Elenchi intrastat nota dell agenzia delle dogane
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1 Elenchi intrastat nota dell agenzia delle dogane di Massimo Pipino Pubblicato il 22 febbraio 2009 In relazione alla nuova disciplina comunitaria dell Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in tema di territorialità delle prestazioni di servizio e delle novità in tema di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Elenchi Intrastat), in via di recepimento in Italia, segnaliamo che, dopo l intervento esplicativo dell Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2010 (Circolare n. 5/2010), anche l Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno fornire ulteriori precisazioni con Nota n datata 19 febbraio (Massimo Pipino) Elenchi Intrastat Nota dell Agenzia delle Dogane. In relazione alla nuova disciplina comunitaria dell Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in tema di territorialità delle prestazioni di servizio e delle novità in tema di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Elenchi Intrastat), in via di recepimento in Italia, segnaliamo che, dopo l intervento esplicativo dell Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2010 (Circolare n. 5/2010) (Nota n. 1), anche l Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno fornire ulteriori precisazioni con Nota n datata 19 febbraio 2010 (Nota n. 2) Nella Nota vengono sinteticamente illustrate le novità maggiormente significative in tema di Elenchi Intrastat contenute nelle norme in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tra esse, viene dato rilievo ai seguenti nuovi adempimenti: obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni 1
2 di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale; obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro ) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette); obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso, dunque, non sarà più possibile la presentazione cartacea dei Modelli INTRA; in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avverrà attraverso l utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo Provvedimento, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell Agenzia delle Entrate. L Agenzia delle Dogane ritiene quindi, posto che le attese norme interne non risultano ancora pubblicate al 19 febbraio 2010 (data di redazione della citata Nota), che oltre alle indicazioni fornite nella menzionata Circolare n. 5/2010 dell Agenzia delle Entrate, sia opportuno fornire talune istruzioni in merito al trattamento dei Modelli INTRA eventualmente già fatti pervenire all Agenzia delle Dogane dai soggetti obbligati, 2
3 onde garantire uniformità di comportamento da parte di tutti gli Uffici doganali. In particolare, nella Nota viene specificato che nell ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA. Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, viceversa, e fino al 30 aprile 2010, i Modelli INTRA che vengano presentati agli Uffici doganali senza seguire le prescritte modalità verranno gestiti, sempre secondo le indicazioni della predetta Nota, secondo le seguenti modalità: per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato dovrà essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell avviso, precisando che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta; per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta. Note Nota. n. 1) AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 5/E Roma, 17 febbraio 2010 OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie Direttive 2008/8/CE 3
4 e 2008/117/CE. Come noto, dal 1 gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue: gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell imposta ai sensi dell art. 196 (prestazioni generiche); la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile; è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni; gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica. Direzione Centrale Normativa La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat). Sussistendo, pertanto, obiettive condizioni di incertezza, è ragionevole ritenere che, nelle more dell attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione. Pertanto, in applicazione dell art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, 4
5 l Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. Nota n 2) Roma, 19 febbraio 2010 Alle Direzioni Regionali delle Dogane Alle Direzioni Interregionali delle Dogane Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI OGGETTO: Attuazione delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117, relative al sistema comune d imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti MODELLI INTRA. È noto che le Direttive CE 2008/8 e 2008/117 hanno modificato la Direttiva CE 2006/112, relativa al sistema comune dell imposta sul valore aggiunto, con effetto dal 1 gennaio È altrettanto noto che è in corso di imminente pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale 5
6 della Repubblica Italiana, il Decreto Legislativo di recepimento delle citate Direttive il quale, tra l altro, modifica le disposizioni in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA); è in corso di pubblicazione anche il Decreto del Ministro dell economia e delle finanze che stabilisce le modalità ed i termini per la loro presentazione. Con Determinazione del Direttore di questa Agenzia, adottata di concerto con il Direttore dell Agenzia delle Entrate e d intesa con l ISTAT in corso di pubblicazione sul sito internet dell Agenzia vengono approvati i Modelli INTRA da utilizzarsi per riepilogare le operazioni intracomunitarie riferite a periodi decorrenti dal La Determinazione suddetta reca anche le istruzioni per la compilazione dei Modelli INTRA (Allegato XI), le specifiche tecniche e i tracciati record per la loro presentazione telematica (Allegato XII), nonché le specifiche tecniche e i tracciati record per la presentazione in dogana (soltanto in via transitoria, come verrà precisato in seguito). I nuovi Modelli si distinguono in: Modello INTRA 1, riferito all elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi; Modello INTRA 2, riferito all elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti. Essi si compongono di un frontespizio e di quattro sezioni (da bis a quinquies). Il frontespizio del Modello contiene i dati generali e riassuntivi dell elenco stesso; la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (Mod. INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (Mod.INTRA2bis) nel periodo di riferimento e la sezione ter riporta le rettifiche relative a periodi precedenti. Ai nuovi Modelli INTRA sono state aggiunte due sezioni per riepilogare i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento (sez. quater) o per comunicare eventuali rettifiche (sez. quinquies). Per gli aspetti di competenza, si segnalano le novità di maggiore interesse che vengono introdotte dai suddetti 6
7 provvedimenti in corso di pubblicazione: obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi periodici anche per le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute da un soggetto IVA nazionale; obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a euro) e con periodicità mensile (per i soggetti che non si trovano nelle condizioni predette); obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie agli uffici doganali esclusivamente per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, fino al 30 aprile 2010, essi possono essere presentati anche in formato elettronico (secondo le specifiche di cui all All. XIII citato in premessa) agli uffici doganali territorialmente competenti ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. In tal caso è altresì necessario presentare gli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei Modelli INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. In ogni caso, dunque, non sarà più possibile la presentazione cartacea dei Modelli INTRA; in fase di prima applicazione, la presentazione per via telematica agli uffici doganali avviene attraverso l utilizzo del Servizio Telematico Doganale ma, con successivo provvedimento, sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito utilizzare anche i canali telematici dell Agenzia delle Entrate. Con riserva di maggiori istruzioni sull argomento, per completezza di esposizione, si aggiunge che, nella considerazione del fatto che, ad oggi, non risultano ancora 7
8 pubblicate le norme nazionali di recepimento delle Direttive comunitarie sopra citate, onde superare le obiettive difficoltà in cui ragionevolmente possono versare i soggetti IVA tenuti alla presentazione dei Modelli INTRA in questione, con circolare n. 5 del 17 febbraio scorso, l Agenzia delle Entrate ha fornito delle prime indicazioni in materia. Più precisamente è stato chiarito che, in virtù dei principi recati dallo Statuto del contribuente, per gli eventuali errori di compilazione dei Modelli INTRA, in sede di controllo, non verranno applicate sanzioni, a condizione che i soggetti tenuti alla presentazione degli stessi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi secondo le modalità definite dalla normativa in corso di emanazione. Inoltre, al fine di garantire uniformità di comportamento da parte di tutti gli Uffici doganali, si forniscono le seguenti istruzioni per il trattamento dei Modelli INTRA eventualmente già fatti pervenire, ad oggi, dai soggetti obbligati. Nell ipotesi in cui gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a mezzo raccomandata (ai fini della data farà fede il timbro postale) prima della pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive comunitarie, non vigendo ancora l obbligo di presentazione dei Modelli INTRA in via telematica o in formato elettronico, l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA. Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, invece, i Modelli INTRA eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi alle previsioni di legge, dovranno essere gestiti come segue: per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in formato elettronico, predisposto utilizzando intra web, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell avviso, precisando che non sarà più accettato per il 8
9 futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta; per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA, comunicando al soggetto obbligato che non sarà più accettato per il futuro l invio dell elenco riepilogativo a mezzo posta. Le Direzioni Regionali e Interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative. F.to Il Direttore Centrale Ing. Walter De Santis (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 9
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