1.1 La Direttiva europea recante un quadro comunitario in materia di acque La Direttiva figlia sulle acque sotterranee 2006/118/CE...
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2 1 La normativa comunitaria La Direttiva europea recante un quadro comunitario in materia di acque La Direttiva figlia sulle acque sotterranee 2006/118/CE Il quadro normativo di riferimento nazionale Il Piano di Gestione delle Acque Il Piano di Gestione delle Acque del bacino del fiume Serchio Premessa Descrizione del distretto Le acque superficiali Le acque sotterranee Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee Aree protette Reti e programmi di monitoraggio Elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, sotterranee e protette Analisi economica sull utilizzo idrico Sintesi dei programmi di misure adottati Repertorio di programmi o piani di gestione delle acque più dettagliati La partecipazione pubblica nella formazione del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio Premessa La partecipazione nella formazione del Piano di Gestione (Direttiva 2000/60/CE; Linee Guida della Commissione Europea) Cosa si intende per partecipazione pubblica nella formazione del Piano di Gestione Come si attua Le attività svolte dalla Autorità di Bacino, precedenti alla L.13 del 27/2/2009, in materia di governo delle acque Le modalità per la partecipazione La partecipazione nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione (D. Lgs. 152/2006, come modificato con D. Lgs. 4/2008) Cosa è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Come si attua Le attività programmate dalla Autorità di Bacino del fiume Serchio Il Calendario delle attività per la formazione del Piano di Gestione del bacino del Serchio Primo Questionario
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4 1 La normativa comunitaria 1.1 La Direttiva europea recante un quadro comunitario in materia di acque Il 23 ottobre 2000, con l approvazione della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, viene istituito un quadro di riferimento per garantire un uniforme azione comunitaria in materia di acque. Gli obiettivi che la politica europea si pone sono ambientali, sociali ed economici: raggiungere il buono stato di tutte le acque del distretto entro il 2015, proteggere le persone dai rischi per sicurezza e salute; recuperare i costi dei servizi idrici, comprensivi dei costi ambientali (principio chi inquina paga ). A tal fine la direttiva indica una serie di adempimenti, da compiersi dagli Stati Membri secondo una precisa articolazione temporale. Il territorio deve essere suddiviso in Distretti Idrografici, quali unione di bacini idrografici 1, e per ogni Distretto deve essere individuata l autorità amministrativa competente. Per ogni Distretto devono essere individuati i corpi idrici superficiali e sotterranei, deve essere riconosciuto e valutato l impatto delle attività umane (pressioni) su quei corpi idrici, devono essere individuate idonee azioni (misure) da porre in opera per la conservazione ed il miglioramento della qualità delle acque; devono essere inoltre quantificati i costi dell utilizzo idrico, al fine di garantire il recupero. Le scadenze fissate dall Unione Entro il 22 dicembre 2003 gli Stati Membri dovevano individuare i Distretti Idrografici nei quali ripartire il territorio e nominare le rispettive Autorità competenti. Entro il 22 dicembre 2004 per ogni Distretto dovevano essere individuate le principali caratteristiche delle acque superficiali e sotterranee, gli impatti più significativi causati dall attività umane sullo stato delle acque al fine di individuare i corpi idrici potenzialmente a rischio di non raggiungere un buono stato di qualità e doveva essere avviata l analisi economica dei costi legati all uso delle acque. Sulla base di tali attività, entro il 22 dicembre 2006, dovevano essere elaborati ed avviati dei programmi di monitoraggio (analisi) per misurare lo stato ecologico e chimico delle acque superficiali e lo stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee, per elaborare, entro il 22 dicembre 2009, il Piano di Gestione delle acque del distretto, contente il programma delle misure da intraprendere per migliorare lo stato rilevato delle acque. Entro il 2010 deve essere definita la politica dei prezzi basata sul recupero dei costi del servizio idrico e sull applicazione del principio chi inquina paga ; entro il 2012 deve essere attuato il programma di misure ed entro il 2015 devono essere raggiunti gli obiettivi ambientali della direttiva, che si sostanziano nel raggiungimento del buono stato di qualità delle acque, salvo specifiche deroghe. Gli oggetti della direttiva La politica in materia di acque dettata dall Unione richiede l individuazione di precisi oggetti da tutelare: le acque superficiali suddivise in fiumi, laghi, acque di transizione, acque costiere; le acque sotterranee; le aree protette. Le acque superficiali sono riconosciute come di transizione se, ubicate in prossimità della foce di un fiume, sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate da flussi di acqua dolce. Le aree protette sono aree o corpi idrici per le quali sono vigenti ulteriori direttive comunitarie specifiche: le acque utilizzate per l estrazione di acqua potabile (Dir. 80/778/CEE; modificata dalla Dir. 98/83/CE), i corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque di balneazione a norma della Dir. 76/160/CEE, le aree sensibili rispetto ai nutrienti (Dir. 91/271/CEE), le aree vulnerabili (Dir. 91/676/CEE), le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 (Dir. 92/42CEE e 79/409/CEE), le aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico. 1 Per bacino idrografico si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un unica foce. 4
5 La direttiva introduce la possibilità di riconoscere i corpi idrici artificiali, se creati da un attività umana (ad es. un canale irrigatorio, l invaso di una diga) ed i corpi idrici fortemente modificati come quelli la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un attività umana, è sostanzialmente modificata. La classificazione di qualità La Direttiva richiede che i corpi idrici, in ragione della loro natura, siano classificati secondo precisi parametri. Per i corpi idrici superficiali si valuta lo stato ecologico e lo stato chimico. Lo stato ecologico esprime la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici, e si determina in base a parametri biologici (per i fiumi: flora acquatica, macroinvertrebrati bentonici, fauna ittica), parametri idromorfologici (regime idrologico, continuità fluviale, condizioni morfologiche), elementi generali (temperatura, ossigeno, salinità, ph, nutrienti), inquinamento da sostanze provenienti da scarichi accertati. Lo stato chimico si riferisce alla misura della concentrazione degli inquinanti, peraltro già oggetto di precedenti e specifiche direttive comunitarie. Per i corpi idrici sotterranei è preso in considerazione lo stato chimico e lo stato quantitativo. Lo stato chimico è il risultante dei parametri conduttività e presenza di inquinanti. Lo stato quantitativo esprime il grado in cui il corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette ed indirette. Come già accennato la classificazione di ogni corpo idrico in funzione dei precedenti parametri presuppone che gli stessi siano stati sottoposti a monitoraggio - per quegli specifici parametri secondo metodiche uniformi e che siano state individuate le condizioni di riferimento per parametrare i diversi stati di qualità accertati rispetto ad una condizione inalterata (stato elevato e, parallelamente al peggiorare dei parametri, stato buono, stato sufficiente, stato scarso, stato cattivo). Per i corpi idrici riconosciuti come artificiali e fortemente modificati, nei quali l azione antropica ha prodotto modifiche irreversibili, si determina il potenziale ecologico, valutato sulla base dei parametri previsti per il corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, per il quale il giudizio di qualità (buono e oltre, sufficiente, scarso, cattivo) assume come sufficienti valori nettamente più alterati di quelli corrispondenti allo stato ecologico buono del corpo idrico superficiale di comparazione. Al fine di determinare criteri uniformi tra gli Stati Membri per la definizione delle suddette classi di qualità la Commissione Europea ha avviato l operazione di intercalibrazione, basata su alcuni siti selezionati per i corpi idrici superficiali degli Stati Membri, i cui risultati dovranno essere utilizzati per fissare i valori numerici relativi alle delimitazioni tra le classi di qualità dagli Stati Membri. Gli obiettivi della direttiva. Per le acque superficiali: Impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali; Proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali, entro il 2015; Proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati al fine di raggiungere un potenziale buono, entro il 2015; Ridurre l inquinamento causato dalle sostanze prioritarie.. Per le acque sotterranee: Impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei e impedire o limitare l immissione di inquinanti nelle acque sotterranee; Proteggere, migliorare, ripristinare tutti i corpi idrici sotterranei e assicurare un equilibrio tra estrazione e ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee, entro il 2015; Invertire le tendenze significative e durature all aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante e ridurre progressivamente l inquinamento delle acque sotterranee.. Per le aree protette: Conformazione a tutti gli standard e agli obiettivi previsti dalle specifiche direttive entro il Proroghe: Sempre che non si verifichi un ulteriore peggioramento dello stato di qualità del corpo idrico, la Direttiva consente di prorogare il termine, fissato in prima battuta al 2015, alla data intermedia del 2021 o a quella ultima del 2027, a condizione che il raggiungimento dei miglioramenti 5
6 necessari sia irraggiungibile nel primo periodo per motivi tecnici o economici, ovvero per motivi legati alle condizioni naturali e a condizione che il piano di gestione del bacino idrografico indichi le misure da attuare per garantire il raggiungimento dello stato richiesto al termine prorogato.. Deroghe: Gli Stati Membri possono prefiggersi di raggiungere obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli prefissati qualora il raggiungimento di tali obiettivi non sia fattibile o esageratamente costoso a causa delle condizioni naturali dei corpi idrici, ovvero a causa di attività umane che soddisfano bisogni ambientali e socioeconomici che non possono essere soddisfatti con altri mezzi migliori sul piano ambientale ed economicamente sopportabili. In tal caso deve essere garantito il raggiungimento del miglior stato ecologico e chimico possibile per le acque superficiali, e del miglior stato chimico e quantitativo possibile per le acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell attività umana o dell inquinamento. Le misure Il programma di misure tiene conto dei risultati delle analisi delle caratteristiche del distretto, dell impatto antropico sullo stato delle acque e dell analisi economica dell utilizzo idrico, ed è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla direttiva all'articolo 4. Le misure sono suddivise in misure di base, da prevedere in ciascun programma, ed in misure supplementari, eventuali. Misure di base: A - Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle relative ai controlli degli scarichi nelle acque superficiali (stabiliti in specifiche direttive comunitarie: direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee, direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione, direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici, direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano modificata dalla direttiva 98/83/CE, direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso), direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale, direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione, direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, direttiva 92/43/CEE sugli habitat, ed in ogni altra direttiva comunitaria pertinente) (articolo 10. articolo 16, allegato VI parte A, allegato IX della Dir. 2000/60/CE). B - Misure ritenute appropriate per garantire il recupero dei costi relativi ai servizi idrici (articolo 9). C - Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obbiettivi della direttiva (articolo 4). D - Misure per adempiere alle prescrizioni richieste per le acque utilizzate per l estrazione di acqua potabile (articolo 7), incluse le misure relative alla tutela della qualità dell'acqua al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile. E - misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. F - Misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. G - Per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, (compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16). H - Per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. I - Per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di 6
7 autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. J - Divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve specifiche fattispecie previste dalla direttiva. K - In base all'azione intrapresa per combattere l inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti (strategia dettata dall'articolo 16), misure per eliminare l'inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie (articolo 16, paragrafo 2), e per ridurre progressivamente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe di conseguire gli obiettivi della direttiva. I - Ogni misura necessaria al fine di evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di incidenti che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti. Misure supplementari: Si intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi della direttiva (fissati a norma dell'articolo 4). La direttiva indica, quale riferimento non esaustivo, per le misure supplementari (allegato VI, parte B): provvedimenti legislativi provvedimenti amministrativi strumenti economici o fiscali accordi negoziati in materia ambientale riduzione delle emissioni codici di buona prassi ricostituzione e ripristino delle zone umide riduzione delle estrazioni misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico progetti di costruzione impianti di desalinizzazione progetti di ripristino ravvenamento artificiale delle falde acquifere progetti educativi progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione altre misure opportune 1.2 La Direttiva figlia sulle acque sotterranee 2006/118/CE L articolo 17 della Direttiva 2000/60/CE prevede che il Parlamento Europeo e il Consiglio adottino misure per prevenire e controllare l inquinamento delle acque sotterranee, stabilendo criteri per la valutazione del loro buono stato chimico, e per individuare le tendenze significative e durature all aumento nei trend di inquinanti, secondo gli allegati II e V della Direttiva stessa, in base alle quali attivare le misure di correzione di tali tendenze. La necessità di una ulteriore direttiva, rispetto alla 2000/60/CE, per le acque sotterranee nasce dalla consapevolezza del loro valore come risorsa strategica difficilmente rinnovabile e risanabile, una volta che ne sia stato alterato l equilibrio quali-quantitativo, finora tenuta in minor conto rispetto alle più conosciute acque superficiali. Il 12 dicembre 2006 è stata quindi emanata la Direttiva 2006/118/CE Sulla protezione delle acque sotterranee dall inquinamento e dal deterioramento. Essa definisce per le acque sotterranee: norme di qualità intese come concentrazioni standard di un inquinante o gruppi di inquinanti, dove viene fissata la concentrazione massima di nitrati e di ciascuna delle sostanze attive nei pesticidi; valori soglia intesi come concentrazioni limite di quegli inquinanti che ogni stato membro identifica come caratterizzanti per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi; tendenza duratura e significativa all aumento degli inquinanti qualsiasi aumento significativo dal punto di vista ambientale e statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di indicatore di inquinamento ; 7
8 la concentrazione di fondo concentrazione di un inquinante, o di gruppi di inquinanti, corrispondente ad una assenza di alterazioni antropogeniche; il livello di base inteso come concentrazione media di un inquinante, o di un gruppo di inquinanti, nel periodo di monitoraggio (secondo i programmi di monitoraggio specificati nella Direttiva 2000/60/CE), oppure del primo periodo significativo di monitoraggio disponibile. I valori soglia devono essere stabiliti dagli stati membri entro il 22 dicembre 2008, seguendo i criteri elencati nell allegato alla direttiva. 8
9 2 Il quadro normativo di riferimento nazionale La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell ordinamento italiano con D. Lgs. n 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, che reca Norme in materia ambientale. Nella parte III di tale decreto - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque di inquinamento e di gestione delle risorse idriche - vengono individuati 8 Distretti Idrografici in ognuno dei quali vengono istituite Autorità di bacino distrettuali: distretto idrografico delle Alpi orientali, distretto idrografico Padano, distretto idrografico dell Appennino settentrionale, distretto idrografico pilota del Serchio, distretto idrografico dell Appennino centrale, distretto idrografico dell Appennino meridionale, distretto idrografico della Sardegna, distretto idrografico della Sicilia. Il decreto legislativo attribuisce alle Autorità di bacino distrettuali, ancora ad oggi da costituire, il compito di redarre il Piano di Gestione delle acque. E stato quindi emanata la Legge n 13 del 27/02/2009 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/2008 n 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell ambiente) la quale, prevede che, nelle more della costituzione delle suddette Autorità di Distretto, L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni. (art. 1, comma 3 bis). Con D.M. 131 del 16/6/2008 sono stati stabiliti i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni), richiesti dalla Dir. 2000/60/CE ai fini degli adempimenti previsti dal suo articolo 5 e consistenti nella descrizione del distretto idrografico, nell analisi dell impatto causato dall azione umana e nell analisi economica. A seguito di tale decreto le regioni italiane sono chiamate, ed hanno ad oggi in corso di svolgimento, la tipizzazione/ individuazione dei corpi idrici che saranno posti ad oggetto del Piano di Gestione. In realtà già negli anni 2006/2007 il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con le Autorità di bacino, ha provveduto all invio alla Commissione europea di un primo report con le informazioni richieste dall articolo 5 della direttiva. Esse sono state desunte dai Piani di Tutela delle Acque che le regioni avevano redatto sulla base del D. Lgs. 11 maggio 1999, n Tale decreto, nell introdurre su scala nazionale una riforma sostanziale della gestione delle risorse idriche improntata alla riqualificazione, preservazione e sostenibilità ambientale, si era fortemente ispirato a quella che allora era la Proposta di direttiva che intendeva istituire un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, poi approvata il 23 ottobre 2000 (direttiva 2000/60/CE). Strategico, nel processo di realizzazione delle finalità della precitata normativa, è il Piano di tutela delle acque (di seguito denominato PTA), documento di pianificazione generale affidato alle Regioni, che definisce il complesso delle azioni volte da un lato a garantire, rispettivamente entro il 2008 ed entro il 2016, il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell intero sistema idrico superficiale e sotterraneo, in linea con obiettivi e priorità dalle relative Autorità. Esso si basa su una approfondita attività di analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, tramite la realizzazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato delle acque, nonché di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche di ciascun bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo. Ad oggi sono ancora in corso di elaborazione, da parte delle strutture competenti del Ministero, l elaborazione dei decreti attuativi necessari per definire gli altri aspetti tecnici di dettaglio previsti dalla direttiva (fissazione condizioni di riferimento per la classificazione dello stato di qualità, criteri per i monitoraggi), mentre è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto per le acque sotterranee (D. Lgs approvato dal Consiglio dei Ministri il 13/3/2009 per l attuazione della 9
10 Dir. 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall inquinamento e dal deterioramento). 10
11 3 Il Piano di Gestione delle Acque È lo strumento che indica le azioni da porre in essere sulle acque, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali e socio-economici della Direttiva 2000/60/CE. E uno strumento in progress, i cui contenuti si formano secondo le scadenze temporali predefinite dalla direttiva ed elencate in precedenza. I suoi contenuti sono dettagliati dall allegato VII della Dir. 2000/60/CE. Esso contiene: 1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico (articolo 5, allegato II), che include: Per le acque superficiali: rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici, rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico, segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale. Per le acque sotterranee: rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei. 2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese: stime sull'inquinamento da fonti puntuali, stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo, stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese, analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque. 3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette (articolo 6, allegato IV). 4. Mappa delle reti di monitoraggio (articolo 8, allegato V) e rappresentazione cartografica dei risultati dei monitoraggio effettuati per verificare lo stato delle: acque superficiali (stato ecologico e chimico); acque sotterranee (stato chimico e quantitativo); aree protette. 5. Elenco degli obiettivi ambientali (fissati a norma dell articolo 4) per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette. 6. Sintesi dell analisi economica sull utilizzo idrico (costi dell utilizzo idrico e delle misure individuate). 7. Programmi di misure da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva, comprensivi di Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque. Relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (articolo 9). Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti richiesti per le acque utilizzate per l estrazione di acqua potabile (di cui all'articolo 7). Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni (a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e). Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attività che producono un impatto sullo stato delle acque (a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i). Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati, (a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), scarichi diretti nelle acque sotterranee. Sintesi delle misure adottate sulle sostanze prioritarie (articolo 16). Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale. Sintesi delle misure adottate per i corpi idrici per i quali il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva è improbabile (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5). Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque marine (a norma dell'articolo 11, paragrafo 6). 8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto. 11
12 9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano. 10. Elenco delle autorità competenti nel distretto. 11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base divulgate al pubblico (articolo 14, paragrafo 1), in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento e per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici (articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V. Il Piano di Gestione è formato secondo standard informatici (mappe, tabelle, schede) prefissati dall Unione Europea: il cosiddetto sistema WISE (Water Information System for Europe). Il Piano di Gestione e predisposto dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale istituite con L.183/1989, relativamente ai Distretti Idrografici individuati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (competenza recentemente attribuita dall art.1, comma 3bis, del D.L. 208/2008, convertito in L.13/2009). Tale legge attribuisce la competenza all adozione del Piano ai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, integrato da componenti designati dalle Regioni del Distretto non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali. 12
13 4 Il Piano di Gestione delle Acque del bacino del fiume Serchio 4.1 Premessa Sulla base dello scenario descritto nei paragrafi precedenti alla Segreteria Tecnica dell Autorità di bacino è apparso necessario per la redazione del Piano di Gestione delle Acque utilizzare i dati del Piano di Tutela delle Acque del Bacino del Serchio, redatto nel dalla Regione Toscana, ed aggiornato con i monitoraggi Arpat fino all annualità Tali dati, aderenti alle indicazioni del D. Lgs. 152/99, anche se non soddisfano perfettamente i requisiti richiesti dalla Dir. 2000/60/CE, presentano uniformità, coerenza e contenuti tali da poterli considerare ragionevolmente approssimabili ai contenuti della direttiva. Ciò nella consapevolezza che, nel corso della redazione del Piano di Gestione, potrebbero essere resi disponibili nuovi dati, derivati dalle disposizioni ministeriali di recente emanazione, maggiormente aderenti alle richieste europee, che dovrebbero essere pertanto utilizzati. E stato pensato pertanto un Piano di Gestione articolato secondo due grandi contenitori : in Parte A si troveranno i dati disponibili e coerenti, derivati dal PTA e da altri piani settoriali adottati da parte dell Autorità di bacino (Piano stralcio per il Bilancio Idrico del lago di Massaciuccoli); in Parte B si inseriranno i dati, attualmente in corso di elaborazione, non appena disponibili. Tra questi è prevista per settembre la formalizzazione, da parte della Regione Toscana, dei tipi e dei corpi idrici definiti ai sensi del D.M. 131/2008 e, da parte dell Autorità di bacino, del Bilancio Idrico del bacino del fiume Serchio. Ciò al fine di poter disporre, alla conclusione del processo di formazione del Piano, di un insieme di dati quanto più possibile aderenti alle richieste della direttiva europea. Parte A - Dati disponibili e coerenti Regione Toscana: Piano di Tutela delle Acque del bacino del Serchio AdB Serchio Bilancio Idrico Massaciuccoli Identificazione corpi idrici Attribuzione stato di qualità ai corpi idrici Pressioni da monitoraggio qualitativo Arpat: -parametri fisico chimici -parametri biologici (IBE) -sostanza pericolose/ prioritarie -acque per specifica destinazione Aree protette Parte B - Dati in corso di aggiornamento Regione Tipizzazione 09/2009 Toscana: applicazione Individuazione DM 131/08 nuovi corpi idrici Analisi pressioni Regione Toscana Monitoraggio punti sperimentali (IFF, Diatomee, Macrofite) Obiettivi e Misure Ministero D.M. acque sotter D.M. Monitoraggio Condizioni di riferimento Pressioni quantitative Obiettivi e Misure AdB Serchio Bilancio Idrico Serchio AdB Serchio Pressioni quantitative Altri studi In corso In corso In corso In corso 13
14 Lo strumento operativo attraverso cui gli Stati membri devono applicare i contenuti della Direttiva 2000/60/CE è il Piano di Gestione del distretto idrografico (River Basin Management Plan). Al fine di poter rendere confrontabili i Piani di Gestione elaborati dai diversi Stati membri la Direttiva stessa esplicita dell allegato VII i contenuti essenziali che questi dovranno avere fornendo un elenco degli elementi che dovranno essere in essi presi in esame e illustrati dettagliatamente. Di seguito si illustrano i punti essenziali che il costruendo Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Serchio svilupperà per rispondere ai requisiti dell allegato VII della Direttiva 2000/60/CE. 4.2 Descrizione del distretto L elaborazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Serchio è di competenza dell Autorità di bacino del fiume Serchio, che ha sede a Lucca (art.1, comma 3 bis, legge 13/2009). Il territorio del distretto idrografico del Fiume Serchio ha un estensione di circa kmq. Al suo interno si possono individuare due bacini principali: il bacino del fiume Serchio in senso stretto ed il bacino del lago di Massaciuccoli. Da un punto di vista amministrativo il territorio è contenuto interamente nella regione Toscana, mentre le province che ricadono nell'area del bacino sono, per la maggior parte, quelle di Lucca (81.5%) e, marginalmente, quelle di Pistoia, per la parte più alta del bacino del Torrente Lima (10.5%), e di Pisa (8%), per il tratto terminale del Fiume Serchio e per una parte della pianura costiera. I terreni di pianura hanno un'estensione complessiva di 301,5 Kmq (costituita da 228,3 Kmq di piane di origine alluvionale e da 73,2 Kmq della fascia di sabbie costiere) pari al 19,3 % dell'intera superficie del bacino. La rimanente parte del territorio (81.7%) è rappresentata da aree collinari e montuose. Figura n.1 Carte di inquadramento territoriale del fiume Serchio All interno del distretto si procede alla caratterizzazione delle acque, che consiste nella individuazione all interno del distretto idrografico delle seguenti categorie (così come definite dal D. Lgs. 152/2006): CORPI IDRICI SUPERFICIALI ARTIFICIALI E FORTEMENTE MODIFICATI ACQUE SUPERCIALI: FIUMI, LAGHI, ACQUE DI TRANSIZIONE, ACQUE MARINO COSTIERE ACQUE SOTTERRANEE 14
15 4.3 Le acque superficiali La Direttiva 2000/60/CE richiede che le acque della categoria ACQUE SUPERFICIALI e quelle della categoria CORPI IDRICI ARTIFICIALI O FORTEMENTE MODIFICATI siano assegnate in primis alla Ecoregione europea di appartenenza, nel distretto del fiume Serchio l Ecoregione di interesse è quella MEDITERRANEA, e successivamente che siano attribuite alla tipologia. L attribuzione della tipologia si effettua sulla base di alcuni descrittori fisici, idrologici, geologici e morfologici ai sensi di quanto stabilito dall Allegato II della Direttiva (Sistema B), come recepito dal D.M. 16 giugno 2008 n.131. In seguito al processo di tipizzazione la direttiva richiede l identificazione dei copri idrici che sono gli elementi discreti e significativi per rispettare propositi, obiettivi e prescrizioni della Direttiva, e che devono poter essere caratterizzati da un unico stato di qualità ecologica attraverso il monitoraggio. Ad oggi la tipizzazione e l identificazione dei corpi idrici ai sensi del D.M. 131/2008 non è ancora disponibile quindi la prima elaborazione del Piano di Gestione farà riferimento ai corpi idrici significativi identificati nel vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana in cui sono disponibili anche i dati dei programmi di monitoraggio e l identificazione dello stato di qualità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/99. Parte A - Dati disponibili e coerenti Identificazione dei corpi idrici significativi (fonte Piano di Tutela delle Acque Regione Toscana) CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI SERCHIO principale) (asta Tronco di riferimento Sorgente confluenza Pedogna Confluenza Pedogna - Foce ACQUE SUPERFICIALI INVASO DI VAGLI LIMA Invaso di Vagli Sorgente Confluenza Serchio LAGO MASSACIUCCOLI / CANALE BURLAMACCA DI Lago Massaciuccoli Canale Burlamacca (emissione lago-foce) ACQUE MARINO COSTIERE COSTA DEL SERCHIO Foce fosso dell Abate-Foce Fiume Morto Parte B - Dati in corso di aggiornamento Non appena saranno disponibili l attribuzione dei tipi e la delineazione dei corpi idrici del distretto idrografico del Fiume Serchio, attualmente in corso di elaborazione da parte della Regione Toscana, si procederà al loro inserimento nel Piano di Gestione. In particolare le attività in corso porteranno alla definizione dei punti seguenti: Caratterizzazione delle acque superficiali Attribuzione di una tipologia alle acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione, acque marino costiere); per ogni tipo andranno poi definite le condizioni di riferimento rispetto alle quali valutare il raggiungimento degli obbiettivi ambientali Identificazione dei corpi idrici, ossia degli elementi a cui associare l obbiettivo di buono stato ecologico delle acque da raggiungere entro il
16 Figura n.2 Carta dei tipi proposti per i fiumi del distretto idrografico del fiume Serchio. 4.4 Le acque sotterranee Per le acque sotterranee sono previsti diversi livelli di caratterizzazione, di cui il primo ha lo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE in particolare in riferimento alla concentrazione di inquinanti e all equilibrio tra estrazione e ravvenamento. Per i corpi idrici sotterranei a rischio si procederà ad un ulteriore caratterizzazione per meglio definire l entità del rischio ed individuare le misure da attuare. In particolare per l individuazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei la Direttiva 2000/60/CE e la Direttiva 2006/118/CE indicano i seguenti criteri generali: i corpi idrici sotterranei devono essere entità con uno stato chimico e quantitativo ben definiti devono essere presi in considerazione confini geologici e/o idraulici sulla base di quanto sopra i corpi idrici sotterranei possono essere raggruppati; se sono a rischio devono essere adiacenti, altrimenti non è necessario Già sulla base dei criteri suddetti i corpi idrici sotterranei non corrisponderanno necessariamente all acquifero. Inoltre al fine di poter pervenire ad una compiuta caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei sarà necessario un recepimento della Direttiva 2006/118/CE che specifichi nel dettaglio alcuni criteri di caratterizzazione e che stabilisca le sostanze pericolose e ne fornisca i valori soglia. 16
17 Ad oggi nel Piano di Gestione verranno utilizzati i corpi idrici significativi definiti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana in cui sono disponibili anche i dati dei programmi di monitoraggio e l identificazione dello stato di qualità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/99. Parte A - Dati disponibili e coerenti Identificazione dei corpi idrici significativi (fonte Piano di Tutela delle Acque Regione Toscana) CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI (PTA) ACQUIFERO DELL ALTA E MEDIA VALLE DEL SERCHIO ACQUIFERO DELLA PIANURA DI LUCCA ACQUE SOTTERRANEEE ACQUIFERO CARBONATICO DELLE ALPI APUANE, MONTI OLTRE SERCHIO E S.MARIA DEL GIUDICE SERCHIO ACQUIFERO CARBONATICO DELLA VAL DI LIMA ACQUIFERO DELLA VERSILIA E RIVIERA APUANA Figura n.3 Carta dei corpi idrici significativi sotterranei (PTA -Regione Toscana) Parte B - Dati in corso di aggiornamento Identificazione e Caratterizzazione dei Corpi Idrici Sotterranei ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e della Direttiva 2006/118/CE (quest ultima in attesa di emanazione del Decreto Attuativo) 17
18 4.5 Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee Il piano di Gestione prevede che vengano individuate tutte le pressioni significative dovute all attività antropica e i conseguenti impatti negativi sullo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La Direttiva Quadro 2000/60/CE intende quali pressioni significative quelle che contribuiscono ad impatti tali da determinare il non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali. Per le acque superficiali le pressioni possono essere suddivise in: Sorgenti puntuali di inquinamento significative per le acque superficiali (ad esempio: depuratori, scarichi puntuali, piccoli centri urbani, impianti IPPC) Sorgenti diffuse di inquinamento significative per le acque superficiali (ed esempio: percolazione, erosione e scarichi dovuti ad attività agricole, aree di spandimento liquami, aree industriali dismesse) Captazioni significative per le acque superficiali Regolazioni di flusso significative ed alterazioni morfologiche Atri impatti significativi sullo stato di qualità o quantità delle acque superficiali Per le acque sotterranee le pressioni possono essere suddivise in: Sorgenti puntuali di inquinamento rilevanti per le acque sotterranee (scarichi puntuali, siti contaminati, discariche) Sorgenti diffuse di inquinamento rilevanti per le acque sotterranee (scarichi diffusi, attività agricola, agglomerati urbani) Captazioni rilevanti per le acque superficiali Ricariche artificiali dell acquifero Rilevanti intrusioni marine o altre intrusioni In una prima fase verranno sintetizzate le pressioni sui corpi idrici del distretto del fiume Serchio utilizzando i dati disponibili e coerenti afferenti ai Corpi Idrici Significativi a Rischio, cioè per quelli che non hanno raggiunto gli obbiettivi intermedi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99, così come definiti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. Parte A - Dati disponibili e coerenti Analisi degli impatti esercitati dall attività antropica ((fonte Piano di Tutela delle Acque Regione Toscana) Report art.5 Dir.2000/60/CE Progetto di piano di bacino stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli Studi condotti dall Autorità di bacino del Fiume Serchio Parte B - Dati in corso di aggiornamento Analisi delle Pressioni e degli Impatti (in fase di elaborazione da parte della Regione Toscana) Quadro Conoscitivo per il Progetto di piano bacino stralcio bilancio idrico del bacino del fiume Serchio (in corso di predisposizione da parte Autorità di Bacino del Fiume Serchio) Sulla base di questi dati in corso di elaborazione la Regione Toscana potrà identificare i nuovi corpi idrici, come richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE, individuare quelli a rischio in funzione dell analisi pressione e impatti delle attività antropiche e potrà predisporre i nuovi programmi di monitoraggio. 18
19 Figura n.4 Carta dei depuratori e discariche nel bacino del fiume Serchio (AdB fiume Serchio) 19
20 Figura n.5 Carta delle derivazioni nel bacino del fiume Serchio ( AdB fiume Serchio) 20
21 Figura n.6 Carta delle derivazioni nel bacino del fiume Serchio ( AdB fiume Serchio) 21
22 Figura n.7 Carta delle captazioni nel bacino del fiume Serchio ( AdB fiume Serchio) 22
23 4.6 Aree protette La direttiva 2000/60/CE all articolo 6 richiede che gli stati membri provvedano all istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria. Lo scopo di ciò è quello di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall ambiente acquatico. L elenco delle aree da inserire nel registro è indicato nell allegato IV della direttiva (parte B) e l individuazione delle diverse zone nel Bacino del Fiume Serchio verrà effettuata a partire dai dati a disposizione nel Piano di Tutela delle acque che ha distinto le aree protette in due categorie fondamentali: corpi idrici a specifica destinazione e aree a specifica tutela (parte A). Parte A - Dati disponibili e coerenti Corpi idrici a specifica destinazione indicati nel PTA: Acque destinate alla produzione di acqua potabile Acque destinate alla vita dei pesci Acque destinate alla vita dei molluschi Acque destinate alla balneazione Aree a specifica tutela indicate nel PTA: Area sensibile del Lago di Massaciuccoli Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Lago di Massaciuccoli Parte B - Dati in corso di aggiornamento Aree designate per l estrazione di acque destinate al consumo umano Aree designate alla protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economica Corpi idrici a scopo ricreativo (acque di balneazione) Aree sensibili rispetto ai nutrienti comprese le zone vulnerabili e le aree sensibili Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie compresi i siti Natura 2000 Di seguito si riporta il dettaglio dei dati disponibili allo stato attuale che, come già anticipato, costituiranno la base di partenza per il successivo aggiornamento, il cui compito è affidato alle Autorità di Bacino, ai sensi dell Art. 17 comma 3 del D.Lgs 152/2006. Punto di derivazione acque destinate alla potabilizzazione Denominazione Torrente Porzile Rio Buio Comune Giuncugnano Piteglio Tabella 1 Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (fonte PTA Regione Toscana) 23
24 Figura n.8 Ubicazione delle Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (fonte PTA Regione Toscana) Tabella 2 Acque destinate alla vita dei pesci (fonte PTA Regione Toscana) 24
25 Figura n.9 Ubicazione delle Acque destinate alla vita dei pesci (fonte PTA Regione Toscana) Tabella 3 Acque destinate alla vita dei molluschi (fonte PTA Regione Toscana) Tabella 4 Acque destinate alla balneazione (fonte PTA Regione Toscana) 25
26 Figura n.10 Ubicazione dell Area sensibile del Lago di Massaciuccoli (fonte PTA Regione Toscana) Figura n.11 Ubicazione dell Area sensibile del Lago di Massaciuccoli (fonte PTA Regione Toscana) 26
27 4.7 Reti e programmi di monitoraggio L istituzione dei programmi di monitoraggio rappresenta uno dei compiti salienti affidati dalla direttiva agli stati membri. L art.8 prevede infatti che vengano istituiti programmi di monitoraggio sia per le acque superficiali, che per quelle sotterranee e per le aree protette. Il problema fondamentale da affrontare per la redazione del Piano di Gestione è che allo stato attuale non sono disponibili né specifiche tecniche, né metodi uniformi per analizzare lo stato delle acque secondo quanto richiesto dalla direttiva stessa. L Unione Europea ha infatti rafforzato il concetto che il giudizio sulle condizioni ambientali non è più limitato alla sola componente acqua ma all ecosistema inteso nel suo insieme, affidando inoltre un importanza prioritaria al monitoraggio di tipo biologico. I dati che attualmente sono disponibili per il Bacino del fiume Serchio provengono prevalentemente dalla rete dei programmi di monitoraggio istituita ai sensi del D.Lgs 152/99, che può essere riassunta come segue: Stato qualitativo/quantitativo acque superficiali interne Stato qualitativo acque marino costiere Stato di qualitativo delle acque sotterranee Corpi idrici a specifica destinazione Monitoraggi specifici Bisogna comunque sottolineare che nel Bacino del fiume Serchio sono in corso indagini sperimentali su alcuni parametri specifici richiesti dalla Direttiva 2000/60/CE, i cui risultati potranno essere utilizzati per accrescere il quadro conoscitivo, nella sezione B del Piano di Gestione. I dati che seguono sono volti ad effettuare un quadro riepilogativo degli indici in uso per il monitoraggio di ciascun elemento, per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana. Parte A - Dati disponibili e coerenti (fonte PTA Regione Toscana) Stato qualitativo delle acque superficiali interne Indici per i corsi d acqua: 27
28 Indici per i laghi: Rete di monitoraggio per i corpi idrici significativi: La tabella che segue indica i corpi idrici significativi individuati nel PTA, specificando il punto di inizio e quello di fine del tratto di riferimento. Sono inoltre riportate le stazioni di monitoraggio presenti nel Bacino ed il relativo codice di riferimento. 28
29 Stato qualitativo asta fluviale principale: Stato qualitativo degli affluenti e dei laghi significativi: 29
30 Stato qualitativo delle acque costiere Rete di monitoraggio per i corpi idrici significativi marini: Qualità delle acque marino costiere: 30
31 Figura n.12 Quadro riassuntivo dello stato di qualità delle acque superficiali (fonte PTA Regione Toscana) Stato di qualità ambientale delle acque sotterranee Indici per le acque sotterranee: 31
32 32
33 Stato di qualità ambientale definito per gli acquiferi significativi: Monitoraggio acque destinate alla produzione di acqua potabile: Le acque destinate alla produzione di acqua potabile sono classificate in tre categorie a seconda dei trattamenti cui sono sottoposte: Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione La categorie in cui ricadono i due punti di derivazione presenti nel Bacino del Fiume Serchio sono indicate nella tabella che segue: 33
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