STUDIO LONGO & CARRERA Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via Tomaso da Modena, TREVISO
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- Baldo Bruno Parente
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1 Treviso, 16 gennaio 2006 CIRCOLARE N. 1/2006 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Approfondimenti su Finanziaria Contributi Enasarco. FINANZIARIA 2006 Facendo seguito alla precedente circolare n. 12-bis/2005, proponiamo di seguito un approfondimento di alcuni dei provvedimenti più rilevanti della nuova Finanziaria 2006 e del Decreto Legge collegato. 1. VENDITE AUTO L autenticazione di atti e dichiarazioni inerenti il passaggio di proprietà o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli potrà essere effettuata, oltre che da un notaio, anche dai dirigenti del Comune di residenza del venditore, dai funzionari del distretto della Corte d appello o del Ministro delle Infrastrutture o dell ACI, oppure dai titolari di agenzie automobilistiche autorizzate. 2. PIANIFICAZIONE FISCALE E stato introdotto, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2006, l istituto della programmazione fiscale al quale possono accedere i titolari di reddito d impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d imposta in corso al 1 gennaio L accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell attività svolta, da assumere ai fini delle imposte sui redditi, con una riduzione dell imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata, e ai fini dell IRAP. La proposta, che verrà inviata ai contribuenti potenzialmente ammessi alla programmazione, sarà elaborata dall Agenzia delle Entrate tenendo essenzialmente conto delle risultanze di studi di settore e
2 parametri. Le condizioni impeditive alla formulazione della proposta da parte dell Agenzia sono le seguenti: - esclusione o inapplicabilità degli studi di settore per il periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2004; - svolgimento nel 2005 di un attività diversa da quella esercitata nel 2004; - omessa dichiarazione del reddito e IRAP derivante dall attività svolta nel periodo d imposta 2004, omessa presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d imposta 2004 e omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d imposta 2004; - presentazione dichiarazione dei redditi o dichiarazione Irap o dichiarazione IVA relativa all esercizio 2004 contenente dati insufficienti per l elaborazione della proposta. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d imposta, con l accettazione degli importi proposti al contribuente, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. L accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine la proposta potrà essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta. Gli effetti della programmazione fiscale sono i seguenti: 1 sono inibiti i poteri di accertamento analitico, analitico-induttivo ed induttivo dell Amministrazione finanziaria, tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini Iva; 2 viene riconosciuta una tassazione di favore sul cosiddetto extrareddito, ossia sulla parte di reddito dichiarata eccedente quella programmata. Sullo stesso, i soggetti IRES applicheranno l aliquota del 29% anziché del 33%, mentre i soggetti IRPEF, per ogni scaglione di reddito, beneficeranno di una riduzione di 4 punti percentuali dell aliquota applicabile, fermo restando la prima percentuale che rimane pari al
3 23%. Inoltre, sempre sull extra reddito, non è dovuta l Irap; 3 Ai fini dell Iva, all ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili, si applica l aliquota media risultante dal rapporto tra l imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d affari dichiarato; 4 I contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi e ferme restando le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato. Resta impregiudicata, ovviamente, la facoltà del contribuente di effettuare comunque i versamenti su base volontaria. I soggetti che accetteranno la programmazione, potranno adeguare i ricavi/compensi per il biennio 2003/2004, a condizione che abbiano presentato le dichiarazioni entro il 31 ottobre I contribuenti destinatari della proposta di programmazione fiscale per il triennio , riceveranno, quindi, un ulteriore proposta di adeguamento dei redditi d impresa e di lavoro autonomo relativi ai periodi d imposta in corso al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre Quest ultima potrà riguardare anche uno solo degli anni sanabili. La quantificazione della proposta avverrà attraverso elaborazioni dell anagrafe tributaria, considerando le risultanze degli studi di settore e parametri, l andamento dell economia per settori e i componenti negativi di reddito. E stata prevista un imposta sostitutiva pari al: - 28% per le società di capitali, escluse le società aderenti alla trasparenza fiscale; - 23% per gli altri soggetti. La tempistica è la medesima di quella fissata per la pianificazione fiscale. I limiti che riducono l appeal del concordato sono i seguenti: - la definizione dei soli redditi d impresa, lavoro autonomo ed IRAP; - la possibilità di ulteriore accertamento in relazione a nuovi elementi; - l esclusione del riporto delle perdite risultanti dalle dichiarazioni ; - l esclusione del riporto e del rimborso del credito IVA risultante dalle dichiarazioni
4 3 RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI La rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni (di cui agli artt. da 10 a 16 della legge n. 342/2000, e successive modificazioni), ad esclusione delle aree fabbricabili, può essere eseguita, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (normalmente bilancio al 31/12/2005). Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita, consentendo la deduzione dei relativi ammortamenti (e l eventuale considerazione ai fini del calcolo delle plusvalenze in caso di cessione) solo a decorrere da tale esercizio (normalmente esercizio 2007). L imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 12% per il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili e del 6% per il maggior valore attribuito ai beni non ammortizzabili, va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. 4 RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI Le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d impresa (di cui agli artt. da 10 a 15 della legge n.342/2000) si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree edificabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri dei beni ammortizzabili o nei registri Iva.
5 La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica. La disposizione precedente si applica a condizione che l utilizzazione edificatoria dell area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all effettuazione della rivalutazione. L imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 19%, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Il riconoscimento fiscale del maggiore valore decorre immediatamente, vale a dire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre La rivalutazione in questione non interessa le aree edificabili eventualmente detenute da soggetti privati. Per costoro la possibile rideterminazione del valore è disciplinata dall articolo 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. 203/2005 (convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248). 5 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI DETENUTI DA PRIVATI E nuovamente riaperta la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni non in regime d impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali. Per effettuare la rivalutazione, è necessario far redigere e giurare una perizia di stima entro il , che attribuisca il valore del terreno o della partecipazione posseduti all , e versare un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate (ricordiamo che sono qualificate le partecipazioni che rappresentino complessivamente una percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% per le società di persone e al 20% per le società di capitali non quotate), e del 2% sul valore delle partecipazioni non qualificate. La suddetta imposta sostitutiva potrà essere versata in un unica soluzione entro il
6 , oppure rateizzata in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3%, scadenti rispettivamente il , il e il VALORE NEL ROGITO PER LE CESSIONI DI IMMOBILI Nelle cessioni immobiliari ad uso abitativo (e relative pertinenze) fra persone fisiche che non agiscano nell esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile è costituita dal valore catastale e non dal corrispettivo pattuito nell atto. Inoltre, in questo caso, il notaio applicherà uno sconto sulla parcella, calcolata però sul valore effettivo della vendita. 7 TASSAZIONE PLUSVALENZE IMMOBILIARI In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili detenuti da privati acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, all atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, si applica un imposta sostitutiva sul reddito pari al 12,50%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all applicazione e al versamento dell imposta sostitutiva della plusvalenza. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENASARCO - Agenti e rappresentanti di commercio Ricordiamo che, a partire dal primo gennaio 2006 il contributo previdenziale Enasarco sulle provvigioni di agenti, che operano in forma di ditta individuale o di società di persone, è aumentato dal 13% al 13,5%. L aumento di mezzo punto si applica sulle provvigioni che matureranno a partire dall anno Su quelle maturate nel 2005, anche se non ancora pagate e fatturate si continua ad applicare il 13%. Questo avviene sulla base delle nuove regole previdenziali contenute nell articolo 4 del regolamento della Fondazione Enasarco, entrato in vigore il 1 gennaio 2004 che ha portato un graduale aumento della percentuale di contributo al Fondo di previdenza dal 11,5% al 12,5% nel 2004, poi al 13% per l anno Il primo versamento interessato alla modifica sarà quello di maggio 2006 (primo trimestre 2006). Per gli agenti, nelle fatture emesse nel 2006 e relative a provvigioni 2006, bisognerà
7 tenere conto della relativa ritenuta, pari al 50% del contributo Enasarco dovuto, che passerà pertanto dal 6,5% al 6,75%, nei limiti dei relativi massimali contributivi. Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti. Cordiali saluti Lo Studio
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