REGOLAMENTO INTERNO approvato con deliberazione dell Assemblea dei soci del PREMESSA

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1 REGOLAMENTO INTERNO approvato con deliberazione dell Assemblea dei soci del PREMESSA Il presente Regolamento, approvato con deliberazione dell Assemblea Ordinaria dei soci del , in ottemperanza alle disposizioni dell art. 15, punto 3 dello statuto sociale ed ai sensi dell art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successivamente modificato con delibera dell Assemblea dei Soci in data 3 gennaio 2013, intende offrire uno strumento concreto ed applicativo delle diverse norme generali già presenti nello statuto e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, indicandone le modalità, alla luce dell esperienza maturata, agevolando la partecipazione e la collaborazione interna, facendo chiarezza sui ruoli e sui rapporti societari in essere, intendendo i tal modo favorire il metodo democratico, il miglioramento l organizzazione, la definizione e la disciplina delle diverse tipologie di rapporti di lavoro che si potranno adottare in cooperativa con i soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. PUNTO A - ATTIVITA ED ORGANIZZAZIONE (iniziative, organismi, funzioni) 1. La cooperativa sociale Monteforte Il Fiore, intende realizzare e perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana ed all integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità, senza fine di speculazione privata, così come espresso dall art. 4, 1 comma dello statuto. In particolare la cooperativa intende rivolgersi a persone con disabilità, mediante l erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente. L organizzazione di detti servizi, viene affidata ad appositi organismi, con relative funzioni e competenze. 2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, è costituito e funziona secondo le indicazioni espresse dagli artt dello statuto, avendo cura, in modo particolare, di orientare la cooperativa secondo una pianificazione strategica triennale, basata su un attenta analisi interna ed esterna, ed una successiva determinazione di obiettivi strategici a medio e lungo termine, nell ambito di adeguate aree funzionali: produzione, amministrazione e finanza, organizzazione, marketing. 3. DIREZIONE GENERALE, composta dal Responsabile di Struttura e dai Responsabili di Area, riunita con cadenza mensile, ha lo scopo di mettere in atto le linee strategiche espresse dal C.d.A., proporre eventuali linee operative, verificare e vigilare il raggiungimento degli obiettivi espressi dal C.d.A.; 4. DIREZIONE DI AREA, composta dal Responsabile di Area e dai rispettivi Responsabili di Unità, settimanalmente, ha lo scopo di definire le diverse linee operative, in relazione agli obiettivi ed alle linee strategiche fissate, verificandone i risultati nelle rispettive unità; 5. DIREZIONE DI UNITA, composta dal Responsabile di Unità ed i Collaboratori di Unità, mette in atto le diverse linee operative formulate, programmando, organizzando e verificando le diverse attività svolte nell ambito dell unità; - 1 -

2 6. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, istituito ai sensi dell art. 31 del Dgls. n. 81/2008, con compiti di valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dei posti di lavoro, di cui al successivo art. 33. Tale servizio viene costituito dal datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza, dal Rappresentante per i lavoratori e dal Medico competente nominato. PUNTO B - I SOCI (classificazione, tipologia, definizione, quote sociali) 1. Secondo quanto disposto dall art. 5 dello statuto, possono essere soci della cooperativa un numero illimitato di soci, i quali, a seconda della loro presenza e collaborazione, possono essere considerati: ordinari, lavoratori e fruitori, o volontari. 2. SOCI LAVORATORI: sono definiti tali tutti coloro che prestano la propria opera all interno della cooperativa in forma retribuita così come definiti dall art. 1 della legge 3 aprile 2001 n.142; 3. SOCI FRUITORI: sono tali le persone differentemente abili che utilizzano i servizi gestiti dalla cooperativa, o i loro familiari entro il quarto grado; 4. SOCI VOLONTARI: sono infine considerati soci volontari tutti coloro che prestano la loro opera in modo gratuito e continuativo, con una presenza e partecipazione, preventivamente concordata, nell ambito delle attività e delle iniziative promosse dalla cooperativa; 5. QUOTE SOCIALI: sono versate, al momento di accoglimento della domanda di adesione, con le modalità espresse dall art. 18, comma a) dello Statuto Sociale, il cui valore viene definito da apposito provvedimento del consiglio di amministrazione. PUNTO C - PERSONALE (rapporti di lavoro, organizzazione, competenze, formazione) 1. RAPPORTI DI LAVORO: Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 142/01, e dell art. 6 dello Statuto Sociale, ciascun socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro: - subordinato; - autonomo; - di collaborazione coordinata non occasionale; - professionale; - di agenzia. Tra socio lavoratore e Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro purché compatibile con la posizione di socio. La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro; in particolare in relazione all assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione e tenuto conto dell organizzazione aziendale e produttiva. Per i soci lavoratori, la cui ammissione in Cooperativa sia stata deliberata prima dell entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la Cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la Cooperativa e i soci, precedentemente l entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi. La Cooperativa e il socio lavoratore possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello - 2 -

3 precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti ed in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma. 2. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: la cooperativa è strutturata in aree di intervento finalizzate alla realizzazione dei servizi gestiti ed al loro coordinamento. Per ciascuna area viene individuato un relativo responsabile. L organigramma completo è riportato nel mansionario. 3. CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI: sono previste in relazione alle effettive mansioni ed agli incarichi svolti da ciascuno nell ambito della cooperativa. Per ogni funzione è prevista un adeguata retribuzione, in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla normativa vigente. 4. RESPONSABILE DI STRUTTURA: socio lavoratore, in possesso di titolo di studio di Laurea, o con esperienza decennale in ambito cooperativo, al quale sono affidati compiti di coordinamento per le diverse aree di intervento della cooperativa, collocazione nell area F del C.C.N.L., e possibilità di attribuzione, in via temporanea o definitiva del ruolo di quadro, in relazione a specifiche responsabilità ricoperte, per le quali siano previste determinate prestazioni, con carattere di continuità, anche al di fuori del normale orario di lavoro, così come previsto dall art. 42 del C.C.N.L.; 5. RESPONSABILE DI AREA: socio lavoratore, in possesso di titolo di studio di Laurea, nel campo della specifica Area, o con esperienza quinquennale in ambito cooperativo, al quale sono affidati compiti di coordinamento e di gestione di una specifica area di intervento della cooperativa, collocazione nell area E del C.C.N.L. 6. RESPONSABILE DI UNITA : socio lavoratore, in possesso di titolo di studio di Laurea nel campo, o con esperienza triennale in ambito cooperativo, al quale sono assegnati compiti di gestione di specifiche unità, nell ambito di ciascuna area di intervento della cooperativa, collocazione nell area D del C.C.N.L. 7. COLLABORATORE DI UNITA : figura di socio lavoratore o dipendente, in possesso di opportuno titolo di studio, o con esperienza triennale in ambito cooperativo, che collabora alla realizzazione delle diverse attività previste nell ambito di ciascuna unità di intervento della cooperativa, collocazione nell area C del C.C.N.L., se operatore qualificato, oppure collocazione, a seconda della mansione svolta, nelle aree A e B del C.C.N.L. se non in possesso di alcuna qualifica professionale. 8. FORMAZIONE: per ognuna delle figure individuate, sono previsti percorsi di formazione ed aggiornamento, per consentire uno svolgimento migliore dei propri compiti ed un apporto proficuo per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 9. ORARIO: l orario settimanale di lavoro è stabilito dall art. 46 del C.C.N.L. ed è ripartito in ore giornaliere e giorni settimanali a seconda dell area di intervento nella quale il personale si trova a dover operare. Tale orario, specifico per ciascuna area, è comunque affisso nei locali della cooperativa. PUNTO D RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO (condizioni, contratto applicabile, infrazioni e sanzioni, stato di crisi) 1. CONDIZIONI: qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della - 3 -

4 delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo pieno o a tempo parziale. La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci. 2. CCNL APPLICABILE E TRATTAMENTO ECONOMICO: il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ai fini del trattamento economico di cui sopra, e di altri istituti, quali ferie, permessi, festività, riposi, lavoro straordinario e quant altro, si richiama come applicabile il C.C.N.L. per le Cooperative Sociali. 3. INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI: le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente. Nei casi d infrazione di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare. 4. CONFIGURABILITA DELLO STATO DI CRISI: la Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell attività aziendale, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: a. contrazione o sospensione dell attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa; b. situazioni temporanee di mercato; c. crisi economiche settoriali e locali; d. carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato, ritardato introito di crediti maturati. Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti di lavoro in essi costituiti, il piano potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali e quelli definiti a livello aziendale o territoriale. Se necessario l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, nella misura non superiore al 15% del trattamento globalmente previsto dal C.C.N.L. applicabile. Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto di situazioni di particolare difficoltà economica in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. In funzione del superamento dello stato di crisi l Assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale delle prestazioni lavorative. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di - 4 -

5 ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'Assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti. PUNTO E RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE (normative, condizioni, trattamento economico, svolgimento, obblighi, rinvio) 1. NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI: ai sensi dell'articolo 6, lettera c) della legge n. 142/01, la Cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge. Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e segg. del Codice Civile e nell art. 409, n. 4 del Codice di Procedura Civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore. 2. CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL RAPPORTO: qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio. 3. TRATTAMENTO ECONOMICO: il trattamento economico del socio sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. 4. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO: nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l adeguato standard qualitativo della sua prestazione ed il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modi di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico - organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale, dell'incarico a terzi. 5. OBBLIGHI: prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell ambito dell attività della Cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere il lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno proseguimento dell incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro. 6. RINVIO: le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo 7 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo

6 7. REVOCA E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO: l'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso. PUNTO F - USO DI STRUMENTI E SERVIZI COMUNI (sedi, attrezzature, automezzi, mensa e consumazioni) 1. AUTOMEZZI: gli automezzi di proprietà della cooperativa possono essere utilizzati a titolo personale o per conto di altre associazioni, nel caso la guida sia affidata ad un socio della cooperativa. Tale socio si impegna a riconsegnare l automezzo nelle stesse condizioni di partenza e a rifondere gli eventuali danni per deterioramenti provocati da un uso non conforme. L autorizzazione all uso è rilasciata dal Presidente, previa presentazione di una richiesta scritta. 2. ATTREZZATURA: l uso di attrezzatura di proprietà della cooperativa è concessa a quanti ne facciano domanda scritta, a discrezione del Presidente. Tale attrezzatura deve essere riconsegnata nelle medesime condizioni del ritiro, impegnando chi la richiede a rifondere per intero il danno eventualmente causato da un uso improprio. 3. SEDE: l uso della sede di via Garibaldi, viene concessa ad associazioni, gruppi o privati che abbiano ottenuto l autorizzazione da parte del Parroco. Dopo ogni utilizzo la sede deve essere sistemata ed eventualmente ripulita. In casi di utilizzo di energia elettrica e riscaldamento, viene previsto un rimborso forfetario alla cooperativa, da concordare al momento dell utilizzo. PUNTO G - ELEZIONE DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE (candidature, scrutatori, modalità di voto) 1. CANDIDATURA: ciascun socio, regolarmente iscritto al libro soci può presentare candidature o presentarsi come candidato, sino al momento di inizio delle votazioni. Scaduto tale termine, il Presidente dell assemblea, verificato che i candidati presentati possiedono tutti i requisiti previsti dallo Statuto e dal C.C., provvede alla compilazione della scheda elettorale, nella quale sono iscritti i nominativi di tutti i candidati in ordine alfabetico. 2. SCRUTATORI: al momento della votazione, l assemblea nomina due scrutatori, i quali collaboreranno con il Presidente nel compito di distribuzione delle schede elettorali e nella raccolta delle espressioni di voto, operazioni delle quali si dovrà stendere un verbale. 3. MODALITA DI VOTO: ogni socio può votare un numero massimo di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere. L espressione di voto si effettua apponendo una crocetta a fianco dei nominativi prescelti. Le schede che riportino segni particolari o un numero di segnalazioni eccedenti quelle consentite, dovranno essere dichiarate nulle. Risulteranno eletti i candidati riportanti il maggio numero di voti. In caso di parità dovrà essere effettuato un ballottaggio. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dallo Statuto e dal C.C

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