Studio Carlin e Laurenti & associati
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- Eva Cuomo
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1 Studio Carlin e Laurenti & associati C O M M E R C I A L I S T I PORTO VIRO (Rovigo) Palazzo Europa - Via XXIV Maggio n. 3/A Tel. e Fax (6 linee r.a.) Circolare nr. 12/2008 del 31 marzo 2008 Soggetti interessati: OPERATORI DEL SETTORE DELLA TELEFONIA alla cortese attenzione dei Sigg. Clienti dello Studio LORO INDIRIZZI O g g e t t o : LA TRACCIABILITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI E LE SEMPLIFICAZIONI PER IL PERIODO DI PRIMA APPLICAZIONE La Finanziaria 2008, con lo scopo di contrastare i fenomeni di evasione fiscale riscontrati nel commercio delle schede telefoniche prepagate, è intervenuta a modificare alcuni aspetti del regime IVA mono fase previsto per il settore delle telecomunicazioni, introducendo in particolare nuovi obblighi di documentazione delle cessioni dei mezzi tecnici nei confronti di soggetti passivi IVA e prevedendo sanzioni specifiche per i casi di violazione. In considerazione delle difficoltà operative manifestate in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, l Agenzia delle Entrate ha recentemente delineato il regime transitorio delle predette novità, precisando tra l altro che per i mezzi tecnici commercializzati o prodotti prima dell non saranno applicate le sanzioni previste per i casi di violazione del nuovo obbligo di documentazione, a condizione che gli operatori interessati provvedano alla redazione, entro il , di un inventario analitico dei mezzi tecnici posseduti alla data dal Come affermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 25/E, le nuove disposizioni hanno lo scopo di contrastare diffusi fenomeni di evasione fiscale riscontrati nel commercio delle schede telefoniche prepa gate, in ragione di una non puntuale e corretta applicazione del metodo mono fase di assoggettamento ad IVA. AMBITO OGGETTIVO La nuova formulazione della norma conferma, innanzitutto, che il regime monofase si applica: alle prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico; alle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico che consenta di fruire dei servizi telefonici (sia fissi che mobili) e telematici. La norma, accogliendo quanto già previsto dall art. 4, DM n. 366/2000, specifica ora che tra i mezzi tecnici deve essere ricompresa anche la fornitura di codici di accesso. Tale ipotesi si presenta qualora i titolari della concessione/autorizzazione o licenza individuale generano e attivano i PIN cui è abbinata una certa quantità di traffico, provvedendo poi a cederli ad operatori terzi del settore che li commercializzano presso il pubblico, anche mediante supporti fisici (ad esempio, schede telefoniche), che non recano il marchio del soggetto che ha generato il traffico. Con specifico riferimento alle c.d. SIM cedute contestualmente e unitamente agli apparecchi, il trattamento varia a seconda della relativa destinazione. Infatti: le SIM destinate al traffico telefonico in abbonamento prepagato (in genere contenenti una quantità di traffico già in sede di attivazione) rientrano nel regime IVA monofase in esame;
2 le SIM destinate al traffico telefonico in abbonamento al consumo non rientrano nel regime IVA monofase. AMBITO SOGGETTIVO Dal punto di vista soggettivo, l ambito di applicazione del regime in esame ricomprende non soltanto gli operatori residenti, titolari della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, ma anche: i soggetti non residenti, che vendono e distribuiscono in Italia i mezzi tecnici, per il tramite di: stabile organizzazione; rappresentante fiscale; identificazione diretta; i commissionari, intermediari in genere o soggetti terzi che commercializzano o distribuiscono in Italia i mezzi tecnici acquistati presso soggetti non residenti. TRACCIABILITÀ DELLE VENDITE DEI MEZZI TECNICI La modifica più rilevante concerne il nuovo obbligo, posto a carico dei soggetti che effettuano le cessioni dei mezzi tecnici nel settore della telefonia, di rilasciare all acquirente (soggetto IVA) un documento (di vendita) recante l indicazione anche della denominazione e della partita IVA del soggetto che ha assolto l imposta con il regime monofase. Come affermato nella citata Circolare n. 25/E, la nuova disposizione è volta ad assicurare la tracciabilità dei vari passaggi cui sono soggetti tali mezzi, nonché l individuazione del soggetto che ha assolto l imposta in regime mono fase. Di conseguenza, l obbligo di rilasciare il predetto documento riguarda: chiunque effettua una cessione di mezzi tecnici nei confronti di un soggetto IVA; sia con riferimento alla prima cessione (effettuata dal soggetto che ha applicato il regime monofase), sia con riferimento a tutte le successive cessioni poste in essere nei confronti di un qualunque soggetto IVA, anche se l acquisto non è finalizzato alla successiva rivendita. Sul punto, l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 12/E ha chiarito che tenuto conto del tenore letterale della norma, che si riferisce a «tutte le vendite» dei mezzi tecnici effettuate «nei con fronti dei soggetti che agiscono nell esercizio di arti, imprese o pro fessioni» e della sua ratio, si ritiene che tale obbligo sussista in capo al cedente per tutte le cessioni dei mezzi tecnici effettuate nei con fronti di qualunque soggetto IVA. Va sottolineato che l acquirente è tenuto a richiedere il rilascio del predetto documento, all atto dell acquisto dei mezzi tecnici, anche se non destinati alla successiva rivendita. Oltre che sul predetto documento, la norma richiede di indicare la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l IVA a monte anche sull eventuale supporto fisico atto a veicolare il mezzo tecnico del servizio di telefonia. Ciò nella medesima ottica di impedire comportamenti fraudolenti e allo scopo di assicurare il corretto assolvimento dell imposta. Secondo quanto affermato nella citata Circolare n. 25/E: quest ultimo obbligo sussiste in ogni caso, indipendentemente dal fatto che il supporto fisico sia stato prodotto (direttamente o tramite terzi) dal primo operatore che cede il mezzo tecnico ovvero da un cedente successivo;
3 qualora l indicazione dei dati richiesti risultasse difficoltosa a causa delle ridotte dimensioni del supporto fisico, gli stessi possono essere apposti, in modo indelebile, sull involucro della confezione contenente il supporto, anche mediante un adesivo la cui rimozione provoca la rottura della confezione. TRACCIABILITÀ DELLE CESSIONI DI MEZZI TECNICI TELEFONICI VERSO SOGGETTI IVA EMISSIONE DI UN DOCUMENTO DI VENDITA RECANTE ANCHE LA DENOMINAZIONE E PARTITA IVA DEL SOGGETTO CHE HA ASSOLTO L IVA CON IL REGIME MONOFASE INDICAZIONE DEI MEDESIMI DATI ANCHE SULL EVENTUALE SUPPORTO FISICO CHE VEICOLA IL MEZZO TECNICO RICARICHE AUTOMATIZZATE Va evidenziato che per le ricariche telefoniche delle SIM destinate ai contratti prepagati effettuate, in forma automatizzata, tramite il sistema bancario (ATM/POS) o altri canali simili (ad esempio, SMS, WEB, WAP, IVR, phone banking, home banking, ecc.), non sussistono gli obblighi documentali sopra illustrati. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di operazioni per le quali l utente usa i predetti sistemi al solo fine di effettuare il pagamento per la ricarica a beneficio di un gestore telefonico (o titolare dell autorizzazione ad esercitare il servizio telefonico) ben identificato, che agisce in regime mono fase. La banca e gli altri soggetti che intervengono nel pagamento dovranno dare evidenza contabile delle somme incassate per ciascun soggetto che opera in regime monofase. IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO Contestualmente all introduzione dei nuovi obblighi sopra illustrati, la Finanziaria 2008 ha delineato un nuovo regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli stessi. In base al nuovo comma 3-bis dell art. 6, D.Lgs. n. 471/97, è prevista l applicazione della sanzione: pari al 20% del corrispettivo, qualora il cedente non integri il documento di vendita dei mezzi tecnici con la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l IVA nel regime monofase; pari al 20% del valore indicato sul supporto fisico (o, in caso di corrispettivo non determinato, del prezzo di vendita mediamente praticato), in capo al soggetto che non assolve l obbligo di indicazione dei medesimi dati sul supporto fisico. In entrambi i casi la sanzione è pari al 40% del corrispettivo o del valore riportato sul supporto fisico, qualora sia fornita un indicazione non veritiera della denominazione e della partita IVA del soggetto che ha assolto l IVA nel regime monofase. Il nuovo comma 9-ter del citato art. 6 introduce la sanzione pari al 20% del corrispettivo non documentato regolarmente, a carico dell acquirente (soggetto IVA), nel caso in cui, per l acquisto dei mezzi tecnici: gli venga rilasciato un documento sprovvisto delle predette indicazioni o con indicazioni manifestamente non veritiere; lo stesso non provveda, entro 15 giorni dall acquisto, a presentare al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate un documento contenente i dati relativi all operazione irregolare. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del cedente.
4 Secondo l Agenzia delle Entrate ciò porta ad affermare che sul cessionario grava l onere di verificare la completezza e la veridicità sostanziale (in tale ultimo caso, solo in quanto i dati indicati siano manifestamente non veritieri) del documento rilasciato dal cedente e, in caso di riscontro negativo, di presentare all ufficio competente, nei quindici giorni successivi all acquisto dei mezzi tecnici, un documento contenente i dati dell operazione irregolare, pena l applicazione della sanzione prevista dal richiamato articolo 6, comma 9-ter. In base al nuovo comma 2-quinquies dell art. 12, D.Lgs. n. 471/97, inoltre, dall al fine di assicurare l adempimento dell obbligo di regolarizzazione posto a carico del cessionario di mezzi tecnici è prevista a carico dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e dei rivenditori dei mezzi tecnici agli utenti finali, l applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione dell attività da 3 giorni a 1 mese, qualora, nel corso di 12 mesi, siano contestate 3 distinte violazioni del citato obbligo di regolarizzazione. Per quanto attiene le modalità di irrogazione della sanzione accessoria in esame, sono applicabili le disposizioni inerenti la sospensione dell attività per mancata emissione degli scontrini/ricevute fiscali di cui all art. 12, commi da 2 a 2-quater. DISPOSIZIONI TRANSITORIE REDAZIONE INVENTARIO AL Tenuto conto delle difficoltà manifestate dagli operatori del settore nell assolvimento dei nuovi obblighi, l Agenzia delle Entrate si sofferma a fornire indicazioni con riferimento, in particolare, alle modalità da seguire in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria Relativamente ai mezzi tecnici, anche mediante supporto fisico, commercializzati o prodotti prima dell , non è applicabile la sanzione prevista a carico del cedente in caso di mancata indicazione dei dati richiesti sul documento di vendita ovvero sull eventuale supporto fisico, a condizione che lo stesso provveda a redigere entro il un inventario analitico dei predetti mezzi posseduti alla data del , dal quale risulti: la quantità dei mezzi tecnici ovvero dei supporti fisici che veicolano tali mezzi, distinti per valore facciale; i dati dell operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati tali mezzi tecnici o supporti fisici; i dati identificativi, se noti, del soggetto che ha assolto l IVA. Tale adempimento interessa tutti gli operatori del settore, ossia tutti i soggetti che partecipano alla catena distributiva dei mezzi tecnici. Alle cessioni effettuate fino al , senza il rilascio del prescritto documento di vendita, non è applicabile la relativa sanzione. Le cessioni dei mezzi tecnici o supporti fisici, poste in essere a decorrere dall senza le nuove indicazioni richieste, dovranno essere accompagnate da un documento contenente la seguente dicitura: prodotto privo dei dati di cui all art. 1, commi 158 e 159 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da Il documento recante tale dicitura deve essere rilasciato anche da tutti i successivi cedenti in modo da assicurare la tracciabilità dei mezzi in circolazione, per i quali non è possibile porre in essere i nuovi adempimenti.
5 L inventario di cui sopra deve essere aggiornato mensilmente, per il periodo successivo al e fino al , con i dati dei mezzi tecnici o supporti fisici ceduti senza l indicazione degli elementi previsti dalla norma e non già inventariati, né direttamente né da terzi. Dall potranno circolare solo mezzi tecnici o supporti fisici recanti l indicazione dei dati richiesti ovvero inventariati entro il ed accompagnati dal documento di vendita. Lo studio è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti e aggiornamenti, nell attesa vogliate gradire i ns. più cordiali saluti.
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