle lavorazioni: Posa di segnali stradali e arredo urbano; Prescrizioni Organizzative: Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria. Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: a) il carico è troppo pesante; b) è ingombrante o difficile da afferrare; c) è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; d) è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; e) può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: a) è eccessivo; b) può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; c) può comportare un movimento brusco del carico; d) è compiuto col corpo in posizione instabile. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: a) lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; b) il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; c) il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; d) il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; e) la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate. L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: a) sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; b) pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; c) distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; d) un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio. RISCHIO: Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale" Descrizione del Rischio: Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T. Torino (Verniciatura industriale - Segnaletica stradale). Fascia di appartenenza: Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 db(a)"; sull attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 db(a)". MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale; Sorveglianza Sanitaria: Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 db(a) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. Informazione e Formazione: Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, 12

14 incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. Misure tecniche e organizzative: Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell intensità dell esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Dispositivi di protezione individuale: Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell udito: 1) Utilizzo macchina per verniciatura (B668), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 db(a)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull uso dei dispositivi dell udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81). RISCHIO: Rumore per "Carpentiere o aiuto carpentiere" Descrizione del Rischio: Analisi dei livelli di esposizione al rumore sull attività di tutto il cantiere. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per segnaletica verticale e arredo urbano; Sorveglianza Sanitaria: Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 db(a)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 db(a)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. Informazione e Formazione: Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. Misure tecniche e organizzative: 13

15 Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell intensità dell esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. Dispositivi di protezione individuale: Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell udito: 1) Getti con vibrazione (utilizzo vibratore per cls) (A108), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell udito eeee (valore di attenuazione 12 db(a)). 2) Disarmo (A109), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell udito eeee (valore di attenuazione 12 db(a)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull uso dei dispositivi dell udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente" Descrizione del Rischio: Analisi dei livelli di esposizione al rumore sull attività di tutto il cantiere. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Asportazione di rastrelliere, sostegni tubolari per segnaletica e arredo urbano, taglio di materiali; Sorveglianza Sanitaria: Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 db(a) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. Informazione e Formazione: Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. Misure tecniche e organizzative: Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 14

16 rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell intensità dell esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Dispositivi di protezione individuale: Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell udito: 1) Utilizzo attrezzi manuali (in presenza di escavatore) (A123), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 db(a)). 2) Utilizzo tagliasfalto a disco (B618), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 20 db(a)). 3) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A124 - A125), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 db(a)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull uso dei dispositivi dell udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente" Descrizione del Rischio: Analisi dei livelli di esposizione al rumore sull attività di tutto il cantiere. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Posa di segnali stradali; Sorveglianza Sanitaria: Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 db(a)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 db(a)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. Informazione e Formazione: Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. Misure tecniche e organizzative: Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell intensità dell esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 15

17 Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. Dispositivi di protezione individuale: Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione dell udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell udito: 1) Movimentazione attrezzatura (A224), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 db(a)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull uso dei dispositivi dell udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" Descrizione del Rischio: Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Apposizione, modifica o integrazione di segnaletica verticale; Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. RISCHIO: "Ustioni" Descrizione del Rischio: Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Apposizione, modifica e/o integrazione di segnaletica verticale, manutenzione di rastrelliere esistenti posa in opera di arredo urbano; L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori per eventuale asportazione di segnaletica orizzontale in materiale elastoplastico o da scintille per taglio materiale. Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) elmetto; c) guanti; d) Occhiali; e) Otoprotettori. RISCHIO: Vibrazioni per uso di smerigliatrice Descrizione del Rischio: Analisi delle attività e dei tempi di esposizione conseguenti all utilizzo smerigliatrice a disco. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Apposizione, modifica e/o integrazione di segnaletica verticale, manutenzione di rastrelliere esistenti posa in opera di arredo urbano; Sorveglianza Sanitaria: Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. Informazione e Formazione: 16

18 Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. Misure tecniche e organizzative: Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione. Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile. Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano. Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta. Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. Dispositivi di protezione individuale: Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. RISCHIO: Vibrazioni per "utilizzo martello demolitore elettrico" Descrizione del Rischio: Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento all utilizzo di martello demolitore elettrico. MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: a) Nelle lavorazioni: Apposizione, modifica e/o integrazione di segnaletica verticale, manutenzione di rastrelliere esistenti posa in opera di arredo urbano; Sorveglianza Sanitaria: Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. Informazione e Formazione: Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni, misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 17

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