Pianificazione, VAS e governo del territorio. Esperienze regionali a confronto VAS e pianificazione in Emilia-Romagna

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1 Fondazione Lombardia per l Ambiente CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Forme, esiti e prospettive di integrazione per il governo del territorio Milano, 2-3 dicembre 2009 Auditorium Giorgio Gaber Palazzo della Regione Lombardia Piazza Duca d Aosta 3 Pianificazione, VAS e governo del territorio. Esperienze regionali a confronto VAS e pianificazione in Emilia-Romagna Dirigente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, DG Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Regione Emilia-Romagna LOMBARDIA. COSTRUIAMOLA INSIEME. Territorio e Urbanistica

2 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 SCHEDA VAS E PIANIFICAZIONE IN EMILIA ROMAGNA Alessandro Maria Di Stefano Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale Regione Emilia - Romagna 1. STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE Descrizione (quali sono gli strumenti della pianificazione del territorio a livello comunale, come sono strutturati e come si relazionano tra di loro e con la pianificazione sovracomunale) La Regione Emilia - Romagna ha approvato la LR 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio e successive modifiche (in particolare la LR 6/2009) che ha introdotto una forte innovazione di obiettivi, regole e strumenti nell assetto istituzionale e nel rapporto con i cittadini incentrata sui seguenti elementi 1. Sussidiarietà; 2. Concertazione istituzionale; 3. Semplificazione amministrativa. La pianificazione territoriale si articola in: 1. Piano Territoriale Regionale (PTR) 2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Accanto a questi strumenti di pianificazione territoriale esistono numerosi piani e programmi di settore. La Pianificazione urbanistica comunale si articola nei seguenti strumenti: 1. Piano Strutturale Comunale (PSC) [art. 28] Rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune con riguardo a tutto il proprio territorio per: delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo; tutelare l integrità fisica ed ambientale e l identità culturale. Il PSC non attribuisce potestà edificatoria (neanche subordinatamente all approvazione del POC) ed ha invece efficacia solo per i vincoli e le condizioni non aventi natura espropriativa. Il PSC si conforma alle prescrizioni ed ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi ed alle direttive contenuti nei piani territoriali sovracomunali ed a quanto stabilito dagli accordi territoriali di cui all art Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) [art. 29] Contiene, in conformità al PSC: le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie (comprese le norme igieniche); la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l ambiente urbano. 3. Piano Operativo Comunale (POC) [art. 30) Individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio indicate nel PSC da realizzare nell arco temporale di 5 anni. 4. Piani Urbanistici Attuativi (PUA) [art. 31] Sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione aglim interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione disposti dal POC (essi possono assumere il valore e gli effetti di: Piani particolareggiati; Piani di lottizzazione; PEEP; PIP; Piani di recupero; Programmi integrati di intervento; Programmi di recupero urbano) È utile ricordare che l art. 22 della LR 20/2000, per assicurare flessibilità alla pianificazione prevede la possibilità di modificazioni alla pianificazione sovraordinata disponendo che le delibere di adozione possono contenere esplicite proposte di modifica nei seguenti casi: il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o più piani generali e settoriali sovraordinati; i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni ai POC;

3 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 i piani settoriali possono proporre (solo per le proprie competenze) modifiche al piano generale del medesimo livello o a piani generali e settoriali sovraordinati. Le proposte comunali di modifica di paini sovraordinati di tutela del territorio e dell ambiente (per paesaggio, protezione della natura, dell acqua e della difesa del suolo) possono attenere unicamente alla cartografia dei piani. È previsto per le modifiche dei piani sovraordinati l iter procedurale del piano sovraordinato. Preme sottolineare che con la L.R. n. 20 del 2000 non ci si limita a richiedere che nella predisposizione e approvazione dei piani si tenga conto degli effetti ambientali ma la sostenibilità ambientale delle previsioni diventa uno degli obiettivi primari della pianificazione. In particolare tramite VALSAT (Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale) previsto, dall art. 5, come elaborato tecnico volto a dimostrare la sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni di piano, in termini di coerenza con le caratteristiche del territorio e di compatibilità degli effetti (impatti) ambientali e infrastrutturali degli stessi. La VALSAT si pone come anticipazione della direttiva comunitaria sulla VAS 2001/42/CEE, secondo il meccanismo della valutazione ambientale del piano: un processo che è parte dell iter approvativo; una valutazione che accompagna l elaborazione e approvazione con la partecipazione di tutti i soggetti che svolgono compiti ambientali. Accanto a questi fondamentali strumenti di pianificazione urbanistica, esistono numerosi piani e programmi di settore. Normativa di riferimento LR 24 marzo 2000 n.20 Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio LR 6 luglio 2009 n.6 Governo e riqualificazione solidale del territorio

4 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Soggetti interessati: Proponente Autorità procedente Autorità competente per la VAS (approfondimento sulle modalità di individuazione delle Autorità) PROPONENTE ed AUTORITÀ PROCEDENTE L individuazione del proponente e dell autorità procedente è quella stabilita dal D. Lgs.152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08: autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;. AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS L Assemblea legislativa dell Emilia Romagna con l approvazione della L. R. 13 giugno 2008, n. 9 Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha provveduto, nell art. 1, ad individuare, nelle more dell approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. 4/08, l autorità competente all effettuazione dei compiti in materia di VAS, al fine di consentire un ordinata ed univoca attuazione dei procedimenti in materia di VAS in tutto il territorio regionale. Nell art. 1, comma 1, della L. R. n. 9 del 2008, in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell art. 7 del Decreto, è stabilito il principio che l autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi è individuata, assicurandone la terzietà, in una amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. L autorità competente per la VAS, nel rispetto dei principi di terzietà e di qualificazione ambientale della pubblica amministrazione: per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l Autorità competente è la Regione. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che al fine di assicurare la terzietà di tale autorità competente, è individuata, con deliberazione della giunta regionale la struttura organizzativa competente in materia ambientale, dotata della necessaria autonomia. per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l autorità competente è la Provincia. Il comma 5 dell art. 1 della L.R. n. 9 del 2008 stabilisce che: per i piani territoriali ed urbanistici, provinciali e comunali normati dalla L.R. n. 47 del 1978 e dalla L.R. n. 20 del 2000 l autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all approvazione dei piani, la Regione e le Province coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. Procedimento di VAS (descrizione delle fasi tempistica documenti prodotti informazione partecipazione) Procedimento di VAS e Processo di consultazione e partecipazione 1. Procedimento per piani e programmi non territoriali ed urbanistici Per tali piani e programmi si applicano direttamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/ Procedimento per piani territoriali ed urbanistici Il comma 5 dell art. 1 della L.R. n. 9 del 2008 stabilisce, inoltre, che la Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale dei piani territoriali ed urbanistici, provinciali e comunali normati dalla L.R. n. 47 del 1978 e dalla L.R. n. 20 del 2000, integrando la fase istruttoria ai fini dell approvazione, nell ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, dando specifica evidenza al provvedimento di verifica di assoggettabilità ed al parere motivato di cui rispettivamente all art. 12, comma 4, ed

5 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 all art. 15, comma 1, del Decreto Sino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento delle disposizioni in materia di VAS contenute nel D. Lgs. 4/08, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L. R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal Decreto non contemplati dalla L. R. n. 20 del La ValSAT di cui all art. 5 della L.R. n.20 del 2000 è in ogni caso da integrare con i seguenti atti: espressione del parere motivato da parte dell autorità competente ai sensi dell art. 15 del D. Lgs. 4/08; approvazione della dichiarazione di sintesi da parte dell autorità procedente contestualmente alla approvazione del piano o programma. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all art. 12 del D. Lgs. 4/08 va svolto nei casi previsti dall art. 6, commi 3 e 3 bis, del Decreto. Al fine dell applicazione ai procedimenti di VAS in corso delle disposizioni del D. Lgs. 4/08, nella valutazione ambientale dei piani e programmi sono fatte salve, ai sensi dell art. 35, le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, in quanto compatibili con le disposizioni del Decreto, con particolare riguardo a quelli previsti dalla L.R. n. 20 del Ai sensi dell art. 17 del Decreto, devono in ogni caso essere resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall autorità competente; b) la dichiarazione di sintesi, approvata dall autorità procedente contestualmente alla approvazione del piano o programma; c) le misure adottate in merito al monitoraggio. LE INDICAZIONI FORNITE PER VAS PER PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI Con la Circolare prot. PG del 12 novembre 2008 concernente Prime indicazioni in merito all entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo i della l. r. 13 giugno 2008, n. 9., sono state fornite le indicazioni necessarie di seguito sin tetizzate. 1 Ambito applicazione Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica soggetti alla disciplina della L.R. n. 20 del 2000 continua a trovare applicazione l art. 5 di tale legge regionale e quindi essi devono svolgere il procedimento di ValSAT, integrato con gli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D. Lgs. 4/08 non contemplati dalla L.R. 20/2000. In caso di modifiche a tali strumenti di pianificazione occorre procedere all adeguamento della relativa VALSAT, integrata, in considerazione delle nuove previsioni ovvero dimostrare che le stesse non comportano alcun effetto significativo sull ambiente, ovvero effettuare la Verifica di assoggettabilità, qualora ricorrano i casi di cui all art. 6, commi 3 e 3 bis del D. Lgs 4/08. Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non disciplinati dalla L.R. n. 20 del 2000 e per le procedure speciali di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (cioè gli accordi di programma, le conferenze di servizi, le intese e ogni altro atto che, in base alla legislazione vigente, comporti la variante agli strumenti di pianificazione) si darà luogo, con le modalità stabilite dal Decreto: a) a VAS, nei casi di cui all art. 6, comma 2, del D. Lgs 4/08; b) a Verifica di assoggettabilità, qualora ricorrano casi di cui all art. 6, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs 4/08. 2 Verifica di assoggettabilità La verifica di assoggettabilità non trova applicazione per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla L.R. n. 20 del 2000, per i quali è effettuata la ValSAT. La verifica di assoggettabilità trova, invece, applicazione per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non disciplinati dalla L.R. n. 20 del 2000 ovvero per i quali non è effettuata la ValSAT e per le procedure speciali di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (cioè gli accordi di programma, le conferenze di servizi, le intese e ogni altro atto che, in base alla legislazione vigente, comporti la variante agli strumenti di pianificazione), qualora gli stessi siano assoggettati a verifica di assoggettabilità, secondo quanto stabilito all art. 6, comma 3 e 3 bis.

6 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 Al fine dello svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità è responsabilità dell autorità procedente trasmettere all autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale copia del piano o programma e del relativo rapporto ambientale preliminare prima dell adozione al fine dell istruttoria e dell emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità da parte dell autorità competente e quindi della decisione in merito alla necessità di effettuare un procedimento di VAS. 3 Procedura di valutazione ambientale ed espressione del parere motivato Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 20 del 2000 il Rapporto ambientale è assimilabile al documento di VALSAT così come delineato nella delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 ( Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione ). Infatti esso: acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto); assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l amministrazione procedente intende perseguire con il piano (definizione degli obiettivi); valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative (individuazione degli effetti del piano); individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque preferibili (localizzazioni alternative e mitigazioni); illustra le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriali dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l eventuale indicazione: delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (valutazione di sostenibilità); definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti). Per gli accordi di programma in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000 richiede l'elaborazione di un "specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale" delle opere, interventi o programmi di intervento oggetto dell'accordo di programma e subordina l'approvazione dell'accordo stesso e della variante che esso comporta all'esame del medesimo elaborato. Anche questo studio è assimilabile al Rapporto ambientale. Al fine dello svolgimento del procedimento di VAS è responsabilità dell autorità procedente trasmettere all autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale copia del piano o programma e del relativo rapporto ambientale al fine dell istruttoria e dell emanazione del parere motivato da parte dell autorità competente. 4 Partecipazione Il D. Lgs. 4/08 richiede il coordinamento degli adempimenti relativi alla pubblicizzazione, deposito e partecipazione con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previsti dal procedimento di formazione e approvazione di specifici piani e programmi, al fine di evitare possibili duplicazioni e garantire la semplificazione attraverso l integrazione dei procedimenti (comma 4 dell'art. 14). Pertanto, per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in corso, per la consultazione del pubblico, le forme di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla legislazione regionale (L.R. n. 47 del 1978, L.R. n. 20 del 2000) possono essere considerate adeguate ad assolvere le forme di pubblicizzazione, deposito e partecipazione previste dal D. Lgs. 4/08. Anche per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica l amministrazione procedente provvede all invio di copia del piano adottato e del documento di Valsat, del Rapporto ambientale o del Rapporto ambientale preliminare, all autorità competente nonché ai soggetti competenti in materia ambientale, affinché essi abbiano l opportunità di esprimersi.

7 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 Le modalità di consultazione previste dal D. Lgs 4/08 trovano, inoltre, applicazione per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non disciplinati dalla L.R. n. 20 del 2000 e per le procedure speciali di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (cioè gli accordi di programma, le conferenze di servizi, le intese e ogni altro atto che, in base alla legislazione vigente, comporti la variante agli strumenti di pianificazione), qualora gli stessi siano sottoposti, rispettivamente, a VAS o a verifica di assoggettabilità. Appare utile sottolineare che i pareri di soggetti competenti in materia ambientale già acquisiti nei procedimenti di formazione ed approvazione di piani territoriali ed urbanistici in corso possono essere utilmente tenuti in considerazione in luogo della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale da condurre nei procedimenti di verifica di assoggettabilità ed in quelli di VAS. 5 Valutazione e decisione Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 20 del 2000: il parere motivato è espresso dall autorità competente nell ambito dell intesa che la Regione e la Provincia esprimono, rispettivamente, sui piani provinciali e comunali, ai sensi dell art. 1, comma 5, della L.R. 9/08. A tale scopo, l atto che si esprime sull intesa deve dare atto dell effettiva valutazione della documentazione (documento di ValSAT), degli eventuali pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni relative agli effetti ambientali del piano e delle relative controdeduzioni dell autorità procedente, esprimendosi sulle considerazioni ambientali da integrare nel piano o programma e sulle relative modalità di revisione; qualora per il PTCP o il PSC si prescinda dall intesa, il parere motivato è espresso nell ambito delle riserve al piano adottato. A tal scopo alla autorità competente (Regione o Provincia), assieme al piano adottato ed alla documentazione (documento di ValSAT), dovranno essere trasmesse le osservazioni relative agli effetti ambientali del piano ed ai relativi elaborati; per gli strumenti di pianificazione urbanistica per i quali non è prevista l espressione dell intesa (POC, PUA e RUE), il parere motivato è espresso sulla documentazione di cui all art. 15 del D. Lgs. 4/08, ovvero sul documento di ValSAT con un apposito provvedimento dell autorità competente da assumersi con le modalità e gli effetti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del D. Lgs. 4/08; la dichiarazione di sintesi deve costituire un allegato parte integrante del piano approvato quale parte autonomamente e specificamente individuabile e deve dare contezza delle eventuali modifiche apportate al piano in considerazione del contenuto del parere motivato reso dall autorità competente; l obbligo di pubblicazione ai sensi dell art. 17 del Decreto, relativo alla decisione finale, al parere motivato, alla dichiarazione di sintesi ed alle misure di monitoraggio, per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 20 del 2000 è assolto dall autorità procedente, nell ambito delle ordinarie modalità di deposito del piano approvato (comprensivo della documentazione di cui all art. 15 del Decreto, ovvero del documento di ValSAT) e di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non disciplinati dalla L.R. n. 20 del 2000 e per le procedure speciali di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sottoposti a VAS (si veda il precedente paragrafo 2.4.) il parere motivato è espresso secondo le modalità di cui al D. Lgs. 4/08. Per gli accordi di programma che comportano una variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l autorità competente esprime il parere motivato nell ambito dell atto con il quale manifesta il proprio assenso alla conclusione dell accordo stesso. 6 Monitoraggio Per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla L.R. n. 20 del 2000 il monitoraggio è posto in capo all autorità procedente. Processo di consultazione e partecipazione (individuazione e Le procedure di consultazione per i piani territoriali ed urbanistici adottati sono ricordati al punto 4 (collocato nella sequenza temporale della procedura) della precedente riga. È utile ricordare che per i piani territoriali ed urbanistici la LR 20/2000 prevede (artt. da 27 a 35) una fase di consultazione dei soggetti con competenze ambientali e degli enti territorialmente interessati, tramite lo svolgimento di una Conferenza di pianificazione, sul documento preliminare di Piano, cui è allegata la prima stesura della VALSAT o del Rapporto ambientale o del Rapporto

8 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 modalità di consultazione dei soggetti con competenze ambientali, degli enti territorialmente interessati e partecipazione del pubblico: fase di scoping; messa a disposizione del rapporto ambientale e proposta di Piano; conferenze, forum) ambientale preliminare. Normativa di riferimento L. R. 13 giugno 2008, n. 9 Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 LR 24 marzo 2000 n.20 Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio LR 6 luglio 2009 n.6 Governo e riqualificazione solidale del territorio Circolare prot. PG del 12 novembre 2008 concernente Prime indicazioni in merito all entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo i della l. r. 13 giugno 2008, n. 9. Delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione.

9 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre RAPPORTO TRA VAS E PIANIFICAZIONE LOCALE: MODALITÀ, CRITICITÀ, ESPERIENZE Documenti del processo di VAS (Rapporto preliminare, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, parere motivato e dichiarazione di sintesi: descrizione e rapporto con il processo di formazione del Piano) 1. Piani e programmi non territoriali ed urbanistici Per tali piani e programmi si applicano direttamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 La verifica di assoggettabilità, consiste in una verifica se il piano o il programma possa avere effetti significativi sull ambiente, al fine di assumere conseguentemente la decisione se esso debba essere assoggettato a VAS. Essa deve essere svolta dall autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute. In estrema sintesi, l'art. 12 prevede che l'autorità procedente deve redigere un rapporto preliminare, comprendente "una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente" che è prevedibile deriveranno dalla sua attuazione, utilizzando come riferimento i tematismi ed i criteri indicati dall'allegato I. Per i piani e programmi di iniziativa privata la redazione del rapporto preliminare è a carico del proponente; Il Rapporto ambientale è un documento del piano [5, comma 1, lettera f) ]; esso costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l intero processo di elaborazione ed approvazione (art. 13, comma 3). Il Rapporto ambientale segue dunque l'attività di formazione e approvazione del piano e programma con il medesimo livello di approfondimento. Il Rapporto ambientale deve essere elaborato sin dai momenti preliminari dell attività di elaborazione di piani e programmi (art. 13, comma 1). Nell apposito Allegato VI del D. Lgs. 4/08 sono riportate le informazioni da fornire nell ambito del Rapporto ambientale stesso, secondo il criterio di proporzionalità e ragionevolezza disposto dall art. 13, comma 4. Quanto al grado di vincolatività di detto Allegato, si consideri che le informazioni ivi indicate sono esigibili nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma (art. 13, comma 4). Dovrà inoltre tenersi conto del principio di non duplicazione, che impone di utilizzare se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite (art. 13, comma 4), e quindi, ad esempio, impone di valutare l opportunità di fare rinvio a piani già valutati per taluni approfondimenti e specificazioni. Al Rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica del Rapporto stesso. Ai commi 1 e 2 dell art. 13 è normata la fase preliminare per definire la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del Rapporto ambientale: una fase analoga a quella di scoping prevista per la procedura di VIA. Si segnala la fondamentale utilità di tale fase preliminare di confronto sui contenuti del Rapporto ambientale al fine di individuare gli impatti ambientali da esaminare attentamente e di orientare la redazione del piano o programma. 2. Piani territoriali ed urbanistici Sia il comma 1 sia il comma 2 dell art. 2 della L.R. n. 9 del 2008 specificano che sino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento delle disposizioni in materia di VAS contenute nel Decreto, per la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L. R. n. 20 del 2000 è necessario e sufficiente integrare il documento di ValSAT, di cui all'art. 5 della medesima legge, e le procedure di concertazione e verifica previste dalla stessa legge regionale con gli ulteriori adempimenti e fasi procedurali previste dal Decreto.

10 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 Il comma 3 dell art. 2 della medesima legge regionale n. 9 del 2008 specifica che per i seguenti piani o varianti sarà necessario integrare le procedure previste dalla L.R. n. 20 del 2000 con gli adempimenti previsti per la verifica di assoggettabilità, sempreché rientrino nei casi di cui all art. 6, commi 3 e 3 bis, del Decreto: le varianti ai piani operativi comunali (POC); i piani urbanistici attuativi (PUA); le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente. Per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 20 del 2000 il Rapporto ambientale è assimilabile infatti al documento di VALSAT così come delineato nella delibera del Consiglio regionale n. 173 del 2001 ( Approvazione dell atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione ). In particolare, ai sensi di tale atto di indirizzo, il documento di Valsat: acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto); assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l amministrazione procedente intende perseguire con il piano (definizione degli obiettivi); valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative (individuazione degli effetti del piano); individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque preferibili (localizzazioni alternative e mitigazioni); illustra le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriali dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l eventuale indicazione: delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione (valutazione di sostenibilità); definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti). Quadro di riferimento (elementi, fonti) Per tutti i piani e programmi (territoriali ed urbanistici e non) È rappresentato dagli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l amministrazione procedente intende perseguire con il piano. In particolare è indicata la necessità di compiere una verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati a livello mondiale, europeo, nazionale. Valutazione delle alternative Per tutti i piani e programmi (territoriali ed urbanistici e non) È indicata la necessità di evidenziare le alternative prese in considerazione e le motivazioni della scelta compiuta. Si segnala che questo aspetto rappresenta nella generalità dei casi uno degli aspetti meno sviluppati nelle esperienze di VAS finora condotte. Sistema di monitoraggio Per tutti i piani e programmi (territoriali ed urbanistici e non) Si applicano direttamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08.

11 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 (costruzione, risultati, effetti sulla pianificazione) L art. 18 del Decreto prescrive l effettuazione di un adeguato monitoraggio sugli impatti ambientali significativi derivanti dall attuazione del piano o programma, posto in capo all autorità titolare del piano o programma. La medesima disposizione (art. 18, comma 1) specifica che il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione del piano o programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. L art. 18, comma 2, prescrive che il piano o il programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. È, inoltre, specificato che il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. Nella nostra regione ciò comporta l avvalimento dell ARPA Emilia - Romagna. Gli esiti del monitoraggio, sono finalizzati in particolare (art. 18, comma 4) a costituire dati e informazioni da cui muovere per la elaborazione delle modifiche al piano o programma ed ad essere inclusi in ogni caso nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione, al fine di tener conto nello sviluppo dei processi di programmazione o pianificazione degli effetti che si sono realizzati a seguito della attuazione degli atti precedenti. È prevista infine una pubblicità adeguata, attraverso i siti web dell autorità competente e dell autorità procedente e di ARPA, sia sullo svolgimento del monitoraggio, sia sui risultati e misure correttive adottate (art. 18, comma 3). Anche in questo caso è raccomandata l applicazione del principio dell adeguatezza ed idoneità del tipo di pubblicità prescelto rispetto alle caratteristiche delle informazioni considerate.

12 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre RAPPORTO TRA VAS VIA - VIC Relazione tra le procedure di valutazione (modalità, criticità e casi esemplificativi) Per tutti i piani e programmi (territoriali ed urbanistici e non) Si applicano direttamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 RAPPORTO TRA VAS E VIA Il Decreto disciplina alcuni profili del rapporto tra VAS e VIA, stabilendo, in particolare quanto segue: a) In attuazione di principi di semplificazione e di integrazione procedurale, la procedura di verifica (screening) di un progetto (di cui al Titolo III del Decreto ed al Titolo II della L. R. 9/99), può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell ambito della VAS (art. 10, comma 4). In tal caso la norma stabilisce l unicità della consultazione del pubblico e che le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. Questa previsione, si riferisce, con ogni evidenza, a fattispecie in cui lo stesso procedimento amministrativo conduce all approvazione di un piano o programma soggetto a VAS e contemporaneamente all approvazione di progetti assoggettati a screening (come, ad esempio, il caso dell approvazione di strumenti urbanistici attuativi che contemporaneamente rilascino la concessione edilizia o il permesso di costruire a progetti elencati nell Allegato IV del Decreto, al punto 7. Progetti di infrastrutture, alle lettere a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari e b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari ). b) Nella redazione e valutazione di un progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) già previsti in piani o programmi sottoposti a VAS, possano essere utilizzate le informazioni e analisi del Rapporto ambientale (art. 10, comma 5). c) Parimenti la documentazione e le conclusioni della VAS vanno tenute in considerazione nella redazione dei progetti e dei relativi S.I.A. e nello svolgimento delle procedure di VIA (art. 10, comma 5). d) La procedura di VIA può avere esito negativo, o contenere valutazioni contrastanti su elementi già oggetto di VAS, purché ciò sia adeguatamente motivato (art. 19, comma 2). Il provvedimento di VIA discordante deve presentare cioè una motivazione circostanziata sulle ragioni per le quali si ritiene di disattendere le precedenti valutazioni. Tale motivazione, in genere, dovrà attendere alla circostanza che, in sede istruttoria della VIA siano emersi elementi di fatto e di giudizio non valutati in precedenza (si pensi per es. alla specifica destinazione d uso che si intenda dare ad un impianto produttivo), ovvero il fatto che si sia imposta una riconsiderazione delle precedenti conclusioni, in ragione della diversa scala di approfondimento degli effetti ambientali, operata sul progetto dell opera o intervento da realizzare in concreto. RAPPORTI TRA VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA Il Decreto disciplina, inoltre i rapporti tra la VAS e la valutazione di incidenza per le aree SIC e ZPS, stabilendo che in tali casi si svolge un unico procedimento, quello di VAS, con le seguenti precisazioni: a) l autorità competente esprime il parere motivato di VAS, comprensivo della Valutazione di incidenza, nei casi di coincidenza tra l autorità competente alla VAS e quella competente alla Valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all allegato G del decreto 357/97 e la valutazione dell autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d incidenza; b) nel caso in cui la competenza sulla VAS sia diversa da quella sulla Valutazione di

13 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre 2009 incidenza, l autorità competente alla VAS si coordina con l autorità competente alla Valutazione di incidenza, ai fini della tempestiva acquisizione del relativo provvedimento, e da atto nel parere motivato degli esiti della Valutazione di incidenza, dando ad essi evidenza autonoma. La norma stabilisce, inoltre, l unicità della consultazione del pubblico e che le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale (art. 10, comma 3).

14 CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Milano, 2-3 dicembre PROGETTI PILOTA, SPERIMENTAZIONI, ESEMPI DI BUONE PRATICHE Descrizione (ricerche, progetti, sperimentazioni, buone pratiche che si vuole segnalare) Sono ancora pochi i casi, generalmente attinenti alla pianificazione di settore (ad esempio: il PLERT Piano Localizzazione Emittenti Radio e Telecomunicazioni -della provincia di Piacenza o il PIAE - Piano provinciale delle Attività Estrattive - della provincia di Ravenna) e di alcuni più rari casi di Pianificazione generale (ad esempio il PTCP della Provincia di Forlì Cesena in co-pianificazione con alcuni PSC comunali), che presentano alcuni elementi di buona pratica (tutti gli strumenti citati sono reperibili sui siti WEB delle Amministrazioni citate). In generale si evidenzia ancora la gran fatica del sistema della pianificazione e della programmazione ad appropriarsi in senso positivo ed utile a se stesso ed ai cittadini, di questo importante strumento di valutazione previsto dalle norme europee per qualificare (in primo luogo a fini ambientali) i processi decisionali relativi a piani e programmi.

15 Fondazione Lombardia Per l Ambiente CONVEGNO INTERNAZIONALE Pianificazione e Valutazione Ambientale Strategica Forme, esiti e prospettive di integrazione per il governo del territorio Milano, 2-3 dicembre VAS e pianificazione in Emilia Romagna Alessandro Maria Di Stefano Dirigente, Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, DG Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Regione Emilia Romagna VAS e pianificazione in Emilia Romagna STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE La Regione Emilia - Romagna ha approvato la LR 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio e successive modifiche (in particolare la LR 6/2009) che ha introdotto una forte innovazione di obiettivi, regole e strumenti nell assetto istituzionale e nel rapporto con i cittadini incentrata sui seguenti elementi Sussidiarietà; Concertazione istituzionale; Semplificazione amministrativa. 1

16 VAS e pianificazione in Emilia Romagna STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE La pianificazione territoriale si articola in: Piano Territoriale Regionale (PTR) Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Accanto a questi strumenti di pianificazione territoriale esistono numerosi piani e programmi di settore. La Pianificazione urbanistica comunale si articola nei seguenti strumenti: VAS e pianificazione in Emilia Romagna STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE 1. Piano Strutturale Comunale (PSC) [art. 28] Rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune con riguardo a tutto il proprio territorio per: delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo; tutelare l integrità fisica ed ambientale e l identità culturale. Il PSC non attribuisce potestà edificatoria ed ha invece efficacia solo per i vincoli e le condizioni non aventi natura espropriativa. Il PSC si conforma alle prescrizioni ed ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi ed alle direttive contenuti nei piani territoriali sovracomunali. 2

17 VAS e pianificazione in Emilia Romagna STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE 2. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) [art. 29] Contiene, in conformità al PSC: le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie; la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l ambiente urbano. 3. Piano Operativo Comunale (POC) [art. 30) Individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio indicati nel PSC da realizzare nell arco temporale di 5 anni. VAS e pianificazione in Emilia Romagna STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE 4. Piani Urbanistici Attuativi (PUA) [art. 31] Sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione disposti dal POC. L art. 22 della LR 20/2000, prevede la possibilità di modificazioni alla pianificazione sovraordinata tramite esplicite proposte di modifica nei seguenti casi: il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o più piani generali e settoriali sovraordinati; i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni ai POC; i piani settoriali possono proporre (solo per le proprie competenze) modifiche al piano generale del medesimo livello o a piani generali e settoriali sovraordinati. 3

18 VAS e pianificazione in Emilia Romagna STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE Con la L.R. n. 20 del 2000 la sostenibilità ambientale delle previsioni diventa uno degli obiettivi primari della pianificazione. In particolare tramite VALSAT (Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale) previsto, dall art. 5, come elaborato tecnico volto a dimostrare la sostenibilità ambientale e territoriale delle previsioni di piano, in termini di coerenza con le caratteristiche del territorio e di compatibilità degli effetti (impatti) ambientali degli stessi. La VALSAT si pone come anticipazione della direttiva comunitaria sulla VAS 2001/42/CEE: un processo che è parte dell iter approvativo; una valutazione che accompagna l elaborazione e approvazione con la partecipazione di tutti i soggetti che svolgono compiti ambientali. VAS e pianificazione in Emilia Romagna PROCESSO DI VAS L individuazione del proponente e dell autorità procedente è quella stabilita dal D. Lgs. 4/08. L Assemblea legislativa dell Emilia Romagna con la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 ha individuato, nelle more del pieno recepimento del D. Lgs. 4/08, l autorità competente all effettuazione dei compiti in materia di VAS. Nell art. 1, comma 1, della L. R. n. 9 del 2008 è stabilito il principio che l autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi è individuata, assicurandone la terzietà, in una amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. 4

19 VAS e pianificazione in Emilia Romagna PROCESSO DI VAS L autorità competente per la VAS, nel rispetto dei principi di terzietà e di qualificazione ambientale della pubblica amministrazione: per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l Autorità competente è la Regione. Il comma 3 stabilisce, inoltre, che al fine di assicurare la terzietà di tale autorità competente, è individuata, con deliberazione della giunta regionale la struttura organizzativa competente in materia ambientale, dotata della necessaria autonomia. per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l autorità competente è la Provincia. VAS e pianificazione in Emilia Romagna PROCESSO DI VAS Il comma 5 dell art. 1 della L.R. n. 9 del 2008 stabilisce che: per i piani territoriali ed urbanistici, provinciali e comunali normati dalla L.R. n. 47 del 1978 e dalla L.R. n. 20 del 2000 l autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all approvazione dei piani, la Regione e le Province coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. 5

20 VAS e pianificazione in Emilia Romagna PROCESSO DI VAS 1. Procedimento per piani e programmi non territoriali ed urbanistici Per tali piani e programmi si applicano direttamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 4/ Procedimento per piani territoriali ed urbanistici Il comma 5 dell art. 1 della L.R. n. 9 del 2008 stabilisce che la Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale integrando la fase istruttoria ai fini dell approvazione, nell ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, dando specifica evidenza al provvedimento di verifica di assoggettabilità ed al parere motivato. VAS e pianificazione in Emilia Romagna PROCESSO DI VAS Sino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento delle disposizioni in materia di VAS, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla è costituita dalla ValSAT di cui all'art. 5 L. R. n. 20 del 2000, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal Decreto non contemplati dalla L. R. n. 20 del La ValSAT è in ogni caso da integrare con i seguenti atti: espressione del parere motivato da parte dell autorità competente ai sensi dell art. 15 del D. Lgs. 4/08; approvazione della dichiarazione di sintesi da parte dell autorità procedente contestualmente alla approvazione del piano o programma. Il procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all art. 12 del D. Lgs. 4/08 va svolto nei casi previsti dall art. 6, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs 4/08. 6

21 VAS e pianificazione in Emilia Romagna PROCESSO DI VAS Al fine dello svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità è responsabilità dell autorità procedente trasmettere all autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale copia del piano o programma e del relativo rapporto ambientale preliminare prima dell adozione al fine dell istruttoria e dell emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità da parte dell autorità competente e quindi della decisione in merito alla necessità di effettuare un procedimento di VAS. VAS e pianificazione in Emilia Romagna PROCESSO DI VAS Per i piani territoriali ed urbanistici il Rapporto ambientale è assimilabile al documento di VALSAT definito nell Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione ) che: acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali (analisi dello stato di fatto); assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale (definizione degli obiettivi); valuta gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione, tenendo conto delle possibili alternative (individuazione degli effetti del piano); individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi (localizzazioni alternative e mitigazioni); illustra le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriali (valutazione di sostenibilità); definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano (monitoraggio degli effetti). 7

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