REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MESSINA EDIZIONE 2017

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1 REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MESSINA EDIZIONE 2017

2 INDICE TITOLO I - I CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA... 5 ART. 1 - Funzionamento Del Consiglio Disciplina... 5 ART. 2 - Spese Di Gestione... 5 TITOLO II - Competenza... 6 ART. 3 - Competenza Per Il Procedimento Disciplinare... 6 ART. 4 - Conflitto Di Competenza... 6 ART. 5 - Casi Di Astensione E Ricusazione... 6 ART. 6 - Termini E Forme Per La Dichiarazione Di Ricusazione... 7 ART. 7 - Decisione Sulla Dichiarazione Di Ricusazione... 7 ART. 8 - Provvedimenti In Caso Di Accoglimento Della Dichiarazione di Astenzione o dell istanza Di Ricusazione... 7 TITOLO III - Il Procedimento Disciplinare... 7 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 7 ART. 9 - Principi Generali E Norme Applicabili... 7 CAPO II - NOTIZIA DELL ILLECITO DISCIPLINARE... 8 ART Notizia Dell illecito Disciplinare... 8 ART Iscrizione Nel Registro Riservato... 8 ART Divieto Di Cancellazione... 8 CAPO III - FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE... 8 ART Costituzione Del Collegio Competente Per La Fase Istruttoria Preliminare Ed Eventuale Nomina Del Consigliere Coadiuvante... 8 ART Comunicazione All incolpato, Fase Istruttoria Preliminare e relativa conclusione ART Disciplina degli atti nel caso di decadenza del C.D.T ART Formulazione Del Capo Di Incolpazione... 9 CAPO IV - CITAZIONE A GIUDIZIO ART La Citazione A Giudizio ART Comunicazione E Contenuto Della Citazione A Giudizio TITOLO IV - Fase Dibattimentale E Discussione ART Dibattimento ART Celebrazione Del Procedimento Disciplinare ART Prove Utilizzabili ART Discussione CAPO V - FASE DECISORIA ART Contenuto Del Provvedimento Disciplinare ART Pronuncia Della Decisione ART Decisione Di Non Luogo A Provvedere ART Notificazione Della Decisione ART Sanzioni Disciplinari TITOLO V - - Della Impugnazione Delle Decisioni Disciplinari ART Impugnazione Delle Decisioni Del C.D.T TITOLO VI - Dell esecuzione Delle Decisioni Disciplinari Pagina 2 di 16

3 ART Esecuzione Della Decisione Disciplinare ART Pubblicità Dei Provvedimenti Disciplinari TITOLO VII - - Della Riapertura Del Procedimento Disciplinare ART Riapertura Del Procedimento Disciplinare Pagina 3 di 16

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5 TITOLO I - I CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA ART. 1 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA 1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale (C.D.T.) agisce in piena indipendenza di giudizio autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, che ne costituisce uno strumento di attuazione interno. 2. Esso opera attraverso collegi composti da tre membri titolari. 3. Il Collegio delibera con la partecipazione necessaria di tre membri. 4. Le funzioni di presidente della Consiglio di Disciplina Territoriale, così come quelle dei singoli Collegi di Disciplina, sono svolte dal componente con maggiore anzianità d iscrizione all Albo e le funzioni di segretario da quello con minore anzianità d iscrizione all albo. In caso di parità di iscrizione all Albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica. Nel caso in cui all interno del C.D.T. siano presenti componenti non appartenenti all OAPPC, il criterio di attribuzione delle cariche seguirà il solo criterio dell anzianità anagrafica. Ciò vale anche per l attribuzione delle funzioni di Presidente e Segretario dei Collegi di Disciplina. 5. I singoli Collegi svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Messina. 6. E facoltà del Presidente del Consiglio di Disciplina indire riunioni periodiche con i Presidenti dei Collegi, per un confronto sugli sviluppi dei procedimenti in essere e sulla normativa. 7. Su richiesta del Presidente, il Segretario convoca i componenti del Collegio attraverso PEC. 8. Le comunicazioni in entrata ed in uscita, di competenza del C.D.T., vengono registrate con apposito numero di protocollo. 9. Le comunicazioni dei singoli collegi vengono trasmesse alla casella di posta elettronica certificata disciplina.oappcmessina@archiworldpec.it dalla quale verranno inviate agli interessati con il numero di protocollo in uscita del protocollo generale. 10. I compiti di segreteria e di assistenza all attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale della segreteria del Consiglio dell Ordine. ART. 2 - SPESE DI GESTIONE 1. Le spese di gestione del C.D.T. sono a totale carico dell Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Messina. 2. L entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio di Disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell Ordine medesimo, sulla base di apposito preventivo di spesa fornito dallo stesso C.D.T. e che dovrà pervenire al Consigliere Tesoriere dell OAPPC entro il 30 ottobre dell anno precedente a quello per cui si programmerà la spesa previsionale. 3. Laddove il Presidente del Collegio ritenesse opportuno avvalersi di consulenze esterne per le indagini e/o svolgimento dell intero procedimento, farà richiesta al Presidente del Consiglio di Disciplina, che ne disporrà l autorizzazione. Le spese saranno addebitate all Ordine. 4. La partecipazione al C.D.T. non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta, secondo criteri e parametri in uso dall OAPPC per i propri Consiglieri o secondo quanto il Consiglio dello stesso OAPPC stabilirà. Pagina 5 di 16

6 TITOLO II - COMPETENZA ART. 3 - COMPETENZA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 1. Il C.D.T. è competente per i procedimenti disciplinari relativi agli iscritti all Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Messina. 2. Il C.D.T. è altresì competente nei casi di cui all art. 49 R.D. 23/10/1925 n ART. 4 - CONFLITTO DI COMPETENZA 1. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. si pronuncia sui conflitti di competenza fra i C.D.T. per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare. 2. I C.D.T. fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale degli Architetti: di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio Nazionale degli Architetti nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti, gli atti sono rimessi al C.D.T. dichiarato competente. 3. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. sospende il corso del procedimento disciplinare. Casi di Astensione e Ricusazione. 4. I componenti dei C.D.T. possono essere individualmente ricusati e devono astenersi per i motivi indicati dall articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. Costituisce altresì espressa ipotesi di astensione o di ricusazione per il Consigliere o per il Presidente del Collegio, intrattenere, o aver intrattenuto, rapporti lavorativi o di collaborazione a qualunque titolo col professionista sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante o esercitare o avere esercitato la professione con gli stessi o nei medesimi locali. 5. La decisione sulla ricusazione o l autorizzazione all astensione di un componente del Collegio sono di competenza del Presidente del C.T.D., il quale, nel caso in cui accolga l istanza di ricusazione o autorizzi l astensione, provvede alla sostituzione del membro ricusato o di quello astenuto, con altro componente del C.D.T.. ART. 5 - CASI DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE 1. I componenti dei C.D.T. possono essere individualmente ricusati e devono astenersi per i motivi indicati dall articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. Costituisce altresì espressa ipotesi di astensione o di ricusazione per il Consigliere o per il Presidente del Collegio, intrattenere, o aver intrattenuto, rapporti lavorativi o di collaborazione a qualunque titolo col professionista sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante o esercitare o avere esercitato la professione con gli stessi o nei medesimi locali. 2. La decisione sulla ricusazione o l autorizzazione all astensione di un componente del Collegio sono di competenza del Presidente del C.T.D., il quale, nel caso in cui accolga l istanza di ricusazione o autorizzi l astensione, provvede alla sostituzione del membro ricusato o di quello astenuto, con altro componente del C.D.T.. 1 Art. 49. L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello. Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio. Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento. Pagina 6 di 16

7 ART. 6 - TERMINI E FORME PER LA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE 1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione. 2. La relativa istanza, contenente l'indicazione delle prove, è presentata al C.D.T., attraverso gli uffici di segreteria dell Ordine, deve essere sottoscritta dall'interessato, o da un suo procuratore speciale, e contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda. La presentazione di istanza di ricusazione, ovvero la richiesta di autorizzazione ad astenersi, sospende il procedimento disciplinare fino alla ricostituzione del Collegio. 3. La dichiarazione di ricusazione è comunicata al componente ricusato a cura del Presidente del C.D.T. con invito allo stesso a fornire entro cinque giorni le deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione. ART. 7 - DECISIONE SULLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 6, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, il Presidente del C.T.D.., senza ritardo, la dichiara inammissibile con provvedimento impugnabile davanti al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. 2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili. 3. Il Presidente del C.T.D. decide sul merito della ricusazione, sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato ed alla parte che ha proposto l istanza. ART. 8 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI ASTENZIONE O DELL ISTANZA DI RICUSAZIONE 1. Se la dichiarazione di ricusazione è accolta, il Collegio non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione. Lo stesso dicasi nel caso in cui il Presidente del C.D.T. abbia autorizzato l astensione. 2. Il componente ricusato è sostituito con altro nominato dal Presidente del C.D.T. 3. Il componente la cui astensione sia stata autorizzata è sostituito con altro nominato dal Presidente del C.D.T.. TITOLO III - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 9 - PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI 1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico aventi rilevanza disciplinare sono sottoposte al giudizio del C.D.T.. 2. Il procedimento disciplinare è regolato dalla legge e dalle norme del presente regolamento. 3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell azione amministrativa. Pagina 7 di 16

8 CAPO II - NOTIZIA DELL ILLECITO DISCIPLINARE ART NOTIZIA DELL ILLECITO DISCIPLINARE 1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale prende notizia dell illecito disciplinare di propria iniziativa e riceve le notizie di illecito disciplinare trasmesse dal Consiglio dell Ordine degli Architetti P.P.C., dal Pubblico Ministero o da altri soggetti pubblici o privati che abbiano denunciato abusi o mancanze da parte di professionisti iscritti all Ordine degli APPC.. 2. Il Consiglio dell'ordine degli Architetti P.P.C. quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque d ufficio la notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente trasmettere gli atti al C.D.T.. ART ISCRIZIONE NEL REGISTRO RISERVATO 1. Il Presidente del C.D.T., presa notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo nel registro degli indagati, all uopo istituito, il nominativo dell iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione. 2. Il registro è riservato ed è custodito dal segretario del C.D.T. ed è consultabile esclusivamente dai componenti del Consiglio stesso e dalla Segreteria dell Ordine, anche al fine di rispettare il divieto di cancellazione di cui all art Il Consiglio di Disciplina ha piena autonomia decisionale e dovrà valutare se nella fattispecie concreta l illecito disciplinare sia comunque da perseguire, nonostante il tempo trascorso dalla commissione della violazione del codice deontologico, tenendo presente tutte le circostanze del caso concreto e, dunque, anche il tempo trascorso dalla commissione del fatto illecito, nonché, ai sensi dell art. 653 cod. proc. pen. l essere intervenuta, sui medesimi fatti, sentenza penale irrevocabile. ART DIVIETO DI CANCELLAZIONE 1. Dal giorno dell acquisizione della notizia di illecito disciplinare e fino alla definizione del relativo procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell iscritto dall'albo o dal registro riservato di cui all articolo precedente. CAPO III - FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE ART COSTITUZIONE DEL COLLEGIO COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE ED EVENTUALE NOMINA DEL CONSIGLIERE COADIUVANTE 1. Il Presidente del C.D.T designa, senza indugio, il Collegio competente a trattare il procedimento secondo un criterio di rotazione e trasmette gli atti al Presidente del Collegio medesimo. 2. Il Presidente del Collegio di disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare, volta ad una prima verifica dei fatti oggetto della notizia di illecito disciplinare. 3. A tal fine, egli assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, potrà accedere ad uffici pubblici per estrarre documentazione utile e, se del caso, ricorrendo, all intervento del Procuratore della Repubblica o agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase può anche sentire il professionista indagato al fine di trarre utili elementi, ed assumere sommarie informazioni da persone che possano riferire circostanze utili ai fini istruttori. 4. Il Presidente del Collegio, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscano o meno presupposto di violazione di nome deontologiche: Pagina 8 di 16

9 a. in caso negativo, sentito il Collegio di disciplina, dispone l archiviazione della notizia di illecito; b. in caso positivo convoca il Collegio di disciplina e l indagato affinché sia udito. 5. Nella convocazione dovranno essere indicati i fatti addebitati e le norme deontologiche che si presumono violate; dovrà inoltre essere precisato che l incolpato ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia. 6. Il, Collegio di disciplina, delibera con la maggioranza dei componenti. 7. La fase istruttoria deve essere completata entro tre mesi dall iscrizione della notizia nel registro di cui all art. 11 del presente regolamento. Detto termine è suscettibile di proroga nelle ipotesi di particolare complessità. La proroga, su apposita istanza del Presidente della Collegio, deve essere autorizzata dal Presidente del C.D.T. per un termine non superiore a tre mesi. L istanza di proroga dovrà essere inoltrata al Presidente del C.D.T. prima della scadenza del termine. ART COMUNICAZIONE ALL INCOLPATO, FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RELATIVA CONCLUSIONE. 1. Il Presidente del Collegio, ove non venga disposta l immediata archiviazione, comunica senza ritardo all'iscritto, all indirizzo di residenza o al domicilio professionale o a quello di posta elettronica certificata, la data dell audizione per l'avvio della fase istruttoria preliminare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo p.e.c., contenente la contestazione degli addebiti, fornendogli ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro quindici giorni, dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio, le comunicazioni relative al procedimento verranno indirizzate al domicilio professionale. 2. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l audizione dell iscritto deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. 3. Nell apposita seduta, il Collegio di disciplina, su rapporto scritto od orale del Presidente, udito l indagato in ordine ai quanto contestatogli a norma del primo comma, decide se vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare. 4. Nel caso in cui il Collegio di disciplina ravvisi l insussistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, dispone l archiviazione del procedimento. 5. Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio, con eventuale allegazione del rapporto scritto nonché degli atti e documenti prodotti, le dichiarazioni fornite dall indagato e dal suo difensore e/o esperto di fiducia, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti. 6. L inosservanza dell obbligo di audizione dell incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dall incolpato medesimo, la nullità del procedimento. ART DISCIPLINA DEGLI ATTI NEL CASO DI DECADENZA DEL C.D.T. 1. In caso di decadenza del C.D.T. e, in conseguenza dei Collegi di Disciplina per la scadenza temporale dalle funzioni, restano in ogni caso salvi e pienamente efficaci gli atti compiuti nella fase istruttoria preliminare, inclusa l eventuale decisione di rinvio a giudizio disciplinare. ART FORMULAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE 1. Qualora il Collegio ritenga che vi sia motivo per sottoporre l iscritto a giudizio disciplinare ne dà comunicazione all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo P.E.C.. 2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene: Pagina 9 di 16

10 a. L indicazione delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; b. Il capo d incolpazione con l enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme deontologiche violate; se gli addebiti sono più di uno, sono contraddistinti da lettere o da numeri; c. l'avviso che l'incolpato, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa: ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti; ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Collegio, per essere sentito ed esporre le proprie difese; ha facoltà di nominare ed essere assistito da un difensore o da un esperto di fiducia, di eleggere presso lo stesso o altrove il domicilio per le notificazioni degli atti del procedimento. CAPO IV - CITAZIONE A GIUDIZIO ART LA CITAZIONE A GIUDIZIO 5. Decorso il termine di cui all art. 16, comma n. 2 lettera c), il presidente del Collegio di Disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesimo Collegio designato per l istruttoria, costituito in collegio giudicante. ART COMUNICAZIONE E CONTENUTO DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO 1. La citazione a giudizio deve essere notificata all incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, ovvero a mezzo p.e.c., in un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento all indirizzo di residenza o al domicilio eventualmente eletto; l incolpato ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. 2. Il termine di 30 giorni di cui al comma precedente decorre dal giorno successivo a quello in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario. 3. L atto di citazione deve indicare: a. autorità procedente; b. le generalità dell'incolpato; c. l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri; d. l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla Collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; e. l'avviso che l'incolpato, entro il termine di 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti; f. l'elenco dei soggetti sentiti in sede di sommarie informazioni di cui all art che il Collegio giudicante intende ascoltare, dopo averne valutata la loro rilevanza e conducenza; g. la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario del Collegio. Pagina 10 di 16

11 TITOLO IV - FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE ART DIBATTIMENTO 1. Il dibattimento si svolge davanti al Collegio designato costituito da 3 componenti. 2. Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di: a. Produrre ulteriori documenti; b. interrogare o far interrogare i testimoni che ha indicato nei termini di cui all articolo 18, terzo comma, lett. d); c. rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Collegio competente per il dibattimento; d. avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore; e. depositare memorie scritte. 3. Il Collegio: a. acquisisce i documenti prodotti dall incolpato nel termine di cui all art. 18, comma 3 lett. d) oppure a norma del presente articolo; b. ove reputato necessario, chiede all incolpato di sottoporsi all'esame; c. procede all esame dei testimoni e subito dopo, a quello dell incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; d. procede, d ufficio o su istanza di parte, all ammissione e all acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l accertamento dei fatti. ART CELEBRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. 1. Nel giorno stabilito, si apre e si svolge il dibattimento in ordine ai fatti oggetto del procedimento, con precisa verbalizzazione della seduta, attraverso l assunzione delle prove e l eventuale esame dell incolpato; 2. Per motivi di legittimo impedimento dell incolpato che abbia chiesto di essere sentito, la seduta può essere rinviata. ART PROVE UTILIZZABILI 1. Ai fini della decisione sono utilizzabili: a. le notizie di illecito disciplinare; b. le dichiarazioni e i documenti provenienti dall incolpato; c. gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento; d. i verbali delle delle sommarie informazioni raccolte ai sensi dell art. 13,comma 3 che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento. 2. in caso di decadenza del C.D.T. e, pertanto, dei Collegi di disciplina per effetto della scadenza delle funzioni, resta salva la possibilità, per il nuovo Collegio, di utilizzare per la decisione le notizie di illecito disciplinare, le dichiarazioni, gli atti, e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e nel dibattimento. Pagina 11 di 16

12 ART DISCUSSIONE 1. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione all incolpato che, eventualmente, ne abbia fatto richiesta, ed al suo difensore. 2. Terminata la discussione, il Collegio di disciplina adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell architetto per essere sentito dal Collegio di disciplina nelle forme regolamentari. 3. Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento a pena di nullità assoluta del procedimento stesso. 4. La deliberazione del provvedimento disciplinare viene adottata camera di consiglio e, pertanto, ogni componente: a. non può entrare nella sala delle riunioni se la trattazione è già avviata; b. non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione; c. non può astenersi, ma solo votare contro o a favore. 5. Il Componente dissenziente può, a richiesta, mettere a verbale il proprio motivato dissenso, e la decisione sarà presa comunque a maggioranza. CAPO V - FASE DECISORIA ART CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. 1. La decisione del Collegio di disciplina deve contenere: a. l indicazione dell Autorità emanante; b. le generalità del Professionista incolpato; c. l incolpazione; d. la concisa e logica esposizione dei motivi che hanno condotto alla decisione assunta, con l indicazione delle prove su cui essa si fonda e l enunciazione delle ragioni per le quali non si sono ritenute attendibili le prove contrarie; e. Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta; f. Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata; g. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio. ART PRONUNCIA DELLA DECISIONE 1. Il Presidente del Collegio, curato il deposito del dispositivo della decisione assunta presso la Segreteria del Consiglio dell Ordine degli APPC, ne fa dare tempestiva comunicazione alla parte ad opera della Segreteria medesima. 2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., che decorre dalla notificazione della copia integrale della decisione. 3. La decisione deve essere depositata nel termine di trenta giorni dall avvenuta comunicazione del dispositivo. Nel caso di decisioni particolarmente complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Collegio inserito nel dispositivo della decisione. 4. La decisione emessa dal Collegio non impugnata nel termine stabilito è esecutiva. Pagina 12 di 16

13 ART DECISIONE DI NON LUOGO A PROVVEDERE 1. Con la decisione che definisce il procedimento, il Collegio può deliberare il proscioglimento dell incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare». ART NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE 1. Copia integrale della decisione è notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo p.e.c., a cura della segreteria del Consiglio dell'ordine degli Architetti P.P.C..: a. all'incolpato nel domicilio di residenza o a quello di posta elettronica certificata o in quello eventualmente eletto; b. al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto. ART SANZIONI DISCIPLINARI 1. Le sanzioni disciplinari che il Collegio di disciplina può pronunciare sono: a. il richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare ed è deliberato dal Collegio nei casi di infrazioni lievi e scusabili; b. l avvertimento, che consiste in una comunicazione all incolpato, nella quale, evidenziato al colpevole quali siano state le mancanze commesse, viene espressa l esortazione a non ricadervi; c. la censura, ossia la comunicazione all incolpato con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo; d. la sospensione dall esercizio della professione per un tempo non superiore nel massimo a sei mesi o a due anni nei casi previsti dall art. 29 del DPR 380/2001; nel determinarne la durata si terrà conto, con prudente apprezzamento, anche della gravità dell illecito disciplinare accertato e dell eventuale reiterazione; e. la cancellazione dall albo. 6. Le sanzioni di sospensione dall esercizio della professione e di cancellazione dall albo, a seguito del provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell attività professionale in corso. 7. Dal momento della pronuncia della sanzione, durante i termini per impugnare e fino all esito del giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale, l esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa. 8. Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti, nel caso in cui esso sia respinto dal C.N.A.P.P.C.. o nel caso in cui il ricorso per Cassazione avverso la decisione dell organo di secondo grado sia dichiarato inammissibile o rigettato. 9. Nel caso di condanna alla reclusione, che debba essere espiata mediante la detenzione in carcere o in altro luogo, o in caso di applicazione di misure di sicurezza, il Collegio di disciplina, all esito del procedimento disciplinare, comunica al Presidente dell Ordine di eseguire la cancellazione dall albo o pronunciare la sospensione; quest ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca. 10. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l iscrizione nell albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo. 11. Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati, d ufficio dal Collegio di disciplina, anche su segnalazione dell Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare. Pagina 13 di 16

14 12. Nel caso di morosità dell iscritto e nel caso di mancata comunicazione annuale INARCASSA, su segnalazione dell Ordine ed a seguito di istruttoria di carattere amministrativo, viene avviato dal Collegio di disciplina, a seguito dell assegnazione della pratica, un ordinario procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo di ufficiale giudiziario, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l iscritto non provveda a sanare la propria posizione. TITOLO V - - DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI ART IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL C.D.T. 1. Avverso le decisioni del C.D.T.. è ammesso ricorso avanti al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. nel termine di trenta giorni dalla notifica della copia integrale provvedimento che s intende impugnare. 2. Possono proporre ricorso: a. l incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità; b. il Procuratore della Repubblica, nel caso di proscioglimento. 3. Il ricorso deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta dall incolpato o dal suo difensore o dal Procuratore della Repubblica nella segreteria del Consiglio dell'ordine degli Architetti, P.P.C. presso cui l incolpato è iscritto che, senza indugio, lo trasmette al C.D.T.. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso varrà la data di spedizione. 4. Il ricorso è notificato a cura del C.D.T. al Procuratore della Repubblica o all incolpato nel caso in cui il gravame sia stato proposto dal Procuratore della Repubblica; 5. La proposizione del ricorso sospende l esecuzione del provvedimento impugnato. 6. Il Presidente del CDT, decorso i termini anzidetti - nei quali il Procuratore della Repubblica può chiedere visione dei documenti, ed altrettanto può fare il professionista se il ricorso è stato proposto dal Procuratore della Repubblica - trasmette al CNA PPC il ricorso in originale, la prova della comunicazione al Procuratore ed al professionista, il fascicolo degli atti ad esso. TITOLO VI - DELL ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI ART ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE 1. Per l esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il OAPPC provinciale al cui albo o registro è iscritto l incolpato. 2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del C.D.T. ne dà comunicazione sia all ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica. 3. Nell ipotesi di sospensione o di cancellazione dall albo il Presidente del Consiglio dell Ordine di appartenenza dell iscritto, avuta notizia dell esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del C.D.T.. ed invia all iscritto sanzionato, a mezzo p.e.c. e raccomandata con avviso di ricevimento, nel domicilio di residenza ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell esecuzione della sanzione e quella finale, nel caso di sospensione. 4. In tutti gli altri casi, l OAPPC procede esclusivamente all inserimento della decisione nel fascicolo personale dell iscritto. Pagina 14 di 16

15 5. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, anche a tempo indeterminato, o la cancellazione, nonché nei casi di sospensione cautelare di cui all art. 27, comma 5, del presente regolamento, di esse è data comunicazione senza indugio: a. ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell ordine competente per l esecuzione; a. a tutti OAPPC d Italia b. Copia della suddetta comunicazione è affissa presso gli uffici del OAPPC di appartenenza dell iscritto che è competente per l esecuzione. 6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il OAPPC determina d ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5. ART PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1. L avvertimento è comunicato all iscritto dal Presidente del Collegio, con raccomandata A/R o p.e.c., ed inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell Ordine. 2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall albo sono notificate all iscritto dal Presidente del Collegio per mezzo dell ufficiale giudiziario o p.e.c. e comunicate, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell Ordine. 3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall esercizio professionale e di cancellazione dall albo vengono inviati dal Presidente dell Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l Albo, e in particolare ai seguenti uffici ed enti nazionali: a. Corte di appello, Tribunale; b. Procura della Repubblica; c. Prefettura; d. Camera di Commercio; e. Ministero della Giustizia; f. Ministero degli Interni; g. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; h. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; i. Ministero dell Università e della Ricerca; j. Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.; k. Consigli degli Ordini Architetti P.P.C. italiani; l. pubblicati nell apposita sezione sul sito dell Ordine. 4. Tutti i provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell iscritto; sull Albo Unico sono annotati i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall Albo. Gli atti del procedimento depositati presso l Ordine sono riservati e come tali debbono essere conservati. Pagina 15 di 16

16 TITOLO VII - - DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ART RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto: a. se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora, l autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare; b. se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal C.D.T.. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto. 2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell interessato o d ufficio con le forme del procedimento ordinario. 3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio di Disciplina che ha emesso la decisione. 4. Il giudizio è affidato a una Collegio in composizione diversa da quella che ha esitato il procedimento riaperto. 5. Nel caso di cui al primo comma lett. a) la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo: a. d'ufficio, ad istanza del OAPPC o del Consiglio di Disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso; b. ad istanza dell'interessato. Pagina 16 di 16

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