Milano, 8 novembre 2018 (Versione aggiornata al 15 marzo 2019) Tax Letter 2018/007 Le novità fiscali del D.L. n. 119/2018
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1 Lucio Giulio Ricci Dottore Commercialista Revisore Legale C.T.U. presso di Tribunale di Milano Milano, 8 novembre 2018 (Versione aggiornata al 15 marzo 2019) A TUTTI I CLIENTI Loro sedi Paolo Covini Dottore Commercialista Revisore Legale Dott.ssa Bruna Castelvedere Dott.ssa Eva Forchione Dott. Leonardo Petrella Dott.ssa Roberta De Cecco Dott. Roberto Rezzani Dott. Giuseppe Bonvino Dott. Antonio Calabrese Dott. Ciro Siano Consulenti esterni: Avv. Guido Mastelotto Avv. Massimiliano Pollavini Dott. Maurizio Russo Tax Letter 2018/007 Le novità fiscali del D.L. n. 119/2018 Con la presente riportiamo le principali novità introdotte, con decorrenza dallo scorso 24 ottobre, dal Decreto Legge del 23 ottobre 2018, n. 119, collegato alla Legge di Bilancio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (nel seguito D.L. n. 119/2018 o Decreto ). 1. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE L art. 1 del D.L. n. 119/2018 introduce la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (nel seguito pvc ), mediante: la presentazione della dichiarazione afferente agli anni d imposta oggetto di contestazione, che recepisca tutte le violazioni emerse nel pvc; il versamento delle imposte autoliquidate nella menzionata dichiarazione (relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d imposta), senza applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi Ambito oggettivo e soggettivo Le violazioni regolarizzabili sono quelle che concernono: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. L agevolazione è estesa anche ai soci di società tassate per trasparenza: in tal caso, la dichiarazione può essere presentata, anche dai soggetti partecipanti per definire le somme ad essi imputate per trasparenza. Studio CASTELVEDERE Member Firm of E.L.G. E.V... European Lawyer Group E.V. CPR Tale S.t.p.r.l. Cap. Soc ,00 i.v. Società tra Professionisti Reg. Imprese di Milano n Via Fabio Filzi, Milano Codice Fiscale/P.IVA n Tel svillaschi@bcpr.it Fax
2 In caso di PVC riguardante più periodi di imposta, il contribuente può scegliere quale anno sanare ma non i rilievi contestati all interno di essi, sicché la definizione della singola annualità deve essere integrale, cioè riguardare tutte le violazioni contestate nel periodo di imposta. Pertanto, non è possibile optare per una sanatoria parziale afferente solo a talune violazioni (se si sceglie di definire un periodo di imposta, bisogna definire tutti i rilievi contestati) Requisiti di accesso Per poter accedere alla misura in commento è necessario che: il pvc sia stato consegnato entro la data di entrata in vigore del Decreto stesso (i.e. 24 ottobre 2018); alla data del 24 ottobre 2018, non risulti ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (per tali atti rinviamo a quanto dettagliato infra, cfr. par. 2). In riferimento ai PVC riguardanti più periodi di imposta, la notifica di un avviso di accertamento (entro il 24 ottobre) su un annualità contenuta in essi non pregiudica la possibilità di sanare gli altri periodi di imposta (si possono infatti definire le sole annualità non raggiunte da accertamento). Possono inoltre avvalersi della definizione agevolata di cui all art. 1 del Decreto anche i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale o che sono stati destinatari di attività di controllo o di un avviso di accertamento successivamente al 24 ottobre 2018, nonché coloro i quali hanno presentato istanza di accertamento con adesione. Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, se oggetto dei pvc definibili, i termini per l accertamento sono prorogati di due anni (cfr. art. 1, comma 9, del D.Lgs. n. 119/2018) Modalità e termini di accesso Le dichiarazioni per accedere alla definizione agevolata in esame, relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l accertamento, devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n del 23 gennaio Perfezionamento della definizione La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. L art. 1, comma 7, del D.L. n. 119/2018 esclude la possibilità di far fronte al pagamento delle somme dovute a mezzo di compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/
3 Inoltre, l art. 1, comma 3, del Decreto esclude la possibilità di utilizzare, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali pregresse e attuali. In caso di mancato perfezionamento, la definizione risulterà priva di effetti e l Ufficio competente provvederà ad emettere e notificare gli atti relativi alle violazioni contestate. 2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO L art. 2 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la possibilità di definire gli atti del procedimento di accertamento mediante il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza il versamento di sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori Ambito oggettivo e soggettivo Gli atti del procedimento di accertamento potenzialmente definibili erano: gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero; gli inviti al contraddittorio; gli accertamenti con adesione Requisiti di accesso Per poter accedere alla misura in commento era necessario che: gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero fossero stati notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto stesso (i.e. 24 ottobre 2018), non impugnati ed ancora impugnabili entro la predetta data; gli inviti al contraddittorio fossero stati notificati entro il 24 ottobre 2018; gli accertamenti con adesione fossero stati sottoscritti entro il 24 ottobre Modalità e termini di accesso Il versamento del quantum dovuto per la definizione in esame doveva essere effettuato: per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, entro 30 giorni decorrenti dal 24 ottobre 2018 (i.e. 23 novembre 2018) oppure nel più ampio termine per la proposizione del ricorso, che residuava dopo la data di entrata in vigore del Decreto; per gli inviti al contraddittorio, entro 30 giorni decorrenti dal 24 ottobre 2018 (i.e. 23 novembre 2018); per gli accertamenti con adesione, entro 20 giorni dalla redazione. 3
4 Le disposizioni necessarie per l attuazione della definizione in commento sono state adottate con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell Agenzia delle dogane e dei monopoli, n del 9 novembre Perfezionamento della definizione La definizione doveva essere perfezionata con il versamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata entro i predetti termini, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. L art. 2, comma 4, del D.L. n. 119/2018 escludeva la possibilità di far fronte al pagamento delle somme dovute a mezzo di compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In caso di mancato perfezionamento, la definizione risultava priva di effetti e l Ufficio competente proseguiva le ordinarie attività di accertamento. 3. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE (CD. ROTTAMAZIONE- TER ) L art. 3 del D.L. n. 119/2018 ripropone, per la terza volta, la cd. rottamazione dei ruoli affidati all Agente della Riscossione. In particolare, possono essere definiti i ruoli consegnati all Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante il pagamento: del capitale e degli interessi iscritti a ruolo; dell aggio di riscossione; dei diritti di notifica della cartella di pagamento; delle spese esecutive eventualmente maturate. Non dovranno, pertanto, essere corrisposte le sanzioni e gli interessi di mora Modalità e termini di accesso e pagamento Per aderire alla definizione, il contribuente interessato dovrà presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all Agente della Riscossione, mediante la compilazione del modulo DA-2018 disponibile sul sito ufficiale, con la quale: comunicherà i ruoli che intende definire; sceglierà il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento; assumerà l impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. 4
5 L Agente della Riscossione, entro il 30 giugno 2019, dovrà comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Si può scegliere di pagare fino a un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui le prime due (ciascuna pari al 10%) nel 2019, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo, con scadenza rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno. In caso di pagamento rateale, per le rate successive alla prima, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 2% annuo che decorrono dal 1 o agosto Inadempimento In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute oltre 5 giorni dalla scadenza prevista, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto; il pagamento delle somme dovute non può più essere rateizzato Benefici per coloro che hanno aderito alla prima rottamazione e alla rottamazione-bis Sono ammessi alla rottamazione-ter anche: i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall art. 6 del D.L. n. 193/2016 (cd. prima rottamazione ); coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis (cfr. art. 1 del D.L. n. 148/2017). È stato chiarito che coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis ed hanno regolarizzato la propria posizione, pagando l importo delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto saranno automaticamente ammessi per legge ai benefici della rottamazione-ter. L Agente della Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una comunicazione con il nuovo piano per pagare l importo residuo della rottamazione-bis, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni). Le nuove rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal
6 Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019) ha inoltre esteso l accesso alla rottamazione-ter anche ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-bis e non sono in regola con il pagamento delle rate al 7 dicembre Coloro che ricadono in tale ipotesi ed intendono aderire alla rottamazione-ter, devono presentare la dichiarazione di adesione all Agente della Riscossione entro il 30 aprile Il pagamento potrà essere effettuato in un unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni). Le rate sono così suddivise: le prime due entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2019; le restanti otto, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO L art. 4 del D.L. n. 119/2018 ha previsto l annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti affidati all Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che al 24 ottobre 2018 risultavano di importo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). 5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE L art. 6 del D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle entrate, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia Ambito oggettivo e soggettivo Le controversie potenzialmente definibili devono afferire ad atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Tali controversie possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione Requisiti di accesso Per poter accedere alla misura in commento è necessario che: il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018; alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva Modalità e termini di accesso 6
7 Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente dall imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. I benefici variano a seconda del grado di giudizio in cui versa la lite da definire. Più precisamente: se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, è dovuto il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, è dovuto il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; se c è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi); se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, con costituzione avvenuta entro il 24 ottobre 2018, è dovuto il 90% delle imposte; se il contribuente risulta vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19 dicembre 2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento: del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell Agenzia delle entrate nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018; con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. Le disposizioni necessarie per l attuazione della definizione in commento sono state adottate con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate n del 18 febbraio Perfezionamento della definizione La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino i euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal
8 Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Inoltre: se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda; se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di rottamazione-bis, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute; le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al Giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno Se entro tale data il contribuente deposita presso l organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020; per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019; l eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. 6. DISPOSIZIONI PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel Registro CONI possono avvalersi: della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, mediante il versamento: - del 50% delle maggiori imposte accertate; - del 100% della maggiore IVA accertata; - del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; della definizione agevolata delle controversie tributarie, mediante il versamento: - del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio; - del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell Amministrazione finanziaria nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018; 8
9 - del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre Le regole appena enunciate non trovano applicazione quando l ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d imposta per il quale è stato emesso avviso d accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata (in tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli artt. 2 e 6 del D.L. n. 119/2018, cfr. par. 2 e 5). 7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI L articolo 9 del D.L. 119/2018 ha introdotto la possibilità di definire in maniera agevolata, complessivamente per ciascun periodo d imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale Ambito oggettivo e soggettivo Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d imposta, dall intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell imposta, ai fini dell'iva, dell'irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d imposta e sul relativo pagamento dei tributi Modalità e termini di accesso Per aderire alla procedura in commento, è necessario provvedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni ed al versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d imposta, occorre fare riferimento all anno solare in cui sono state commesse. Le modalità di attuazione della regolarizzazione sono dettate dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate n del 15 marzo Perfezionamento della definizione La definizione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello 9
10 F24. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo SEMPLIFICAZIONI PER L AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA L art. 10 del D.L. n. 119/2018 prevede che per il primo semestre del periodo d imposta 2019 le sanzioni in tema di fatturazione elettronica: non si applicano, se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell IVA del periodo a cui afferisce; si applicano con riduzione dell 80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell IVA con cadenza mensile, le sopracitate disposizioni si applicano fino al 30 settembre DISPOSIZIONI E SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE A decorrere dal 1 luglio 2019: la data di emissione della fattura corrisponde alla data di trasmissione al Sistema di Interscambio; nella fattura deve essere esposta la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura [cfr. nuova lett. g-bis) dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972]; la fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell operazione (anziché al momento dell effettuazione dell operazione). 10. SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture emesse, nell ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (anziché entro i 15 giorni successivi all emissione). 11. SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI L art. 13 del D.L. n. 119/2018 abroga l obbligo di registrazione/numerazione progressiva degli acquisti. Infatti, con l introduzione della fattura elettronica diventa superfluo annotare il protocollo IVA progressivo delle fatture ricevute, in quanto il collegamento tra registrazione e fattura stessa può essere garantito attraverso protocolli informatici. 12. SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE IVA 10
11 Il contribuente può entro il termine per effettuare la liquidazione periodica IVA esercitare il diritto alla detrazione dell IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell anno precedente. 13. OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI L art. 17 del D.L. n. 119/2018 introduce l obbligo, per i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (cfr. art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con decorrenza: dal 1 luglio 2019 per i soggetti con un volume d affari superiore a euro; dal 1 gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti. Inoltre: a seguito dell entrata in vigore dell obbligo, non sarà più necessario registrare i corrispettivi ai sensi dell art. 24 del D.P.R. n. 633/1972; resteranno valide, per il periodo d imposta 2019, le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018; negli anni 2019 e 2020 per l acquisto o l adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, sarà concesso un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro se si tratta di acquisto di un nuovo strumento, di 50 euro a dispositivo se è già nelle disponibilità del contribuente. L utilizzo del credito in compensazione è consentito a partire dalla prima liquidazione periodica dell IVA successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto o adeguamento degli strumenti già in possesso del contribuente. Affinché sia riconosciuto il credito, è necessario che il pagamento della fattura avvenga con modalità tracciate. *** *** *** CPR Tale Stprl rimane a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 11
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